Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 29.01.2025, letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n° 3653/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
e nella qualità di Parte_1 Parte_2 eredi di nata il [...] a [...] e deceduta il Persona_1
02.05.2021, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Casaburo presso la quale elettivamente domiciliano
Ricorrenti
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Anna Oliva
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.07.2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
1
Il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti di seguito esposti in motivazione e, pertanto, va accolto per quanto di ragione. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' Parte ricorrente ha infatti contestato le conclusioni del CTU nominato CP_1 nel giudizio di ATP, formulando espressa doglianza sulla decorrenza del requisito sanitario necessario per il beneficio dell'indennità di accompagnamento. In particolare, gli odierni ricorrenti sostengono la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento sin dal momento della domanda amministrativa (15.07.2019), data in cui il quadro morboso complessivo
2 della defunta era già asseritamente compromesso, lamentando l'omessa valutazione da parte del ctu di due certificati (certificato geriatrico dell'ASL del Parte_3
05.10.2020 e il certificato geriatrico del 10.07.2020). Va poi evidenziato che in sede di opposizione parte istante nulla ha dedotto in relazione alla domanda di accertamento della condizione di handicap con connotazione di gravità-pure oggetto della fase di atp-; del resto tale domanda è divenuta inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, atteso il decesso, nelle more del giudizio, della de cuius. All'udienza del 10.04.2024, questo Giudice, ritenuta la necessità, disponeva che il CTU già nominato in fase di atp, dott. rendesse chiarimenti in Persona_2 ordine ai rilievi mossi dai ricorrenti nell'atto di opposizione, procedendo ad una integrazione dell'elaborato peritale al fine di chiarire le proprie conclusioni medico
– legali circa la decorrenza del requisito sanitario., in particolare in relazione alle emergenze dei certificati medici del 5.10.2020 e del 10.7.2020- già depositati in fase di ATP e che non risultavano indicati nell'elaborato del CTU. Ebbene, integrata la CTU alla luce delle argomentazioni difensive della parte, il consulente ha in primo luogo chiarito che “il certificato geriatrico del giorno 05.10.2020 non era stato valutato perché in atti è presente anche un altro certificato di altra persona nella stessa data e domiciliato allo stesso indirizzo con un grado di valutazione delle ADL e IADL diverso ed a nome di ( a nome di tale persona vi è anche, sul portale Persona_3 telematico, un altro certificato di pertinenza epatologica in data 08.08.2020 ). Tale discrasia aveva indotto il CTU a non prendere consapevolezza di tale visita.” (cfr. elaborato integrativo). Quanto alla decorrenza del requisito sanitario, oggetto di specifica doglianza, il CTU in sede di integrazione dell'elaborato peritale, ha ritenuto che “in considerazione, quindi, del certificato a firma del dr. del giorno 05.10.2020 si ritiene di poter Persona_4 applicare lo stesso ragionamento che costituisce prassi medicolegale nel retrodatare di almeno tre mesi la sussistenza dei requisiti onde concedere sia la indennità di accompagnamento e sia la condizione di portatore di handicap grave e cioè dal 1° luglio 2020. Non si ritiene valida ai fini del riconoscimento dei requisiti per la totale disautonomia, la certificazione del mese di luglio, a firma illeggibile perché in fotocopia, con cui lo specialista chiedeva una generica attivazione dell' ADI ( assistenza domiciliare integrata ) che non giustificava la sussistenza dell' impossibilità a compiere i comuni atti quotidiani della vita.” (v.si elaborato in atti). In conclusione, il consulente d'ufficio ritiene che la de cuius era affetta da
“Vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo. Epatopatia cronica HCV correlata con episodi di ematemesi e rettorragia. Pregresse emotrasfusioni per anemia sideropenica” e, pertanto, che “necessitava dell'indennità di accompagnamento dal 1° luglio 2020. Dalla stessa data presentava la connotazione di gravità L.104/92 art. 3 comma 3.” Dunque, gli stati patologici della de cuius sono quelli accertati dal c.t.u. ed indicati
3 dettagliatamente nell'elaborato di atp e nell' elaborato integrativo di chiarimenti in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo svolto in fase di atp e dell'esame analitico ed esaustivo di tutta la documentazione medica prodotta dall'istante, e dei chiarimenti resi nella presente fase di giudizio. Né le parti hanno formulato contestazioni alle considerazioni ed ai chiarimenti svolti dal CTU in sede di elaborato peritale integrativo. Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal sottoscritto Giudicante. In conclusione, l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di luglio 2020 e sino al decesso di occorso il 2.5.2021. Persona_1
Resta da dire, infine, della domanda, pure formulata nel presente giudizio, di condanna della parte resistente al pagamento dei ratei. Tale domanda non può trovare accoglimento. Ritiene questo giudice di dover aderire all'orientamento della Suprema Corte secondo cui sia il procedimento di ATP che quello conseguente di opposizione vertono esclusivamente sul dato sanitario. Né l'indagine del giudice, né il provvedimento giurisdizionale si occupano degli altri requisiti socio - sanitari o amministrativi o procedurali, cui è subordinata la concessione della prestazione. Con la conseguenza che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. (Cass. n. 6085/2014). Le spese di lite, stante il riconoscimento della decorrenza del requisito sanitario da data successiva alla proposizione della domanda amministrativa ed al deposito del ricorso giudiziario di atp, ed il limitato accoglimento del ricorso in opposizione (atteso il riconoscimento della decorrenza del requisito dal luglio 2020, a fronte della richiesta di decorrenza dal 15.7.2019)vanno interamente compensate tra le parti. Pone le spese della Ctu, come liquidata in separato decreto, a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così
4 provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la sussistenza in del requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2020 e sino al decesso di (2.5.21); Persona_1
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi. Nola, 15.03.2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Filomena Naldi
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