Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/03/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10608/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/10/1967, ed ivi residente in [...]17 sc. sin., elettivamente domiciliata in
Genova (GE), Via Giordano n. 50/10, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Visdomini, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...]10, elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Carlo Rolando
n. 21/21, presso lo studio dell'Avv. Erika Sperlinga, che lo rappresenta e lo difende come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del P.M. che ha concluso come in atti.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale dell'udienza del 25/02/2025.
Con ricorso depositato in data 29/10/2024, la Sig.ra ha chiesto che Parte_1
venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Genova (GE) in data 09/05/1999, con il Sig. dalla cui unione era nato il figlio in data CP_1 Per_1
05/02/2007, divenuto nelle more del giudizio maggiorenne sebbene ancora non economicamente autosufficiente, e da cui si era separata consensualmente come da verbale di separazione omologato dal Tribunale di Genova in data 03/05/2018.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/01/2025, si è costituito in giudizio il Sig. CP_1
il quale non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito alla pronuncia in punto stato civile e all'udienza del 25/02/2025 le parti, dapprima contrapposte, all'esito del tentativo di conciliazione, hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui al dispositivo sicché la causa
è stata rimessa al Collegio per l'omologa.
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
i coniugi si sono sposati in data 09/05/1999 a Genova (GE) e il matrimonio è stato regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al N.117 Parte
II Serie A Anno 1999 Uff. 1, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato in atti;
dall'unione coniugale è nato a [...] il figlio in data 05/02/2007; Per_1
i medesimi coniugi sono separati consensualmente come da verbale del 12/04/2018 omologato dal Tribunale di Genova in data 03/05/2018 e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
nelle more del presente giudizio il figlio minore è divenuto maggiorenne con Per_1
conseguente cessazione della materia del contendere in punto affidamento, collocazione e regime di visita dello stesso, avendo acquisito piena capacità di autodeterminazione;
Rilevato che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale e che i coniugi non hanno mai ripreso la coabitazione, come confermato dalle dichiarazioni rese dai coniugi nei propri atti;
Ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della Legge
n. 898/1970, come modificati dalla Legge n. 55/2015;
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, le stesse possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato, infine, che alla luce della conciliazione delle parti le spese di lite del presente giudizio possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
09/05/1999 a Genova (GE) e trascritto nei registri di Stato Civile del medesimo Comune al
N. 117 Parte II Serie A Anno 1999 Uff. 1 dai conchiudenti
Nastasi e Parte_1 Parte_2
e prende atto delle seguenti concordate condizioni:
[...]
- il Sig. verserà entro il giorno 10 di ogni mese alla Sig.ra CP_1 Parte_1
l'importo di € 250,00 oltre rivalutazione Istat a titolo di mantenimento del figlio
[...]
maggiorenne convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di
Genova del 15/09/2016;
- la Sig.ra rinuncia a tutti gli arretrati a titolo di rivalutazione Istat Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio fino ad oggi maturate e non richieste nell'ultimo periodo;
- la Sig.ra verserà al Sig. entro 15 giorni dalla Parte_1 CP_1
pubblicazione della sentenza di divorzio l'importo di € 8.000,00a titolo di assegno divorzile una tantum;
- le parti dichiarano altresì di non avere più null'altro a che pretendere l'uno dall'altra e di aver sistemato ogni altro rapporto patrimoniale dipendente dal matrimonio in sede di separazione;
Spese di lite integralmente compensate fra le parti. Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Genova (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata Legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 07/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni