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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/07/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA EX ART. 281-SEXIES, COMMA 3 C.P.C.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1195/2023 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 07.05.2025 tra:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. MASI MARCO;
opponente contro
c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1 rapp. e dif. dall'avv. ERROI LUCA;
opposta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.).
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 07.05.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data Parte_1
27.03.2019 da - credito attualmente in capo a , con Controparte_2 Controparte_1 il quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di €.32.904,86 a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale, sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario per Notar del 1.02.2006 n.Rep.64.506 registrato in Brindisi il 3.02.2006 Persona_1 al n.406, stipulato tra Banca di Roma S.p.A. e , garantito da ipoteca volontaria per Parte_1 complessive €.164.000,00 iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brindisi il 2.02.2006 ai nn.2152/256. In particolare, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
- in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva, di titolarità e legittimazione del credito della in particolare, per mancanza della prova del contratto di Controparte_2 cessione dei crediti;
- dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa dalla banca opposta;
- dichiarare la nullità del precetto per errata valutazione del merito creditizio;
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione esecutiva sulla casa coniugale assegnata in uso al coniuge separato con atto trascritto in data anteriore all'esecuzione;
- dichiarare la vessatorietà della clausola della decadenza dal beneficio del termine ovvero l'inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
- condannare la parte opposta alle spese di lite.
Ritualmente costituitasi, – quale cessionaria dei crediti in blocco per Controparte_1 cartolarizzazione da a sua volta cessionaria dei crediti da a Controparte_3 Controparte_2 sua volta cessionaria dei crediti da Banca di Roma s.p.a. - ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione in atti.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto della “legittimazione attiva” ( rectius titolarità attiva nel rapporto ) di attualmente Controparte_2 Controparte_1
La questione sollevata dall'odierno opponente, attenendo alla carenza di prova della legittimazione ad agire in executivis della intimante, riguarda non la legittimazione processuale, bensì la prova della titolarità del diritto di credito in forza del quale è stato intimato il precetto.
La differenza tra difetto di legittimazione attiva e titolarità d'azione è sostanziale.
Infatti, mentre il difetto di legittimazione, passiva ed attiva, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, tranne i limiti del giudicato, il difetto di titolarità passiva, poiché attiene al merito, non è rilevabile mai d'ufficio, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo civile nei rispettivi gradi di merito (Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284; Cass. Civ.
Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008 n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo
2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I 10 gennaio 2008 n. 355; Cass. Civ. Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776;
Cass. Civ. Sez. I 29 settembre 2006 n. 21192; Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass.
Civ. Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756) affidato alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulato (Cass. Civ. Sez. I 5 marzo 2012 n. 4304).
Ciò posto, e premesso che vanno distinte le questioni (i) della prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa, (ii) della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, (iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264
c.c., si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha di recente svolto sul punto una ricognizione della questione affermando per quanto qui interessa (v. da ultimo Cass. n.3538/2025):
a) che "in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. […] anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data ";
b) che "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto" ma "non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass.
n.22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n.5997/2006 secondo cui "[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n.24798/2020; Cass. n.4116/2016)".
c) che "la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità" e che "va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.[…], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione" (Cass. n.17944/2023).
Dunque, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Peraltro verso l'avviso, unitamente ad altri elementi, possono eventualmente essere valutati come indizi al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero in presenza di ogni altro elemento che induca il giudice del merito a presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
Nel caso di specie il debitore contesta sia l'esistenza del contratto di cessione fra la Banca di Roma e la sia, ove si raggiunga la prova della cessione, l'inclusione dello specifico Controparte_2 credito portato nel precetto nell'ambito di quelli oggetto di cessione in blocco.
Ad avviso del giudicante nel caso di specie la opposta ha fornito prova sia della sussistenza di un contratto di cessione, sia della inclusione nello stesso dello specifico credito.
Quanto al primo punto, chiarito che la prova del contratto di cessione può essere raggiunta in via indiziaria, gli elementi qualificanti dell'intervenuta cessione in blocco da Banca di Roma s.p.a. a nella specie sono rappresentati dalla pubblicazione dell'avviso ex art 58 Controparte_2
T.U.B. ad opera della cessionaria e, se è vero che nella specie non vi sia prova di analoga pubblicazione da parte della cedente (elemento ritenuto espressamente qualificante per l'esistenza delle cessione dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza riportata) vi è la dichiarazione resa dalla banca cedente del 13 aprile 2023 (v. documento n.6 nel fascicolo di parte convenuta) attestante che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano anche i crediti Controparte_1 vantati nei confronti di derivanti dal rapporto di mutuo numero 5001302837 Parte_1 rogito notaio del 1° febbraio 2006 n. rep. 64.506, n. racc. 14866 di originarie euro Per_1
82.000,00” che, pertanto, espressamente afferma che vi è stata la cessione e che il rapporto in contestazione era incluso nell'operazione negoziale c.d. di cartolarizzazione. È evidente che tale documento proveniente dalla cedente, nello specifico rapporto, sotto il profilo indiziario è un equipollente della pubblicazione dell'avviso ad opera della cedente come richiesto dalla pronuncia della Cassazione n.17944/2023 sopra richiamata.
Si tratta in entrambi i casi di atti formati ex post rispetto al contratto di cessione ed aventi valore confermativo e probatorio del rapporto negoziale pregresso.
Non meno rilevante ed anzi dirimente sotto il profilo indiziario è la circostanza secondo la quale la cessionaria sia in possesso dell'originale del titolo esecutivo originariamente detenuto dalla cedente il che costituisce anche prova dell'inclusione dello specifico rapporto fra i crediti ceduti.
Nella giurisprudenza di legittimità si è espressamente affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D. Lgs. n.385 del 1993 e sotto lo specifico profilo della inclusione di un dato credito fra quelli ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5 del 29.12.2017 n.31118; cfr.
Cass., sez. 3 del 13.06.2019 n.15884; Cass., sez. 3 del 10.02.2023 n.4277).
Nel caso di specie, la opposta ha depositato l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione ed all'avviso pubblicato in G.U. in forma di link: si tratta di un elenco privo dei nominativi dei soggetti passivi per evidenti ragioni di tutela della riservatezza, ove ciascuna posizione soggettiva al pari di ciascun rapporto, sono contrassegnati da codici numerici, laddove il codice che qui interesse
è il NDG 66407234 come emerge dalla diffida di pagamento inoltrata al debitore dalla banca cedente in data 13.04.2023 e dalla dichiarazione della cedente richiamata in precedenza, Controparte_3 codice che figura nell'elenco dei crediti prodotto.
È evidente che nell'ambito di un rapporto di cessione che riguarda un numero considerevole di rapporti giuridici l'individuazione di ogni singolo rapporto in maniera anonima non può avvenire se non attraverso i numeri identificativi utilizzati dall'operatore bancario nella sua contabilità per individuare i rapporti con il cliente.
La corrispondenza del rapporto collegato al nominativo del debitore con quello connesso al numero di NDG e di rapporto indicati, peraltro non è contestato dal debitore che non ha allegato l'erroneità dell'indicazione fornita né ha allegato di essere titolare di un rapporto contrassegnato con numero diverso.
Per le ragioni che precedono va dunque affermata la titolarità attiva nel credito azionato da parte di
Controparte_2
Anche gli altri motivi di opposizione vanno rigettati. Quanto alla presunta vessatorietà della clausola relativa alla c.d. decadenza del beneficio del termine prevista dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto di mutuo, come giustamente rilevato dalla difesa di questa clausola prevede la risoluzione del contratto nell'ipotesi di Controparte_1 mancato pagamento di almeno sette rate anche non consecutive e non, invece, di due rate come dedotto dall'odierno opponente.
Peraltro, tale previsione contrattuale è stata specificamente approvata dall'opponente ai sensi dell'art.1341 c.c., e risulta conforme al dettato normativo di cui all'art. 40, comma 2 T.U.B. secondo il quale “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
Pertanto, non si rileva alcun profilo di illegittimità della clausola in questione.
Quanto, invece, all'eccezione attorea di indeterminatezza del credito intimato nel precetto, premesso che il creditore opposto non ha l'onere di indicare nel precetto la genesi del credito intimato, il dettaglio analitico delle rate pagate né la modalità di computo degli interessi di mora ben potendo limitarsi ad intimare l'esposizione residua sulla base del titolo esecutivo, nel caso di specie risulta che ha prodotto in giudizio un prospetto contabile dal quale emerge l'esposizione Controparte_1 debitoria complessivamente residua e derivante dal contratto di mutuo.
Infondata risulta anche l'eccezione di inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e di inesistenza del diritto di ad agire in executivis, Controparte_1 sull'assunto dell'opponente che il titolo azionato nel precetto è costituito da un contratto di mutuo condizionato e, pertanto, non è stata documentata l'effettiva dazione del danaro essendo la somma erogata costituita in deposito cauzionale e, quindi, giuridicamente vincolata nella sua disponibilità al realizzarsi di una serie di condizioni elencate nell'art. 11 del contratto di mutuo ipotecario.
Tali rilievi sono infondati.
Sul punto si è recentemente pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.5968 del
6.03.2025, con la quale ha stabilito che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”. Pertanto, il contratto di mutuo sottoscritto dall'opponente deve ritenersi valido ed efficace dal momento della consegna delle somme mutuate in favore del mutuatario che accusa in atti la ricezione delle stesse e ne rilascia formale quietanza – laddove, viceversa, la costituzione del deposito cauzionale costituisce un fatto successivo alla consegna giuridica e materiale del denaro.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di precetto per inammissibilità dell'azione esecutiva sulla casa coniugale assegnata in uso al coniuge separato con atto trascritto in data anteriore all'esecuzione,
i rilievi di parte attrice vanno rigettati poiché il creditore istante non risulta avere ancora promosso l'azione esecutiva e potranno, quindi, sollevarsi soltanto dinnanzi al Giudice dell'Esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c..
Si osserva, inoltre, che il diritto vantato dall'assegnatario della casa coniugale non paralizza quello del creditore di procedere in executivis sul bene (v. Cass. n.12466 del 7.06.2012, Cass. n.6192 del
16.03.2007, Cass. n.4719 del 3.03.2006).
Peraltro, nel caso di specie, l'ipoteca volontaria sul bene immobile risulta iscritta il 2.02.2006 e, dunque, in data anteriore alla trascrizione del verbale di separazione consensuale del 14.03.2016, con la conseguenza che il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è opponibile al creditore ipotecario odierno opposto in applicazione del consolidato principio della priorità della trascrizione.
Infine, va rigettata, in quanto infondata, anche l'eccezione di nullità del precetto per errata valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto mutuante all'atto dell'erogazione.
In particolare, premesso che il precetto al momento dell'opposizione risultava perento in quanto notificato nei confronti dell'opponente in data 3.04.2019, parte opponente denuncia l'illegittimità dell'atto impugnato, senza neanche indicare la norma in tesi violata.
In ogni caso ed in disparte ogni valutazione sulla prova della situazione debitoria dell'opponente al momento della conclusione del contratto di mutuo per cui è causa, la violazione dell'articolo 124-bis del TUB, norma introdotta per rafforzare la tutela del consumatore nel mercato del credito e che impone agli intermediari finanziari di valutare la capacità del cliente di far fronte agli impegni presi con il finanziamento ad erogarsi, ha come conseguenza conseguenze la perdita di potere contrattuale in caso di sovraindebitamento, privando il finanziatore della facoltà di opporsi al piano di ristrutturazione ex art.68 e ss. CCII ovvero la possibilità per il cliente di richiedere il risarcimento del danno subito a causa dell'eccessivo indebitamento, potendo la violazione configurarsi in termini di responsabilità precontrattuale.
Va invece escluso che la violazione dell'articolo 124-bis TUB ed il conseguente venir meno all'obbligo di verifica del merito creditizio, comporti la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. non rientrando la predetta disposizione fra le norme non imperative. Per tutte le considerazioni che precedono, ritenuti assorbiti gli altri motivi di opposizione, la domanda attorea va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo ed in particolare, quanto ai compensi, a norma del D.M. n.55/2014, tenuto conto dei parametri medi nonché della mancanza della fase della trattazione ed istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di n persona del legale rapp.te pro tempore, ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in €.5.810,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., C.P.A. ed I.V.A.
[...] come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 08.07.2025 con sentenza depositata in modalità telematica in
Cancelleria a norma dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1195/2023 R.G. rimessa per la decisione all'udienza del 07.05.2025 tra:
(c.f. ); Parte_1 C.F._1 rapp. e dif. dall'avv. MASI MARCO;
opponente contro
c.f. ) in persona del legale rapp.te pro tempore;
Controparte_1 P.IVA_1 rapp. e dif. dall'avv. ERROI LUCA;
opposta
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.).
Precisazione delle conclusioni come da verbale d'udienza del 07.05.2025;
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo, a norma dell'art. 132, comma2, n.4 c.p.c., come novellato dall'art.45, comma 17, legge 69/2009.
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data Parte_1
27.03.2019 da - credito attualmente in capo a , con Controparte_2 Controparte_1 il quale gli è stato intimato il pagamento della somma complessiva di €.32.904,86 a mezzo deposito dell'atto presso la Casa Comunale, sulla base del titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo ipotecario per Notar del 1.02.2006 n.Rep.64.506 registrato in Brindisi il 3.02.2006 Persona_1 al n.406, stipulato tra Banca di Roma S.p.A. e , garantito da ipoteca volontaria per Parte_1 complessive €.164.000,00 iscritta presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Brindisi il 2.02.2006 ai nn.2152/256. In particolare, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Parte_1
- in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva, di titolarità e legittimazione del credito della in particolare, per mancanza della prova del contratto di Controparte_2 cessione dei crediti;
- dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa dalla banca opposta;
- dichiarare la nullità del precetto per errata valutazione del merito creditizio;
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione esecutiva sulla casa coniugale assegnata in uso al coniuge separato con atto trascritto in data anteriore all'esecuzione;
- dichiarare la vessatorietà della clausola della decadenza dal beneficio del termine ovvero l'inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;
- condannare la parte opposta alle spese di lite.
Ritualmente costituitasi, – quale cessionaria dei crediti in blocco per Controparte_1 cartolarizzazione da a sua volta cessionaria dei crediti da a Controparte_3 Controparte_2 sua volta cessionaria dei crediti da Banca di Roma s.p.a. - ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione in atti.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto della “legittimazione attiva” ( rectius titolarità attiva nel rapporto ) di attualmente Controparte_2 Controparte_1
La questione sollevata dall'odierno opponente, attenendo alla carenza di prova della legittimazione ad agire in executivis della intimante, riguarda non la legittimazione processuale, bensì la prova della titolarità del diritto di credito in forza del quale è stato intimato il precetto.
La differenza tra difetto di legittimazione attiva e titolarità d'azione è sostanziale.
Infatti, mentre il difetto di legittimazione, passiva ed attiva, è rilevabile in ogni stato e grado del processo, tranne i limiti del giudicato, il difetto di titolarità passiva, poiché attiene al merito, non è rilevabile mai d'ufficio, e soggiace, per l'effetto, alle normali regole e preclusioni dettate per il processo civile nei rispettivi gradi di merito (Cass. Civ. Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284; Cass. Civ.
Sez. III 09 aprile 2009 n. 8699; Cass. Civ. Sez. III 30 maggio 2008 n. 14468; Cass. Civ. 06 marzo
2008 n. 6132; Cass. Civ. Sez. I 10 gennaio 2008 n. 355; Cass. Civ. Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776;
Cass. Civ. Sez. I 29 settembre 2006 n. 21192; Cass. Civ. Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass.
Civ. Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756) affidato alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulato (Cass. Civ. Sez. I 5 marzo 2012 n. 4304).
Ciò posto, e premesso che vanno distinte le questioni (i) della prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa, (ii) della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, (iii) della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264
c.c., si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha di recente svolto sul punto una ricognizione della questione affermando per quanto qui interessa (v. da ultimo Cass. n.3538/2025):
a) che "in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. […] anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data ";
b) che "la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera, sì, la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto" ma "non prova l'esistenza di quest'ultima (così espressamente Cass.
n.22151/2019; cfr. già in precedenza Cass. n.5997/2006 secondo cui "[…] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass. n.24798/2020; Cass. n.4116/2016)".
c) che "la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità" e che "va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.[…], si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione" (Cass. n.17944/2023).
Dunque, nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
Peraltro verso l'avviso, unitamente ad altri elementi, possono eventualmente essere valutati come indizi al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero in presenza di ogni altro elemento che induca il giudice del merito a presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione.
Nel caso di specie il debitore contesta sia l'esistenza del contratto di cessione fra la Banca di Roma e la sia, ove si raggiunga la prova della cessione, l'inclusione dello specifico Controparte_2 credito portato nel precetto nell'ambito di quelli oggetto di cessione in blocco.
Ad avviso del giudicante nel caso di specie la opposta ha fornito prova sia della sussistenza di un contratto di cessione, sia della inclusione nello stesso dello specifico credito.
