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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 987 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
rico decreto ingiuntivo, dall' Avv. Maria Donata Tortorici, presso il cui studio, sito in Cosenza, Via Montesanto n. 22, è elettivamente domiciliato appellante E
, in persona del Presidente Controparte_1 senta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indiritto di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellata Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Obbligo contributivo CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… - in accoglimento del presente appello riformare in toto la sentenza n. 634/2023, pubblicata in data 17.04.2023 dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, nell'ambito del giudizio ivi iscritto al n. 3001/2020 e così provvedere: a) accertare e dichiarare che la pretesa contributiva per l'anno 2012 è prescritta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Cosenza. Con vittoria di spese e competenze relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi. >>; per l'appellata:<…in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
in subordine e nel merito, rigettare il gravame perché infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
1 §2 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<<<Con ricorso ritualmente notificato l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 329 a 05.06.2020, con la quale è stato ingiunto all'opponente di pagare alla
[...]
la somma di euro 54. Controparte_1
sanzioni relativi agli anni 2012 e 2013. L'opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti maturati nell'anno 2012 e l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 della legge n. 247/12, che ha previsto per i contributi dovuti alla un termine decennale di prescrizione. Nel CP_1 merito ha dedotto l'infondatezza delle pretese. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo al Tribunale di sollevare incidente di costituzionalità del citato art. 66 della legge n. 247/12 per violazione dell'art. 3 della Costituzione. 1 Fissata l'udienza di discussione, si è costituita la
[...]
che ha chiesto il r Controparte_1 sa veniva disposta una CTU tecnico contabile>>
§3 Il Tribunale, nel contraddittorio con la , rigetta l'opposizione, dichiara CP_1 esecutivo il Decreto ingiuntivo, condanna nente alla rifusione delle spese di lite e a farsi carico di quelle di ctu, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<Infondata è in primo luogo l'eccezione di prescrizione dei crediti maturati nell'anno 2012. Ed infatti la Corte di Cassazione si è pronunciata immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729/2013, nella quale ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (conforme in termini: Cass., n. 18953/2014), confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale. Posto, allora, che il credito azionato dalla è maturato nell'anno CP_1
2012 si applica evidentemente il termine decennale, la data di entrata in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/12 (02.02.2013). Al riguardo va osservato che deve escludersi la dedotta illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 66 considerato che come ribadito anche dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza Sez. L, n. 18953/2014) in tema di prescrizione per i crediti previdenziali della
[...]
, il nuovo termine decennale previsto dalla legge 247/2012, si a CP_1
a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla legge 335/1995. Inoltre, rientra nella potestà del legislatore disciplinare differentemente la prescrizione per determinate Casse previdenziali, tenuto conto delle particolarità delle medesime purché non vengano previste discipline differenti per gli iscritti alla medesima . Quanto CP_1 all'eccepita prescrizione delle sanzioni, le S.U. hanno chiarito che “In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono 2 sanzioni civili
2 che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali” (n. 5076/2015). Il relativo termine di prescrizione, pertanto, è anch'esso decennale (cfr. Cass., Sez. L. n. 16262/2018, parte motiva). Con riferimento al merito della pretesa azionata, premesso che l'opponente non contesta specificamente i propri obblighi contributivi, si osserva che la ha CP_1 riscontrato che i crediti azionati si riferiscono per entrambi gli anni al c uto soggettivo, al contributo integrativo, alle sanzioni per l'omesso versamento e agli interessi maturati per l'omesso versamento. I criteri di computo degli importi dovuti sono corretti come accertato in sede di operazioni peritali sulla base del reddito professionale dichiarato e del volume d'affari e di quanto previsto nel Regolamento per la disciplina delle sanzioni. Non rileva la deduzione relativa al mancato accoglimento della domanda di rateizzazione per gli anni 2012 e 2013, posto che il Tribunale non è chiamato a sindacare le determinazioni della
[...]
Non è, infine, dirimente, l'attestazione prodotta in una con le n CP_1 ne scritta da cui risulta che il Modello 5 è stato inviato per tutti gli anni di iscrizione, posto che il Modello 5 per l'anno 2012 è stato sicuramente inviato in ritardo e tanto ha comportato che l'accertamento del dovuto (per l'importo calcolato dalla e confermato dal CTU) sia stato eseguito mediante controlli CP_1 incrociati con l' afe Tributaria. L'opposizione, pertanto, deve essere respinta. Le spese di lite e di CTU, queste ultime liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza, come di norma, liquidate come in dispositivo>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dall'Avv. che ne lamenta l'erroneità: Parte_1
I) per violazione dell'art. 3 comma nono le 5, nel cui ambito si colloca il regime di prescrizione dei contributi per l'anno 2012, perché la legge 247/2012 entra in vigore a febbraio 2013, quando il rapporto contributivo per l'anno in questione era già concluso;
II) per avere omesso di considerare che egli è stato tratto in errore, circa la dovutezza dei contributi per gli anni 2012 e 2013, dal comportamento tenuto dalla dopo la comunicazione notificatagli a mezzo pec in data 16.09.2019, CP_1 in cu gli contestava “in relazione agli anni riportati nei prospetti allegati un debito che ammonta a €. 105.355,18 ridotto a €. 98.898,78 in caso di accertamento per adesione” e in tale contestazione erano espressamente citati gli anni inclusi nel monitorio stesso (2012 e 2013); sennonché, in data
19.11.2019, egli inoltrava alla domanda di rateazione CP_1 dell'importo di €. 98.898,78 provv er legge al versamento del
20% dell'importo, ossia €. 19.779,76, rispettando anche la scadenza delle successive rate;
la accoglieva l'istanza evidenziando la rateazione CP_1 per gli anni 2014, 17 e 2018, rimanendo dunque esclusi gli anni 2012 e 2013. Costituitasi in giudizio, la ha Controparte_1 formulato le conclusioni sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23 dicembre 2024/13
3 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1 Prendendo le mosse dal primo motivo, si osserva che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla l. n. 335 del 1995 non si applica, ai sensi dell'art. 66 legge 247/2012, alle contribuzioni dovute alla
[...]
, per cui in tal caso il termine di Parte_2 ontributi (ed alle sanzioni) per i quali non sia maturata la prescrizione quinquennale alla data di entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 (ossia dal 2.2.2013) Nel caso di specie, posto che per l'anno 2013 c'è giudicato perché la sentenza non è stata oggetto di specifica censura sul punto, il Decreto ingiuntivo si riferisce, per il resto, alla contribuzione soggettiva ed integrativa per il 2012, sicché il termine di prescrizione – diversamente che per la contribuzione minima, per cui la prescrizione decorre con riferimento alle singole annate (Cass. Sez. L., Sentenza n. 27218 del 26/10/2018) -, ai sensi dell'art. 19 comma secondo legge 576/80, inizia a decorrere dalla data della trasmissione alla cassa della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 legge 576/1980: <E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 (riforma del sistema previdenziale forense) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che il termine di prescrizione decennale dei contributi in favore della Parte_2
in favore degli avvocati e p
[...] trasmissione alla , da parte dell' obbligato, della dichiarazione di cui agli CP_1 artt. 17 e 23 dell sima legge, trattandosi di norma dettata con riferimento ad una particolare categoria di professionisti, non paragonabile, né assimilabile ad altre, per le quali non si ravvisa la presenza di un datore di lavoro obbligato a liquidare periodicamente i contributi, a denunciarli all'INPS ed a pagarli, derivando l'adempimento contributivo da un comportamento spontaneo dell'interessato, valendo il principio generale secondo il quale "contra non valentem agere non currit praescriptio", non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento, né irrazionalità tale da inficiare la scelta legislativa>> ((cfr. Cass. S. L., sentenza n. 24414 del 2.10.2008) Ora, detto termine, per l'anno 2012, scadeva il 31 luglio 2013 (circostanza pacifica tra le parti), ossia dopo l'entrata in vigore della legge 247/2012, con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale qui si applica;
peraltro, nel caso in esame, è pacifico che il professionista neppure abbia provveduto alla trasmissione della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 legge 576/1980, tant'è che l'accertamento è avvenuto mediante incrocio dei dati dell'anagrafe tributaria.
§5.2 Quanto al secondo motivo, non è dato comprendere, ad avviso del Collegio, l'incidenza del dedotto comportamento scorretto della sulla dovutezza dei CP_1
4 contributi per gli anni 2012 e 2013; peraltro, a prescindere da ciò, posto che lo stesso professionista ammette che, quando la accoglie la sua richiesta di CP_1 rateazione, specifica espressamente che i sud ni sarebbero rimasti fuori dal beneficio in questione, è chiaro che egli era consapevole di dover versare, in aggiunta ai contributi per gli anni per cui era stato ammesso alla rateazione, anche quelli per cui era stato escluso.
§6 Le considerazioni che precedono – che costituiscono necessario approfondimento delle questioni sottese al giudizio, tale da escludere la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc, per come richiesta dall'appellata - conducono al rigetto dell'impugnazione e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023, avverso la
[...] del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 634/2023, resa in data 17 aprile 2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite che liquida in euro 7160,00, oltre accessori come per legge dovuti;
- Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater del DPR 117/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 3 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 987 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente TRA C.F. rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
rico decreto ingiuntivo, dall' Avv. Maria Donata Tortorici, presso il cui studio, sito in Cosenza, Via Montesanto n. 22, è elettivamente domiciliato appellante E
, in persona del Presidente Controparte_1 senta e difende in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione in appello, presso il cui indiritto di p.e.c. è elettivamente domiciliato appellata Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Cosenza. Obbligo contributivo CONCLUSIONI DELLE PARTI Per l'appellante: <<… - in accoglimento del presente appello riformare in toto la sentenza n. 634/2023, pubblicata in data 17.04.2023 dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, nell'ambito del giudizio ivi iscritto al n. 3001/2020 e così provvedere: a) accertare e dichiarare che la pretesa contributiva per l'anno 2012 è prescritta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Cosenza. Con vittoria di spese e competenze relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi. >>; per l'appellata:<…in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc;
in subordine e nel merito, rigettare il gravame perché infondato in fatto ed in diritto;
in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite>>. FATTO E DIRITTO
§ 1 In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
1 §2 Questa è la vicenda processuale per come descritta nella sentenza gravata:
<<<Con ricorso ritualmente notificato l'avv. ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 329 a 05.06.2020, con la quale è stato ingiunto all'opponente di pagare alla
[...]
la somma di euro 54. Controparte_1
sanzioni relativi agli anni 2012 e 2013. L'opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti maturati nell'anno 2012 e l'illegittimità costituzionale dell'art. 66 della legge n. 247/12, che ha previsto per i contributi dovuti alla un termine decennale di prescrizione. Nel CP_1 merito ha dedotto l'infondatezza delle pretese. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo al Tribunale di sollevare incidente di costituzionalità del citato art. 66 della legge n. 247/12 per violazione dell'art. 3 della Costituzione. 1 Fissata l'udienza di discussione, si è costituita la
[...]
che ha chiesto il r Controparte_1 sa veniva disposta una CTU tecnico contabile>>
§3 Il Tribunale, nel contraddittorio con la , rigetta l'opposizione, dichiara CP_1 esecutivo il Decreto ingiuntivo, condanna nente alla rifusione delle spese di lite e a farsi carico di quelle di ctu, alla luce delle seguenti argomentazioni:
<Infondata è in primo luogo l'eccezione di prescrizione dei crediti maturati nell'anno 2012. Ed infatti la Corte di Cassazione si è pronunciata immediatamente dopo l'entrata in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/12, con la sentenza n. 6729/2013, nella quale ha sancito che “la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (conforme in termini: Cass., n. 18953/2014), confermando, pertanto, la cogenza del termine di prescrizione decennale. Posto, allora, che il credito azionato dalla è maturato nell'anno CP_1
2012 si applica evidentemente il termine decennale, la data di entrata in vigore dell'art. 66 della legge n. 247/12 (02.02.2013). Al riguardo va osservato che deve escludersi la dedotta illegittimità costituzionale del sopra richiamato art. 66 considerato che come ribadito anche dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenza Sez. L, n. 18953/2014) in tema di prescrizione per i crediti previdenziali della
[...]
, il nuovo termine decennale previsto dalla legge 247/2012, si a CP_1
a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla legge 335/1995. Inoltre, rientra nella potestà del legislatore disciplinare differentemente la prescrizione per determinate Casse previdenziali, tenuto conto delle particolarità delle medesime purché non vengano previste discipline differenti per gli iscritti alla medesima . Quanto CP_1 all'eccepita prescrizione delle sanzioni, le S.U. hanno chiarito che “In materia previdenziale, le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali sono 2 sanzioni civili
2 che, in ragione della loro legislativamente prevista automaticità, rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali” (n. 5076/2015). Il relativo termine di prescrizione, pertanto, è anch'esso decennale (cfr. Cass., Sez. L. n. 16262/2018, parte motiva). Con riferimento al merito della pretesa azionata, premesso che l'opponente non contesta specificamente i propri obblighi contributivi, si osserva che la ha CP_1 riscontrato che i crediti azionati si riferiscono per entrambi gli anni al c uto soggettivo, al contributo integrativo, alle sanzioni per l'omesso versamento e agli interessi maturati per l'omesso versamento. I criteri di computo degli importi dovuti sono corretti come accertato in sede di operazioni peritali sulla base del reddito professionale dichiarato e del volume d'affari e di quanto previsto nel Regolamento per la disciplina delle sanzioni. Non rileva la deduzione relativa al mancato accoglimento della domanda di rateizzazione per gli anni 2012 e 2013, posto che il Tribunale non è chiamato a sindacare le determinazioni della
[...]
Non è, infine, dirimente, l'attestazione prodotta in una con le n CP_1 ne scritta da cui risulta che il Modello 5 è stato inviato per tutti gli anni di iscrizione, posto che il Modello 5 per l'anno 2012 è stato sicuramente inviato in ritardo e tanto ha comportato che l'accertamento del dovuto (per l'importo calcolato dalla e confermato dal CTU) sia stato eseguito mediante controlli CP_1 incrociati con l' afe Tributaria. L'opposizione, pertanto, deve essere respinta. Le spese di lite e di CTU, queste ultime liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza, come di norma, liquidate come in dispositivo>>.
§4 La sentenza è gravata d'appello dall'Avv. che ne lamenta l'erroneità: Parte_1
I) per violazione dell'art. 3 comma nono le 5, nel cui ambito si colloca il regime di prescrizione dei contributi per l'anno 2012, perché la legge 247/2012 entra in vigore a febbraio 2013, quando il rapporto contributivo per l'anno in questione era già concluso;
II) per avere omesso di considerare che egli è stato tratto in errore, circa la dovutezza dei contributi per gli anni 2012 e 2013, dal comportamento tenuto dalla dopo la comunicazione notificatagli a mezzo pec in data 16.09.2019, CP_1 in cu gli contestava “in relazione agli anni riportati nei prospetti allegati un debito che ammonta a €. 105.355,18 ridotto a €. 98.898,78 in caso di accertamento per adesione” e in tale contestazione erano espressamente citati gli anni inclusi nel monitorio stesso (2012 e 2013); sennonché, in data
19.11.2019, egli inoltrava alla domanda di rateazione CP_1 dell'importo di €. 98.898,78 provv er legge al versamento del
20% dell'importo, ossia €. 19.779,76, rispettando anche la scadenza delle successive rate;
la accoglieva l'istanza evidenziando la rateazione CP_1 per gli anni 2014, 17 e 2018, rimanendo dunque esclusi gli anni 2012 e 2013. Costituitasi in giudizio, la ha Controparte_1 formulato le conclusioni sopra riportate. La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, a seguito del deposito delle note scritte, allo scadere del termine fissato con decreto del 23 dicembre 2024/13
3 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., decide nei termini che seguono.
§5 L'appello non si presta ad essere accolto.
§5.1 Prendendo le mosse dal primo motivo, si osserva che la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui alla l. n. 335 del 1995 non si applica, ai sensi dell'art. 66 legge 247/2012, alle contribuzioni dovute alla
[...]
, per cui in tal caso il termine di Parte_2 ontributi (ed alle sanzioni) per i quali non sia maturata la prescrizione quinquennale alla data di entrata in vigore della l. n. 247 del 2012 (ossia dal 2.2.2013) Nel caso di specie, posto che per l'anno 2013 c'è giudicato perché la sentenza non è stata oggetto di specifica censura sul punto, il Decreto ingiuntivo si riferisce, per il resto, alla contribuzione soggettiva ed integrativa per il 2012, sicché il termine di prescrizione – diversamente che per la contribuzione minima, per cui la prescrizione decorre con riferimento alle singole annate (Cass. Sez. L., Sentenza n. 27218 del 26/10/2018) -, ai sensi dell'art. 19 comma secondo legge 576/80, inizia a decorrere dalla data della trasmissione alla cassa della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 legge 576/1980: <E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 (riforma del sistema previdenziale forense) in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui dispone che il termine di prescrizione decennale dei contributi in favore della Parte_2
in favore degli avvocati e p
[...] trasmissione alla , da parte dell' obbligato, della dichiarazione di cui agli CP_1 artt. 17 e 23 dell sima legge, trattandosi di norma dettata con riferimento ad una particolare categoria di professionisti, non paragonabile, né assimilabile ad altre, per le quali non si ravvisa la presenza di un datore di lavoro obbligato a liquidare periodicamente i contributi, a denunciarli all'INPS ed a pagarli, derivando l'adempimento contributivo da un comportamento spontaneo dell'interessato, valendo il principio generale secondo il quale "contra non valentem agere non currit praescriptio", non ravvisandosi alcuna disparità di trattamento, né irrazionalità tale da inficiare la scelta legislativa>> ((cfr. Cass. S. L., sentenza n. 24414 del 2.10.2008) Ora, detto termine, per l'anno 2012, scadeva il 31 luglio 2013 (circostanza pacifica tra le parti), ossia dopo l'entrata in vigore della legge 247/2012, con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale qui si applica;
peraltro, nel caso in esame, è pacifico che il professionista neppure abbia provveduto alla trasmissione della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 legge 576/1980, tant'è che l'accertamento è avvenuto mediante incrocio dei dati dell'anagrafe tributaria.
§5.2 Quanto al secondo motivo, non è dato comprendere, ad avviso del Collegio, l'incidenza del dedotto comportamento scorretto della sulla dovutezza dei CP_1
4 contributi per gli anni 2012 e 2013; peraltro, a prescindere da ciò, posto che lo stesso professionista ammette che, quando la accoglie la sua richiesta di CP_1 rateazione, specifica espressamente che i sud ni sarebbero rimasti fuori dal beneficio in questione, è chiaro che egli era consapevole di dover versare, in aggiunta ai contributi per gli anni per cui era stato ammesso alla rateazione, anche quelli per cui era stato escluso.
§6 Le considerazioni che precedono – che costituiscono necessario approfondimento delle questioni sottese al giudizio, tale da escludere la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc, per come richiesta dall'appellata - conducono al rigetto dell'impugnazione e alla conseguente conferma della sentenza gravata. Le spese del grado di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 con ricorso depositato in data 17 ottobre 2023, avverso la
[...] del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n. 634/2023, resa in data 17 aprile 2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado di lite che liquida in euro 7160,00, oltre accessori come per legge dovuti;
- Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater del DPR 117/2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 3 marzo 2025 Il Consigliere estensore Dr.ssa Barbara Fatale Il Presidente Dr.ssa Gabriella Portale
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