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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/05/2025, n. 2694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2694 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Mariarosaria Budetta Presidente dr.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. rg. 5830/2023 , vertente tra r. l. ( P. I V A 0 59 81 88 10 05) rappresentata e difesa dall' Avv. Mauro Parte_1
Mazzoni ( C. F. ) , che la rappresenta e difende giusta procura speciale alle CodiceFiscale_1 liti in atti
Appellante
e
( C.F.: ), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta CP_1 P.IVA_1 procura in atti dall'Avv. Angela Raimondo e dall'Avv. Samantha Luponio (C.F.: ) C.F._2
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza Tribunale di Roma n. 6349/2023 dep. il 20/04/2023 .
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la società , nella qualità Controparte_2 di cessionaria del credito risarcitorio ceduto da ( relativamente al risarcimento ritenuto Parte_2 spettante per i danni subiti dal veicolo Renault Kadjar targato FC778MP ) , e da ( Parte_3 relativamente ai danni subiti dal veicolo Fiat 500 targato FE 397SN ) , evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Capitale chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati alle due autovetture in seguito alla caduta dei rami, di cui doveva ritenersi responsabile la convenuta quale proprietaria e/o custode ex art. 2051 c.c..
2.A sostegno della domanda, deduceva che entrambi i cedenti avevano parcheggiato i rispettivi veicoli in via dell'Acqua Traversa all'altezza del civico 234 dove erano stati colpiti dalla caduta di un grosso ramo il giorno 7 giugno 2019. Del sinistro era stato redatto verbale dalla Polizia Municipale di
[...] , che aveva provveduto a redigere anche una relazione di servizio. Entrambi i veicoli avevano CP_1 subito danni che erano stati riparati presso la società attrice, che aveva emesso una fattura pro forma in data 24 settembre 2019 per euro 9.500,75 relativamente alla Fiat 500 prodotta in atti, e una fattura per euro 9.500,40 relativa al veicolo Renault in data 24 settembre 2019, ricevendo dal CP_3 destinatario della richiesta risarcitoria , un invito a contattare il Dipartimento di Tutela Ambientale del che per verificare se il fatto fosse avvenuto ad opera di alberi dei quali aveva la cura e custodia CP_3 il stesso , verifica che dava esito negativo . Aggiungeva che i cedenti avevano in precedenza CP_3 già provveduto a segnalare la necessità di potatura degli alberi in questione e che una volta inviata la richiesta risarcitoria, la stessa era stata respinta sul presupposto che l'area all'interno della quale si trovavano gli alberi , fosse di proprietà privata , come appurato dalle allegate verifiche catastali.
3.Ritenendo che sussistesse la responsabilità di ai sensi del 2051, trattandosi di sinistri CP_1 conseguenti a situazioni di pericolo presenti sulla pubblica strada o su pertinenze della stessa, ed essendo pacifico l'obbligo di custodia in capo a in relazione anche alle aree private CP_1 aperte al pubblico transito, la cessionaria dei crediti introduceva il giudizio per ottenere il risarcimento del danno ritenuto dovuto, in misura pari all'importo delle fatture emesse per la riparazione dei veicoli, oltre a interessi e rivalutazione e al corrispettivo spettante per il fermo tecnico.
4.Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda in quanto il fatto era avvenuto CP_1 all'interno di un'area privata interclusa con un solo accesso dalla pubblica via , e da tale area non era possibile raggiungere alcuna altra pubblica , di talchè non sussisteva neppure l'interesse alla mobilità che poteva comportare la insorgenza di un obbligo per di provvedere alla manutenzione CP_1 del piazzale utilizzato quale parcheggio di veicoli e degli alberi che si trovavano sullo stesso. Produceva documentazione dalla quale risultava la proprietà privata di tale spazio e la non presenza di tale luogo all'interno delle vie private utilizzate da per la viabilità. CP_1
5.Con la sentenza n. 6349/2023 pubblicata il 20/04/2023, il Tribunale rigettava la domanda attorea e condannava la società attrice a rifondere le spese di lite sostenute dal . CP_1
6.Avverso la predetta sentenza ha interposto rituale appello l' Controparte_2 censurando :1) Erronea ed arbitraria qualificazione dell'area del sinistro. Mancato riconoscimento del suolo pubblico. Erronea valutazione della documentazione prodotta e delle difese di . CP_1
2 Omesso riconoscimento e considerazione degli esiti della espletata CTU in ordine alla valutazione dei danni.
7. Si è costituita l' appellata, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma dell' impugnata sentenza .
8.Espletata la trattazione e fissata udienza per la discussione ai sensi dell' art. 281 sexies c.pc. che si è tenuta in trattazione scritta , la Corte all' esito del deposito delle note telematiche ha riservato la decisione a norma dell' art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. .
***
L' appello è infondato.
1.Quanto al primo motivo, l' appellante rileva che contrariamente a quanto ritenuto in motivazione, l' area in questione è utilizzata come area di sosta o parcheggio da una indistinta pluralità di utenti della strada non riconducibili ad una determinata categoria , che non sussistono limitazioni all' accesso alla suddetta area ancorchè di proprietà privata , che la stessa è annessa alla pubblica via e da essa distinta solo da un marciapiedi , sul quale insistono alberi di alto fusto dai quali sono caduti i rami che hanno provocato i danni alle autovetture , che sono presenti più varchi di accesso dalla pubblica via , che non sono apposti cartelli o avvisi atti a segnalare che si tratti di area privata . Ad avviso dell' appellante la destinazione ad uso pubblico trova conferma dalla richiesta, avanzata dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo, al servizio giardino per la rimozione dei rami, mentre nessun rilievo può annettersi alla documentazione prodotta da , in quanto del tutto inconferente a CP_1 dimostrare la insussistenza dell' obbligo di custodia ex art. 2051 c.c. dedotto nell' atto introduttivo derivante dalla destinazione all' utilizzo pubblico dell' area , essendo la documentazione prodotta relativa alla titolarità formale della stessa in capo a soggetto privato non oggetto di contestazione .
2.Preliminarmente deve rilevarsi che l' appellante non si è premurata di ridepositare l' atto di citazione di primo grado e relativi allegati, in particolare i rilievi fotografici richiamati in appello , dei quali pertanto non si può tenere conto, dovendosi decidere la causa allo stato degli atti secondo l' orientamento dei giudici di legittimità ormai consolidato. Lo stato dei luoghi descritto negli atti difensivi di parte attrice deve quindi ritenersi conforme alla descrizione contenuta nella motivazione (“ Dalle fotografie prodotte da parte attrice risulta visibile che si tratta di uno spazio intercluso al quale si accede dalla via pubblica e che non consente di raggiungere altre strade ed è utilizzato per il parcheggio dei veicoli e dal lato della strada si trovavano gli alberi da uno dei quali era caduto l'albero che aveva colpito… L'area in questione, sicuramente privata, era collocata a fianco della strada demaniale e si trattava di un'area interclusa sulla quale si apriva un cancello che consentiva l'accesso ad altra proprietà privata. Detta area aveva un accesso sulla strada comunale che consentiva ai veicoli di entrare ed uscire e dalle fotografie risulta che lo stesso era usato quale parcheggio…”).Nessuna prova è stata offerta in ordine alla pluralità di varchi di accesso dalla strada pubblica all' area o alla mancanza di cartelli atti a segnalare che trattasi di area privata, che peraltro non risultano indicati nel verbale redatto dalle autorità intervenute in seguito alla caduta dei rami allegato a fascicolo di primo grado di parte convenuta . La stessa richiesta di intervento avanzata dalle autorità al servizio giardini per la liberazione delle autovetture danneggiate non equivale certo alla prova della natura pubblica dell' area, trattandosi di atto imposto dalla situazione rinvenuta che imponeva di mettere in sicurezza l' area, salvo poi accertare la mancanza di destinazione pubblica stante la insussistenza di elementi necessari per la inclusione dell' area nella categoria delle strade vicinali (v. allegato 4 fasc. convenuta estratto mappa e accertamenti ) .
Né - si osserva- la circostanza evidenziata dall' appellante della accessibilità all' area di parcheggio in quanto non impedita o regolamentata, costituisce elemento incompatibile con la mancanza di custodia e vigilanza in capo al delle alberature di alto fusto presenti nell' area . Non sono invero CP_3 stati allegati e provati elementi idonei a smentire l' assunto del giudice di primo grado della accessibilità dell' area ad una proprietà privata delimitata da un cancello e la sua interclusione rispetto ad altre strade pubbliche.
Non è stata invero provata la destinazione dell'area privata al pubblico transito, costituente il presupposto per l' insorgenza in capo all' amministrazione dei obblighi di custodia e vigilanza di aree anche di proprietà privata , dovendo ritenersi in colpa l' amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l'uso generalizzato;
ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d'una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell'amministrazione comunale ove, per la destinazione dell'area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione( Cass.n.3216/ 2017).
Trovano quindi applicazione i criteri dettati per la qualificazione delle vie vicinali pubbliche basati sui requisiti del passaggio (esercitato "jure servitutis pubblicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale), della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di generale interesse, di un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile). (Cass. Sez. 1, 02/11/1998, n. 10932, conformi Cass. n. 16864/2013 e Cass. Sez. 6, 12/03/2021, n. 7091).
Deve quindi condividersi quanto ritenuto in motivazione in ordine alla insussistenza di obblighi di custodia e vigilanza in capo all' amministrazione per mancanza di prova della destinazione dell' area al pubblico transito, trattandosi di area non solo formalmente appartenente a soggetto privato, ma anche interclusa rispetto alla strada pubblica, essendo destinata esclusivamente a consentire l' accesso di veicoli alla proprietà privata ivi insistente (Cass. Sez. III, 13 marzo 2021, n. 7091; Cass. Sez. II, 5 luglio 2013, n. 16864).
10.Restano assorbite tutte le altre censure.
11.In conclusione l' appello deve essere rigettato e confermata integralmente l' impugnata sentenza.
12.Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' appellata secondo i criteri contenuti nelle tabelle per la determinazione dei compensi (valore indeterminabile complessità bassa
) , per valori minimi stante la non particolare complessità delle questioni trattate e il correlativo impegno richiesto nella redazione degli atti difensivi, e con espunzione della voce istruttoria in quanto non espletata .
13. Sussistono i presupposti per la declaratoria della sussistenza dell' obbligo degli appellanti al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/2002
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull' appello proposto da Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8101/2023 , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
-rigetta l' appello;
-condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_2 CP_1 grado che liquida in euro 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
-dichiara che l' appellante è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 28/04/2025 .
La Consigliera est.
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta