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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 08/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Lavoro e Previdenza
N.R.G. 1263/2017
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di
Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1263/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
GALLORO ALBERTO
ricorrente contro
ED AL ( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
GRANDIZIO VALERIA e TRIOLO ETTORE;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2017, parte ricorrente ha adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia per ivi sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla liquidazione della pensione di anzianità in via definitiva con il sistema contributivo ai sensi del decreto legislativo n.180/97, con condanna dell' alla corresponsione delle differenze dovute sui ratei già corrisposti. CP_2
Si costituiva mediante deposito di memoria di costituzione l' il quale CP_1
chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata esponendo che ha provveduto a liquidare la pensione di anzianità con decorrenza dall'1.3.2017
Per mezzo delle note di trattazione scritta parte ricorrente aderiva alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere perché si riteneva soddisfatta del pagamento chiedendo in ordine alle spese processuali, la soccombenza virtuale dell'Istituto
L'udienza di discussione – calendarizzata per il 7 gennaio 2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto da parte ricorrente, poiché è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
A norma dell'art.100 c.p.c "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse ".
Poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione extragiudiziale della lite, ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto
Pag. 2 di 4 reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr Cass. 1538 del 1991, Cass.4220 del 1983).
Nel caso in esame la cessazione della materia del contendere risulta pacificamente dalla documentazione depositata.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che le spese del presente giudizio debbano essere regolate in virtù della soccombenza cd. virtuale – espressione del principio di causalità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625) in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c. – e poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
La Suprema Corte ha statuito sul punto che: “Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta.
Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo” (cfr. Cass., Sez. Unite 9 luglio 2009, n. 16092).
Nel caso di specie, deve trovare applicazione il principio esposto, posto che dopo la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta in data 19.10.2017), l' si è determinato positivamente in ordine alla CP_1
riliquidazione della prestazione in data 3.1.2018.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente
Pag. 3 di 4 pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
complessivi euro 800,00oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore costituito ex art 93 c.p.c.
Il Giudice
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
Pag. 4 di 4
Lavoro e Previdenza
N.R.G. 1263/2017
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di
Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1263/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da , rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1
GALLORO ALBERTO
ricorrente contro
ED AL ( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
GRANDIZIO VALERIA e TRIOLO ETTORE;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.06.2017, parte ricorrente ha adito il Giudice del Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia per ivi sentire accertare e dichiarare il proprio diritto alla liquidazione della pensione di anzianità in via definitiva con il sistema contributivo ai sensi del decreto legislativo n.180/97, con condanna dell' alla corresponsione delle differenze dovute sui ratei già corrisposti. CP_2
Si costituiva mediante deposito di memoria di costituzione l' il quale CP_1
chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata esponendo che ha provveduto a liquidare la pensione di anzianità con decorrenza dall'1.3.2017
Per mezzo delle note di trattazione scritta parte ricorrente aderiva alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere perché si riteneva soddisfatta del pagamento chiedendo in ordine alle spese processuali, la soccombenza virtuale dell'Istituto
L'udienza di discussione – calendarizzata per il 7 gennaio 2025 – è stata frattanto sostituita dalla modalità della trattazione scritta della causa – ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – all'esito della quale la causa viene trattenuta per la decisione.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, così come richiesto da parte ricorrente, poiché è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
A norma dell'art.100 c.p.c "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse ".
Poiché l'interesse ad agire (come concreta utilità che dall'esercizio della giurisdizione può derivare alla parte) deve sussistere in termini di attualità al momento della pronunzia della decisione, nel caso d'intervenuta conciliazione extragiudiziale della lite, ovvero di corresponsione o riconoscimento di quanto
Pag. 2 di 4 reclamato dal ricorrente da parte del convenuto, il Giudice è tenuto, anche d'ufficio, a dichiarare la cessazione della materia del contendere (cfr Cass. 1538 del 1991, Cass.4220 del 1983).
Nel caso in esame la cessazione della materia del contendere risulta pacificamente dalla documentazione depositata.
Tanto premesso, ritiene questo Giudice che le spese del presente giudizio debbano essere regolate in virtù della soccombenza cd. virtuale – espressione del principio di causalità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625) in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c. – e poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia.
La Suprema Corte ha statuito sul punto che: “Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta.
Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo” (cfr. Cass., Sez. Unite 9 luglio 2009, n. 16092).
Nel caso di specie, deve trovare applicazione il principio esposto, posto che dopo la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio (avvenuta in data 19.10.2017), l' si è determinato positivamente in ordine alla CP_1
riliquidazione della prestazione in data 3.1.2018.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni, definitivamente
Pag. 3 di 4 pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
complessivi euro 800,00oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore costituito ex art 93 c.p.c.
Il Giudice
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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