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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3637 del ruolo generale per l'anno 2025, promossa da:
1. nato ad [...], l'[...], residente in Parte_1
Monastir, via Mereu n. 3, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Alghero n. 19,
presso lo Studio dell'Avv. Maurizio BARRELLA, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in CP_1
Ancona, via Ricci n. 32;
convenuta contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE, ricorrendone la necessità di legge,
pagina 1 - ORDINARE alla , in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore, di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno al fine di reintegrare
il dipendente nell'organico della società con il conseguente pagamento di tutto
quanto sarebbe spettato dalla data di licenziamento alla reintegrazione.
NEL MERITO
- Accertare e dichiarare l'invalidità, la nullità e l'inefficacia del provvedimento di
licenziamento con il conseguente pagamento di tutto quanto sarebbe spettato
dalla data di licenziamento alla reintegrazione.
- Accertare e dichiarare, in tutti i casi, che il ricorrente ha subito un grave danno
a causa della condotta lesiva della società e, per l'effetto, condannare la Società
Cont
convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali, morali, biologici ed
esistenziali patiti o comunque per gli atti discriminatori subiti e quindi al
pagamento in suo favore delle somme ritenute di giustizia, da quantificarsi in
seguito ad apposita CTU o da determinarsi in via equitativa, maggiorate di
interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
Cont
- Ordinare alla Società resistente di adottare tutte le misure necessarie per
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del ricorrente;
IN VIA SUBORDINATA
Cont
- Ordinare alla Società la restituzione delle somme erroneamente trattenute
dall'ultima busta paga del Pt_1
Cont
- Ordinare alla Società la liquidazione di un'indennità a titolo di
risarcimento del danno subito compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 36
mensilità (pari all'ultima retribuzione percepita) a seconda delle valutazioni fatte
dal Ill.mo Sig. Giudice;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre spese
generali, Cpa e Iva”.
pagina 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti della al fine di impugnare il licenziamento intimatogli per CP_1
giustificato motivo oggettivo.
In specie, egli ha rappresentato:
− di avere lavorato alle dipendenze della in forza di contratto di CP_1
lavoro a tempo parziale (35 ore) e indeterminato, dal 01.04.2021 al 07.04.2025,
con inquadramento al livello H1 del CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizioni, con mansione di autotrasportatore merce;
− che il rapporto si era concluso il 07.04.2025, a seguito di licenziamento, per un asserito giustificato motivo oggettivo ossia: “la mancanza di lavoro che ha
colpito la nostra azienda”, in quanto “A seguito di una profonda analisi, causa
carenze di commesse, siamo spiacenti di comunicarLe che la sua attività
lavorativa non può più essere proficuamente utilizzata dall'azienda. Rilevato che
non è possibile collocarLa in un'altra posizione lavorativa, siamo costretti a
cessare il Suo rapporto per giustificato motivo oggettivo ai sensi del CCNL di
categoria applicato […] in conformità a quanto previsto in caso di riduzione del
personale per giustificati motivi”;
− di avere, invano, con nota del 04.06.2025 impugnato il recesso aziendale assumendone la illegittimità.
2. La pur avendo regolarmente ricevuto la notifica del ricorso, CP_1
non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
pagina 3
4. Preliminarmente, risultando il ricorrente assunto a tempo indeterminato dalla società convenuta il 15.12.2021 (doc. 2, prodotto col ricorso introduttivo),
dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 04.03.2015, n. 23, tale disciplina è applicabile al caso di specie avendo il d.lgs. n. 23/2015 previsto, nell'art. 11, che ai licenziamenti attratti dalla sua sfera di efficacia “non si applicano le disposizioni
dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92”.
A partire dalla novella dell'art. 18 St. Lav. a opera della c.d. Legge Fornero, fino alla riforma del d.lgs. 04.03.2015, n. 23, si è verificato il passaggio da un sistema che contemplava l'automatica applicazione, per ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento, della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza (pari al periodo di maturazione dalla data di licenziamento a quella di effettiva reintegrazione dell'ultima retribuzione globale di fatto) a un sistema che prevede un'applicazione selettiva delle tutele, in esito alla scansione delle due diverse fasi di qualificazione della fattispecie (di accertamento di legittimità o illegittimità del licenziamento intimato e della sua natura) e di scelta della sanzione applicabile (reintegratoria e risarcitoria ovvero soltanto risarcitoria), con sua diversa commisurazione, assolutamente inedita.
Nel merito, la domanda proposta da è fondata e deve essere Parte_1
accolta, per quanto di ragione.
Deve essere innanzitutto esamina la questione della illegittimità del licenziamento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto.
Tale doglianza è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3, l.
15.07.1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in
pagina 4 precedenza attribuite allo stesso;
b) la riferibilità, sul piano causale, della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal Giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti a incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati a una migliore efficienza ovvero a incremento di redditività, essendo sufficiente che tali ragioni determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa;
c) l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può
essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore (Cass.
civ., Sez. L., 20.10.2017, n. 24882).
È onere del datore di lavoro provare la sussistenza di questi presupposti.
Nella missiva di licenziamento non è contenuta alcuna esplicitazione circa l'effettiva organizzazione aziendale, di cui nulla è dato sapere, e la conseguente scelta produttiva od organizzativa sottesa alla soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente.
Inoltre, la società convenuta, scegliendo di non costituirsi nel presente giudizio, ha inteso rinunciare ad allegare e a provare qualunque aspetto in merito alla sua concreta organizzazione e alla riferibilità della soppressione del posto di lavoro assegnato al ricorrente a una precisa forma di riorganizzazione concreta e reale dell'impresa o dei suoi processi produttivi.
Da tali complessive considerazioni discende l'illegittimità del licenziamento per cui è causa.
pagina 5 La disciplina al riguardo applicabile, quanto alle conseguenze che derivano da tale statuizione, è quella contenuta nell'art. 3, comma 1°, d.lgs. n. 23/2015 cit., nel testo novellato dal d.l. 12.07.2018, n. 87, conv. con modificazioni dalla l.
09.08.2018, n. 96, che prevede che “
1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei
casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per
giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il
giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e
condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a
contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima
retribuzione di riferimento
per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
Va evidenziato che con sentenza n. 194 del 26.9.2018, depositata il successivo
08.11.2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1°, d.lgs. n. 23/2015 cit. – sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 3, comma 1, d.l. 12.07.2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, nella l.
09.08.2018, n. 96 – limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto per ogni anno di servizio”.
La Corte ha osservato che la norma censurata, introducendo un meccanismo di indennizzo legale forfettizzato ancorato esclusivamente all'anzianità di servizio,
contrasta tanto con il principio di uguaglianza, quanto con quello di ragionevolezza, poiché non consente di valutare tutti i fattori che incidono sulla determinazione del risarcimento a fronte di un licenziamento illegittimo, finendo così per tradire “la finalità primaria della tutela risarcitoria, che consiste nel
pagina 6 prevedere una compensazione adeguata del pregiudizio subito dal lavoratore
ingiustamente licenziato”.
La Consulta ha quindi così concluso che “Nel rispetto dei limiti, minimo e
massimo, dell'intervallo in cui va quantificata l'indennità spettante al lavoratore
illegittimamente licenziato, il giudice terrà conto innanzi tutto dell'anzianità di
servizio - criterio che è prescritto dall'art. 1, comma 7, lett. c) della L. n. 184 del
2013 e che ispira il disegno riformatore del D.Lgs. n. 23 del 2015 - nonché degli
altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla
evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti
occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle
parti)”.
Alla luce di quanto chiarito dalla Corte Costituzionale, nelle ipotesi previste dall'art. 3, comma 1°, d.lgs. n. 23/2015 cit. al fine di determinare l'indennità
risarcitoria non può farsi riferimento soltanto all'anzianità di servizio, ma occorre considerare anche i criteri che, tradizionalmente, sono stati utilizzati quali le dimensioni dell'impresa, le condizioni delle parti ed altri, fermo il limite indicato dalla norma.
Nel caso in esame, l'anzianità di servizio del ricorrente al momento del licenziamento era pari a 4 anni, talché, esclusa l'operatività del successivo art. 9
che prevede il dimezzamento dell'indennità spettante al lavoratore, la misura di tale ristoro economico deve essere determinata in ragione di 8 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo della indennità di fine rapporto, maggiorata con gli accessori di legge fino al saldo effettivo.
Per altro verso, come anticipato, deve essere rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente sul presupposto di essere stato destinatario di licenziamento illegittimo, in difetto di allegazione di significativi elementi di
pagina 7 indagine sulla base dei quali questo Giudice avrebbe potuto esercitare i propri poteri istruttori d'ufficio.
Trova applicazione l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte per cui “Nel rito del lavoro, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di
indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio
fondata sull'onere della prova, occorrendo, invece, che il giudice, ove reputi
insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere
d'ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare
l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di
ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti” (ex multis,
Cass. civ., Sez. L., 29.08.2003, n. 12666; Cass. civ., Sez. L., 30.03.2006, n. 7543).
Né sussistono gli estremi per una quantificazione del danno in via equitativa.
Se poi è vero che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui l'esercizio in concreto del potere discrezionale conferito al Giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, tale principio può trovare applicazione solo nei casi in cui sia possibile al Giudice dare conto del criterio equitativo utilizzato e consentire la valutazione di congruenza al caso, vale a dire che la concreta determinazione dell'ammontare del danno non sia arbitraria perché palesemente sproporzionata per difetto o eccesso, come risulterebbe nel caso che ci occupa, in cui mancano elementi di qualunque tipo atti a comprovare un pregiudizio (così
ancora Cass. civ., Sez. III, 08.11.2007, n. 23304, cui si rinvia per gli ulteriori riferimenti).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applicazione dello scaglione corrispondente e applicazione dei valori minimi, in ragione della limitata attività svolta.
pagina 8
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato in confronto di con comunicazione del 07.04.2025 e, per l'effetto, condanna la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcirgli il danno CP_1
nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al saldo;
2. rigetta, per il resto, le domande proposte da;
Parte_1
3. condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
a rifondere delle spese del presente giudizio, che liquida in Parte_1
complessivi euro 2.700,00, per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A.
Cagliari, 20.11.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
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