Quanto al primo punto, chiarito che la prova del contratto di cessione può essere raggiunta in via indiziaria, gli elementi qualificanti dell'intervenuta cessione in blocco da Banca di Roma s.p.a. a nella specie sono rappresentati dalla pubblicazione dell'avviso ex art 58 Controparte_2
T.U.B. ad opera della cessionaria e, se è vero che nella specie non vi sia prova di analoga pubblicazione da parte della cedente (elemento ritenuto espressamente qualificante per l'esistenza delle cessione dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza riportata) vi è la dichiarazione resa dalla banca cedente del 13 aprile 2023 (v. documento n.6 nel fascicolo di parte convenuta) attestante che “tra i crediti compresi nella cessione a favore di rientrano anche i crediti Controparte_1 vantati nei confronti di derivanti dal rapporto di mutuo numero 5001302837 Parte_1 rogito notaio del 1° febbraio 2006 n. rep. 64.506, n. racc. 14866 di originarie euro Per_1
82.000,00” che, pertanto, espressamente afferma che vi è stata la cessione e che il rapporto in contestazione era incluso nell'operazione negoziale c.d. di cartolarizzazione. È evidente che tale documento proveniente dalla cedente, nello specifico rapporto, sotto il profilo indiziario è un equipollente della pubblicazione dell'avviso ad opera della cedente come richiesto dalla pronuncia della Cassazione n.17944/2023 sopra richiamata.
Si tratta in entrambi i casi di atti formati ex post rispetto al contratto di cessione ed aventi valore confermativo e probatorio del rapporto negoziale pregresso.
Non meno rilevante ed anzi dirimente sotto il profilo indiziario è la circostanza secondo la quale la cessionaria sia in possesso dell'originale del titolo esecutivo originariamente detenuto dalla cedente il che costituisce anche prova dell'inclusione dello specifico rapporto fra i crediti ceduti.
Nella giurisprudenza di legittimità si è espressamente affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D. Lgs. n.385 del 1993 e sotto lo specifico profilo della inclusione di un dato credito fra quelli ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5 del 29.12.2017 n.31118; cfr.
Cass., sez. 3 del 13.06.2019 n.15884; Cass., sez. 3 del 10.02.2023 n.4277).
Nel caso di specie, la opposta ha depositato l'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto di cessione ed all'avviso pubblicato in G.U. in forma di link: si tratta di un elenco privo dei nominativi dei soggetti passivi per evidenti ragioni di tutela della riservatezza, ove ciascuna posizione soggettiva al pari di ciascun rapporto, sono contrassegnati da codici numerici, laddove il codice che qui interesse
è il NDG 66407234 come emerge dalla diffida di pagamento inoltrata al debitore dalla banca cedente in data 13.04.2023 e dalla dichiarazione della cedente richiamata in precedenza, Controparte_3 codice che figura nell'elenco dei crediti prodotto.
È evidente che nell'ambito di un rapporto di cessione che riguarda un numero considerevole di rapporti giuridici l'individuazione di ogni singolo rapporto in maniera anonima non può avvenire se non attraverso i numeri identificativi utilizzati dall'operatore bancario nella sua contabilità per individuare i rapporti con il cliente.
La corrispondenza del rapporto collegato al nominativo del debitore con quello connesso al numero di NDG e di rapporto indicati, peraltro non è contestato dal debitore che non ha allegato l'erroneità dell'indicazione fornita né ha allegato di essere titolare di un rapporto contrassegnato con numero diverso.
Per le ragioni che precedono va dunque affermata la titolarità attiva nel credito azionato da parte di
Controparte_2
Anche gli altri motivi di opposizione vanno rigettati. Quanto alla presunta vessatorietà della clausola relativa alla c.d. decadenza del beneficio del termine prevista dall'art. 9 delle condizioni generali del contratto di mutuo, come giustamente rilevato dalla difesa di questa clausola prevede la risoluzione del contratto nell'ipotesi di Controparte_1 mancato pagamento di almeno sette rate anche non consecutive e non, invece, di due rate come dedotto dall'odierno opponente.
Peraltro, tale previsione contrattuale è stata specificamente approvata dall'opponente ai sensi dell'art.1341 c.c., e risulta conforme al dettato normativo di cui all'art. 40, comma 2 T.U.B. secondo il quale “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata”.
Pertanto, non si rileva alcun profilo di illegittimità della clausola in questione.
Quanto, invece, all'eccezione attorea di indeterminatezza del credito intimato nel precetto, premesso che il creditore opposto non ha l'onere di indicare nel precetto la genesi del credito intimato, il dettaglio analitico delle rate pagate né la modalità di computo degli interessi di mora ben potendo limitarsi ad intimare l'esposizione residua sulla base del titolo esecutivo, nel caso di specie risulta che ha prodotto in giudizio un prospetto contabile dal quale emerge l'esposizione Controparte_1 debitoria complessivamente residua e derivante dal contratto di mutuo.
Infondata risulta anche l'eccezione di inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e di inesistenza del diritto di ad agire in executivis, Controparte_1 sull'assunto dell'opponente che il titolo azionato nel precetto è costituito da un contratto di mutuo condizionato e, pertanto, non è stata documentata l'effettiva dazione del danaro essendo la somma erogata costituita in deposito cauzionale e, quindi, giuridicamente vincolata nella sua disponibilità al realizzarsi di una serie di condizioni elencate nell'art. 11 del contratto di mutuo ipotecario.
Tali rilievi sono infondati.
Sul punto si è recentemente pronunciata la Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.5968 del
6.03.2025, con la quale ha stabilito che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti
l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”. Pertanto, il contratto di mutuo sottoscritto dall'opponente deve ritenersi valido ed efficace dal momento della consegna delle somme mutuate in favore del mutuatario che accusa in atti la ricezione delle stesse e ne rilascia formale quietanza – laddove, viceversa, la costituzione del deposito cauzionale costituisce un fatto successivo alla consegna giuridica e materiale del denaro.
Quanto all'eccezione di nullità dell'atto di precetto per inammissibilità dell'azione esecutiva sulla casa coniugale assegnata in uso al coniuge separato con atto trascritto in data anteriore all'esecuzione,
i rilievi di parte attrice vanno rigettati poiché il creditore istante non risulta avere ancora promosso l'azione esecutiva e potranno, quindi, sollevarsi soltanto dinnanzi al Giudice dell'Esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c..
Si osserva, inoltre, che il diritto vantato dall'assegnatario della casa coniugale non paralizza quello del creditore di procedere in executivis sul bene (v. Cass. n.12466 del 7.06.2012, Cass. n.6192 del
16.03.2007, Cass. n.4719 del 3.03.2006).
Peraltro, nel caso di specie, l'ipoteca volontaria sul bene immobile risulta iscritta il 2.02.2006 e, dunque, in data anteriore alla trascrizione del verbale di separazione consensuale del 14.03.2016, con la conseguenza che il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è opponibile al creditore ipotecario odierno opposto in applicazione del consolidato principio della priorità della trascrizione.
Infine, va rigettata, in quanto infondata, anche l'eccezione di nullità del precetto per errata valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto mutuante all'atto dell'erogazione.
In particolare, premesso che il precetto al momento dell'opposizione risultava perento in quanto notificato nei confronti dell'opponente in data 3.04.2019, parte opponente denuncia l'illegittimità dell'atto impugnato, senza neanche indicare la norma in tesi violata.
In ogni caso ed in disparte ogni valutazione sulla prova della situazione debitoria dell'opponente al momento della conclusione del contratto di mutuo per cui è causa, la violazione dell'articolo 124-bis del TUB, norma introdotta per rafforzare la tutela del consumatore nel mercato del credito e che impone agli intermediari finanziari di valutare la capacità del cliente di far fronte agli impegni presi con il finanziamento ad erogarsi, ha come conseguenza conseguenze la perdita di potere contrattuale in caso di sovraindebitamento, privando il finanziatore della facoltà di opporsi al piano di ristrutturazione ex art.68 e ss. CCII ovvero la possibilità per il cliente di richiedere il risarcimento del danno subito a causa dell'eccessivo indebitamento, potendo la violazione configurarsi in termini di responsabilità precontrattuale.
Va invece escluso che la violazione dell'articolo 124-bis TUB ed il conseguente venir meno all'obbligo di verifica del merito creditizio, comporti la nullità del contratto ex art. 1418 c.c. non rientrando la predetta disposizione fra le norme non imperative. Per tutte le considerazioni che precedono, ritenuti assorbiti gli altri motivi di opposizione, la domanda attorea va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo ed in particolare, quanto ai compensi, a norma del D.M. n.55/2014, tenuto conto dei parametri medi nonché della mancanza della fase della trattazione ed istruzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di n persona del legale rapp.te pro tempore, ogni contraria istanza, Controparte_1 eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in €.5.810,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., C.P.A. ed I.V.A.
[...] come per legge.
Così deciso in Brindisi in data 08.07.2025 con sentenza depositata in modalità telematica in
Cancelleria a norma dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c..
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Francesco Roma quale funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.