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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4192/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4192/2017
Promossa
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/10/1990, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale omonima (P.I. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura P.IVA_1
notarile del 27/04/2017, dall'Avv. Daniela Agnello con studio in Messina,
Strada San Giacomo Is. 313 ed elettivamente domiciliati all'indirizzo pec
Email_1
-opponente-
E
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dal Direttore Operativo ed Controparte_3
elettivamente domiciliata presso la sede di , in , alla Via Silvio CP_2 CP_2
Baratta, n. 112;
- opposta-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione pagina 1 di 15 Conclusioni: come da verbale di udienza
Fatto e svolgimento del giudizio
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4/5/2017 e udienza fissata per la data del
17/11/2017, , in proprio e quale titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. N. 31301, emessa in data 29/3/2017 e notificata in data
4/4/2017, con la quale l' ingiungeva il Parte_2
pagamento della somma di € 18.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 110, co. 9, lett. f-bis, R.D. 773/1931 (TULPS) per aver installato n. 12
apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 110 del predetto testo unico in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.,
oltre € 8,75 per la notifica.
Descriveva il ricorrente che in data 5/1/2012, il Comune di Cava de' Tirreni
(SA) autorizzava, ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S., l'installazione e il funzionamento degli apparecchi elettronici nella sala giochi sita Cava de'
Tirreni, Via XXV Luglio, n. 83D, gestita dallo stesso (parte ricorrente risultava iscritta all'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, comma 553, della legge
266/2005, come sostituito dalla Legge 220 del 2010); che, successivamente, in relazione ai locali siti in Piazza Pio XII, n. 17/18, stipulava con LE
LT IM (LE), società di nazionalità maltese, un “Contratto di
Ricevitoria” con il quale s'impegnava a svolgere, per conto di quest'ultima,
attività di centro trasmissione dati inerenti a prenotazioni di giocate su eventi sportivi;
che in data 9/9/2013, gli agenti in forza presso il 1° Nucleo Operativo
della Guardia di Finanza, Gruppo Salerno, accedevano all'interno delle summenzionate sale giochi per eseguire i controlli previsti dall'art. 38 della L.
n. 388/2000; che, nel corso del predetto controllo, si accertava la presenza di n.
12 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6/A, del T.U.L.P.S.
pagina 2 di 15 (cc.dd. AWP), nonché lo svolgimento dell'attività di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di giocate per conto della società LE LT
IM; che, nell'ambito del controllo in parola, veniva, altresì, accertato che tutti gli apparecchi installati e funzionanti nel locale erano correttamente collegati alla rete telematica dell' ed erano muniti dei previsti Nulla CP_4
Osta di messa in Esercizio e di Distribuzione apposti in copia originale;
che,
tuttavia, l'Amministrazione resistente, ritenendo che il simultaneo svolgimento delle predette attività in assenza della licenza di cui all'art. 88
T.U.L.P.S. integrasse la fattispecie di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-bis del medesimo Testo Unico, redigeva formale atto di contestazione, dando avvio al relativo procedimento sanzionatorio;
che presentava memorie difensive a seguito delle quali l'amministrazione resistente sospendeva con nota del
6/12/2013 il procedimento sanzionatorio che, inaspettatamente, riavviava in data 29/3/2017, notificando l'ordinanza che si impugnava.
In diritto eccepiva 1) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 49 e 56
TFUE; 2) la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 86,88 e 110 TULPS;
3) l'eccesso di potere per violazione della circolare n.
491/2013; 4) la violazione degli artt. 1,2,3, e 4 della Legge 689/1981.
In merito al primo motivo deduceva che il provvedimento impugnato era illegittimo, in primo luogo, per violazione del diritto dell'Unione Europea in riferimento all'art. 110, comma 9, lett f bis, del R.D. 773/1931 (cd. T.U.L.P.S.), il quale prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
che nel caso di specie rilevavano, inoltre, l'art. 86 il quale precisava che “Non possono esercitarsi, senza licenza del questore,
pagina 3 di 15 alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni ovvero locali di stallaggio e simili.
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al Questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7,
la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo
88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati” e l'art. 88 T.U.L.P.S. il quale prevedeva che “La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”; che il mancato possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S. non può costituire, nel caso delle ricevitorie LE (come quella dallo stessa gestita), legittimo fondamento per provvedimenti inibitori e/o sanzionatori della Pubblica
Amministrazione. Per tale motivo non può giustificare l'emissione del provvedimento impugnato;
che, più precisamente, le ricevitorie LE,
pur non essendo affiliate a soggetti titolari della concessione hanno CP_4
titolo ad esercitare la loro attività commerciale in quanto sono incaricate pagina 4 di 15 dall'unico bookmaker (LE) che, per effetto delle violazioni accertate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (illegittima esclusione dalle gare del 1999, illegittima proroga delle concessioni del 1999, illegittima esclusione dalle gare del 2006, violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale ed, infine, illegittimità delle clausole del bando del 2012), è
titolare del pieno ed accertato diritto auto-applicativo ad operare sul mercato italiano pur in assenza della concessione essendo in tutto CP_4
equiparabile ai soggetti attualmente titolari della stessa;
che la circostanza che non possegga attualmente la licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. rappresenta l'effetto di un ostacolo normativo incompatibile con il diritto comunitario,
costantemente oggetto di disapplicazione da parte dei giudici nazionali. Ne
discende, quale inevitabile corollario, che la sanzione irrogata dall'Amministrazione sul presupposto che fosse priva della licenza ex art. 88
T.U.L.P.S., trovando fondamento su una normativa e su misure provvedimentali manifestamente contrarie al diritto dell'Unione, era a sua volta viziata da illegittimità manifesta.
Eccepiva ancora che nel caso di specie, aveva correttamente richiesto alla
Questura di il rilascio della licenza, di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., CP_2
tuttavia, in violazione del diritto comunitario, tale Amministrazione aveva ritenuto di emettere un provvedimento di reiezione fondato, esclusivamente,
sull'assenza della concessione nazionale in capo a LEe che avverso tale provvedimento era pendente ricorso innanzi al TAR Lazio, sede di Roma.
Riguardo al secondo punto in diritto e, quindi, violazione del combinato disposto di cui agli artt. 86,88 e 110 TULPS, riteneva di essere pienamente in possesso delle autorizzazioni prescritte dall'ordinamento ai fini della raccolta di gioco pubblico mediante apparecchiature AWP;
che la titolarità della licenza rilasciata dal Comune di Cava de' Tirreni, ai sensi dell'art. 86, comma
1, T.U.L.P.S. – che l'autorizzava specificamente a gestire una sala da giuoco pagina 5 di 15 con detenzione di apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, lett. A,
del T.U.L.P.S. – escludeva, per ciò stesso, la necessità di ulteriori titoli autorizzatori ai fini della detenzione di tali apparecchi (e, segnatamente, della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., com'era invece asserito nella Circolare in contestazione); che, in nessun caso, le conseguenze per il mancato possesso della licenza per il suddetto servizio di trasmissione dati potevano consistere nel privare di ogni efficacia e valore giuridico una licenza regolarmente rilasciata per la specifica attività di raccolta gioco mediante AWP (a dispetto di quanto si argomenta nella Circolare;
che, l'evidenza di tali CP_4
constatazioni, era messa in discussione dall'insolita interpretazione della normativa vigente contenuta nella Circolare n. 2013/491/DAR/UD cit. CP_4
Secondo tale Circolare (pag. 6), infatti, “dal combinato disposto dei predetti artt. 86 e 88 si ricava che nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono essere ivi installati solo se l'imprenditore
è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88”. Come già detto, in virtù di tale interpretazione, la circostanza che parte ricorrente trasmettesse dati inerenti a proposte negoziali di giocate per conto di LE all'interno dei propri locali renderebbe la licenza ex art. 86, comma 1, T.U.L.P.S., di cui lo stesso era legittimo titolare, priva di efficacia abilitativa alla raccolta di gioco attraverso apparecchiature AWP. In questo caso – secondo le considerazioni svolte nella Circolare – la raccolta di gioco mediante AWP sarebbe consentita soltanto a seguito dell'ottenimento della licenza prevista dall'art. 88
per l'esercizio delle scommesse;
in conclusioni ancora, assumeva Parte_3
che in definitiva, alla luce di quanto precedeva, era palese che la Circolare
avesse erroneamente interpretato il combinato disposto di cui agli CP_4
artt. 86, 88 e 110 T.U.L.P.S., attribuendo a quest'ultimo un contenuto in contrasto con il “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e con “l'intenzione del Legislatore”; che ne conseguiva, pertanto, che il pagina 6 di 15 controllo sulla legittimità dell'attività svolta attraverso gli apparecchi AWP
doveva necessariamente essere diretto a verificare la presenza delle autorizzazioni specificamente previste per dette apparecchiature (possesso della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. ed iscrizione nell'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, comma 553, della legge 266/2005, come sostituito dalla Legge
220 del 2010) e sicuramente non ad altre. Ciò perché la lettura della norma sanzionatoria non può ampliarsi a dismisura, ricomprendendo la verifica della presenza di autorizzazioni diverse ed estranee all'installazione delle suddette apparecchiature. Per tali motivi, il provvedimento impugnato, che trova fondamento proprio nell'errata interpretazione della normativa di settore sopra richiamata, deve ritenersi illegittimo per violazione di legge.
In riferimento al terzo dei motivi dell'opposizione eccepiva che, a prescindere dalla fondatezza dall'interpretazione fornita nella circolare de qua, era doveroso precisare come, in modo del tutto arbitrario, l'amministrazione resistente avesse ritenuto legittimo e opportuno dare applicazione soltanto alle indicazioni operative sfavorevoli all'amministrato, tralasciando completamente quelle volte a prescrivere un atteggiamento di cautela a garanzia del cittadino.
In riferimento al quarto punto il ricorrente eccepiva che la sanzione irrogata era illegittima anche perché aveva violato l'art. 3 della Legge 689/1991, non potendosi ravvedere, nel caso di specie, l'elemento soggettivo della fattispecie, né in termini di colpa, né di dolo.
Concludeva, pertanto, affinché l'adito Tribunale volesse: “in via cautelare,
sospendere l'esecuzione dell'impugnato provvedimento;
nel merito,
annullare l'impugnato provvedimento;
in subordine, disporre la sospensione del presente giudizio con rimessione della causa alla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, ex art. 267, penult. Comma, TFUE, e proposizione a quest'ultima di questioni pregiudiziali opportunamente formulate pagina 7 di 15 sull'interpretazione del diritto dell'Unione rilevante in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché di principi di certezza del diritto, ragionevolezza, trasparenza, uguaglianza e non autoincriminazione,
per conoscere se il provvedimento impugnato e le norme interne presupposte siano compatibili con esso;
infine, condannare la controparte al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”.
La prima udienza veniva fissata al 17/11/2017 a cui era presente la sola parte ricorrente e il Giudice rinviava per mancata notifica del decreto di fissazione udienza e del ricorso introduttivo all' alla data del Parte_2
4/4/2018 quando, preso atto della mancata costituzione della resistente, il giudice rinviava per conclusioni alla data del 23/1/2019 rinviata più volte fino al 7/11/2023.
In data 7/2/023 si costituiva l' la quale Controparte_1
descriveva che in data 9/9/2023 la Guardia di Finanza, dopo l'accesso presso l'azienda del ricorrente, all'esito del controllo, all'interno dell'esercizio commerciale, formalmente inquadrato come centro trasmissione dati, veniva riscontrata la presenza e l'installazione con messa a disposizione dell'utenza di n. 12 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6 lett. A) del R.D.
18-6-1931 n. 773 (T.U.L.P.S. ) e constatato lo svolgimento di raccolta di scommesse su eventi sportivi per conto dell'allibratore estero con marchio
“StanleyBet”, in assenza della prescritta licenza di polizia, ex art. 88 del
T.U.L.P.S.; che, durante il controllo, era emerso che l'esercizio commerciale,
formalmente inquadrato come centro trasmissione dati, in realtà esercitava la raccolta e la gestione delle scommesse a favore dell'allibratore estero
LE […] accertato in flagranza di reato di cui all'art. 4 della legge
401/81, significando che l'esercente era stato sorpreso nell'atto di raccogliere fisicamente scommesse provenienti da un avventore”; che la violazione accertata era sanzionabile ai sensi dell'art. 110, comma 9, lettera f-bis) del pagina 8 di 15 che, successivamente, il 15/10/2013 era stato rinnovato in Parte_3
autotutela il predetto verbale per la correzione di un errore materiale relativo all'indicazione della norma violata;
che in data 29/3/2017, nei confronti di
, titolare dell'omonima impresa familiare, era stata emessa Parte_1
ordinanza-ingiunzione prot. 31301, notificata il giorno 4/4/2017, per comminare la sanzione pecuniaria di € 18.000,00 (diciottomilaeuro/00), nel minimo previsto dal richiamato art.110 comma 9, lettera f-bis) del T.U.L.P.S.;
che, circa la eccepita violazione e falsa applicazione degli artt. 86-88 e 110
TULPS, deduceva che il ricorrente aveva dato assoluto rilievo al possesso della licenza di cui all'art. 86 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) affermando che
“la titolarità della licenza rilasciata dal Comune di Cava dei Tirreni ai sensi dell'art. 86 comma 1 del T.U.L.P.S. – che autorizzava specificamente a gestire una sala da gioco con detenzione di apparecchi da intrattenimento … esclude,
per ciò stesso, la necessità di ulteriori titoli autorizza tori ….( e, segnatamente della licenza di cui all'art. 88 TULPS…)”; che a giudizio della parte resistente,
l'affermazione sembrava non aver correttamente interpretato la voluntas legis contenuta nel Testo Unico, di cui al R.D. 773/1931, a norma del quale il pregresso rilascio dell'autorizzazione all'installazione di congegni per il gioco lecito, ex art. 86 del TULPS, non può sostituire, né surrogare il possesso della licenza per l'esercizio dell'attività di intermediazione nella raccolta di scommesse, di cui al successivo art. 88 del medesimo Testo, che ne era prova la formulazione dell'art. 86, ultimo comma, la quale postula e lascia integro il dovere di munirsi dell'autorizzazione ex art. 88. “… Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: … c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze … di cui all'articolo 88 …” Sul punto è intervenuta circolare n. 2013/491/DAR/UD del 13/06/2013 introdotta dalla Legge CP_4
pagina 9 di 15 di Stabilità 2013, laddove chiarisce il quadro sanzionatorio delineato dal comma 9 dell'art. 110 TULPS ed, in particolare, veniva evidenziato che “I
soggetti che effettuano delle scommesse, (compresi i c.d. “corner”) possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110,
comma 6, del TULPS, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88. (…)
dal combinato disposto dei predetti artt. 86 e 88 (TULPS) si ricavava che nei locali in cui si esercitava l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento potevano essere ivi installati solo se l'imprenditore era in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88”; che la condotta sanzionatoria prevista dalla lett. F bis) del comma 9 – introdotto dal comma
475, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – aveva modificato l'articolo 110 nelle diverse declinazioni indicate (chiunque, sul Parte_3
territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque ne consente l'uso) ed ha come oggetto gli apparecchi di cui all'art. 110 TULPS ove questi siano collocati in: a) luoghi pubblici;
b) luoghi aperti al pubblico;
c) circoli e associazioni di qualunque specie, nell'ipotesi in cui tali luoghi non siano muniti delle prescritte autorizzazioni;
che la ratio della lett. F bis) del citato co. 9 art. 110 TULPS, era quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia (di cui agli artt. 86 ed 88, qualora prescritte, TULPS) tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dall'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate;
che, nella fattispecie, era stato contestato al ricorrente di aver “consentito l'uso “di apparecchi o congegni di cui al precedente comma 6 lett. A) del medesimo art. 110, in un esercizio svolgente un'attività, non già di mera trasmissione dati, bensì di raccolta di scommesse, peraltro riscontrata in flagranza, come risulta dagli atti, perciò
soggetta alla specifica autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS;
che, di tale pagina 10 di 15 autorizzazione, come si rilevava dal verbale, l'esercente risultava sprovvisto per l'attività svolta, anzi aveva ricevuto il diniego dell'autorizzazione da parte della Questura di;
che in merito alla denunciata violazione e CP_2
falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE ovvero per contrarietà ai principi comunitari di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi facendo riferimento ad una giurisprudenza che legittimerebbe la mancanza di concessione ex art. 88 TULPS nei confronti degli operatori che, a parer loro,
“illegittimamente” non l'hanno ottenuta, in quanto il sistema italiano di attribuzione delle concessioni sarebbe stato dichiarato dalla CGUE in contrasto con i principi comunitari la premettendo Controparte_1
che la questione esulava fortemente dal giudizio in corso nel quale non si giudicava l'opportunità del rilascio della licenza art. 88 TULPS bensì la sua materiale esistenza o meno in un esercizio ove sono installati apparecchi da intrattenimento, brevemente si faceva presente che la CGUE si era pronunciata più volte riconoscendo che il regime (italiano ma non solo) di monopolio pubblico basato sul sistema concessorio era coerente con la normativa comunitaria;
che, in merito all'eccepito eccesso di potere per violazione della circolare n. 491/2013 la rilevava che la eccezione si CP_1
riferiva alla circostanza che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione della licenza ex art. 88 emesso dalla Questura di , il CP_2
sig. aveva presentato ricorso al TAR in data 16/5/2012, quindi Pt_1
precedentemente all'accesso che aveva originato la contestazione amministrativa di cui trattasi e, che, tale circostanza, come richiesto dal ricorrente negli scritti difensivi, aveva comportato la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni nelle more della definizione del procedimento in ossequio alla circolare n. 491 del 13.6.2013; che la circolare però recita testualmente “prima di procedere alle irrogazioni delle sanzioni è opportuno attendere l'esito dell'eventuale contenzioso …”. Pertanto, avendo sospeso pagina 11 di 15 l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione per ben quattro anni, in assenza di comunicazioni relative all'esito del ricorso di cui la parte era pur stata onerata, in data 29/3/2017, si era ritenuto di procedere ad emettere il provvedimento qui impugnato anche per non incorrere nei termini prescrizionali previsti dall'art. 28 della l.689/1981; che, in merito alla denunciata violazione dell'art. 3 della l.689/81, neanche poteva condividersi la riconosciuta inesistenza dell'elemento soggettivo stante la natura dell'attività
svolta professionalmente dal ricorrente che gli consentiva e gli imponeva la dovuta attenzione e la conoscenza della normativa vigente qualora nel proprio esercizio commerciale fossero messi a disposizione del pubblico apparecchi da intrattenimento quali quelli rinvenuti;
che dal verbale di verifica emergeva che nei locali verificati, risultavano installati n. 12
apparecchi da intrattenimento in un esercizio non munito di regolare licenza art. 88 laddove veniva esercitata l'attività di raccolta scommesse per conto della “LE” allibratore estero non autorizzato in Italia, senza la prescritta licenza ex art. 88 TULPS, e che si concretizzava la predetta violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. F-bis; che tali punti di raccolta scommesse operavano da anni sul territorio dello Stato in assenza sia di concessione rilasciata dalla scrivente che di autorizzazione di polizia CP_1
e che ritengono di essere legittimati per tale attività di raccolta di scommesse in virtù del contratto di stabilimento con il bookmaker estero e che della vicenda si erano interessati molteplici giudici ma che, da questo molteplice e vastissimo ambito informativo, un dato era sempre emerso in modo chiaro ed incontrovertibile: per la normativa italiana i CTD erano luoghi di raccolta di scommesse privi di autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS.
Concludeva, pertanto, affinché l'adito tribunale volesse rigettare la richiesta di sospensione;
rigettare le domande di parte opponente in quanto improcedibili, inammissibili, non provate nonché infondate in fatto ed in pagina 12 di 15 diritto;
ritenere e dichiarare legittima l'ordinanza ingiunzione di applicazione delle sanzioni per le motivazioni esposte in narrativa con condanna alle spese.
All'udienza del 7/11/2023 la causa veniva rinviata per discussione al 2/4/2024
e poi nello stato al 24/9/2024 ed ancora per discussione al 3/6/2025.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni di parte opposta, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi di Diritto
deduceva di aver installato gli apparecchi disponendo Parte_1
della licenza di cui all'art. 86 TULPS.
Quest'ultima era infatti, a suo dire, sufficiente, non occorrendo anche quella prevista all'art. 88 del TULPS che, in ogni caso, aveva richiesto ma che era stata rigettata, tant'è che avverso tale rigetto aveva proposto ricorso al Tar
Lazio.
La proposizione del ricorso innanzi al Tar Lazio aveva comportato la sospensione dell'azione della che, però, non ricevendo Controparte_1
comunicazioni circa l'esito del giudizio amministrativo si era risolta alla notificazione della ordinanza ingiunzione anche per non incorrere in decadenze e prescrizioni.
La Cassazione sul tema esprime, sulle argomentazioni esposte dall'opponente, un chiaro e contrario indirizzo interpretativo delle norme coinvolte.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che i soggetti atti all'esercizio di scommesse possono detenere gli apparecchi oggetto di causa solo in presenza della licenza di polizia di cui all'art. 88 del TULPS (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. II n. 7855/2022 e la recente, Cass. n. 5127/2024).
pagina 13 di 15 La finalità per cui è imposta tale licenza è infatti quella di impedire l'utilizzo dei detti apparecchi in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia,
ritenendo che il loro uso in locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l'intrinseca pericolosità sociale.
Quindi a nulla rileva che il ricorrente sia in possesso della licenza ex art. 86
c.p.c. in quanto non ritenuta da sola sufficiente a legalizzare l'uso degli apparecchi del bookmaker estero privo di concessione (Cassazione Ordinanza
17743/2024).
In tale definizione non si ritiene sussistano disposizioni contrarie al diritto comunitario.
Ciò anche perché le questure prima di rilasciare le licenze di cui all'art.88
TULPS devono, fra l'altro, verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali dai luoghi considerati “sensibili”.
Pertanto, per i motivi addotti si rigetta il ricorso in opposizione.
La sanzione era già stata emessa al minimo edittale e quindi viene riconfermata in tale misura.
In merito alle spese legali occorre rilevare la oggettiva complessità della materia e l'evolversi recente della giurisprudenza nelle definizioni accolte nella presente decisione comporta la compensazione totale delle spese giudiziali.
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4192/2017 r.g. tra , in Parte_1
proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale omonima –
opponente- e in persona del Direttore pro Controparte_1
pagina 14 di 15 tempore, Sezione Operativa Territoriale di Salerno –opposta-, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione;
2) compensa integralmente le spese legali fra le parti.
Salerno lì, 03/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Cosimina D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4192/2017
Promossa
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27/10/1990, in proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale omonima (P.I. ), rappresentato e difeso, in virtù di procura P.IVA_1
notarile del 27/04/2017, dall'Avv. Daniela Agnello con studio in Messina,
Strada San Giacomo Is. 313 ed elettivamente domiciliati all'indirizzo pec
Email_1
-opponente-
E
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dal Direttore Operativo ed Controparte_3
elettivamente domiciliata presso la sede di , in , alla Via Silvio CP_2 CP_2
Baratta, n. 112;
- opposta-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione pagina 1 di 15 Conclusioni: come da verbale di udienza
Fatto e svolgimento del giudizio
Con ricorso iscritto a ruolo in data 4/5/2017 e udienza fissata per la data del
17/11/2017, , in proprio e quale titolare dell'omonima Parte_1
impresa individuale, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. N. 31301, emessa in data 29/3/2017 e notificata in data
4/4/2017, con la quale l' ingiungeva il Parte_2
pagamento della somma di € 18.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, ex art. 110, co. 9, lett. f-bis, R.D. 773/1931 (TULPS) per aver installato n. 12
apparecchi da intrattenimento di cui al comma 6, lettera a), dell'art. 110 del predetto testo unico in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.,
oltre € 8,75 per la notifica.
Descriveva il ricorrente che in data 5/1/2012, il Comune di Cava de' Tirreni
(SA) autorizzava, ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S., l'installazione e il funzionamento degli apparecchi elettronici nella sala giochi sita Cava de'
Tirreni, Via XXV Luglio, n. 83D, gestita dallo stesso (parte ricorrente risultava iscritta all'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, comma 553, della legge
266/2005, come sostituito dalla Legge 220 del 2010); che, successivamente, in relazione ai locali siti in Piazza Pio XII, n. 17/18, stipulava con LE
LT IM (LE), società di nazionalità maltese, un “Contratto di
Ricevitoria” con il quale s'impegnava a svolgere, per conto di quest'ultima,
attività di centro trasmissione dati inerenti a prenotazioni di giocate su eventi sportivi;
che in data 9/9/2013, gli agenti in forza presso il 1° Nucleo Operativo
della Guardia di Finanza, Gruppo Salerno, accedevano all'interno delle summenzionate sale giochi per eseguire i controlli previsti dall'art. 38 della L.
n. 388/2000; che, nel corso del predetto controllo, si accertava la presenza di n.
12 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6/A, del T.U.L.P.S.
pagina 2 di 15 (cc.dd. AWP), nonché lo svolgimento dell'attività di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di giocate per conto della società LE LT
IM; che, nell'ambito del controllo in parola, veniva, altresì, accertato che tutti gli apparecchi installati e funzionanti nel locale erano correttamente collegati alla rete telematica dell' ed erano muniti dei previsti Nulla CP_4
Osta di messa in Esercizio e di Distribuzione apposti in copia originale;
che,
tuttavia, l'Amministrazione resistente, ritenendo che il simultaneo svolgimento delle predette attività in assenza della licenza di cui all'art. 88
T.U.L.P.S. integrasse la fattispecie di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-bis del medesimo Testo Unico, redigeva formale atto di contestazione, dando avvio al relativo procedimento sanzionatorio;
che presentava memorie difensive a seguito delle quali l'amministrazione resistente sospendeva con nota del
6/12/2013 il procedimento sanzionatorio che, inaspettatamente, riavviava in data 29/3/2017, notificando l'ordinanza che si impugnava.
In diritto eccepiva 1) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 49 e 56
TFUE; 2) la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 86,88 e 110 TULPS;
3) l'eccesso di potere per violazione della circolare n.
491/2013; 4) la violazione degli artt. 1,2,3, e 4 della Legge 689/1981.
In merito al primo motivo deduceva che il provvedimento impugnato era illegittimo, in primo luogo, per violazione del diritto dell'Unione Europea in riferimento all'art. 110, comma 9, lett f bis, del R.D. 773/1931 (cd. T.U.L.P.S.), il quale prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio;
che nel caso di specie rilevavano, inoltre, l'art. 86 il quale precisava che “Non possono esercitarsi, senza licenza del questore,
pagina 3 di 15 alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni ovvero locali di stallaggio e simili.
Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, è necessaria la comunicazione al Questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all' articolo 110, commi 6 e 7,
la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo
88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati” e l'art. 88 T.U.L.P.S. il quale prevedeva che “La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”; che il mancato possesso dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 T.U.L.P.S. non può costituire, nel caso delle ricevitorie LE (come quella dallo stessa gestita), legittimo fondamento per provvedimenti inibitori e/o sanzionatori della Pubblica
Amministrazione. Per tale motivo non può giustificare l'emissione del provvedimento impugnato;
che, più precisamente, le ricevitorie LE,
pur non essendo affiliate a soggetti titolari della concessione hanno CP_4
titolo ad esercitare la loro attività commerciale in quanto sono incaricate pagina 4 di 15 dall'unico bookmaker (LE) che, per effetto delle violazioni accertate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (illegittima esclusione dalle gare del 1999, illegittima proroga delle concessioni del 1999, illegittima esclusione dalle gare del 2006, violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale ed, infine, illegittimità delle clausole del bando del 2012), è
titolare del pieno ed accertato diritto auto-applicativo ad operare sul mercato italiano pur in assenza della concessione essendo in tutto CP_4
equiparabile ai soggetti attualmente titolari della stessa;
che la circostanza che non possegga attualmente la licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. rappresenta l'effetto di un ostacolo normativo incompatibile con il diritto comunitario,
costantemente oggetto di disapplicazione da parte dei giudici nazionali. Ne
discende, quale inevitabile corollario, che la sanzione irrogata dall'Amministrazione sul presupposto che fosse priva della licenza ex art. 88
T.U.L.P.S., trovando fondamento su una normativa e su misure provvedimentali manifestamente contrarie al diritto dell'Unione, era a sua volta viziata da illegittimità manifesta.
Eccepiva ancora che nel caso di specie, aveva correttamente richiesto alla
Questura di il rilascio della licenza, di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., CP_2
tuttavia, in violazione del diritto comunitario, tale Amministrazione aveva ritenuto di emettere un provvedimento di reiezione fondato, esclusivamente,
sull'assenza della concessione nazionale in capo a LEe che avverso tale provvedimento era pendente ricorso innanzi al TAR Lazio, sede di Roma.
Riguardo al secondo punto in diritto e, quindi, violazione del combinato disposto di cui agli artt. 86,88 e 110 TULPS, riteneva di essere pienamente in possesso delle autorizzazioni prescritte dall'ordinamento ai fini della raccolta di gioco pubblico mediante apparecchiature AWP;
che la titolarità della licenza rilasciata dal Comune di Cava de' Tirreni, ai sensi dell'art. 86, comma
1, T.U.L.P.S. – che l'autorizzava specificamente a gestire una sala da giuoco pagina 5 di 15 con detenzione di apparecchi da intrattenimento, ex art. 110, comma 6, lett. A,
del T.U.L.P.S. – escludeva, per ciò stesso, la necessità di ulteriori titoli autorizzatori ai fini della detenzione di tali apparecchi (e, segnatamente, della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., com'era invece asserito nella Circolare in contestazione); che, in nessun caso, le conseguenze per il mancato possesso della licenza per il suddetto servizio di trasmissione dati potevano consistere nel privare di ogni efficacia e valore giuridico una licenza regolarmente rilasciata per la specifica attività di raccolta gioco mediante AWP (a dispetto di quanto si argomenta nella Circolare;
che, l'evidenza di tali CP_4
constatazioni, era messa in discussione dall'insolita interpretazione della normativa vigente contenuta nella Circolare n. 2013/491/DAR/UD cit. CP_4
Secondo tale Circolare (pag. 6), infatti, “dal combinato disposto dei predetti artt. 86 e 88 si ricava che nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono essere ivi installati solo se l'imprenditore
è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88”. Come già detto, in virtù di tale interpretazione, la circostanza che parte ricorrente trasmettesse dati inerenti a proposte negoziali di giocate per conto di LE all'interno dei propri locali renderebbe la licenza ex art. 86, comma 1, T.U.L.P.S., di cui lo stesso era legittimo titolare, priva di efficacia abilitativa alla raccolta di gioco attraverso apparecchiature AWP. In questo caso – secondo le considerazioni svolte nella Circolare – la raccolta di gioco mediante AWP sarebbe consentita soltanto a seguito dell'ottenimento della licenza prevista dall'art. 88
per l'esercizio delle scommesse;
in conclusioni ancora, assumeva Parte_3
che in definitiva, alla luce di quanto precedeva, era palese che la Circolare
avesse erroneamente interpretato il combinato disposto di cui agli CP_4
artt. 86, 88 e 110 T.U.L.P.S., attribuendo a quest'ultimo un contenuto in contrasto con il “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e con “l'intenzione del Legislatore”; che ne conseguiva, pertanto, che il pagina 6 di 15 controllo sulla legittimità dell'attività svolta attraverso gli apparecchi AWP
doveva necessariamente essere diretto a verificare la presenza delle autorizzazioni specificamente previste per dette apparecchiature (possesso della licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. ed iscrizione nell'elenco dei soggetti di cui all'art. 1, comma 553, della legge 266/2005, come sostituito dalla Legge
220 del 2010) e sicuramente non ad altre. Ciò perché la lettura della norma sanzionatoria non può ampliarsi a dismisura, ricomprendendo la verifica della presenza di autorizzazioni diverse ed estranee all'installazione delle suddette apparecchiature. Per tali motivi, il provvedimento impugnato, che trova fondamento proprio nell'errata interpretazione della normativa di settore sopra richiamata, deve ritenersi illegittimo per violazione di legge.
In riferimento al terzo dei motivi dell'opposizione eccepiva che, a prescindere dalla fondatezza dall'interpretazione fornita nella circolare de qua, era doveroso precisare come, in modo del tutto arbitrario, l'amministrazione resistente avesse ritenuto legittimo e opportuno dare applicazione soltanto alle indicazioni operative sfavorevoli all'amministrato, tralasciando completamente quelle volte a prescrivere un atteggiamento di cautela a garanzia del cittadino.
In riferimento al quarto punto il ricorrente eccepiva che la sanzione irrogata era illegittima anche perché aveva violato l'art. 3 della Legge 689/1991, non potendosi ravvedere, nel caso di specie, l'elemento soggettivo della fattispecie, né in termini di colpa, né di dolo.
Concludeva, pertanto, affinché l'adito Tribunale volesse: “in via cautelare,
sospendere l'esecuzione dell'impugnato provvedimento;
nel merito,
annullare l'impugnato provvedimento;
in subordine, disporre la sospensione del presente giudizio con rimessione della causa alla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, ex art. 267, penult. Comma, TFUE, e proposizione a quest'ultima di questioni pregiudiziali opportunamente formulate pagina 7 di 15 sull'interpretazione del diritto dell'Unione rilevante in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi, nonché di principi di certezza del diritto, ragionevolezza, trasparenza, uguaglianza e non autoincriminazione,
per conoscere se il provvedimento impugnato e le norme interne presupposte siano compatibili con esso;
infine, condannare la controparte al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio”.
La prima udienza veniva fissata al 17/11/2017 a cui era presente la sola parte ricorrente e il Giudice rinviava per mancata notifica del decreto di fissazione udienza e del ricorso introduttivo all' alla data del Parte_2
4/4/2018 quando, preso atto della mancata costituzione della resistente, il giudice rinviava per conclusioni alla data del 23/1/2019 rinviata più volte fino al 7/11/2023.
In data 7/2/023 si costituiva l' la quale Controparte_1
descriveva che in data 9/9/2023 la Guardia di Finanza, dopo l'accesso presso l'azienda del ricorrente, all'esito del controllo, all'interno dell'esercizio commerciale, formalmente inquadrato come centro trasmissione dati, veniva riscontrata la presenza e l'installazione con messa a disposizione dell'utenza di n. 12 apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, co. 6 lett. A) del R.D.
18-6-1931 n. 773 (T.U.L.P.S. ) e constatato lo svolgimento di raccolta di scommesse su eventi sportivi per conto dell'allibratore estero con marchio
“StanleyBet”, in assenza della prescritta licenza di polizia, ex art. 88 del
T.U.L.P.S.; che, durante il controllo, era emerso che l'esercizio commerciale,
formalmente inquadrato come centro trasmissione dati, in realtà esercitava la raccolta e la gestione delle scommesse a favore dell'allibratore estero
LE […] accertato in flagranza di reato di cui all'art. 4 della legge
401/81, significando che l'esercente era stato sorpreso nell'atto di raccogliere fisicamente scommesse provenienti da un avventore”; che la violazione accertata era sanzionabile ai sensi dell'art. 110, comma 9, lettera f-bis) del pagina 8 di 15 che, successivamente, il 15/10/2013 era stato rinnovato in Parte_3
autotutela il predetto verbale per la correzione di un errore materiale relativo all'indicazione della norma violata;
che in data 29/3/2017, nei confronti di
, titolare dell'omonima impresa familiare, era stata emessa Parte_1
ordinanza-ingiunzione prot. 31301, notificata il giorno 4/4/2017, per comminare la sanzione pecuniaria di € 18.000,00 (diciottomilaeuro/00), nel minimo previsto dal richiamato art.110 comma 9, lettera f-bis) del T.U.L.P.S.;
che, circa la eccepita violazione e falsa applicazione degli artt. 86-88 e 110
TULPS, deduceva che il ricorrente aveva dato assoluto rilievo al possesso della licenza di cui all'art. 86 del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) affermando che
“la titolarità della licenza rilasciata dal Comune di Cava dei Tirreni ai sensi dell'art. 86 comma 1 del T.U.L.P.S. – che autorizzava specificamente a gestire una sala da gioco con detenzione di apparecchi da intrattenimento … esclude,
per ciò stesso, la necessità di ulteriori titoli autorizza tori ….( e, segnatamente della licenza di cui all'art. 88 TULPS…)”; che a giudizio della parte resistente,
l'affermazione sembrava non aver correttamente interpretato la voluntas legis contenuta nel Testo Unico, di cui al R.D. 773/1931, a norma del quale il pregresso rilascio dell'autorizzazione all'installazione di congegni per il gioco lecito, ex art. 86 del TULPS, non può sostituire, né surrogare il possesso della licenza per l'esercizio dell'attività di intermediazione nella raccolta di scommesse, di cui al successivo art. 88 del medesimo Testo, che ne era prova la formulazione dell'art. 86, ultimo comma, la quale postula e lascia integro il dovere di munirsi dell'autorizzazione ex art. 88. “… Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: … c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze … di cui all'articolo 88 …” Sul punto è intervenuta circolare n. 2013/491/DAR/UD del 13/06/2013 introdotta dalla Legge CP_4
pagina 9 di 15 di Stabilità 2013, laddove chiarisce il quadro sanzionatorio delineato dal comma 9 dell'art. 110 TULPS ed, in particolare, veniva evidenziato che “I
soggetti che effettuano delle scommesse, (compresi i c.d. “corner”) possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110,
comma 6, del TULPS, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88. (…)
dal combinato disposto dei predetti artt. 86 e 88 (TULPS) si ricavava che nei locali in cui si esercitava l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento potevano essere ivi installati solo se l'imprenditore era in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88”; che la condotta sanzionatoria prevista dalla lett. F bis) del comma 9 – introdotto dal comma
475, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – aveva modificato l'articolo 110 nelle diverse declinazioni indicate (chiunque, sul Parte_3
territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque ne consente l'uso) ed ha come oggetto gli apparecchi di cui all'art. 110 TULPS ove questi siano collocati in: a) luoghi pubblici;
b) luoghi aperti al pubblico;
c) circoli e associazioni di qualunque specie, nell'ipotesi in cui tali luoghi non siano muniti delle prescritte autorizzazioni;
che la ratio della lett. F bis) del citato co. 9 art. 110 TULPS, era quella di impedire l'utilizzo di apparecchi da divertimento e intrattenimento in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia (di cui agli artt. 86 ed 88, qualora prescritte, TULPS) tenuto conto della pericolosità sociale di tali congegni e dall'esigenza che il loro uso avvenga solo in luoghi che abbiano ricevuto tutte le autorizzazioni previste per l'esercizio delle attività in esse effettuate;
che, nella fattispecie, era stato contestato al ricorrente di aver “consentito l'uso “di apparecchi o congegni di cui al precedente comma 6 lett. A) del medesimo art. 110, in un esercizio svolgente un'attività, non già di mera trasmissione dati, bensì di raccolta di scommesse, peraltro riscontrata in flagranza, come risulta dagli atti, perciò
soggetta alla specifica autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS;
che, di tale pagina 10 di 15 autorizzazione, come si rilevava dal verbale, l'esercente risultava sprovvisto per l'attività svolta, anzi aveva ricevuto il diniego dell'autorizzazione da parte della Questura di;
che in merito alla denunciata violazione e CP_2
falsa applicazione degli artt. 49 e 56 TFUE ovvero per contrarietà ai principi comunitari di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi facendo riferimento ad una giurisprudenza che legittimerebbe la mancanza di concessione ex art. 88 TULPS nei confronti degli operatori che, a parer loro,
“illegittimamente” non l'hanno ottenuta, in quanto il sistema italiano di attribuzione delle concessioni sarebbe stato dichiarato dalla CGUE in contrasto con i principi comunitari la premettendo Controparte_1
che la questione esulava fortemente dal giudizio in corso nel quale non si giudicava l'opportunità del rilascio della licenza art. 88 TULPS bensì la sua materiale esistenza o meno in un esercizio ove sono installati apparecchi da intrattenimento, brevemente si faceva presente che la CGUE si era pronunciata più volte riconoscendo che il regime (italiano ma non solo) di monopolio pubblico basato sul sistema concessorio era coerente con la normativa comunitaria;
che, in merito all'eccepito eccesso di potere per violazione della circolare n. 491/2013 la rilevava che la eccezione si CP_1
riferiva alla circostanza che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione della licenza ex art. 88 emesso dalla Questura di , il CP_2
sig. aveva presentato ricorso al TAR in data 16/5/2012, quindi Pt_1
precedentemente all'accesso che aveva originato la contestazione amministrativa di cui trattasi e, che, tale circostanza, come richiesto dal ricorrente negli scritti difensivi, aveva comportato la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni nelle more della definizione del procedimento in ossequio alla circolare n. 491 del 13.6.2013; che la circolare però recita testualmente “prima di procedere alle irrogazioni delle sanzioni è opportuno attendere l'esito dell'eventuale contenzioso …”. Pertanto, avendo sospeso pagina 11 di 15 l'emissione dell'ordinanza di ingiunzione per ben quattro anni, in assenza di comunicazioni relative all'esito del ricorso di cui la parte era pur stata onerata, in data 29/3/2017, si era ritenuto di procedere ad emettere il provvedimento qui impugnato anche per non incorrere nei termini prescrizionali previsti dall'art. 28 della l.689/1981; che, in merito alla denunciata violazione dell'art. 3 della l.689/81, neanche poteva condividersi la riconosciuta inesistenza dell'elemento soggettivo stante la natura dell'attività
svolta professionalmente dal ricorrente che gli consentiva e gli imponeva la dovuta attenzione e la conoscenza della normativa vigente qualora nel proprio esercizio commerciale fossero messi a disposizione del pubblico apparecchi da intrattenimento quali quelli rinvenuti;
che dal verbale di verifica emergeva che nei locali verificati, risultavano installati n. 12
apparecchi da intrattenimento in un esercizio non munito di regolare licenza art. 88 laddove veniva esercitata l'attività di raccolta scommesse per conto della “LE” allibratore estero non autorizzato in Italia, senza la prescritta licenza ex art. 88 TULPS, e che si concretizzava la predetta violazione di cui all'art. 110 comma 9 lett. F-bis; che tali punti di raccolta scommesse operavano da anni sul territorio dello Stato in assenza sia di concessione rilasciata dalla scrivente che di autorizzazione di polizia CP_1
e che ritengono di essere legittimati per tale attività di raccolta di scommesse in virtù del contratto di stabilimento con il bookmaker estero e che della vicenda si erano interessati molteplici giudici ma che, da questo molteplice e vastissimo ambito informativo, un dato era sempre emerso in modo chiaro ed incontrovertibile: per la normativa italiana i CTD erano luoghi di raccolta di scommesse privi di autorizzazione di polizia ex art. 88 TULPS.
Concludeva, pertanto, affinché l'adito tribunale volesse rigettare la richiesta di sospensione;
rigettare le domande di parte opponente in quanto improcedibili, inammissibili, non provate nonché infondate in fatto ed in pagina 12 di 15 diritto;
ritenere e dichiarare legittima l'ordinanza ingiunzione di applicazione delle sanzioni per le motivazioni esposte in narrativa con condanna alle spese.
All'udienza del 7/11/2023 la causa veniva rinviata per discussione al 2/4/2024
e poi nello stato al 24/9/2024 ed ancora per discussione al 3/6/2025.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni di parte opposta, la causa è stata decisa con contestuale deposito delle motivazioni.
Motivi di Diritto
deduceva di aver installato gli apparecchi disponendo Parte_1
della licenza di cui all'art. 86 TULPS.
Quest'ultima era infatti, a suo dire, sufficiente, non occorrendo anche quella prevista all'art. 88 del TULPS che, in ogni caso, aveva richiesto ma che era stata rigettata, tant'è che avverso tale rigetto aveva proposto ricorso al Tar
Lazio.
La proposizione del ricorso innanzi al Tar Lazio aveva comportato la sospensione dell'azione della che, però, non ricevendo Controparte_1
comunicazioni circa l'esito del giudizio amministrativo si era risolta alla notificazione della ordinanza ingiunzione anche per non incorrere in decadenze e prescrizioni.
La Cassazione sul tema esprime, sulle argomentazioni esposte dall'opponente, un chiaro e contrario indirizzo interpretativo delle norme coinvolte.
Infatti, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che i soggetti atti all'esercizio di scommesse possono detenere gli apparecchi oggetto di causa solo in presenza della licenza di polizia di cui all'art. 88 del TULPS (si vedano, tra le tante, Cass. Sez. II n. 7855/2022 e la recente, Cass. n. 5127/2024).
pagina 13 di 15 La finalità per cui è imposta tale licenza è infatti quella di impedire l'utilizzo dei detti apparecchi in luoghi non sottoposti ai prescritti controlli di polizia,
ritenendo che il loro uso in locali destinati anche alla raccolta di scommesse ne aumenti l'intrinseca pericolosità sociale.
Quindi a nulla rileva che il ricorrente sia in possesso della licenza ex art. 86
c.p.c. in quanto non ritenuta da sola sufficiente a legalizzare l'uso degli apparecchi del bookmaker estero privo di concessione (Cassazione Ordinanza
17743/2024).
In tale definizione non si ritiene sussistano disposizioni contrarie al diritto comunitario.
Ciò anche perché le questure prima di rilasciare le licenze di cui all'art.88
TULPS devono, fra l'altro, verificare, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative regionali o comunali, in materia di distanze minime di tali attività commerciali dai luoghi considerati “sensibili”.
Pertanto, per i motivi addotti si rigetta il ricorso in opposizione.
La sanzione era già stata emessa al minimo edittale e quindi viene riconfermata in tale misura.
In merito alle spese legali occorre rilevare la oggettiva complessità della materia e l'evolversi recente della giurisprudenza nelle definizioni accolte nella presente decisione comporta la compensazione totale delle spese giudiziali.
PQM
Il Tribunale di Salerno –Prima Sezione Civile- definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4192/2017 r.g. tra , in Parte_1
proprio e nella qualità di titolare dell'impresa individuale omonima –
opponente- e in persona del Direttore pro Controparte_1
pagina 14 di 15 tempore, Sezione Operativa Territoriale di Salerno –opposta-, ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita così provvede:
1) rigetta il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione;
2) compensa integralmente le spese legali fra le parti.
Salerno lì, 03/06/2025
Il GOP
Cosimina D'Ambrosio
pagina 15 di 15