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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Di Parte_1
Francesco, ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Salvatore Graziuso, resistente;
oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 31.1.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver premesso di: aver conseguito in via giudiziale l'accertamento del diritto a beneficiare dell'indennità di cui all'art. 3 L.n. 207/96; che l'istituto previdenziale convenuto, a far data dal mese di dicembre 2019, ha interrotto l'erogazione della prestazione in concomitanza con il compimento dell'età pensionabile;
che, tuttavia, lo stesso istituto previdenziale ha rigettato in via amministrativa la domanda di pensione di vecchiaia presentata dalla , in quanto “l'importo complessivo della pensione calcolata con Pt_1 il sistema contributivo, pari ad euro 513,32 è inferiore ai limiti di legge e la ricorrente non ha compiuto i 70 anni di età più aspettativa di vita”; rilevando, altresì, di essere rimasta, in ragione di ciò, priva di copertura previdenziale, ha chiesto al giudice del lavoro adito di “
1. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a seguitare ad usufruire dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale di cui era titolare dall'1.12.19 e sino all'effettiva raggiungimento dell'età pensionabile per la liquidazione della pensione di vecchiaia da parte dell' 2. di conseguenza condannare l' CP_1 CP_1 convenuto al pagamento dell'indennizzo, nella misura di legge, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo nonché interessi ex art. 1283 c.c. …”. L' costituitosi, ha contestato la fondatezza delle deduzioni avversarie (in CP_1 particolare, ha rilevato che “la circostanza che la sig.ra , per difetto del requisito Pt_1 contributivo, non possegga i requisiti per ottenere la pensione di anzianità al compimento dei 67 anni non incide sulla valutazione della spettanza dell'indennità ARTCOM. Infatti, la normativa in materia prevede espressamente un rapporto di incompatibilità tra le due prestazioni, ma non impone che l'indennità debba CP_2 essere corrisposta fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia nel caso in cui questo si verifichi oltre il 67 anno di età”) e ha concluso per il rigetto del ricorso. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza. L'art. 1, D- Lgs. n. 207/1996 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, “un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche”. Requisiti e condizioni della prestazione sono fissati dal successivo art. 2, secondo cui
“1. L'indennizzo previsto dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;
b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l' ). Controparte_3
2. L'erogazione dell'indennizzo è subordinata, nel periodo indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni: a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per quello che qui rileva, ai sensi dell'art. 3, co. 4 dello stesso decreto, “salvo quanto disposto dall'art. 4, l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie il 65° anno di età, se uomo, ovvero il 60° anno di età, se donna”. Come in termini condivisibili già evidenziato da Cassazione civile sez. lav., 12.3.2020, n. 7088:
“
6. La ratio della normativa, quale desumibile dalla sua disciplina, è quella di consentire, a chi versa nelle condizioni previste dalla norma i di cessare definitivamente la propria attività commerciale potendo godere di una fonte di reddito alternativa fino alla pensione di vecchiaia. L'indennizzo costituisce, in sostanza, un beneficio volto ad accompagnare l'esercente attività commerciale, in possesso delle condizioni previste dalla norma, fino al pensionamento. Il richiamo esplicito all'età pensionabile, di 60 per gli uomini e di 65 per le donne, lungi dal costituire, come preteso dall' soltanto il limite oltre il quale l'indennizzo CP_1 non può essere ulteriormente erogato, costituisce, anche, un rinvio generale alla disciplina propria della gestione a carico della quale grava la pensione dell'esercente attività commerciale, da aggiornarsi sulla base delle modifiche normative intervenute nel tempo, tra cui quella relativa ai requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche”. Nella vicenda in esame, risulta pacificamente che la , in applicazione della Pt_1 disciplina di cui all'art. 24, co., 7, D.L. n. 201/2011, la , non potendo far valere Pt_1
20 anni di contributi ed un ammontare dell'assegno superiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, potrà accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia soltanto al raggiungimento dell'età anagrafica di 70 anni (salvo adeguamenti alla speranza di vita) e con 5 anni di contribuzione effettiva. Dovendosi garantire, in ragione di quanto meglio evidenziato nel passaggio motivazionale dappresso virgolettato, la continuità e la permanenza del diritto all'erogazione del beneficio in esame fino all'effettivo conseguimento della prestazione pensionistica, è giocoforza da ritenere che la abbia diritto a percepire l'indennità Pt_1 per cui è causa sino alla relativa decorrenza, senza che, sotto profilo, rilevi (come erroneamente computato dall' il raggiungimento della più favorevole età anagrafica CP_1 di 67 anni, come detto, esclusivamente valevole per il caso - che qui non ricorre - di 20 anni di contributi ed un ammontare dell'assegno superiore ad 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precede, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 31.1.2023 da
[...] nei confronti dell' così provvede: accoglie la domanda attorea e Parte_1 CP_1 per l'effetto dichiara il diritto della a percepire l'indennità di cui all'art. 1 D. Pt_1
Lgs. n. sino alla concreta maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;
condanna l' a pagare in favore della la relativa prestazione fino alla scadenza sopra CP_1 Pt_1 individuata, nella misura di legge e con la maggiorazione degli accessori ex art. 16, L.n. 412/91; condanna altresì l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore CP_1 della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.100,00, oltre a rimborso di contributo unificato e spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 22 gennaio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma