CA
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/12/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.779/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Alberto Binetti
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IC AR RE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, in persona del legale rappresentante, con sede in Trani alla Parte_1 via Zara n.29, ivi elettivamente domiciliato alla via Pola n.19, presso lo studio dell'avv.
NC BO , dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
, nato a [...] residente in elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio CP_1
Del IC dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
Appellato
pagina 1 di 15 Nonché
in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_2
Milano ed elettivamente domiciliata in Magenta (MI) alla via IV Giugno n.41 presso lo studio dell'avv. Anna Berra, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
appellata
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.716/2021, resa dal Tribunale ordinario di Trani, in composizione monocratica, in data 9/4/2021, pubblicata in data 12/4/2021, a definizione del giudizio n.470/2016 r.g., promosso dall' odierno appellante, in danno dell'odierna appellato, , con chiamata in causa in garanzia dell'odierna CP_1
Compagnia appellata, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del , trattata con modalità cartolare- telematica: per l' appellante con riporto alle conclusioni dell'atto di appello così ritrascritte
“ 1)In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ing.
, quale direttore dei lavori, per i danni conseguenti a vizi dell'opera appaltata dal CP_1
e, per l'effetto, condannare il detto professionista Controparte_3 incaricato al pagamento in favore del in Trani alla via Zara 29 per Parte_1 tutti i danni derivati, anche indirettamente, dall'inesatta od omessa esecuzione delle opere, il tutto come da CTU espletata in primo grado dall'Ing. , stimati Persona_1 in 36.373,82 di cui €25.891,57 a titolo di risarcimento danni ed €10.482,25 per mancate forniture pagate all'impresa dal , detratti gli importi già ricevuti in forza Parte_1 dell'impugnata sentenza, confermate le ulteriori statuizioni;
2)con vittoria di spese ed accessori tutti del doppio grado di giudizio come per legge;
per l'appellato CP_1
: si insisteva per il rigetto del proposto gravame e per la conferma integrale
[...] dell'impugnata sentenza con spese del grado a carico dell'appellante; per l'appellata
Compagnia assicurativa: Rigettarsi, per tutte le motivazioni esposte, l'avvera impugnazione, confermandosi, per l'effetto, la gravata sentenza;
nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, si chiede disporsi, a carico del
Condominio e/o dell'impresa esecutrice , l'ordine di esibizione e produzione della Parte_2
pagina 2 di 15 transazione avente ad oggetto il medesimo appalto, così come già richiesto dal CTU e di accogliersi tutte le formulate conclusioni in primo grado;
spese diritti ed onorari interamente rifusi”.
Svolgimento del processo
La vicenda sostanziale, determinante il giudizio in esame, può individuarsi in una remota prestazione d'opera professionale, commissionata dal condominio odierno appellante all'Ing. ed avente ad oggetto la progettazione e successiva direzione lavori CP_1 delle opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi sullo stabile e che venivano successivamente appaltate ad una locale impresa edile, la cui esecuzione irregolare e viziata, con conseguenti danni strutturali, veniva dal plesso condominiale ascritta, per distinto titolo contrattuale, in via solidale, all'impresa appaltatrice ed al predetto professionista, nella sua duplice veste di progettista e direttore dei lavori.
La circostanza che provocava l'insorgenza del contenzioso era poi un decreto ingiuntivo, richiesto dal predetto professionista al IC di Pace di Trani per l'importo di €3.335,00
a titolo di saldo per le sue prestazioni professionali, in favore del predetto, Parte_1 consistenti in attività di progettazione e direzione del lavori di ristrutturazione del fabbricato , tempestivamente opposto dal con proposizione di CP_4 Parte_1 formale domanda riconvenzionale per responsabilità contrattuale del predetto professionista nella sua veste di direttore dei lavori e, in quanto tale, responsabile di un'omessa vigilanza circa la corretta esecuzione delle opere da lui stesso progettate, con conseguenti danni che si indicavano, prudenzialmente e salvo più dettagliata quantificazione in corso di giudizio, nella somma di €10.000,00.
A fronte di tale importo, eccessivo rispetto alla competenza del IC di Pace che aveva emesso l'ingiunzione, si configurava l'incompetenza per valore dello stesso il quale, con ordinanza del 10/11/2015 dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda riconvenzionale sollevata dall'opponente, persistendo, la propria competenza sulla pretesa creditoria monitoriamente azionata dall'opposto professionista.
Seguiva, pertanto, rituale e tempestiva riassunzione da parte del dinanzi il Parte_1
Tribunale tranese, atto introduttivo del giudizio in esame e con il quale si incardinava formalmente il giudizio di opposizione di cui innanzi, supportato dall'opponente sulla pagina 3 di 15 scorta di molteplici inadempimenti contrattuali imputabili al professionista quale direttore dei lavori per non aver diligentemente eseguito la demandatagli prestazione professionale, consentendo all'impresa appaltatrice una viziata esecuzione delle opere appaltate come da capitolato predisposto dallo stesso professionista e della quale si era avveduto solamente a seguito di una domanda risarcitoria proposta da un condomino a seguito d'infiltrazioni provenienti dal sovrastante lastrico solare e conseguente ad una cattiva impermeabilizzazione dello stesso, cui si erano poi aggiunti altri danni nel complesso dei lavori.
Supportata dalla suddetta azione di responsabilità contrattuale, la riassunta opposizione in riassunzione del veniva dallo stesso finalizzata all'accertamento della Parte_1 dedotta responsabilità del , quale direttore dei lavori, per i danni conseguenti alla CP_1 viziata esecuzione dell'opere appaltate, quantificata in €10.000,00 (con salvezza di somma maggiore da accertarsi in corso di causa) con il favore delle spese di lite e con richiesta di ammissione di ctu tecnica volta a verificare la conformità delle opere dirette dal convenuto a quanto stabilito dal computo metrico e contratto d'appalto, oltre all'esatta esecuzione delle stesse, indicando eventuali difformità e/o difetti con i relativi costi di ripristino.
Con successiva comparsa del 29/4/2016, si costituiva il con contestuale richiesta CP_1 di chiamata in causa di terzo.
Contestava il la fondatezza dell'avversa domanda di responsabilità contrattuale, CP_1 trasfusa nell'atto di opposizione al proprio decreto ingiuntivo di cui innanzi;
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dello stesso e la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore, in assenza di valida delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione della domanda risarcitoria, la decadenza e prescrizione dell'azione ex adverso proposta cinque anni dopo l'ultimazione dei lavori;
chiedeva, infine,
l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia dei Lloyd's di Londra che lo assicurava per danni professionali a terzi e per essere dalla stessa manlevato, in forza della vigente polizza di responsabilità verso terzi, per quanto fosse stato tenuto a corrispondere al condominio attoreo.
Espletati gli adempimenti di rito, si costituiva la suddetta Compagnia assicurativa aderendo alle molteplici eccezioni di cui innanzi, già proposte dal proprio assicurato, di pagina 4 di 15 carenza di legittimazione attiva dell'amministratore e di prescrizione CP_4 dell'azione; chiedeva, altresì, l'inoperatività del contratto di assicurazione come rinnovato, avendo l'assicurato omesso di riferire circa fatti e circostanze potenzialmente idonei a configurare una propria responsabilità contrattuale, invocando, subordinatamente,
l'applicazione della prevista franchigia contrattuale di €3.500,00.
