Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
RG 169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 169 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1
domiciliata in Caivano (NA) alla via Morelli e Silvati n. 54, presso lo studio dell'avv.
Ferdinando Cervone, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opponente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Sant'Arpino (CE) alla Via Pertini n. 29, presso lo studio dell'avv.
Francesco Paolo Legnante, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
opposto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1
convenuto in giudizio proponendo opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 3410/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 25 novembre 2023 nell'ambito del procedimento R.G. n. 8060/2023, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“- In via preliminare, per i motivi di cui in premessa dichiarare la propria incompetenza territoriale e, per l'effetto, revocare l'opposto decreto n. 3410/2023 R.G.8060/2023 poichè invalido-nullo e rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Milano o al Tribunale di sanata Maria
Capua Vetere, con condanna alle spese di lite a favore del sottoscritto procuratore che si
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d'incompetenza territoriale, disporsi la nullità ovvero la revoca del decreto ingiuntivo opposto
n. 3410/2023 R.G.8060/2023 per infondatezza in fatto e in diritto della pretesa creditoria azionata dalla società ricorrente e odierna opposta. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si è costituita in giudizio contestando gli assunti di Controparte_1 controparte, eccependo la tardività dell'opposizione, così concludendo: “1) In via principale ed assorbente dichiarare inammissibile l'opposizione al Decreto Ingiuntivo nr. 3410/2023 per mancato rispetto del termine ex art. 641 cpc e per dichiarare Decreto Ingiuntivo nr. 3410/2023 definitivamente esecutivo con vittoria di spese, diritti e onorari anche per il presente giudizio di opposizione da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistario. 2) In via subordinata rigettare l'opposizione proposta avverso il D.I. nr 3410/2023, perché non fondata su prova scritta e, comunque, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 546/2023, perché la pretesa oggetto dello stesso è fondata in fatto ed in diritto;
3) Condannare l'opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio”.
All'esito della prima udienza, ritenuta matura per la decisione, il Giudice ha rinviato la causa per la rimessione in decisione ai sensi degli artt. 189 e 281 quinquies c.p.c., sostituendo l'udienza mediante l'assegnazione di un termine per note scritte. Le parti hanno provveduto al deposito dei propri scritti conclusionali e delle note di trattazione scritta.
Con provvedimento del 20.5.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
2. Ciò posto, l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla parte opponente è infondata e va, pertanto, rigettata.
Giova premettere che nelle cause relative a diritti di obbligazione, sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 20 c.p.c. e 1182, co. 3, c.c., il c.d. forum destinatae solutionis va individuato nel luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta o deve eseguirsi.
In questi casi, affinché il luogo di adempimento dell'obbligazione coincida con il luogo del domicilio del creditore (con conseguente radicamento della competenza territoriale presso il c.d. foro del creditore) è necessario che l'obbligazione pecuniaria sia qualificabile come
“portable”, nel senso che deve avere ad oggetto un credito che sia certo, in quanto deve risultare
Pag. 2 di 4 chiaramente nel suo contenuto, e liquido, in quanto il suo ammontare deve essere espresso in misura determinata e non in modo generico.
La nozione di obbligazione pecuniaria, che di regola si considera “portable” salvo che dal titolo o dalla legge non risulti diversamente, non può essere intesa semplicemente come sinonimo di obbligazione avente ad oggetto sin dall'origine una somma di denaro, ma presuppone che la somma di denaro oggetto di obbligazione sia liquida o quantomeno liquidabile.
In altri termini, deve trattarsi di un'obbligazione il cui ammontare sia determinato direttamente dal titolo ovvero agevolmente determinabile in base ad esso sulla scorta di un semplice calcolo aritmetico.
Conseguentemente le obbligazioni pecuniarie illiquide o non agevolmente liquidabili devono considerarsi “querables”, vale a dire che devono essere richieste e pagate presso il domicilio del debitore, (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 13 settembre 2016, n. 17989).
Orbene, nel caso di specie, è da escludersi che l'obbligazione dedotta in giudizio dall'opposto
(attore in senso sostanziale) possa essere considerata “illiquida” per il solo fatto che vi è contestazione in ordine alla fondatezza della domanda attorea, atteso che, diversamente, il credito in questione si fonda sull'esatto corrispettivo per i materiali forniti e le lavorazioni effettuate in favore dell'opponente, come quantificato con la documentazione contabile versata in atti.
Sul punto, risulta dirimente il costante orientamento di legittimità secondo cui: «In tema di obbligazione pecuniaria, ai fini della determinazione del "forum destinatae solutionis", ma anche agli effetti della "mora ex re", la liquidità dell'obbligazione ricorre esclusivamente quando il titolo ne determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare nessun margine di discrezionalità; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'"an" e al
"quantum".» (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021).
Su tali premesse, tenuto conto che la sede legale della società opposta (creditrice) è ubicata in
Sant'Arpino, può affermarsi che, a norma dell'art. 20 c.p.c., sussiste la competenza del
Tribunale di Napoli Nord a conoscere della presente controversia.
3. Parte opposta ha documentato la notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo alla controparte mediante Pec del 27.11.2023 (cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Pag. 3 di 4 Pertanto, parte opponente avrebbe dovuto notificare il proprio atto di opposizione entro il termine ultimo del giorno 08.01.2024.
Tuttavia, dall'esame degli atti, vi è prova che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo sia stato notificato soltanto in data 09.01.2024 (cfr. doc. n. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Dunque, la proposizione del presente giudizio è avvenuta tardivamente, ovvero successivamente alla scadenza del termine di 40 giorni decorrente dalla notificazione dell'ingiunzione previsto dall'art. 641 c.p.c.
Ciò comporta la inammissibilità dell'opposizione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24858 del
24/11/2011; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 13594 del 21/05/2019).
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
Ogni ulteriore questione risulta assorbita.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenendo conto del valore della controversia, come dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'opposizione inammissibile e, per l'effetto, definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3410/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 25 novembre 2023 nell'ambito del procedimento R.G. n. 8060/2023;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.808,00 a titolo di
[...]
compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, il 22.5.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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