TRIB
Decreto 13 giugno 2025
Decreto 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TERNI
Sezione civile-giudice del lavoro
❖➢ in persona del giudice, dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato il presente
DECRETO nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 1049 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato/a a SAN GEMINI (TR) il 19/09/1960 (C.F. Parte_1
C.F._1
(avv. LAVARI MARIA TERESA)
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
( ) Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento tecnico preventivo.
**************
• Esaminati gli atti di causa;
• rilevato che, nel termine perentorio concesso alle parti, le risultanze della c.t.u. non sono state tempestivamente contestate;
• ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
• tenuto, altresì, conto, ai fini della regolamentazione delle spese processuali e di CTU, della data di decorrenza del requisito sanitario, nonché, ai fini della concreta liquidazione delle spese di lite, dei parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 (applicabile ratione temporis giusta quanto previsto all'art. 28 del citato D.M.);
• Visto l'art. 445 bis c.p.c.;
P.Q.M.
1) omologa l'accertamento del requisito sanitario compiuto dal CTU dichiarando che risulta invalido/a al 100% e, pertanto, si trova nelle Parte_1
condizioni sanitarie proprie di:
o assegno di invalidità ex lege n. 222/1984, atteso che presenta una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa o 2) condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. LAVARI MARIA CP_1
TERESA, procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €1200,00# per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso il 13/06/2025
Il giudice
Sezione civile-giudice del lavoro
❖➢ in persona del giudice, dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato il presente
DECRETO nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. iscritto al n. 1049 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato/a a SAN GEMINI (TR) il 19/09/1960 (C.F. Parte_1
C.F._1
(avv. LAVARI MARIA TERESA)
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
( ) Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento tecnico preventivo.
**************
• Esaminati gli atti di causa;
• rilevato che, nel termine perentorio concesso alle parti, le risultanze della c.t.u. non sono state tempestivamente contestate;
• ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
• tenuto, altresì, conto, ai fini della regolamentazione delle spese processuali e di CTU, della data di decorrenza del requisito sanitario, nonché, ai fini della concreta liquidazione delle spese di lite, dei parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. n. 55/2014 (applicabile ratione temporis giusta quanto previsto all'art. 28 del citato D.M.);
• Visto l'art. 445 bis c.p.c.;
P.Q.M.
1) omologa l'accertamento del requisito sanitario compiuto dal CTU dichiarando che risulta invalido/a al 100% e, pertanto, si trova nelle Parte_1
condizioni sanitarie proprie di:
o assegno di invalidità ex lege n. 222/1984, atteso che presenta una riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a meno di un terzo con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa o 2) condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. LAVARI MARIA CP_1
TERESA, procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €1200,00# per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Così deciso il 13/06/2025
Il giudice