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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 22072 del 2023, vertente tra
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Andrea Cecinelli, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Carla Cabras, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 10.12.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito civile con la signora in Roma in data 06.10.2013 (trascritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2013, n. 00930, p. 1, s. 03), e dalla loro unione erano nati i figli (21.10.2008) e (21.12.2011). Il figlio è disabile ai Per_1 Per_2 Per_1 sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 ed è stato dichiarato invalido con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. I coniugi, in data 14.10.2016, con atto a rogito Notaio di Roma, stipulavano contratto di mutuo con il Banco BP (già Persona_3 [...]
), per un importo di €228.000,00 da restituirsi attraverso il pagamento di 360 rate Controparte_2 mensili di € 875,15 l'una, con scadenza il 31.10.2046. L'unione, all'inizio rivelatasi felice, è entrata progressivamente in una crisi irreversibile a causa di divergenze che avevano reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, tanto che le parti decidevano di separarsi consensualmente;
con decreto di omologazione n. cronol. 9659/2022 del 23/05/2022 il Tribunale di Roma recepiva le condizioni con le quali essi prevedevano: l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Avegno 43, alla sig.ra il pagamento delle rate del mutuo in via esclusiva dal Sig. Controparte_1 ; l'affido condiviso per i figli per i quali si stabiliva che “tutti i martedì (dalle ore 16.30) Parte_1 ed i giovedì (dalle ore 19.00) il padre terrà i bambini fino alla mattina successiva. Dopodiché il padre provvederà ad accompagnarli a scuola o presso l'abitazione della madre;
- Negli altri giorni e nelle altre ore i bambini resteranno con la madre, salvo che nell'orario scolastico;
-Con alternanza annuale le vacanze natalizie verranno programmate in questo modo: dalle 16.00 del
24 dicembre fino alle ore 19.00 del 30 dicembre oppure dalle ore 16.00 del 31 dicembre fino alle ore
19.00 del 6 gennaio, comunque con alternanza tra i genitori dei giorni della vigilia di Natale, del 25 dicembre e del 26 dicembre;
-con alternanza annuale le vacanze pasquali verranno programmate in questo modo: dalle ore 16.00 del Venerdì Santo fino alle ore 19.00 del giorno di Pasqua, oppure dalle ore 16.00 del giorno di
Pasquetta fino alle ore 19.00 del martedì sera dopo il giorno di Pasquetta;
-durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno diritto a tenere con sé i figli minori per 15 giorni consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno;
in caso di mancato accordo ad anni alterni, il padre starà con i minori dal 1° al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto:
-i genitori si impegnano a concordare le necessarie variazioni in caso di improrogabili impegni di lavoro, privilegiando la permanenza della bambina presso il genitore che abbia maggiore disponibilità, obbligandosi, altresì, a comunicare i recapiti di eventuali terzi la cui minore sarà affidata;
-i genitori concordemente si danno reciproco assenso per il rilascio e per il rinnovo dei passaporti, propri e dei figli minori, con l'obbligo di comunicare all'altro, in tempo utile e comunque, con un preavviso di almeno venti giorni sulla data prevista per la partenza, eventuali spostamenti all'estero dei figli minori, nonché l'indirizzo e i recapiti telefonici”; il pagamento da parte del Sig. Parte_1
a partire dal mese successivo rispetto a quello di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale, dell'assegno di mantenimento alla moglie pari a € 200,00, entro il giorno 10 di ogni mese;
il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli pari a € 500,00 direttamente alla madre con la specificazione che le somme versate in favore del figlio disabile a titolo di Persona_4 prestazione sociale, sarebbero state utilizzate da entrambi i genitori (ovvero il 50% di ogni erogazione sociale riconosciuta la minore) per garantire al figlio il soddisfacimento di qualsiasi sua esigenza, nonché per garantirgli il giusto percorso terapeutico legato alla cura del disturbo dello spettro autistico di cui era affetto;
il pagamento da parte di entrambi i genitori nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, il Sig. , trascorsi i termini di legge, evidenziando di aver subito una Parte_1 contrazione del proprio reddito, di trovarsi quindi in una situazione di difficoltà economica tale da non riuscire a far fronte alle spese mensili e che la ex moglie non aveva ancora trovato lavoro, pur essendo una donna di giovane età priva di patologie invalidanti, chiedeva: che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra l'affidamento CP_1 condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
che i rapporti con il padre venissero regolati dal piano genitoriale allegato al ricorso;
il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli pari a € 500,00 direttamente alla madre entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
il pagamento delle spese straordinarie riguardanti i figli nella misura del 50% da parte dei genitori;
il riconoscimento dell'assegno unico INPS e di tutte le somme riconosciute a a titolo di prestazione sociale (quali la disabilità gravissima e l'indennità di Per_1 accompagnamento) al 50% a ciascun genitore;
il pagamento delle rate mensili del mutuo relativo alla casa coniugale sita in Roma, Via Avegno 43, nella misura del 50% da entrambi.
