Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 755/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Maria Recalcati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 755/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Damiani, presso il cui studio in Varese (VA) Via Carlo
Rainoldi 23 è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F./P.IVA , con sede legale in Varese, via Sacco n. 5, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Sindaco SI. ivi domiciliato per la carica, rappresentato e Persona_1 difeso dall'Avv. Riccardo Crevani, presso il cui studio in Pavia, Piazza della Vittoria n. 2, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTO
CONCLUSIONI per l'attrice (come da fogli depositati telematicamente in data Parte_1
25 novembre 2024)
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:
- Accertato e dichiarato il diritto della SI.ra ad ottenere il risarcimento Parte_1 del cosiddetto danno differenziale, per il sinistro occorsole in data 11.02.2019, ascrivibile alla esclusiva responsabilità del ex art. 2051 c.c., condannare il Controparte_1 CP_1 medesimo, in persona del Sindaco pro tempore, alla refusione in favore dell'attrice della somma
1
- Con vittoria di spese e competenze.
In via istruttoria:
Si insiste, ove ritenuto, per l'accoglimento delle seguenti istanze istruttorie, come già articolate in atti e qui di seguito riportate.
Pertanto, si chiede:
A) ex art. 210 c.p.c., di ordINre al convenuto l'esibizione: Controparte_1
- della perizia medico legale redatta dal Dott. che ha visitato la SI.ra in data Per_2 Pt_1
22.10.2019;
- delle fotografie che la SI.ra ha spedito all'Ente convenuto, al momento della denuncia Pt_1 del sinistro.
B) l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze: 3) “Vero che, nei pressi del luogo ove la SI.ra è caduta, mancavano cartelli e/o Pt_1 transenne indicanti un percorso alternativo”.
5) “Vero che, una volta rialzata, la SI.ra , in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, veniva Pt_1 appoggiata ad un pilastro, di fronte al Caffè “La Brasiliana”.
6) “Vero che, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, la SI.ra telefonava al marito, al fine Pt_1 di informare i familiari dell'accaduto e di dove si trovava in quel momento”.
8) “Vero che i volontari intervenuti sul posto, dopo aver soccorso l'infortunata, riferivano che l'avrebbero trasportata presso il Pronto Soccorso di Luino”.
9) “Vero che, subito dopo aver ricevuto la chiamata di cui al capitolo n. 6), il marito, SI.
, e la figlia si recavano sul luogo dell'incidente, senza tuttavia Controparte_3 Per_3 trovarvi la SI.ra , poiché la stessa era già stata prelevata dall'ambulanza”. Pt_1
14) “Vero che, oltre alla SI.ra , anche altri passanti sono caduti in quel punto per la Pt_1 presenza del dislivello”.
15) “Vero che, una volta giunta al Pronto Soccorso di Luino, alla SI.ra veniva Pt_1 formulata la diagnosi di frattura a decorso trasversale della rotula, con diastasi dei frammenti”.
16) “Vero che alla SI.ra veniva applicata una stecca gessata, in attesa di procedere al Pt_1 trattamento chirurgico della lesione riportata”.
17) “Vero che la SI.ra veniva ricoverata nel Reparto di Ortopedia del medesimo Pt_1
Ospedale di Luino e sottoposta ad un intervento chirurgico per tentare di ridurre la lesione subita, oltre a cerchiaggio metallico, prima di vedersi nuovamente applicare una stecca gessata”.
18) “Vero che la SI.ra veniva dimessa il giorno 13.02.2019, con diagnosi di “Frattura Pt_1 scomposta pluriframmentaria rotula destra”, come si evince dal doc. 2) del fascicolo di parte attrice, che mi viene rammostrato”.
19) “Vero che, a causa della frattura subita, la SI.ra veniva dichiarata in condizioni di Pt_1 INbilità lavorativa dal 15.02.2019 al 25.06.2019, come attestano i docc. 24) (a-g) – 25) – 26) del fascicolo di parte attrice, che mi vengono rammostrati”.
2 20) “Vero che, subito dopo il suo rientro a casa, la SI.ra ha fatto uso, per molte Pt_1 settimane, sia di una sedia a rotelle che dei bastoni canadesi, essendo impedita a deambulare autonomamente, come da fotografia, che si rammostra, di cui al doc. 39) del fascicolo di parte attrice”.
22) “Vero che, in particolare, la SI.ra è stata supportata, per un paio d'ore alla Pt_1 settimana, da una conoscente, la SI.ra , che si recava presso l'abitazione Testimone_1 dell'infortunata per aiutarla nelle faccende domestiche”.
23) “Vero che, per tutto l'arco temporale indicato nel capitolo n. 20), la SI.ra si è Pt_1 sottoposta a sedute di fisiokinesiterapia attiva e passiva, a sedute di laser terapia ed a deambulazione con carico assistito”.
24) “Vero che i familiari si sono, di volta in volta, curati di accompagnare l'attrice alle varie sedute terapeutiche”.
25) “Vero che, in particolare, la figlia accompagnava la SI.ra al Per_3 Pt_1
Poliambulatorio Sirio, per le sedute di fisioterapia”. 26) “Vero che il marito accompagnava la SI.ra a Luino, per le terapie a quest'ultima Pt_1 prescritte”.
27) “Vero che la SI.ra ha affrontato un ultimo intervento chirurgico, funzionale alla Pt_1 rimozione del cerchiaggio, il giorno 12.04.2022, come attesta il doc. 33) del fascicolo di parte attrice, che mi si rammostra”.
28) “Vero che, in data 08.09.023, la SI.ra è stata visitata dal Dott. a Pt_1 Persona_4 causa di un sopravvenuto processo infiammatorio, che ha interessato il ginocchio infortunato verso la fine dello scorso mese di agosto”.
29) “Vero che, a seguito della visita di cui al capitolo precedente, il Dott. riscontrata Per_4
l'effettiva sussistenza di un versamento, ha consigliato alla SI.ra di proseguire con delle Pt_1 attività riabilitative, utilizzando cyclette ed elastici tonificanti, come si evince dal doc. 37) del fascicolo di parte attrice, che mi viene rammostrato”.
30) “Vero che il Dott. ha prescritto, altresì, alla SI.ra una Radiografia (Rx), ad Per_4 Pt_1 esito della quale si andrà a valutare se sia necessario o meno effettuare delle infiltrazioni di acido ialuronico all'infortunata, come si evince dal doc. 37), che mi viene rammostrato”.
Si indicano a testi:
- SI.ra domiciliata in Varese – Via Magatti, 2 -, sui capitoli 3, 5, 6, 8, 9 e 14; Testimone_2
- SI. , residente in [...] -, sui capitoli 3, 6, 9, dal Controparte_3
15 al 20 e dal 22 al 30;
- SI.IN , residente in [...] -, sui capitoli 3, 6, 9, dal Testimone_3
15 al 20 e dal 22 al 30;
- SI.ra , residente in [...] -, sui capitoli 20 e dal 22 Testimone_4 al 30;
- SI.ra , residente in [...] -, sui capitoli 20 e dal Testimone_1
22 al 26;
- SI.ra , residente in [...] -, sui capitoli Testimone_5
20, 22, 23 e 24;
3 - SI. , residente in [...] -, sui capitoli 20, Testimone_6
22, 23 e 24.
C) l'ammissione di apposita Consulenza Tecnica d'Ufficio medico legale, volta ad accertare:
- l'esistenza, la natura e l'entità delle lesioni subite dalla SI.ra e la loro Parte_1 evoluzione;
- la congruità delle spese mediche sostenute dalla stessa;
- la sussistenza del nesso di causalità tra le lesioni accertate ed il sinistro per cui si è in causa;
- la durata dell'INbilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate all'infortunata;
- la sussistenza di postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psico- fisica globale, specificando, altresì, le eventuali circostanze che, nel caso specifico, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza psico-fisica;
- la negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa della perizianda, valutandola percentualmente, tenendo presente l'effettiva attività lavorativa esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psico-fisiche pregresse, le sue attitudini professionali.
D) l'ammissione a prova contraria diretta su tutti i capitoli di prova articolati da controparte ed a prova contraria indiretta sul seguente capitolo, nel caso in cui venga ammesso il capitolo di prova 7) articolato da parte convenuta:
31) “Vero che lo stato dei luoghi in cui è occorso il sinistro dell'11.02.2019 è stato da me esamINto solo in epoca successiva al 25.03.2019”.
Si indica a teste sulla circostanza dedotta:
- Dott. Ing. , domiciliato presso il Comune di Varese – Via Sacco, 5 -. Testimone_7
Con osservanza.”
per parte convenuta (come da foglio depositato telematicamente in Controparte_1
data 25 novembre 2024)
“Contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso;
contestato tutto quanto ex adverso affermato, dedotto, richiesto, eccepito e prodotto sia in fatto che in diritto, sia in punto an che in punto quantum, sicché nulla potrà considerarsi pacifico, ammesso, riconosciuto o non contestato, neppure implicitamente e ciò anche ai fini di cui all'art. 115 c.p.c.
In via prelimINre: si eccepisce la nullità ex art. 246 c.p.c. della dichiarazione testimoniale resa dal sig. in quanto soggetto incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c. Controparte_3
Rigettare le domande avversarie perché infondate e non provate in fatto ed in diritto, in punto an ed in punto quantum, e in ogni caso per le ragioni indicate, oltre a non essere provate. In mero subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie
(salvo gravame), accertare il (prevalente) concorso del fatto colposo della signora e per Pt_1
l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto in favore della stessa secondo la gravità
4 della sua colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate, escludendolo per i danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordINria diligenza, limitando e contenendo di conseguenza il risarcimento eventualmente dovuto (nei limiti del giusto, dovuto e provato).
In denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie (salvo gravame), detrarre e dedurre dall'importo eventualmente dovuto la somma di euro 14.226,54 di cui euro 9.224,11 per danno biologico (o comunque della diversa somma che dovesse risultare da detrarre/dedurre) dalla stessa già percepita da a titolo di indennizzo dei danni di cui è CP_2 chiesto il risarcimento in questa sede.
Assolvere in ogni caso l'esponente da ogni avversaria domanda e pretesa ed emettere in ogni caso ogni più utile pronuncia per l'esclusione di ogni obbligazione a carico dell'esponente.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva di legge.
In via istruttoria: occorrendo (si ritiene infatti che si imponga il rigetto della domanda attorea, a prescindere da ulteriore attività istruttoria), previa revoca dell'ordINnza del 17 ottobre 2023, rimettere la causa in istruttoria per l'ammissione ed assunzione dei seguenti mezzi istruttori:
A) ammettere ed assumere prova per testimoni, sui seguenti capitoli di prova da n. 4 a n. 7, con il teste di seguito indicato, oltre che prova per interrogatorio formale della signora Parte_1
su tutti i seguenti capitoli di prova:
[...]
1) Vero che, almeno nell'anno e mezzo precedente all'11.2.2019, percorrevo pressoché quotidianamente (ossia esclusi solamente i giorni festivi, i giorni di ferie e quelli in cui ero in malattia) il tratto di strada sito in Varese, all'incrocio tra via Volta (poi via Manzoni) e via
Magatti, che è rappresentato nei documenti che mi si mostrano (docc. 2 e 7).
2) Vero che le fotografie che mi vengono mostrate (docc. 2 e 7) rappresentano il luogo da me percorso ogni giorno lavorativo, quantomeno per gli anni 2017, 2018 e 2019, per recarmi da casa al lavoro, andata e ritorno.
3) Vero che in data 11 aprile 2019 ho inviato a Frattini Consulenze la email che mi viene mostrata e confermo (doc. 1).
4) Vero che la fotografia che mi si mostra (doc. 7) rappresenta il tratto di strada sito in Varese, all'incrocio tra via Volta e via Magatti, nel mese di ottobre 2017.
5) Vero che la fotografia che mi si mostra (doc. 2 prima foto) rappresenta il tratto di strada sito in Varese, all'incrocio tra via Volta e via Magatti, nel mese di luglio 2018.
6) Vero che la fotografia che mi si mostra (doc. 2 seconda foto) rappresenta il tratto di strada sito in Varese, all'incrocio tra via Volta e via Magatti, nel mese di agosto 2019.
7) Vero che in data 11 febbraio 2019 il tratto di strada sito in Varese, all'incrocio tra via Volta e via Magatti, si trovava nel medesimo stato risultante dalle fotografie che mi si mostrano (doc. 2).
Si indica come teste, sui capitoli di prova da n. 4 a n. 7, il Dott. Ing. domiciliato Testimone_7 presso il Comune di Varese in Varese, Via Sacco n. 5, indicato anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi.
B) ordINre all'attrice ex art. 210 c.p.c. di esibire e produrre in giudizio tutta la documentazione medico-sanitaria inerente all'intervento di rimozione del cerchiaggio cui l'attrice si sarebbe sottoposta in data 12 aprile 2022;
5 C) ordINre ex art. 210 c.p.c. ad Controparte_4
– (c.f. ) con sede legale in Roma, Viale IV Novembre n. 144, in
[...] P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, o comunque sede di Varese, in persona del
Direttore pro-tempore, di esibire e produrre in giudizio i documenti da cui risultino gli importi erogati e comunque riconosciuti da alla sig.ra indicando, oltre agli CP_2 Parte_1 importi già pagati, anche gli importi che verranno pagati e, comunque, gli importi pari alle eventuali capitalizzazione delle rendite che ha costituito in suo favore a seguito delle lesioni CP_2 subite nel sinistro oggetto di causa;
D) richiedere ai sensi dell'art. 213 c.p.c. ad informazioni scritte relative agli atti e CP_2 documenti con cui sono stati disposti i pagamenti e/o le rendite di cui al punto che precede e, quindi, relative ai pagamenti, alle rendite e agli importi erogati e comunque riconosciuti da CP_2 alla sig. indicando sia gli importi già pagati sia gli importi che verranno Parte_1 pagati e, comunque, gli importi pari alla capitalizzazione delle rendite che ha costituito in CP_2 suo favore a seguito delle lesioni subite nel sinistro oggetto di causa;
E) occorrendo (si ritiene infatti che la domanda vada rigettata in punto an), disporre ctu medico legale sulla persona dell'attrice per determINre entità dell'i.p. ed entità e durata dell'i.t. patita da parte attrice a causa dell'asserito sinistro per cui è causa nonché la congruità, inerenza e necessità delle spese mediche dalla stessa documentate.
Si richiamano le opposizioni e le contestazioni alle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., cui si rinvia.
Non si accetta il contraddittorio su fatti tardivamente allegati e su domande, eccezioni, istanze e conclusioni nuove o illegittimamente modificate.
Si richiamano tutte le istanze, richieste, eccezioni e conclusioni proposte e sollevate in corso di causa, nessuna esclusa, che non possono in nessun caso intendersi abbandonate.
Con osservanza.”
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo al Tribunale di accertare Controparte_1
e dichiarare la responsabilità dello stesso, ex art. 2051 c.c., per i danni che aveva subito a causa di un dissesto del marciapiede presente tra la via Volta e la via Magatti, vicino all'entrata del Caffè
“La Brasiliana”.
Allegava, in particolare, l'attrice:
- che in data 11 febbraio 2019 alle ore 11.50 circa, nel tragitto casa-lavoro, mentre cammINva tra la via Volta e la via Magatti, vicino all'entrata del Caffè “La Brasiliana”, era inciampata in un dissesto del manto stradale, non visibile e nemmeno segnalato, cadendo poi a terra;
- che era stata portata subito con l'ambulanza in Pronto Soccorso a Luino;
6 - che le era stata diagnosticata una “frattura scomposta pluriframmentaria rotula destra”;
- che a causa del sinistro descritto aveva subito un danno biologico permanente pari al
10%/11%, oltre a diversi mesi di invalidità temporanea;
- che, trattandosi di infortunio in itinere, l' le aveva erogato alcune somme;
CP_2
- che la propria richiesta di risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in misura pari a
29.684,85 (già al netto dell'importo ricevuto dall' ), era stata respinta dal Comune e CP_2 dall'assicurazione dello stesso.
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 31 maggio 2023, si costituiva il chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice, perché infondate in Controparte_1
fatto e in diritto. In particolare, ad avviso del convenuto la sconnessione del manto stradale era ben visibile, anche in ragione delle circostanze di tempo e luogo in cui era avvenuto il sinistro e, pertanto, la lesione subita dall'attrice doveva ritenersi conseguenza della condotta negligente tenuta dalla stessa.
1.3 Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita tramite l'escussione di alcuni testimoni sui capitoli ritenuti ammissibili e rilevanti, nonché tramite l'interrogatorio formale di parte attrice.
Con ordINnza del 26 ottobre 2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni in data 26 novembre 2024.
Con decreto n. 36/2024 il procedimento veniva assegnato alla scrivente, innanzi alla quale le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe riportate e, concessi i termini di cui all'art. 190
c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione
2. Le istanze istruttorie
Deve prelimINrmente essere confermato il giudizio di INmmissibilità delle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dalle parti, avendo il Giudice a disposizione sufficienti elementi di prova per statuire compiutamente sulle domande formulate dalle parti.
3. La domanda di risarcimento dei danni
3.1L'attrice ha fondato la propria domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 11 febbraio 2019 sul disposto di cui all'art. 2051
c.c., dovendo ritenersi il responsabile in quanto custode della strada Controparte_1
sulla quale era avvenuta la caduta.
7 Il convenuto ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice deducendo che la lesione subita dall'attrice doveva ritenersi conseguenza della condotta negligente tenuta dalla stessa.
Le domande non meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
3.2 Giova prelimINrmente osservarsi in diritto che di recente la Corte di Cassazione ha cercato di delineare con precisione i confini della c.d. responsabilità da cose in custodia, prendendo posizione su alcune questioni controverse. Vengono in rilievo, innanzitutto, due pronunce della terza sezione civile rese in data 1 febbraio 2018, la n. 2480 e la n. 2481, i cui principi sono stati poi successivamente richiamati anche dalle SSUU con la sentenza n. 20943/2022, nonché da altre pronunce delle sezioni semplici (Cass. n. 9315/2019; Cass. n. 34886/2021; Cass. n. 7363/2023).
In sintesi l'art. 2051 c.c., invocato nel presente giudizio, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva per l'operatività della quale è necessario che l'attore fornisca la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia;
accertata l'esistenza di tale nesso di causa, sussiste poi la responsabilità del custode a prescindere dall'accertamento di qualsiasi profilo di colpa nella condotta dello stesso e salva la prova liberatoria del caso fortuito, che deve essere fornita da quest'ultimo; con la precisazione che tale ultimo elemento può essere integrato anche dalla condotta del danneggiato (Cass. n. 7363/2023; Cass. n. 11932/2022; SSUU n. 20943/2022;
Tribunale Milano n. 2956/2022; Cass. n. 33211/2021; Cass. n. 2480-2481/2018; Corte d'Appello
Milano sez. II, sent. n. 4556/2018).
Con particolare riferimento all'ultimo profilo evidenziato, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dINmismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un
8 criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. n. 7363/2023; SSUU n. 20943/2022; Cass. n.
2480-2481/2018)
In altre parole “quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordINriamente cauto del danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa ridotta al rango di mera occasione dell'evento e va considerato integrato il caso fortuito” (Cass. n. 7363/2023; Cass. n. 18100/2020).
In conclusione, può affermarsi che in tutti i casi in cui la situazione di pericolo poteva essere evitata con l'adozione di normali ed esigibili cautele che il soggetto avrebbe dovuto tenere e che non ha tenuto, non può configurarsi alcuna responsabilità in capo al custode, risultando interrotto il nesso di causa dalla condotta tenuta dal danneggiato. È quindi necessario, in questi casi, compiere ulteriori accertamenti, quali, per esempio, la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se l'evento poteva essere evitato con la normale diligenza.
Ed infatti, anche la giurisprudenza di merito ricorre costantemente al principio di autoresponsabilità del danneggiato al fine di limitare la responsabilità della P.A. in tutti i casi in cui l'adozione delle normali cautele adottabili secondo l'ordINria diligenza avrebbe evitato il verificarsi del danno (Tribunale Bergamo sez. III, sent. n. 2477 del 26.11.2018, Tribunale di Bari sez. III sent. n. 5129 del 12.10.2016; Tribunale Torino sez. IV, sent. n. 8105 del 16.10.2014,
Corte d'Appello di Milano sez. II, sent. n. 615 del 12.2.2014). In merito, peraltro, si è da tempo espressa anche la Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 156 del 1999), secondo cui
“nell'accertamento in concreto di questa, non si può ignorare il particolare rapporto che hanno con la strada pubblica, oltre all'ente proprietario ....anche gli utenti, i quali, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati d'un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordINrio diretto del bene demaniale, per salvaguardare appunto la propria incolumità”.
3.3 Tornando al caso di specie, deve rilevarsi che, anche volendo ritenere provato che l'attrice sia caduta proprio a causa della sconnessione del marciapiede rappresentata dalle fotografie prodotte
(cfr. docc. 32 a), b), c), d), e), f) fascicolo attrice) alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste nel corso dell'udienza del 7 novembre 2023 (cfr. verbale udienza), le Testimone_2
9 circostanze che caratterizzano il caso di specie consentono di presumere che l'attrice non abbia tenuto un comportamento rispondente all'obbligo di cautela sulla stessa gravante.
Ai fini della decisione rilevano, in particolare, le seguenti circostanze: i) che il fatto è avvenuto alle ore 11.50 circa in una giornata in cui le condizioni atmosferiche erano buone (cfr. doc. 7 fascicolo attrice), quando, quindi, era presente la luce solare;
ii) che la sconnessione del manto stradale era di grandi dimensioni e ben visibile anche a distanza (cfr. docc. 32 a), b), c), d), e), f) fascicolo attrice); iii) che la sconnessione del marciapiede occupa solo in minima parte la zona in cui termINno le strisce pedonali (cfr. docc. 32 a), b), c), d), e), f) fascicolo attrice); iv) che l'attraversamento pedonale nei pressi del quale è avvenuto il sinistro è quello che l'attrice da vent'anni percorreva per recarsi al lavoro e poi per tornare a casa (cfr. verbale del 5 dicembre
2023); v) la sconnessione non era di recente formazione.
Considerando le circostanze sopra richiamate, deve concludersi nel senso di ritenere che la condotta tenuta dall'attrice sia stata incauta, atteso che la stessa ben avrebbe potuto con l'ordINria diligenza evitare il dissesto presente sul marciapiede.
E infatti, la sconnessione era sicuramente ben visibile (considerate le dimensioni e le caratteristiche della stessa, l'orario in cui è avvenuto il sinistro e le condizioni climatiche presenti in tale occasione), verosimilmente nota all'attrice (considerato che era da vent'anni che la stessa percorreva il tratto di strada in questione e che la sconnessione non era di recente formazione) ed evitabile adottando minime accortezze (considerato che il dissesto occupa solo in minima parte l'attraversamento pedonale e quest'ultimo poteva, quindi, essere usufruito in modo sicuro dal pedone).
In conclusione, poiché la situazione di possibile pericolo poteva essere superata mediante l'adozione di un comportamento ordINriamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito, interruttivo del nesso di causa tra il fatto e l'evento, con conseguente esclusione di profili di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al convenuto. CP_1
4. Le spese di lite
Con riferimento alle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza, le stesse devono essere poste a carico dell'attrice e si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato, ridotti del 30% tenuto conto del valore della
10 causa come determINto dalla domanda, dell'oggetto e della complessità della controversia, nonchè dell'attività difensiva effettivamente prestata da ciascuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così decide:
- RIGETTA le domande proposte dall'attrice ; Parte_1
- CONDANNA l'attrice , alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
di parte convenuta che si liquidano in euro 3.554, oltre il 15% per Controparte_1
spese generali, IVA (se ed in quanto non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e CPA.
Varese, 3 aprile 2025
Il Giudice
Marta Maria Recalcati
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