Art. 4.
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 , e successive proroghe, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Nulla e' innovato alla procedura stabilita dall' art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861 , e successive proroghe, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO