TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 21/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4588/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4588/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, sia congiuntamente Parte_1 C.F._1
che disgiuntamente, dall'Avv. Ines CUZZOCREA e dall'Avv. Antonio Spirito – Colletti & Patners, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore in Montesilvano (PE), Via Verrotti
n.190, giusta procura in atti,
attrice contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
) entrambe elettivamente domiciliate in Chieti alla Via D. Spezioli n. 16 CodiceFiscale_3
presso lo studio dei sott. Avvocati Franco Crocetta e Cecilia Crocetta, che le rappresentano e difendono
– congiuntamente e disgiuntamente - giusta procura agli atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_2 C.F._4
Piazza Ettore Troilo n. 18, presso lo studio degli avv.ti Silvia Tortorella e Maria Matilde Cionini, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
(C.F. ) elettivamente domiciliata alla Via D. Parte_3 C.F._5
pagina 1 di 8 Spezioli n. 16 presso lo studio degli avv.ti Franco Crocetta (C.F.: ) e Cecilia C.F._6
Crocetta ( ), che la rappresentano e difendono – congiuntamente e C.F._7
disgiuntamente-, giusto mandato allegato al presente atto convenuti
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio le Parte_1
sig.re , e quali figlie del Parte_3 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 defunto sig. , affinché venisse accertato e dichiarato che quest'ultimo fosse il padre Persona_1 della attrice e per l'effetto le convenute venissero condannate, sempre nella spiegata qualità di eredi, al risarcimento del danno endofamiliare non patrimoniale subito dall'attrice per effetto del disinteresse del proprio genitore;
danno da liquidarsi in via equitativa, ma in ogni caso indicato nell'importo di €
70.000,00, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta di giustizia.
2. Si costituivano in giudizio le convenute insistendo per la reiezione delle domande formulate dall'attrice, negando l'esistenza del rapporto di filiazione e conseguentemente il danno endofamiliare non patrimoniale, quest'ultimo anche perché ritenuto ormai prescritto.
3. All'udienza del 21 settembre 2022, il giudice istruttore, ritenuto necessario disporre preliminarmente una CTU che accertasse, mediante le opportune indagini ematologiche e genetiche,
l'eventuale rapporto di paternità di con valutando in Persona_2 Parte_1 particolare la corrispondenza fra il DNA dell'attrice e quello di attraverso il DNA Persona_2 delle figlie di quest'ultimo, , e , nominava Parte_2 CP_1 CP_2 Parte_3
consulente il dott. , il quale, in data 6 aprile 2023, depositava il proprio elaborato Persona_3
concludendo come segue: “Sulla base dell'analisi statistica effettuata sui genotipi relativi ai soggetti analizzati si evince che è presente una COMPATIBILITA' genetica tra le IG.re Parte_2
e la IG.ra Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
confermando di conseguenza un rapporto di parentela tra gli stessi soggetti.
pagina 2 di 8 Pertanto, è possibile concludere che le analisi condotte dimostrano come ACCERTATO il rapporto di fratellanza tra le IG.re , Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
e la IG.ra ”, (cfr. pag. 4 elaborato peritale dott. del 28 gennaio 2023, Parte_1 Per_3
depositato il 6 aprile 2024).
4. In data 26 settembre 2023, il CTU dott. , in risposta alle osservazioni del CTP della Per_3 convenuta volte a conoscere se l'eventuale estensione dell'indagine al profilo genetico del Parte_3
presunto comune genitore, avrebbe aumentato l'indice di probabilità statistica per Persona_2
stabilire un'effettiva dichiarazione di parentela, confermava tale ipotesi.
5. Sulla base di tale argomentazione, le parti convenute , e Parte_3 CP_1 [...]
insistevano affinché fosse estesa l'indagine peritale sul defunto genitore, al contrario la CP_2 convenuta , unitamente all'attrice, si opponeva alla riesumazione del cadavere del Parte_2 padre;
peraltro veniva sollecitata l'opportunità di una rinnovazione della CTU, al fine di accertare una migliore quantificazione di una eventuale compatibilità genetica, anche sulla base del solo materiale emato-genetico delle parti, e tanto veniva disposto dal Giudice, che, all'udienza dell'11 gennaio 2024, a tal fine, nominava ctu la dott.ssa . Persona_4
6. Con perizia depositata il 5 ottobre 2024, sulla base dei dati ottenuti e dai calcoli probabilistici effettuati, la ctu dott.ssa confermava che “Ë riscontrabile la presenza di un rapporto di Per_4
fratellanza tra la IG.ra e le IG.re , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e per linea paterna”, chiarendo in data 11 ottobre 2024 che Parte_2 Parte_3
l'ulteriore paventata indagine possibile solo in caso di riesumazione del cadavere del IG. Persona_2
solo “potrebbe essere una ulteriore conferma di paternità”.
[...]
7. All'udienza del 16 ottobre 2024, dopo ampia discussione, pur ribadendo le rispettive conclusioni a verbale di udienza, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status, deducendo anche che l'eventuale possibilità di addivenire ad una bonaria composizione della presente controversia fosse allo stato impedita dalla insussistenza di una dichiarazione della ricorrente sul proprio status.
8. Con sentenza non definitiva, n. 1237/2024 del 5.11.2024, questo Tribunale, accogliendo la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, dichiarava il sig. nato a [...] il Persona_2
22/04/194 e morto il 15/12/2010, padre di , nata ad [...] il [...] e veniva Parte_1
rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla restante domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.
pagina 3 di 8 9. All'udienza del 15 gennaio 2025, parte attrice, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati nelle memorie ex art.183 c.p.c., e, in particolare, quanto alla teste IG.ra , data l'età della stessa (ultraottantenne), chiedeva disporsi, Testimone_1
prova delegata presso il Tribunale di Imperia;
le parti convenute, nel richiamarsi alle rispettive difese versate in atti, contestavano l'ammissibilità dei mezzi istruttori articolati dall'attrice, eccependo l'inammissibilità dell'azione risarcitoria promossa dalla sig.ra per intervenuta Parte_1
prescrizione del diritto azionato ed il Giudice, rilevata la superfluità dei mezzi istruttori richiesti, in quanto ininfluenti ai fini della decisione, invitava le parti al deposito di note difensive per l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 19.03.2025.
10. Dopo ampia discussione, all'esito della già menzionata udienza, le parti insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche, riservando all'esito di riferire al
Collegio per la decisione.
11. La domanda di risarcimento del danno endofamiliare va respinta risultando prescritto il diritto risarcitorio azionato dalla . Parte_1
12. A tal proposito, va innanzitutto rammentato che la violazione dei doveri genitoriali verso la prole integra gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, potendo dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, ma non necessariamente in quella sede, in quanto ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, che ha ad oggetto un diritto soggetto a prescrizione, occorre la prova della paternità ma non anche la preventiva dichiarazione giudiziale di paternità, che ha ad oggetto un diritto imprescrittibile. (cfr. Cass Civile, Sez.I, 20 novembre 2022, n. 34950).
13. Quanto alla configurazione dell'illecito civile, l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli
(artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.
pagina 4 di 8 Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, ad esempio, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento ( articoli 147, 148, 1226 e 2059 c.c.; articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989)
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale illecito, quanto meno nel caso in cui il disinteresse completo inizia dalla nascita del figlio, produce anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, in quanto la persona vittima dell'illecito entra in una condizione di sofferenza personale e morale che incide sulla formazione della sua personalità e sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica e di reagire conseguentemente (Cass. 10 giugno 2020, n. 11097).
14. L'azione di risarcimento del danno endofamiliare è soggetta a un termine di prescrizione pari a 5 anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c., in quanto si tratta di un illecito extracontrattuale. L'illecito familiare permanente, quale quello del caso di specie dell'abbandono del minore, la prescrizione del diritto a richiedere un risarcimento del danno endofamiliare comincia da quando il figlio diviene consapevole del fatto che il genitore si è comportato in modo lesivo. Tanto premesso, è evidente come la peculiare natura di tale illecito incida sul dies a quo del termine prescrizionale, il cui accertamento non deve essere limitato ad una mera disanima dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo del fatto illecito e delle sue conseguenze lesive, essendo invece necessario vagliare anche la sussistenza o meno di una loro piena percepibilità da parte del danneggiato (Cass. Civ. Sez. Unite, 11 gennaio 2008, n. 576).
15. Per l'effetto, appare conforme ai più recenti approdi giurisprudenziali (tra le altre Cass. Civile sez.
VI, 16 dicembre 2021, n.40335, Cass. 13 aprile 2023 n. 9930) ritenere che, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, rilevi il principio elaborato nella sentenza n.576/2008 delle Sezioni Unite Civili, incentrato sul concetto di “concreta percepibilità del danno”, secondo cui il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui la vittima della condotta abbandonica sia pervenuta nella concreta condizione di esercitare il diritto risarcitorio, vale a dire dal momento della conoscibilità o percepibilità del danno da parte del danneggiato secondo un criterio di ordinaria diligenza, in modo da poter essere in condizioni effettive di agire per la richiesta del relativo risarcimento a riparazione dei pregiudizi subiti.
pagina 5 di 8 16. Ne consegue che, in caso di danno non patrimoniale subito in conseguenza della privazione genitoriale, il termine prescrizionale quinquennale per l'esercizio dell'azione di risarcimento dovrà decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. da quando il figlio, vittima dell'abbandono, riesca ad affrancarsi dal desiderio di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale che gli permetta di percepire “la reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona desiderata. Ovvero, accettare psicologicamente la illiceità della condotta del genitore e chiedere il risarcimento dei danni subiti quale figlio rifiutato dal genitore che l'ha posta in essere” (Cass. n. 11097/2020; Cass. n. 9930/2023).
17. Ebbene, tutti gli elementi sopraindicati dimostrano che, nella concreta fattispecie, la condizione soggettiva dell'attrice era già, da tempo, idonea a consentirle di percepire consapevolmente la lesione derivante dalla condotta paterna e, dunque, di esercitare l'azione risarcitoria.
18. Dalla narrativa in atti è, difatti, emerso che l'attrice aveva acquisito conoscenza dell'identità biologica del padre sin dall'età di dieci anni e che, a far data dall'anno 2002 - ormai venticinquenne e come dalla stessa dedotto nel proprio atto introduttivo - aveva istaurato volontari rapporti con il medesimo, purtuttavia all'insaputa delle odierne convenute. Tali circostanze, seppure contestate dalle controparti, si interpretano come espressione del desiderio di ricostruzione del legame genitoriale ed attestano con palmare evidenza la piena consapevolezza dell'attrice del proprio status filiationis e della persistente assenza della figura paterna nella propria vita, elementi idonei a configurare, sin d'allora, una potenziale percezione del pregiudizio derivante dalla condotta omissiva.
19. A ciò si aggiunga l'incontestata e pacifica circostanza secondo cui, a far data dall'anno 2005,
l'attrice abbia avviato l'attività professionale di psicologa ed un percorso relazionale affettivo stabile, dimostrando di aver raggiunto una piena autonomia personale ed una maturità psicologica tale da porla in condizione di cogliere il disvalore della condotta paterna e di agire in giudizio per tutelare la propria posizione, con la conseguenza che, tenuto conto dell'epoca in cui tale consapevolezza può dirsi senz'altro raggiunta, deve ritenersi ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'ordinamento.
20. In ogni caso, la cessazione della condotta omissiva, già qualificata come illecito permanente, deve individuarsi nel decesso del padre, sig. sopravvenuto in data 15.12.2010. Tale Persona_2
evento, segnando la definitiva impossibilità di recupero del legame genitoriale, ha posto termine alla protrazione degli effetti dannosi, determinando la cessazione della condotta lesiva sotto il profilo oggettivo.
pagina 6 di 8 Per l'effetto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, “nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica” ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 23763/2011 cit.; Cass.
30/03/2011 n. 7272; Cass. 07/11/2005 n. 21500; Cass. 21/02/2004 n. 3498; Cass. 02/02/2004 n. 6515;
Cass. 13/02/1998 n. 1520).
21. Di conseguenza, considerata la piena autonomia personale e la maturità psicologica già raggiunta dall'attrice, può ragionevolmente ritenersi che la stessa si trovasse, all'epoca del decesso del sig.
nella concreta condizione di percepire il disvalore della condotta paterna e di far Persona_2
valere il proprio diritto al risarcimento.
22. Pertanto, pur potendosi configurare l'illecito civile da deprivazione del rapporto genitoriale, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali non può essere accolta, essendo il diritto risarcitorio estinto per essere ampiamente maturato il termine di prescrizione quinquennale al tempo della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
23.Quanto alle spese di lite, vanno integralmente compensate, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 8 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4588/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, sia congiuntamente Parte_1 C.F._1
che disgiuntamente, dall'Avv. Ines CUZZOCREA e dall'Avv. Antonio Spirito – Colletti & Patners, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo difensore in Montesilvano (PE), Via Verrotti
n.190, giusta procura in atti,
attrice contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
) entrambe elettivamente domiciliate in Chieti alla Via D. Spezioli n. 16 CodiceFiscale_3
presso lo studio dei sott. Avvocati Franco Crocetta e Cecilia Crocetta, che le rappresentano e difendono
– congiuntamente e disgiuntamente - giusta procura agli atti
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pescara alla Parte_2 C.F._4
Piazza Ettore Troilo n. 18, presso lo studio degli avv.ti Silvia Tortorella e Maria Matilde Cionini, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
(C.F. ) elettivamente domiciliata alla Via D. Parte_3 C.F._5
pagina 1 di 8 Spezioli n. 16 presso lo studio degli avv.ti Franco Crocetta (C.F.: ) e Cecilia C.F._6
Crocetta ( ), che la rappresentano e difendono – congiuntamente e C.F._7
disgiuntamente-, giusto mandato allegato al presente atto convenuti
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: Dichiarazione giudiziale di paternità di persona maggiorenne
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio le Parte_1
sig.re , e quali figlie del Parte_3 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 defunto sig. , affinché venisse accertato e dichiarato che quest'ultimo fosse il padre Persona_1 della attrice e per l'effetto le convenute venissero condannate, sempre nella spiegata qualità di eredi, al risarcimento del danno endofamiliare non patrimoniale subito dall'attrice per effetto del disinteresse del proprio genitore;
danno da liquidarsi in via equitativa, ma in ogni caso indicato nell'importo di €
70.000,00, o in quella maggiore o minore somma meglio ritenuta di giustizia.
2. Si costituivano in giudizio le convenute insistendo per la reiezione delle domande formulate dall'attrice, negando l'esistenza del rapporto di filiazione e conseguentemente il danno endofamiliare non patrimoniale, quest'ultimo anche perché ritenuto ormai prescritto.
3. All'udienza del 21 settembre 2022, il giudice istruttore, ritenuto necessario disporre preliminarmente una CTU che accertasse, mediante le opportune indagini ematologiche e genetiche,
l'eventuale rapporto di paternità di con valutando in Persona_2 Parte_1 particolare la corrispondenza fra il DNA dell'attrice e quello di attraverso il DNA Persona_2 delle figlie di quest'ultimo, , e , nominava Parte_2 CP_1 CP_2 Parte_3
consulente il dott. , il quale, in data 6 aprile 2023, depositava il proprio elaborato Persona_3
concludendo come segue: “Sulla base dell'analisi statistica effettuata sui genotipi relativi ai soggetti analizzati si evince che è presente una COMPATIBILITA' genetica tra le IG.re Parte_2
e la IG.ra Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
confermando di conseguenza un rapporto di parentela tra gli stessi soggetti.
pagina 2 di 8 Pertanto, è possibile concludere che le analisi condotte dimostrano come ACCERTATO il rapporto di fratellanza tra le IG.re , Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Controparte_2
e la IG.ra ”, (cfr. pag. 4 elaborato peritale dott. del 28 gennaio 2023, Parte_1 Per_3
depositato il 6 aprile 2024).
4. In data 26 settembre 2023, il CTU dott. , in risposta alle osservazioni del CTP della Per_3 convenuta volte a conoscere se l'eventuale estensione dell'indagine al profilo genetico del Parte_3
presunto comune genitore, avrebbe aumentato l'indice di probabilità statistica per Persona_2
stabilire un'effettiva dichiarazione di parentela, confermava tale ipotesi.
5. Sulla base di tale argomentazione, le parti convenute , e Parte_3 CP_1 [...]
insistevano affinché fosse estesa l'indagine peritale sul defunto genitore, al contrario la CP_2 convenuta , unitamente all'attrice, si opponeva alla riesumazione del cadavere del Parte_2 padre;
peraltro veniva sollecitata l'opportunità di una rinnovazione della CTU, al fine di accertare una migliore quantificazione di una eventuale compatibilità genetica, anche sulla base del solo materiale emato-genetico delle parti, e tanto veniva disposto dal Giudice, che, all'udienza dell'11 gennaio 2024, a tal fine, nominava ctu la dott.ssa . Persona_4
6. Con perizia depositata il 5 ottobre 2024, sulla base dei dati ottenuti e dai calcoli probabilistici effettuati, la ctu dott.ssa confermava che “Ë riscontrabile la presenza di un rapporto di Per_4
fratellanza tra la IG.ra e le IG.re , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e per linea paterna”, chiarendo in data 11 ottobre 2024 che Parte_2 Parte_3
l'ulteriore paventata indagine possibile solo in caso di riesumazione del cadavere del IG. Persona_2
solo “potrebbe essere una ulteriore conferma di paternità”.
[...]
7. All'udienza del 16 ottobre 2024, dopo ampia discussione, pur ribadendo le rispettive conclusioni a verbale di udienza, le parti chiedevano pronunciarsi sentenza parziale sullo status, deducendo anche che l'eventuale possibilità di addivenire ad una bonaria composizione della presente controversia fosse allo stato impedita dalla insussistenza di una dichiarazione della ricorrente sul proprio status.
8. Con sentenza non definitiva, n. 1237/2024 del 5.11.2024, questo Tribunale, accogliendo la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità, dichiarava il sig. nato a [...] il Persona_2
22/04/194 e morto il 15/12/2010, padre di , nata ad [...] il [...] e veniva Parte_1
rimessa la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla restante domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.
pagina 3 di 8 9. All'udienza del 15 gennaio 2025, parte attrice, riportandosi ai propri scritti difensivi, insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati nelle memorie ex art.183 c.p.c., e, in particolare, quanto alla teste IG.ra , data l'età della stessa (ultraottantenne), chiedeva disporsi, Testimone_1
prova delegata presso il Tribunale di Imperia;
le parti convenute, nel richiamarsi alle rispettive difese versate in atti, contestavano l'ammissibilità dei mezzi istruttori articolati dall'attrice, eccependo l'inammissibilità dell'azione risarcitoria promossa dalla sig.ra per intervenuta Parte_1
prescrizione del diritto azionato ed il Giudice, rilevata la superfluità dei mezzi istruttori richiesti, in quanto ininfluenti ai fini della decisione, invitava le parti al deposito di note difensive per l'udienza per la precisazione delle conclusioni del 19.03.2025.
10. Dopo ampia discussione, all'esito della già menzionata udienza, le parti insistevano per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche, riservando all'esito di riferire al
Collegio per la decisione.
11. La domanda di risarcimento del danno endofamiliare va respinta risultando prescritto il diritto risarcitorio azionato dalla . Parte_1
12. A tal proposito, va innanzitutto rammentato che la violazione dei doveri genitoriali verso la prole integra gli estremi dell'illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, potendo dar luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, ma non necessariamente in quella sede, in quanto ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria, che ha ad oggetto un diritto soggetto a prescrizione, occorre la prova della paternità ma non anche la preventiva dichiarazione giudiziale di paternità, che ha ad oggetto un diritto imprescrittibile. (cfr. Cass Civile, Sez.I, 20 novembre 2022, n. 34950).
13. Quanto alla configurazione dell'illecito civile, l'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli
(artt. 147 e 148 cod. civ.) è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore.
pagina 4 di 8 Il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, ad esempio, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento ( articoli 147, 148, 1226 e 2059 c.c.; articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989)
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale illecito, quanto meno nel caso in cui il disinteresse completo inizia dalla nascita del figlio, produce anche un danno non patrimoniale lato sensu psicologico-esistenziale, in quanto la persona vittima dell'illecito entra in una condizione di sofferenza personale e morale che incide sulla formazione della sua personalità e sulla sua capacità di percepire la situazione abbandonica e di reagire conseguentemente (Cass. 10 giugno 2020, n. 11097).
14. L'azione di risarcimento del danno endofamiliare è soggetta a un termine di prescrizione pari a 5 anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c., in quanto si tratta di un illecito extracontrattuale. L'illecito familiare permanente, quale quello del caso di specie dell'abbandono del minore, la prescrizione del diritto a richiedere un risarcimento del danno endofamiliare comincia da quando il figlio diviene consapevole del fatto che il genitore si è comportato in modo lesivo. Tanto premesso, è evidente come la peculiare natura di tale illecito incida sul dies a quo del termine prescrizionale, il cui accertamento non deve essere limitato ad una mera disanima dell'evolversi e dello snodarsi nel tempo del fatto illecito e delle sue conseguenze lesive, essendo invece necessario vagliare anche la sussistenza o meno di una loro piena percepibilità da parte del danneggiato (Cass. Civ. Sez. Unite, 11 gennaio 2008, n. 576).
15. Per l'effetto, appare conforme ai più recenti approdi giurisprudenziali (tra le altre Cass. Civile sez.
VI, 16 dicembre 2021, n.40335, Cass. 13 aprile 2023 n. 9930) ritenere che, ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, rilevi il principio elaborato nella sentenza n.576/2008 delle Sezioni Unite Civili, incentrato sul concetto di “concreta percepibilità del danno”, secondo cui il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui la vittima della condotta abbandonica sia pervenuta nella concreta condizione di esercitare il diritto risarcitorio, vale a dire dal momento della conoscibilità o percepibilità del danno da parte del danneggiato secondo un criterio di ordinaria diligenza, in modo da poter essere in condizioni effettive di agire per la richiesta del relativo risarcimento a riparazione dei pregiudizi subiti.
pagina 5 di 8 16. Ne consegue che, in caso di danno non patrimoniale subito in conseguenza della privazione genitoriale, il termine prescrizionale quinquennale per l'esercizio dell'azione di risarcimento dovrà decorrere ai sensi dell'art. 2935 c.c. da quando il figlio, vittima dell'abbandono, riesca ad affrancarsi dal desiderio di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale che gli permetta di percepire “la reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona desiderata. Ovvero, accettare psicologicamente la illiceità della condotta del genitore e chiedere il risarcimento dei danni subiti quale figlio rifiutato dal genitore che l'ha posta in essere” (Cass. n. 11097/2020; Cass. n. 9930/2023).
17. Ebbene, tutti gli elementi sopraindicati dimostrano che, nella concreta fattispecie, la condizione soggettiva dell'attrice era già, da tempo, idonea a consentirle di percepire consapevolmente la lesione derivante dalla condotta paterna e, dunque, di esercitare l'azione risarcitoria.
18. Dalla narrativa in atti è, difatti, emerso che l'attrice aveva acquisito conoscenza dell'identità biologica del padre sin dall'età di dieci anni e che, a far data dall'anno 2002 - ormai venticinquenne e come dalla stessa dedotto nel proprio atto introduttivo - aveva istaurato volontari rapporti con il medesimo, purtuttavia all'insaputa delle odierne convenute. Tali circostanze, seppure contestate dalle controparti, si interpretano come espressione del desiderio di ricostruzione del legame genitoriale ed attestano con palmare evidenza la piena consapevolezza dell'attrice del proprio status filiationis e della persistente assenza della figura paterna nella propria vita, elementi idonei a configurare, sin d'allora, una potenziale percezione del pregiudizio derivante dalla condotta omissiva.
19. A ciò si aggiunga l'incontestata e pacifica circostanza secondo cui, a far data dall'anno 2005,
l'attrice abbia avviato l'attività professionale di psicologa ed un percorso relazionale affettivo stabile, dimostrando di aver raggiunto una piena autonomia personale ed una maturità psicologica tale da porla in condizione di cogliere il disvalore della condotta paterna e di agire in giudizio per tutelare la propria posizione, con la conseguenza che, tenuto conto dell'epoca in cui tale consapevolezza può dirsi senz'altro raggiunta, deve ritenersi ampiamente decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'ordinamento.
20. In ogni caso, la cessazione della condotta omissiva, già qualificata come illecito permanente, deve individuarsi nel decesso del padre, sig. sopravvenuto in data 15.12.2010. Tale Persona_2
evento, segnando la definitiva impossibilità di recupero del legame genitoriale, ha posto termine alla protrazione degli effetti dannosi, determinando la cessazione della condotta lesiva sotto il profilo oggettivo.
pagina 6 di 8 Per l'effetto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, “nel caso di illecito permanente, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, sicché il diritto al risarcimento sorge in modo continuo via via che il danno si produce, ed in modo continuo si prescrive se non esercitato entro cinque anni dal momento in cui si verifica” ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 23763/2011 cit.; Cass.
30/03/2011 n. 7272; Cass. 07/11/2005 n. 21500; Cass. 21/02/2004 n. 3498; Cass. 02/02/2004 n. 6515;
Cass. 13/02/1998 n. 1520).
21. Di conseguenza, considerata la piena autonomia personale e la maturità psicologica già raggiunta dall'attrice, può ragionevolmente ritenersi che la stessa si trovasse, all'epoca del decesso del sig.
nella concreta condizione di percepire il disvalore della condotta paterna e di far Persona_2
valere il proprio diritto al risarcimento.
22. Pertanto, pur potendosi configurare l'illecito civile da deprivazione del rapporto genitoriale, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali non può essere accolta, essendo il diritto risarcitorio estinto per essere ampiamente maturato il termine di prescrizione quinquennale al tempo della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
23.Quanto alle spese di lite, vanno integralmente compensate, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.05.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Il Presidente
Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 8 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 8 di 8