Così radicatosi il giudizio, lo stesso veniva congruamente istruito con reciproca produzione documentale, assunzione di prova orale e con una rilevante CTU (dirimente, come si vedrà, ai fini della decisione) per pervenire, infine, all'udienza di p.c. del 21/9/2020 nel corso della quale veniva riservato a sentenza ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 9-12/4/2021, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale monocratico di Trani definiva la controversia accogliendo, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta dal , condannando il convenuto al Parte_1 CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di €20.174,69 oltre rivalutazione monetaria sino alla liquidazione ed interessi legali sino al soddisfo;
accogliendo, per quanto di ragione, la domanda di manleva spiegata dal nei confronti degli CP_1 Parte_3
condannando quest'ultima Compagnia a tenere indenne il convenuto da quanto
[...] era stato condannato a pagare all'attore, con la prevista franchigia di €3.500,00; compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio e ponendo definitivamente a loro carico, in solido, le spese di ctu, come liquidate in corso di causa.
Con adeguata motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
In via preliminare, si dava atto della rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione dell'amministratore, avendo il prodotto, in corso di giudizio, il correlativo Parte_1 verbale assembleare di autorizzazione al giudizio.
Disattendeva, quindi, l'ulteriore eccezione preliminare di rito di nullità della domanda per indeterminatezza e genericità della stessa, per riscontrata carenza dei vizi predetti.
Venendo dunque al merito, rigettava la proposta eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di responsabilità proposta dal , peraltro rinunciata dall'opposto in Parte_1 conclusionale e reiterata solamente dal terzo chiamato, , ritenendo, invero, inapplicabile la stessa alla prestazione professionale (come nella fattispecie), attesa l'eterogeneità della pagina 5 di 15 prestazione d'opera intellettuale rispetto a quelle ordinarie richiamate dall'art.2236 c.c., dovendo, pertanto, considerarsi l'ordinaria prescrizione decennale dell'azione per responsabilità contrattuale, non ancora compiuta all'epoca di proposizione del giudizio.
Nel prosieguo delle questioni di merito, rilevava poi il Tribunale una violazione di preclusioni processuali operata dal allorchè, mentre con l'atto introduttivo, Parte_1 richiamava solamente una responsabilità del convenuto quale direttore dei lavori, con la successiva memoria di precisazione della domanda ex art.183 6° comma n.1 c.p.c., aggiungeva, così ampliando irritualmente l'oggetto della domanda, anche una contestata responsabilità del convenuto quale progettista dei lavori, ravvisando, sulla scorta di richiamati principi di legittimità, una inammissibile mutatio della domanda introduttiva, dovendosi pertanto escludere qualsiasi eventuale responsabilità del convenuto per contestata viziata progettazione delle opere ad appaltarsi, oltre a quella, introdotta dalla domanda originaria, di mero direttore dei lavori.
Il rilievo rituale di cui innanzi, determinava di fatto, una limitazione della pretesa risarcitoria del , da contenersi nei limiti delle acclarate responsabilità del Parte_1
quale direttore dei lavori e non anche di progettista degli stessi, inducendo il CP_1 giudice ad escludere dal computo dei costi di rispristino, come elaborati dal ctu, quelli attribuibili ad una difettosa progettazione, così determinando una quantificazione risarcitoria inferiore a quella complessiva quantificata dallo stesso CTU, rideterminando la stessa come in dispositivo.
Quanto poi all'ulteriore questione sostanziale introdotta dalla terza chiamata, ovvero la eccepita inoperatività della copertura assicurativa per una rilevata colpevole reticenza dell'assicurato circa fatti e circostanze in grado di far prevedere una contestazione di responsabilità professionale, riteneva il primo giudice la stessa destituita di fondamento, atteso che la duplice contestazione di eventuale responsabilità, rappresentata sia dal richiamato invito a partecipare ad un'assemblea condominiale nel corso della quale si sarebbe discusso del contenzioso da proporre contro l'impresa esecutrice dei lavori e sia da una successiva diffida stragiudiziale, con prospettate ipotesi di responsabilità, si rilevava troppo generica e quindi irrilevante al fine di poter plausibilmente prevedere il coinvolgimento dell'assicurato in un contenzioso giudiziario di natura risarcitoria per ascrittagli responsabilità professionale, ritenendo che la conoscenza formale di una pagina 6 di 15 contestata propria responsabilità professionale, avveniva solamente con la formulazione della domanda riconvenzionale in opposizione alla propria pretesa monitoria.
In ogni caso, l'applicazione della prevista franchigia contrattuale, determinava, anche per la domanda di manleva un'accoglimento parziale della stessa.
Riteneva, infine, il Tribunale, sulla scorta dell'esito complessivo del giudizio, con accoglimento parziale della domanda attorea, nonché delle particolari questioni poste dalla domanda di manleva spiegata dal convenuto, compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti, ponendo a carico solidale delle stesse le spese già liquidate dell'espletata ctu.
Non soddisfatto per l'accoglimento solo parziale della propria domanda risarcitoria, insorgeva il , proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale Parte_1 articolava una duplice e sostanziale censura.
In particolare, con un primo motivo, si doleva per un'errata pronuncia di mutatio libelli, della propria domanda originaria, contestandone l'insussistenza rituale atteso che giammai il aveva proposto una ulteriore e distinta istanza risarcitoria in Parte_1 conseguenza di una contestata viziata progettazione dei lavori, essendosi limitato, nella successiva memoria difensiva di precisazione della domanda ad aggiungere la locuzione di “progettista” del convenuto solamente per evidenziarne e supportarne una colposa responsabilità attinente, tuttavia, alla sola direzione dei lavori, aggravata dalla circostanza che, nel caso di specie, trattavasi di opere dallo stesso capitolate e progettate ed avendo sempre avallato le proprie istanze risarcitorie con specifico riferimento esclusivo alla loro difettosa esecuzione e giammai alla loro progettazione.
Allegava, quindi, l'appellante, specifiche circostanze processuali finalizzate ad avallare l'assunto difensivo predetto.
Con un secondo motivo, strettamente connesso al precedente e direttamente conseguenziale alla errata interpretazione di cui innanzi da parte del Tribunale, contestava l'errata quantificazione del danno determinata dalla esclusione di alcuni vizi e correlativi costi di ripristino da parte del primo giudice, intesi quali errori di progettazione del convenuto, estranei all'effettivo perimetro del giudizio.
pagina 7 di 15 Sulla scorta di quanto innanzi, concludeva per il riconoscimento integrale dei costi accertati dal CTU per vizi strutturali delle opere appaltate e erroneamente eseguite in conseguenza di una contestata superficiale prestazione del direttore dei lavori, oltre che dei costi anticipati per forniture mai conseguite dalla impresa appaltatrice, con un quantum risarcitorio complessivo di €36.373,82 con conferma delle ulteriori statuizioni e con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il , contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed invocando CP_1
l'integrale conferma della gravata sentenza con conseguenziali statuizioni in punto di spese del grado (senza interporre quindi alcun gravame incidentale in materia di regolamentazione delle spese del giudizio di 1° grado).
Si costituiva, altresì, la Compagnia assicurativa la quale, pur argomentando in merito alla contestata interpretazione da parte del primo giudice, della corrispondenza stragiudiziale indirizzata dal condominio al anteriormente all'insorgere del contenzioso, CP_1 dovendo, di contro, alla stessa attribuirsi una rilevanza probatoria dirimente nell'avvallare la contestata colposa reticenza dell'assicurato, non formalizzava tali argomentazioni alla stregua di specifico gravame incidentale, con le conseguenze di rito in ordine alla formazione di un giudicato implicito circa la ritenuta infondatezza della proposta eccezione di inoperatività delle polizza professionale.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 15/10/2021, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 24/3/2023, nel corso della quale, avendo il difensore dell'appellato dichiaratone il decesso con allegato certificato del 9/2/2023, il CP_1 giudizio veniva dichiarato interrotto per essere successivamente riassunto ad iniziativa dell'odierno appellante con ricorso ex art.303 c.p.c. del 12/4/2023 con successiva udienza di riassunzione del 14/7/2023, con rituale costituzione degli odierni appellati nella qualità di eredi dell'originario convenuto, e , all'esito della quale, CP_1 Persona_2 in conseguenza di un rilevato carico del ruolo, si rifissava l'udienza di p.c. per l'udienza di cui in epigrafe del 23/2/2024 con presa in decisione della causa e concessione di termini ex art.190 c.p.c..
Con successivo decreto presidenziale, tuttavia, la causa veniva rimessa sul ruolo per la fissata udienza del 20/2/2026, per modifica del Collegio decisorio, per essere poi con ulteriore decreto presidenziale disposta l'anticipazione dell'udienza di p.c. per il pagina 8 di 15 5/12/2025, udienza trattata con la prevista modalità cartolare, nel corso della quale acquisite le rispettive note di trattazione scritta, la causa veniva nuovamente riservata in decisione senza concessione di ulteriori termini difensivi.
Motivazione della decisione
Ritiene il Collegio di poter accogliere il gravame sia pure nei limiti di cui appresso, condividendo la prima e principale doglianza, con conseguente rideterminazione del quantum risarcitorio meritevole di riconoscimento.
Supporta la parziale fondatezza della doglianza di errata interpretazione rituale della domanda originaria, determinante il limitato accoglimento della stessa con decurtazione dei costi ripristinatori ascrivibili ad una distinta responsabilità contrattuale del , CP_1 estranea a quella contestata con l'atto introduttivo, un duplice rilievo di ordine sostanziale e processuale.
Devesi, invero, evidenziarsi che, la sola precisazione introdotta nelle conclusioni di cui alla memoria difensiva ex art.183 6° comma c.p.c. della ulteriore qualifica di “progettista” oltre che di direttore dei lavori assunta dal nella vicenda contrattuale in esame, CP_1 non poteva giustificare ed avallare l'attribuita interpretazione di modifica ampliativa della domanda originaria, in quanto tale inammissibile in rito, con una prospettata introduzione di ulteriore profilo di responsabilità omesso nell'atto introduttivo, atteso che la conclusione specifica atteneva al risarcimento di “tutti i danni derivati, anche indirettamente, dalla inesatta od omessa esecuzione delle opere appaltate, il tutto come da relazione tecnica in atti del presente fascicolo, ovvero di quell'altra maggiore o minore ad accertarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia”.
Nessuna istanza risarcitoria veniva quindi formulata con riferimento ad una ulteriore responsabilità professionale ascrivibile al quale progettista dei lavori, limitando CP_1 esplicitamente la domanda stessa ai danni derivanti da una difettosa esecuzione delle opere appaltate in assunta chiara derivazione causale da una contestata omessa vigilanza, oggetto dell'obbligazione contrattuale assunta dal quale direttore dei lavori e non CP_1 quale progettista.
Il rilievo veniva anche confermato dalla relazione tecnica di parte versata in atti a supporto dei vizi delle opere, laddove alcun riferimento vi era ad errori di progettazione, limitandosi pagina 9 di 15 la stessa ad evidenziare le molteplici omissioni nella fase di esecuzione dei lavori appaltati all'impresa.
Ulteriore conferma dell'errata interpretazione di cui innanzi, si può desumere anche dallo stesso riscontro processuale evidenziato dal primo giudice, allorché evidenziava l'omessa reiterazione della domanda di responsabilità per progettazione errata nelle conclusioni di cui alla memoria conclusionale ex art.190 c.p.c., con conseguente ritenuta rinunciata la stessa.
In secondo luogo, come innanzi prospettato in tesi appellante, la precisazione che il fosse stato anche il progettista delle opere sulla cui corretta esecuzione avrebbe CP_1 dovuto vigilare, era finalizzata solamente a supportare una ancora più evidente responsabilità professionale quale direttore dei lavori, in quanto redattore del capitolato lavori individuato nella progettazione degli stessi, come chiaramente evincibile dalla stessa richiesta istruttoria di ammissione di una ctu tecnica “finalizzata alla verifica delle modalità di esecuzione delle opere appaltate… sulla base del computo metrico realizzato dall'Ing. quale progettista e direttore dei lavori…” senza alcun accenno alla CP_1 verifica circa la correttezza tecnica del predetto computo metrico, attinente alla distinta e preventiva fase di progettazione delle opere.
A ben vedere, peraltro, era proprio il Tribunale (nella persona del precedente assegnatario del ruolo, diverso dall'estensore) ad evidenziare, allorchè ammetteva la richiesta ctu (v. ordinanza 29/9/2017), la necessità di un supporto tecnico peritale “per valutare la rispondenza del progetto alle regole della tecnica e la rispondenza delle modalità di esecuzione delle opere appaltate” così, di fatto, ampliando ex officio il profilo della responsabilità contrattuale del . CP_1
A tale riguardo, deve quindi condividersi l'assunto difensivo di parte appellante allorché riteneva la insussistenza di alcuna mutatio alla stessa ascrivibile ma, a tutto concedere, di una mera estensione dell'accertamento peritale, disposto d'ufficio (senza alcuna specifica richiesta in tal senso da parte attorea) anche alla corrispondenza del progetto alle regole della tecnica.
La ritenuta errata interpretazione di cui innanzi si ripercuoteva “a catena” anche nella successiva errata e ridotta quantificazione dei danni, avendo il Tribunale escluso quelli da pagina 10 di 15 attribuire alla errata progettazione, estranei al thema decidendi, oggetto specifica della seconda doglianza la cui delibazione, in diretta conseguenza del ritenuto fondamento della prima censura di cui innanzi, non può che comportare l'accoglimento, per quanto di ragione, anche della doglianza in esame.
A tale riguardo, il vizio strutturale riscontrato dal ctu ed il cui costo di ripristino veniva escluso dal Tribunale, in quanto ritenuto dipendente non da cattiva esecuzione ma da errata progettazione, consisteva nella c.d. “carbonatazione del ferro causativo di diffusi fenomeni di spanciamento dei copriferro per ossidazione delle armature”.
Nel suo procedimento motivazionale, anche in disparte i rilievi rituali di cui innanzi, il
Tribunale avallava la attribuita causazione del vizio ad una errata progettazione, a tanto indotto da quanto rilevato, al riguardo, dal ctu, allorché incolpava il , quale CP_1 progettista, per non avere lo stesso incluso, tra le opere previste per alcune strutture in c.a., quali muretti d'attico e muretti dei balconi, appositi e preventivi interventi di recupero delle relative sezioni a mezzo di un “ciclo di trattamento del conglomerato cementizio”, limitando le relative lavorazioni alla stonacatura, intonacatura e pitturazione, non essendo tale ridetta lavorazione preventiva aggiunta “in corso d'opera”.
Orbene, anche nell'interpretare tali rilievi peritali, il primo giudice ha nuovamente errato nel ritenere il vizio in esame in esclusivo rapporto causale con la progettazione preventiva, in sostanza addebitandolo alla rilevata omissione di interventi preventivi nel correlativo capitolato e non anche ad una difettosa esecuzione dell'impresa, consentita dalla superficiale vigilanza del direttore dei lavori.
Il Tribunale ha escluso, in effetti, alcuna responsabilità del quale direttore dei CP_1 lavori, con conseguenziale riduzione dei danni da costi di ripristino allo stesso imputabili e tanto ha fatto omettendo di considerare non solo una riscontrata possibilità di sanare l'originaria irregolarità del capitolato-progetto, con un intervento “in corso d'opera” allorché il vizio si manifestava, con evidente profilo di responsabilità addebitabile al DL
(oltre che al progettista) ma finanche un rilevante rilievo del CTU laddove evidenziava lo stesso che: “lo stato di degrado, per la porzione addebitabile allo spanciamento del copriferro per ossidazione delle armature è di vecchia data e, almeno per i motivi che lo determinano, è sicuramente preesistente alla realizzazione dei lavori”
pagina 11 di 15 La rilevata preesistenza assume, nel contesto delle obbligazioni contrattuali assunte dal
Direttore dei lavori, un evidente profilo di responsabilità per omessa vigilanza in quanto, posto che il progetto prevedeva l'intonacatura, previa stonacatura, e pitturazione, il DDL, in fase di lavorazione, non poteva ignorare l'evidenza del vizio preesistente ai lavori e manifestatosi allorquando la struttura veniva portata “ a nudo”, dovendo procedere con le relative verifiche e le conseguenti direttive di servizio all'impresa, oltre ad una scrupolosa informativa alla stazione appaltante.
A nulla poteva rilevare ad escludere la contestata responsabilità contrattuale la circostanza che determinate lavorazioni, pur necessarie, non fossero state previste nel computo metrico, ovvero che specifiche criticità, quali, nella specie, l'ossidazione delle armature, non potessero prevedersi, ipotesi categoricamente esclusa dal CTU allorché evidenziava la preesistenza del degrado all'inizio dei lavori.
Supporta ed avalla tale ritenuta responsabilità professionale del DDL la consolidata giurisprudenza di legittimità, allorché individua e qualifica lo specifico obbligo contrattuale a carico del DDL, quale obbligo di risultato e non di mezzi, da valutarsi non con riferimento all'ordinario concetto di diligenza, bensì alla stregua della c.d. “diligentia quam in concreto”.
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”, rientrando, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza i difetti costruttivi(cfr. Cass. 17/2/20
n.2913; conf.33495/2022; 29167/2025).
Rapportando tale consolidato principio al caso in esame, manifestatosi il difetto della carbonatazione delle strutture in ferro con evidenti fenomeni di ossidazione delle stesse, pagina 12 di 15 l'Ing. , con la diligenza tecnica di cui innanzi allo stesso richiesta, avrebbe dovuto CP_1 intervenire in corso d'opera adottando i rimedi opportuni, prescindendo dalla capitolazione specifica delle opere preventivamente progettate, tanto più che lo stesso non rivestiva affatto la mera qualifica di “nuncius” esecutore di direttive da parte dell'appaltante.
In analogo errore interpretativo persisteva il primo giudice allorché escludeva l'ascrivibilità
a responsabilità del DDL con riferimento allo “sfarinamento dell'intonaco nel piano interrato”.
Anche con relazione al vizio predetto, pure riscontrato dal CTU, il Tribunale riteneva di escluderlo dal computo dei danni in quanto: “l'intervento di stonacatura, per espressa previsione contrattuale, era da effettuare solo su quelle porzioni di muratura che già all'epoca dei fatti si presentavano visivamente degradate, ovvero con intonaco gonfio ed ammalorato”.
Omette, tuttavia il primo giudice di considerare, con palese contraddizione, che, come dallo stesso rilevato, la responsabilità della Direzione Lavori ai sensi del richiamato art.19 del contratto d'appalto doveva estendersi all'omesso controllo sulla mancata effettuazione, da parte dell'Impresa di precise modalità tecniche preventive e preliminari alla realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Nel caso in esame, avendo il Tribunale limitato una responsabilità omissiva del DL solamente alle porzioni di muratura già degradate con intonaco rigonfio ed ammalorato, non considerava che, per precisa disposizione contrattuale, l'impresa aveva Parte_2
l'onere di effettuare nel piano interrato una necessaria mano di rasatura, con conseguente ulteriore profilo di responsabilità ascrivibile al DDL per non aver vigilato sulla regolare effettuazione dell'intervento previsto in contratto.
Sulla scorta dei rilievi di cui innanzi, errava, pertanto, il Tribunale nel non riconoscere integralmente i danni riportati dal CTU nella complessiva somma di €25.891,57 con conseguente doverosa riforma parziale dell'impugnata sentenza.
L'accoglimento parziale deve poi supportarsi con un riconosciuto difetto di legittimazione passiva ascrivibile al anche per le mancate forniture pagate all'impresa nei vari CP_1 stati d'avanzamento, pari ad €10.482,25 trattandosi di somme indebitamente incassate dall'impresa senza alcuna responsabilità effettiva del DDL. pagina 13 di 15 Merita, infine, accoglimento anche il terzo motivo d'impugnazione, ovvero quello con cui contestava l'appellante l'errata compensazione delle spese e competenze del giudizio.
Invero, anche in disparte l'errata interpretazione delle conclusioni attoree in sede di memoria difensiva di precisazione (peraltro abbandonate in fase decisionale), rilevava, ai fini di individuare una specifica soccombenza processuale del convenuto , anche CP_1
l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria attorea con doverosa statuizione condannatoria a carico del convenuto soccombente, a nulla rilevando “le particolari questioni poste dalla domanda di manleva spiegate dal convenuto”.
Conclusivamente, confermandosi l'accoglimento della spiegata domanda di manleva del nei confronti della propria Compagnia assicurativa, sia pure al netto della CP_1 franchigia contrattuale, il gravame merita parziale accoglimento nei termini evidenziati.
La regolamentazione delle spese, a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione con riforma parziale della gravata sentenza in punto di quantificazione di danni da liquidare in favore del ed a carico del , comportando una disciplina unitaria delle Parte_1 CP_1 due fasi del giudizio e la condivisibilità della specifica censura addotta, deve comprendere anche la fase processuale definita con la gravata sentenza, dovendosi, peraltro, confermare il diritto del convenuto ad essere manlevato, anche per tale voce, dalla terza chiamata in causa.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sul gravame interposto dal
[...]
in persona del suo amministratore, avverso la Parte_4 sentenza n.716/2021 resa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica in data
12/4/2021, così provvede:
1)Accoglie l'appello, per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza
2)Condanna gli appellati, aventi causa del , originario appellato, al CP_1 pagamento in favore del appellante, per il titolo risarcitorio di cui in Parte_1 motivazione, la somma complessiva di €25.891,57, al netto degli importi già pagati in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
pagina 14 di 15 3)Condanna gli appellati suddetti alla rifusione integrale in favore del Parte_1 appellante delle spese e competenze attinenti le due fasi del giudizio, liquidate le stesse in complessivi €11.735,00 di cui €314,00 per esborsi del 1° grado, €4.835,00 per competenze difensive detto, €777.00 per esborsi della presente fase e €5.809,00 per competenze difensive detta, oltre accessori di legge;
4)Pone definitivamente a carico degli appellati, aventi causa del , il costo CP_1 della CTU espletata in primo grado, come in atti liquidata;
5)Conferma ogni ulteriore statuizione della sentenza impugnata in ordine alla domanda di manleva proposta dal convenuto in danno della terza chiamata;
6)Compensa integralmente le spese tra gli appellati eredi di e la CP_1 [...]
. Controparte_2
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio del 9/12/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IC AR estensore
( avv. Leonardo Nota)
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo Labellarte
Presidente
dott. Alberto Binetti
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
IC AR RE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, in persona del legale rappresentante, con sede in Trani alla Parte_1 via Zara n.29, ivi elettivamente domiciliato alla via Pola n.19, presso lo studio dell'avv.
NC BO , dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
appellante
Contro
, nato a [...] residente in elettivamente domiciliato presso l'avv. Antonio CP_1
Del IC dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti
Appellato
pagina 1 di 15 Nonché
in persona del legale rappresentante, con sede in Controparte_2
Milano ed elettivamente domiciliata in Magenta (MI) alla via IV Giugno n.41 presso lo studio dell'avv. Anna Berra, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
appellata
^^^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.716/2021, resa dal Tribunale ordinario di Trani, in composizione monocratica, in data 9/4/2021, pubblicata in data 12/4/2021, a definizione del giudizio n.470/2016 r.g., promosso dall' odierno appellante, in danno dell'odierna appellato, , con chiamata in causa in garanzia dell'odierna CP_1
Compagnia appellata, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”.
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del , trattata con modalità cartolare- telematica: per l' appellante con riporto alle conclusioni dell'atto di appello così ritrascritte
“ 1)In riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ing.
, quale direttore dei lavori, per i danni conseguenti a vizi dell'opera appaltata dal CP_1
e, per l'effetto, condannare il detto professionista Controparte_3 incaricato al pagamento in favore del in Trani alla via Zara 29 per Parte_1 tutti i danni derivati, anche indirettamente, dall'inesatta od omessa esecuzione delle opere, il tutto come da CTU espletata in primo grado dall'Ing. , stimati Persona_1 in 36.373,82 di cui €25.891,57 a titolo di risarcimento danni ed €10.482,25 per mancate forniture pagate all'impresa dal , detratti gli importi già ricevuti in forza Parte_1 dell'impugnata sentenza, confermate le ulteriori statuizioni;
2)con vittoria di spese ed accessori tutti del doppio grado di giudizio come per legge;
per l'appellato CP_1
: si insisteva per il rigetto del proposto gravame e per la conferma integrale
[...] dell'impugnata sentenza con spese del grado a carico dell'appellante; per l'appellata
Compagnia assicurativa: Rigettarsi, per tutte le motivazioni esposte, l'avvera impugnazione, confermandosi, per l'effetto, la gravata sentenza;
nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, si chiede disporsi, a carico del
Condominio e/o dell'impresa esecutrice , l'ordine di esibizione e produzione della Parte_2
pagina 2 di 15 transazione avente ad oggetto il medesimo appalto, così come già richiesto dal CTU e di accogliersi tutte le formulate conclusioni in primo grado;
spese diritti ed onorari interamente rifusi”.
Svolgimento del processo
La vicenda sostanziale, determinante il giudizio in esame, può individuarsi in una remota prestazione d'opera professionale, commissionata dal condominio odierno appellante all'Ing. ed avente ad oggetto la progettazione e successiva direzione lavori CP_1 delle opere di manutenzione straordinaria da eseguirsi sullo stabile e che venivano successivamente appaltate ad una locale impresa edile, la cui esecuzione irregolare e viziata, con conseguenti danni strutturali, veniva dal plesso condominiale ascritta, per distinto titolo contrattuale, in via solidale, all'impresa appaltatrice ed al predetto professionista, nella sua duplice veste di progettista e direttore dei lavori.
La circostanza che provocava l'insorgenza del contenzioso era poi un decreto ingiuntivo, richiesto dal predetto professionista al IC di Pace di Trani per l'importo di €3.335,00
a titolo di saldo per le sue prestazioni professionali, in favore del predetto, Parte_1 consistenti in attività di progettazione e direzione del lavori di ristrutturazione del fabbricato , tempestivamente opposto dal con proposizione di CP_4 Parte_1 formale domanda riconvenzionale per responsabilità contrattuale del predetto professionista nella sua veste di direttore dei lavori e, in quanto tale, responsabile di un'omessa vigilanza circa la corretta esecuzione delle opere da lui stesso progettate, con conseguenti danni che si indicavano, prudenzialmente e salvo più dettagliata quantificazione in corso di giudizio, nella somma di €10.000,00.
A fronte di tale importo, eccessivo rispetto alla competenza del IC di Pace che aveva emesso l'ingiunzione, si configurava l'incompetenza per valore dello stesso il quale, con ordinanza del 10/11/2015 dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda riconvenzionale sollevata dall'opponente, persistendo, la propria competenza sulla pretesa creditoria monitoriamente azionata dall'opposto professionista.
Seguiva, pertanto, rituale e tempestiva riassunzione da parte del dinanzi il Parte_1
Tribunale tranese, atto introduttivo del giudizio in esame e con il quale si incardinava formalmente il giudizio di opposizione di cui innanzi, supportato dall'opponente sulla pagina 3 di 15 scorta di molteplici inadempimenti contrattuali imputabili al professionista quale direttore dei lavori per non aver diligentemente eseguito la demandatagli prestazione professionale, consentendo all'impresa appaltatrice una viziata esecuzione delle opere appaltate come da capitolato predisposto dallo stesso professionista e della quale si era avveduto solamente a seguito di una domanda risarcitoria proposta da un condomino a seguito d'infiltrazioni provenienti dal sovrastante lastrico solare e conseguente ad una cattiva impermeabilizzazione dello stesso, cui si erano poi aggiunti altri danni nel complesso dei lavori.
Supportata dalla suddetta azione di responsabilità contrattuale, la riassunta opposizione in riassunzione del veniva dallo stesso finalizzata all'accertamento della Parte_1 dedotta responsabilità del , quale direttore dei lavori, per i danni conseguenti alla CP_1 viziata esecuzione dell'opere appaltate, quantificata in €10.000,00 (con salvezza di somma maggiore da accertarsi in corso di causa) con il favore delle spese di lite e con richiesta di ammissione di ctu tecnica volta a verificare la conformità delle opere dirette dal convenuto a quanto stabilito dal computo metrico e contratto d'appalto, oltre all'esatta esecuzione delle stesse, indicando eventuali difformità e/o difetti con i relativi costi di ripristino.
Con successiva comparsa del 29/4/2016, si costituiva il con contestuale richiesta CP_1 di chiamata in causa di terzo.
Contestava il la fondatezza dell'avversa domanda di responsabilità contrattuale, CP_1 trasfusa nell'atto di opposizione al proprio decreto ingiuntivo di cui innanzi;
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dello stesso e la carenza di legittimazione attiva dell'amministratore, in assenza di valida delibera assembleare di autorizzazione alla proposizione della domanda risarcitoria, la decadenza e prescrizione dell'azione ex adverso proposta cinque anni dopo l'ultimazione dei lavori;
chiedeva, infine,
l'autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia dei Lloyd's di Londra che lo assicurava per danni professionali a terzi e per essere dalla stessa manlevato, in forza della vigente polizza di responsabilità verso terzi, per quanto fosse stato tenuto a corrispondere al condominio attoreo.
Espletati gli adempimenti di rito, si costituiva la suddetta Compagnia assicurativa aderendo alle molteplici eccezioni di cui innanzi, già proposte dal proprio assicurato, di pagina 4 di 15 carenza di legittimazione attiva dell'amministratore e di prescrizione CP_4 dell'azione; chiedeva, altresì, l'inoperatività del contratto di assicurazione come rinnovato, avendo l'assicurato omesso di riferire circa fatti e circostanze potenzialmente idonei a configurare una propria responsabilità contrattuale, invocando, subordinatamente,
l'applicazione della prevista franchigia contrattuale di €3.500,00.
Così radicatosi il giudizio, lo stesso veniva congruamente istruito con reciproca produzione documentale, assunzione di prova orale e con una rilevante CTU (dirimente, come si vedrà, ai fini della decisione) per pervenire, infine, all'udienza di p.c. del 21/9/2020 nel corso della quale veniva riservato a sentenza ex art.190 c.p.c.
Con successiva sentenza del 9-12/4/2021, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale monocratico di Trani definiva la controversia accogliendo, per quanto di ragione, la domanda risarcitoria proposta dal , condannando il convenuto al Parte_1 CP_1 pagamento in favore dell'attore della somma di €20.174,69 oltre rivalutazione monetaria sino alla liquidazione ed interessi legali sino al soddisfo;
accogliendo, per quanto di ragione, la domanda di manleva spiegata dal nei confronti degli CP_1 Parte_3
condannando quest'ultima Compagnia a tenere indenne il convenuto da quanto
[...] era stato condannato a pagare all'attore, con la prevista franchigia di €3.500,00; compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio e ponendo definitivamente a loro carico, in solido, le spese di ctu, come liquidate in corso di causa.
Con adeguata motivazione, esponeva l'estensore le ragioni addotte a supporto delle adottate soluzioni decisorie.
In via preliminare, si dava atto della rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione dell'amministratore, avendo il prodotto, in corso di giudizio, il correlativo Parte_1 verbale assembleare di autorizzazione al giudizio.
Disattendeva, quindi, l'ulteriore eccezione preliminare di rito di nullità della domanda per indeterminatezza e genericità della stessa, per riscontrata carenza dei vizi predetti.
Venendo dunque al merito, rigettava la proposta eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione di responsabilità proposta dal , peraltro rinunciata dall'opposto in Parte_1 conclusionale e reiterata solamente dal terzo chiamato, , ritenendo, invero, inapplicabile la stessa alla prestazione professionale (come nella fattispecie), attesa l'eterogeneità della pagina 5 di 15 prestazione d'opera intellettuale rispetto a quelle ordinarie richiamate dall'art.2236 c.c., dovendo, pertanto, considerarsi l'ordinaria prescrizione decennale dell'azione per responsabilità contrattuale, non ancora compiuta all'epoca di proposizione del giudizio.
Nel prosieguo delle questioni di merito, rilevava poi il Tribunale una violazione di preclusioni processuali operata dal allorchè, mentre con l'atto introduttivo, Parte_1 richiamava solamente una responsabilità del convenuto quale direttore dei lavori, con la successiva memoria di precisazione della domanda ex art.183 6° comma n.1 c.p.c., aggiungeva, così ampliando irritualmente l'oggetto della domanda, anche una contestata responsabilità del convenuto quale progettista dei lavori, ravvisando, sulla scorta di richiamati principi di legittimità, una inammissibile mutatio della domanda introduttiva, dovendosi pertanto escludere qualsiasi eventuale responsabilità del convenuto per contestata viziata progettazione delle opere ad appaltarsi, oltre a quella, introdotta dalla domanda originaria, di mero direttore dei lavori.
Il rilievo rituale di cui innanzi, determinava di fatto, una limitazione della pretesa risarcitoria del , da contenersi nei limiti delle acclarate responsabilità del Parte_1
quale direttore dei lavori e non anche di progettista degli stessi, inducendo il CP_1 giudice ad escludere dal computo dei costi di rispristino, come elaborati dal ctu, quelli attribuibili ad una difettosa progettazione, così determinando una quantificazione risarcitoria inferiore a quella complessiva quantificata dallo stesso CTU, rideterminando la stessa come in dispositivo.
Quanto poi all'ulteriore questione sostanziale introdotta dalla terza chiamata, ovvero la eccepita inoperatività della copertura assicurativa per una rilevata colpevole reticenza dell'assicurato circa fatti e circostanze in grado di far prevedere una contestazione di responsabilità professionale, riteneva il primo giudice la stessa destituita di fondamento, atteso che la duplice contestazione di eventuale responsabilità, rappresentata sia dal richiamato invito a partecipare ad un'assemblea condominiale nel corso della quale si sarebbe discusso del contenzioso da proporre contro l'impresa esecutrice dei lavori e sia da una successiva diffida stragiudiziale, con prospettate ipotesi di responsabilità, si rilevava troppo generica e quindi irrilevante al fine di poter plausibilmente prevedere il coinvolgimento dell'assicurato in un contenzioso giudiziario di natura risarcitoria per ascrittagli responsabilità professionale, ritenendo che la conoscenza formale di una pagina 6 di 15 contestata propria responsabilità professionale, avveniva solamente con la formulazione della domanda riconvenzionale in opposizione alla propria pretesa monitoria.
In ogni caso, l'applicazione della prevista franchigia contrattuale, determinava, anche per la domanda di manleva un'accoglimento parziale della stessa.
Riteneva, infine, il Tribunale, sulla scorta dell'esito complessivo del giudizio, con accoglimento parziale della domanda attorea, nonché delle particolari questioni poste dalla domanda di manleva spiegata dal convenuto, compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti, ponendo a carico solidale delle stesse le spese già liquidate dell'espletata ctu.
Non soddisfatto per l'accoglimento solo parziale della propria domanda risarcitoria, insorgeva il , proponendo il gravame che ci occupa, a supporto del quale Parte_1 articolava una duplice e sostanziale censura.
In particolare, con un primo motivo, si doleva per un'errata pronuncia di mutatio libelli, della propria domanda originaria, contestandone l'insussistenza rituale atteso che giammai il aveva proposto una ulteriore e distinta istanza risarcitoria in Parte_1 conseguenza di una contestata viziata progettazione dei lavori, essendosi limitato, nella successiva memoria difensiva di precisazione della domanda ad aggiungere la locuzione di “progettista” del convenuto solamente per evidenziarne e supportarne una colposa responsabilità attinente, tuttavia, alla sola direzione dei lavori, aggravata dalla circostanza che, nel caso di specie, trattavasi di opere dallo stesso capitolate e progettate ed avendo sempre avallato le proprie istanze risarcitorie con specifico riferimento esclusivo alla loro difettosa esecuzione e giammai alla loro progettazione.
Allegava, quindi, l'appellante, specifiche circostanze processuali finalizzate ad avallare l'assunto difensivo predetto.
Con un secondo motivo, strettamente connesso al precedente e direttamente conseguenziale alla errata interpretazione di cui innanzi da parte del Tribunale, contestava l'errata quantificazione del danno determinata dalla esclusione di alcuni vizi e correlativi costi di ripristino da parte del primo giudice, intesi quali errori di progettazione del convenuto, estranei all'effettivo perimetro del giudizio.
pagina 7 di 15 Sulla scorta di quanto innanzi, concludeva per il riconoscimento integrale dei costi accertati dal CTU per vizi strutturali delle opere appaltate e erroneamente eseguite in conseguenza di una contestata superficiale prestazione del direttore dei lavori, oltre che dei costi anticipati per forniture mai conseguite dalla impresa appaltatrice, con un quantum risarcitorio complessivo di €36.373,82 con conferma delle ulteriori statuizioni e con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Si costituiva il , contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed invocando CP_1
l'integrale conferma della gravata sentenza con conseguenziali statuizioni in punto di spese del grado (senza interporre quindi alcun gravame incidentale in materia di regolamentazione delle spese del giudizio di 1° grado).
Si costituiva, altresì, la Compagnia assicurativa la quale, pur argomentando in merito alla contestata interpretazione da parte del primo giudice, della corrispondenza stragiudiziale indirizzata dal condominio al anteriormente all'insorgere del contenzioso, CP_1 dovendo, di contro, alla stessa attribuirsi una rilevanza probatoria dirimente nell'avvallare la contestata colposa reticenza dell'assicurato, non formalizzava tali argomentazioni alla stregua di specifico gravame incidentale, con le conseguenze di rito in ordine alla formazione di un giudicato implicito circa la ritenuta infondatezza della proposta eccezione di inoperatività delle polizza professionale.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 15/10/2021, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 24/3/2023, nel corso della quale, avendo il difensore dell'appellato dichiaratone il decesso con allegato certificato del 9/2/2023, il CP_1 giudizio veniva dichiarato interrotto per essere successivamente riassunto ad iniziativa dell'odierno appellante con ricorso ex art.303 c.p.c. del 12/4/2023 con successiva udienza di riassunzione del 14/7/2023, con rituale costituzione degli odierni appellati nella qualità di eredi dell'originario convenuto, e , all'esito della quale, CP_1 Persona_2 in conseguenza di un rilevato carico del ruolo, si rifissava l'udienza di p.c. per l'udienza di cui in epigrafe del 23/2/2024 con presa in decisione della causa e concessione di termini ex art.190 c.p.c..
Con successivo decreto presidenziale, tuttavia, la causa veniva rimessa sul ruolo per la fissata udienza del 20/2/2026, per modifica del Collegio decisorio, per essere poi con ulteriore decreto presidenziale disposta l'anticipazione dell'udienza di p.c. per il pagina 8 di 15 5/12/2025, udienza trattata con la prevista modalità cartolare, nel corso della quale acquisite le rispettive note di trattazione scritta, la causa veniva nuovamente riservata in decisione senza concessione di ulteriori termini difensivi.
Motivazione della decisione
Ritiene il Collegio di poter accogliere il gravame sia pure nei limiti di cui appresso, condividendo la prima e principale doglianza, con conseguente rideterminazione del quantum risarcitorio meritevole di riconoscimento.
Supporta la parziale fondatezza della doglianza di errata interpretazione rituale della domanda originaria, determinante il limitato accoglimento della stessa con decurtazione dei costi ripristinatori ascrivibili ad una distinta responsabilità contrattuale del , CP_1 estranea a quella contestata con l'atto introduttivo, un duplice rilievo di ordine sostanziale e processuale.
Devesi, invero, evidenziarsi che, la sola precisazione introdotta nelle conclusioni di cui alla memoria difensiva ex art.183 6° comma c.p.c. della ulteriore qualifica di “progettista” oltre che di direttore dei lavori assunta dal nella vicenda contrattuale in esame, CP_1 non poteva giustificare ed avallare l'attribuita interpretazione di modifica ampliativa della domanda originaria, in quanto tale inammissibile in rito, con una prospettata introduzione di ulteriore profilo di responsabilità omesso nell'atto introduttivo, atteso che la conclusione specifica atteneva al risarcimento di “tutti i danni derivati, anche indirettamente, dalla inesatta od omessa esecuzione delle opere appaltate, il tutto come da relazione tecnica in atti del presente fascicolo, ovvero di quell'altra maggiore o minore ad accertarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia”.
Nessuna istanza risarcitoria veniva quindi formulata con riferimento ad una ulteriore responsabilità professionale ascrivibile al quale progettista dei lavori, limitando CP_1 esplicitamente la domanda stessa ai danni derivanti da una difettosa esecuzione delle opere appaltate in assunta chiara derivazione causale da una contestata omessa vigilanza, oggetto dell'obbligazione contrattuale assunta dal quale direttore dei lavori e non CP_1 quale progettista.
Il rilievo veniva anche confermato dalla relazione tecnica di parte versata in atti a supporto dei vizi delle opere, laddove alcun riferimento vi era ad errori di progettazione, limitandosi pagina 9 di 15 la stessa ad evidenziare le molteplici omissioni nella fase di esecuzione dei lavori appaltati all'impresa.
Ulteriore conferma dell'errata interpretazione di cui innanzi, si può desumere anche dallo stesso riscontro processuale evidenziato dal primo giudice, allorché evidenziava l'omessa reiterazione della domanda di responsabilità per progettazione errata nelle conclusioni di cui alla memoria conclusionale ex art.190 c.p.c., con conseguente ritenuta rinunciata la stessa.
In secondo luogo, come innanzi prospettato in tesi appellante, la precisazione che il fosse stato anche il progettista delle opere sulla cui corretta esecuzione avrebbe CP_1 dovuto vigilare, era finalizzata solamente a supportare una ancora più evidente responsabilità professionale quale direttore dei lavori, in quanto redattore del capitolato lavori individuato nella progettazione degli stessi, come chiaramente evincibile dalla stessa richiesta istruttoria di ammissione di una ctu tecnica “finalizzata alla verifica delle modalità di esecuzione delle opere appaltate… sulla base del computo metrico realizzato dall'Ing. quale progettista e direttore dei lavori…” senza alcun accenno alla CP_1 verifica circa la correttezza tecnica del predetto computo metrico, attinente alla distinta e preventiva fase di progettazione delle opere.
A ben vedere, peraltro, era proprio il Tribunale (nella persona del precedente assegnatario del ruolo, diverso dall'estensore) ad evidenziare, allorchè ammetteva la richiesta ctu (v. ordinanza 29/9/2017), la necessità di un supporto tecnico peritale “per valutare la rispondenza del progetto alle regole della tecnica e la rispondenza delle modalità di esecuzione delle opere appaltate” così, di fatto, ampliando ex officio il profilo della responsabilità contrattuale del . CP_1
A tale riguardo, deve quindi condividersi l'assunto difensivo di parte appellante allorché riteneva la insussistenza di alcuna mutatio alla stessa ascrivibile ma, a tutto concedere, di una mera estensione dell'accertamento peritale, disposto d'ufficio (senza alcuna specifica richiesta in tal senso da parte attorea) anche alla corrispondenza del progetto alle regole della tecnica.
La ritenuta errata interpretazione di cui innanzi si ripercuoteva “a catena” anche nella successiva errata e ridotta quantificazione dei danni, avendo il Tribunale escluso quelli da pagina 10 di 15 attribuire alla errata progettazione, estranei al thema decidendi, oggetto specifica della seconda doglianza la cui delibazione, in diretta conseguenza del ritenuto fondamento della prima censura di cui innanzi, non può che comportare l'accoglimento, per quanto di ragione, anche della doglianza in esame.
A tale riguardo, il vizio strutturale riscontrato dal ctu ed il cui costo di ripristino veniva escluso dal Tribunale, in quanto ritenuto dipendente non da cattiva esecuzione ma da errata progettazione, consisteva nella c.d. “carbonatazione del ferro causativo di diffusi fenomeni di spanciamento dei copriferro per ossidazione delle armature”.
Nel suo procedimento motivazionale, anche in disparte i rilievi rituali di cui innanzi, il
Tribunale avallava la attribuita causazione del vizio ad una errata progettazione, a tanto indotto da quanto rilevato, al riguardo, dal ctu, allorché incolpava il , quale CP_1 progettista, per non avere lo stesso incluso, tra le opere previste per alcune strutture in c.a., quali muretti d'attico e muretti dei balconi, appositi e preventivi interventi di recupero delle relative sezioni a mezzo di un “ciclo di trattamento del conglomerato cementizio”, limitando le relative lavorazioni alla stonacatura, intonacatura e pitturazione, non essendo tale ridetta lavorazione preventiva aggiunta “in corso d'opera”.
Orbene, anche nell'interpretare tali rilievi peritali, il primo giudice ha nuovamente errato nel ritenere il vizio in esame in esclusivo rapporto causale con la progettazione preventiva, in sostanza addebitandolo alla rilevata omissione di interventi preventivi nel correlativo capitolato e non anche ad una difettosa esecuzione dell'impresa, consentita dalla superficiale vigilanza del direttore dei lavori.
Il Tribunale ha escluso, in effetti, alcuna responsabilità del quale direttore dei CP_1 lavori, con conseguenziale riduzione dei danni da costi di ripristino allo stesso imputabili e tanto ha fatto omettendo di considerare non solo una riscontrata possibilità di sanare l'originaria irregolarità del capitolato-progetto, con un intervento “in corso d'opera” allorché il vizio si manifestava, con evidente profilo di responsabilità addebitabile al DL
(oltre che al progettista) ma finanche un rilevante rilievo del CTU laddove evidenziava lo stesso che: “lo stato di degrado, per la porzione addebitabile allo spanciamento del copriferro per ossidazione delle armature è di vecchia data e, almeno per i motivi che lo determinano, è sicuramente preesistente alla realizzazione dei lavori”
pagina 11 di 15 La rilevata preesistenza assume, nel contesto delle obbligazioni contrattuali assunte dal
Direttore dei lavori, un evidente profilo di responsabilità per omessa vigilanza in quanto, posto che il progetto prevedeva l'intonacatura, previa stonacatura, e pitturazione, il DDL, in fase di lavorazione, non poteva ignorare l'evidenza del vizio preesistente ai lavori e manifestatosi allorquando la struttura veniva portata “ a nudo”, dovendo procedere con le relative verifiche e le conseguenti direttive di servizio all'impresa, oltre ad una scrupolosa informativa alla stazione appaltante.
A nulla poteva rilevare ad escludere la contestata responsabilità contrattuale la circostanza che determinate lavorazioni, pur necessarie, non fossero state previste nel computo metrico, ovvero che specifiche criticità, quali, nella specie, l'ossidazione delle armature, non potessero prevedersi, ipotesi categoricamente esclusa dal CTU allorché evidenziava la preesistenza del degrado all'inizio dei lavori.
Supporta ed avalla tale ritenuta responsabilità professionale del DDL la consolidata giurisprudenza di legittimità, allorché individua e qualifica lo specifico obbligo contrattuale a carico del DDL, quale obbligo di risultato e non di mezzi, da valutarsi non con riferimento all'ordinario concetto di diligenza, bensì alla stregua della c.d. “diligentia quam in concreto”.
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”, rientrando, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza i difetti costruttivi(cfr. Cass. 17/2/20
n.2913; conf.33495/2022; 29167/2025).
Rapportando tale consolidato principio al caso in esame, manifestatosi il difetto della carbonatazione delle strutture in ferro con evidenti fenomeni di ossidazione delle stesse, pagina 12 di 15 l'Ing. , con la diligenza tecnica di cui innanzi allo stesso richiesta, avrebbe dovuto CP_1 intervenire in corso d'opera adottando i rimedi opportuni, prescindendo dalla capitolazione specifica delle opere preventivamente progettate, tanto più che lo stesso non rivestiva affatto la mera qualifica di “nuncius” esecutore di direttive da parte dell'appaltante.
In analogo errore interpretativo persisteva il primo giudice allorché escludeva l'ascrivibilità
a responsabilità del DDL con riferimento allo “sfarinamento dell'intonaco nel piano interrato”.
Anche con relazione al vizio predetto, pure riscontrato dal CTU, il Tribunale riteneva di escluderlo dal computo dei danni in quanto: “l'intervento di stonacatura, per espressa previsione contrattuale, era da effettuare solo su quelle porzioni di muratura che già all'epoca dei fatti si presentavano visivamente degradate, ovvero con intonaco gonfio ed ammalorato”.
Omette, tuttavia il primo giudice di considerare, con palese contraddizione, che, come dallo stesso rilevato, la responsabilità della Direzione Lavori ai sensi del richiamato art.19 del contratto d'appalto doveva estendersi all'omesso controllo sulla mancata effettuazione, da parte dell'Impresa di precise modalità tecniche preventive e preliminari alla realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Nel caso in esame, avendo il Tribunale limitato una responsabilità omissiva del DL solamente alle porzioni di muratura già degradate con intonaco rigonfio ed ammalorato, non considerava che, per precisa disposizione contrattuale, l'impresa aveva Parte_2
l'onere di effettuare nel piano interrato una necessaria mano di rasatura, con conseguente ulteriore profilo di responsabilità ascrivibile al DDL per non aver vigilato sulla regolare effettuazione dell'intervento previsto in contratto.
Sulla scorta dei rilievi di cui innanzi, errava, pertanto, il Tribunale nel non riconoscere integralmente i danni riportati dal CTU nella complessiva somma di €25.891,57 con conseguente doverosa riforma parziale dell'impugnata sentenza.
L'accoglimento parziale deve poi supportarsi con un riconosciuto difetto di legittimazione passiva ascrivibile al anche per le mancate forniture pagate all'impresa nei vari CP_1 stati d'avanzamento, pari ad €10.482,25 trattandosi di somme indebitamente incassate dall'impresa senza alcuna responsabilità effettiva del DDL. pagina 13 di 15 Merita, infine, accoglimento anche il terzo motivo d'impugnazione, ovvero quello con cui contestava l'appellante l'errata compensazione delle spese e competenze del giudizio.
Invero, anche in disparte l'errata interpretazione delle conclusioni attoree in sede di memoria difensiva di precisazione (peraltro abbandonate in fase decisionale), rilevava, ai fini di individuare una specifica soccombenza processuale del convenuto , anche CP_1
l'accoglimento solo parziale della domanda risarcitoria attorea con doverosa statuizione condannatoria a carico del convenuto soccombente, a nulla rilevando “le particolari questioni poste dalla domanda di manleva spiegate dal convenuto”.
Conclusivamente, confermandosi l'accoglimento della spiegata domanda di manleva del nei confronti della propria Compagnia assicurativa, sia pure al netto della CP_1 franchigia contrattuale, il gravame merita parziale accoglimento nei termini evidenziati.
La regolamentazione delle spese, a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione con riforma parziale della gravata sentenza in punto di quantificazione di danni da liquidare in favore del ed a carico del , comportando una disciplina unitaria delle Parte_1 CP_1 due fasi del giudizio e la condivisibilità della specifica censura addotta, deve comprendere anche la fase processuale definita con la gravata sentenza, dovendosi, peraltro, confermare il diritto del convenuto ad essere manlevato, anche per tale voce, dalla terza chiamata in causa.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sul gravame interposto dal
[...]
in persona del suo amministratore, avverso la Parte_4 sentenza n.716/2021 resa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica in data
12/4/2021, così provvede:
1)Accoglie l'appello, per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza
2)Condanna gli appellati, aventi causa del , originario appellato, al CP_1 pagamento in favore del appellante, per il titolo risarcitorio di cui in Parte_1 motivazione, la somma complessiva di €25.891,57, al netto degli importi già pagati in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
pagina 14 di 15 3)Condanna gli appellati suddetti alla rifusione integrale in favore del Parte_1 appellante delle spese e competenze attinenti le due fasi del giudizio, liquidate le stesse in complessivi €11.735,00 di cui €314,00 per esborsi del 1° grado, €4.835,00 per competenze difensive detto, €777.00 per esborsi della presente fase e €5.809,00 per competenze difensive detta, oltre accessori di legge;
4)Pone definitivamente a carico degli appellati, aventi causa del , il costo CP_1 della CTU espletata in primo grado, come in atti liquidata;
5)Conferma ogni ulteriore statuizione della sentenza impugnata in ordine alla domanda di manleva proposta dal convenuto in danno della terza chiamata;
6)Compensa integralmente le spese tra gli appellati eredi di e la CP_1 [...]
. Controparte_2
Così deciso all'esito della Camera di Consiglio del 9/12/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il IC AR estensore
( avv. Leonardo Nota)
pagina 15 di 15