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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3101 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3568/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3568/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. e P. IVA ) elettivamente domiciliata in via Vitruvio n.5, Parte_1 P.IVA_1
Milano, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ascone, che la rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE CONTRO
(P.IVA , elettivamente domiciliata in Piazzale Controparte_1 P.IVA_2
Aquileia n.8 Milano, presso lo studio degli avv.ti Giandomenico Cristiano Giuliani e Marta Grassi, che la rappresentano e difendono, come da delega in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1 via IV Giugno, n. 41, Magenta, presso lo studio dell'avv. Anna Berra, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 14 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
- revocare e riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano – Sezione Settima – Giudice dott.ssa Occhiuto – emessa in data 11 novembre 2024 e notificata in data 25 novembre 2024, con riferimento al capo con cui è stata rigettata la domanda della e per l'effetto: Parte_1
- accertare la responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti, sulla base di quanto esposto in narrativa e alla luce della Sentenza, ormai passata in giudicato;
- dichiarare l'obbligo di pagamento dei convenuti in via solidale, nei confronti dell'attrice , a titolo di Parte_1 risarcimento danni, dell'importo complessivo pari ad Euro 558.780,02, iva inclusa ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, ovvero a seguito di consulenza tecnica d'ufficio;
- condannare i convenuti al pagamento in via solidale del suindicato importo, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi dall'ottobre 2006, in favore della Parte_1
- in via istruttoria, ammettere consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:
1. – “Accerti il C.T.U. nominato l'idoneità dei lavori del Secondo Intervento di rinforzo del Solaio, eseguiti dalla , per eliminare le difformità e i vizi ancora esistenti e per mettere in definitivamente in sicurezza Parte_1 il Solaio”;
2. – “Accerti il C.T.U. nominato l'attinenza delle fatture emesse e dei relativi pagamenti effettuati dalla
, e in generale la congruità dei costi documentati, per l'esecuzione del Secondo Intervento di Parte_1 rinforzo”. Con espressa riserva di ogni deduzione, anche istruttoria, e di ogni opportuna produzione, ed impregiudicato ogni diritto, compreso quello di produrre documenti e di chiedere l'ammissione di mezzi istruttori. Con condanna al rimborso delle spese legali liquidate con la sentenza di primo grado impugnata pagate da quanto a € 10.578,62 (al lordo della ritenuta d'acconto versata da ) a favore dell'NG. Parte_2 Parte_1 da mediante bonifico a favore dell'Avv. Anna Berra come richiesto e (ii) quanto a € 10.023,50 a CP_2 CP_2 favore di (cfr. docc. D) e E)). Controparte_1 Con rifusione di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre l'IVA nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati (pari al 4%) ex art. 11 L. 576/80 ed il rimborso forfetario spese generali (15%).
Per Controparte_1 Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
- nel merito: (i) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 9759/2024 pubblicata in data 12/11/2024 dal Tribunale di Milano, sez. 7^ civile, G.U. Dott.ssa Ernesta Occhiuto, e per l'effetto confermare, con diversa motivazione, l'impugnata sentenza;
(ii) in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, rigettare l'appello proposto da
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9759/2024 pubblicata in data 12/11/2024 dal Tribunale di Parte_1 Milano, sez. 7^ civile G.U. Dott.ssa Ernesta Occhiuto, fatto salvo il capo relativo alle spese;
(iii) in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, riformare il capo dell'impugnata sentenza relativo alle spese di causa e, per l'effetto, condannare : a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del primo grado di giudizio in misura pari ad € 29.193,00 (valori medi dello scaglione tariffario di riferimento) oltre rimborso forfettario ed accessori, e comunque in misura non inferiore ad € 14.500,00 (valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento) oltre rimborso forfettario ed accessori. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Per Da Grado: Controparte_2
“l'integrale reiezione delle conclusioni formulate dalla nel proprio atto di appello con Parte_1 contestuale integrale conferma della sentenza n. 9759/2024- pubblicata in data 12.11.2024 - emessa dal Tribunale di Milano, dott.ssa Occhiuto, nel giudizio R.G. n. 8986/2014. Con vittoria di spese del giudizio”. pagina 2 di 14
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato ( in avanti “ ”) ha convenuto in Parte_1 Parte_1 giudizio (in avanti ) e domandando di accertarne Controparte_1 CP_1 Controparte_2 la responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, con condanna in via solidale al risarcimento dei danni nella misura di euro 558.780,00 iva inclusa, oltre ad interessi dall'ottobre 2006 e rivalutazione dalla domanda al saldo.
La domanda presuppone quanto accertato nel diverso giudizio R.G. 13176/ 2019. In quella sede , nel premettere di avere sottoscritto in data 16.7.2004 un contratto di appalto con Parte_1 la società per la realizzazione della nuova sede di nel Controparte_3 Parte_1 complesso immobiliare sito a Milano via Neera n. 39, e di avere precedentemente concluso, in data 21.11.2003, un contratto di incarico professionale con la società (già Controparte_1 [...]
, che si sarebbe avvalsa quale subappaltatore della PRO.ING S.r.l. (oggi Controparte_4 [...]
, conferendole l'incarico di progettista e direttore dei lavori e che , in Controparte_5 particolare, l'attività di progettista e direttore dei lavori era stata eseguita dall'ing. mentre il CP_6 ruolo di collaudatore delle opere era stato affidato a . Aveva allegato che, Controparte_2 essendo stata riscontrata nel 2018 un'inflessione di circa 80 mm del solaio al primo piano, erano state solte verifiche strutturali eseguite dal tecnico specialista del settore – studio tecnico – da cui era Per_1 emerso il grave vizio di ( “assenza dell'armatura integrativa nel solaio”, in quanto inidoneo a sopportare i carichi previsti nel progetto, con il rischio del collasso strutturale dell'area produzione) sicchè, adoperatasi per mettere in sicurezza l'area, aveva sostenuto un costo complessivo di euro 424.635,00. Il giudizio così introdotto nei confronti di , e aveva quindi Controparte_1 CP_5 CP_6 Controparte_2 ad oggetto l'accertamento della responsabilità dei convenuti e la richiesta del pagamento in via solidale, a titolo di risarcimento danni, dell'importo pari ad Euro 424.635,00 sostenuto, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, ovvero a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Svolta istruttoria mediante espletamento di perizia, l'ausiliario ing. aveva confermato i fatti Per_2 contestati dall'attrice in punto di an debeatur, evidenziato al tempo stesso che l'intervento di rinforzo eseguito da nel 2018 aveva ridotto ma non del tutto eliminato le criticità. aveva Parte_1 Parte_1 quindi, provveduto ad effettuare un ulteriore intervento di rinforzo, per un ammontare complessivo di euro 558.780,02 e aveva proposto in data 20.12.2021 istanza di rimessione in termini tali da potere incrementare la propria domanda risarcitoria, includendo così anche i costi sostenuti per il secondo intervento di rinforzo.
Con sentenza pronunciata in data 18.7.2022 il tribunale, per quel che rileva in questa sede, ritenuto che potesse agire ai sensi dell'art. 2236 c.c solo per i titoli consistenti nei contratti di incarico Parte_1 professionale nei confronti di da un lato, e di , Controparte_1 Controparte_2 dall'altro, unici soggetti con cui poteva vantare u rapporto contrattuale, ne aveva riconosciuto la piena responsabilità per inadempimento contrattuale, e, avendo affermato “prese in considerazione le risultanze della espletata C.T.U. senza possibilità che venga rimessa in termini per ampliare la domanda Parte_1 risarcitoria effettuando anche istruttoria sul punto;
invero le allegazioni e le richieste si sono cristallizzate con il deposito della memoria ex art 183.6”, li aveva condannati , in solido tra loro, al pagamento in favore di l'importo complessivo di € 281.450,00 + IVA, pari al costo per l'eliminazione del Parte_1 vizio per come valutato dal perito. La sentenza è passata in giudicato nell'ottobre 2022.
pagina 3 di 14 ha successivamente convenuto con atto di citazione del 2.3.2023 e Parte_1 Controparte_1
, radicando il procedimento RG 10757/ 2023, in cui si inserisce la sentenza Controparte_2 oggetto di gravame e, richiamati gli esiti della perizia espletata nel diverso procedimento, attestante la grave insufficienza del primo intervento di rinforzo eseguito nel corso dell'anno 2018, ha chiesto la condanna dei predetti convenuti al risarcimento dei danni relativo ai costi sostenuti per il secondo intervento di rinforzo, quantificati nell'ammontare di euro 558.780,02. Il presunto maggior danno è stato fatto oggetto del secondo giudizio instaurato esclusivamente nei confronti dell'ing. e della i quali- a dire dell'allora attrice- erano Controparte_2 Controparte_1 responsabili poiché il c.d primo intervento- non eseguito da loro- anche a dire dell'ing. Per_2 sarebbe stato “utile, ma non sufficiente”.
Si è costituta in giudizio che ha eccepito l'intervenuto giudicato rispetto alla Controparte_1 domanda risarcitoria proposta, sostenendo che parte attrice avrebbe dovuto impugnare la sentenza del procedimento RG. 13176/2019, e non riformulare in un separato giudizio le medesime domande già formulate e respinte nel primo procedimento. Nel merito, contestata la sussistenza di responsabilità di allegando che i danni erano Controparte_1 stati provocati dalla condotta gravemente negligente del progettista delle opere strutturali e CP_6 della società , ha eccepito la mancanza di prova della in ordine all'entità degli interventi realizzati CP_5 da e la necessarietà degli stessi per l'eliminazione delle asserite persistenti criticità, Parte_1 aggiungendo, altresì, che quest'ultime era ipotizzabile fossero l'esito di uno scorretto primo intervento della parte attrice. Infine ha contestato la richiesta di risarcimento danni in termini d rivalutazione monetaria e interessi compensativi a far tempo dall'ottobre 2006, atteso che tali esborsi monetari erano tutti successivi al maggio 2021.
Si è altresì costituito , il quale ha eccepito anch'egli l'inammissibilità Controparte_2 dell'azione proposta da in quanto coperta dal giudicato, rilevando che parte attrice avrebbe Parte_1 dovuto impugnare la sentenza n. 6390/2022, in quanto la propria domanda configurava un'ipotesi di emendatio libelli., oltre la nullità dell'atto di citazione di sostenendo che dalla disamina Parte_1 di tale atto non si evincevano in modo alcuno i fatti posti a fondamento delle domande formulate, né le ragioni giuridiche ad esse sottese, avverso . Controparte_2 Nel merito ha contestato qualsivoglia responsabilità a lui imputabile, evidenziando che parte attrice avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti dei soggetti da lei stessa incaricati di effettuare il primo rinforzo strutturale, e che in ogni caso l'eventuale deficit di armature a punzonamento non sarebbe stato rilevabile da alcuna prova di carico del collaudatore.
Con sentenza n. 9759/2024 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di parte attrice Parte_1 condannandola al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e Controparte_1
, commisurate in termini unitari e ripartite tra le due parti convenute. Controparte_2 In particolare il primo giudice, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto ai sensi degli artt. 164 e 163 n.4 cpc, ha ritenuto non fondata Controparte_2 l'eccezione di giudicato sollevata dai convenuti, osservando chea domanda risarcitoria avanzata dall'attore non risultava coperta dal giudicato, in quanto, pur fondandosi sul medesimo fatto costitutivo- la responsabilità dei convenuti- accertato in precedente giudizio, era tuttavia inerente a conseguenze ulteriori, preesistenti, e non dedotte in quel giudizio, avuto riguardo alla circostanza che l'aveva proposta Parte_1 solo all'esito dello svolgimento della c.t.u., quindi dopo il maturare delle preclusioni processuali sicchè preclusa, in quanto tardiva, non statuendo sulla stessa. Nel merito ha rigettato la domanda attorea, ritenendola infondata, affermando “non risulta provata né l'entità degli interventi realizzati da né la necessità degli stessi per l'eliminazione di Parte_1
pagina 4 di 14 persistenti criticità, considerato, tra l'altro, che non può essere escluso che le stesse siano state causate da uno scorretto primo intervento eseguito dalla parte attrice”, rilevando non superabile tale deficit probatorio attesa l'intervenuta modifica dei luoghi, posta in essere autonomamente dall'attore, in assenza di contraddittorio con le controparti, con conseguente impossibilità di vagliare anche la
“correttezza” dell'intervento vale a dire il fatto che sia stato effettivamente e definitivamente rimediale, che fosse necessario nelle modalità con cui è stato eseguito, né la congruità\ necessità dei costi affrontati”, ciò considerando non esaustivo quanto affermato in via incidentale dal c.t.u. in altro giudizio in modo ultroneo rispetto al quesito, rispetto alla necessità di un l'intervento di rinforzo strutturale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidandolo a due motivi che possono Parte_1 sintetizzarsi come segue:
A) “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 - 116 c.p.c. e difetto di motivazione”: il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attrice omettendo di esaminare e valutare la documentazione versata in atti, ritenendo erroneamente non provata la necessità del secondo intervento di rinforzo, né la correttezza del medesimo e la sua entità e la congruità dei costi, che viceversa risultano provate alla luce delle conclusioni contenute nella relazione peritale resa dal c.t.u. d'ufficio nonché delle due relazioni tecniche predisposte dall'ing. su incarico della , mentre i relativi costi per l'esecuzione hanno Per_3 Parte_1 trovato conferma nei bonifici- a saldo delle fatture emesse-prodotti in atti;
B) “violazione e falsa applicazione dell'art. 61 c.p.c. e difetto di motivazione”: il Tribunale erroneamente ha rigettato la domanda risarcitoria azionata dall'attrice, senza motivare in ordine alla mancata ammissione dell'istanza di C.T.U. avanzata da , volta a fornire la prova Parte_1 dell'idoneità dei lavori del secondo intervento di rinforzo del solaio, eseguiti dalla , per Parte_1 eliminare le difformità e i vizi ancora esistenti e la congruità dei costi documentati per l'esecuzione dello stesso.
Si è costituita in giudizio che contraddette le avverse deduzioni, ha proposto Controparte_1 appello incidentale, avente ad oggetto: I)”Eccezione di giudicato”: lamenta il rigetto dell'eccezione di giudicato, sostenendo che CP_1 anche la domanda risarcitoria relativa al secondo intervento di rinforzo avanzata dalla sia Parte_1 coperta dal giudicato, atteso che quest'ultima, al pari di quella- accolta- inerente ai costi sostenuti per il primo intervento di rinforzo, si fonda sulla stessa causa petendi, trattandosi di “una diversa quantificazione dei medesimi danni, non ulteriori(….) ma sempre conseguenti all'inadempimento imputabile ai convenuti e NG. ; con la conseguenza che avrebbe CP_1 Controparte_2 Parte_1 dovuto impugnare la sentenza di rigetto, e non riformulare in un separato giudizio le medesme domande già formulate e respinte nel primo Procedimento perché già coperte da giudicato”; per giurisprudenza constante il giudicato si estende anche alla qualificazione giuridica data dal giudice sicchè poiché l'azione risarcitoria proposta nel secondo giudizio è stata già proposta nel primo procedimento, le domande oggetto dei due giudizi vertono pertanto sulla medesima causa petendi, trattandosi di una diversa quantificazione dei medesimi danni, non ulteriori, conseguenti all'inadempimento imputabile ai convenuti e NG. ; avrebbe dovuto CP_1 Controparte_2 Parte_1 impugnare quindi la sentenza di rigetto, e non riformulare in un separato giudizio le medesme domande già formulate e respinte nel primo procedimento, perché già coperte da giudicato;
II) “Spese di lite”: censura la pronuncia impugnata per avere il Tribunale, nel liquidare le spese CP_1 di lite, applicato il minimo previsto dallo scaglione di riferimento e, per avere poi, ritenuto di ripartire detto minimo tra le parti convenute, così giungendo ad una immotivata ed illegittima riduzione del pagina 5 di 14 75% dei compensi medi, e 50% dei minimi, previsti dal DM 147/2022; la liquidazione delle spese di lite avrebbe dovuto essere pari ad € 29.193,00 (valori medi) o comunque non inferiore ad € 14.500,00 (valori minimi), Ha chiesto, pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, la conferma con diversa motivazione, dell'impugnata sentenza;
in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza n. Parte_1 9759/2024, fatto salvo il capo relativo alle spese;
in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, riformare il capo dell'impugnata sentenza relativo alle spese di causa e, per l'effetto, condannare a rifondere a le spese del primo grado di giudizio. Parte_1 Controparte_1
Si è altresì costituito , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2 dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 10.04.2025 il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 4.07.2025, differita poi all'udienza del 25.09.2025, per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art.352 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 25.09.2025, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Motivi della decisione
1.Ragioni di ordine logico suggeriscono la trattazione del primo motivo di appello incidentale, che è infondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il pagamento della spesa sostenuta da per il Parte_1 secondo intervento di rinforzo fosse “domanda nuova svolta si sulla base e sul presupposto dell'accertata responsabilità dei convenuti in relazione alle opere in oggetto, ma inerente a conseguenza ulteriori, preesistenti, ma non dedotte in quel giudizio”.
Va richiamato che nel diverso giudizio RG n.13176/2019 aveva formalizzato le proprie Parte_1 conclusioni chiedendo la condanna dei convenuti “ a titolo di risarcimento danni, dei seguenti importi: a) Euro 343.369,00, IVA inclusa, come accertato e determinato dal C.T.U. nella perizia depositata il 27.05.2021 (cfr. C.T.U. pag. 37 e ss.); b) Euro 540.128,64, IVA inclusa, per i costi sostenuti da dopo la chiusura Parte_1 dell'istruttoria e all'esito della perizia depositata dal C.T.U. in data 27.05.2021; ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, ovvero a seguito di consulenza tecnica d'ufficio”, facendo espressamente salvo che “in caso di mancato accoglimento dell'istanza depositata in data 20 dicembre 2021 e con espressa riserva, in tal caso, di agire in separato giudizio per le domande e le ragioni esposte nella predetta istanza, chiedono che il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: accertare la responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti, sulla base di quanto esposto in atti e a verbale;
- dichiarare l'obbligo di pagamento dei convenuti in via solidale, nei confronti dell'attrice , a titolo di risarcimento danni, dell'importo di Euro 343.369,00, IVA inclusa, Parte_1 come accertato e determinato dal C.T.U. nella perizia depositata il 27.05.2021 ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”
Tale richiesta conclusiva aveva origine dall'avere , sollecitata da quanto emerso dal deposito Parte_1 della perizia, resa in data 27.5.2021 dal c.t.u. NG depositato, due relazioni di parte, rese da Per_2 pagina 6 di 14 nella persona dell'ing. ) di cui la prima, “Valutazione Controparte_7 Per_3 strutturale della sicurezza statica” datata 28.5.2021, attestava che “al fine di ripristinare i livelli di sicurezza previsti dalle NTC18, è necessario procedere al rinforzo a punzonamento dei pilastri”, la seconda, resa in data 31.11.2021 “Relazione sui lavori eseguiti”, dava riscontro dei lavori effettuati e del loro costo ( docc. 9, 10, 15 All. C1 fasc. appello ) . Parte_1
In forza di tali emergenze , in data 20.12.2021, aveva chiesto rimessione in termini ex art. Parte_1
153 c.p.c. utile a potere “incrementare la propria domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, nel senso di includere anche i costi sostenuti per l'esecuzione degli interventi descritti nel precedente paragrafo, costi sostenuti ed interventi effettuati dopo la chiusura dell'istruttoria di causa conclusasi con l'ultima udienza del 22.6.2021” nonché a produrre la nuova documentazione adducendo che ”Tale domanda deve ritenersi pacificamente ammissibile, sia qualora si ritenga che nella fattispecie concreta il medesimo danno originariamente dedotto in giudizio si sia incrementato, ferma restando la natura di esso e l'identità del fatto generatore, sia che si ritenga che si tratti di danni ulteriori di natura diversa.” (doc. 12 All. C1 fasc. appello ). Parte_1
L'ordinanza resa in data 21 dicembre 2021 ha disposto “rilevato che è fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, riserva il provvedimento alla fase decisionale”, per poi statuire in sede di sentenza “Possono ora essere prese in considerazione le risultanze della espletata C.T.U. senza possibilità che venga Parte_1 rimessa in termini per ampliare la domanda risarcitoria effettuando anche istruttoria sul punto;
invero le allegazioni e le richieste si sono cristallizzate con il deposito della memoria ex art 183.6 n 1 c.p.c.”.
Risulta pertanto contraddetto in atti che l'”azione risarcitoria proposta nel Secondo giudizio, è già stata proposta da nel Primo Procedimento, ed è stata rigettata” ( p. 11 comprsa Parte_1 costituzione con appello incidentale).Invero, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la statuizione della sentenza impugnata, che ha ritenuto ammissibile la domanda inerente il risarcimento del danno correlato al secondo intervento strutturale, investe una pretesa su cui non è stato pronunciato alcun giudizio in sede di sentenza n. 6390/ 2022 resa nel procedimento R.G. n. 13176/ 2019. Infatti, come sopra fatto cenno, in relazione alla domanda di risarcimento proposta da successivamente al deposito della c.t.u. il Giudice non ha compiuto alcun accertamento Parte_1 circa la fondatezza o infondatezza, ma si è limitato a statuire, in rito, il maturare di preclusioni assertive ed istruttorie. Va richiamato che il divieto di ne bis in idem presuppone che le domande siano identiche in tutti gli elementi costitutivi (personae, petitum e causa petendi) sicchè “il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione”(Cass Sez. 3, Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024).
Non giova all'appellante incidentale il precedente citato Cass. 25631/2018 al fine di sostenere che le domande di risarcimento avanzate da , in relazione ai due interventi strutturali, siano Parte_1
pagina 7 di 14 fondate sulla medesima causa petendi, trattandosi di una diversa quantificazione dei medesimi danni, conseguenti all'inadempimento imputabile ai convenuti e NG. . CP_1 Controparte_2
Nel caso di specie trova, invero, applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata;
pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024; Cass. Sez. 1 ordinanza n. 23130 del 22/10/2020; Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 10641 del 16/04/2019).
Infine le deduzioni dell'appellante incidentale non vanno a inficiare quanto affermato dal giudice di prime cure nel passaggio “Trattasi di domanda nuova svolta si sulla base e sul presupposto dell'accertata responsabilità dei convenuti in relazione alle opere in oggetto, ma inerente a conseguenze ulteriori, preesistenti, ma non dedotte in quel giudizio. Per tale ragione l'attore ha agito in questa sede, quindi con separato giudizio, per accertare la sua pretesa e ottenere il pagamento alla somma richiesta a titolo di risarcimento per ulteriori costi sostenuti e anticipati per l'esecuzione di un secondo intervento di rinforzo”
2. Il primo ed il secondo motivo dell'appello principale, strettamente connessi tra loro, sono infondati.
Come sopra fatto cenno il giudicato copre il fatto costitutivo della responsabilità dei convenuti oggi parti appellate in relazione al danno oggetto di accertamento con sentenza resa in data 18.7.2022.
La sentenza impugnata ha affermato: “si deve rilevare che non risulta provata né l'entità degli interventi realizzati da né la necessità degli stessi per l'eliminazione di persistenti criticità, considerato, Parte_1 tra l'altro, che non può essere escluso che le stesse siano state causate da uno scorretto primo intervento eseguito dalla parte attrice”.Le deduzioni dell'appellante non sono idonee ad inficiare il fatto che non ha provato che il secondo intervento sarebbe stato necessitato per eliminare difetti Parte_1 originari della struttura direttamente imputabili ad inadempimenti e mancanze dei convenuti e CP_1
in relazione agli obblighi discendenti dagli incarichi professionali rispettivamente Controparte_2 conferiti a costoro.
Giova richiamare, a monte, che nel corso dell'anno 2018 aveva progettato la modifica del Parte_1
“lay – out” dell'area produzione e nell'ambito delle verifiche strutturali preliminari, effettuate in relazione a tale prevista modifica, era stata riscontrata un'inflessione di circa 80 mm. del solaio di quell'area al piano primo dell'immobile sicchè era stato affidato allo studio tecnico l'incarico Per_1 di eseguire un riesame strutturale del solaio. Dall'indagine espletata emergeva una “ difformità tra gi elaborati di progetto redatti dall'NG con l'opera realizzata e collaudata”,a cui faceva seguito la CP_6 messa in esecuzione da parte di , tra l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di Parte_1 ottobre 2018, di un “intervento di rinforzo strutturale del solaio e la relativa protezione”, il tutto come oggetto della relazione di sintesi redatta dallo studio Serving s.r.l che dava atto del redatto progetto di adeguamento consistente nella “applicazione di strisce di larghezza 50 cm. in materiale pagina 8 di 14 plastico rinforzato in fibra di carbonio applicate in senso longitudinale e trasversale all'intradosso della soletta in cemento armato” da parte dell'NG. ( docc. 6, 7 in All. C1 fasc.I grado CP_8
). Parte_1
La consulenza tecnica resa dal perito NG. nel giudizio instaurato da per il Persona_4 Parte_1 risarcimento del danno ( doc.9 in All. C1 fasc.I grado ) ha evidenziato alcune circostanze Parte_1 che l'appellante non si è data carico di prendere in considerazione .Infatti il consulente, dopo avere dato atto dello stato dei luoghi e accertato le difformità tra gli elaborati di progetto e l'opera realizzata, precisando altresì “la struttura così come progettata, anche qualora fosse stata realizzata in conformità al progetto, non sarebbe stata in grado di sostenere il carico complessivo di progetto”,1individuando poi le responsabilità in capo ai vari soggetti coinvolti, ha poi assolto alo specifico quesito “4) accerti l'idoneità dei lavori svolti da parte attrice per eliminare tali difformità e la congruità o meno dei costi documentati” muovendo severe critiche all'operato dell'ing. e al CP_8 progetto da costui redatto, sul quale sono stati svolti i lavori oggetto del primo intervento. Nel rilevare, tra altro, che “il progetto redatto dall' ing. , che avrebbe dovuto comprendere una "valutazione CP_8 della sicurezza" analoga a quella ora effettuata dal C.T.U., risulta carente e presenta varie incompletezze ed incongruità” ha evidenziato come pur dichiarando di riferirsi allo studio CP_8
se ne fosse disinteressato per alcuni aspetti che interessavano più specificatamente i pilastri Per_1
(“Il progettista NG. ha considerato gli interventi di rinforzo eseguiti con CFRP applicando un CP_8 numero differente di strati di fibra di carbonio all'intradosso della soletta esistente senza tener presente che per una corretta impostazione del problema della sicurezza avrebbe dovuto tenere conto di tutti gli aspetti del comportamento della costruzione. Le modalità di valutazione della sicurezza dipendono dalle caratteristiche della costruzione e dalle eventuali criticità presenti;
la valutazione della sicurezza deve essere effettuata sia nello stato di fatto, sia nello stato di progetto degli interventi e ciò non è stato eseguito”,nonché p.6 dell'atto di appello) per poi concludere “Di fatto, l' intervento di 1 Quanto allo stato dei luoghi ( P.13 perizia) è emerso che “al momento dei sopralluoghi peritali la situazione riscontrata dal C.T.U. fosse assai differente rispetto alla situazione in essere nel 2018 (doc. 8) in quanto, come risulta dai vari rilievi fotografici effettuati, per effetto delle lavorazioni eseguite nel 2018 il plafone del piano autorimessa è risultato essere interamente
contro
-soffittato (doc. 3 foto da 1 a 6) ed al piano superiore, l' avvenuta modifica distributiva e la realizzazione di nuove pavimentazioni (doc. 3 foto da 7 a 9) non ha consentito al C.T.U. di constatare de visu quale fosse il preesistente stato di fatto”; quanto alle difformità tra gli elaborati di progetto e l'opera realizzata ( p. 14 e ss perizia) “.Dal confronto della documentazione progettuale dell' anno 2004 con quanto emerso dalle indagini espletate dallo scrivente si è avuta conferma di quanto sostenuto dallo in merito alle asserite difformità Controparte_9 esecutive, accertate e motivate dallo stesso a seguito delle indagini all' epoca effettuate…. La mancata posa dell' armatura integrativa unitamente all' errato posizionamento dell' armatura all' estradosso non solo ha costituito una difformità esecutiva ma ha comportato una difformità prestazionale con ingente riduzione della capacità portante del solaio rispetto alla portanza che si sarebbe ottenuta con una corretta posa… la struttura così come progettata, anche qualora fosse stata realizzata in conformità al progetto, non sarebbe stata in grado di sostenere il carico complessivo di progetto pari a 1800 kg/mq con il relativo sovraccarico di 825 Kg/mq, che, qualora fosse stato effettivamente applicato avrebbe portato la struttura all' instabilità ed a deformazioni non accettabili… il solaio così come progettato non era in grado di sopportare il sovraccarico progettuale e per effetto di ciò il progettista delle strutture è da ritenersi corresponsabile del dissesto strutturale manifestatosi con la comparsa di anomale inflessioni e fessurazioni” pagina 9 di 14 rinforzo eseguito a seguito del progetto dell' ing. , ha ridotto le criticità preesistenti del solaio CP_8 ma non le ha eliminate”.
Emerge pertanto che il rilievo operato dal perito, valorizzato dall'appellante che vi ha assegnato un rilievo pregnante, si inserisce in un contesto discorsivo che dà conto di come l'ing. avesse CP_8 tralasciato “le verifiche a taglio, punzonamento e momento negativo in prossimità dei pilastri”2 , sicchè, in ultima analisi, non solo risulta che fosse a conoscenza delle rilevate criticità Parte_1 prima dell'esperimento della consulenza (in ragione dello studio redatto dallo , ma è Controparte_9 anche sconfessato che il secondo intervento fosse necessitato da quanto emerso a seguito dei rilievi del c.t.u., che nessun accertamento era stato chiamato a svolgere sulla correttezza del primo intervento.
