CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1298/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIFORA FRANCESCO, Presidente e Relatore
BARBARINO IGNAZIA, Giudice
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4832/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_4 terzi chiamati in causa
Nominativo1 - P.IVA Nominativo1
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGNORAM.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania e all'Agenzia entrate
SC a mezzo p.e.c. consegnate in data 18.07.2025, è impugnata l'intimazione di pagamento n.
29320259020366530000, notificata il 23/5/2025, per il mancato pagamento della cartella n.
29320140030654559, per IRPEF/IVA 2009, di € 9.490,64.
Il ricorrente deduce: Violazione dell'art. 43 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 per IRPEf e dell'art. 57 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 per IVA;
Violazione dell'art. 50, comma 2 DPR 602/73, per mancata notifica della cartella di pagamento;
L'Agenzia delle entrate controdeduce: di non avere potuto verificare la tempestiva presentazione dello stesso, non avendo il contribuente allegato copia della notifica dell'atto ricevuto;
che il Contribuente ha proposto ricorso, notificato via pec all'Ufficio in data 12.08.2025, avverso l'atto di pignoramento presso terzi n.
29384202500007053, nonché avverso le seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 29320170031584912, notificata in data 30.12.2022 (anno 2013);
2. n. 29320180022033888, notificata in data 02.12.2019 (anno
2015);
3. n. 29320190022503525, notificata in data 07.09.2021 (anno 2016);
4. n. 29320210050732930, notificata in data 12.12.2022 (anno 2015); che il pignoramento impugnato pone in riscossione cartelle mai impugnate, e pertanto ormai definitive e cristallizzanti la pretesa erariale. Stesso dicasi per l'intimazione di pagamento notificata tra le cartelle e il pignoramento di cui si discute, anch'essa mai impugnata;
che il ricorrente nulla produce o contesta in merito alla debenza del tributo e all'avvenuto pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – SC controdeduce: che la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/1973 n. 29384202500007053001, emesso il 27/06/2025 e riferito a più cartelle di pagamento appartenenti a differenti annualità e tributi;
che il ricorso introduttivo non può essere esaminato da questa Corte, poiché la contribuente ha impugnato un atto che non appartiene alla categoria degli atti della riscossione impugnabili in sede tributaria, ma rientra a pieno titolo nella diversa e autonoma fase dell'esecuzione forzata;
l'inconsistenza dell'ulteriore deduzione della contribuente secondo cui l'azione esecutiva sarebbe preclusa per mancato rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973; che le cartelle di pagamento sono state notificate all'odierno ricorrente, come si evince dalle relate di notifica prodotte
Il collegio, alla pubblica udienza dell'11.02.2026, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso è proposto, come si legge nel ricorso introduttivo del giudizio, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320259020366530000.
Le parti resistenti, invece sostengono che il ricorso è stato proposto avverso il pignoramento presso terzi.
Il ricorrente assume di avere ricevuto la notificata dell'intimazione di pagamento il 23/5/2025, tuttavia non fornisce alcuna prova documentale a supporto di tale affermazione.
Il ricorrente, inoltre, non ha depositato in atti copia dell'intimazione di pagamento impugnata.
L'art. 21, co. 1, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così recita: “Il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. …”.
L'intempestività del ricorso, attenendo ad un presupposto processuale dell'azione, è sempre rilevabile d'ufficio, atteso che dalla sua perentorietà discende che non è disponibile a cura delle parti, non essendo posto a favore di una di queste, in conformità a quanto accade nel processo civile in caso di appello proposto fuori termine, così come statuito da Cassazione SS.UU. n. 4876/1991.
L'art. 22, successivo, al 4° co., dispone che, unitamente al ricorso ed ai documenti previsti dal co. 1, deve essere depositato il fascicolo contenente l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato. Nel caso in esame, il ricorrente non solo non si è ritualmente costituito ma neanche ha prodotto, in originale o in copia, l'atto impugnato. Anche per tale violazione il ricorso deve essere considerato inammissibile
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei resistenti, liquidate, per ciascuno, in euro 950,00, oltre accessori come per legge se ed in quanto dovuti. Le spese in favore dell'Agenzia entrate SC devo essere distratte in favore del difensore ex art. 93 cpc.
Il Presidente relatore
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUCIFORA FRANCESCO, Presidente e Relatore
BARBARINO IGNAZIA, Giudice
CACCIATO NUNZIO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4832/2025 depositato il 12/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Roma
Difeso da
Difensore2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale
elettivamente domiciliato presso Email_4 terzi chiamati in causa
Nominativo1 - P.IVA Nominativo1
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO PIGNORAM.
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
Resistente/Appellato: ade insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato all'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale di Catania e all'Agenzia entrate
SC a mezzo p.e.c. consegnate in data 18.07.2025, è impugnata l'intimazione di pagamento n.
29320259020366530000, notificata il 23/5/2025, per il mancato pagamento della cartella n.
29320140030654559, per IRPEF/IVA 2009, di € 9.490,64.
Il ricorrente deduce: Violazione dell'art. 43 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 per IRPEf e dell'art. 57 del D.P.R.
26/10/1972, n. 633 per IVA;
Violazione dell'art. 50, comma 2 DPR 602/73, per mancata notifica della cartella di pagamento;
L'Agenzia delle entrate controdeduce: di non avere potuto verificare la tempestiva presentazione dello stesso, non avendo il contribuente allegato copia della notifica dell'atto ricevuto;
che il Contribuente ha proposto ricorso, notificato via pec all'Ufficio in data 12.08.2025, avverso l'atto di pignoramento presso terzi n.
29384202500007053, nonché avverso le seguenti cartelle di pagamento:
1. n. 29320170031584912, notificata in data 30.12.2022 (anno 2013);
2. n. 29320180022033888, notificata in data 02.12.2019 (anno
2015);
3. n. 29320190022503525, notificata in data 07.09.2021 (anno 2016);
4. n. 29320210050732930, notificata in data 12.12.2022 (anno 2015); che il pignoramento impugnato pone in riscossione cartelle mai impugnate, e pertanto ormai definitive e cristallizzanti la pretesa erariale. Stesso dicasi per l'intimazione di pagamento notificata tra le cartelle e il pignoramento di cui si discute, anch'essa mai impugnata;
che il ricorrente nulla produce o contesta in merito alla debenza del tributo e all'avvenuto pagamento.
L'Agenzia delle Entrate – SC controdeduce: che la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72-bis DPR 602/1973 n. 29384202500007053001, emesso il 27/06/2025 e riferito a più cartelle di pagamento appartenenti a differenti annualità e tributi;
che il ricorso introduttivo non può essere esaminato da questa Corte, poiché la contribuente ha impugnato un atto che non appartiene alla categoria degli atti della riscossione impugnabili in sede tributaria, ma rientra a pieno titolo nella diversa e autonoma fase dell'esecuzione forzata;
l'inconsistenza dell'ulteriore deduzione della contribuente secondo cui l'azione esecutiva sarebbe preclusa per mancato rispetto della disciplina dettata dall'art. 50, comma 2, del DPR 602/1973; che le cartelle di pagamento sono state notificate all'odierno ricorrente, come si evince dalle relate di notifica prodotte
Il collegio, alla pubblica udienza dell'11.02.2026, udito il relatore e le parti costituite, come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso è proposto, come si legge nel ricorso introduttivo del giudizio, avverso l'intimazione di pagamento n. 29320259020366530000.
Le parti resistenti, invece sostengono che il ricorso è stato proposto avverso il pignoramento presso terzi.
Il ricorrente assume di avere ricevuto la notificata dell'intimazione di pagamento il 23/5/2025, tuttavia non fornisce alcuna prova documentale a supporto di tale affermazione.
Il ricorrente, inoltre, non ha depositato in atti copia dell'intimazione di pagamento impugnata.
L'art. 21, co. 1, del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, così recita: “Il ricorso deve essere proposto a pena d'inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. …”.
L'intempestività del ricorso, attenendo ad un presupposto processuale dell'azione, è sempre rilevabile d'ufficio, atteso che dalla sua perentorietà discende che non è disponibile a cura delle parti, non essendo posto a favore di una di queste, in conformità a quanto accade nel processo civile in caso di appello proposto fuori termine, così come statuito da Cassazione SS.UU. n. 4876/1991.
L'art. 22, successivo, al 4° co., dispone che, unitamente al ricorso ed ai documenti previsti dal co. 1, deve essere depositato il fascicolo contenente l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato. Nel caso in esame, il ricorrente non solo non si è ritualmente costituito ma neanche ha prodotto, in originale o in copia, l'atto impugnato. Anche per tale violazione il ricorso deve essere considerato inammissibile
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore dei resistenti, liquidate, per ciascuno, in euro 950,00, oltre accessori come per legge se ed in quanto dovuti. Le spese in favore dell'Agenzia entrate SC devo essere distratte in favore del difensore ex art. 93 cpc.
Il Presidente relatore