TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1249/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1249/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FLORE MARCO, con domicilio presso il suo studio sito in Mortara, Via
Bianchi n. 4;
E
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CALY GIOVANNI, con domicilio presso il suo studio sito in Pavia, Corso Mazzini n.
2/B;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pinarolo Po, in data 01/09/2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pinarolo Po alla Parte I, n. 2, dell'anno 2018; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati come già vivono, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
3. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la
pag. 1 di 4 responsabilità genitoriale congiuntamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa del padre in Pinarolo – Via Desiderio Bosio n.24 con collocamento prevalente con il padre;
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
La madre avrà diritto di vedere i figli quando vorrà previo preavviso telefonico al proprio ex marito.
La madre potrà chiamare telefonicamente o con videochiamate i figli tutti i giorni.
La madre avrà diritto di trascorrere con i figli week-end alternati prelevandoli il venerdì dalle ore 19.00 per riaccompagnarli a casa alle ore 19 della domenica sera.
La madre avrà diritto di trascorrere con i figli almeno 15 giorni di ferie estive anche non consecutive e le festività maggiormente sentite quali il Natale e la Pasqua saranno festeggiate con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza;
Qualora i figli fossero ammalati nei giorni in cui dovrebbero essere con la madre, quest'ultima potrà far loro visita presso la casa paterna, previo accordo telefonico con il
Sig. ; Parte_1
5. Disporre che la madre provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento all'altro genitore dell'importo di Euro 150,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di Euro 300 mensili (per 12 mensilità), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di Gennaio 2025.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo.
L'assegno familiare sarà intestato al Sig. . Parte_1
La madre si impegna ad autorizzare il padre a percepire la corresponsione al 100% dell'assegno familiare.
Qualora le condizioni della separazione mutassero in un momento successivo e i figli venissero collocati presso il domicilio della madre, il Sig. verserà la Parte_1 medesima somma alla Sig.ra e l'assegno familiare sarà a Lei intestato;
CP_1
6. ciascun genitore provvederà in pari misura al pagamento delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate e secondo il protocollo del Tribunale di Pavia;
pag. 2 di 4
7. le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
8. i coniugi danno il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio;
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pinarolo e di LB BO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
10. le parti si danno reciprocamente atto di aver già proceduto alla divisione di tutti i beni in comune e di non avere più nessuna pretesa da avanzare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.03.2024, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pag. 3 di 4 Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio il
[...] CP_1
01/09/2018, in Pinarolo Po (atto n. 2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 16.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1249/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1249/2024 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. FLORE MARCO, con domicilio presso il suo studio sito in Mortara, Via
Bianchi n. 4;
E
(Cod. Fis. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CALY GIOVANNI, con domicilio presso il suo studio sito in Pavia, Corso Mazzini n.
2/B;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pinarolo Po, in data 01/09/2018, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pinarolo Po alla Parte I, n. 2, dell'anno 2018; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati come già vivono, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
3. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori, i quali eserciteranno la
pag. 1 di 4 responsabilità genitoriale congiuntamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa del padre in Pinarolo – Via Desiderio Bosio n.24 con collocamento prevalente con il padre;
4. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire:
La madre avrà diritto di vedere i figli quando vorrà previo preavviso telefonico al proprio ex marito.
La madre potrà chiamare telefonicamente o con videochiamate i figli tutti i giorni.
La madre avrà diritto di trascorrere con i figli week-end alternati prelevandoli il venerdì dalle ore 19.00 per riaccompagnarli a casa alle ore 19 della domenica sera.
La madre avrà diritto di trascorrere con i figli almeno 15 giorni di ferie estive anche non consecutive e le festività maggiormente sentite quali il Natale e la Pasqua saranno festeggiate con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza;
Qualora i figli fossero ammalati nei giorni in cui dovrebbero essere con la madre, quest'ultima potrà far loro visita presso la casa paterna, previo accordo telefonico con il
Sig. ; Parte_1
5. Disporre che la madre provveda al mantenimento dei figli, in via indiretta, mediante versamento all'altro genitore dell'importo di Euro 150,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di Euro 300 mensili (per 12 mensilità), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di Gennaio 2025.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo.
L'assegno familiare sarà intestato al Sig. . Parte_1
La madre si impegna ad autorizzare il padre a percepire la corresponsione al 100% dell'assegno familiare.
Qualora le condizioni della separazione mutassero in un momento successivo e i figli venissero collocati presso il domicilio della madre, il Sig. verserà la Parte_1 medesima somma alla Sig.ra e l'assegno familiare sarà a Lei intestato;
CP_1
6. ciascun genitore provvederà in pari misura al pagamento delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate e secondo il protocollo del Tribunale di Pavia;
pag. 2 di 4
7. le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) verranno prese concordemente dai genitori;
8. i coniugi danno il proprio consenso al rilascio dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio;
9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pinarolo e di LB BO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
10. le parti si danno reciprocamente atto di aver già proceduto alla divisione di tutti i beni in comune e di non avere più nessuna pretesa da avanzare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.03.2024, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
pag. 3 di 4 Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio il
[...] CP_1
01/09/2018, in Pinarolo Po (atto n. 2, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 16.12.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4