Si costituiva la signora la quale faceva presente che la gestione dei figli ricadeva attualmente CP_1 solo su di lei, motivo per cui, anche in virtù della disabilità del figlio, non riusciva a trovare un lavoro stabile;
contestava la situazione economica del Sig. , ma aderiva alla domanda di Parte_1 scioglimento del matrimonio e di affido, frequentazione e mantenimento dei figli, seppur da valutarsi all'atto pratico ossia con l'effettività concreta dell'impegno dell'odierno ricorrente;
aderiva al pinao genitoriale del Sig. seppur con qualche lieve modifica;
aderiva alla domanda di Parte_1 ripartizione al 50% delle erogazioni sociali e di assegnazione della casa familiare, confermandosi di fatto le statuizioni assunte in sede di separazione, chiedendo di contro le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad € 200 mensili e che le rate del mutuo restassero confermate in capo al Sig.
. Parte_1
Alla prima udienza di comparizione del 21 novembre 2023 sentite le parti e i rispettivi procuratori, il Giudice delegato confermava i provvedimenti della separazione fissando l'udienza del 2 ottobre 2024 per la riserva della causa in decisione, concedendo altresì i termini ex art. 473bis. 28 c.p.c.
In ossequio ai termini concessi, le parti depositavano gli scritti difensivi. La resistente contestava le richieste di modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione e richiedeva di ordinare l'esibizione del contratto di lavoro per verificarne la conformità alla legge e, quindi la paga oraria e le ore di lavoro ivi indicate ovvero, in difetto, richiedere all'Ispettorato del Lavoro e all'INPS le informazioni relative al contratto di assunzione del sig. . Insisteva per l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e in subordine richiedeva che la rata del mutuo venisse ripartita nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della Parte_1 stessa, e che le erogazioni per la disabilità del figlio venissero a lei accreditate avendo quasi Per_1 interamente la gestione ordinaria e straordinaria del figlio.
Per contro, il sig. si opponeva alla richiesta di esibizione del contratto di lavoro ex art. Parte_1
210 c.p.c e alla richiesta all'Ispettorato del Lavoro e all'INPS sulle informazioni relative al contratto di assunzione e nel merito insisteva nel chiedere che le rate del mutuo venissero divise al 50% tra le parti e che non venisse corrisposto alcun assegno divorzile alla Sig.ra CP_1
All'udienza del 10.12.2024 il Sig. affermava la volontà di continuare a corrispondere il Parte_1
100% della rata del mutuo e il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto della concorde volontà delle parti in merito allo status divorzile, alle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e , questione controversa Per_1 Per_2 rimane quella del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della signora contestato CP_1 dal sig. . Parte_1
Preliminarmente si evidenzia che la documentazione prodotta dalla signora dopo la CP_1 rimessione della causa al Collegio è tardiva e inammissibile.
Status divorzile Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di decreto di omologazione n. cronol. 9659/2022 del
23/05/2022 RG n. 504/2022 emesso dal Tribunale di Roma.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 I figli minori delle parti (21.10.2008) e (21.12.2011) vivono assieme alla madre nella Per_1 Per_2 casa coniugale sita in Roma Via Avegno 43, in comunione ordinaria tra le parti, gravata da mutuo la cui rata mensile ad oggi ammonta ad € 875,15. Il figlio è affetto da una grave disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 ed è Per_1 stato dichiarato invalido con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Dall'istruttoria complessivamente svolta, è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori-, tenuto peraltro conto del fatto che le parti concordano con riguardo al regime di frequentazione, collocamento e mantenimento degli stessi, chiedendo la conferma delle statuizioni assunte in sede dei piani genitoriali. Con il regime dell'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Il Collegio, confermando il collocamento dei minori presso la madre, cristallizzando la situazione in essere e garantendo continuità delle abitudini domestiche della prole nell'immobile costituente l'habitat familiare, conferma l'assegnazione della casa familiare alla signora come anche CP_1 richiesto dalle parti. Con riguardo alla frequentazione padre figli, dando atto della volontà delle parti, il Collegio dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé secondo le seguenti modalità dedotte dai piani genitoriali presentati, anche considerato che all'ultima udienza il Sig. si è reso disponibile ad andare Parte_1
a riprendere i figli alle 14.30. In particolare, il sig. terrà e vedrà i figli tutti i martedì e i Parte_1 giovedì, entrambi dalle ore 14.30 sino alla mattina successiva, quando provvederà a riaccompagnarli a scuola. Altresì il padre terrà e vedrà i figli a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 14:30 sino al lunedì mattina in cui accompagnerà i figli nelle rispettive scuole. I figli trascorreranno la festa di tutti i Santi del primo novembre con il padre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
la festa dell'Immacolata Concezione dell'8 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
le vacanze di Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Per il periodo dal 31 dicembre fino all'ultimo giorno di vacanza scolastica con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
le vacanze di Pasqua con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà alle ore 19.00 del giorno di Pasqua;
il giorno di Pasquetta con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari. L'inizio del periodo è da determinarsi dalle ore 19.00 del giorno di Pasqua e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
la festa della liberazione del 25 aprile con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
