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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1627/2022 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. E P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 vv.ta Maria Eugenia Lo Bello nonché elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento (TN), in Piazza Cesare Battisti n. 26, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del 14.5.2024;
- Attrice - NEI CONFRONTI DI (C.F. e P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Pascucci ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, sito in Trento, in Via Oss Mazzurana n. 72, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del 6.10.2022,
- Convenuta - E
in qualità di erede unica di Titolare Controparte_2 Persona_1 iduale (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C.F._1
e domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento, in Via Mazzini n. 41, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del 13.3.2024,
- Convenuta -
1 OGGETTO: azione inibitoria ex art. 844 c.c. e di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione parte attorea ha dedotto:
- che, è proprietaria di un'unità abitativa tavolarmente identificata nella p.m. 12 sub 22, p.ed. 782 C.C. Trento, costituita da un appartamento situato al primo piano di un edificio, il quale si trova nel centro storico di Trento, in via Malpaga n. 24;
- che, i locali posti al piano terra della p.ed. 782 C.C. Trento, individuati come p.m. 4, sono di proprietà della Parte_2
e sono oggetto di un contratto
[...]
individuale IL POSTO DI STE' di , la quale li Persona_1 adibisce ad attività di ristorazione/somministrazione di pasti e bevande;
- che, la porzione materiale di proprietà dell'attrice è posizionata proprio sopra il ristorante appena descritto;
- che, entrambe le unità immobiliari hanno in comune un cavedio tecnico, che corre in altezza dal piano terra fino al tetto dell'edificio, all'interno del quale sono posizionate alcune tubature che dovrebbero portare all'esterno, ovvero sul tetto, i fumi e gli odori del ristorante e degli altri appartamenti;
- che, l'appartamento è pressoché invivibile a causa delle forti esalazioni, dei vapori e dell'intenso calore provenienti dalla cucina del ristorante;
- che, tali immissioni sono tali da rendere di fatto inutilizzabile l'immobile, tanto da condizionare la possibilità di concedere in affitto turistico lo stesso: a causa dell'odore e dell'estremo calore, infatti, è impossibile pensare di alloggiarvi se non per pochi minuti;
- che, a seguito delle ripetute e vane segnalazioni dei predetti inconvenienti alla l'attrice ha coinvolto anche la Pubblica Parte_2
Aut di fatto dell'immobile, tanto che, in data 23.6.2021, veniva effettuato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Provincia per i Servizi Sanitari della Provincia CP_4
( , un sopralluogo nell'appartamento di prop
[...] CP_5 ralluogo emergeva che l'alloggio attoreo risultava invaso da forte odore dovuto alla sottostante attività di ristorazione, la quale, comportando la necessita di aspirare vapori e odori derivanti dalla cottura di alimenti e convogliarli in una canna fumaria esistente, a causa di una probabile incrinatura o non corretto funzionamento, lascia fuoriuscire parte dell'aspirato nel soprastante appartamento, rendendolo inidoneo alla normale fruizione e abitabilità;
- che, da tale situazione è derivato un danno economico, stante l'impossibilità di concedere in locazione l'immobile;
2 - che, per quanto riguarda le cause della descritta situazione pregiudizievole, fa riferimento ad una perizia redatta dal Parte_1 proprio consule l perito , ove si addebitavano Persona_2 gli inconvenienti allo scarico dei fum oni provenienti dalla cucina, non correttamente incanalato e ristagnante nel cavedio, con successiva penetrazione nell'appartamento limitrofo;
- che, secondo la ricostruzione attorea, sia il proprietario che il gestore dell'immobile fonte delle emissioni nocive erano al corrente del problema, che era stato segnalato una prima volta nell'anno 2019; tuttavia, nessuno di essi, fatta eccezione per un temporaneo inserimento di un tubo che, dal cavedio convogliava in una vecchia conduttura gli scarichi, aveva posto in essere interventi tali da ovviare alla situazione di fatto creatasi;
Sulla base di tali premesse, la difesa di parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni, testualmente riportate, così come riformulate nel foglio di conclusioni del 23.10.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa estromissione della posizione del convenuto in via principale accertata Controparte_6
l'eccedenza delle immissioni dalla normale me descritta in atti e nella CTU, attesa l'intervenuta risoluzione da parte del convenuto Parte_2 del problema della eccedenza delle immissioni per cui è causa nuova tipologia di impianto di aspirazione come proposto dal CTU, condannare il convenuto a risarcire tutti i danni subiti dall'attore per il Parte_2 ripristino dell'appartamento valutabili in € 4.880,00 e per la mancata locazione dell'immobile valutabile in € 1.000,00 mensili per 30 mesi dalla data del 23 giugno 2021 al dicembre 2024, data di eliminazione delle immissioni, danni tutti che si quantificano ad oggi in complessivi euro 34.880,00 , o nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione. In via subordinata accertata l'eccedenza delle immissioni dalla normale tollerabilità come descritta in atti e la sua risoluzione in corso di causa, condannare il convenuto Parte_2
a risarcire tutti i danni subiti dall'attore, con valutazione eq In via di ulteriore subordine accertata l'eccedenza delle immissioni dalla normale tollerabilità e la sua risoluzione in corso di causa, voglia in ogni caso, condannare
[...]
a corrispondere l'indennizzo di cui all'art.844 cc, secondo com Parte_2 ria delle spese di lite, dei compensi professionali, spese generali e rimborso delle spese di CTU, oltre accessori di legge”.
2. La convenuta si è costituita con comparsa del Parte_2
6.10.2022, con omande attoree, eccependo:
- che, le lamentele espresse da parte attorea, in merito agli inconvenienti dedotti, sarebbero imprecise e generiche, nonché frutto di mere supposizioni, così come la stessa documentazione proveniente dall' CP_5 di Trento, la quale riferirebbe di risultanze non desumibili per me rilevazioni e dati oggettivamente verificabili, ma piuttosto frutto di mere ipotesi e suggestioni;
- che, l'inconsistenza delle lamentele dell'attrice sarebbe confermata dal dato dell'assenza di qualsivoglia provvedimento sanzionatorio elevato a 3 carico delle parti convenute da parte degli organi della pubblica amministrazione;
- che, rivendica, inoltre, di avere già proposto, a mero titolo conciliativo, di apportare delle modifiche alle tubazioni esistenti, che ribadisce di essere disposta a portare a termine, con il consenso delle controparti, al fine di appianare il contenzioso;
- che, quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice, se ne osserva la genericità e la carenza di elementi probatori, formulando altresì istanza ex artt. 210 e 213 c.p.c., al fine di ottenere dall'attrice stessa o da soggetti terzi, la prova documentale (bollette e utenze, dati di bilancio e comunicazioni all'Autorità Locale di pubblica sicurezza) dell'utilizzo abitativo e/o della concessione in locazione a terzi dell'immobile, a dispetto di quanto affermato da circa l'impossibilità di godere Parte_1 dell'immobile al primo piano. La parte convenuta, ha riformulato, nel foglio di Parte_2 conclusioni del 20 O e conclusioni, che si riportano nel loro esatto tenore letterale: “In via preliminare: Disporsi l'estromissione dal presente giudizio del “Il posto di Stè” dando atto dell'accordo intercorso tra le parti a seguito dell'offerta transattiva dallo stesso avanzata;
in via principale di merito: I.- respingersi, per i motivi di cui in narrativa del presente atto, le domande proposte in via principale e subordinata da parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: II.- nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, rideterminare, in via equitativa, l'importo preteso a titolo di risarcimento danni dalla
alla luce del mancato accoglimento di parte della domanda svolta Parte_3 roprio ricorso;
III.- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre ad IVA e CAP come per legge”.
3. La convenuta si è Controparte_7 costituita con pria assoluta estraneità rispetto alle questioni dedotte in giudizio, argomentando:
- che, l'azione spiegata da doveva ritenersi infondata, fino alla Parte_1 temerarietà, nei confront in quanto generica, sfornita di Per_1 supporto tecnico e basata su meri apprezzamenti soggettivi;
- che, la Ditta individuale convenuta non ne era stata informata prima della citazione in giudizio, definendo come esplorativa l'iniziativa giudiziaria attorea, in quanto basata su allegazioni insufficienti nel provare la causa e il danno e consistenti in alcune percezioni personali e imperite dell'attrice;
- che, l'altra convenuta rivendica di avere sottoscritto un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo con la la Parte_2 quale ha garantito la conformità degli impianti alla di attività svolta nel locale;
- che, tale circostanza significa che, in ogni caso, il conduttore avrebbe diritto a essere manlevato dal locatore per ogni ipotesi di inidoneità
4 dell'immobile, nonché a essere risarcito per gli eventuali danni conseguenti a una forzata inattività del locale. La convenuta ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni, le quali vengono riportate per intero come segue: “Voglia questo Ill.mo Tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: -accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta impresa individuale;
-condannarsi Parte_4 parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c . Parte_4
Nella denegata ipotesi in cui ne fosse acclarata legit , nel merito: -rigettare la domanda attorea. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea: -condannare la a mantenere indenne e Parte_2
a manlevare Il Posto di Ste di danno arrecato dalla Persona_1 richiesta inibitoria come spiegato dalle richieste risarcitorie spese da parte attrice. In ogni caso: -con rifusione di competenze professionali e spese oltre accessori a carico di parte soccombente”.
4. La causa è stata istruita per mezzo di interrogatorio formale, di prova testimoniale e di CTU. A seguito del decesso del titolare della Ditta individuale convenuta,
, la di lui erede universale si è costituita Persona_1 Controparte_2
comparsa del 13 Ma o proprie le conclusioni del suo dante causa. Con successivo provvedimento del 12 Giugno 2024, questo Giudice ha rinviato all'udienza del 23 Ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni. Nel corso del processo, le parti hanno concordato in ordine a un intervento tecnico finalizzato a ovviare agli inconvenienti rappresentati dalle esalazioni, dai fumi e dai vapori provenienti dal locale sottostante a quello attoreo;
ciò ha determinato il sostanziale appianamento delle questioni riguardanti la posizione di Controparte_2 la quale si è dichiarata, a verbale del 23 Ottobre 2024, tacitata con un contributo alle spese legali in suo favore corrisposto al 50 per cento da parte di ciascuna delle altre due parti. All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, stante il rito applicabile ratione temporis.
4.1. Le parti, ad eccezione di hanno depositato Controparte_2 comparse conclusionali e memorie li hanno riproposto le domande e le eccezioni, così come riformulate in sede di precisazione delle conclusioni.
5. Ciò posto, la domanda è fondata, seppur nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.
5 5.1. L'oggetto della presente controversia è costituito, in primis, dall'accertamento della sussistenza delle immissioni di esalazioni, di calore e di vapori, riferite da parte attorea, nonché della configurabilità di una tutela ai sensi dell'art. 844 c.c., in presenza di una situazione di fatto eccedente quella che, nel predetto articolo, viene definita come “normale tollerabilità”. In tema di immissioni, l'accertamento delle cause che determinano immissioni moleste nel fondo altrui non influisce sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da effettuarsi, secondo i criteri all'uopo indicati dall'art. 844 c.c., cui è estraneo, del resto, il criterio della colpa. Pertanto, una volta accertata l'esistenza della propagazione molesta e stabilito, secondo i criteri dettati dall'art. 844 c.c., il suo grado di tollerabilità, l'individuazione delle cause può servire soltanto per stabilire le eventuali misure da adottare per la sua eliminazione. Nel caso in cui, come quello che ci occupa, le immissioni provengano da locali in cui viene esercitata un'attività economica, quale quella della ristorazione, preme evidenziare che, in ipotesi analoghe, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “In tema di immissioni, l'art. 844, c. 2, c.c., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita. Ne consegue che le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicché il giudice, dovendo riconoscerle come tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5564 del 2010). L'azione, di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento della illegittimità delle immissioni e l'eliminazione, mediante modifiche strutturali, delle cause originanti le stesse, va proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda, proponibile verso altro convenuto, per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., volta a conseguire il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 23245 del 2016). Infatti, in tema di azione personale di risarcimento del danno da immissioni va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse, ancorché queste derivino solo dalle particolari modalità d'uso del bene immobile da parte del conduttore del medesimo, quando sussiste il nesso oggettivo di causalità e
6 non di mera occasionalità tra la condotta del proprietario e l'evento dannoso e risulti, altresì, che l'eccedenza delle immissioni, rispetto ai limiti legali, sia imputabile a sua colpa per avere concesso il fondo in locazione con la consapevolezza della destinazione dello stesso ad attività di per sé moleste e per non aver adottato alcun provvedimento idoneo ad indurre il conduttore ad apportare le modifiche e gli adattamenti necessari per eliminare le immissioni intollerabili (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24188 del 2021).
5.2. In ordine alla prima questione, è agevole desumere dai documenti versati in causa che, senza dubbio, la presenza di odori presso l'appartamento di proprietà attorea è stata avvertita da una pluralità di soggetti e, pertanto, deve ritenersi sussistente. Altra valutazione deve compiersi per quanto riguarda il superamento del parametro della “normale tollerabilità”, configurato dalla sopra citata disposizione normativa codicistica ai fini dell'invocabilità del rimedio processuale esperito nel presente giudizio. Innanzitutto, parte attorea ha prodotto in giudizio, sub doc. 6, la lettera di diffida mediante la quale il proprio legale di fiducia rendeva noti a diversi soggetti, tra i quali il proprietario dell'immobile locato a destinazione commerciale di ristorante, i problemi derivanti dalle immissioni di odori provenienti dal predetto locale. Tale lettera è datata 3.12.2021 e reca l'avvertimento che, in assenza di un positivo riscontro ad essa nel termine di giorni 10, il titolare della società attorea avrebbe adito le vie giudiziali, come effettivamente è accaduto a distanza di circa sei mesi. A fronte di tale lettera di diffida, la risposta pervenuta dalla Società convenuta non risulta essere stata tempestiva, atteso che la stessa comparsa di costituzione non fa alcun cenno a risposte formali inoltrate, ma esclusivamente ad una soluzione tecnica “concordata”, la quale sarebbe stata manifestata solamente a ridosso della prima udienza di comparizione, ossia in data 29 Settembre 2022. Oltretutto, la soluzione prospettata, seppur tardivamente, dalla convenuta differisce rispetto a quella indicata nella relazione Parte_2 redatta dal CTU. Invero, la proposta avanzata dalla convenuta era di modificare radicalmente il tratto di condotto che dalla cappa del ristorante si innesta orizzontalmente con il cavedio comune e quello che poi si sviluppa in senso verticale sino alla sommità del tetto, con sostituzione della tubatura esistente con un'altra di maggiore diametro. La soluzione tecnica che ha permesso di superare i problemi dedotti nella presente causa è consistita nella sostituzione della cappa con modelli che non necessitano di canne di esalazione, quali quelli “a condensazione refrigerata”, tali da prescindere totalmente dalla funzionalità dei camini di esalazione a tetto: la soluzione adottata fa sì che tutti i vapori, i fumi e gli
