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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/02/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 9812/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Sorgi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, P.zza
Amendola n. 31, giusto mandato in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato CP_1
in Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: ASSEGNO UNICO UNIVERSALE
All'esito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 14 febbraio 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara che ha diritto a percepire l'Assegno Unico Parte_1
Universale in base all'ISEE presentato per le figlie e e Persona_1 Persona_2 conseguentemente condanna l' a versare gli arretrati per il periodo da giugno CP_1
2022 a ottobre 2024.
1 ❖ Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
complessivamente in euro 1.278,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Roberta Sorgi dichiaratasi antistataria.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.7.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
• d'aver presentato in data 24.5.2022, domanda all' per fruire dell'Assegno CP_1
Unico Universale per le figlie ( ) e Persona_1 C.F._1 Per_2
( allegando la certificazione ISEE;
[...] C.F._2
• che, nonostante i ripetuti solleciti la prestazione non veniva liquidata;
• d'aver successivamente verificato che la domanda presentava un errore nel proprio codice fiscale;
• d'aver richiesto all' , con nota del 21.03.2023 (inoltrata tramite e-mail dal CP_1
Patronato , di correggere l'errore materiale ed accreditare la prestazione CP_2
richiesta;
• di non aver avuto riscontro alcuno. conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l'ente previdenziale chiedendo di:
“Accertare e dichiarare che l'erronea indicazione del codice fiscale del Sig. Parte_1
indicato in domanda è riconducibile ad un errore materiale - Accertare e
[...]
dichiarare che il Sig. ha regolarmente presentato domanda per Parte_1
percepire assegno unico ed universale per le figlie a carico e . - Per_1 Per_2
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del Sig. alla Parte_1
liquidazione dell'assegno unico ed universale dal mese di Giugno 202. - Condannare, pertanto, l' al pagamento in favore del Sig. dell'assegno Unico ed CP_1 Parte_1
Universale dal mese di Giugno 2022 nella quota prevista dalla legge sulla base del modello ISEE presentato.”, con il favore delle spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che CP_1
contestava genericamente la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto evidenziando che “l'istanza è stata respinta in data 15.11.2023 dalla Sede predetta, in quanto non risulta soddisfatto il requisito di genitorialità e/o di affido (verifica effettuata in ANPR)”.
2 La causa, istruita documentalmente e con l'audizione del funzionario responsabile del servizio competente, assunta in riserva all'udienza del 14 febbraio 2024 (tenuta in modalità cartolare), verificato il deposito delle note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Va, in primo luogo, inquadrata la cornice normativa di riferimento.
Com'è ben noto, la legge n. 46 del 1° aprile 2021 ha delegato il Governo a adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico
Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della citata legge n. 46 del
2021, a decorrere dal 1° luglio 2021 è stato introdotto l'assegno temporaneo per figli minori.
Successivamente, in attuazione della succitata legge delega, è stato introdotto il cosiddetto Assegno Unico e Universale (AUU) con il D. Lgs del 29/12/2021 n. 230.
L'assegno Unico ed Universale (che ha sostituito sia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, sia l'assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari, sia il premio alla nascita e l'assegno di natalità), è un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito, sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
In assenza di ISEE, data la sua natura universalistica, il beneficio spetta sempre, sia pure in misura ridotta, sulla base dei dati auto – dichiarati dal richiedente nel modello di domanda.
Detto assegno spetta:
1. per ogni figlio minorenne a carico (e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza);
2. per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, qualora si accerti la frequenza o l'iscrizione a un percorso scolastico di durata quinquennale,
3 finalizzato al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
ad un percorso di Formazione Professionale Regionale;
a percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnica Superiore (IFTS) o a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale;
a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento. Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato.
3. per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve congiuntamente possedere una serie di requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- essere cittadini italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato extra-Ue in possesso del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o, ancora, titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere residente o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Individuata la cornice normativa di riferimento, seppur per brevi linee, nella fattispecie in esame la questione non riguarda il diritto a percepire l'Assegno Unico
Universale in sé ma l'impossibilità di effettuare delle modifiche correttive alla domanda presentata essendo stato erroneamente indicato un codice fiscale diverso da quello del
. Pt_1
Lo stesso funzionario - dott. - all'udienza del 15.5.2024 CP_1 Persona_3
riferiva che la “La pratica viene gestita direttamente da Roma e, pertanto, la correzione del codice fiscale deve essere fatta dalla direzione centrale. Allo stato, non è possibile modificare i dati della domanda pe cui è necessario presentarne una nuova ».
Orbene, ritiene questo giudice che, in un'ottica di giustizia sostanziale e in conformità con la ratio della normativa richiamata, ove si riscontrino problemi tecnici
4 informatici che non consentono all' a livello distrettuale di effettuare correttivi (nel CP_3
caso di specie la modifica di un mero errore materiale, quale il codice fiscale erroneamente indicato nella domanda, oltretutto facilmente desumibile dal resto della documentazione inserita), non può negarsi il diritto del a percepire le somme richieste a titolo di Pt_1
assegno unico universale sin dal mese successivo a quello della domanda (precisamente dal mese di giugno 2022) avendo, peraltro, il ricorrente provveduto ad inoltrare la dichiarazione correttiva nel mese di marzo 2023 (l'asserito provvedimento di rigetto - peraltro neppure documentato - sarebbe stato emesso successivamente al deposito del ricorso nel mese di novembre 2023).
In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, sulla scorta della documentazione in atti e dell'istruttoria svolta e di quanto dichiarato da parte ricorrente in note conclusive del 22 gennaio 2025 (e, cioè, che il in data 16.10.2024 presentava Pt_1 nuova domanda di assegno unico che l' accettava e liquidava con primo pagamento CP_1
nel mese di novembre 2024), la domanda va accolta per il periodo da giugno 2022 a ottobre 2024 e l' condannato a versare gli arretrati maturati. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore dell'avv. Roberta Sorgi che ha dichiarato di averle anticipate senza riscuotere compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 14.02.2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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