Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dott. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dott. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Alberto Lo Giudice Giudice ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 103/2020 R.G., posta in decisione nell'udienza collegiale del
30/05/2024 e promossa in questo grado
Da Parte 1 nata a [...] 1'08/11/1971, codice fiscale ( C.F. 1
[...] , rappresentata e difesa dall'Avv. Federica Miccichè del Foro di Enna
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 in persona del suo Dirigente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale
P.IVA 1 presso i cui Uffici, in Caltanissetta, è dello Stato di Caltanissetta, (C.F. elettivamente domiciliato;
APPELLATO
******
All'udienza del 30.05.2024 le parti costituite, mediante il deposito di note di trattazione scritta, hanno così concluso: (CAMPISI): "La sig.ra Parte 1 ut supra rappresentata e '
difesa, precisa le conclusioni così come in atti, rinviando alle conclusioni rassegnate in ricorso e nelle note già depositate per la trattazione dell'udienza del 28/03/2024; chiede, infine, che la causa venga posta in decisione.
Si insiste nella liquidazione dei compensi di entrambi i procuratori costituiti nel presente giudizio"
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente notificato insieme al pedissequo decreto, Parte 1
proponeva opposizione avverso il decreto n. 721775/A emesso dal
[...] con il quale le era stato Controparte_2 '
ingiunto di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di € 3.020,00 perché, in violazione dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs n° 231/2007 così come modificato dall'art. 20 del D.L. n° 78/2010, convertito in L. n° 122/2010, "aveva acquisito in trasferimento denaro contante per un importo complessivo di € 7.650,00 senza il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Controparte_3
Il provvedimento oppugnato si fondava su un processo verbale di contestazione redatto il
06.04.2017 dalla GdF nucleo polizia tributaria di Caltanissetta, la quale aveva svolto attività ispettiva antiriciclaggio presso la ditta individuale di Capizzi CP_4 esercente
l'attività di "compro oro"; ditta della quale la ricorrente stessa era stata dipendente dal dì
11/07/2011 al 26/04/2014.
Nel corso dell'anzidetta attività di controllo, in particolare, era stato esaminato il “registro antichità preziosi e beni usati" dal quale era emerso che la Pt 1 in corrispettivo della vendita di oggetti d'oro, aveva ricevuto dal CP_5 in data 14.03.2012, un importo per denaro contante (€ 7.650,00) ben superiore alla soglia di € 999,00 consentita dalla legge all'epoca dei fatti.
Sostenendo la falsità della precisata annotazione per non avere mai posto in essere alcuna attività di cessione di preziosi in favore del datore di lavoro, la ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'impugnato provvedimento con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
Nel giudizio così promosso si costituiva il Controparte 1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Con sentenza n° 629/2019 il Tribunale di Caltanissetta rigettava l'opposizione e disponeva l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello Parte 1 affidandolo ai motivi dei quali si dirà. Si è costituito il CP 1 interessato con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il quale ha contestato la fondatezza del proposto gravame e ne ha chiesto il rigetto. Con ordinanza del 09.06.2021, la Corte, ritenendo la sussistenza di gravi e fondati motivi, ha disposto, ex art. 6, comma 7, D.Lgs. 150/2001, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed ha rinviato la causa per la decisione.
Raccolte le conclusioni delle parti attraverso il deposito di note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 30.05.2024, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi i termini per il deposito di scritti difensivi.
Con i motivi che sorreggono la proposta impugnazione l'appellante denuncia l'erroneità della gravata sentenza, osservando come la contestata violazione “non riposi su alcuna prova che possa fare legittimamente presumere, al di fuori di ogni ragionevole dubbio, che la Pt 1 abbia posto in essere l'operazione di cessione di preziosi contestata in cambio dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 7.650,00”.
Il Tribunale, invero, avrebbe formato il proprio convincimento unicamente sul “processo verbale di contestazione perché assistito da fede privilegiata”, ma, in tal modo, "oltre ad infrangere il diritto di difesa costituzionalmente garantito ad ogni cittadino", aveva altresì violato l'art. 2700 c.c., il quale attribuisce fede pubblica fino a querela di falso al verbale redatto dalla GdF soltanto con riferimento alla provenienza del documento e ai fatti ed alle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.
