Sentenza 25 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/05/2025, n. 5175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5175 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Raffaele Sdino presidente rel.
Valeria Rosetti giudice
Immacolata Cozzolino giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26464 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ALBANESI MARCO presso il quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato presso lo studio dell'avv. GRIMALDI EMILIA la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 10.10.2024 i procuratori delle parti hanno concluso reiterando le conclusioni contenute negli atti introduttivi.
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi la domanda di separazione.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16/11/2022 la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dal coniuge (senza addebito).
A sostegno della domanda deduceva: che aveva contratto matrimonio con il resistente in NAPOLI in data
14/09/1989;
che dal matrimonio erano nati due figli maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che l'unione matrimoniale, inizialmente felice, si era disgregata per incompatibilità caratteriale;
di essere priva di fonti di reddito in quanto inoccupata;
che il marito era pensionato con un reddito complessivo di circa € 1.400,00 al mese comprensivo anche della pensione erogata dalla Germania per l'attività lavorativa svolta all'estero;
che la casa familiare di proprietà del Comune era da lei abitata insieme al figlio;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di separazione, l'assegnazione della casa familiare in quanto indigente, la previsione a carico del resistente dell'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di € 600,00.
Si costituiva il resistente il quale non si opponeva alla domanda di separazione e allegava: che la crisi del matrimonio era da ricondurre al comportamento della moglie la quale aveva abbandonato la casa familiare senza alcuna giustificazione;
che, inaspettatamente una mattina dei primi giorni del predetto mese, la sig.ra abbandonava spontaneamente l'abitazione coniugale, proprio Pt_1
mentre il coniuge si era portato fuori casa per svolgere delle CP_1
commissioni.
Al rientro, il resistente incredulo e stupefatto di quanto riscontrato, chiedeva subito spiegazioni telefoniche alla , la quale rispondeva che non Pt_1
voleva stare più con lui perché ormai già da tempo, non provava più alcun sentimento nei suoi confronti. che, pertanto, non era vero che la casa familiare era abitata dalla ricorrente;
pertanto, concludeva affinché fosse: pronunciata la sentenza di separazione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale, con addebito alla ricorrente;
2 3
respinta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie e respinta altresì la domanda di assegnazione della casa familiare.
Constatato l'esito negativo del tentativo di conciliazione, all'udienza di comparizione del 18.04.2023, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, nulla disponeva in ordine alla casa familiare e poneva a carico del resistente l'obbligo di corrispondere l'assegno mensile di € 350,00, a titolo di mantenimento della moglie.
Non ammesse le istanze istruttorie, la causa era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni prima precisate.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
La condotta processuale ed extra processuale ha ampiamente provato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché la perdurante cessazione della convivenza lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessata ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In via riconvenzionale il resistente ha chiesto l'addebito della separazione.
La domanda è fondata e va respinta.
Premesso che il Collegio condivide la valutazione del g.i. di inammissibilità delle istanze istruttorie, la circostanza allegata a sostegno della domanda di addebito, ovvero l'abbandono della casa familiare, può reputarsi provata in virtù delle seguenti considerazioni: all'udienza di comparizione innanzi al Presidente la ricorrente ha ammesso di essere andato via di casa senza offrire alcuna motivazione se non un generico ed insufficiente “non ce la facevo più”; nonostante la chiara allegazione effettuata dal resistente nella comparsa di costituzione, la ricorrente non ha effettuato alcuna allegazione contraria né ha mosso alcuna contestazione;
infatti, la ricorrente non ha depositato la memoria integrativa né le memorie istruttorie ex art. 183 VI comma c.p.c. tranne quella del terzo termine le cui istanze istruttorie sono state ritenute inammissibili;
3 4
peraltro, anche in tale memoria si è limitata ad una generica e comunque tardiva allegazione delle “vessazioni” patite dal marito.
In sintesi, dalla lettura degli atti e dalla condotta processuale può evincersi che l'abbandono della casa familiare non è stato contestato se non addirittura ammesso per cui può ritenersi integrata la fattispecie della ingiustificata violazione del dovere di convivenza.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151
2° comma c.c., senza addebito.
L'accoglimento della domanda di addebito rende superfluo l'esame della domanda relativa all'assegno di mantenimento.
La casa familiare non può essere oggetto di assegnazione in assenza del requisito della convivenza con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
La condanna al pagamento delle spese del presente giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art. 151 2° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a Rodi in [...] il [...]; Controparte_1
b) accoglie la domanda riconvenzionale di addebito;
c) rigetta la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per la moglie e revoca dalla sentenza l'obbligo fissato in sede di adozione dei provvedimenti provvisori;
d) rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 104, parte I, Serie , Sez. T, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989);
f) condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che tenuto conto della non particolare complessità e dell'assenza di attività istruttoria vanno liquidate in € 2.900,00 oltre rimborso forfetario IVA e CPA.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10/01/2025
Il presidente estensore
4 5
Raffaele Sdino
5