TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 10/09/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19/2024 R.G.
tra
in proprio e in qualità di l.r.p.t. della rapp.to Parte_1 CP_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Funaro e Alessio Russo
opponente
e
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso,
[...] congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari dott. Vincenzo Parrello e dott.ssa
Rosaria Leuzzi ex art. 417-bis c.p.c.
opposto
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.01.2024, in proprio e in qualità di Parte_1
l.r.p.t. della adiva l'intestato Tribunale, proponendo opposizione CP_1 avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 147.0/2023 prot. 2689 e n. 147.1/2023 prot. 2689, emeaae in data 01.12.2023 e notificate il 07.12.2023, rispettivamente, al sig. Parte_1
Con
in proprio e alla con le quali l' ingiungeva loro il pagamento
[...] CP_3 in solido della somma di € 3.734,00 a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica, per avere impiegato il lavoratore senza preventiva Controparte_5 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3 co. 3
1 d.l. 22.2.2002 n. 12 conv. in l. 23.4.2002 n. 73 come sostituito dall'art. 4 co. 1 lett. a) l.
4.11.2010 n. 183 e successive modifiche.
A sostegno della domanda, eccepiva: 1) l'insussistenza dell'infrazione contestata 2) la nullità delle ordinanze ingiunzione opposte stante l'omessa notifica, nei termini di legge, del verbale unico di accertamento e notificazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' Controparte_2 argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
[...]
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è infondata.
Premesso che in un giudizio di accertamento negativo delle pretese dell'opposto, grava su quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza degli addebiti e della responsabilità dell'opponente (cfr. Cass. n. 16917/2012; Cass. n. 12108/2010; Cass.
n. 22862/2010), ritiene il giudicante che la commissione dei fatti contestati sia stata sufficientemente dimostrata alla luce delle risultanze del verbale di primo accesso, prodotto dall' , e delle dichiarazioni ivi contenute. CP_2
Invero, quanto al valore probatorio del verbale di primo accesso, giova rilevare che, se da un lato, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti - senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni a lui rese -, dall'altro, l'esclusione di un'efficacia probatoria diretta delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio, ben potendo il giudice ritenere superflua l'escussione dei dichiaranti mediante prova testimoniale (cfr. Cass. 10427/2014).
Pertanto, il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n.
22743/2010; Cass. n. 15073/2008; Cass. n. 3525/2005).
2 Ebbene, nel caso di specie, al momento dell'accertamento ispettivo, il sig. ha CP_5 dichiarato: “da oggi lavoro in prova in qualità di apprendista saldatore con la ditta Controparte_1
Sono stato contatto per questo lavoro dal titolare che mi ha detto di venire a lavorare. Ricevo Pt_1 le disposizioni del lavoro da e Ancora non ho ottenuto la retribuzione. Al vostro Pt_1 Per_1 controllo stavo sistemando gli attrezzi del camion. Non ho altro da aggiungere se non che mi sono presentato qui io per chiedere lavorare ed oggi è il primo giorno”.
Gli ispettori verbalizzanti, inoltre, hanno attestato che il , al momento CP_5 dell'accesso ispettivo, era intento alla sistemazione di una motrice con indosso abiti da lavoro e scarpe antinfortunistiche;
tale circostanza, direttamente constatata dai pubblici ufficiali, non è stata oggetto di querela di falso da parte dell'opponente, sicché deve ritenersi definitivamente acclarata.
Durante il medesimo accesso, venivano altresì acquisite le dichiarazioni del sig.
, il quale riferiva: “lavoro da questa mattina alle dipendenze di Testimone_1 Per_2 presso questa officina. Ancora non ho firmato alcun contratto poiché il titolare voleva vedere
[...] come lavorassi. Oggi qui sto lavorando in qualità di carrozziere con e i due figli del titolare. CP_5
Tengo a precisare che siccome sono disoccupato, quando vengo chiamato mi presto per lavorare. Ancora non abbiamo parlato di alcuna retribuzione vista la sola giornata odierna di lavoro da me prestata.
Non ho altro da aggiungere o modificare..”.
Orbene, le risultanze di cui sopra smentiscono la ricostruzione dell'opponente, secondo cui il sig. si trovava in officina “per portare i documenti per l'assunzione, e CP_5 stava parlando con il dipendente (nato a [...] [...]) che era intento Testimone_2 CP_2 alla riparazione di una motrice” (cfr. pag. 2 del ricorso), e confermano, invece, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato incardinato nell'ambito della
[...] della quale l'opponente è il legale rappresentante. CP_1
Alla luce del carattere univoco e circostanziato delle dichiarazioni testé riportate, le richieste istruttorie avanzate nell'atto introduttivo risultano superflue e irrilevanti,
Nello specifico, la prova testimoniale articolata nei capitoli 1), 2), 3) e 5) del ricorso
(la circostanza di cui al n. 4) è incontestata), tende a dimostrare che il sig. non CP_5 stesse lavorando alle dipendenze della essendosi recato in officina per CP_1 la mera consegna dei documenti necessari alla sua assunzione.
Tuttavia, una prova di tal fatta non riuscirebbe a smentire il contenuto delle dichiarazioni di cui al verbale di primo accesso, atteso che il dipendente, in quella sede,
3 non solo ha confermato di lavorare presso l'azienda (“da oggi lavoro in prova in qualità di apprendista saldatore con la ditta ), non menzionando mai l'asserita esigenza Controparte_1 di consegnare alcuna documentazione, ma ha altresì riferito le mansioni che in quel momento stava espletando (“Al vostro controllo stavo sistemando gli attrezzi del camion”).
Lo svolgimento di attività lavorativa del , inoltre, trova conferma nelle Pt_2 dichiarazioni del sig. , anch'esso presente in officina (“Oggi qui sto lavorando in Tes_1 qualità di carrozziere con [ , ndr] e i due figli del titolare”). Sul punto, dunque, CP_5 Pt_2 la prova testimoniale non potrebbe smentire quanto già affermato in modo specifico in sede di primo accesso.
Acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e il CP_1 sig. già in data 23.04.2021, è incontestato che l'assunzione del sig. Controparte_5 da parte dell'opponente sia stata comunicata al Centro Impiego di solo CP_2 successivamente all'accesso ispettivo, sicché legittimo è il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021-179829-PCON-1 del 23/06/2021, prot. n. 8720 del 28.06.2021, nonché la sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Va respinto il secondo motivo di ricorso con il quale l'opponente lamenta l'omessa notifica, nei termini di legge, del verbale unico di accertamento e notificazione. Con Ed invero, dalla documentazione in atti (cfr. avvisi di ricevimento allegati dall' ) emerge come il verbale di contestazione dell'infrazione sia stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 01.07.2021 (nei termini di legge) tanto presso la residenza del trasgressore quanto presso la sede legale dell'azienda, e consegnata a familiare dichiaratosi convivente.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite – già ridotte del 20% ex art. 9, co. 2, D.lgs. n. 149/2015 – seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n.
55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, determinando il valore della causa in base al disputandum (€ 3.734,00), visto il rigetto della domanda,
e con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria, in quanto non espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
4 - condanna in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 CP_1 al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate in € 700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 10.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 10.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19/2024 R.G.
tra
in proprio e in qualità di l.r.p.t. della rapp.to Parte_1 CP_1
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pietro Funaro e Alessio Russo
opponente
e
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso,
[...] congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari dott. Vincenzo Parrello e dott.ssa
Rosaria Leuzzi ex art. 417-bis c.p.c.
opposto
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.01.2024, in proprio e in qualità di Parte_1
l.r.p.t. della adiva l'intestato Tribunale, proponendo opposizione CP_1 avverso le ordinanze-ingiunzioni n. 147.0/2023 prot. 2689 e n. 147.1/2023 prot. 2689, emeaae in data 01.12.2023 e notificate il 07.12.2023, rispettivamente, al sig. Parte_1
Con
in proprio e alla con le quali l' ingiungeva loro il pagamento
[...] CP_3 in solido della somma di € 3.734,00 a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica, per avere impiegato il lavoratore senza preventiva Controparte_5 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in violazione dell'art. 3 co. 3
1 d.l. 22.2.2002 n. 12 conv. in l. 23.4.2002 n. 73 come sostituito dall'art. 4 co. 1 lett. a) l.
4.11.2010 n. 183 e successive modifiche.
A sostegno della domanda, eccepiva: 1) l'insussistenza dell'infrazione contestata 2) la nullità delle ordinanze ingiunzione opposte stante l'omessa notifica, nei termini di legge, del verbale unico di accertamento e notificazione.
Ritualmente citato in giudizio, l' Controparte_2 argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
[...]
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione è infondata.
Premesso che in un giudizio di accertamento negativo delle pretese dell'opposto, grava su quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza degli addebiti e della responsabilità dell'opponente (cfr. Cass. n. 16917/2012; Cass. n. 12108/2010; Cass.
n. 22862/2010), ritiene il giudicante che la commissione dei fatti contestati sia stata sufficientemente dimostrata alla luce delle risultanze del verbale di primo accesso, prodotto dall' , e delle dichiarazioni ivi contenute. CP_2
Invero, quanto al valore probatorio del verbale di primo accesso, giova rilevare che, se da un lato, i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei soli fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti - senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni a lui rese -, dall'altro, l'esclusione di un'efficacia probatoria diretta delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio, ben potendo il giudice ritenere superflua l'escussione dei dichiaranti mediante prova testimoniale (cfr. Cass. 10427/2014).
Pertanto, il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. Cass. n.
22743/2010; Cass. n. 15073/2008; Cass. n. 3525/2005).
