CA
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/04/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE USI CIVICI così composta: Dott.ssa Franca Mangano Presidente Dott.ssa Gisella Dedato Consigliere Relatore Dott. Adolfo Ceccarini Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2324 dell'anno 2023, vertente TRA
in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Albesano Caterina e Graziani Massimiliano, come da procura in atti ATTORE IN RIASSUNZIONE E
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 rappresentate e difese dagli Avv.ti Manzia Claudio e De Luca Patricia, come da procura in atti
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE E Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma
OGGETTO: Giudizio di rinvio dalla Suprema Corte che con ordinanza n. 4004 /2023 ha cassato la sentenza n. 3802/2018 della Corte
d'Appello di Roma, che aveva confermato la sentenza n. 23 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, depositata il 27 marzo 2017. RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte di Cassazione, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3802/2018, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione. La Corte di Cassazione ha così descritto la vicenda per cui è causa:
“La Corte d'appello di Roma, rigettato il reclamo proposto dal comune di r.g. n. 1 nei confronti di , e , confermò la Pt_1 CP_1 CP_2 Controparte_3 statuizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Lazio, Umbria e Toscana, con la quale, in accoglimento della domanda della
, aveva dichiarato che uno stacco di terreno di circa 900 mq, CP_1 nel possesso delle medesime, non era gravato da usi civici. La sentenza di secondo grado rigettò la prospettazione impugnatoria, secondo la quale lo stacco di terreno apparteneva al demanio civico della collettività di
Pt_1
Questo il ragionamento decisorio: i terreni in questione, già di proprietà della di vennero acquistai nel Parte_2 Pt_1
1921 dalla locale Università Agraria, subentrata alla Parte_3 sia la prima che la seconda “non rappresentavano l'intera comunità locale del Comune, ma rappresentavano soltanto i padroni di bestiame e i contadini”. Di conseguenza, “non sussiste il requisito delle terre da parte dell'intera collettività indifferenziata”. Né mutamento del titolo poteva rinvenirsi nell'atto d'acquisto del 1921, che era intervenuto “iure privatorum” e proprio perciò le terre pervenute al Comune dall'Università Agraria furono concesse in fitto a privati negli anni 1926-1927, finendo per essere affittate a cooperative di combattenti e reduci, con delibera del 1946. Non risultava, inoltre, che su quelle terre fossero stati esercitati diritti civici di sorta dalla popolazione”.
(.. ) Con i cinque motivi, tra loro correlati, il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 345, co. 1, cod. proc. civ., 11 delle preleggi, 3, lett. c), l. n. 168/2017, della l. n. 1766/1927, della legge n. 5489/1888, della l. n. 381/1891, della l. n. 397/1894, del r.d. n. 6397/1889, del r.d. n. 510/1891, del r.d. n. 518/1891, r.d. n. 332/1928, r.d.; nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Questo, in sintesi, il portato dell'assunto impugnatorio: - la decisione aveva affermato non avere pregio il richiamo operato dal Pt_1 reclamante all'art. 3 della l. n. 168/2017, trattandosi di asserto nuovo e non potendo la norma evocata avere portata retroattiva dagli appellanti;
l'affermazione riportata non poteva essere condivisa, in quanto la legge in parola, pubblicata il 28/11/2017 ed entrata in vigore il 13/12/2017, era successiva al deposito del reclamo e di conseguenza l'osservazione avrebbe dovuto essere esaminata, in quanto facente riferimento a normativa sopravvenuta;
inoltre, la norma non aveva introdotto nuove regole o principi, essendosi limitata a riconoscere principi già facenti parte del sistema giuridico (in particolare la disposizione indicava fra i beni collettivi le terre derivanti dallo scioglimento di associazioni agrarie, e proprio dallo scioglimento di una comunità agraria -r.d. n. 751/1924 del Ministero dell'Economia Nazionale -quelle terre erano pervenute al comune di nella corrispondente categoria cui essi Pt_1 appartenevano, con apertura all'uso di tutti i cittadini), quindi avrebbero dovuto considerarsi di civica demanialità; - non potevasi condividere r.g. n. 2 l'asserto secondo il quale l non Parte_4 rappresentava l'intera collettività, bensì solo i padroni di bestiame e i contadini;
la l. n. 397/1894, al suo art. 1, stabiliva che nelle provincie degli ex Stati pontifici e dell'Emilia le università agrarie, unitamente ad altre comunanze e partecipazioni potevano riguardare anche una “classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandrie di bestiame” e non si era posto in dubbio che si trattasse d'uso civico, pur se ristretto a una categoria di abitanti, siccome aveva chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 9 del 1935; peculiarità, questa, emergente anche dall'art. 1, co. 1, l. n. 5489/1888, che ebbe ad abolire le servitù di pascolo e le altre agrarie, sostituendole con gli usi civici;
- il punto di diritto violato dalla sentenza andava individuato nell'avere essa negato che l'uso civico possa riguardare anche solo una circoscritta parte della popolazione, in contrasto con quanto a suo tempo affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 1695/1937 e con il disposto dell'art. 58, r.d. n. 332/1928, secondo il quale “i beni delle Associazioni agrarie , sia di originario di godimento comune, sia acquistati in nome dell'Associazione.. saranno amministrati con le norme seguenti”; - non sarebbe occorso ricercare altro titolo, in quanto la l. n. 397/1894 aveva riconosciuto personalità giuridica alle varie università, comunanze e partecipazioni agrarie, con destinazione al collettivo godimento, con la conseguenza che le università avevano un loro patrimonio, distinto dalle persone degli utenti;
- né sarebbe occorsa distinzione di sorta al momento dell'acquisizione da pare del comune di in quanto, sulla base degli artt. 1, 2 e 10, l. n. Pt_1
397/1894, 1, 25 e 11, l. n. 1766/1927, i terreni di cui si discute, facenti parte della Tenuta tra il 1876 e il 1902 erano di Parte_5 proprietà della Congregazione di “Nel 1921, con atto Notar Pt_1 del 21 luglio 1921, l'Università Agraria di acquistava dalla Per_1 Pt_1 acquistava la tenuta , Controparte_4 Pt_5 unitamente alla tenuta di e di Sant'Andrea, per destinarle ai Pt_6 bisogni della popolazione rurale del luogo, così come specificato nell'atto pubblico”, erano così entrate nel patrimonio dell'ente agrario ex art. 1, l. n. 397/1894 e le università agrarie hanno natura di ente pubblico (si cita S.U. n. 4749/1986); - estinta l'Università, nel 1925, e passate le terre al comune di il loro regime giuridico non era mutato, siccome Pt_1 disponeva l'art. 25 della l. n. 1766/1927 (..); - a parte l'infondatezza in linea di diritto dell'affermazione di cui in sentenza, secondo la quale non era rimasto provato l'assoggettamento a uso civico (si trattava di beni appartenenti a enti collettivi istituzionalmente e funzionalmente destinati alla gestione di terre d'uso civico), era stato provato l'uso civico in concreto attraverso la documentazione in atti, dettagliatamente indicata alle pagine da 19 a pag. 21”. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le censure per le seguenti r.g. n. 3 argomentazioni: “Le università agrarie risultano prevedute e definite dalla l. 4/8/1894, n. 397, la quale regolò l'ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex Stato pontificio. All'art. 1 viene stabilito quanto segue:
““Nelle provincie degli ex Stati pontificii e dell'Emilia le Università agrarie, comunanze, partecipanze e le associazioni istituite a profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandrie di bestiame, sono considerate persone giuridiche” Si trae abbastanza agevolmente dalla disposizione riportata che l'uso civico può riguardare anche una categoria determinata di cittadini
(allevatori di bestiame ad esempio) e non necessariamente l'intera comunità. Il collocamento pubblicistico delle università agrarie, all'interno della più vasta categoria degli usi civici, risulta confermato dalla legislazione successiva. In particolare, la l. 16/6/1927, n. 1766, di conversione del r. d. 22/5/1924, n. 751, riguardante il riordino degli usi civici, agli artt. 1, 11 e 25 richiama espressamente le università agrarie.
La ben più recente l. 20/11/2017 n. 168, all'art. 1, lett. a), include espressamente fra i beni collettivi “ le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate”. Il richiamato art. 1 elenca dalla lett. a) alla lett. f), con finalità evidentemente ricognitiva, le situazioni giuridiche qualificabili “bene collettivo”.
Sotto altro e diverso profilo l'affermazione in sentenza, secondo la quale il richiamo a quest'ultima legge non poteva prendersi in esame perché nuovo non ha fondamento. Non si verte, infatti, in ipotesi domanda o eccezione nuova, ma di mera argomentazione giuridica.
La ricostruzione normativa sopra evocata trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla sentenza n. 1695,
26/5/1937, la quale ebbe ad affermare: “ Anche le Associazioni Agrarie, le quali (..) abbiano il fine di godere terre soggette ad usi civici, cadono sotto la legge (..) Il riferimento degli usi non alla collettività , ma ad una parte dei cittadini, è, da questo punto di vista indifferente”
In epoca più recente il principio è stato confermato con la sentenza delle Sezioni Unite n. 3135, 13/5/1980, la quale ha precisato che le associazioni agrarie regolate dalla legge 4 agosto 1894 n 397, sul riordinamento dei domini collettivi nelle province dell'ex stato pontificio, come l'università agraria di Bracciano, hanno natura di enti pubblici non economici, atteso che alla stregua della normativa sul riordinamento degli
Usi civici la loro attività di amministrazione e gestione di terre, demaniali ed anche non demaniali, pur se con il ricorso a strumenti ed operazioni di libero mercato, e diretta alla cura degli interessi generali di collettività di r.g. n. 4 uso civico, e si svolge in stretto collegamento con le strutture municipali, nel rispetto della disciplina e con i controlli previsti dalla legge comunale e provinciale, nonché con un'organizzazione priva dei connotati dell'impresa (Rv. 406922). Sotto altra correlata angolazione, successiva decisione delle Sezioni Unite ha affermato che con riguardo ad immobili appartenenti ad università agrarie (le quali, incluse quelle costituite nelle province dell'ex stato pontificio, hanno natura di enti pubblici non economici), la controversia promossa per sentir riconoscere la nullità di atti di disposizione e la non assoggettabilità dei beni medesimi ad espropriazione forzata, per effetto della loro inclusione nel Demanio di uso civico, è devoluta alla competenza giurisdizionale del Commissario regionale per gli Usi civici, anche per la parte in cui si richieda l'adozione di provvedimenti cautelari quale il sequestro giudiziario, atteso che tale Competenza giurisdizionale, a norma degli artt. 29 e 30 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, si estende alle questioni sulla indisponibilità di detti immobili come conseguenza della loro demanialità, ed inoltre non trova deroga nel disposto dell'art. 615 cod. proc. civ., circa la devoluzione al giudice dell'esecuzione delle cause dirette a contestare la pignorabilità di un bene, il quale opera nel presupposto della spettanza delle cause stesse alla giurisdizione del giudice ordinario (S.U. n. 4749, 24/7/1986, Rv.
447452).
I terreni di cui si discute, già di proprietà della Controparte_4
vennero successivamente trasferiti, con atto notar del 21
[...] Per_1 luglio 1921 all'Università Agraria di col fine di destinarli ai Pt_1 bisogni della popolazione rurale del luogo, finalità espressamente predicata nell'atto pubblico. Avvenuta l'acquisizione, il regime giuridico non poteva che essere regolato dall'art. 1 della l. n. 397/1894.
Estinta l'Università il passaggio delle terre al comune di Pt_1 non ne ha mutato il loro regime giuridico, ex art. 25 della l. n. 1766/1927 (…).” Il ha riassunto la causa, rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento delle domande del ed applicando il principio di diritto Parte_1 enunciato dalla Corte di Cassazione sez. II con Ordinanza n. 4004/2023, del 29 novembre 2022 pubblicata il 9 febbraio 2023, - pronunciata a conclusione del giudizio di impugnazione R.G. N. 21482/2018 proposto dal avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma Parte_1
Sez. Usi Civici n. 3802/2018, pubblicata il 5 giugno 2018, – accogliere l'appello proposto dal con reclamo, depositato presso Parte_1 la Corte di Appello di Roma e rubricato al n. R.G. 3151/2017 e per l'effetto, in riforma della Sentenza impugnata, così disporre: Accertare e dichiarare che il terreno sito in Comune di Roma e censito in catasto al r.g. n. 5 foglio 1000 part. 369/p, 399/p, 370 appartiene al demanio civico della collettività di Con vittoria di spese, competenze ed onorari Pt_1 afferenti sia il giudizio di primo grado che di appello, nonché quelle afferenti il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. Il tutto con ogni statuizione accessoria e con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari afferenti la presente fase di riassunzione.”
e si sono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 costituite, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, dichiarare che l'appartenenza dell'area di cui è causa al demanio civico di riconosciuta dall'ordinanza della Pt_1
Corte Suprema di Cassazione n. 4004/2023 del 29.11.2022/09/02/2023, non è preclusiva alla verifica della permanenza dei requisiti giustificativi di tale regime giuridico e alla sdemanializzazione dell'area stessa come richiesta al Commissario per gli Usi Civici;
per l'effetto disporre consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le caratteristiche oggettive dell'area e della zona e la sua suscettibilità di sdemanializzazione. Con compensazione delle spese ivi comprese quelle del giudizio davanti alla Corte di Cassazione". La causa, all'udienza del 4 marzo 2025, è stata trattenuta in decisione. La Corte premette che il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, nel quale, dovendo il giudice limitarsi a completare il sillogismo giudiziale applicando il "dictum" della Cassazione a un materiale di cognizione già completo, le parti sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stesso stato d'istruzione anteriore alla sentenza cassata, senza possibilità di dedurre prove ed eccezioni nuove o di formulare nuove domande, così ampliando il thema decidendum. In sostanza, è precluso alle parti la proposizione di questioni che non soltanto introducano un "thema decidendum" diverso da quello discusso nelle precedenti fasi processuali, ed in relazione al quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto, ma che tale “thema decidendum” tendono a rimettere in discussione onde conseguire statuizioni correttive, modificative o sostitutive di quelle cui è pervenuto il giudice di legittimità. Tanto detto, deve dichiararsi inammissibile la domanda proposta dalle convenute in riassunzione, volta ad accertare le caratteristiche oggettive dell'area e della zona e la sua suscettibilità di sdemanializzazione, sul presupposto che l'uso collettivo sia irreversibilmente venuto meno in conseguenza del consolidato stato di edificazione e di urbanizzazione della zona, in quanto formulata per la prima volta in questa sede. Il riesame dei motivi di appello formulati dal Parte_1 avverso la sentenza n. 23/2017 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, alla luce dei principi di diritto formulati dalla Corte di Cassazione, non può che condurre alla r.g. n. 6 riforma della sentenza testé citata, avendo la Corte di Cassazione, all'esito della ricostruzione normativa, ritenuto che i beni appartenenti alle rientrano nel novero dei beni collettivi, perché destinati Parte_7
“a profitto della generalità degli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, o di una determinata classe di cittadini per la coltivazione o il godimento collettivo dei fondi, o l'amministrazione sociale di mandrie di bestiame”(art. 1 l. 4/8/1894, n. 397), tanto che la l. 20/11/2017 n. 168, avente una funzione ricognitiva, all'art. 3 lett. a), include espressamente fra i beni collettivi “ le terre di originaria proprietà collettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate”, ed avendo evidenziato, altresì, che i terreni di cui si discute, già di proprietà della Congregazione di Frascati, vennero successivamente trasferiti, con atto notar del 21 luglio 1921 all'Università Agraria di Per_1
col fine di destinarli ai bisogni della popolazione rurale del luogo,
Pt_1 finalità espressamente predicata nell'atto pubblico, e che, all'esito dell'acquisizione, il regime giuridico non poteva che essere regolato dall'art. 1 della l. n. 397/1894, così come tale regime giuridico è rimasto immutato con il passaggio delle terre al comune di ai sensi e per
Pt_1 gli effetti di cui all'art. 25 della l. n. 1766/1927. Pertanto, in riforma della sentenza n. 23/2017 del Commissario, deve dichiararsi che i terreni siti nel Comune di località
Pt_1 Pt_5 censiti nel catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1000 part. 369/p, 399/p, 370, appartengono al demanio civico della collettività di
Pt_1
Le spese di lite del primo grado di giudizio, conclusosi con la sentenza n. 23 del Parte_8
depositata il 27 marzo 2017, le spese di lite del
[...] giudizio di appello conclusosi con la sentenza n. 3802/2018 della Corte d'Appello di Roma, le spese del giudizio di Cassazione, conclusosi con l'ordinanza n. 4004/2023, nonché le spese del presente giudizio si compensano, in quanto sulle questioni dirimenti si era consolidato un orientamento giurisprudenziale di merito favorevole alla tesi sostenuta dalle convenute in riassunzione, che solo successivamente al giudizio di primo grado e al giudizio di appello è stato ritenuto non conforme a legge dalla giurisprudenza di legittimità. Per la stessa ragione le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado devono porsi, in via solidale, a carico di tutte le parti.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in riforma della sentenza n. 23 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana, depositata il 27 marzo 2017, così provvede:
r.g. n.
7 - dichiara che i terreni siti nel Comune di località Pt_1 Pt_5 censiti nel catasto terreni del Comune di Roma al foglio 1000 part. 369/p, 399/p, 370, appartengono al demanio civico della collettività di Pt_1
- ordina alla Conservatoria competente di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
- compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado, in via solidale, a carico di tutte le parti. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 20 marzo 2025. Il Giudice estensore Dott.ssa Gisella Dedato
Il Presidente
Dott.ssa Franca Mangano
r.g. n. 8