7 odori provenienti dalla cucina vengano aspirati, trattati e reintegrati negli ambienti interni del locale stesso. I testi escussi, oltre alla documentazione prodotta in giudizio, hanno permesso di valutare come fondata la domanda inibitoria ex art. 844 c.c. azionata dall'attrice, proprio alla stregua del principio emergente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sent. 12 febbraio 2010 n. 3438; Cass. Civ., 31 gennaio 2006 n. 2166), secondo il quale, in presenza di emissioni odorigene, il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Tanto premesso, spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa. I testi , e così come il Testimone_1 Persona_2 Testimone_2 legale e en , hanno tutti Controparte_8 concordato, sia pure con modesti discost oblema era manifesto e noto alle parti in giudizio. In particolare, il Geom. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha Tes_2 confermato quanto ac portato nella certificazione relativa al sopralluogo del 23.06.2021 (all. doc. 5 fascicolo attoreo), specificando altresì che: “La presenza dell'odore era più forte vicino al lavandino” e che si era recato anche nel ristorante e aveva verificato che “i dipendenti erano lì e che le cappe funzionavano e che c'era già l'odore nell'appartamento, non so se fosse stagnante da giorni prima”. Lo stesso teste ha affermato, inoltre, che, oltre al sopralluogo del 23.06.2021 di cui alla certificazione sopra richiamata, egli aveva effettuato un altro sopralluogo nel 2023, rilevando “la stessa condizione dei luoghi e un po' di muffa in più”. Il teste p.i. (il quale ha redatto anche l'elaborato prodotto Persona_2 sub doc. 4 attoreo) confermava di avere personalmente riscontrato l'esistenza, nel cavedio comune, di varie tubature, tra le quali quella preposta allo smaltimento dei vapori e dei fumi della sottostante cucina, che risultava sottodimensionata e inefficiente. Tale situazione faceva sì che fumi liberi ristagnassero all'interno del cavedio. Il teste ha dichiarato di avere constatato che l'appartamento attoreo era invaso da odore di cucinato, da calore e vapori di risalita “non solo durante i pasti, ma…nel tempo…ho potuto riscontrarlo di persona” e che le esalazioni vi ristagnavano persistentemente, in quanto “…ho avuto modo di fare diversi sopralluoghi lontano dai pasti”. Infine, il teste riferito di una rilevazione della temperatura nei due Per_2 appartamenti prietà dell'attrice, dalla quale emergeva una notevole differenza: laddove “in un appartamento del la temperatura era di Pt_5
8 28°/30° C, normale nella stagione estiva, mentre nell'altro appartamento (oggetto di causa) abbiamo rilevato una temperatura di 38° C”. In base alla costante giurisprudenza formatasi sul punto, di cui si è fatto accenno, si deve concludere che la situazione dei luoghi era tale da rientrare nell'ipotesi disciplinata dall'art. 844 c.c. e che detta situazione era stata inequivocabilmente resa nota alla Società convenuta,
[...] quantomeno a fare data dalla ricezione della lettera in Parte_2 ocietà attorea, ovvero dal 3 Dicembre 2021. Sulla scorta, dunque, di tutti gli elementi probatori acquisiti e sopra evidenziati, deve ritenersi che le immissioni nell'immobile per cui è causa, provenienti dai locali di proprietà della siano state Parte_2 eccedenti la soglia della normale tolle condizioni ordinarie di esalazione di fumi e di vapori. Deve essere affermata la responsabilità di tipo omissivo in capo alla convenuta consistenti nel non avere predisposto Parte_2 alcuna caut ento di tali immissioni e nel non essersi attivata ex post, in seguito alle diffide trasmesse dall'attrice. Tale responsabilità deve essere accertata in base al generale principio del neminem leadere e, dunque, secondo i parametri della diligenza e della prudenza. Ciò depone per la fondatezza della domanda di inibitoria proposta da parte attorea. Il fatto che i lavori di ripristino dei locali, al fine di eliminare la causa delle lamentate immissione oltrepassanti la soglia della normale tollerabilità, siano stati effettuati in corso di causa e all'esito dell'accertamento peritale, rende superflua la predisposizione di forme di tutela reale a presidio del diritto leso, ma non esclude che il Giudice non debba tenere conto della fondatezza della domanda inibitoria articolata nell'atto di citazione, alla luce degli esiti della CTU e della successiva risoluzione della problematica lamentata dall'attrice in seno al giudizio.
5.3. Occorre, poi, valutare la fondatezza della seconda domanda formulata dall'attrice, ossia quella avente ad oggetti il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tale valutazione non riguarda tanto l'aspetto dell'an debeatur, quanto quello del quantum debeatur, muovendo dalla premessa per cui la Società proprietaria dell'immobile adibito a esercizio commerciale nel settore della ristorazione aveva colpevolmente omesso di provvedere alla rimozione dei problemi derivanti da una non ottimale evacuazione degli scarichi di fumi e vapori della cucina. Il danno evidenziato da parte attorea si sostanzia in due differenti tipologie: a) il danno derivante dalla necessità di ripristinare gli interni dell'immobile gravato dalle immissioni lesive;
b) il pregiudizio economico derivante dal forzato prolungato inutilizzo del bene, soprattutto con riguardo alla mancata possibilità di concederlo in locazione a terzi.
9 Con riguardo al danno evidenziato in sede di precisazione delle conclusioni viene descritto da parte attorea come il costo dell'intervento di imbiancatura e risanamento degli interni dell'immobile, costo che trova la sua pezza d'appoggio nella fattura del 6 Giugno 2024 prodotta con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (doc. all. 10 del fascicolo di parte attrice). Detto intervento, vista la stringatezza dell'oggetto della prestazione fatturata “lavori di ripristino e tinteggiatura presso il vostro appartamento di via Malpaga 24, come da nostro preventivo” non può che intendersi come riferito all'intero appartamento. Di contro, la relazione di CTU osserva, a pag. 4, come alcuni degli inconvenienti apparenti, in particolare le chiazze di umidità a soffitto di un vano, non fossero riferibili alle problematiche trattate nel quesito conferitogli. Il Consulente ha precisato che: “Dopo aver svolto ispezione visiva degli ambienti di cucina del locale e dell'appartamento al piano primo, Controparte_3 il C.T.U. confermava che l'appart a grossi problemi di condensa e muffe maleodoranti nei locali di cucina/pranzo, ingresso e bagno. Notava, inoltre, chiazze di umidità a soffitto della cucina/pranzo non riconducibili al quesito in causa. (All. n. 2
- foto n.3)”. Considerando la notevole estensione di tali chiazze, le quali sono state descritte negli allegati fotografici alla relazione di C.T.U., anche il costo per il risanamento e il ripristino delle stesse andrà scorporato rispetto all'ammontare complessivo dell'intervento. Si ritiene equo e prudente considerare conseguenza immediata e diretta dell'inconveniente dedotto in causa la percentuale del 50 per cento degli interventi di ripristino. In conclusione, la somma accertata che dovrà essere corrisposta dalla convenuta in favore dell'attrice a Parte_2 Parte_1 titolo di ris onnessi al ripristino d di Euro 2.440,00. Occorre ora valutare la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla Società attorea, in considerazione del lamentato mancato utilizzo dell'immobile a fini locativi. L'attrice ha valutato in complessivi Euro 30.000,00 l'ammontare del danno subito, considerando un canone mensile di Euro 1.000,00 moltiplicato per il numero di mesi intercorso tra la comparsa dell'inconveniente (Giugno 2021) e la rimozione dello stesso, conseguente alla proposta fatta dal CTU nominato Arch. (Dicembre 2023). Persona_3
Sul tema è rece ervenuta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che: “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione” (cfr. Cass. Civ. sez III, ord. 29.5.2023 n. 14947).
10 Nel presente giudizio, parte attorea ha premesso in fatto di avere intenzione di locare l'immobile a terzi, con preferenza ad uso turistico, senza però fornire adeguato supporto e riscontro probatorio in ordine a tale iniziativa economica, specie a fronte della contestazione sollevata dalla convenuta in merito alla configurabilità, in concreto, di un mancato introito derivante dalla locazione dello stesso. L'attrice ha, altresì, allegato all'atto di citazione, sub doc. 6, la lettera di diffida redatta dall'Avv. Ongari, datata 3.12.2021, ove si opera un accenno alla sussistenza di un contratto di comodato in forza del quale l'immobile sarebbe stato adibito ad attività di (bed and dalla Parte_7 comodataria, tale va d e ogni dom dine al Persona_4 risarcimento del a di valore locativo dell'immobile non poteva che essere esercitata dal titolare del diritto di godimento del bene stesso, ossia da configurandosi altrimenti un difetto di Persona_4 legittimazione a Difatti, diversamente dall'azione ex art. 844 c.c., la quale è posta a tutela del diritto dominicale sul bene, l'azione ex art. 2043 c.c., basata sulla perdita di valore locativo, non può prescindere dalla prova della titolarità del diritto di godimento sul bene stesso. Infine, pur volendo ipotizzare la sussistenza di un diritto di godimento in capo alla Società attorea, non si può sottacere il fatto che, come precedentemente evidenziato, l'immobile de quo presentava notevoli ed estesi segni di ammaloramento per infiltrazioni e muffe, segni che, secondo l'accertamento tecnico peritale esperito in giudizio, non avevano nulla a che fare, sotto l'aspetto eziologico, con i problemi dedotti in causa. Trattandosi di un immobile acquistato dall'attrice già nel Febbraio del 2007, risulta implausibile ritenere che la Società stessa, da un lato ignorasse la presenza di visibili difetti e vizi dell'immobile e, dall'altro, potesse adibire lo stesso ad attività di locazione ad uso turistico. Da quanto esposto si ritiene di dovere respingere la domanda di risarcimento dei danni, così come proposta dall'attrice in via principale, e di dovere, di contro, accogliere la domanda risarcitoria in ragione di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. commisurata ragionevolmente al tempo intercorso tra la precitata lettera di diffida del 3.12.2021 e la dichiarazione di disponibilità a sanare il problema formalmente manifestata dalla Società convenuta nella propria Parte_2 comparsa di costituzione (depositata il colloca a dieci mesi di distanza. Per tali motivi, si ritiene di dovere liquidare il pregiudizio sofferto in dipendenza delle immissioni riscontrate, sotto l'aspetto del danno emergente da mancato godimento del bene, in Euro 10.000,00, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria, dalla data del 23 Giugno 2021 (data del sopralluogo dell' sino all'attualità. Sulla somma così CP_5 rivalutata decorrono gli intere ali, dalla data della sentenza, sino all'effettivo saldo. 11 5.4. Con riguardo alla posizione di in qualità di erede Controparte_2 universale di , prem to segue. Persona_1
L'istituto de si sostanzia nell'uscita di una parte dal processo, sia essa parte originaria od un soggetto chiamato ed intervenuto, in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa (di solito, il difetto di legittimazione, originario o sopravvenuto); atteso, tuttavia, che tale istituto non ha portata generale, in quanto la sua applicabilità è prevista dalla legge soltanto in determinate ipotesi e, cioè: nell'art. 108 c.p.c., che prevede l'estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano;
nell'art. 109, c.p.c., che prevede l'estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta, ordinato dal giudice;
nell'art. 111, c. 3, c.p.c., che prevede l'estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano. Ulteriori disposizioni, sul punto, sono contenute nell'alveo del codice civile. Si tratta di fattispecie speciali che, in verità, non darebbero luogo ad ipotesi di estromissione in senso proprio. Il riferimento è all' art. 1586, c. 2, c.c. e all'art. 1777, c.
2. Inoltre, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti fra le quali il processo continua vincola, in ogni caso, anche l'estromesso. Infatti, se l'estromissione è pronunciata con sentenza, difficilmente può distinguersi da una pronuncia assolutoria sul merito, se invece è pronunciata con ordinanza nel corso del giudizio, appare quanto meno dubbio che essa realizzi un'autentica uscita dal processo, poiché si deve ritenere che l'emananda successiva sentenza produca effetti anche nei confronti dell'estromesso. In particolare, la giurisprudenza ha affermato che la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7625/2013). Nel caso che ci occupa, quanto dichiarato a verbale dalle parti all'udienza del 23 Ottobre 2024 e l'attestazione dell'Avv. Saracino circa l'avvenuto pagamento degli importi, determinano questo Giudice a dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda proposta in origine dall'attrice nei confronti della convenuta CP_3
, nulla dovendosi disporre sulle spese in ragione dell'a
[...] iunto tra le parti, satisfattivo in modo integrale delle rispettive pretese. 12 Del resto, ove non vi sia contestazione tra le parti, il Giudice può pronunciare la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio, tenuto conto del venir meno dell'interesse ad agire della parte con riguardo a quella specifica pretesa.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 5.341,00, di cui Euro 919,00 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.701,00 per quella decisionale, nonché Euro 264,00 per esborsi (diritti di cancelleria e contributo unificato), avuto riguardo ai procedimenti di cognizione ordinaria, di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, da compensarsi per metà in ragione del parziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., per un importo complessivo di Euro 2.670,50. Le spese della CTU, per come già liquidate con separato decreto, sono da porsi definitivamente carico della parte convenuta, Parte_2
con diritto della parte che ha sostenuto gli esbor
[...]
o di acconto, di ottenerne la restituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda proposta nei confronti della convenuta in qualità di Controparte_2 erede unica di Titolare , Persona_1 Controparte_3 nulla disponen agione dell'intervenuto a o tra le parti e della avvenuta liquidazione;
2) accoglie parzialmente la domanda attorea e accerta l'eccedenza delle immissioni rispetto alla soglia della normale tollerabilità e l'intervenuta risoluzione delle cause dei fenomeni infiltrativi e, per l'effetto, condanna la in p.l.r.p.t. a risarcire tutti i danni subiti da parte Parte_2 attorea che si liquidano in via equitativa in complessivi Euro 12.440,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come calcolati in narrativa;
4) condanna la convenuta in p.l.r.p.t., alla Parte_2 rifusione, in favore di parte norari di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.670,50, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge;
5) pone definitivamente a carico della parte convenuta, Parte_2
in p.l.r.p.t., le spese di CTU, per come già liq
[...] decreto. Così deciso in Trento, il 14 Marzo 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli 13
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1627/2022 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. E P.I. Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1 vv.ta Maria Eugenia Lo Bello nonché elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento (TN), in Piazza Cesare Battisti n. 26, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del 14.5.2024;
- Attrice - NEI CONFRONTI DI (C.F. e P. Iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alfonso Pascucci ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, sito in Trento, in Via Oss Mazzurana n. 72, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del 6.10.2022,
- Convenuta - E
in qualità di erede unica di Titolare Controparte_2 Persona_1 iduale (C.F. Controparte_3
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C.F._1
e domiciliata presso il suo Studio, sito in Trento, in Via Mazzini n. 41, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del 13.3.2024,
- Convenuta -
1 OGGETTO: azione inibitoria ex art. 844 c.c. e di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione parte attorea ha dedotto:
- che, è proprietaria di un'unità abitativa tavolarmente identificata nella p.m. 12 sub 22, p.ed. 782 C.C. Trento, costituita da un appartamento situato al primo piano di un edificio, il quale si trova nel centro storico di Trento, in via Malpaga n. 24;
- che, i locali posti al piano terra della p.ed. 782 C.C. Trento, individuati come p.m. 4, sono di proprietà della Parte_2
e sono oggetto di un contratto
[...]
