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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1074/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACAGNINO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5548/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Piazza Leonardo Da Vinci 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 6427 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste nei motivi di ricorso e nelle memorie precisando che negli anni successivi il Comune ha richiesto un importo inferiore rispetto all'annualità oggetto di controversia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 25.6.2024, IE IG ha impugnato l'avviso di pagamento n. 6427 del
28.2.2024, notificata il 6.4.2024 per il pagamento della TARI dell'anno 2023 per l'importo di € 506,00
Il Comune di Mascalucia non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie integrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune di Mascalucia.
Il ricorrente sostiene che l'importo richiesto sia errato in quanto il Comune di Mascalucia avrebbe già incassato il 70% della tariffa annuale e non avrebbe poi detratto dal dovuto l'importo pagato.
Con le memorie, il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica dell'avviso, inoltrato tramite semplice lettera che non consente di avere contezza della data certa.
Il ricorrente, all'udienza, ha esibito copia degli F24 da cui risulta che, negli anni successivi, gli importi pretesi dal Comune sono inferiori a quello richiesto con l'atto impugnato.
Dagli atti prodotti, si evince che il Comune ha sottratto dal dovuto la somma di € 340,37 dalla TARI per l'immobile sito in Indirizzo_1 ed € 349,97 per l'immobile di Indirizzo_2, ma l'importo , riportato nell'avviso di pagamento, è superiore al 30% .
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto annullando l'avviso di pagamento per l'importo eccedente il 30% del dovuto a saldo TARI del 2023.
Data la contumacia del Comune di Mascalucia, si dichiarano irripetibili le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, nella contumacia del Comune di Mascalucia, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1, annulla l'avviso di pagamento impugnato nell'importo eccedente il 30% del dovuto a saldo TARI del 2023, spese irripetibili. Catania, 26 gennaio 2026 IL GIUDICE dott.ssa Maria Acagnino
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ACAGNINO MARIA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5548/2024 depositato il 25/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Piazza Leonardo Da Vinci 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 6427 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 363/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Il ricorrente insiste nei motivi di ricorso e nelle memorie precisando che negli anni successivi il Comune ha richiesto un importo inferiore rispetto all'annualità oggetto di controversia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 25.6.2024, IE IG ha impugnato l'avviso di pagamento n. 6427 del
28.2.2024, notificata il 6.4.2024 per il pagamento della TARI dell'anno 2023 per l'importo di € 506,00
Il Comune di Mascalucia non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso.
Il ricorrente ha depositato memorie integrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Comune di Mascalucia.
Il ricorrente sostiene che l'importo richiesto sia errato in quanto il Comune di Mascalucia avrebbe già incassato il 70% della tariffa annuale e non avrebbe poi detratto dal dovuto l'importo pagato.
Con le memorie, il ricorrente ha eccepito la nullità della notifica dell'avviso, inoltrato tramite semplice lettera che non consente di avere contezza della data certa.
Il ricorrente, all'udienza, ha esibito copia degli F24 da cui risulta che, negli anni successivi, gli importi pretesi dal Comune sono inferiori a quello richiesto con l'atto impugnato.
Dagli atti prodotti, si evince che il Comune ha sottratto dal dovuto la somma di € 340,37 dalla TARI per l'immobile sito in Indirizzo_1 ed € 349,97 per l'immobile di Indirizzo_2, ma l'importo , riportato nell'avviso di pagamento, è superiore al 30% .
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va accolto annullando l'avviso di pagamento per l'importo eccedente il 30% del dovuto a saldo TARI del 2023.
Data la contumacia del Comune di Mascalucia, si dichiarano irripetibili le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, nella contumacia del Comune di Mascalucia, accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1, annulla l'avviso di pagamento impugnato nell'importo eccedente il 30% del dovuto a saldo TARI del 2023, spese irripetibili. Catania, 26 gennaio 2026 IL GIUDICE dott.ssa Maria Acagnino