la festa del lavoro del 1 maggio con il padre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
la festa nazionale della Repubblica del 2 giugno con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
il compleanno della madre (4 agosto) con la stessa dalle ore 9.00 alle ore 19.00 qualora non siano già presso di lei e il compleanno del padre (22 novembre) con lo stesso dalle ore 9.00 alle ore 19.00 qualora non siano già presso di lui. Per quanto riguarda il compleanno dei figli (21 ottobre e 21 dicembre) salvo migliori e diversi accordi tra i genitori, i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con il genitore che li terrà con sé secondo il regime ordinario di frequentazione. Per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori manterranno l'attuale piano di frequentazione durante la pausa estiva, salvo diversi accordi tra di loro. Il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola. Durante il mese di agosto, il padre trascorrerà con i figli due settimane conscutive, da concordarsi entro la fine di aprile di ogni anno. Per quanto riguarda i periodi di vacanza, ogni genitore può viaggiare durante il periodo in cui ha con sé i figli. Ogni genitore può avere 21 giorni anche non consecutivi ogni anno per andare in vacanza con i minori. Tali periodi di vacanza non possono interferire con il calendario accademico dei minori e i genitori non devono prendere i figli da scuola per queste vacanze. Tutti i periodi estivi di vacanza devono essere calendarizzati entro maggio di ogni anno. Per quanto riguarda i viaggi all'estero, consentiti anche in località extra UE, gli stessi sono consentiti previo consenso scritto da parte dell'altro genitore, da fornirsi con almeno
30 giorni di anticipo. Il consenso deve includere itinerario, mezzi di trasposto, indirizzo e numero di telefono. Se l'altro genitore si reca in un paese che non è membro della convenzione dell'Aja, dovrà fornire all'altro genitore un biglietto aereo modificabile di andata e ritorno, nel caso in cui il minore non facesse ritorno.
Per quanto riguarda le persone che si occupano della cura del minore, i genitori concordano che per il figlio l'operatore già individuato possa prendersene cura. Per tutte le altre persone che Per_1 possano prendersene cura, i genitori dovranno essere d'accordo. Per quanto riguarda le comunicazioni con i figli, ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e mantenenre un telefono “operativo” ossia utile allo scopo. I contatti telefonici tra genitore e figlio non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. Resta inteso che per
, non potendo lo stesso chiamare secondo quanto affermato dalla madre, si renderà necessario Per_1 l'intervento dell'altro genitore nella fase iniziale della chiamata. I figli possono telefonare e/o mantenere un contatto tramite internet con entrambi i genitori in qualsiasi momento. I costi associati al cellulare e al mantenimento della rete internet saranno sostenuti ugualmente da entrambi i genitori che dovranno provvedere presso il loro domicilio o attraverso copertura cellulare.
Prima di cambiare casa, intraprendere una nuova convivenza oltre quelle già in essere e parlare di questioni delicate con i figli, ciascuno dei genitori dovrà informare l'altro in modo da raggiungere un accordo che tenga conto esclusivamente dell'interesse dei figli. Per ogni altra questione si rinvia a quanto previsto dai rispettivi piani genitoriali dal momento che gli stessi risultano essere concordi.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Sul punto si fa presente che entrambi i genitori nei propri scritti difensivi hanno richiesto la conferma delle condizioni previste dall'accordo di separazione, ossia il pagamento da parte del padre dell'assegno di mantenimento per i figli pari a € 500,00 direttamente alla madre entro il giorno 10 di ogni mese con la specificazione che le somme versate in favore del figlio disabile Persona_4
a titolo di prestazione sociale, verranno utilizzate da entrambi i genitori (ovvero il 50% di ogni erogazione sociale riconosciuta la minore) per garantire al figlio il soddisfacimento di qualsiasi sua esigenza, nonché per garantirgli il giusto percorso terapeutico legato alla cura del disturbo dello spettro autistico di cui è affetto.
Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dalle parti, dato atto delle esigenze di vita e delle necessità dei figli e collocati con la madre, avuto altresì Per_1 Per_2 riguardo dei tempi di cura e accudimento dei ragazzi presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, il Tribunale dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Il pagamento delle spese straordinarie riguardanti i figli, risultando anche tale punto condiviso dalle parti, spetterà nella misura del 50% ad entrambi i genitori. Per quanto riguarda il riconoscimento dell'assegno unico INPS e di tutte le somme riconosciute a a titolo di prestazione sociale (quali la disabilità gravissima e l'indennità di Per_1 accompagnamento), atteso l'affidamento condiviso e valutato il piano genitoriale che prevede la collocazione presso i genitori nelle modalità sopra descritte con la conseguente alternanza dei periodi presso i rispettivi genitori, gli stessi dovranno essere corrisposti nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.
Le rate del mutuo
Con riguardo alla richiesta di parte di modificare il pagamento delle rate del mutuo, si Parte_1 evidenzia che la questione è stata superata attesa la rinuncia alla domanda stessa da parte del Sig.
nell'ultima udienza del 10 dicembre 2024, quando si è detto favorevole al pagamento Parte_1 dell'intera rata per intero. La circostanza del pagamento dell'intera rata è stata presa in considerazione ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli, atteso il contributo del padre alle loro esigenze abitative. Va evidenziato che, pur deducendo il ricorrente un peggioramento della sua situazione economica, non sostiene più il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione, per essersi trasferito a casa della compagna, con la quale convive.
Assegno divorzile
Con riguardo alla domanda formulata dalla signora di vedersi riconosciuto un assegno CP_1 divorzile di € 200, il Collegio osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. È opportuno ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia. Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà
e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equi ordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari … Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (cfr. Cass. Ord. n. 21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (ex multis: conformi cfr. Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale, “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi,
a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01). Con riguardo alla fattispecie in esame, avuto riguardo della situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti come sopra dettagliata, il Tribunale osserva che la signora si è dedicata CP_1 durante la vita matrimoniale a occuparsi della gestione della famiglia e all'accudimento dei figli, in particolare di , non svolgendo alcuna attività lavorativa, o comunque lavori saltuari ( manicure Per_1 nel centro di un'amica), facendo fatica a trovare un posto di lavoro stabile proprio per le condizioni di salute del figlio e per la necessità di assisterlo continuamente. Si aggiunga, altresì, che la stessa Sig.ra ha dedotto di aver contribuito alle spese per l'acquisto della casa familiare e di aver CP_1 saldato i finanziamenti intestati al riguardanti l'acquisto dell'auto e gli arredi della casa Parte_1 coniugale. Dalla ricostruzione fattuale emerge quindi il grande impegno e sacrificio dell'odierna resistente a favore della vita familiare. Il tutto non potendo più contare sul supporto della propria famiglia di origine che si era già resa disponibile ad aiutarla nell'acquisto della casa, né tantomeno avendo la disponibilità di beni (mobili o immobili) che le possano garantire una qualche rendita.
Emerge quindi con tutta evidenza che la Sig.ra si trova in una situazione precaria. CP_1
Pertanto, sulla scorta delle predette evidenze istruttorie, dato atto del complesso degli elementi acquisiti (impostazione tradizionale della famiglia, necessità di gestire la delicata situazione personale del figlio e situazione lavorativa delle parti) deve ritenersi sussistente il presupposto di natura Per_1 assistenziale/compensativa dell'assegno divorzile in capo alla parte resistente. Invero, la signora che ad oggi non ha un reddito da lavoro stabile, ha dato prova che durante la vita CP_1 matrimoniale e tuttora si è dedicata in via prevalente alla crescita di e e alla cura della Per_1 Per_2 casa. In questo modo il sig. ha beneficiato della presenza in casa della signora Parte_1 CP_1 potendosi completamente dedicare al suo lavoro. Pertanto, l'applicazione del canone normativo sopra ricordato, unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, induce questo Collegio a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della signora quantificandolo nell'importo di € 200 mensili a decorrere dal mese CP_1 successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e la materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22072/2023
R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra ( ), nato Parte_1 C.F._1
a Roma il 22.11.1974, e ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 che hanno contratto matrimonio in Roma in data 06.10.2013;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 2013, n. 00930, p. 1, s. 03);
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi, disponendone il collocamento presso la madre a cui assegna la casa familiare;
- dispone che il padre tenga con sé i figli minori così come disposto in motivazione;
- determina in € 500 (€ 250 per ciascun figlio) il contributo mensile dovuto da Parte_1 per il mantenimento dei figli e , da corrispondere a presso il di lei Per_1 Per_2 Controparte_1 domicilio, entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che le spese straordinarie dei figli siano a carico dei genitori nella misura del 50% a testa;
- prende atto del fatto che la rata del mutuo sia interamente in capo ad come Parte_1 da accordo tra le parti e che l'assegno unico INPS e tutte le somme riconosciute a a titolo di Per_1 prestazione sociale siano corrisposte nella misura del 50% a ciascuno dei genitori;
- dispone che il sig. corrisponda alla signora un assegno divorzile di € 200 Parte_1 CP_1 mensili, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
Contro con la collaborazione del dr. Claudio Neri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 22072 del 2023, vertente tra
- ( ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Andrea Cecinelli, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
- ( ), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Carla Cabras, giusta procura in atti;
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 10.12.2024 le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai propri scritti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto Parte_1 matrimonio con rito civile con la signora in Roma in data 06.10.2013 (trascritto Controparte_1 nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2013, n. 00930, p. 1, s. 03), e dalla loro unione erano nati i figli (21.10.2008) e (21.12.2011). Il figlio è disabile ai Per_1 Per_2 Per_1 sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 ed è stato dichiarato invalido con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. I coniugi, in data 14.10.2016, con atto a rogito Notaio di Roma, stipulavano contratto di mutuo con il Banco BP (già Persona_3 [...]
), per un importo di €228.000,00 da restituirsi attraverso il pagamento di 360 rate Controparte_2 mensili di € 875,15 l'una, con scadenza il 31.10.2046. L'unione, all'inizio rivelatasi felice, è entrata progressivamente in una crisi irreversibile a causa di divergenze che avevano reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, tanto che le parti decidevano di separarsi consensualmente;
con decreto di omologazione n. cronol. 9659/2022 del 23/05/2022 il Tribunale di Roma recepiva le condizioni con le quali essi prevedevano: l'assegnazione della casa coniugale sita in Roma, Via Avegno 43, alla sig.ra il pagamento delle rate del mutuo in via esclusiva dal Sig. Controparte_1 ; l'affido condiviso per i figli per i quali si stabiliva che “tutti i martedì (dalle ore 16.30) Parte_1 ed i giovedì (dalle ore 19.00) il padre terrà i bambini fino alla mattina successiva. Dopodiché il padre provvederà ad accompagnarli a scuola o presso l'abitazione della madre;
- Negli altri giorni e nelle altre ore i bambini resteranno con la madre, salvo che nell'orario scolastico;
-Con alternanza annuale le vacanze natalizie verranno programmate in questo modo: dalle 16.00 del
24 dicembre fino alle ore 19.00 del 30 dicembre oppure dalle ore 16.00 del 31 dicembre fino alle ore
19.00 del 6 gennaio, comunque con alternanza tra i genitori dei giorni della vigilia di Natale, del 25 dicembre e del 26 dicembre;
-con alternanza annuale le vacanze pasquali verranno programmate in questo modo: dalle ore 16.00 del Venerdì Santo fino alle ore 19.00 del giorno di Pasqua, oppure dalle ore 16.00 del giorno di
Pasquetta fino alle ore 19.00 del martedì sera dopo il giorno di Pasquetta;
-durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno diritto a tenere con sé i figli minori per 15 giorni consecutivi, nel mese di luglio o nel mese di agosto, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ciascun anno;
in caso di mancato accordo ad anni alterni, il padre starà con i minori dal 1° al 15 agosto o dal 16 al 31 agosto:
-i genitori si impegnano a concordare le necessarie variazioni in caso di improrogabili impegni di lavoro, privilegiando la permanenza della bambina presso il genitore che abbia maggiore disponibilità, obbligandosi, altresì, a comunicare i recapiti di eventuali terzi la cui minore sarà affidata;
-i genitori concordemente si danno reciproco assenso per il rilascio e per il rinnovo dei passaporti, propri e dei figli minori, con l'obbligo di comunicare all'altro, in tempo utile e comunque, con un preavviso di almeno venti giorni sulla data prevista per la partenza, eventuali spostamenti all'estero dei figli minori, nonché l'indirizzo e i recapiti telefonici”; il pagamento da parte del Sig. Parte_1
a partire dal mese successivo rispetto a quello di omologa della separazione consensuale da parte del Tribunale, dell'assegno di mantenimento alla moglie pari a € 200,00, entro il giorno 10 di ogni mese;
il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli pari a € 500,00 direttamente alla madre con la specificazione che le somme versate in favore del figlio disabile a titolo di Persona_4 prestazione sociale, sarebbero state utilizzate da entrambi i genitori (ovvero il 50% di ogni erogazione sociale riconosciuta la minore) per garantire al figlio il soddisfacimento di qualsiasi sua esigenza, nonché per garantirgli il giusto percorso terapeutico legato alla cura del disturbo dello spettro autistico di cui era affetto;
il pagamento da parte di entrambi i genitori nella misura del 50% delle spese straordinarie.
Tanto premesso, il Sig. , trascorsi i termini di legge, evidenziando di aver subito una Parte_1 contrazione del proprio reddito, di trovarsi quindi in una situazione di difficoltà economica tale da non riuscire a far fronte alle spese mensili e che la ex moglie non aveva ancora trovato lavoro, pur essendo una donna di giovane età priva di patologie invalidanti, chiedeva: che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio;
che ciascuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento essendo entrambi autosufficienti;
l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra l'affidamento CP_1 condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre;
che i rapporti con il padre venissero regolati dal piano genitoriale allegato al ricorso;
il pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli pari a € 500,00 direttamente alla madre entro il giorno 10 di ogni mese con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
il pagamento delle spese straordinarie riguardanti i figli nella misura del 50% da parte dei genitori;
il riconoscimento dell'assegno unico INPS e di tutte le somme riconosciute a a titolo di prestazione sociale (quali la disabilità gravissima e l'indennità di Per_1 accompagnamento) al 50% a ciascun genitore;
il pagamento delle rate mensili del mutuo relativo alla casa coniugale sita in Roma, Via Avegno 43, nella misura del 50% da entrambi.
Si costituiva la signora la quale faceva presente che la gestione dei figli ricadeva attualmente CP_1 solo su di lei, motivo per cui, anche in virtù della disabilità del figlio, non riusciva a trovare un lavoro stabile;
contestava la situazione economica del Sig. , ma aderiva alla domanda di Parte_1 scioglimento del matrimonio e di affido, frequentazione e mantenimento dei figli, seppur da valutarsi all'atto pratico ossia con l'effettività concreta dell'impegno dell'odierno ricorrente;
aderiva al pinao genitoriale del Sig. seppur con qualche lieve modifica;
aderiva alla domanda di Parte_1 ripartizione al 50% delle erogazioni sociali e di assegnazione della casa familiare, confermandosi di fatto le statuizioni assunte in sede di separazione, chiedendo di contro le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad € 200 mensili e che le rate del mutuo restassero confermate in capo al Sig.
. Parte_1
Alla prima udienza di comparizione del 21 novembre 2023 sentite le parti e i rispettivi procuratori, il Giudice delegato confermava i provvedimenti della separazione fissando l'udienza del 2 ottobre 2024 per la riserva della causa in decisione, concedendo altresì i termini ex art. 473bis. 28 c.p.c.
In ossequio ai termini concessi, le parti depositavano gli scritti difensivi. La resistente contestava le richieste di modifica delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione e richiedeva di ordinare l'esibizione del contratto di lavoro per verificarne la conformità alla legge e, quindi la paga oraria e le ore di lavoro ivi indicate ovvero, in difetto, richiedere all'Ispettorato del Lavoro e all'INPS le informazioni relative al contratto di assunzione del sig. . Insisteva per l'accoglimento Parte_1 delle conclusioni precisate nella comparsa di costituzione e in subordine richiedeva che la rata del mutuo venisse ripartita nella misura del 70% a carico del Sig. e del 30% a carico della Parte_1 stessa, e che le erogazioni per la disabilità del figlio venissero a lei accreditate avendo quasi Per_1 interamente la gestione ordinaria e straordinaria del figlio.
Per contro, il sig. si opponeva alla richiesta di esibizione del contratto di lavoro ex art. Parte_1
210 c.p.c e alla richiesta all'Ispettorato del Lavoro e all'INPS sulle informazioni relative al contratto di assunzione e nel merito insisteva nel chiedere che le rate del mutuo venissero divise al 50% tra le parti e che non venisse corrisposto alcun assegno divorzile alla Sig.ra CP_1
All'udienza del 10.12.2024 il Sig. affermava la volontà di continuare a corrispondere il Parte_1
100% della rata del mutuo e il Giudice Delegato, letti gli atti, sentite le parti e le conclusioni dalle stesse rassegnate, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione sulla base della documentazione depositata, riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale, dato atto della concorde volontà delle parti in merito allo status divorzile, alle modalità di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e , questione controversa Per_1 Per_2 rimane quella del riconoscimento di un assegno divorzile in favore della signora contestato CP_1 dal sig. . Parte_1
Preliminarmente si evidenzia che la documentazione prodotta dalla signora dopo la CP_1 rimessione della causa al Collegio è tardiva e inammissibile.
Status divorzile Le dichiarazioni rese dalle parti e la documentazione prodotta comprovano che le stesse vivono separate in modo continuativo in forza di decreto di omologazione n. cronol. 9659/2022 del
23/05/2022 RG n. 504/2022 emesso dal Tribunale di Roma.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si
è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Tenuto conto del tempo trascorso dalla cessazione della convivenza coniugale, deve desumersi che sussista una situazione di distacco affettivo, risalente nel tempo, che rende intollerabile oltre che altamente improbabile la ripresa della convivenza coniugale. Accertato il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, il Tribunale deve dichiarare definitivamente cessata la comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare.
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_1 Per_2 I figli minori delle parti (21.10.2008) e (21.12.2011) vivono assieme alla madre nella Per_1 Per_2 casa coniugale sita in Roma Via Avegno 43, in comunione ordinaria tra le parti, gravata da mutuo la cui rata mensile ad oggi ammonta ad € 875,15. Il figlio è affetto da una grave disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 ed è Per_1 stato dichiarato invalido con necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Dall'istruttoria complessivamente svolta, è emerso che non vi sono ragioni per derogare al regime legale dell'affido condiviso -regime privilegiato per il corretto sviluppo e crescita dei minori-, tenuto peraltro conto del fatto che le parti concordano con riguardo al regime di frequentazione, collocamento e mantenimento degli stessi, chiedendo la conferma delle statuizioni assunte in sede dei piani genitoriali. Con il regime dell'affidamento condiviso spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i figli -riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute- da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Il Collegio, confermando il collocamento dei minori presso la madre, cristallizzando la situazione in essere e garantendo continuità delle abitudini domestiche della prole nell'immobile costituente l'habitat familiare, conferma l'assegnazione della casa familiare alla signora come anche CP_1 richiesto dalle parti. Con riguardo alla frequentazione padre figli, dando atto della volontà delle parti, il Collegio dispone che il padre possa vederli e tenerli con sé secondo le seguenti modalità dedotte dai piani genitoriali presentati, anche considerato che all'ultima udienza il Sig. si è reso disponibile ad andare Parte_1
a riprendere i figli alle 14.30. In particolare, il sig. terrà e vedrà i figli tutti i martedì e i Parte_1 giovedì, entrambi dalle ore 14.30 sino alla mattina successiva, quando provvederà a riaccompagnarli a scuola. Altresì il padre terrà e vedrà i figli a fine settimana alternati dal venerdì dalle ore 14:30 sino al lunedì mattina in cui accompagnerà i figli nelle rispettive scuole. I figli trascorreranno la festa di tutti i Santi del primo novembre con il padre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
la festa dell'Immacolata Concezione dell'8 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
le vacanze di Natale, dal 24 dicembre al 30 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Per il periodo dal 31 dicembre fino all'ultimo giorno di vacanza scolastica con il padre negli anni pari e con la madre negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
le vacanze di Pasqua con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà alle ore 19.00 del giorno di Pasqua;
il giorno di Pasquetta con la madre negli anni dispari e con il padre negli anni pari. L'inizio del periodo è da determinarsi dalle ore 19.00 del giorno di Pasqua e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
la festa della liberazione del 25 aprile con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
la festa del lavoro del 1 maggio con il padre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
la festa nazionale della Repubblica del 2 giugno con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. L'inizio del periodo è da determinarsi dal termine dell'ultimo giorno di scuola prima delle vacanze e terminerà al primo giorno di scuola successivo alle vacanze;
il compleanno della madre (4 agosto) con la stessa dalle ore 9.00 alle ore 19.00 qualora non siano già presso di lei e il compleanno del padre (22 novembre) con lo stesso dalle ore 9.00 alle ore 19.00 qualora non siano già presso di lui. Per quanto riguarda il compleanno dei figli (21 ottobre e 21 dicembre) salvo migliori e diversi accordi tra i genitori, i minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con il genitore che li terrà con sé secondo il regime ordinario di frequentazione. Per quanto riguarda le vacanze estive, i genitori manterranno l'attuale piano di frequentazione durante la pausa estiva, salvo diversi accordi tra di loro. Il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola. Durante il mese di agosto, il padre trascorrerà con i figli due settimane conscutive, da concordarsi entro la fine di aprile di ogni anno. Per quanto riguarda i periodi di vacanza, ogni genitore può viaggiare durante il periodo in cui ha con sé i figli. Ogni genitore può avere 21 giorni anche non consecutivi ogni anno per andare in vacanza con i minori. Tali periodi di vacanza non possono interferire con il calendario accademico dei minori e i genitori non devono prendere i figli da scuola per queste vacanze. Tutti i periodi estivi di vacanza devono essere calendarizzati entro maggio di ogni anno. Per quanto riguarda i viaggi all'estero, consentiti anche in località extra UE, gli stessi sono consentiti previo consenso scritto da parte dell'altro genitore, da fornirsi con almeno
30 giorni di anticipo. Il consenso deve includere itinerario, mezzi di trasposto, indirizzo e numero di telefono. Se l'altro genitore si reca in un paese che non è membro della convenzione dell'Aja, dovrà fornire all'altro genitore un biglietto aereo modificabile di andata e ritorno, nel caso in cui il minore non facesse ritorno.
Per quanto riguarda le persone che si occupano della cura del minore, i genitori concordano che per il figlio l'operatore già individuato possa prendersene cura. Per tutte le altre persone che Per_1 possano prendersene cura, i genitori dovranno essere d'accordo. Per quanto riguarda le comunicazioni con i figli, ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e mantenenre un telefono “operativo” ossia utile allo scopo. I contatti telefonici tra genitore e figlio non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. Resta inteso che per
, non potendo lo stesso chiamare secondo quanto affermato dalla madre, si renderà necessario Per_1 l'intervento dell'altro genitore nella fase iniziale della chiamata. I figli possono telefonare e/o mantenere un contatto tramite internet con entrambi i genitori in qualsiasi momento. I costi associati al cellulare e al mantenimento della rete internet saranno sostenuti ugualmente da entrambi i genitori che dovranno provvedere presso il loro domicilio o attraverso copertura cellulare.
Prima di cambiare casa, intraprendere una nuova convivenza oltre quelle già in essere e parlare di questioni delicate con i figli, ciascuno dei genitori dovrà informare l'altro in modo da raggiungere un accordo che tenga conto esclusivamente dell'interesse dei figli. Per ogni altra questione si rinvia a quanto previsto dai rispettivi piani genitoriali dal momento che gli stessi risultano essere concordi.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Sul punto si fa presente che entrambi i genitori nei propri scritti difensivi hanno richiesto la conferma delle condizioni previste dall'accordo di separazione, ossia il pagamento da parte del padre dell'assegno di mantenimento per i figli pari a € 500,00 direttamente alla madre entro il giorno 10 di ogni mese con la specificazione che le somme versate in favore del figlio disabile Persona_4
a titolo di prestazione sociale, verranno utilizzate da entrambi i genitori (ovvero il 50% di ogni erogazione sociale riconosciuta la minore) per garantire al figlio il soddisfacimento di qualsiasi sua esigenza, nonché per garantirgli il giusto percorso terapeutico legato alla cura del disturbo dello spettro autistico di cui è affetto.
Pertanto, sulla scorta della documentazione reddituale e patrimoniale depositata dalle parti, dato atto delle esigenze di vita e delle necessità dei figli e collocati con la madre, avuto altresì Per_1 Per_2 riguardo dei tempi di cura e accudimento dei ragazzi presso ciascun genitore, prevalenti quelli della madre, il Tribunale dispone che il padre corrisponda alla madre l'importo di € 500 mensili (€ 250 per ciascun figlio), con decorrenza dal mese successivo dal deposito del presente provvedimento. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Il pagamento delle spese straordinarie riguardanti i figli, risultando anche tale punto condiviso dalle parti, spetterà nella misura del 50% ad entrambi i genitori. Per quanto riguarda il riconoscimento dell'assegno unico INPS e di tutte le somme riconosciute a a titolo di prestazione sociale (quali la disabilità gravissima e l'indennità di Per_1 accompagnamento), atteso l'affidamento condiviso e valutato il piano genitoriale che prevede la collocazione presso i genitori nelle modalità sopra descritte con la conseguente alternanza dei periodi presso i rispettivi genitori, gli stessi dovranno essere corrisposti nella misura del 50% a ciascuno dei genitori.
Le rate del mutuo
Con riguardo alla richiesta di parte di modificare il pagamento delle rate del mutuo, si Parte_1 evidenzia che la questione è stata superata attesa la rinuncia alla domanda stessa da parte del Sig.
nell'ultima udienza del 10 dicembre 2024, quando si è detto favorevole al pagamento Parte_1 dell'intera rata per intero. La circostanza del pagamento dell'intera rata è stata presa in considerazione ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento per i figli, atteso il contributo del padre alle loro esigenze abitative. Va evidenziato che, pur deducendo il ricorrente un peggioramento della sua situazione economica, non sostiene più il pagamento del canone di locazione della casa di abitazione, per essersi trasferito a casa della compagna, con la quale convive.
Assegno divorzile
Con riguardo alla domanda formulata dalla signora di vedersi riconosciuto un assegno CP_1 divorzile di € 200, il Collegio osserva quanto segue. A norma dell'art. 5, comma 6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive”. È opportuno ripercorrere le principali tappe dell'evoluzione giurisprudenziale in materia. Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo- compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà
e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente (…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equi ordinati, previsti nella norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari … Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi” (cfr. Cass. Ord. n. 21926/2019). Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, “pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle aspettative professionali eventualmente sacrificate” (ex multis: conformi cfr. Cass. n. 25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019). Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale, “Al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare: a) se tra gli ex coniugi,
a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari;
c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare;
d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (cfr. Cass. ord. n. 22738/2021- Rv. 662350-01). Con riguardo alla fattispecie in esame, avuto riguardo della situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti come sopra dettagliata, il Tribunale osserva che la signora si è dedicata CP_1 durante la vita matrimoniale a occuparsi della gestione della famiglia e all'accudimento dei figli, in particolare di , non svolgendo alcuna attività lavorativa, o comunque lavori saltuari ( manicure Per_1 nel centro di un'amica), facendo fatica a trovare un posto di lavoro stabile proprio per le condizioni di salute del figlio e per la necessità di assisterlo continuamente. Si aggiunga, altresì, che la stessa Sig.ra ha dedotto di aver contribuito alle spese per l'acquisto della casa familiare e di aver CP_1 saldato i finanziamenti intestati al riguardanti l'acquisto dell'auto e gli arredi della casa Parte_1 coniugale. Dalla ricostruzione fattuale emerge quindi il grande impegno e sacrificio dell'odierna resistente a favore della vita familiare. Il tutto non potendo più contare sul supporto della propria famiglia di origine che si era già resa disponibile ad aiutarla nell'acquisto della casa, né tantomeno avendo la disponibilità di beni (mobili o immobili) che le possano garantire una qualche rendita.
Emerge quindi con tutta evidenza che la Sig.ra si trova in una situazione precaria. CP_1
Pertanto, sulla scorta delle predette evidenze istruttorie, dato atto del complesso degli elementi acquisiti (impostazione tradizionale della famiglia, necessità di gestire la delicata situazione personale del figlio e situazione lavorativa delle parti) deve ritenersi sussistente il presupposto di natura Per_1 assistenziale/compensativa dell'assegno divorzile in capo alla parte resistente. Invero, la signora che ad oggi non ha un reddito da lavoro stabile, ha dato prova che durante la vita CP_1 matrimoniale e tuttora si è dedicata in via prevalente alla crescita di e e alla cura della Per_1 Per_2 casa. In questo modo il sig. ha beneficiato della presenza in casa della signora Parte_1 CP_1 potendosi completamente dedicare al suo lavoro. Pertanto, l'applicazione del canone normativo sopra ricordato, unitamente a quanto da ultimo affermato e chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, induce questo Collegio a ritenere sussistenti nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della signora quantificandolo nell'importo di € 200 mensili a decorrere dal mese CP_1 successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Spese di giudizio
Le ragioni della decisione e la materia trattata giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22072/2023
R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra ( ), nato Parte_1 C.F._1
a Roma il 22.11.1974, e ( ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 che hanno contratto matrimonio in Roma in data 06.10.2013;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (anno 2013, n. 00930, p. 1, s. 03);
- affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi, disponendone il collocamento presso la madre a cui assegna la casa familiare;
- dispone che il padre tenga con sé i figli minori così come disposto in motivazione;
- determina in € 500 (€ 250 per ciascun figlio) il contributo mensile dovuto da Parte_1 per il mantenimento dei figli e , da corrispondere a presso il di lei Per_1 Per_2 Controparte_1 domicilio, entro il giorno 10 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che le spese straordinarie dei figli siano a carico dei genitori nella misura del 50% a testa;
- prende atto del fatto che la rata del mutuo sia interamente in capo ad come Parte_1 da accordo tra le parti e che l'assegno unico INPS e tutte le somme riconosciute a a titolo di Per_1 prestazione sociale siano corrisposte nella misura del 50% a ciascuno dei genitori;
- dispone che il sig. corrisponda alla signora un assegno divorzile di € 200 Parte_1 CP_1 mensili, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 10 di ogni mese, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
Contro con la collaborazione del dr. Claudio Neri