individuale IL POSTO DI STE' di , la quale li Persona_1 adibisce ad attività di ristorazione/somministrazione di pasti e bevande;
- che, la porzione materiale di proprietà dell'attrice è posizionata proprio sopra il ristorante appena descritto;
- che, entrambe le unità immobiliari hanno in comune un cavedio tecnico, che corre in altezza dal piano terra fino al tetto dell'edificio, all'interno del quale sono posizionate alcune tubature che dovrebbero portare all'esterno, ovvero sul tetto, i fumi e gli odori del ristorante e degli altri appartamenti;
- che, l'appartamento è pressoché invivibile a causa delle forti esalazioni, dei vapori e dell'intenso calore provenienti dalla cucina del ristorante;
- che, tali immissioni sono tali da rendere di fatto inutilizzabile l'immobile, tanto da condizionare la possibilità di concedere in affitto turistico lo stesso: a causa dell'odore e dell'estremo calore, infatti, è impossibile pensare di alloggiarvi se non per pochi minuti;
- che, a seguito delle ripetute e vane segnalazioni dei predetti inconvenienti alla l'attrice ha coinvolto anche la Pubblica Parte_2
Aut di fatto dell'immobile, tanto che, in data 23.6.2021, veniva effettuato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Provincia per i Servizi Sanitari della Provincia CP_4
( , un sopralluogo nell'appartamento di prop
[...] CP_5 ralluogo emergeva che l'alloggio attoreo risultava invaso da forte odore dovuto alla sottostante attività di ristorazione, la quale, comportando la necessita di aspirare vapori e odori derivanti dalla cottura di alimenti e convogliarli in una canna fumaria esistente, a causa di una probabile incrinatura o non corretto funzionamento, lascia fuoriuscire parte dell'aspirato nel soprastante appartamento, rendendolo inidoneo alla normale fruizione e abitabilità;
- che, da tale situazione è derivato un danno economico, stante l'impossibilità di concedere in locazione l'immobile;
2 - che, per quanto riguarda le cause della descritta situazione pregiudizievole, fa riferimento ad una perizia redatta dal Parte_1 proprio consule l perito , ove si addebitavano Persona_2 gli inconvenienti allo scarico dei fum oni provenienti dalla cucina, non correttamente incanalato e ristagnante nel cavedio, con successiva penetrazione nell'appartamento limitrofo;
- che, secondo la ricostruzione attorea, sia il proprietario che il gestore dell'immobile fonte delle emissioni nocive erano al corrente del problema, che era stato segnalato una prima volta nell'anno 2019; tuttavia, nessuno di essi, fatta eccezione per un temporaneo inserimento di un tubo che, dal cavedio convogliava in una vecchia conduttura gli scarichi, aveva posto in essere interventi tali da ovviare alla situazione di fatto creatasi;
Sulla base di tali premesse, la difesa di parte attrice ha formulato le seguenti conclusioni, testualmente riportate, così come riformulate nel foglio di conclusioni del 23.10.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa estromissione della posizione del convenuto in via principale accertata Controparte_6
l'eccedenza delle immissioni dalla normale me descritta in atti e nella CTU, attesa l'intervenuta risoluzione da parte del convenuto Parte_2 del problema della eccedenza delle immissioni per cui è causa nuova tipologia di impianto di aspirazione come proposto dal CTU, condannare il convenuto a risarcire tutti i danni subiti dall'attore per il Parte_2 ripristino dell'appartamento valutabili in € 4.880,00 e per la mancata locazione dell'immobile valutabile in € 1.000,00 mensili per 30 mesi dalla data del 23 giugno 2021 al dicembre 2024, data di eliminazione delle immissioni, danni tutti che si quantificano ad oggi in complessivi euro 34.880,00 , o nella maggior o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione. In via subordinata accertata l'eccedenza delle immissioni dalla normale tollerabilità come descritta in atti e la sua risoluzione in corso di causa, condannare il convenuto Parte_2
a risarcire tutti i danni subiti dall'attore, con valutazione eq In via di ulteriore subordine accertata l'eccedenza delle immissioni dalla normale tollerabilità e la sua risoluzione in corso di causa, voglia in ogni caso, condannare
[...]
a corrispondere l'indennizzo di cui all'art.844 cc, secondo com Parte_2 ria delle spese di lite, dei compensi professionali, spese generali e rimborso delle spese di CTU, oltre accessori di legge”.
2. La convenuta si è costituita con comparsa del Parte_2
6.10.2022, con omande attoree, eccependo:
- che, le lamentele espresse da parte attorea, in merito agli inconvenienti dedotti, sarebbero imprecise e generiche, nonché frutto di mere supposizioni, così come la stessa documentazione proveniente dall' CP_5 di Trento, la quale riferirebbe di risultanze non desumibili per me rilevazioni e dati oggettivamente verificabili, ma piuttosto frutto di mere ipotesi e suggestioni;
- che, l'inconsistenza delle lamentele dell'attrice sarebbe confermata dal dato dell'assenza di qualsivoglia provvedimento sanzionatorio elevato a 3 carico delle parti convenute da parte degli organi della pubblica amministrazione;
- che, rivendica, inoltre, di avere già proposto, a mero titolo conciliativo, di apportare delle modifiche alle tubazioni esistenti, che ribadisce di essere disposta a portare a termine, con il consenso delle controparti, al fine di appianare il contenzioso;
- che, quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice, se ne osserva la genericità e la carenza di elementi probatori, formulando altresì istanza ex artt. 210 e 213 c.p.c., al fine di ottenere dall'attrice stessa o da soggetti terzi, la prova documentale (bollette e utenze, dati di bilancio e comunicazioni all'Autorità Locale di pubblica sicurezza) dell'utilizzo abitativo e/o della concessione in locazione a terzi dell'immobile, a dispetto di quanto affermato da circa l'impossibilità di godere Parte_1 dell'immobile al primo piano. La parte convenuta, ha riformulato, nel foglio di Parte_2 conclusioni del 20 O e conclusioni, che si riportano nel loro esatto tenore letterale: “In via preliminare: Disporsi l'estromissione dal presente giudizio del “Il posto di Stè” dando atto dell'accordo intercorso tra le parti a seguito dell'offerta transattiva dallo stesso avanzata;
in via principale di merito: I.- respingersi, per i motivi di cui in narrativa del presente atto, le domande proposte in via principale e subordinata da parte attrice, siccome infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata: II.- nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande attoree, rideterminare, in via equitativa, l'importo preteso a titolo di risarcimento danni dalla
alla luce del mancato accoglimento di parte della domanda svolta Parte_3 roprio ricorso;
III.- con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite oltre ad IVA e CAP come per legge”.
3. La convenuta si è Controparte_7 costituita con pria assoluta estraneità rispetto alle questioni dedotte in giudizio, argomentando:
- che, l'azione spiegata da doveva ritenersi infondata, fino alla Parte_1 temerarietà, nei confront in quanto generica, sfornita di Per_1 supporto tecnico e basata su meri apprezzamenti soggettivi;
- che, la Ditta individuale convenuta non ne era stata informata prima della citazione in giudizio, definendo come esplorativa l'iniziativa giudiziaria attorea, in quanto basata su allegazioni insufficienti nel provare la causa e il danno e consistenti in alcune percezioni personali e imperite dell'attrice;
- che, l'altra convenuta rivendica di avere sottoscritto un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo con la la Parte_2 quale ha garantito la conformità degli impianti alla di attività svolta nel locale;
- che, tale circostanza significa che, in ogni caso, il conduttore avrebbe diritto a essere manlevato dal locatore per ogni ipotesi di inidoneità
4 dell'immobile, nonché a essere risarcito per gli eventuali danni conseguenti a una forzata inattività del locale. La convenuta ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni, le quali vengono riportate per intero come segue: “Voglia questo Ill.mo Tribunale di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare: -accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla convenuta impresa individuale;
-condannarsi Parte_4 parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c . Parte_4
Nella denegata ipotesi in cui ne fosse acclarata legit , nel merito: -rigettare la domanda attorea. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea: -condannare la a mantenere indenne e Parte_2
a manlevare Il Posto di Ste di danno arrecato dalla Persona_1 richiesta inibitoria come spiegato dalle richieste risarcitorie spese da parte attrice. In ogni caso: -con rifusione di competenze professionali e spese oltre accessori a carico di parte soccombente”.
4. La causa è stata istruita per mezzo di interrogatorio formale, di prova testimoniale e di CTU. A seguito del decesso del titolare della Ditta individuale convenuta,
, la di lui erede universale si è costituita Persona_1 Controparte_2
comparsa del 13 Ma o proprie le conclusioni del suo dante causa. Con successivo provvedimento del 12 Giugno 2024, questo Giudice ha rinviato all'udienza del 23 Ottobre 2024 per la precisazione delle conclusioni. Nel corso del processo, le parti hanno concordato in ordine a un intervento tecnico finalizzato a ovviare agli inconvenienti rappresentati dalle esalazioni, dai fumi e dai vapori provenienti dal locale sottostante a quello attoreo;
ciò ha determinato il sostanziale appianamento delle questioni riguardanti la posizione di Controparte_2 la quale si è dichiarata, a verbale del 23 Ottobre 2024, tacitata con un contributo alle spese legali in suo favore corrisposto al 50 per cento da parte di ciascuna delle altre due parti. All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica, stante il rito applicabile ratione temporis.
4.1. Le parti, ad eccezione di hanno depositato Controparte_2 comparse conclusionali e memorie li hanno riproposto le domande e le eccezioni, così come riformulate in sede di precisazione delle conclusioni.
5. Ciò posto, la domanda è fondata, seppur nei limiti e con le precisazioni di seguito esposte.
5 5.1. L'oggetto della presente controversia è costituito, in primis, dall'accertamento della sussistenza delle immissioni di esalazioni, di calore e di vapori, riferite da parte attorea, nonché della configurabilità di una tutela ai sensi dell'art. 844 c.c., in presenza di una situazione di fatto eccedente quella che, nel predetto articolo, viene definita come “normale tollerabilità”. In tema di immissioni, l'accertamento delle cause che determinano immissioni moleste nel fondo altrui non influisce sul giudizio di tollerabilità delle stesse, da effettuarsi, secondo i criteri all'uopo indicati dall'art. 844 c.c., cui è estraneo, del resto, il criterio della colpa. Pertanto, una volta accertata l'esistenza della propagazione molesta e stabilito, secondo i criteri dettati dall'art. 844 c.c., il suo grado di tollerabilità, l'individuazione delle cause può servire soltanto per stabilire le eventuali misure da adottare per la sua eliminazione. Nel caso in cui, come quello che ci occupa, le immissioni provengano da locali in cui viene esercitata un'attività economica, quale quella della ristorazione, preme evidenziare che, in ipotesi analoghe, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “In tema di immissioni, l'art. 844, c. 2, c.c., nella parte in cui prevede la valutazione, da parte del giudice, del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, deve essere letto, tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovendo considerarsi prevalente rispetto alle esigenze della produzione il soddisfacimento ad una normale qualità della vita. Ne consegue che le immissioni acustiche determinate da un'attività produttiva che superino i normali limiti di tollerabilità fissati, nel pubblico interesse, da leggi o regolamenti, e da verificarsi in riferimento alle condizioni del fondo che le subisce, sono da reputarsi illecite, sicché il giudice, dovendo riconoscerle come tali, può addivenire ad un contemperamento delle esigenze della produzione soltanto al fine di adottare quei rimedi tecnici che consentano l'esercizio della attività produttiva nel rispetto del diritto dei vicini a non subire immissioni superiori alla normale tollerabilità” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5564 del 2010). L'azione, di natura reale, esperita dal proprietario del fondo danneggiato per l'accertamento della illegittimità delle immissioni e l'eliminazione, mediante modifiche strutturali, delle cause originanti le stesse, va proposta nei confronti del proprietario del fondo dal quale tali immissioni provengono e può essere cumulata con la domanda, proponibile verso altro convenuto, per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., volta a conseguire il risarcimento del pregiudizio di natura personale da quelle cagionato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 23245 del 2016). Infatti, in tema di azione personale di risarcimento del danno da immissioni va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse, ancorché queste derivino solo dalle particolari modalità d'uso del bene immobile da parte del conduttore del medesimo, quando sussiste il nesso oggettivo di causalità e
6 non di mera occasionalità tra la condotta del proprietario e l'evento dannoso e risulti, altresì, che l'eccedenza delle immissioni, rispetto ai limiti legali, sia imputabile a sua colpa per avere concesso il fondo in locazione con la consapevolezza della destinazione dello stesso ad attività di per sé moleste e per non aver adottato alcun provvedimento idoneo ad indurre il conduttore ad apportare le modifiche e gli adattamenti necessari per eliminare le immissioni intollerabili (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24188 del 2021).
5.2. In ordine alla prima questione, è agevole desumere dai documenti versati in causa che, senza dubbio, la presenza di odori presso l'appartamento di proprietà attorea è stata avvertita da una pluralità di soggetti e, pertanto, deve ritenersi sussistente. Altra valutazione deve compiersi per quanto riguarda il superamento del parametro della “normale tollerabilità”, configurato dalla sopra citata disposizione normativa codicistica ai fini dell'invocabilità del rimedio processuale esperito nel presente giudizio. Innanzitutto, parte attorea ha prodotto in giudizio, sub doc. 6, la lettera di diffida mediante la quale il proprio legale di fiducia rendeva noti a diversi soggetti, tra i quali il proprietario dell'immobile locato a destinazione commerciale di ristorante, i problemi derivanti dalle immissioni di odori provenienti dal predetto locale. Tale lettera è datata 3.12.2021 e reca l'avvertimento che, in assenza di un positivo riscontro ad essa nel termine di giorni 10, il titolare della società attorea avrebbe adito le vie giudiziali, come effettivamente è accaduto a distanza di circa sei mesi. A fronte di tale lettera di diffida, la risposta pervenuta dalla Società convenuta non risulta essere stata tempestiva, atteso che la stessa comparsa di costituzione non fa alcun cenno a risposte formali inoltrate, ma esclusivamente ad una soluzione tecnica “concordata”, la quale sarebbe stata manifestata solamente a ridosso della prima udienza di comparizione, ossia in data 29 Settembre 2022. Oltretutto, la soluzione prospettata, seppur tardivamente, dalla convenuta differisce rispetto a quella indicata nella relazione Parte_2 redatta dal CTU. Invero, la proposta avanzata dalla convenuta era di modificare radicalmente il tratto di condotto che dalla cappa del ristorante si innesta orizzontalmente con il cavedio comune e quello che poi si sviluppa in senso verticale sino alla sommità del tetto, con sostituzione della tubatura esistente con un'altra di maggiore diametro. La soluzione tecnica che ha permesso di superare i problemi dedotti nella presente causa è consistita nella sostituzione della cappa con modelli che non necessitano di canne di esalazione, quali quelli “a condensazione refrigerata”, tali da prescindere totalmente dalla funzionalità dei camini di esalazione a tetto: la soluzione adottata fa sì che tutti i vapori, i fumi e gli
7 odori provenienti dalla cucina vengano aspirati, trattati e reintegrati negli ambienti interni del locale stesso. I testi escussi, oltre alla documentazione prodotta in giudizio, hanno permesso di valutare come fondata la domanda inibitoria ex art. 844 c.c. azionata dall'attrice, proprio alla stregua del principio emergente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., sent. 12 febbraio 2010 n. 3438; Cass. Civ., 31 gennaio 2006 n. 2166), secondo il quale, in presenza di emissioni odorigene, il limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti. Tanto premesso, spetta, pertanto, al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa. I testi , e così come il Testimone_1 Persona_2 Testimone_2 legale e en , hanno tutti Controparte_8 concordato, sia pure con modesti discost oblema era manifesto e noto alle parti in giudizio. In particolare, il Geom. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha Tes_2 confermato quanto ac portato nella certificazione relativa al sopralluogo del 23.06.2021 (all. doc. 5 fascicolo attoreo), specificando altresì che: “La presenza dell'odore era più forte vicino al lavandino” e che si era recato anche nel ristorante e aveva verificato che “i dipendenti erano lì e che le cappe funzionavano e che c'era già l'odore nell'appartamento, non so se fosse stagnante da giorni prima”. Lo stesso teste ha affermato, inoltre, che, oltre al sopralluogo del 23.06.2021 di cui alla certificazione sopra richiamata, egli aveva effettuato un altro sopralluogo nel 2023, rilevando “la stessa condizione dei luoghi e un po' di muffa in più”. Il teste p.i. (il quale ha redatto anche l'elaborato prodotto Persona_2 sub doc. 4 attoreo) confermava di avere personalmente riscontrato l'esistenza, nel cavedio comune, di varie tubature, tra le quali quella preposta allo smaltimento dei vapori e dei fumi della sottostante cucina, che risultava sottodimensionata e inefficiente. Tale situazione faceva sì che fumi liberi ristagnassero all'interno del cavedio. Il teste ha dichiarato di avere constatato che l'appartamento attoreo era invaso da odore di cucinato, da calore e vapori di risalita “non solo durante i pasti, ma…nel tempo…ho potuto riscontrarlo di persona” e che le esalazioni vi ristagnavano persistentemente, in quanto “…ho avuto modo di fare diversi sopralluoghi lontano dai pasti”. Infine, il teste riferito di una rilevazione della temperatura nei due Per_2 appartamenti prietà dell'attrice, dalla quale emergeva una notevole differenza: laddove “in un appartamento del la temperatura era di Pt_5
8 28°/30° C, normale nella stagione estiva, mentre nell'altro appartamento (oggetto di causa) abbiamo rilevato una temperatura di 38° C”. In base alla costante giurisprudenza formatasi sul punto, di cui si è fatto accenno, si deve concludere che la situazione dei luoghi era tale da rientrare nell'ipotesi disciplinata dall'art. 844 c.c. e che detta situazione era stata inequivocabilmente resa nota alla Società convenuta,
[...] quantomeno a fare data dalla ricezione della lettera in Parte_2 ocietà attorea, ovvero dal 3 Dicembre 2021. Sulla scorta, dunque, di tutti gli elementi probatori acquisiti e sopra evidenziati, deve ritenersi che le immissioni nell'immobile per cui è causa, provenienti dai locali di proprietà della siano state Parte_2 eccedenti la soglia della normale tolle condizioni ordinarie di esalazione di fumi e di vapori. Deve essere affermata la responsabilità di tipo omissivo in capo alla convenuta consistenti nel non avere predisposto Parte_2 alcuna caut ento di tali immissioni e nel non essersi attivata ex post, in seguito alle diffide trasmesse dall'attrice. Tale responsabilità deve essere accertata in base al generale principio del neminem leadere e, dunque, secondo i parametri della diligenza e della prudenza. Ciò depone per la fondatezza della domanda di inibitoria proposta da parte attorea. Il fatto che i lavori di ripristino dei locali, al fine di eliminare la causa delle lamentate immissione oltrepassanti la soglia della normale tollerabilità, siano stati effettuati in corso di causa e all'esito dell'accertamento peritale, rende superflua la predisposizione di forme di tutela reale a presidio del diritto leso, ma non esclude che il Giudice non debba tenere conto della fondatezza della domanda inibitoria articolata nell'atto di citazione, alla luce degli esiti della CTU e della successiva risoluzione della problematica lamentata dall'attrice in seno al giudizio.
5.3. Occorre, poi, valutare la fondatezza della seconda domanda formulata dall'attrice, ossia quella avente ad oggetti il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 c.c. Tale valutazione non riguarda tanto l'aspetto dell'an debeatur, quanto quello del quantum debeatur, muovendo dalla premessa per cui la Società proprietaria dell'immobile adibito a esercizio commerciale nel settore della ristorazione aveva colpevolmente omesso di provvedere alla rimozione dei problemi derivanti da una non ottimale evacuazione degli scarichi di fumi e vapori della cucina. Il danno evidenziato da parte attorea si sostanzia in due differenti tipologie: a) il danno derivante dalla necessità di ripristinare gli interni dell'immobile gravato dalle immissioni lesive;
b) il pregiudizio economico derivante dal forzato prolungato inutilizzo del bene, soprattutto con riguardo alla mancata possibilità di concederlo in locazione a terzi.
9 Con riguardo al danno evidenziato in sede di precisazione delle conclusioni viene descritto da parte attorea come il costo dell'intervento di imbiancatura e risanamento degli interni dell'immobile, costo che trova la sua pezza d'appoggio nella fattura del 6 Giugno 2024 prodotta con le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (doc. all. 10 del fascicolo di parte attrice). Detto intervento, vista la stringatezza dell'oggetto della prestazione fatturata “lavori di ripristino e tinteggiatura presso il vostro appartamento di via Malpaga 24, come da nostro preventivo” non può che intendersi come riferito all'intero appartamento. Di contro, la relazione di CTU osserva, a pag. 4, come alcuni degli inconvenienti apparenti, in particolare le chiazze di umidità a soffitto di un vano, non fossero riferibili alle problematiche trattate nel quesito conferitogli. Il Consulente ha precisato che: “Dopo aver svolto ispezione visiva degli ambienti di cucina del locale e dell'appartamento al piano primo, Controparte_3 il C.T.U. confermava che l'appart a grossi problemi di condensa e muffe maleodoranti nei locali di cucina/pranzo, ingresso e bagno. Notava, inoltre, chiazze di umidità a soffitto della cucina/pranzo non riconducibili al quesito in causa. (All. n. 2
- foto n.3)”. Considerando la notevole estensione di tali chiazze, le quali sono state descritte negli allegati fotografici alla relazione di C.T.U., anche il costo per il risanamento e il ripristino delle stesse andrà scorporato rispetto all'ammontare complessivo dell'intervento. Si ritiene equo e prudente considerare conseguenza immediata e diretta dell'inconveniente dedotto in causa la percentuale del 50 per cento degli interventi di ripristino. In conclusione, la somma accertata che dovrà essere corrisposta dalla convenuta in favore dell'attrice a Parte_2 Parte_1 titolo di ris onnessi al ripristino d di Euro 2.440,00. Occorre ora valutare la fondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla Società attorea, in considerazione del lamentato mancato utilizzo dell'immobile a fini locativi. L'attrice ha valutato in complessivi Euro 30.000,00 l'ammontare del danno subito, considerando un canone mensile di Euro 1.000,00 moltiplicato per il numero di mesi intercorso tra la comparsa dell'inconveniente (Giugno 2021) e la rimozione dello stesso, conseguente alla proposta fatta dal CTU nominato Arch. (Dicembre 2023). Persona_3
Sul tema è rece ervenuta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che: “In tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta, e può essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione” (cfr. Cass. Civ. sez III, ord. 29.5.2023 n. 14947).
10 Nel presente giudizio, parte attorea ha premesso in fatto di avere intenzione di locare l'immobile a terzi, con preferenza ad uso turistico, senza però fornire adeguato supporto e riscontro probatorio in ordine a tale iniziativa economica, specie a fronte della contestazione sollevata dalla convenuta in merito alla configurabilità, in concreto, di un mancato introito derivante dalla locazione dello stesso. L'attrice ha, altresì, allegato all'atto di citazione, sub doc. 6, la lettera di diffida redatta dall'Avv. Ongari, datata 3.12.2021, ove si opera un accenno alla sussistenza di un contratto di comodato in forza del quale l'immobile sarebbe stato adibito ad attività di (bed and dalla Parte_7 comodataria, tale va d e ogni dom dine al Persona_4 risarcimento del a di valore locativo dell'immobile non poteva che essere esercitata dal titolare del diritto di godimento del bene stesso, ossia da configurandosi altrimenti un difetto di Persona_4 legittimazione a Difatti, diversamente dall'azione ex art. 844 c.c., la quale è posta a tutela del diritto dominicale sul bene, l'azione ex art. 2043 c.c., basata sulla perdita di valore locativo, non può prescindere dalla prova della titolarità del diritto di godimento sul bene stesso. Infine, pur volendo ipotizzare la sussistenza di un diritto di godimento in capo alla Società attorea, non si può sottacere il fatto che, come precedentemente evidenziato, l'immobile de quo presentava notevoli ed estesi segni di ammaloramento per infiltrazioni e muffe, segni che, secondo l'accertamento tecnico peritale esperito in giudizio, non avevano nulla a che fare, sotto l'aspetto eziologico, con i problemi dedotti in causa. Trattandosi di un immobile acquistato dall'attrice già nel Febbraio del 2007, risulta implausibile ritenere che la Società stessa, da un lato ignorasse la presenza di visibili difetti e vizi dell'immobile e, dall'altro, potesse adibire lo stesso ad attività di locazione ad uso turistico. Da quanto esposto si ritiene di dovere respingere la domanda di risarcimento dei danni, così come proposta dall'attrice in via principale, e di dovere, di contro, accogliere la domanda risarcitoria in ragione di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. commisurata ragionevolmente al tempo intercorso tra la precitata lettera di diffida del 3.12.2021 e la dichiarazione di disponibilità a sanare il problema formalmente manifestata dalla Società convenuta nella propria Parte_2 comparsa di costituzione (depositata il colloca a dieci mesi di distanza. Per tali motivi, si ritiene di dovere liquidare il pregiudizio sofferto in dipendenza delle immissioni riscontrate, sotto l'aspetto del danno emergente da mancato godimento del bene, in Euro 10.000,00, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria, dalla data del 23 Giugno 2021 (data del sopralluogo dell' sino all'attualità. Sulla somma così CP_5 rivalutata decorrono gli intere ali, dalla data della sentenza, sino all'effettivo saldo. 11 5.4. Con riguardo alla posizione di in qualità di erede Controparte_2 universale di , prem to segue. Persona_1
L'istituto de si sostanzia nell'uscita di una parte dal processo, sia essa parte originaria od un soggetto chiamato ed intervenuto, in virtù di un provvedimento del giudice che riscontri il difetto dei presupposti sui quali si fonda la presenza in giudizio della parte estromessa (di solito, il difetto di legittimazione, originario o sopravvenuto); atteso, tuttavia, che tale istituto non ha portata generale, in quanto la sua applicabilità è prevista dalla legge soltanto in determinate ipotesi e, cioè: nell'art. 108 c.p.c., che prevede l'estromissione del garantito nel caso in cui il garante compaia ed accetti di assumere la causa in luogo di quello e le altre parti non si oppongano;
nell'art. 109, c.p.c., che prevede l'estromissione dell'obbligato nel caso in cui quest'ultimo si dichiari pronto ad eseguire la prestazione a favore di chi ne ha diritto ed effettui il deposito della cosa o della somma dovuta, ordinato dal giudice;
nell'art. 111, c. 3, c.p.c., che prevede l'estromissione dell'alienante del diritto controverso o del successore universale, nel caso in cui il successore a titolo particolare del diritto controverso intervenga o sia chiamato e le altre parti vi consentano. Ulteriori disposizioni, sul punto, sono contenute nell'alveo del codice civile. Si tratta di fattispecie speciali che, in verità, non darebbero luogo ad ipotesi di estromissione in senso proprio. Il riferimento è all' art. 1586, c. 2, c.c. e all'art. 1777, c.
2. Inoltre, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti fra le quali il processo continua vincola, in ogni caso, anche l'estromesso. Infatti, se l'estromissione è pronunciata con sentenza, difficilmente può distinguersi da una pronuncia assolutoria sul merito, se invece è pronunciata con ordinanza nel corso del giudizio, appare quanto meno dubbio che essa realizzi un'autentica uscita dal processo, poiché si deve ritenere che l'emananda successiva sentenza produca effetti anche nei confronti dell'estromesso. In particolare, la giurisprudenza ha affermato che la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda proposta contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei confronti di questo la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7625/2013). Nel caso che ci occupa, quanto dichiarato a verbale dalle parti all'udienza del 23 Ottobre 2024 e l'attestazione dell'Avv. Saracino circa l'avvenuto pagamento degli importi, determinano questo Giudice a dichiarare la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda proposta in origine dall'attrice nei confronti della convenuta CP_3
, nulla dovendosi disporre sulle spese in ragione dell'a
[...] iunto tra le parti, satisfattivo in modo integrale delle rispettive pretese. 12 Del resto, ove non vi sia contestazione tra le parti, il Giudice può pronunciare la cessazione della materia del contendere anche d'ufficio, tenuto conto del venir meno dell'interesse ad agire della parte con riguardo a quella specifica pretesa.
6. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 5.341,00, di cui Euro 919,00 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.680,00 per la fase istruttoria ed Euro 1.701,00 per quella decisionale, nonché Euro 264,00 per esborsi (diritti di cancelleria e contributo unificato), avuto riguardo ai procedimenti di cognizione ordinaria, di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, da compensarsi per metà in ragione del parziale accoglimento delle domande proposte dall'attrice ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c., per un importo complessivo di Euro 2.670,50. Le spese della CTU, per come già liquidate con separato decreto, sono da porsi definitivamente carico della parte convenuta, Parte_2
con diritto della parte che ha sostenuto gli esbor
[...]
o di acconto, di ottenerne la restituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda proposta nei confronti della convenuta in qualità di Controparte_2 erede unica di Titolare , Persona_1 Controparte_3 nulla disponen agione dell'intervenuto a o tra le parti e della avvenuta liquidazione;
2) accoglie parzialmente la domanda attorea e accerta l'eccedenza delle immissioni rispetto alla soglia della normale tollerabilità e l'intervenuta risoluzione delle cause dei fenomeni infiltrativi e, per l'effetto, condanna la in p.l.r.p.t. a risarcire tutti i danni subiti da parte Parte_2 attorea che si liquidano in via equitativa in complessivi Euro 12.440,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come calcolati in narrativa;
4) condanna la convenuta in p.l.r.p.t., alla Parte_2 rifusione, in favore di parte norari di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.670,50, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge;
5) pone definitivamente a carico della parte convenuta, Parte_2
in p.l.r.p.t., le spese di CTU, per come già liq
[...] decreto. Così deciso in Trento, il 14 Marzo 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli 13
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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