2 Ebbene, nel caso di specie, al momento dell'accertamento ispettivo, il sig. ha CP_5 dichiarato: “da oggi lavoro in prova in qualità di apprendista saldatore con la ditta Controparte_1
Sono stato contatto per questo lavoro dal titolare che mi ha detto di venire a lavorare. Ricevo Pt_1 le disposizioni del lavoro da e Ancora non ho ottenuto la retribuzione. Al vostro Pt_1 Per_1 controllo stavo sistemando gli attrezzi del camion. Non ho altro da aggiungere se non che mi sono presentato qui io per chiedere lavorare ed oggi è il primo giorno”.
Gli ispettori verbalizzanti, inoltre, hanno attestato che il , al momento CP_5 dell'accesso ispettivo, era intento alla sistemazione di una motrice con indosso abiti da lavoro e scarpe antinfortunistiche;
tale circostanza, direttamente constatata dai pubblici ufficiali, non è stata oggetto di querela di falso da parte dell'opponente, sicché deve ritenersi definitivamente acclarata.
Durante il medesimo accesso, venivano altresì acquisite le dichiarazioni del sig.
, il quale riferiva: “lavoro da questa mattina alle dipendenze di Testimone_1 Per_2 presso questa officina. Ancora non ho firmato alcun contratto poiché il titolare voleva vedere
[...] come lavorassi. Oggi qui sto lavorando in qualità di carrozziere con e i due figli del titolare. CP_5
Tengo a precisare che siccome sono disoccupato, quando vengo chiamato mi presto per lavorare. Ancora non abbiamo parlato di alcuna retribuzione vista la sola giornata odierna di lavoro da me prestata.
Non ho altro da aggiungere o modificare..”.
Orbene, le risultanze di cui sopra smentiscono la ricostruzione dell'opponente, secondo cui il sig. si trovava in officina “per portare i documenti per l'assunzione, e CP_5 stava parlando con il dipendente (nato a [...] [...]) che era intento Testimone_2 CP_2 alla riparazione di una motrice” (cfr. pag. 2 del ricorso), e confermano, invece, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato incardinato nell'ambito della
[...] della quale l'opponente è il legale rappresentante. CP_1
Alla luce del carattere univoco e circostanziato delle dichiarazioni testé riportate, le richieste istruttorie avanzate nell'atto introduttivo risultano superflue e irrilevanti,
Nello specifico, la prova testimoniale articolata nei capitoli 1), 2), 3) e 5) del ricorso
(la circostanza di cui al n. 4) è incontestata), tende a dimostrare che il sig. non CP_5 stesse lavorando alle dipendenze della essendosi recato in officina per CP_1 la mera consegna dei documenti necessari alla sua assunzione.
Tuttavia, una prova di tal fatta non riuscirebbe a smentire il contenuto delle dichiarazioni di cui al verbale di primo accesso, atteso che il dipendente, in quella sede,
3 non solo ha confermato di lavorare presso l'azienda (“da oggi lavoro in prova in qualità di apprendista saldatore con la ditta ), non menzionando mai l'asserita esigenza Controparte_1 di consegnare alcuna documentazione, ma ha altresì riferito le mansioni che in quel momento stava espletando (“Al vostro controllo stavo sistemando gli attrezzi del camion”).
Lo svolgimento di attività lavorativa del , inoltre, trova conferma nelle Pt_2 dichiarazioni del sig. , anch'esso presente in officina (“Oggi qui sto lavorando in Tes_1 qualità di carrozziere con [ , ndr] e i due figli del titolare”). Sul punto, dunque, CP_5 Pt_2 la prova testimoniale non potrebbe smentire quanto già affermato in modo specifico in sede di primo accesso.
Acclarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la e il CP_1 sig. già in data 23.04.2021, è incontestato che l'assunzione del sig. Controparte_5 da parte dell'opponente sia stata comunicata al Centro Impiego di solo CP_2 successivamente all'accesso ispettivo, sicché legittimo è il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021-179829-PCON-1 del 23/06/2021, prot. n. 8720 del 28.06.2021, nonché la sanzione irrogata con l'ordinanza ingiunzione opposta.
Va respinto il secondo motivo di ricorso con il quale l'opponente lamenta l'omessa notifica, nei termini di legge, del verbale unico di accertamento e notificazione. Con Ed invero, dalla documentazione in atti (cfr. avvisi di ricevimento allegati dall' ) emerge come il verbale di contestazione dell'infrazione sia stato ritualmente notificato a mezzo posta in data 01.07.2021 (nei termini di legge) tanto presso la residenza del trasgressore quanto presso la sede legale dell'azienda, e consegnata a familiare dichiaratosi convivente.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite – già ridotte del 20% ex art. 9, co. 2, D.lgs. n. 149/2015 – seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n.
55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, determinando il valore della causa in base al disputandum (€ 3.734,00), visto il rigetto della domanda,
e con esclusione dei compensi previsti per la fase istruttoria, in quanto non espletata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
4 - condanna in proprio e in qualità di l.r.p.t. della Parte_1 CP_1 al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite, liquidate in € 700,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 10.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5