Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3591/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.3.2025 da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Simonetta Ponta presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Controparte_1
Nato a Rio Claro (Brasile), il 20 settembre 1952 cittadino: brasiliano
Cod. Fisc. C.F._2
residente a[...], Milano, e dom.to in via Bergamo n. 8, Milano, con l'Avv. Roberto Tardi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile
(anno 1991 atto n. 650 reg. 3 parte 1)
In separazione dei beni. con le seguenti due figlie:
– nata a [...] il [...], cittadina italiana, maggiorenne ed Persona_1
economicamente autosufficiente
– nata a [...] il 1° giugno 1999, cittadina italiana, maggiorenne non Persona_2
economicamente autosufficiente
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20 marzo 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Per_ 1) La figlia , maggiorenne non indipendente economicamente, pur mantenendo la residenza anagrafica nella casa familiare in viale Montenero n. 71, continuerà a stare a suo piacimento e secondo le sue esigenze con l'uno o con l'altro dei genitori, che, quando l'avrà con sé, provvederà direttamente al suo mantenimento.
2) A decorrere dal mese di marzo 2025 ciascuno dei genitori verserà inoltre sul conto corrente Per_ intestato alla figlia che la stessa ha loro indicato, a titolo di ulteriore contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma - che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di marzo 2026 (prima rivalutazione) - sarà corrisposta dai genitori alla figlia sino a quando la stessa avrà raggiunto l'indipendenza economica.
3) Fatta eccezione per le spese universitarie, ivi comprese le rette e i libri di testo, che rimarranno a esclusivo carico del padre, ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% alle spese Per_ straordinarie relative ad secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, adattate al caso di specie come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale; - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese extra universitarie (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, etc.) e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
4) La casa familiare, sita in viale Montenero n. 71 a Milano - di cui la NO è Parte_1
comproprietaria con la propria madre e il fratello per la quota del 33,33% ciascuno, e dalla quale il IG si è già da tempo allontanato – rimane assegnata alla prima con tutto quanto l'arreda. CP_1
Il IG si è impegnato ad asportare i propri restanti beni personali entro l'udienza cartolare CP_1
fissata a seguito del ricorso.
A) PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
5) A definizione di ogni obbligo e rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio, la NO
a condizione che il marito abbia risanato il saldo passivo della società ed estinto il Parte_1
finanziamento come previsto al successivo punto 6.5, si obbliga nei confronti del IG CP_1
, che accetta, a trasferire alla figlia , con spese a carico del padre, entro i dieci giorni
[...] Per_1
successivi al deposito della sentenza di separazione, la propria quota di partecipazione del 10%, del valore nominale di € 51,65, al capitale sociale di di Parte_2 Controparte_1
e codice fiscale , con sede legale in via Bergamo n. 8, Milano, Parte_1 P.IVA_1 avente quale oggetto sociale il commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento e accessori bigiotteria).
5.1) Il IG si obbliga ad acquistare egli stesso entro lo stesso termine indicato al CP_1
precedente punto 4, sempre con oneri a proprio carico, la predetta quota di partecipazione societaria dalla NO nel caso non volesse o non potesse acquisirla. Parte_1 Per_1 6) I coniugi, tuttora soci amministratori di e Parte_3 Controparte_1
, nella misura del 90% il marito e del 10% la moglie, danno atto di avere pattuito Parte_1
che per gli ordini evasi dal 1° settembre 2024 sino al 31 dicembre 2024, a prescindere dall'entità delle rispettive quote societarie, i costi, i ricavi e le relative imposte, ivi compresa l'IVA, inerenti la bigiotteria siano di pertinenza della NO che da allora se ne è occupata in via Parte_1
esclusiva per la società, mentre i costi, i ricavi e le relative imposte, ivi compresa l'eventuale IVA a debito, inerenti i tessuti, siano di competenza del IG , che, analogamente, si è occupato in CP_1
via esclusiva per la società del relativo commercio.
6.1) In particolare, sono di esclusiva competenza della NO i costi e i ricavi inerenti Parte_1 le fatture elencate nell'allegato 5 per un totale imponibile di € 117.045,26, anche se i pagamenti dovessero pervenire successivamente alla cessione della sua quota alla figlia o al IG . In CP_1
tal caso, il IG si impegna a che versi alla NO i CP_1 Parte_2 Parte_1 relativi corrispettivi al netto dei costi di cui all'allegato 6, costi per un totale imponibile di €
74.777,10. Per la verifica dei pagamenti, il IG si obbliga sin d'ora a inviare mensilmente CP_1 alla NO l'estratto conto della società. Parte_1
6.1.1) Mentre l'IVA a debito di competenza della NO per il periodo 1° settembre Parte_1
2024 – 31 dicembre 2024 è già stata determinata fra le parti, al netto della compensazione con altre poste a debito del IG (IVA Terzo trimestre 2024 e saldo IMU 2024), nella misura di € CP_1
1.138,31 (che la stessa ha versato per conto della società), la quota di imposte (IRAP) di competenza della stessa NO (che quindi alla scadenza provvederà al relativo versamento) in Parte_1
proporzione ai costi e ai ricavi della dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2024 sarà Parte_4
indicata dal commercialista della società.
6.2) Sarà inoltre di competenza della NO l'evasione a nome di Parte_1 Parte_2
anche successivamente al 31 dicembre 2024, degli ordini di bigiotteria pervenuti sino al 31
[...]
gennaio 2025, e i relativi costi e ricavi e imposte. Anche in questo caso, il IG si impegna CP_1
a che versi alla NO i relativi corrispettivi, come da elenco Parte_2 Parte_1 sub 7 per un totale imponibile di € 6.532,00, al netto della relativa IVA, al netto dei costi, per un totale imponibile di € 609,39, di cui all'allegato 8, impegnandosi a inviarle mensilmente i relativi estratti del conto corrente della società sino al saldo. Anche in questo caso, la quota di IVA e di imposte di competenza della NO in proporzione ai costi e ai ricavi della bigiotteria Parte_1
dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025 sarà indicata dal commercialista della società, affinché alle relative scadenze la NO provveda al relativo versamento. Parte_1
6.3) Le parti si danno atto che, invece, i corrispettivi, ancora da ricevere, relativi alle vendite, indifferentemente di bigiotteria e di tessuti, antecedenti al 1° settembre 2024, saranno suddivisi fra i due soci nella misura del 50% ciascuno, al netto dei costi, e nella stessa misura del 50% saranno suddivisi gli oneri fiscali inerenti tali vendite antecedenti il 1° settembre 2024.
6.4) Al di là dell'evasione degli ordini di cui ai punti 6.1 e 6.2 che precedono, dal momento della sottoscrizione del ricorso introduttivo del presente procedimento la NO è dispensata Parte_1 dall'amministrazione e gestione della società che sarà curata in via esclusiva Parte_2
dal IG , il quale, conseguentemente, dallo stesso momento terrà esente e CP_1
manleverà la NO da ogni responsabilità gestoria. Parte_1
6.5) Il IG , riconoscendosi inoltre debitore dell'importo di € 14.038,22, per prelievi e spese CP_1
di sua competenza addebitati sul conto corrente della società, si è obbligato a versare tale importo sul conto corrente intestato a presso UniCredit S.p.A. n. IT 53 I 02008 01625 Parte_5
000003936089, al fine di ripianarne il saldo passivo, pari al 18 marzo 2025 ad € 6.038,22, e ad estinguere il finanziamento n. 055-000-8503832-000, contratto il 14 maggio 2020 con la stessa
UniCredit S.p.A., entro i dieci giorni successivi al deposito del ricorso, e in ogni caso a manlevare la NO da ogni responsabilità anche nei confronti di UniCredit S.p.A., rimanendo Parte_1
l'eventuale residuo saldo passivo a esclusivo carico del IG stesso, impegnandosi la CP_1 NO a non prelevare sull'indicato conto corrente societario dal giorno della firma Parte_1
del ricorso. Il IG si obbliga a riconoscere e ad accreditare alla NO i CP_1 Parte_1
pagamenti dei clienti inerenti la bigiotteria successivi al giorno della firma del ricorso effettuati sul conto corrente societario. Inoltre, il IG si obbliga a pagare le spese condominiali di CP_1
scadute il 1° gennaio 2025 e il 1° marzo 2025, per l'importo complessivo di € Parte_5
2.050,23, manlevando e tenendo indenne la NO a ogni ulteriore obbligazione anche Parte_1
a tale titolo.
6.6) Le parti si danno atto che dal 1° gennaio 2025 la NO opera sul mercato anche Parte_1
con la propria impresa individuale, senza che ciò costituisca Controparte_2
attività in conflitto di interesse con la società e, in ogni caso, con espressa dispensa da obblighi di non concorrenza nei confronti della società Parte_2
6.7) Il IG autorizza la NO d utilizzare anche per il sito web della propria CP_1 Parte_1
impresa individuale le foto dei cataloghi della bigiotteria (anelli, bracciali, collane e orecchini) pubblicate sul sito web di e si obbliga a far sì che la società Parte_2 Parte_2 mantenga i cataloghi della bigiotteria anche sul proprio sito sino alla fine dell'anno 2025 con
[...] la seguente indicazione che “La bigiotteria è trattata da sul sito CP_2 Parte_1
…” di cui la NO fornirà l'indirizzo da inserire. Parte_1
6.8) Le parti si danno infine atto che e Parte_2 CP_2 Parte_1
hanno partecipato alla fiera Milano Fashion&Jewels dal 22 al 25 febbraio 2025 con un unico stand, dividendone i costi nella misura del 50% ciascuno.
7) Entro i trenta giorni successivi al deposito del ricorso, ove non vi abbiano già provveduto, i coniugi estingueranno il conto corrente cointestato presso Unicredit Ag. 225, Milano, n.
[...], dandosi atto che il relativo saldo, attivo o passivo che sia in quel momento, è di esclusiva competenza del marito. Il IG provvederà inoltre a disdire prima CP_1 dell'estinzione di tale conto corrente la carta di credito e/o debito appoggiata su tale conto o comunque a trasferirla su altro conto corrente personale, cessando comunque nel frattempo di utilizzarla.
8) Le parti, dando atto che è in corso un contenzioso con l' - che per un'erronea iscrizione del CP_3 IG all'Istituto quale “coadiutore” della moglie, anziché quale socio operativo di CP_1 all' – ha chiesto alla NO anziché al Parte_2 Controparte_4 Parte_1
marito, il versamento di contributi previdenziali per gli anni 2018 e 2019, per l'importo complessivo di € 5.653,14, calcolati sui redditi, di € 34.774 e di € 32.329, derivanti al IG dalla CP_1
partecipazione in rispettivamente per gli anni 2018 e 2019, concordano che tale Parte_2 importo di € 5.653,14 e quello che eventualmente dovesse essere richiesto erroneamente alla NO per l'anno 2020, quando il IG è stato iscritto alla gestione Parte_1 CP_1 [...]
rimarranno a carico del marito, che, a prescindere dall'esito di tale contenzioso, ne CP_4
beneficerà.
9) Le spese legali vengono compensate fra le parti e i rispettivi avvocati sottoscrivono il presente ricorso anche per la rinuncia al beneficio della solidarietà ai sensi dell'art. 13 L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole, e ravvisato che le clausole relative alla figlia , maggiorenne ma non indipendente economicamente, non sono in Per_2 contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
* * *
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio a Milano in data 8 novembre 1991;
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG