TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 18/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 739/2024 promossa da:
C.f./P.i.: ), con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Cucchiarale Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandra Tuffanelli
CONVENUTO nonché contro
(C.f.: e (C.f.: Controparte_2 C.F._1 CP_3
) C.F._2
CONVENUTI - CONTUMACI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
letto l'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.
o s s e r v a
1. Svolgimento del processo
ha convenuto in giudizio e quali chiamati Parte_1 Controparte_2 CP_3 all'eredità di quest'ultimo conducente del veicolo targato 21, nonché Persona_1
quale compagnia assicurativa del mezzo, per chiedere ed ottenere Controparte_1
1 l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Persona_1 stradale verificatosi in data 23 dicembre 2021 e, per l'effetto, la condanna della compagnia assicurativa convenuta all'integrale risarcimento dei danni patiti dalla società attrice in conseguenza del sinistro.
In particolare, richiamando la relazione di intervento redatta dagli agenti accertatori Parte_1
(cfr. doc. 1 fasc. attoreo), ha esposto che:
− in data 23 dicembre 2021, alle ore 00:25 ca., la vettura modello “Volkswagen PA s.w.” – targata 21, assicurata per la r.c.a. presso di proprietà di Controparte_1
e in quel momento condotta da – mentre stava Controparte_2 Persona_1 percorrendo la SS 16 con provenienza da Ferrara e direzione Argenta, giunta all'altezza della progressiva chilometrica 90+900, nei pressi dell'intersezione con Via dei Prati, nonostante il divieto di sorpasso imposto dalla segnaletica verticale ivi collocata ed in presenza di doppia striscia longitudinale continua, aveva posto in atto una manovra di sorpasso a sinistra del veicolo modello “Fiat 00 L” – targato FJ874AV, assicurata per la r.c.a. presso la Società
Reale Mutua Assicurazioni, di proprietà di e dallo stesso condotta con a bordo Parte_2 la figlia, e la moglie, – che lo precedeva nella medesima Controparte_4 Persona_2
corsia di marcia;
− durante il sorpasso, il veicolo condotto da era entrato in collisione con Persona_1 quello guidato da colpendolo lateralmente, e, a seguito dell'urto, tale ultimo Parte_2
mezzo, deviando la propria traiettoria verso destra, aveva dapprima colpito il manufatto in cemento costituente la chiusa ubicata nell'arginello del fossato e, immediatamente dopo, fuoriuscendo dalla sede stradale, si era capovolto su se stesso, arrestandosi definitivamente all'interno del fossato con orientamento di marcia opposto rispetto a quello originario;
− il mezzo condotto da invece, dopo la collisione, deviando la propria Persona_1
traiettoria verso sinistra ed invadendo la corsia opposta (con direzione Argenta verso Ferrara), era entrato in collisione frontale con l'autoarticolato modello “Scania R 00” – targato
DR905DV, con rimorchio targato AC83457, assicurato per la r.c.a. presso la
[...]
di proprietà della Controparte_5 Controparte_6 nell'occasione condotto da che riportava lesioni a seguito dell'incidente – Controparte_7
che procedeva ad una velocità (di 84 km/h) superiore rispetto al limite consentito (70 km/h) e che, a seguito dell'urto, fuoriuscendo dalla sede stradale, aveva perso il carico costituito da
2 vasi in vetro contenenti prodotti alimentari e relativi pallet in legno e si era dunque arrestato nella scarpata lato ovest con andamento obliquo verso sinistra;
− a seguito di tale secondo scontro, di fortissima entità, la vettura Volkswagen PA veniva invece catapultata nel fossato sul lato ovest, nei pressi dell'intersezione tra Via dei Prati e la
SS 16, in posizione perpendicolare rispetto a quest'ultima, mentre veniva Persona_1 sbalzato dall'abitacolo e proiettato contro la segnaletica verticale di toponomastica di Via
Prati, riportando traumi così gravi da provocarne la morte;
− dall'esame di tale ultimo veicolo, considerato che era sbalzato fuori dal Persona_1
mezzo e che la cintura di sicurezza era stata rivenuta in posizione di riposo, era verosimile ritenere che lo stesso, al momento del sinistro, non avesse fatto uso della prescritta cintura di sicurezza;
− sul posto erano intervenuti gli agenti del Corpo di Polizia Locale di Ferrara – Terre Estensi
(Ferrara-Voghiera-Masitorello) che provvedevano a redigere una dettagliata relazione di intervento;
− a causa del sinistro, il danno patito dalla società attrice a seguito della distruzione della merce trasportata ammontava ad € 63.579,71, di cui € 52.231,82 pari al valore della merce andata perduta ed € 11.347,89 a titolo di interessi commerciali;
− a seguito del ricevimento delle lettere di diffida e messa in mora, inviate (nelle date del 12 maggio 2023 e del 25 maggio 2023) tanto alle compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti quanto alla società proprietaria dell'autoarticolato, l'Ing. incaricata da Parte_3
per la valutazione del danno, con comunicazione mail del 19 Controparte_1 luglio 2023, aveva stimato lo stesso in € 48.020,23;
− dopo essere seguito, nei mesi successivi, uno scambio di corrispondenza anche col liquidatore designato, la compagnia resistente aveva inspiegabilmente offerto il minor importo di €
7.900,00 (di cui € 700,00 per competenze legali) che veniva trattenuto a titolo di acconto dalla società attrice;
− era stata dunque avviata una procedura di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. 132/2014 che, tuttavia, aveva avuto esito negativo;
− come pure accertato dal Giudice di Pace di Ferrara con sentenza n. 559/2023 (ormai passata in giudicato) resa all'esito del procedimento avviato per i medesimi fatti dalla
[...]
[..
[...] (R.G. 1003/2023), la responsabilità del sinistro andava Controparte_8
necessariamente ricondotta alla condotta di guida di Persona_1
− con la medesima pronuncia, inoltre, il medesimo Ufficio, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico del PM che ha istruito il procedimento penale (poi definito con sentenza di archiviazione), aveva escluso qualsivoglia corresponsabilità di , Controparte_7 conducente dell'autoarticolato, e ciò pur a fronte del mancato rispetto dei limiti di velocità.
costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito: Controparte_1
− il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'autoarticolato di proprietà della
[...]
era assicurato presso altra compagnia assicurativa e che, Controparte_8
anche qualora tale mezzo fosse risultato assicurato presso la Controparte_1
proprietaria della merce andata distrutta, non disponendo di azione diretta verso la compagnia assicurativa, avrebbe potuto rivolgere le proprie richieste unicamente nei confronti del vettore;
− che la domanda della società attrice era infondata anche nel merito atteso che se l'autoarticolato condotto da avesse rispettato i limiti di velocità, ancorché sarebbe CP_7 aumentato il fronte d'impatto (come pure accertato dal consulente tecnico del P.M.), era certo che il mezzo in parola non sarebbe finito fuoristrada e, conseguentemente, non avrebbe perso il proprio carico;
− in via subordinata, che la quantificazione dei danni operata da parte attrice era comunque errata poiché il perito assicurativo, Ing. solo dopo la ricezione della documentazione Pt_3
integrativa trasmessa dalla controparte, aveva potuto appurare che la merce realmente smaltita era nettamente inferiore rispetto a quella trasportata dal vettore e che dunque il danno complessivo risultava conseguentemente più contenuto rispetto a quello già stimato con la prima perizia (€ 10.000,00 al massimo);
− che considerato il concorso (al 30%) di responsabilità del vettore, perfettamente congrua andava ritenuta la somma di € 7.000,00 offerta da e già riscossa Controparte_1
dalla società odierna attrice.
Nonostante la regolarità delle notifiche, e hanno omesso di Controparte_2 CP_3
costituirsi in giudizio e, pertanto, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 19 giugno 2024, è stata dichiarata la loro contumacia.
In occasione delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice, nell'insistere nelle proprie difese, ha poi
contro
-dedotto:
4 − in ordine all'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia convenuta, che la stessa si palesava infondata atteso che la domanda proposta dalla società attrice lungi dall'involgere il rapporto contrattuale di trasporto intercorso col vettore
[...]
era stata correttamente inquadrata nell'alveo della Controparte_8
responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.;
− che, pertanto, attesa la responsabilità extracontrattuale ascrivibile in capo ad Per_1
parte attrice aveva regolarmente citato in giudizio gli eredi del danneggiante nonché
[...]
la compagnia assicurativa del mezzo responsabile dell'incidente;
− che l'eccezione preliminare avversaria si palesava tanto meno fondata a fronte dell'avvenuta corresponsione, da parte della compagnia convenuta, dell'importo di € 7.900,00 in favore della
Parte_1
− nel merito, che il concorso di colpa del conducente dell'autoarticolato andava necessariamente escluso, ricorrendo validi e granitici argomenti (la relazione di incidente stradale, la sentenza del G.d.P. di Ferrara ormai passata in giudicato, le valutazioni del consulente tecnico del P.M.)
a riprova della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro;
Persona_1
− che pure infondate andavano considerate le censure avversarie sul quantum debeatur atteso che la quantificazione operata da oltre a risultare ictu oculi Controparte_1 insufficiente a ristorare il danno patito dall'attrice, si poneva in evidente contraddizione con la prima stima fatta dal perito incaricato dalla stessa compagnia convenuta.
invece, si è limitata al deposito della propria memoria ex art. 171 Controparte_1
ter, n. 2, c.p.c. con cui ha insistito nelle proprie procedenti difese.
***
2. Motivi della decisione
2.1. La convenuta eccepisce in via preliminare di merito il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo che proprietaria della merce andata distrutta, possa rivolgere le Parte_1
proprie pretese risarcitorie unicamente nei confronti del vettore Controparte_8
non disponendo di azione diretta verso la compagnia assicurativa del mezzo
[...]
responsabile del sinistro.
Una tale ricostruzione non risulta tuttavia condivisibile. Tanto più se si consideri che la società convenuta ha già corrisposto un acconto all'attrice di € 7.900,00.
5 E infatti, premesso che ha agito in giudizio invocando la responsabilità extra- Parte_1
contrattuale del conducente del veicolo tg. 21 ( , non già sicuramente Persona_1
una responsabilità contrattuale derivante dal contratto di trasporto in essere col proprio vettore
(nel qual caso avrebbe logicamente dovuto agire verso quest'ultimo ex art. 1693 c.c.), è proprio l'art. 144 del D.Lgs. 209/2005 (c.d. “Codice delle assicurazioni private”) che riconosce al
“danneggiato” il diritto di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del responsabile del sinistro per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro medesimo e ciò entro i limiti delle somme per cui è stipulato il contratto assicurativo (comma 1).
Secondo la giurisprudenza, nessuna tipologia di danno è esclusa dalla norma in parola atteso che l'unico presupposto per l'esercizio dell'azione in oggetto è che il sinistro sia causato dalla circolazione di un veicolo per il quale vi sia l'obbligo di assicurazione. Infatti, le uniche condizioni necessarie ai fini della risarcibilità dello stesso sono che esso sia conseguenza immediata e diretta del sinistro ex art. 1223 c.c. e che il suo valore sia ricompreso entro i limiti delle somme per cui è stata stipulata l'assicurazione (cfr. Trib. Bologna, 3 agosto 2022, n. 2143, in Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia).
A siffatta concezione della nozione di danno risarcibile ex art. 144 D. Lgs. 209/2005, corrisponde una altrettanto ampia e generica definizione di “danneggiato del sinistro”, nozione che, come sottolineato dalla Cassazione, ricomprende anche gli eredi o finanche il datore di lavoro che abbia subito un danno in conseguenza del sinistro del dipendente.
Più segnatamente, “nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicolo o natante soggetti all'obbligo assicurativo, in relazione al quale l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 prevede l'azione diretta contro l'assicuratore, vanno incluse non soltanto le persone direttamente
e fisicamente coinvolte nell'incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l'incidente medesimo …” (Cass., 15 settembre 2003, n. 13549; Cass. 21 ottobre 1991 n. 11100).
Sebbene il sinistro sia avvenuto nella vigenza del D. Lgs. 209/2005, che ha abrogato la L.
990/1969, la nozione di “danneggiato”, ora contenuta nell'art. 144 del citato D. Lgs. 209/2005, è rimasta immutata e, pertanto, il principio espresso nel suddetto orientamento continua a trovare applicazione.
Tale indirizzo, inoltre, è stato confermato dalla giurisprudenza di merito intervenuta successivamente, anche quella più recente (cfr. Trib. Bari, 5 febbraio 2024, n. 490; Trib. Salerno,
6 26 novembre 2024, n. 5623; Trib. Messina, 13 giugno 2024, n. 1551; Trib. Roma, 1° marzo 2023,
n. 3410; Trib. Palermo, 23 giugno 2015 n. 3852; Trib. Salerno, 26 Febbraio 2010, n. 495, Trib.
Monza, 15 febbraio 2006).
Tanto premesso, in applicazione dell'art. 144 D. Lgs. 209/2005, sussiste la legittimazione passiva di quale impresa di assicurazione del responsabile civile, Controparte_1
correttamente convenuta in giudizio da parte di Parte_1
Non solo, avendo quest'ultima evocato in giudizio il proprietario del mezzo responsabile dell'incidente ( risulta pure rispettato il requisito richiesto dal comma 3 del Controparte_2
citato art. 144.
Per le ragioni sopra espresse la formulata eccezione deve essere respinta.
2.2. Fatta tale premessa, è documentale la prova dell'esclusiva responsabilità del veicolo tg.
21 condotto da rispetto a quello a quello tg. DR905DV, invece Persona_1
condotto da . Controparte_7
Ciò, anzitutto, emerge dalle risultanze della relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia
Locale Terre Estensi, intervenuta sul luogo del sinistro poco dopo il suo verificarsi (doc. 1 fasc. attoreo). La dinamica ivi descritta – ricostruita sulla scorta degli elementi oggettivi rilevati nell'area interessata dal sinistro, dei danni visibili occorsi ai mezzi e, infine, delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte (in particolare quelle di e , tra loro Controparte_7 Parte_2
perfettamente collimanti – consente di ritenere che il sinistro in esame è causalmente riconducibie, in via esclusiva, alla condotta di guida di Persona_1
Quest'ultimo, infatti, nonostante il divieto imposto dalla segnaletica verticale ivi collocata ed in presenza di doppia striscia longitudinale continua, viaggiando “a velocità eccessiva” (pag. 2 del verbale), ha posto in atto una manovra di sorpasso del veicolo condotto da e, Parte_2 nell'atto di eseguire una tale manovra, “ha deviato improvvisamente la propria traiettoria verso destra andando a collidere contro l'autovettura […] spingendola fuoristrada” (pag. 2 del verbale).
Deve poi ritenersi che a causa del “forte urto” con la vettura Fiat 00 L (così pag. 3 del verbale) ha perso il controllo del mezzo che, pertanto, ha improvvisamente “deviato la Persona_1 propria traiettoria verso sinistra” (pag. 2 della relazione), invadendo la corsia opposta e colpendo frontalmente l'autoarticolato condotto da . Controparte_7
7 Una tale dinamica non è stata neppure confutata da parte della compagnia convenuta, la quale si è semplicemente limitata ad eccepire il concorso di responsabilità del conducente dell'autoarticolato nella verificazione del sinistro in oggetto.
Secondo a andrebbe infatti imputata una Controparte_1 Controparte_7
percentuale di corresponsabilità nella verificazione del sinistro pari al 30% e da ricondurre alla violazione del limite di velocità consentito nel tratto di strada interessato dall'incidente (84 km/h in luogo dei 70 km/h ammessi). Più in dettaglio, afferma la compagnia convenuta che “se il mezzo su cui era trasportata la merce di proprietà dell'attrice avesse viaggiato a velocità più contenuta, non sarebbe finito fuori strada (aumentando certamente il fronte di impatto e dunque riportando un danno maggiore) ma di certo non avrebbe perso il carico” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene una tale affermazione, contestata da parte attrice, è rimasta priva di adeguato supporto probatorio, anche solo indiziario, avendo la compagnia convenuta omesso di mettersi in prova sul punto.
La stessa, inoltre, risulta smentita dalla documentazione prodotta da parte attrice: tanto dalla relazione effettuata dal consulente tecnico del P.M. nell'ambito del procedimento penale portante
R.G.N.R. n. 5409/21 (doc. 17 fasc. attoreo), quanto dalla sentenza n. 559/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Ferrara a definizione del giudizio portante R.G. n. 1003/2023 (doc. 16 fasc. attoreo). Entrambi utilizzabili nel presente giudizio quali prove “atipiche” (cfr., tra le altre, Cass.
22 ottobre 2014, n.22384 e Cass., 29 luglio 2003, n. 11682).
In particolare, quanto al primo documento, la relazione effettuata dal consulente tecnico, nel confermare la dinamica dell'incidente come ricostruita dagli agenti accertatori, ha espressamente escluso una corresponsabilità di . Controparte_7
A pag. 30 della perizia di cui al doc. 17 fasc. attoreo si legge infatti "Al sig. CP_7
conducente dell'autoarticolato Scania R00 - a rigore va fatto carico della
[...] CP_9 violazione dell'art. 142-3-h del C.d.S. per avere marciato ad una andatura di 84 km/h su una strada extraurbana secondaria sulla quale per i mezzi da lui condotti il limite vigente è di 70 km/h, infrazione non in rapporto causale con la produzione dell'evento e la gravità delle sue conseguenze in quanto i calcoli esposti a pagina 27 provano che il rispetto del limite di 70 km/h non avrebbe permesso di scongiurare la collisione con la VW PA ed avrebbe comunque comportato esiti devastanti e potenzialmente mortali sui due veicoli”.
8 Il consulente all'uopo incaricato ha dato atto che , accortosi della prima collisione tra la CP_7
Fiat 00 L e la Volkswagen PA, ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitare lo scontro con tale ultimo mezzo.
A pag. 22 della perizia si legge, infatti, che “per evitare la collisione si era portato con CP_7
le ruote di destra sulla banchina laterale oltre la linea di margine nell'evidente tentativo di dare lo spazio maggiore possibile per il transito della VW PA”.
Vengono così confermate le dichiarazioni rese dallo stesso agli agenti Controparte_7 accertatori (“Ho provato a mantenermi il più possibile a destra e ho anche frenato bruscamente nel tentativo di evitare la collisione ma non non ci sono riuscito”; pag. 2 del doc. 1 fasc. attoreo).
Stando sempre al contenuto della relazione del c.t.u., solo la condotta di guida di Per_1 ha avuto efficienza causale nella produzione dell'evento.
[...]
Si legge infatti “il che induce a ritenere che il conducente della VW PA abbia sopravvalutato
l'interdistanza iniziale tra la AT 00 L e l'autoarticolato , abbia sottovalutato la velocità di avvicinamento dell'autoarticolato e che per essersi reso conto della difficoltà di concludere il sorpasso in tempo utile abbia tardivamente deciso di desistere dal sorpassare la AT 00” (pag.
27 del doc. 17 fasc. attoreo), per poi concludere con “in relazione causale con la produzione del sinistro al sig. conducente dell'autovettura VW PA va fatto carico: ◊ Persona_1 della violazione dell'art. 148-1-a del C.d.S. per non essersi accertato che la manovra di sorpasso della potesse compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
◊ della violazione CP_10 dell'art. 148-3 del C.d.S. per avere attuato il sorpasso della senza tenere da questa CP_10 una adeguata distanza laterale;
◊ della violazione dell'art.148-12 del C.d.S. per avere dato corso alla manovra di sorpasso in prossimità di una intersezione segnalata” (pag. 30 del doc. 17 fasc. attoreo).
Tali conclusioni, inoltre, sono state recepite e fatte proprie dal Giudice di Pace di Ferrara che, nel motivare la sentenza n. 559/2023, emessa all'esito del giudizio portante R.G. n. 1003/2023, ha chiosato con “Posto come il veicolo attoreo stesse procedendo regolarmente lungo la propria corsia di marcia, non si ravvedono elementi di responsabilità concorsuale a carico del conducente del veicolo attoreo” (pag. 3 del doc. 16 fasc. attoreo).
Sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti, deve allora escludersi che la violazione del codice della strada – per superamento del limite massimo di velocita – da parte di Controparte_7
abbia avuto efficienza causale concorrente nella causazione del sinistro.
9 Senza poi considerare che, come pure ribadito a più riprese dalla giurisprudenza, la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale – nella specie l'art. 142, comma 3, lett. h), del D. Lgs. 285/1992 – non rappresenta di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, dovendo invece aversi riguardo al comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, nel senso che lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso (cfr. ex multis Cass., 08 aprile 2010, n. 8366).
Circostanza questa da escludere, considerata l'efficienza causale esclusiva della condotta di nella verificazione del sinistro in esame. Persona_1
Appare infatti evidente che quest'ultimo ha effettuato la manovra di sorpasso – manovra pericolosa e complessa – in assenza delle dovute cautele e della necessaria attenzione, oltre che in evidente spregio del disposto dell'art 148, comma 3, C.d.S. che impone al conducente, durante la manovra di sorpasso, di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato.
Quanto sopra, inoltre, induce a superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art 2054
c.c., non potendo imputarsi colpa alcuna al conducente dell'autoarticolato . Controparte_7
2.3. Passando al quantum della pretesa risarcitoria, parte attrice lamenta un danno da perdita della merce trasportata pari ad € 52.231,82, solo per la sorte capitale. Richiama, a riprova, tanto le fatture di vendita e i d.d.t. di cui al doc. 4 (fasc. attoreo) quanto la prima relazione redatta dal perito assicurativo incaricato da Ing. di cui al Controparte_1 Parte_3
doc. 8 fasc. attoreo. Quest'ultima, infatti, aveva originariamente quantificato il danno in €
48.020,23, sostanzialmente decurtando dalla somma oggi richiesta da parte attrice (€ 52.231,82)
l'i.v.a. esposta nelle fatture di cui al doc. 4 fasc. attoreo, dunque considerando soltanto l'imponibile.
Parte convenuta, invece, sostiene in questa sede che il danno subito dalla sarebbe Parte_1 nettamente inferiore rispetto a quello lamentato da quest'ultima.
Rileva, infatti, che il perito Ing. solo dopo il ricevimento della documentazione integrativa Pt_3
trasmessa dalla controparte (tra cui, in particolare, il modulo F.I.R. del 20 gennaio 2022 rilasciato dalla Ageste Soc. Coop. a r.l., doc. 11 fasc. attoreo, e la dichiarazione di avvenuto smaltimento del 20 gennaio 2022 emesso da RA Ambiente S.p.A., doc. 12 fasc. attoreo), ha potuto constatare che il peso della merce realmente smaltita, pari a kg. 3.380,00, era nettamente inferiore rispetto al peso della merce trasportata ricavabile dalle fatture e d.d.t. sopra richiamati, pari a complessivi
10 kg. 17.973,97 (kg. 15.817,00 solo per “prodotto sgocciolato”), arrivando così a stimare il danno – come da conteggi di cui a pag. 7 del doc. 2 fasc. convenuto – in complessivi € 10.261,64 (€
48.020,23 x kg. 3.380 / kg. 15.817,00).
Così sinteticamente riportate le contrapposte tesi difensive, la ricostruzione operata da
[...]
non risulta condivisibile. Controparte_1
A fronte della documentazione (incontestata) attestante la merce trasportata, di cui alle fatture e ddt in atti, non è possibile ritenere che la merce andata perduta a causa del sinistro del 23 dicembre 2021 sia stata unicamente quella “smaltita” in data 20 gennaio 2022.
Trattandosi di prodotti alimentari (sottoli e sottaceti prodotti dall'attrice) per lo più contenuti in vetro, e come tali di facile rottura e soggetti a rapido deterioramento una volta sversati in strada, ed essendo intercorsi 29 giorni tra la data del sinistro automobilistico (23 dicembre 2021) e quella del ritiro finalizzato allo smaltimento da parte della Ageste Soc. Coop. a r.l. (20 gennaio 2022), è infatti verosimile che, a tale ultima data, buona parte degli alimenti sversati in conseguenza dell'incidente fosse ormai totalmente deteriorato e andata disperso e dunque nemmeno smaltibile con RA (se non nella parte relativa ai contenitori in vetro) e comunque, certamente, non più commercializzabile.
A ciò si aggiunga – come pure si deduce dal verbale di incidente stradale (pag. 4) e dalle rilevazioni fotografiche di cui al doc. 17 fasc. attoreo (in particolare quelle allegate alle pagg. 60
– 63) – che l'autoarticolato si è ribaltato e, considerata la gravità del sinistro, ha di fatto perduto integralmente il proprio carico.
La merce trasportata e indicata nei d.d.t. in atti, emessi infatti pochi giorni prima del sinistro, ha un peso complessivo pari a kg. 17.973,97 e dunque il danno patito dalla società odierna attrice – come pure originariamente stimato dallo stesso perito assicurativo della compagnia convenuta – è pertanto liquidabile in via equitativa in € 48.020,23 (prezzo di vendita dei prodotti trasportati al netto dell'iva che non costituisce né un costo né un ricavo per la società attrice).
Considerato l'avvenuto incasso da parte dell'attrice della somma di € 7.200,00,
[...] deve pertanto essere condannata al pagamento del residuo importo di € Controparte_1
40.820,23.
La compagnia assicurativa convenuta, inoltre, deve essere condannata al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal dì del sinistro a quello della domanda giudiziale e – sulla
11 scorta dell'orientamento giurisprudenziale più recente (cfr. Cass. 3 gennaio 2023, n. 61) – degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
2.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa portante R.G. n. 739/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di conducente del veicolo Persona_1
mod. Volkswagen PA s.w. tg. 21 - assicurato per la RCA dalla compagnia
[...]
di proprietà di nella causazione del sinistro per Controparte_1 Controparte_2
cui è causa;
2) condanna al pagamento dell'indennizzo in favore di Controparte_1 Parte_1
per residui € 40.820,23, oltre interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. dal giorno del sinistro a quello della domanda giudiziale e interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal momento della domanda giudiziale al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento liquidate in € 786,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
4) respinge nel resto.
Ferrara, il 18 marzo 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, in persona del Giudice dr.ssa Maria Marta Cristoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 739/2024 promossa da:
C.f./P.i.: ), con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Cucchiarale Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.f.: ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Alessandra Tuffanelli
CONVENUTO nonché contro
(C.f.: e (C.f.: Controparte_2 C.F._1 CP_3
) C.F._2
CONVENUTI - CONTUMACI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, da aversi qui per integralmente riportate e ritrascritte;
letto l'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c.
o s s e r v a
1. Svolgimento del processo
ha convenuto in giudizio e quali chiamati Parte_1 Controparte_2 CP_3 all'eredità di quest'ultimo conducente del veicolo targato 21, nonché Persona_1
quale compagnia assicurativa del mezzo, per chiedere ed ottenere Controparte_1
1 l'accertamento della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro Persona_1 stradale verificatosi in data 23 dicembre 2021 e, per l'effetto, la condanna della compagnia assicurativa convenuta all'integrale risarcimento dei danni patiti dalla società attrice in conseguenza del sinistro.
In particolare, richiamando la relazione di intervento redatta dagli agenti accertatori Parte_1
(cfr. doc. 1 fasc. attoreo), ha esposto che:
− in data 23 dicembre 2021, alle ore 00:25 ca., la vettura modello “Volkswagen PA s.w.” – targata 21, assicurata per la r.c.a. presso di proprietà di Controparte_1
e in quel momento condotta da – mentre stava Controparte_2 Persona_1 percorrendo la SS 16 con provenienza da Ferrara e direzione Argenta, giunta all'altezza della progressiva chilometrica 90+900, nei pressi dell'intersezione con Via dei Prati, nonostante il divieto di sorpasso imposto dalla segnaletica verticale ivi collocata ed in presenza di doppia striscia longitudinale continua, aveva posto in atto una manovra di sorpasso a sinistra del veicolo modello “Fiat 00 L” – targato FJ874AV, assicurata per la r.c.a. presso la Società
Reale Mutua Assicurazioni, di proprietà di e dallo stesso condotta con a bordo Parte_2 la figlia, e la moglie, – che lo precedeva nella medesima Controparte_4 Persona_2
corsia di marcia;
− durante il sorpasso, il veicolo condotto da era entrato in collisione con Persona_1 quello guidato da colpendolo lateralmente, e, a seguito dell'urto, tale ultimo Parte_2
mezzo, deviando la propria traiettoria verso destra, aveva dapprima colpito il manufatto in cemento costituente la chiusa ubicata nell'arginello del fossato e, immediatamente dopo, fuoriuscendo dalla sede stradale, si era capovolto su se stesso, arrestandosi definitivamente all'interno del fossato con orientamento di marcia opposto rispetto a quello originario;
− il mezzo condotto da invece, dopo la collisione, deviando la propria Persona_1
traiettoria verso sinistra ed invadendo la corsia opposta (con direzione Argenta verso Ferrara), era entrato in collisione frontale con l'autoarticolato modello “Scania R 00” – targato
DR905DV, con rimorchio targato AC83457, assicurato per la r.c.a. presso la
[...]
di proprietà della Controparte_5 Controparte_6 nell'occasione condotto da che riportava lesioni a seguito dell'incidente – Controparte_7
che procedeva ad una velocità (di 84 km/h) superiore rispetto al limite consentito (70 km/h) e che, a seguito dell'urto, fuoriuscendo dalla sede stradale, aveva perso il carico costituito da
2 vasi in vetro contenenti prodotti alimentari e relativi pallet in legno e si era dunque arrestato nella scarpata lato ovest con andamento obliquo verso sinistra;
− a seguito di tale secondo scontro, di fortissima entità, la vettura Volkswagen PA veniva invece catapultata nel fossato sul lato ovest, nei pressi dell'intersezione tra Via dei Prati e la
SS 16, in posizione perpendicolare rispetto a quest'ultima, mentre veniva Persona_1 sbalzato dall'abitacolo e proiettato contro la segnaletica verticale di toponomastica di Via
Prati, riportando traumi così gravi da provocarne la morte;
− dall'esame di tale ultimo veicolo, considerato che era sbalzato fuori dal Persona_1
mezzo e che la cintura di sicurezza era stata rivenuta in posizione di riposo, era verosimile ritenere che lo stesso, al momento del sinistro, non avesse fatto uso della prescritta cintura di sicurezza;
− sul posto erano intervenuti gli agenti del Corpo di Polizia Locale di Ferrara – Terre Estensi
(Ferrara-Voghiera-Masitorello) che provvedevano a redigere una dettagliata relazione di intervento;
− a causa del sinistro, il danno patito dalla società attrice a seguito della distruzione della merce trasportata ammontava ad € 63.579,71, di cui € 52.231,82 pari al valore della merce andata perduta ed € 11.347,89 a titolo di interessi commerciali;
− a seguito del ricevimento delle lettere di diffida e messa in mora, inviate (nelle date del 12 maggio 2023 e del 25 maggio 2023) tanto alle compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti quanto alla società proprietaria dell'autoarticolato, l'Ing. incaricata da Parte_3
per la valutazione del danno, con comunicazione mail del 19 Controparte_1 luglio 2023, aveva stimato lo stesso in € 48.020,23;
− dopo essere seguito, nei mesi successivi, uno scambio di corrispondenza anche col liquidatore designato, la compagnia resistente aveva inspiegabilmente offerto il minor importo di €
7.900,00 (di cui € 700,00 per competenze legali) che veniva trattenuto a titolo di acconto dalla società attrice;
− era stata dunque avviata una procedura di negoziazione assistita ex artt. 2 e 3 D.L. 132/2014 che, tuttavia, aveva avuto esito negativo;
− come pure accertato dal Giudice di Pace di Ferrara con sentenza n. 559/2023 (ormai passata in giudicato) resa all'esito del procedimento avviato per i medesimi fatti dalla
[...]
[..
[...] (R.G. 1003/2023), la responsabilità del sinistro andava Controparte_8
necessariamente ricondotta alla condotta di guida di Persona_1
− con la medesima pronuncia, inoltre, il medesimo Ufficio, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico del PM che ha istruito il procedimento penale (poi definito con sentenza di archiviazione), aveva escluso qualsivoglia corresponsabilità di , Controparte_7 conducente dell'autoarticolato, e ciò pur a fronte del mancato rispetto dei limiti di velocità.
costituitasi tempestivamente, ha invece eccepito: Controparte_1
− il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'autoarticolato di proprietà della
[...]
era assicurato presso altra compagnia assicurativa e che, Controparte_8
anche qualora tale mezzo fosse risultato assicurato presso la Controparte_1
proprietaria della merce andata distrutta, non disponendo di azione diretta verso la compagnia assicurativa, avrebbe potuto rivolgere le proprie richieste unicamente nei confronti del vettore;
− che la domanda della società attrice era infondata anche nel merito atteso che se l'autoarticolato condotto da avesse rispettato i limiti di velocità, ancorché sarebbe CP_7 aumentato il fronte d'impatto (come pure accertato dal consulente tecnico del P.M.), era certo che il mezzo in parola non sarebbe finito fuoristrada e, conseguentemente, non avrebbe perso il proprio carico;
− in via subordinata, che la quantificazione dei danni operata da parte attrice era comunque errata poiché il perito assicurativo, Ing. solo dopo la ricezione della documentazione Pt_3
integrativa trasmessa dalla controparte, aveva potuto appurare che la merce realmente smaltita era nettamente inferiore rispetto a quella trasportata dal vettore e che dunque il danno complessivo risultava conseguentemente più contenuto rispetto a quello già stimato con la prima perizia (€ 10.000,00 al massimo);
− che considerato il concorso (al 30%) di responsabilità del vettore, perfettamente congrua andava ritenuta la somma di € 7.000,00 offerta da e già riscossa Controparte_1
dalla società odierna attrice.
Nonostante la regolarità delle notifiche, e hanno omesso di Controparte_2 CP_3
costituirsi in giudizio e, pertanto, con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 19 giugno 2024, è stata dichiarata la loro contumacia.
In occasione delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. parte attrice, nell'insistere nelle proprie difese, ha poi
contro
-dedotto:
4 − in ordine all'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia convenuta, che la stessa si palesava infondata atteso che la domanda proposta dalla società attrice lungi dall'involgere il rapporto contrattuale di trasporto intercorso col vettore
[...]
era stata correttamente inquadrata nell'alveo della Controparte_8
responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.;
− che, pertanto, attesa la responsabilità extracontrattuale ascrivibile in capo ad Per_1
parte attrice aveva regolarmente citato in giudizio gli eredi del danneggiante nonché
[...]
la compagnia assicurativa del mezzo responsabile dell'incidente;
− che l'eccezione preliminare avversaria si palesava tanto meno fondata a fronte dell'avvenuta corresponsione, da parte della compagnia convenuta, dell'importo di € 7.900,00 in favore della
Parte_1
− nel merito, che il concorso di colpa del conducente dell'autoarticolato andava necessariamente escluso, ricorrendo validi e granitici argomenti (la relazione di incidente stradale, la sentenza del G.d.P. di Ferrara ormai passata in giudicato, le valutazioni del consulente tecnico del P.M.)
a riprova della responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro;
Persona_1
− che pure infondate andavano considerate le censure avversarie sul quantum debeatur atteso che la quantificazione operata da oltre a risultare ictu oculi Controparte_1 insufficiente a ristorare il danno patito dall'attrice, si poneva in evidente contraddizione con la prima stima fatta dal perito incaricato dalla stessa compagnia convenuta.
invece, si è limitata al deposito della propria memoria ex art. 171 Controparte_1
ter, n. 2, c.p.c. con cui ha insistito nelle proprie procedenti difese.
***
2. Motivi della decisione
2.1. La convenuta eccepisce in via preliminare di merito il proprio difetto di legittimazione passiva ritenendo che proprietaria della merce andata distrutta, possa rivolgere le Parte_1
proprie pretese risarcitorie unicamente nei confronti del vettore Controparte_8
non disponendo di azione diretta verso la compagnia assicurativa del mezzo
[...]
responsabile del sinistro.
Una tale ricostruzione non risulta tuttavia condivisibile. Tanto più se si consideri che la società convenuta ha già corrisposto un acconto all'attrice di € 7.900,00.
5 E infatti, premesso che ha agito in giudizio invocando la responsabilità extra- Parte_1
contrattuale del conducente del veicolo tg. 21 ( , non già sicuramente Persona_1
una responsabilità contrattuale derivante dal contratto di trasporto in essere col proprio vettore
(nel qual caso avrebbe logicamente dovuto agire verso quest'ultimo ex art. 1693 c.c.), è proprio l'art. 144 del D.Lgs. 209/2005 (c.d. “Codice delle assicurazioni private”) che riconosce al
“danneggiato” il diritto di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del responsabile del sinistro per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro medesimo e ciò entro i limiti delle somme per cui è stipulato il contratto assicurativo (comma 1).
Secondo la giurisprudenza, nessuna tipologia di danno è esclusa dalla norma in parola atteso che l'unico presupposto per l'esercizio dell'azione in oggetto è che il sinistro sia causato dalla circolazione di un veicolo per il quale vi sia l'obbligo di assicurazione. Infatti, le uniche condizioni necessarie ai fini della risarcibilità dello stesso sono che esso sia conseguenza immediata e diretta del sinistro ex art. 1223 c.c. e che il suo valore sia ricompreso entro i limiti delle somme per cui è stata stipulata l'assicurazione (cfr. Trib. Bologna, 3 agosto 2022, n. 2143, in Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia).
A siffatta concezione della nozione di danno risarcibile ex art. 144 D. Lgs. 209/2005, corrisponde una altrettanto ampia e generica definizione di “danneggiato del sinistro”, nozione che, come sottolineato dalla Cassazione, ricomprende anche gli eredi o finanche il datore di lavoro che abbia subito un danno in conseguenza del sinistro del dipendente.
Più segnatamente, “nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicolo o natante soggetti all'obbligo assicurativo, in relazione al quale l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 prevede l'azione diretta contro l'assicuratore, vanno incluse non soltanto le persone direttamente
e fisicamente coinvolte nell'incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l'incidente medesimo …” (Cass., 15 settembre 2003, n. 13549; Cass. 21 ottobre 1991 n. 11100).
Sebbene il sinistro sia avvenuto nella vigenza del D. Lgs. 209/2005, che ha abrogato la L.
990/1969, la nozione di “danneggiato”, ora contenuta nell'art. 144 del citato D. Lgs. 209/2005, è rimasta immutata e, pertanto, il principio espresso nel suddetto orientamento continua a trovare applicazione.
Tale indirizzo, inoltre, è stato confermato dalla giurisprudenza di merito intervenuta successivamente, anche quella più recente (cfr. Trib. Bari, 5 febbraio 2024, n. 490; Trib. Salerno,
6 26 novembre 2024, n. 5623; Trib. Messina, 13 giugno 2024, n. 1551; Trib. Roma, 1° marzo 2023,
n. 3410; Trib. Palermo, 23 giugno 2015 n. 3852; Trib. Salerno, 26 Febbraio 2010, n. 495, Trib.
Monza, 15 febbraio 2006).
Tanto premesso, in applicazione dell'art. 144 D. Lgs. 209/2005, sussiste la legittimazione passiva di quale impresa di assicurazione del responsabile civile, Controparte_1
correttamente convenuta in giudizio da parte di Parte_1
Non solo, avendo quest'ultima evocato in giudizio il proprietario del mezzo responsabile dell'incidente ( risulta pure rispettato il requisito richiesto dal comma 3 del Controparte_2
citato art. 144.
Per le ragioni sopra espresse la formulata eccezione deve essere respinta.
2.2. Fatta tale premessa, è documentale la prova dell'esclusiva responsabilità del veicolo tg.
21 condotto da rispetto a quello a quello tg. DR905DV, invece Persona_1
condotto da . Controparte_7
Ciò, anzitutto, emerge dalle risultanze della relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia
Locale Terre Estensi, intervenuta sul luogo del sinistro poco dopo il suo verificarsi (doc. 1 fasc. attoreo). La dinamica ivi descritta – ricostruita sulla scorta degli elementi oggettivi rilevati nell'area interessata dal sinistro, dei danni visibili occorsi ai mezzi e, infine, delle dichiarazioni rese dalle parti coinvolte (in particolare quelle di e , tra loro Controparte_7 Parte_2
perfettamente collimanti – consente di ritenere che il sinistro in esame è causalmente riconducibie, in via esclusiva, alla condotta di guida di Persona_1
Quest'ultimo, infatti, nonostante il divieto imposto dalla segnaletica verticale ivi collocata ed in presenza di doppia striscia longitudinale continua, viaggiando “a velocità eccessiva” (pag. 2 del verbale), ha posto in atto una manovra di sorpasso del veicolo condotto da e, Parte_2 nell'atto di eseguire una tale manovra, “ha deviato improvvisamente la propria traiettoria verso destra andando a collidere contro l'autovettura […] spingendola fuoristrada” (pag. 2 del verbale).
Deve poi ritenersi che a causa del “forte urto” con la vettura Fiat 00 L (così pag. 3 del verbale) ha perso il controllo del mezzo che, pertanto, ha improvvisamente “deviato la Persona_1 propria traiettoria verso sinistra” (pag. 2 della relazione), invadendo la corsia opposta e colpendo frontalmente l'autoarticolato condotto da . Controparte_7
7 Una tale dinamica non è stata neppure confutata da parte della compagnia convenuta, la quale si è semplicemente limitata ad eccepire il concorso di responsabilità del conducente dell'autoarticolato nella verificazione del sinistro in oggetto.
Secondo a andrebbe infatti imputata una Controparte_1 Controparte_7
percentuale di corresponsabilità nella verificazione del sinistro pari al 30% e da ricondurre alla violazione del limite di velocità consentito nel tratto di strada interessato dall'incidente (84 km/h in luogo dei 70 km/h ammessi). Più in dettaglio, afferma la compagnia convenuta che “se il mezzo su cui era trasportata la merce di proprietà dell'attrice avesse viaggiato a velocità più contenuta, non sarebbe finito fuori strada (aumentando certamente il fronte di impatto e dunque riportando un danno maggiore) ma di certo non avrebbe perso il carico” (pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Ebbene una tale affermazione, contestata da parte attrice, è rimasta priva di adeguato supporto probatorio, anche solo indiziario, avendo la compagnia convenuta omesso di mettersi in prova sul punto.
La stessa, inoltre, risulta smentita dalla documentazione prodotta da parte attrice: tanto dalla relazione effettuata dal consulente tecnico del P.M. nell'ambito del procedimento penale portante
R.G.N.R. n. 5409/21 (doc. 17 fasc. attoreo), quanto dalla sentenza n. 559/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Ferrara a definizione del giudizio portante R.G. n. 1003/2023 (doc. 16 fasc. attoreo). Entrambi utilizzabili nel presente giudizio quali prove “atipiche” (cfr., tra le altre, Cass.
22 ottobre 2014, n.22384 e Cass., 29 luglio 2003, n. 11682).
In particolare, quanto al primo documento, la relazione effettuata dal consulente tecnico, nel confermare la dinamica dell'incidente come ricostruita dagli agenti accertatori, ha espressamente escluso una corresponsabilità di . Controparte_7
A pag. 30 della perizia di cui al doc. 17 fasc. attoreo si legge infatti "Al sig. CP_7
conducente dell'autoarticolato Scania R00 - a rigore va fatto carico della
[...] CP_9 violazione dell'art. 142-3-h del C.d.S. per avere marciato ad una andatura di 84 km/h su una strada extraurbana secondaria sulla quale per i mezzi da lui condotti il limite vigente è di 70 km/h, infrazione non in rapporto causale con la produzione dell'evento e la gravità delle sue conseguenze in quanto i calcoli esposti a pagina 27 provano che il rispetto del limite di 70 km/h non avrebbe permesso di scongiurare la collisione con la VW PA ed avrebbe comunque comportato esiti devastanti e potenzialmente mortali sui due veicoli”.
8 Il consulente all'uopo incaricato ha dato atto che , accortosi della prima collisione tra la CP_7
Fiat 00 L e la Volkswagen PA, ha fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per evitare lo scontro con tale ultimo mezzo.
A pag. 22 della perizia si legge, infatti, che “per evitare la collisione si era portato con CP_7
le ruote di destra sulla banchina laterale oltre la linea di margine nell'evidente tentativo di dare lo spazio maggiore possibile per il transito della VW PA”.
Vengono così confermate le dichiarazioni rese dallo stesso agli agenti Controparte_7 accertatori (“Ho provato a mantenermi il più possibile a destra e ho anche frenato bruscamente nel tentativo di evitare la collisione ma non non ci sono riuscito”; pag. 2 del doc. 1 fasc. attoreo).
Stando sempre al contenuto della relazione del c.t.u., solo la condotta di guida di Per_1 ha avuto efficienza causale nella produzione dell'evento.
[...]
Si legge infatti “il che induce a ritenere che il conducente della VW PA abbia sopravvalutato
l'interdistanza iniziale tra la AT 00 L e l'autoarticolato , abbia sottovalutato la velocità di avvicinamento dell'autoarticolato e che per essersi reso conto della difficoltà di concludere il sorpasso in tempo utile abbia tardivamente deciso di desistere dal sorpassare la AT 00” (pag.
27 del doc. 17 fasc. attoreo), per poi concludere con “in relazione causale con la produzione del sinistro al sig. conducente dell'autovettura VW PA va fatto carico: ◊ Persona_1 della violazione dell'art. 148-1-a del C.d.S. per non essersi accertato che la manovra di sorpasso della potesse compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
◊ della violazione CP_10 dell'art. 148-3 del C.d.S. per avere attuato il sorpasso della senza tenere da questa CP_10 una adeguata distanza laterale;
◊ della violazione dell'art.148-12 del C.d.S. per avere dato corso alla manovra di sorpasso in prossimità di una intersezione segnalata” (pag. 30 del doc. 17 fasc. attoreo).
Tali conclusioni, inoltre, sono state recepite e fatte proprie dal Giudice di Pace di Ferrara che, nel motivare la sentenza n. 559/2023, emessa all'esito del giudizio portante R.G. n. 1003/2023, ha chiosato con “Posto come il veicolo attoreo stesse procedendo regolarmente lungo la propria corsia di marcia, non si ravvedono elementi di responsabilità concorsuale a carico del conducente del veicolo attoreo” (pag. 3 del doc. 16 fasc. attoreo).
Sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti, deve allora escludersi che la violazione del codice della strada – per superamento del limite massimo di velocita – da parte di Controparte_7
abbia avuto efficienza causale concorrente nella causazione del sinistro.
9 Senza poi considerare che, come pure ribadito a più riprese dalla giurisprudenza, la mera violazione di una norma disciplinante la circolazione stradale – nella specie l'art. 142, comma 3, lett. h), del D. Lgs. 285/1992 – non rappresenta di per sé fonte di responsabilità (o di limitazione dell'altrui responsabilità) in sede risarcitoria, dovendo invece aversi riguardo al comportamento che la violazione medesima viene ad integrare, nel senso che lo stesso abbia esplicato incidenza causale sull'evento dannoso (cfr. ex multis Cass., 08 aprile 2010, n. 8366).
Circostanza questa da escludere, considerata l'efficienza causale esclusiva della condotta di nella verificazione del sinistro in esame. Persona_1
Appare infatti evidente che quest'ultimo ha effettuato la manovra di sorpasso – manovra pericolosa e complessa – in assenza delle dovute cautele e della necessaria attenzione, oltre che in evidente spregio del disposto dell'art 148, comma 3, C.d.S. che impone al conducente, durante la manovra di sorpasso, di tenersi ad una adeguata distanza laterale di sicurezza dal veicolo sorpassato.
Quanto sopra, inoltre, induce a superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art 2054
c.c., non potendo imputarsi colpa alcuna al conducente dell'autoarticolato . Controparte_7
2.3. Passando al quantum della pretesa risarcitoria, parte attrice lamenta un danno da perdita della merce trasportata pari ad € 52.231,82, solo per la sorte capitale. Richiama, a riprova, tanto le fatture di vendita e i d.d.t. di cui al doc. 4 (fasc. attoreo) quanto la prima relazione redatta dal perito assicurativo incaricato da Ing. di cui al Controparte_1 Parte_3
doc. 8 fasc. attoreo. Quest'ultima, infatti, aveva originariamente quantificato il danno in €
48.020,23, sostanzialmente decurtando dalla somma oggi richiesta da parte attrice (€ 52.231,82)
l'i.v.a. esposta nelle fatture di cui al doc. 4 fasc. attoreo, dunque considerando soltanto l'imponibile.
Parte convenuta, invece, sostiene in questa sede che il danno subito dalla sarebbe Parte_1 nettamente inferiore rispetto a quello lamentato da quest'ultima.
Rileva, infatti, che il perito Ing. solo dopo il ricevimento della documentazione integrativa Pt_3
trasmessa dalla controparte (tra cui, in particolare, il modulo F.I.R. del 20 gennaio 2022 rilasciato dalla Ageste Soc. Coop. a r.l., doc. 11 fasc. attoreo, e la dichiarazione di avvenuto smaltimento del 20 gennaio 2022 emesso da RA Ambiente S.p.A., doc. 12 fasc. attoreo), ha potuto constatare che il peso della merce realmente smaltita, pari a kg. 3.380,00, era nettamente inferiore rispetto al peso della merce trasportata ricavabile dalle fatture e d.d.t. sopra richiamati, pari a complessivi
10 kg. 17.973,97 (kg. 15.817,00 solo per “prodotto sgocciolato”), arrivando così a stimare il danno – come da conteggi di cui a pag. 7 del doc. 2 fasc. convenuto – in complessivi € 10.261,64 (€
48.020,23 x kg. 3.380 / kg. 15.817,00).
Così sinteticamente riportate le contrapposte tesi difensive, la ricostruzione operata da
[...]
non risulta condivisibile. Controparte_1
A fronte della documentazione (incontestata) attestante la merce trasportata, di cui alle fatture e ddt in atti, non è possibile ritenere che la merce andata perduta a causa del sinistro del 23 dicembre 2021 sia stata unicamente quella “smaltita” in data 20 gennaio 2022.
Trattandosi di prodotti alimentari (sottoli e sottaceti prodotti dall'attrice) per lo più contenuti in vetro, e come tali di facile rottura e soggetti a rapido deterioramento una volta sversati in strada, ed essendo intercorsi 29 giorni tra la data del sinistro automobilistico (23 dicembre 2021) e quella del ritiro finalizzato allo smaltimento da parte della Ageste Soc. Coop. a r.l. (20 gennaio 2022), è infatti verosimile che, a tale ultima data, buona parte degli alimenti sversati in conseguenza dell'incidente fosse ormai totalmente deteriorato e andata disperso e dunque nemmeno smaltibile con RA (se non nella parte relativa ai contenitori in vetro) e comunque, certamente, non più commercializzabile.
A ciò si aggiunga – come pure si deduce dal verbale di incidente stradale (pag. 4) e dalle rilevazioni fotografiche di cui al doc. 17 fasc. attoreo (in particolare quelle allegate alle pagg. 60
– 63) – che l'autoarticolato si è ribaltato e, considerata la gravità del sinistro, ha di fatto perduto integralmente il proprio carico.
La merce trasportata e indicata nei d.d.t. in atti, emessi infatti pochi giorni prima del sinistro, ha un peso complessivo pari a kg. 17.973,97 e dunque il danno patito dalla società odierna attrice – come pure originariamente stimato dallo stesso perito assicurativo della compagnia convenuta – è pertanto liquidabile in via equitativa in € 48.020,23 (prezzo di vendita dei prodotti trasportati al netto dell'iva che non costituisce né un costo né un ricavo per la società attrice).
Considerato l'avvenuto incasso da parte dell'attrice della somma di € 7.200,00,
[...] deve pertanto essere condannata al pagamento del residuo importo di € Controparte_1
40.820,23.
La compagnia assicurativa convenuta, inoltre, deve essere condannata al pagamento degli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal dì del sinistro a quello della domanda giudiziale e – sulla
11 scorta dell'orientamento giurisprudenziale più recente (cfr. Cass. 3 gennaio 2023, n. 61) – degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal momento della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.
2.4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai valori medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa portante R.G. n. 739/2024, per i motivi sopra esposti, così decide:
1) accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di conducente del veicolo Persona_1
mod. Volkswagen PA s.w. tg. 21 - assicurato per la RCA dalla compagnia
[...]
di proprietà di nella causazione del sinistro per Controparte_1 Controparte_2
cui è causa;
2) condanna al pagamento dell'indennizzo in favore di Controparte_1 Parte_1
per residui € 40.820,23, oltre interessi ex art. 1284, co. 1 c.c. dal giorno del sinistro a quello della domanda giudiziale e interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal momento della domanda giudiziale al saldo;
3) condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1 procedimento liquidate in € 786,00 per esborsi e in € 7.616,00 per compensi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge;
4) respinge nel resto.
Ferrara, il 18 marzo 2025
Il Giudice
Maria Marta Cristoni
12