Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 1948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1948 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1329/2014 R.G. proposta da in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Chimienti, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte opponente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa dagli Avv.ti Daniela Basile e Giuseppe Bianco, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti
-parte opposta-
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in vista dell'udienza del
05/12/2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132, co. 2, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e
l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- In sede monitoria ha azionato nei confronti di Controparte_1 Parte_1 il credito di €145.050,69, oltre interessi e spese, vantato a titolo di corrispettivo per la fornitura di prodotti petroliferi giusta contratto del 04/04/2008 e nel periodo di vigenza contrattuale (fatture nn. 18022 del 23/09/2011, 18134 del 26/09/2011, 18320 del
1
28/09/2011, 18563 del 30/09/2011; nota di debito per interessi di mora n. 900/295 del
13/04/2012); al ricorso monitorio è conseguita l'emissione del decreto ingiuntivo n.
3274/2013, adottato dal Tribunale di Bari in data 11-26/11/2013.
I.2.- Con atto di citazione notificato in data 21/01/2014, la parte ingiunta ha proposto avverso il detto decreto ingiuntivo opposizione ex art. 645 c.p.c., in particolare eccependo: l'incompetenza per materia dell'adito Tribunale ordinario, in favore della
Sezione specializzata in materia di Imprese, funzionalmente competente ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 1/2012, conv. L. n. 27/2012, al cospetto di un appalto pubblico (per essere un organismo di diritto pubblico); nel merito, l'inesistenza del credito, Parte_1 estinto in ragione dell'avvenuto pagamento a mezzo bonifico, in data 30/03/2012, a fronte dell'emissione delle fatture azionate, della somma di €149.112,49 (somma imputata nei termini indicati in citazione e pure superiore all'importo ingiunto); la non debenza, stante l'intervenuto saldo delle fatture, degli interessi moratori di cui alla nota di debito n. 900/295, comunque indebitamente richiesti in via monitoria ex d.lgs.
231/2002 per l'importo di €1.599,81 e non al tasso legale pattizio (determinante importo pari a €983,65).
Ha dunque concluso per la revoca del provvedimento monitorio, infine spiegando
“domanda riconvenzionale” ex art. 96 c.p.c..
I.3.- Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data
05/05/2014, ha contestato in fatto e in diritto le avverse Controparte_1 prospettazioni, sia in rito, con riguardo all'eccezione di incompetenza per materia, sia nel merito, rimarcando la fondatezza delle proprie ragioni di credito anche a fronte dei ripetuti ritardi nei pagamenti da parte dell'ingiunta e insistendo per la condanna di controparte al pagamento della somma di cui al provvedimento monitorio (o della maggiore o minore somma riconosciuta di giustizia all'esito dell'istruttoria).
I.4.- In assenza di pronuncia ex art. 648 c.p.c., la causa è stata istruita con prova documentale nonché per il tramite di CTU, a mezzo del Dott. , come da ord. Per_1
27/10/2015, “al fine di accertare alla stregua della produzione documentale in atti i rapporti di dare e avere tra le parti” (relazione depositata in data 06/07/2016).
Il CTU, invitato a rendere chiarimenti con ord. 08/11/2016, su istanza di parte opposta, non è comparso all'udienza all'uopo fissata (per quanto consta, per motivi di salute); in ogni caso, con ord. 16/10/2018 è stata rimessa alla sede decisoria ogni valutazione in ordine agli accertamenti peritali.
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La causa, dopo plurimi rinvii in altro ruolo, è stata riassegnata a questo giudice in data
13/09/2024 e all'ud. 05/12/2024 è stata dunque prontamente riservata in decisione, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusionali e le repliche ex art. 190 c.p.c., depositate da entrambe le parti.
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
II.1.- Venendo all'esame dell'eccezione di incompetenza, la stessa può dirsi abbandonata alla luce del complessivo comportamento processuale tenuto dalla parte opponente, che non ha riproposto l'eccezione né con il deposito delle memorie istruttorie, né in sede di precisazione delle conclusioni, né nelle memorie conclusive.
Sul punto giova rammentare che “l'omessa riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non è, di per sé, circostanza sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendosi ciò escludere quando la complessiva condotta della parte evidenzi l'intento di mantenere ferma la domanda medesima, nonostante la detta materiale omissione” (Cass., SS.UU.,
24/01/2018, n. 1785).
In ogni caso, l'eccezione è comunque infondata, sulla scorta di Cass., SS.UU., n. 19882 del 23/07/2019, per la quale “Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita”.
II.2.- Nel merito, in via di inquadramento dogmatico e pretorio, va ricordato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il
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risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Deve altresì richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
II.2.1.- Ciò posto, pacifica e documentata (salvo quanto si dirà di seguito con riguardo al capitolato) l'esistenza del rapporto contrattuale e la sua corretta esecuzione,
a ben vedere oggetto di contestazione tra le parti è soltanto il profilo del quantum
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debeatur, la cui perimetrazione deve tener conto dei pagamenti intervenuti e dell'entità effettiva degli interessi maturati (pure in rapporto ai ritardi nei pagamenti delle forniture da parte della committente); elementi tali da aver condivisibilmente indotto il precedente magistrato assegnatario a disporre CTU per la corretta ricostruzione dei controversi rapporti contabili.
Non coglie nel segno la difesa della società opposta nella parte in cui ha affermato l'avversa non contestazione della quantificazione debitoria, avendo invero la società opponente recisamente contestato questo aspetto, sin dall'atto introduttivo, in ragione dei pagamenti effettuati e della loro dedotta imputazione, nonchè in considerazione dell'asserita erroneità del tasso di interessi applicato.
Orbene, la ricostruzione dell'effettivo rapporto di dare-avere poggia sull'accertamento contabile di cui alla CTU, le cui conclusioni ricostruttive risultano logiche, coerenti con la normativa ratione temporis applicabile e non superate da più convincenti prospettazioni peritali di parte;
nell'alveo dell'attività peritale, tra il resto, va rilevato che non sono state sollevate effettive contestazioni neanche in ordine all'imputazione dei pagamenti operata dal CTU, in relazione all'art. 1194 c.c..
L'assenza di ricostruzioni alternative e la ragionevolezza dell'accertamento peritale consentono altresì di superare lo stratificarsi delle rispettive prospettazioni contabili, di cui alla varie missive, afferenti all'esposizione debitoria, portando dunque ad ascrivere alla CTU, sulla base delle risultanze di procedura, ruolo dirimente, nel quantum, in ordine agli effettivi rapporti di dare-avere tra le parti in correlazione alla vicenda negoziale di causa.
Il perito, sulla base della documentazione in atti e dei pagamenti documentati già disposti dalla committente per le forniture di causa, applicati i criteri legali di imputazione (con approdo quantitativo, come detto, non oggetto di difese a contrasto), ha fornito una duplice ipotesi di calcolo: la prima fondata sull'applicazione degli interessi al tasso ex d.lgs. 231/2002 (nella percentuale applicabile ratione temporis), per l'importo di €151.758,48; la seconda fondata sull'applicazione degli interessi al tasso legale, per l'importo €29.819,11. In ogni caso, ha dato atto della necessità di scomputare da tali importi l'ulteriore importo di €5.857,65 (v. p. 12 perizia;
conclusione anch'essa rimasta insuperata da difformi deduzioni).
Il CTU ha dunque rimesso al magistrato ogni determinazione relativa al tasso effettivamente applicabile “a seconda delle prescrizioni del capitolato e del
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disciplinare”, ossia, più in generale, sulla base delle previsioni negoziali, a fronte della riscontrata lacuna negoziale;
sul punto, si riportano di seguito le considerazioni espresse dal CTU :
Tale modus operandi risulta accorto e corretto, venendo in gioco valutazioni giuridiche prerogative dell'organo giudicante;
di talchè, risultano incomprensibili e inconferenti le doglianze di parte opposta circa l'operato del consulente d'ufficio, non avendo quest'ultimo, evidentemente, preso alcuna posizione in merito alle due ipotesi alternative prospettate, limitando la propria attività al mero piano ricostruttivo e rimettendo ogni determinazione finale a riguardo all'attività esegetica del giudicante.
Come rilevato dal CTU, è stato tempestivamente versato in atti dalle parti soltanto il contratto del 04/04/2008, ma non anche il disciplinare di gara e il capitolato, cui il contratto rinvia per la disciplina del rapporto;
atti, in ogni caso, la cui esistenza e forma scritta non sono state poste in contestazione (va invero rimarcato che si è al cospetto di un rapporto di appalto pubblico e dunque soggetto alla forma scritta).
Deve quindi procedersi alla ricostruzione della disciplina contrattuale, tenuto conto di tale aspetto e delle emergenze di prova, con specifico riguardo alla regolamentazione degli interessi e al relativo tasso (unico aspetto rimasto effettivamente controverso nelle difese finali).
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II.2.2.- Ebbene, nel contratto del 04/04/2008, unica fonte negoziale prodotta, le modalità di pagamento e i ritardi nei pagamenti trovano appiglio pattizio negli artt. 4 e
5, i quali però non contengono previsioni autosufficienti utili allo scopo di causa
(disciplina degli interessi e del relativo tasso).
Per quanto qui rileva, l'art. 4 del contratto rinvia infatti alle previsioni del disciplinare e del capitolato speciale di gara (“per ogni ulteriore incombenza si rimanda al disciplinare ed al capitolato speciale di gara”), richiamati anche al punto b) delle premesse del contratto, in tal guisa riconfermandosi, oltretutto, la pacifica e notoria funzione assolta dal capitolato speciale d'appalto, quale documento recante le norme che concorrono a regolare l'assetto negoziale voluto dalle parti (v. Cass., 14/05/2002, n.
6953).
Soltanto in sede di comparsa conclusionale ha versato il capitolato speciale Parte_1
di appalto (all. 9), nel quale, a p. 4, risultano stabilite le seguenti modalità di pagamento:
“Per ogni ordine di fornitura l'Impresa aggiudicataria presenterà la relativa fattura. Le fatture medesime saranno pagate con rimessa diretta entro 90 giorni dalla data di presentazione. In caso di ritardo nel pagamento verranno corrisposti dall'
[...]
, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, interessi per ritardato pagamento Pt_2
che decorreranno dalla data di ricezione della racc.ta A/R di messa in mora, al tasso legale vigente”.
La parte opposta ha eccepito l'inutilizzabilità, per tardività, di tale produzione, ritenendo perciò inassolto l'onere probatorio, in tesi gravante sulla parte opponente, dell'applicazione di un tasso diverso da quello di cui al d.lgs. 231/2002.
Posto che è oltremodo opinabile che l'onere probatorio di produrre l'intera disciplina negoziale possa ricadere sulla parte debitrice, evocata per il pagamento del corrispettivo, e non, piuttosto, sulla parte creditrice, secondo i noti e riportati principi pretori, attenendo l'aspetto alla dimostrazione della fonte negoziale del credito (che non può essere versata dal creditore soltanto nei limiti della “comodità” alle proprie pretese;
elemento, questo, valorizzabile, nel complessivo contesto probatorio, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116, co. 2, c.p.c., consentendo di ritenere dimostrata la previsione negoziale di cui alla citata p. 4 del capitolato), in ogni caso tali previsioni del capitolato risultano dedotte, come riportato dal CTU (v. supra), in seno all'atto oppositivo;
sia pure senza supporto documentale, le esposte circostanze negoziali (di cui, si è detto, è incontestata la forma scritta) non risultano oggetto di contestazione da
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parte dell'ingiungente. Sicchè, la tardività della produzione può ritenersi questione superata, per quanto rileva ai presenti fini (saggio degli interessi e relativa decorrenza), dalla mancata contestazione giusta art. 115 c.p.c. (oltre che ex art. 116, co. 2, c.p.c.).
Solo per completezza, adombrando la parte opponente nelle difese finali la possibilità di libera acquisizione del documento in quanto pubblico, non risulta invece, a stretto rigore, applicabile alla fattispecie (cioè, in relazione all'all. 9) l'art. 213 c.p.c., essendo la p.a. parte in causa e il documento in possesso di entrambe le parti.
II.2.3.- Tanto premesso in ordine alla regolamentazione negoziale, deve essere quindi determinato il tasso di interessi applicabile al caso di specie, previa ricostruzione della disciplina giuridica applicabile ratione temporis (al contratto, stipulato nel 2008, è applicabile l'originario testo di cui al d.lgs. 231/2002).
In particolare, a seguito della detta produzione del capitolato da parte della società opponente, in allegato alla comparsa conclusionale, la parte opposta nelle successive difese ha sostenuto (in via subordinata rispetto all'eccepita inutilizzabilità del documento) la tesi della nullità dell'accordo di applicazione del tasso legale, insistendo, anche per questo, per l'applicazione del tasso ex d.lgs. 231/2002.
In primo luogo va chiarito che la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231/2002 trova applicazione anche in materia di appalti pubblici (Cass., 27 febbraio 2019, n. 5734), la giurisprudenza amministrativa (si veda Cons. di Stato, V, 1 aprile 2010, n. 1885; Cons. di Stato, IV, 2 febbraio 2010, n. 469) ha statuito che “la direttiva n. 2000/35/CE (556), recepita in Italia con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231…contiene norme imperative, applicabili anche alle p.a., che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di una offerta in una gara pubblica di appalto”, necessitando di accordo espresso raggiunto liberamente dalle parti;
elemento, quest'ultimo, ricorrente nella fattispecie.
Ciò posto, secondo l'originaria formulazione dell'art. 5 (Saggio degli interessi), applicabile al rapporto negoziale di causa, “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio
d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della
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Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi”; in tali termini percentuali ha operato il CTU.
Altresì, l'art. 7 (Nullità), nell'originaria e applicabile formulazione, dispone in questi termini: “
1. L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonchè ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore.
2. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
3. Il giudice, anche
d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica
i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo”.
Dunque, la previsione pattizia in deroga al saggio ex d.lgs. 231/2002 (non si è al cospetto di ipotesi di totale rinuncia agli interessi) non è automaticamente nulla, ma è nulla soltanto se gravemente iniqua;
la valutazione di tal fatta è rimessa al concreto accertamento del giudicante, sulla base delle complessive emergenze del caso specifico, avuto riguardo agli indici riportati nella disposizione.
Venendo quindi al caso in esame, la clausola di deroga al saggio ex d.lgs. 231/2002 non può dirsi affetta per ciò solo da grave iniquità, avendo le parti stabilito l'applicazione del congruo “tasso legale vigente” e non constando allegazione di dati che consentano di ritenere integrato uno squilibrato e ingiustificato vantaggio patrimoniale per la committente (organo peraltro di matrice pubblicistica); vantaggio squilibrato che la parte creditrice avrebbe potuto almeno tentare di comprovare, per esempio diligentemente provvedendo al deposito dell'intera documentazione negoziale, invece omesso, e formulando deduzioni specifiche a supporto dell'acritica prospettazione di nullità.
Peraltro, sintomatico della validità della pattuizione (oltre che di un agire al limite con la temerarietà, valorizzabile sia, come detto, in chiave di valutazione del comportamento processuale ex art. 116, co. 2, c.p.c., sia nella regolamentazione delle spese di lite) è
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l'omesso riversamento in atti del documento in esame da parte della società opposta, che evidentemente ha trascurato il deposito dello stesso in quanto sfavorevole alle proprie ragioni.
Per quanto esposto, va ritenuto che alla fattispecie sia applicabile il tasso legale pattizio, come sostenuto dalla società opponente.
Non è invece condivisibile la tesi della medesima opponente nella parte in cui ha affermato l'integrale non debenza degli interessi, in difetto dell'inoltro della raccomandata di messa in mora;
ciò, alla luce del carteggio in atti (vedasi la nota di debito monitoria, ritualmente inviata e ricevuta) e, comunque, dell'avanzata richiesta monitoria, al cospetto di ipotesi di mora ex re, vuoi sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 1182 e 1219, co. 2, n. 3), c.c., vuoi ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 231/2002, incidendo in ogni caso il profilo in questione solamente sul dies di decorrenza - e di certo non sulla spettanza degli interessi stessi - (e, si è già detto, non sono state mosse contestazioni in parte qua avverso gli accertamenti contabili).
II.3.- In conclusione, applicato il parametro del tasso legale, la pretesa creditoria azionata in sede monitoria può ritenersi fondata per il minore importo di €23.943,46
(€29.819,11-€5.875,65), cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo.
Entro i suddetti limiti quantitativi deve dunque accogliersi l'opposizione, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto, siccome emesso per somme eccedenti quelle dovute dalla parte ingiunta, dev'essere revocato e sostituito dalla condanna al pagamento del saldo accertato nella presente sede della cognizione piena.
II.4.- Ne consegue l'infondatezza dell'istanza ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla parte opponente (negli atecnici termini della “domanda riconvenzionale”), difettando il presupposto fondamentale dell'altrui soccombenza oltre che la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave).
Quanto all'istanza contraria ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla vittoriosa parte opposta, la notevolissima riduzione del quantum e la condivisibilità della tesi dell'applicazione del tasso legale rendono evidente l'insussistenza dei relativi presupposti, comunque difettando la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave).
III.- In considerazione dell'esito complessivo della lite (notevolissima riduzione del quantum debeatur), del comportamento processuale (come esposto in motivazione)
e dell'effettiva esigua portata giuridica delle difese rese (l'attività ricostruttiva ed
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esegetica della disciplina applicabile, anche ratione temporis, è frutto in via quasi esclusiva dell'operazione ermeneutica del giudicante), le spese legali possono essere compensate per 1/2, mentre per la restante parte devono porsi a carico della parte opponente, in quanto sostanzialmente soccombente.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m.
10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m.
147/2022), tenendo conto della natura della causa, dell'effettivo valore (credito riconosciuto fondato), dell'entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate.
Gli oneri peritali vanno invece definitivamente addebitati alla parte opponente soccombente.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 21/01/2014, da , nei confronti di , ogni Parte_1 Controparte_1
contraria istanza disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n.
3274/2013 emesso dal Tribunale di Bari in data 11-26/11/2013 e CONDANNA la parte opponente, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento, in favore della parte opposta, della somma di €23.943,46, oltre interessi legali dalla domanda monitoria al soddisfo;
2) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, in misura di 1/2, parte che liquida in €2.538,50, oltre a rimborso spese forf., IVA e CPA come per legge;
COMPENSA per la restante parte;
3) PONE le spese di CTU, come liquidate con decreto del 12-13/07/2016, definitivamente a carico della parte opponente, condannando quest'ultima a rifondere controparte di quanto eventualmente versato dalla stessa a tale titolo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 20/05/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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