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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5276 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27947 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 28.01.2025 e vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Sergio Brunese, ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via
Dei Mille n. 16
- ATTORE -OPPONENTE
E
, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Genoveffa Sellitti, presso la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale isola E/3
- CONVENUTA- OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.01.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla parte convenuta, la proponeva impugnazione avverso l'atto di precetto Parte_3 notificatole da titolare della ditta in data Controparte_1 CP_1
04.11.2021 per l'importo complessivo di euro 44.175,58 e fondato
1 sulla sentenza n. 7784/2021 emessa in data 27.09.2021 dal
Tribunale di Napoli.
L'opponente impugnava la predetta sentenza per l'illegittima applicazione degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/02, con particolare riferimento al tasso applicato ed alla data di decorrenza degli stessi.
Per questo motivo, previa istanza di sospensione cautelare,
l'opponente chiedeva di accertare e dichiarare che la parte opposta non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata;
e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto impugnato, con vittoria di spese ed onorari, da attribuirsi all'avv. dichiaratasi Parte_2 antistataria.
Con le note di udienza del 28.06.2022, peraltro, la parte opponente deduceva di aver proposto appello avverso la sentenza su cui si fonda il precetto opposto, ottenendo la richiesta sospensione del titolo, e per questo motivo chiedeva la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c…
Si costituiva l'opposta di che contestava la CP_1 Controparte_1 domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza del 28.01.2025 la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
Preliminarmente, giova evidenziare come nel presente giudizio non assuma rilievo il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva adottato ai sensi dell'art. 283 c.p.c. dalla Corte d'Appello. Invero, non ricorre un'ipotesi di caducazione del titolo (ciò che avrebbe determinato, in ogni caso, non già l'accoglimento dell'opposizione, bensì la cessazione della materia del contendere e la decisione sulla soccombenza virtuale in relazione agli originari motivi nell'ottica del regolamento delle spese: Cass. 21 settembre 2021, n. 25478), bensì unicamente di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di
2 primo grado sottesa al precetto opposto, la quale, quindi, ben potrebbe trovare reviviscenza all'esito del giudizio di appello, con conseguente necessità di decisione nel merito.
Passando all'esame dei motivi di opposizione, la Parte_1 lamentava l'erroneità del tasso applicato, deducendo che dovrebbe applicarsi il tasso applicato dalla BCE maggiorato di 7 punti percentuali, e poiché il tasso per il periodo di riferimento sarebbe uguale a 0, dovrebbe applicarsi esclusivamente la maggiorazione del
7% - o, al più, quella dell'8% introdotta dal D.Lgs 192/2012, con esclusione dell'ulteriore maggiorazione del 2% prevista per i prodotti agricoli deteriorabili, né quella del 4% introdotta dal comma 3 dell' art. 2 del D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91, in quanto non richiamate dal titolo;
per altro verso, lamentava l'erronea individuazione della data di decorrenza degli interessi deducendo che gli stessi dovrebbero decorrere dal 10.03.2017 (data della messa in mora) ed essere calcolati sino, al più, alla data di notifica del precetto che è il
04.11.2021.
Tanto opportunamente premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Ed invero, gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231 decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. L'interesse di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 è un interesse che si applica al mancato pagamento nei termini di una fornitura di beni o di una prestazione di servizi, che scatta automaticamente allo spirare del termine previsto e che opera nel caso in cui le parti non abbiano disposto diversamente in sede contrattuale.
In particolare, l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231/2002 dispone che “salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento
3 principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione“.
Il predetto saggio di interesse veniva inizialmente maggiorato di sette punti percentuali. L'art. 2 del Decreto Legislativo 9 novembre 2012,
n. 192, ha poi disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2013,
l'innalzamento ad otto punti percentuali.
Nell'atto di precetto notificato il titolare della omonima ditta CP_1
“Re – Start di ND CI, ha legittimamente calcolato gli interessi moratori sulle singole fatture insolute dal giorno successivo alla scadenza sino alla data di notifica dell'atto di precetto
(04.11.2021), secondo il tasso previsto dalla legge, ovvero quello dell'8%, senza l'applicazione delle ulteriori maggiorazioni del 2% prevista e del 4%, previste dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012,
n. 192.
In definitiva, il tasso di mora applicato in precetto viene ottenuto sommando la maggiorazione di otto punti percentuali al saggio base stabilito dal Ministero dell'Economia e Finanze, secondo il disposto degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2022, e poiché il saggio base per il periodo di riferimento è pari a 0, il tasso da applicare è proprio quello dell'8%. Sicché, facendo decorrere i predetti interessi dal giorno successivo rispetto all'emissione delle fatture prodotte in giudizio dalla parte opposta, con un tasso dell'8%, per la fattura n. 132 decorrono dal 5.11.2016 sul capitale di euro 6899,82, per la fattura n. 7 dal 21.01.2017 sul capitale di euro € 9.274,44, per la fattura n.
9 dal 28.01.2017 sul capitale pari ad euro 9.353,74, per la fattura n.
11 dal 07.02.2017 sul capitale pari ad euro 12.200,00.
Sicché, per la fattura n. 11 del 07.02.2017 dell'importo di euro
12.200,00 gli interessi dovuti ammontano ad euro 4.625,96; per la fattura n. 9 del 28.01.2017 ammontano ad euro 3.567,20; per la fattura n. 7 del 21.01.2017 ammontano ad euro 3.551,24; per la fattura n. 132 del 05.11.2016 ammontano ad euro 2.758,40, per una somma complessiva di euro 14.502,20.
4 In definitiva, per le ragioni appena esposte, l'opposizione risulta infondata e pertanto va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle difese svolte e con esclusione della fase istruttoria (che non ha avuto luogo).
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 27947/2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese Parte_1 che liquida in complessivi euro 3500,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Genoveffa Sellitti dichiaratasi antistataria.
Napoli,27.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa Laura Martano ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 27947 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 28.01.2025 e vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico Parte_1 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Sergio Brunese, ed Parte_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via
Dei Mille n. 16
- ATTORE -OPPONENTE
E
, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa dall'avv. Genoveffa Sellitti, presso la quale è elettivamente domiciliato in Napoli, Centro Direzionale isola E/3
- CONVENUTA- OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.01.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla parte convenuta, la proponeva impugnazione avverso l'atto di precetto Parte_3 notificatole da titolare della ditta in data Controparte_1 CP_1
04.11.2021 per l'importo complessivo di euro 44.175,58 e fondato
1 sulla sentenza n. 7784/2021 emessa in data 27.09.2021 dal
Tribunale di Napoli.
L'opponente impugnava la predetta sentenza per l'illegittima applicazione degli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/02, con particolare riferimento al tasso applicato ed alla data di decorrenza degli stessi.
Per questo motivo, previa istanza di sospensione cautelare,
l'opponente chiedeva di accertare e dichiarare che la parte opposta non ha diritto di procedere all'esecuzione forzata;
e per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto impugnato, con vittoria di spese ed onorari, da attribuirsi all'avv. dichiaratasi Parte_2 antistataria.
Con le note di udienza del 28.06.2022, peraltro, la parte opponente deduceva di aver proposto appello avverso la sentenza su cui si fonda il precetto opposto, ottenendo la richiesta sospensione del titolo, e per questo motivo chiedeva la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c…
Si costituiva l'opposta di che contestava la CP_1 Controparte_1 domanda attorea chiedendone il rigetto, con vittoria di spese processuali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
All'udienza del 28.01.2025 la causa veniva assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
---
Preliminarmente, giova evidenziare come nel presente giudizio non assuma rilievo il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva adottato ai sensi dell'art. 283 c.p.c. dalla Corte d'Appello. Invero, non ricorre un'ipotesi di caducazione del titolo (ciò che avrebbe determinato, in ogni caso, non già l'accoglimento dell'opposizione, bensì la cessazione della materia del contendere e la decisione sulla soccombenza virtuale in relazione agli originari motivi nell'ottica del regolamento delle spese: Cass. 21 settembre 2021, n. 25478), bensì unicamente di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di
2 primo grado sottesa al precetto opposto, la quale, quindi, ben potrebbe trovare reviviscenza all'esito del giudizio di appello, con conseguente necessità di decisione nel merito.
Passando all'esame dei motivi di opposizione, la Parte_1 lamentava l'erroneità del tasso applicato, deducendo che dovrebbe applicarsi il tasso applicato dalla BCE maggiorato di 7 punti percentuali, e poiché il tasso per il periodo di riferimento sarebbe uguale a 0, dovrebbe applicarsi esclusivamente la maggiorazione del
7% - o, al più, quella dell'8% introdotta dal D.Lgs 192/2012, con esclusione dell'ulteriore maggiorazione del 2% prevista per i prodotti agricoli deteriorabili, né quella del 4% introdotta dal comma 3 dell' art. 2 del D.L. 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2015, n. 91, in quanto non richiamate dal titolo;
per altro verso, lamentava l'erronea individuazione della data di decorrenza degli interessi deducendo che gli stessi dovrebbero decorrere dal 10.03.2017 (data della messa in mora) ed essere calcolati sino, al più, alla data di notifica del precetto che è il
04.11.2021.
Tanto opportunamente premesso, l'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito esposti.
Ed invero, gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.
231 decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento. L'interesse di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 è un interesse che si applica al mancato pagamento nei termini di una fornitura di beni o di una prestazione di servizi, che scatta automaticamente allo spirare del termine previsto e che opera nel caso in cui le parti non abbiano disposto diversamente in sede contrattuale.
In particolare, l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231/2002 dispone che “salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento
3 principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione“.
Il predetto saggio di interesse veniva inizialmente maggiorato di sette punti percentuali. L'art. 2 del Decreto Legislativo 9 novembre 2012,
n. 192, ha poi disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 2013,
l'innalzamento ad otto punti percentuali.
Nell'atto di precetto notificato il titolare della omonima ditta CP_1
“Re – Start di ND CI, ha legittimamente calcolato gli interessi moratori sulle singole fatture insolute dal giorno successivo alla scadenza sino alla data di notifica dell'atto di precetto
(04.11.2021), secondo il tasso previsto dalla legge, ovvero quello dell'8%, senza l'applicazione delle ulteriori maggiorazioni del 2% prevista e del 4%, previste dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012,
n. 192.
In definitiva, il tasso di mora applicato in precetto viene ottenuto sommando la maggiorazione di otto punti percentuali al saggio base stabilito dal Ministero dell'Economia e Finanze, secondo il disposto degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2022, e poiché il saggio base per il periodo di riferimento è pari a 0, il tasso da applicare è proprio quello dell'8%. Sicché, facendo decorrere i predetti interessi dal giorno successivo rispetto all'emissione delle fatture prodotte in giudizio dalla parte opposta, con un tasso dell'8%, per la fattura n. 132 decorrono dal 5.11.2016 sul capitale di euro 6899,82, per la fattura n. 7 dal 21.01.2017 sul capitale di euro € 9.274,44, per la fattura n.
9 dal 28.01.2017 sul capitale pari ad euro 9.353,74, per la fattura n.
11 dal 07.02.2017 sul capitale pari ad euro 12.200,00.
Sicché, per la fattura n. 11 del 07.02.2017 dell'importo di euro
12.200,00 gli interessi dovuti ammontano ad euro 4.625,96; per la fattura n. 9 del 28.01.2017 ammontano ad euro 3.567,20; per la fattura n. 7 del 21.01.2017 ammontano ad euro 3.551,24; per la fattura n. 132 del 05.11.2016 ammontano ad euro 2.758,40, per una somma complessiva di euro 14.502,20.
4 In definitiva, per le ragioni appena esposte, l'opposizione risulta infondata e pertanto va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto delle difese svolte e con esclusione della fase istruttoria (che non ha avuto luogo).
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
Laura Martano definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. R.G. 27947/2021, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente alla refusione delle spese Parte_1 che liquida in complessivi euro 3500,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA, da attribuirsi all'avv. Genoveffa Sellitti dichiaratasi antistataria.
Napoli,27.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Martano
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