Dal momento che la supposta cessione di ori e gioielli non era avvenuta in presenza dei verificatori ma era stata desunta da un registro compilato dal CP_5 il giudice a quo non avrebbe dovuto in alcun modo attribuire al ripetuto verbale il valore di prova legale in relazione al contestato illecito.
L'appello è infondato e deve essere respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Va preliminarmente osservato che il processo verbale di constatazione assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati, potendosi distinguere al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonchè quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi - e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi - esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. Sez. 5, n. 28060 del 24/11/2017).
Inoltre, con riferimento al riparto dell'onere probatorio, va altresì ricordato che l'Ufficio ha la possibilità di utilizzare elementi indiziari, dotati di pregnanza presuntiva, al fine di accertare il fatto costitutivo dell'illecito, che, nella specie, è rappresentato dalla dazione per contante di una somma di denaro superiore a quella consentita (E 999,00) e dall'iscrizione nel "registro per le antichità ed i beni preziosi” della contestata operazione.
Si osserva, peraltro, che, per costante giurisprudenza, nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità, con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base a regole di esperienza.
Tanto precisato, si osserva come il giudice a quo abbia esaminato in maniera adeguata l'esistenza dei tanti elementi presuntivi (l'annotazione sul "registro per le antichità" della cessione di preziosi in cambio di denaro contante;
la coerenza della stessa con l'attività di impresa esercitata dal CP_5 la dichiarazione resa agli agenti accertatori da quest'ultimo circa la veridicità dell'operazione; il rapporto di lavoro intercorrente tra i predetti all'epoca dei fatti) univocamente convergenti verso la sussistenza dell'illecito ed atti, quindi,
a corroborare la pretesa impositiva dell'ufficio.
e, in questo senso, la motivazione della sentenza appare corretta.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, nel caso di specie non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa dal momento che la richiesta di esibizione del registro delle
"attività del compro oro” avanzata dalla parte oggi appellante nulla avrebbe aggiunto e/o contrapposto ai sopra segnalati elementi ai fini della formazione del convincimento del giudice.
Per provare la propria estraneità ai fatti, l'impugnante avrebbe dovuto fornire prova contraria del tutto diversa da quella dianzi descritta, sia perché tutti gli elementi dell'annotazione erano già stati trasfusi nel verbale di accertamento, sia perché il ripetuto registro non era neppure nella disponibilità della Guardia di Finanza e men che meno della parte appellata. La Pt 1 inoltre, sentita dagli accertatori, si è limitata ad affermare genericamente di non avere ricevuto alcun pagamento in denaro contante dal Pt 1 mentre quest'ultimo, per converso, ha ribadito la veridicità del fatto annotato e cioè che il pagamento era avvenuto in violazione dell'art. 49, c.1 del d. lgs. 231/2007, che, all'epoca dei fatti, stabiliva il limite massimo di € 999,99 per i pagamenti in contanti.
Si tratta, in buona sostanza, di dichiarazioni delle quali gli accertatori hanno avuto diretta conoscenza e che, giusta i principi nomofilattici dettati dalla Suprema Corte, il Tribunale era libero di apprezzare.
A nulla perciò rileva che l'efficacia probatoria dell'atto pubblico (quale il pvc) non si estende alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni delle parti (in termini così generali il principio è espresso, in massima, da Cass. 12 giugno 1976, n. 2179) ma solo alla loro provenienza, atteso che nessuna prova del contrario è stata fornita dall'impugnante in relazione alla dedotta falsità dell'annotazione.
Di qui il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte appellata in complessive € 600,00, oltre accessori di legge se dovuti, importo che viene determinato sommando i compensi inerenti alla fase di studio (€ 300,00) ed a quella introduttiva (€
300,00).
Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/2002, per il versamento di un ulteriore importo, da porre a carico dell'impugnante, pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n° 629/2019, emessa dal
Tribunale di Caltanissetta ed impugnata da Parte 1
Condanna la predetta a rifondere le spese processuali della presente fase alla parte appellata, che liquida in € 600,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n°
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo da porre a carico di Parte 1 pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di appello.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte, addì
28.11.2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Rezzonico
L'ESTENSORE (Mag. Aus.)
Avv. Alberto Lo Giudice