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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 9686/24 R.G. decisa alla udienza del 29.1.25
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Di Dio in forza Parte_1
di procura in atti -RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano CP_2
-RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.4.24, parte ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice
l' esponendo: CP_2
- che gli era stato notificato in data 27.11.2023, la revoca del Reddito di Cittadinanza “…
Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013
…” relativamente alla prestazione erogata nel periodo contenuto da gennaio 2022 a settembre
2022 con richiesta di restituzione di € 4.384,94; - che il Comune di Napoli, a seguito di apposta istanza, aveva affermato che “… in risposta alla
Vostra richiesta si comunica che, ad oggi, nessuna domanda di Reddito di Cittadinanza intestata al beneficiario è stata sottoposta a Parte_1 C.F._1
verifica ad opera dello scrivente Ufficio, circa la corretta composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE né, di conseguenza, mai segnalata all' per accertata difformità. In CP_2
merito alla lamentata sospensione/revoca e alla richiesta di riesame, si rende assolutamente necessario chiarire la totale estraneità dello scrivente Ufficio a tale tipologia di accertamento, invitando il richiedente a rivolgersi unicamente agli uffici competenti all'esercizio di CP_2 codeste attività …”;
- che doveva ritenersi violato il principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione ed in particolare l'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo;
- che era titolare, al momento della presentazione della domanda di RDC, di un reddito personale superiore alla cifra di € 2.840,00 fiscalmente prevista, come limite, al fine di poter usufruire delle detrazioni per i genitori che dichiarino i figli a carico fiscale all'Agenzia delle Entrate
(come da dichiarazione dei redditi del ricorrente dell'anno 2023), nonché era residente da solo nell'abitazione ricevuta in donazione e quindi formava un proprio nucleo familiare sin dal
01.08.2019.
Tanto premesso, richiamato il disposto di cui all'art 2, comma 5, lett. B) del D.L. n.4, convertito in
Legge 26/2019, chiedeva che questo giudice volesse:
I – Accertare come illegittimo l'avviso bonario di restituzione somme per pagamento non dovuto elaborato in data 27 novembre 2023 e notificato via pec richiedente € 4.384,94 in relazione alla prestazione di tipo RDC n. INPS-RDC-2021-5047646 del Sig. e, per l'effetto, Parte_1
annullarlo dichiarando che nulla è dovuto all e o alla P.A. da parte del ricorrente per tutti i CP_2
motivi del presente ricorso;
II – Accertare come illegittimo l'avviso bonario di restituzione somme per pagamento non dovuto elaborato in data 27 novembre 2023 e notificato via pec richiedente € 4.384,94 in relazione alla prestazione di tipo RDC n. INPS-RDC-2021-5047646 del Sig. e, per l'effetto, Parte_1
annullarlo dichiarando che nulla è dovuto all e o alla P.A. da parte del ricorrente per tutti i CP_2
motivi del presente ricorso e per l'effetto, condannare l'Ente Pubblico o la P.A. alla CP_2
restituzione di quanto già trattenuto e/o compensato con eventuali crediti del ricorrente per tutti i motivi del presente ricorso, con vittoria spese distratte.
L' si costituiva in giudizio rilevando;
CP_2
2 - che, sulla base delle informazioni fornite al sistema ISEE da Agenzia delle Entrate, all'atto delle verifiche attivate nel mese di ottobre 2022, risultava che il ricorrente non disponesse di un reddito familiare superiore ai 2.840,51€ (per i soggetti di età compresa tra i 24 e i 26 anni), come da in cui la somma dei redditi dei componenti il Controparte_3
nucleo è pari ad euro 2.457,20;
- che i redditi anno 2022 non erano conoscibili dall'Istituto nel mese di ottobre 2022, trattandosi di anno fiscale non ancora dichiarato all'Agenzia delle Entrate;
- che il ricorrente aveva omesso gli obblighi di comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio (anno 2022), rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11 DECRETO-LEGGE n. 4/19, non indicando i redditi derivanti dall'attività lavorativa pari ad euro 1.523,00 (cfr quadro RC sezione 1);
- che questi aveva intrapreso nel corso dell'anno 2022 attività di lavoro intermittente con l'azienda come da comunicazioni obbligatorie e tale attività non era Parte_2
stata valorizzata, con conseguente indebita percezione della misura.
Tanto premesso istava per il rigetto del ricorso con vittoria spese
*****
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 1 comma 318 della l. 197/22 A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, sono abrogati. Dunque all'epoca dei fatti il DL 4/19 era vigente.
Quanto alla violazione della l. 241/90 e dei principi di buion andamento ed imparzialità della attività amministrativa deve solo osservarsi che nella presente sede si discute non già della azione amministrativa ma della esistenza del diritto dell'istante a fruire di una prestazione per cui le relative doglianze sono infondate.
Ai sensi del DL 4/19 il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari…
L'istante all'epoca della domanda era infraventiseienne per cui quale non convivente con i genitori fa parte comunque parte de loro nucleo familiare esclusivamente quando non è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli (art. 2, comma 5). È a carico, quindo nel nucleo familiare dei genitori, un figlio con reddito fino ad €. 2.840,51 l'anno.
3 L'ISEE del ricorrente all'epoca, come prodotto dallo stesso istante, indicava un reddito di €. 2.457,20 dunque non poteva essere considerato avente un nucleo familiare autonomo sulla scorta delle risultanze dell'ISEE.
In realtà la disposizione normativa in parte qua non fa riferimento all'ISEE ma alla mera valutabilità a carico a fini IRPEF e l'istante per il 2022 non poteva essere considerato a carico a tali fini avendo un reddito superiore, come da dichiarazione dei redditi. Ne deriva che costituiva nucleo familiare autonomo.
L' deduce ancora che il ricorrente aveva omesso gli obblighi di comunicazione delle variazioni CP_2
del reddito o del patrimonio (anno 2022), rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11 DECRETO-LEGGE n. 4/19, non indicando i redditi derivanti dall'attività lavorativa pari ad euro 1.523,00 (cfr quadro RC sezione 1).
Sul punto deve solo osservarsi che dallo stesso estratto conto previdenziale depositato dall' CP_2
l'attività lavorativa per la è stata iniziata dal ricorrente nel 2020 (non è depositato Parte_2
). La variazione del reddito, trattandosi nelle allegazioni dell' di lavoro intermittente, Pt_3 CP_2
deve desumersi dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510 (art 3, comma 8).
In ogni caso (comma 10) però le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per
l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio. Tale è il caso. Dall'ISEE non risultano i redditi e l'istante doveva comunicarli e renderli disponibili all'atto della richiesta.
La violazione di tale disposizione determina la applicazione delle medesime previsioni di cui ai commi
8 e 9 ovvero la decadenza dal beneficio per cui la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese di lite visto il reddito come dichiarato.
Napoli, 29.1.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
4
TRIBUNALE DI NAPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 9686/24 R.G. decisa alla udienza del 29.1.25
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Di Dio in forza Parte_1
di procura in atti -RICORRENTE -
E
, in persona del Presidente pro tempore elettivamente Controparte_1 domiciliato presso la sede di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano CP_2
-RESISTENTE-
ha dato lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.4.24, parte ricorrente conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice
l' esponendo: CP_2
- che gli era stato notificato in data 27.11.2023, la revoca del Reddito di Cittadinanza “…
Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013
…” relativamente alla prestazione erogata nel periodo contenuto da gennaio 2022 a settembre
2022 con richiesta di restituzione di € 4.384,94; - che il Comune di Napoli, a seguito di apposta istanza, aveva affermato che “… in risposta alla
Vostra richiesta si comunica che, ad oggi, nessuna domanda di Reddito di Cittadinanza intestata al beneficiario è stata sottoposta a Parte_1 C.F._1
verifica ad opera dello scrivente Ufficio, circa la corretta composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE né, di conseguenza, mai segnalata all' per accertata difformità. In CP_2
merito alla lamentata sospensione/revoca e alla richiesta di riesame, si rende assolutamente necessario chiarire la totale estraneità dello scrivente Ufficio a tale tipologia di accertamento, invitando il richiedente a rivolgersi unicamente agli uffici competenti all'esercizio di CP_2 codeste attività …”;
- che doveva ritenersi violato il principio del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione ed in particolare l'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo;
- che era titolare, al momento della presentazione della domanda di RDC, di un reddito personale superiore alla cifra di € 2.840,00 fiscalmente prevista, come limite, al fine di poter usufruire delle detrazioni per i genitori che dichiarino i figli a carico fiscale all'Agenzia delle Entrate
(come da dichiarazione dei redditi del ricorrente dell'anno 2023), nonché era residente da solo nell'abitazione ricevuta in donazione e quindi formava un proprio nucleo familiare sin dal
01.08.2019.
Tanto premesso, richiamato il disposto di cui all'art 2, comma 5, lett. B) del D.L. n.4, convertito in
Legge 26/2019, chiedeva che questo giudice volesse:
I – Accertare come illegittimo l'avviso bonario di restituzione somme per pagamento non dovuto elaborato in data 27 novembre 2023 e notificato via pec richiedente € 4.384,94 in relazione alla prestazione di tipo RDC n. INPS-RDC-2021-5047646 del Sig. e, per l'effetto, Parte_1
annullarlo dichiarando che nulla è dovuto all e o alla P.A. da parte del ricorrente per tutti i CP_2
motivi del presente ricorso;
II – Accertare come illegittimo l'avviso bonario di restituzione somme per pagamento non dovuto elaborato in data 27 novembre 2023 e notificato via pec richiedente € 4.384,94 in relazione alla prestazione di tipo RDC n. INPS-RDC-2021-5047646 del Sig. e, per l'effetto, Parte_1
annullarlo dichiarando che nulla è dovuto all e o alla P.A. da parte del ricorrente per tutti i CP_2
motivi del presente ricorso e per l'effetto, condannare l'Ente Pubblico o la P.A. alla CP_2
restituzione di quanto già trattenuto e/o compensato con eventuali crediti del ricorrente per tutti i motivi del presente ricorso, con vittoria spese distratte.
L' si costituiva in giudizio rilevando;
CP_2
2 - che, sulla base delle informazioni fornite al sistema ISEE da Agenzia delle Entrate, all'atto delle verifiche attivate nel mese di ottobre 2022, risultava che il ricorrente non disponesse di un reddito familiare superiore ai 2.840,51€ (per i soggetti di età compresa tra i 24 e i 26 anni), come da in cui la somma dei redditi dei componenti il Controparte_3
nucleo è pari ad euro 2.457,20;
- che i redditi anno 2022 non erano conoscibili dall'Istituto nel mese di ottobre 2022, trattandosi di anno fiscale non ancora dichiarato all'Agenzia delle Entrate;
- che il ricorrente aveva omesso gli obblighi di comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio (anno 2022), rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11 DECRETO-LEGGE n. 4/19, non indicando i redditi derivanti dall'attività lavorativa pari ad euro 1.523,00 (cfr quadro RC sezione 1);
- che questi aveva intrapreso nel corso dell'anno 2022 attività di lavoro intermittente con l'azienda come da comunicazioni obbligatorie e tale attività non era Parte_2
stata valorizzata, con conseguente indebita percezione della misura.
Tanto premesso istava per il rigetto del ricorso con vittoria spese
*****
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ai sensi dell'art. 1 comma 318 della l. 197/22 A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, sono abrogati. Dunque all'epoca dei fatti il DL 4/19 era vigente.
Quanto alla violazione della l. 241/90 e dei principi di buion andamento ed imparzialità della attività amministrativa deve solo osservarsi che nella presente sede si discute non già della azione amministrativa ma della esistenza del diritto dell'istante a fruire di una prestazione per cui le relative doglianze sono infondate.
Ai sensi del DL 4/19 il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari…
L'istante all'epoca della domanda era infraventiseienne per cui quale non convivente con i genitori fa parte comunque parte de loro nucleo familiare esclusivamente quando non è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli (art. 2, comma 5). È a carico, quindo nel nucleo familiare dei genitori, un figlio con reddito fino ad €. 2.840,51 l'anno.
3 L'ISEE del ricorrente all'epoca, come prodotto dallo stesso istante, indicava un reddito di €. 2.457,20 dunque non poteva essere considerato avente un nucleo familiare autonomo sulla scorta delle risultanze dell'ISEE.
In realtà la disposizione normativa in parte qua non fa riferimento all'ISEE ma alla mera valutabilità a carico a fini IRPEF e l'istante per il 2022 non poteva essere considerato a carico a tali fini avendo un reddito superiore, come da dichiarazione dei redditi. Ne deriva che costituiva nucleo familiare autonomo.
L' deduce ancora che il ricorrente aveva omesso gli obblighi di comunicazione delle variazioni CP_2
del reddito o del patrimonio (anno 2022), rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11 DECRETO-LEGGE n. 4/19, non indicando i redditi derivanti dall'attività lavorativa pari ad euro 1.523,00 (cfr quadro RC sezione 1).
Sul punto deve solo osservarsi che dallo stesso estratto conto previdenziale depositato dall' CP_2
l'attività lavorativa per la è stata iniziata dal ricorrente nel 2020 (non è depositato Parte_2
). La variazione del reddito, trattandosi nelle allegazioni dell' di lavoro intermittente, Pt_3 CP_2
deve desumersi dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510 (art 3, comma 8).
In ogni caso (comma 10) però le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per
l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio. Tale è il caso. Dall'ISEE non risultano i redditi e l'istante doveva comunicarli e renderli disponibili all'atto della richiesta.
La violazione di tale disposizione determina la applicazione delle medesime previsioni di cui ai commi
8 e 9 ovvero la decadenza dal beneficio per cui la domanda deve essere rigettata.
Nulla per le spese di lite visto il reddito come dichiarato.
Napoli, 29.1.25.
Il Giudice
(dott. Paolo Coppola)
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