Risulta pertanto contraddetto che l'intervento sul solaio “ è stato utile ma non sufficiente per mettere in sicurezza l'area e l'intervento successivo del 2022 è stato necessario per completare la messa in sicurezza dell'area, come richiesto dal C.T.U. del Primo Procedimento” ( p.11 appello). In effetti il c.t.u. NG ha affermato che il primo intervento non era risolutivo, ma ciò in quanto lo stesso Per_2 tecnico prescelto da aveva errato nell'individuare l'intervento cautelativo da effettuare, Parte_1 operando sul solaio piuttosto che -anche- sui pilastri, inserendo un quantitativo di fibre di carbonio eccessivo, il tutto a fronte di un progetto che a monte era carente.
Non ci si può esimere, inoltre, dal rilevare come la problematica della idoneità del primo intervento effettuato da sia stata affrontata nel contraddittorio con il c.t.p., ing. , dall'ausiliario Parte_1 Per_5 del giudice il quale, dal suo canto, ha avuto modo di ribadire che “stante i quesiti postigli, il C.T.U. doveva accertare "l'idoneità dei lavori svolti da parte attrice per eliminare tali difformità e la congruità o meno dei costi documentati" e non determinare quali avrebbero dovuto essere i corretti interventi di ripristino ed i relativi costi” ( p. 47 c.t.u.). Il c.t.u ha pertanto proceduto ad una disamina dei lavori al fine di accertare se “ tutte le voci esposte nel documento di riferimento debbano essere riconosciute o lo debbano essere per intero” avuto riguardo non tanto e non solo ai costi sostenuti da
, ma alla conducenza dei lavori ad essere qualificati effettivamente come rimediali, cioè l' Parte_1 idoneità dei lavori realizzati ad elidere le difformità, così giungendo alla conclusione secondo cui
“qualora l' ing. avesse effettuato un'analisi più approfondita e più coerente con lo stato dei CP_8 luoghi considerando anche "le sollecitazioni agenti sulla struttura in prossimità dei pilastri" e previsto "il rinforzo delle zone a momento negativo (con fibre di carbonio, piastre metalliche o altre soluzioni (...) avrebbe avuto una riduzione dei momenti positivi in campata e ciò avrebbe comportato un minor
pagina 10 di 14 utilizzo di fibra di carbonio", il tutto non solo con una conseguente riduzione dei costi, ma anche con il raggiungimento delle condizioni ottimali di sicurezza dell' edificio che ora non sussistono” ( p. 46 c.t.u.).
In effetti, a monte, stante che il c.t.u. ha accertato criticità della struttura, tali da pregiudicarne la stabilità, è da dire che la ricaduta di tale criticità è stata individuata nella assenza delle “ condizioni minime di sicurezza previste dalle NTC 2018 per edifici di categoria E” sicchè “il collaudo avrebbe dovuto dare esito negativo” ( p.48 c.t.u.) senza che sia stato rilevato un pericolo necessitante una iniziativa immediata e indifferibile, tale da giustificare un intervento nei tempi e nei modi come quello posto in essere, atteso, tra l'altro, che l'interesse originario di , che aveva sollecitato Parte_1
l'approfondimento tecnico, era consistito nella volontà di realizzare un progetto utile a “garantire una migliore efficienza della area produttiva” ( doc 9 all A fasc.I grado ). CP_1
Sicchè, in assenza di alcuna iniziativa per un accertamento tecnico preventivo, ha assunto Parte_1 la decisione di effettuare il primo intervento strutturale affidandosi al progetto reso dall'ing.
[...] esponendosi, come di fatto si è verificato, alla effettuazione di un lavoro non Controparte_10 esaustivo al fine di assicurare la piena sicurezza dell'edificio, intesa come idoneità a sopportare i carichi coerenti con le indicazioni di progetto, per di più non in linea con le stesse indicazioni provenienti dallo Studio Sangalli, incaricato appositamente da Serving s.r.l. dell'esame strutturale del solaio dell'edificio di via Neera.
Dalla disamina sin qui svolta viene dunque in rilievo come la dedotta insufficienza del primo intervento non può che farsi risalire alla stessa , essendo rimasto indimostrata la Parte_1 indispensabilità dell'effettuato secondo intervento, ed il nesso causale tra il danno dedotto e la condotta accertata in capo agli appellati. In ultima analisi emerge, quindi, come il secondo intervento di rinforzo, anch'esso, come meglio esposto in seguito, assunto sulla scorta della iniziativa unilaterale di , deriva dalla Parte_1 inidoneità del primo intervento sicchè , ove avesse effettuato un intervento avente carattere Parte_1 rimediale in termini esaustivi, avrebbe potuto configurare la propria originaria domanda parametrando la richiesta di risarcimento ad un -effettuato- intervento idoneo a risolvere le criticità esistenti, parametrato economicamente a quanto sarebbe stato necessario ab origine.
Non può, poi, non assumere rilievo come la richiesta di risarcimento dei costi sostenuti per il secondo intervento si fonda su allegazioni che prendono spunto da produzioni provenienti dalla stessa parte attrice, formate in assenza di contraddittorio, contestate dalle parti convenute. In effetti immediatamente dopo il deposito in data 27.5.2021della perizia dell'ing , in data 28.5.2021 Per_2
ha depositato una relazione, “Valutazione strutturale della sicurezza statica”, resa dall' Parte_1
NG. , sempre della società a cui si era rivolta per il primo Per_3 Controparte_7 intervento strutturale, che introduce una nuova valutazione di interventi da effettuarsi, a cui ha fatto seguito, in data 30.11.2021, il deposito della seconda relazione dell' NG. a lavori già Per_3 effettuati ( doc. 10, 15 All C1 fasc. appello ). Parte_1
pagina 11 di 14 Per altro verso il rilievo del c.t.u in ordine alla omessa elisione delle criticità preesistenti, da cui muove l'impostazione della domanda dell'odierna appellante, non può supplire ad un pieno accertamento stante, per come anche esplicitato dal c.t.u., l'individuato il perimetro dell'incarico conferito all'ausiliario che, solo ai fini della commisurazione dei costi riconoscibili come voce di danno, ha effettuato, incidenter, una valutazione sul permanere di criticità.
E' inoltre pacifico che lo stato dei luoghi ha subito due modifiche, della prima delle quali ha dato atto il c.t.u. , affermando come non potesse riscontrarsi de visu il preesistente stato di fatto, mentre Per_2 in ordine al secondo intervento la stesa appellante, seppure solo in sede di comparsa conclusionale, ha affermato che “ha aggiunto elementi strutturali a quelli esistenti;
cioè è intervenuto in sovrapposizione al precedente intervento in fibre di carbonio (il “Primo Intervento di rinforzo”), a sua volta eseguito sulla struttura originaria e può essere verificato in sito sia con indagini meramente visive che parzialmente distruttive” (conclusionale pag. 12). Tuttavia quel che viene in rilievo con carattere assorbente, prima ancora della possibilità di procedere ad un accertamento sulla sola scorta di dati documentali, al più con indagini invasive praticabili per come dedotto dall'appellante, è che la consulenza si presterebbe ad assolvere ad una funzione esplorativa, posto che, come sopra esposto, non è in alcun modo provato che i lavori del secondo intervento, per come realizzati, dovessero ritenersi necessari per ovviare alle problematiche riconducibili all'operato degli appellati, tantomeno la riconducibilità dello stesso secondo intervento, in termini di conseguente immediata e diretta, all'inadempimento di , ancor meno del CP_1 collaudatore . Ciò senza che l'appellante abbia poi tentato di affrontare la tematica, Controparte_2 rimasta del tutto inesplorata, dell'assenza o concorso di concause nella produzione del pregiudizio imputabili all'intervento della ditta che ha realizzato il primo intervento di consolidamento, posto che non è dato escludere che il primo intervento abbia, anche solo, se non peggiorato, reso più oneroso un secondo intervento rimediale, determinando così la prospettazione di un costo apprezzabile, superiore a quello sostenuto in precedenza, dal quale non sarebbe stato neppure scomputato quanto riconosciuto dal c.t.u.
Infine , nella ricostruita cornice, fattuale e valutativa, le deduzioni svolte dall'appellante non inficiano quanto affermato dal giudice di prime cure secondo cui “ non risulta provato, e non può essere verificato, vista l'intervenuta modifica dei luoghi, posta in essere autonomamente dall'attore, in assenza di contraddittorio con le controparti, né la necessità di tale ulteriore intervento, quindi le ragioni poste a fondamento dello stesso, né la riconducibilità di questo alla condotta dei convenuti, piuttosto che ad altre cause\ fattori (come per esempio che si sia reso necessario a seguito dell'esecuzione del primo intervento stesso da parte dell'attrice). Infine, ma non per importanza, non risulta provata neanche la “correttezza” dell'intervento, vale a dire il fatto che sia stato effettivamente e definitivamente rimediale, che fosse necessario nelle modalità con cui è stato eseguito, né la congruità\ necessità dei costi affrontati”.
3. E' fondato il secondo motivo di appello incidentale proposto da , che investe il riparto elle CP_1 spese di lite del primo grado.
In ragione del valore della causa, individuabile ai sensi dell'art. 5 DM 55/ 2014 in euro 558.780,02, l'applicazione dei compensi tabellari al minimo consente di individuare l'importo di euro 14.598 per tutte le fasi di giudizio, compresa quella di istruttoria/trattazione (Cass. sez. II, n. 30219 del 31 ottobre 2023). pagina 12 di 14 Le difese di e di sono state svolte da legali diversi sicchè la liquidazione CP_1 Controparte_2 avrebbe dovuto essere effettuata in termini autonomi e separati per ciascuna delle parti convenute.
Costituisce un condiviso approdo giurisprudenziale che i parametri forensi, stabiliti dal D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, nonché a seguito delle modifiche apportate dal dm n.37/2018, non sono un semplice orientamento, ma fissano soglie minime che non possono essere derogate in quanto rappresentano la garanzia di un compenso dignitoso per la prestazione professionale svolta, sicchè non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (da ultimo Cass. n. 19049 dell'11 luglio 2025; conformi Cass. 13 aprile 2023 n. 9815;Cass. 22 gennaio 2021, n. 1421; Cass. 13 aprile 2021 n.9690).
E' palese che la liquidazione operata nei confronti di sia stata commisurata in termini tali da CP_1 non rispettare i minimi di legge per lo scaglione di riferimento, sicchè sul punto la sentenza deve essere riformata e deve essere condannata a rifondere le spese di lite del primo grado in Parte_1 favore dell'appellante incidentale nella misura complessiva di euro 14.598,00, essendo i CP_1 parametri minimi idonei a costituire un congruo corrispettivo delle attività difensive dispiegate nel presente giudizio.
4. Da quanto sopra esposto consegue che è integralmente soccombente e che, pertanto, Parte_1 dev'essere condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore di e CP_1 CP_2 da Grado.
Tali spese vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, e considerata l'attività difensiva svolta e la difficoltà delle questioni trattate, secondo i parametri medi.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 Parte_1 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonchè sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Milano 9759/ 2024 così dispone:
-rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- in accoglimento dell'appello incidentale di liquida le spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio in favore di nella misura di euro 14.598,00 per compenso oltre Controparte_1 il rimborso del 15% per spese generali, iva, e c.p.a se dovuta e conferma nel resto l'impugnata sentenza e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
-condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore di Parte_1 [...] nonché di che liquida in complessivi euro 18.511, 00 ciascuno, oltre Controparte_1 Parte_3
15% dei compensi rimborso spese generali, iva, e c.p.a se dovuta;
pagina 13 di 14 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 DPR 115/2002.
La Consigliera est Roberta Nunnari
La Presidente Margherita Monte
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si riporta per completezza: “Per quanto all' epoca fossero note la conclusioni riportate dallo tra le quali Controparte_9 oltre alla mancata posa dell' armatura all' intradosso ed alla errata posa dell' armatura all' estradosso, era stato evidenziato anche che "l' armatura integrativa predisposta ad estradosso del solaio in corrispondenza dei pilastri (...) produce plasticizzazioni nelle zone di momento negativo (...)" (doc. 15 avv. Ascone pag. 61/59), il progettista ing. CP_8 pur asserendo di rifarsi alla relazione dello Studio Tecnico non si interessa minimamente di tale aspetto, che per Per_1 Legge avrebbe dovuto effettuare come previsto dalle NTC 2018. Contrariamente a ciò l' ing. al capitolo "8. CP_8 Verifiche" della sua relazione riporta le sole verifiche (non corrette per quanto poc' anzi esposto) effettuate nelle zone di maggior sollecitazione a momento positivo tralasciando quelle inerenti alle verifiche a taglio, punzonamento e momento negativo in prossimità dei pilastri che, come già accertato dallo e come constatato dallo scrivente nelle Controparte_9 relazioni allegate (doc. 2-32-33), sono risultate non soddisfatte”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3568/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. e P. IVA ) elettivamente domiciliata in via Vitruvio n.5, Parte_1 P.IVA_1
Milano, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ascone, che la rappresenta e difende come da delega in atti, APPELLANTE CONTRO
(P.IVA , elettivamente domiciliata in Piazzale Controparte_1 P.IVA_2
Aquileia n.8 Milano, presso lo studio degli avv.ti Giandomenico Cristiano Giuliani e Marta Grassi, che la rappresentano e difendono, come da delega in atti
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
E
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1 via IV Giugno, n. 41, Magenta, presso lo studio dell'avv. Anna Berra, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATO
pagina 1 di 14 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
- revocare e riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Milano – Sezione Settima – Giudice dott.ssa Occhiuto – emessa in data 11 novembre 2024 e notificata in data 25 novembre 2024, con riferimento al capo con cui è stata rigettata la domanda della e per l'effetto: Parte_1
- accertare la responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti, sulla base di quanto esposto in narrativa e alla luce della Sentenza, ormai passata in giudicato;
- dichiarare l'obbligo di pagamento dei convenuti in via solidale, nei confronti dell'attrice , a titolo di Parte_1 risarcimento danni, dell'importo complessivo pari ad Euro 558.780,02, iva inclusa ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, ovvero a seguito di consulenza tecnica d'ufficio;
- condannare i convenuti al pagamento in via solidale del suindicato importo, oltre a rivalutazione monetaria e agli interessi compensativi dall'ottobre 2006, in favore della Parte_1
- in via istruttoria, ammettere consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:
1. – “Accerti il C.T.U. nominato l'idoneità dei lavori del Secondo Intervento di rinforzo del Solaio, eseguiti dalla , per eliminare le difformità e i vizi ancora esistenti e per mettere in definitivamente in sicurezza Parte_1 il Solaio”;
2. – “Accerti il C.T.U. nominato l'attinenza delle fatture emesse e dei relativi pagamenti effettuati dalla
, e in generale la congruità dei costi documentati, per l'esecuzione del Secondo Intervento di Parte_1 rinforzo”. Con espressa riserva di ogni deduzione, anche istruttoria, e di ogni opportuna produzione, ed impregiudicato ogni diritto, compreso quello di produrre documenti e di chiedere l'ammissione di mezzi istruttori. Con condanna al rimborso delle spese legali liquidate con la sentenza di primo grado impugnata pagate da quanto a € 10.578,62 (al lordo della ritenuta d'acconto versata da ) a favore dell'NG. Parte_2 Parte_1 da mediante bonifico a favore dell'Avv. Anna Berra come richiesto e (ii) quanto a € 10.023,50 a CP_2 CP_2 favore di (cfr. docc. D) e E)). Controparte_1 Con rifusione di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre l'IVA nella misura di legge ed il Contributo Cassa Avvocati (pari al 4%) ex art. 11 L. 576/80 ed il rimborso forfetario spese generali (15%).
Per Controparte_1 Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, così giudicare:
- nel merito: (i) in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, rigettare l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 9759/2024 pubblicata in data 12/11/2024 dal Tribunale di Milano, sez. 7^ civile, G.U. Dott.ssa Ernesta Occhiuto, e per l'effetto confermare, con diversa motivazione, l'impugnata sentenza;
(ii) in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, rigettare l'appello proposto da
e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 9759/2024 pubblicata in data 12/11/2024 dal Tribunale di Parte_1 Milano, sez. 7^ civile G.U. Dott.ssa Ernesta Occhiuto, fatto salvo il capo relativo alle spese;
(iii) in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, riformare il capo dell'impugnata sentenza relativo alle spese di causa e, per l'effetto, condannare : a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese del primo grado di giudizio in misura pari ad € 29.193,00 (valori medi dello scaglione tariffario di riferimento) oltre rimborso forfettario ed accessori, e comunque in misura non inferiore ad € 14.500,00 (valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento) oltre rimborso forfettario ed accessori. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
Per Da Grado: Controparte_2
“l'integrale reiezione delle conclusioni formulate dalla nel proprio atto di appello con Parte_1 contestuale integrale conferma della sentenza n. 9759/2024- pubblicata in data 12.11.2024 - emessa dal Tribunale di Milano, dott.ssa Occhiuto, nel giudizio R.G. n. 8986/2014. Con vittoria di spese del giudizio”. pagina 2 di 14
Svolgimento del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato ( in avanti “ ”) ha convenuto in Parte_1 Parte_1 giudizio (in avanti ) e domandando di accertarne Controparte_1 CP_1 Controparte_2 la responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale, con condanna in via solidale al risarcimento dei danni nella misura di euro 558.780,00 iva inclusa, oltre ad interessi dall'ottobre 2006 e rivalutazione dalla domanda al saldo.
La domanda presuppone quanto accertato nel diverso giudizio R.G. 13176/ 2019. In quella sede , nel premettere di avere sottoscritto in data 16.7.2004 un contratto di appalto con Parte_1 la società per la realizzazione della nuova sede di nel Controparte_3 Parte_1 complesso immobiliare sito a Milano via Neera n. 39, e di avere precedentemente concluso, in data 21.11.2003, un contratto di incarico professionale con la società (già Controparte_1 [...]
, che si sarebbe avvalsa quale subappaltatore della PRO.ING S.r.l. (oggi Controparte_4 [...]
, conferendole l'incarico di progettista e direttore dei lavori e che , in Controparte_5 particolare, l'attività di progettista e direttore dei lavori era stata eseguita dall'ing. mentre il CP_6 ruolo di collaudatore delle opere era stato affidato a . Aveva allegato che, Controparte_2 essendo stata riscontrata nel 2018 un'inflessione di circa 80 mm del solaio al primo piano, erano state solte verifiche strutturali eseguite dal tecnico specialista del settore – studio tecnico – da cui era Per_1 emerso il grave vizio di ( “assenza dell'armatura integrativa nel solaio”, in quanto inidoneo a sopportare i carichi previsti nel progetto, con il rischio del collasso strutturale dell'area produzione) sicchè, adoperatasi per mettere in sicurezza l'area, aveva sostenuto un costo complessivo di euro 424.635,00. Il giudizio così introdotto nei confronti di , e aveva quindi Controparte_1 CP_5 CP_6 Controparte_2 ad oggetto l'accertamento della responsabilità dei convenuti e la richiesta del pagamento in via solidale, a titolo di risarcimento danni, dell'importo pari ad Euro 424.635,00 sostenuto, ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, ovvero a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Svolta istruttoria mediante espletamento di perizia, l'ausiliario ing. aveva confermato i fatti Per_2 contestati dall'attrice in punto di an debeatur, evidenziato al tempo stesso che l'intervento di rinforzo eseguito da nel 2018 aveva ridotto ma non del tutto eliminato le criticità. aveva Parte_1 Parte_1 quindi, provveduto ad effettuare un ulteriore intervento di rinforzo, per un ammontare complessivo di euro 558.780,02 e aveva proposto in data 20.12.2021 istanza di rimessione in termini tali da potere incrementare la propria domanda risarcitoria, includendo così anche i costi sostenuti per il secondo intervento di rinforzo.
Con sentenza pronunciata in data 18.7.2022 il tribunale, per quel che rileva in questa sede, ritenuto che potesse agire ai sensi dell'art. 2236 c.c solo per i titoli consistenti nei contratti di incarico Parte_1 professionale nei confronti di da un lato, e di , Controparte_1 Controparte_2 dall'altro, unici soggetti con cui poteva vantare u rapporto contrattuale, ne aveva riconosciuto la piena responsabilità per inadempimento contrattuale, e, avendo affermato “prese in considerazione le risultanze della espletata C.T.U. senza possibilità che venga rimessa in termini per ampliare la domanda Parte_1 risarcitoria effettuando anche istruttoria sul punto;
invero le allegazioni e le richieste si sono cristallizzate con il deposito della memoria ex art 183.6”, li aveva condannati , in solido tra loro, al pagamento in favore di l'importo complessivo di € 281.450,00 + IVA, pari al costo per l'eliminazione del Parte_1 vizio per come valutato dal perito. La sentenza è passata in giudicato nell'ottobre 2022.
pagina 3 di 14 ha successivamente convenuto con atto di citazione del 2.3.2023 e Parte_1 Controparte_1
, radicando il procedimento RG 10757/ 2023, in cui si inserisce la sentenza Controparte_2 oggetto di gravame e, richiamati gli esiti della perizia espletata nel diverso procedimento, attestante la grave insufficienza del primo intervento di rinforzo eseguito nel corso dell'anno 2018, ha chiesto la condanna dei predetti convenuti al risarcimento dei danni relativo ai costi sostenuti per il secondo intervento di rinforzo, quantificati nell'ammontare di euro 558.780,02. Il presunto maggior danno è stato fatto oggetto del secondo giudizio instaurato esclusivamente nei confronti dell'ing. e della i quali- a dire dell'allora attrice- erano Controparte_2 Controparte_1 responsabili poiché il c.d primo intervento- non eseguito da loro- anche a dire dell'ing. Per_2 sarebbe stato “utile, ma non sufficiente”.
Si è costituta in giudizio che ha eccepito l'intervenuto giudicato rispetto alla Controparte_1 domanda risarcitoria proposta, sostenendo che parte attrice avrebbe dovuto impugnare la sentenza del procedimento RG. 13176/2019, e non riformulare in un separato giudizio le medesime domande già formulate e respinte nel primo procedimento. Nel merito, contestata la sussistenza di responsabilità di allegando che i danni erano Controparte_1 stati provocati dalla condotta gravemente negligente del progettista delle opere strutturali e CP_6 della società , ha eccepito la mancanza di prova della in ordine all'entità degli interventi realizzati CP_5 da e la necessarietà degli stessi per l'eliminazione delle asserite persistenti criticità, Parte_1 aggiungendo, altresì, che quest'ultime era ipotizzabile fossero l'esito di uno scorretto primo intervento della parte attrice. Infine ha contestato la richiesta di risarcimento danni in termini d rivalutazione monetaria e interessi compensativi a far tempo dall'ottobre 2006, atteso che tali esborsi monetari erano tutti successivi al maggio 2021.
Si è altresì costituito , il quale ha eccepito anch'egli l'inammissibilità Controparte_2 dell'azione proposta da in quanto coperta dal giudicato, rilevando che parte attrice avrebbe Parte_1 dovuto impugnare la sentenza n. 6390/2022, in quanto la propria domanda configurava un'ipotesi di emendatio libelli., oltre la nullità dell'atto di citazione di sostenendo che dalla disamina Parte_1 di tale atto non si evincevano in modo alcuno i fatti posti a fondamento delle domande formulate, né le ragioni giuridiche ad esse sottese, avverso . Controparte_2 Nel merito ha contestato qualsivoglia responsabilità a lui imputabile, evidenziando che parte attrice avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese risarcitorie nei confronti dei soggetti da lei stessa incaricati di effettuare il primo rinforzo strutturale, e che in ogni caso l'eventuale deficit di armature a punzonamento non sarebbe stato rilevabile da alcuna prova di carico del collaudatore.
Con sentenza n. 9759/2024 il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di parte attrice Parte_1 condannandola al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti e Controparte_1
, commisurate in termini unitari e ripartite tra le due parti convenute. Controparte_2 In particolare il primo giudice, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto ai sensi degli artt. 164 e 163 n.4 cpc, ha ritenuto non fondata Controparte_2 l'eccezione di giudicato sollevata dai convenuti, osservando chea domanda risarcitoria avanzata dall'attore non risultava coperta dal giudicato, in quanto, pur fondandosi sul medesimo fatto costitutivo- la responsabilità dei convenuti- accertato in precedente giudizio, era tuttavia inerente a conseguenze ulteriori, preesistenti, e non dedotte in quel giudizio, avuto riguardo alla circostanza che l'aveva proposta Parte_1 solo all'esito dello svolgimento della c.t.u., quindi dopo il maturare delle preclusioni processuali sicchè preclusa, in quanto tardiva, non statuendo sulla stessa. Nel merito ha rigettato la domanda attorea, ritenendola infondata, affermando “non risulta provata né l'entità degli interventi realizzati da né la necessità degli stessi per l'eliminazione di Parte_1
pagina 4 di 14 persistenti criticità, considerato, tra l'altro, che non può essere escluso che le stesse siano state causate da uno scorretto primo intervento eseguito dalla parte attrice”, rilevando non superabile tale deficit probatorio attesa l'intervenuta modifica dei luoghi, posta in essere autonomamente dall'attore, in assenza di contraddittorio con le controparti, con conseguente impossibilità di vagliare anche la
“correttezza” dell'intervento vale a dire il fatto che sia stato effettivamente e definitivamente rimediale, che fosse necessario nelle modalità con cui è stato eseguito, né la congruità\ necessità dei costi affrontati”, ciò considerando non esaustivo quanto affermato in via incidentale dal c.t.u. in altro giudizio in modo ultroneo rispetto al quesito, rispetto alla necessità di un l'intervento di rinforzo strutturale.
Avverso tale sentenza ha proposto appello affidandolo a due motivi che possono Parte_1 sintetizzarsi come segue:
A) “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 - 116 c.p.c. e difetto di motivazione”: il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attrice omettendo di esaminare e valutare la documentazione versata in atti, ritenendo erroneamente non provata la necessità del secondo intervento di rinforzo, né la correttezza del medesimo e la sua entità e la congruità dei costi, che viceversa risultano provate alla luce delle conclusioni contenute nella relazione peritale resa dal c.t.u. d'ufficio nonché delle due relazioni tecniche predisposte dall'ing. su incarico della , mentre i relativi costi per l'esecuzione hanno Per_3 Parte_1 trovato conferma nei bonifici- a saldo delle fatture emesse-prodotti in atti;
B) “violazione e falsa applicazione dell'art. 61 c.p.c. e difetto di motivazione”: il Tribunale erroneamente ha rigettato la domanda risarcitoria azionata dall'attrice, senza motivare in ordine alla mancata ammissione dell'istanza di C.T.U. avanzata da , volta a fornire la prova Parte_1 dell'idoneità dei lavori del secondo intervento di rinforzo del solaio, eseguiti dalla , per Parte_1 eliminare le difformità e i vizi ancora esistenti e la congruità dei costi documentati per l'esecuzione dello stesso.
Si è costituita in giudizio che contraddette le avverse deduzioni, ha proposto Controparte_1 appello incidentale, avente ad oggetto: I)”Eccezione di giudicato”: lamenta il rigetto dell'eccezione di giudicato, sostenendo che CP_1 anche la domanda risarcitoria relativa al secondo intervento di rinforzo avanzata dalla sia Parte_1 coperta dal giudicato, atteso che quest'ultima, al pari di quella- accolta- inerente ai costi sostenuti per il primo intervento di rinforzo, si fonda sulla stessa causa petendi, trattandosi di “una diversa quantificazione dei medesimi danni, non ulteriori(….) ma sempre conseguenti all'inadempimento imputabile ai convenuti e NG. ; con la conseguenza che avrebbe CP_1 Controparte_2 Parte_1 dovuto impugnare la sentenza di rigetto, e non riformulare in un separato giudizio le medesme domande già formulate e respinte nel primo Procedimento perché già coperte da giudicato”; per giurisprudenza constante il giudicato si estende anche alla qualificazione giuridica data dal giudice sicchè poiché l'azione risarcitoria proposta nel secondo giudizio è stata già proposta nel primo procedimento, le domande oggetto dei due giudizi vertono pertanto sulla medesima causa petendi, trattandosi di una diversa quantificazione dei medesimi danni, non ulteriori, conseguenti all'inadempimento imputabile ai convenuti e NG. ; avrebbe dovuto CP_1 Controparte_2 Parte_1 impugnare quindi la sentenza di rigetto, e non riformulare in un separato giudizio le medesme domande già formulate e respinte nel primo procedimento, perché già coperte da giudicato;
II) “Spese di lite”: censura la pronuncia impugnata per avere il Tribunale, nel liquidare le spese CP_1 di lite, applicato il minimo previsto dallo scaglione di riferimento e, per avere poi, ritenuto di ripartire detto minimo tra le parti convenute, così giungendo ad una immotivata ed illegittima riduzione del pagina 5 di 14 75% dei compensi medi, e 50% dei minimi, previsti dal DM 147/2022; la liquidazione delle spese di lite avrebbe dovuto essere pari ad € 29.193,00 (valori medi) o comunque non inferiore ad € 14.500,00 (valori minimi), Ha chiesto, pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, la conferma con diversa motivazione, dell'impugnata sentenza;
in caso di mancato accoglimento del primo motivo di appello incidentale, rigettare l'appello proposto da e, per l'effetto, confermare la sentenza n. Parte_1 9759/2024, fatto salvo il capo relativo alle spese;
in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, riformare il capo dell'impugnata sentenza relativo alle spese di causa e, per l'effetto, condannare a rifondere a le spese del primo grado di giudizio. Parte_1 Controparte_1
Si è altresì costituito , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_2 dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 10.04.2025 il Consigliere istruttore, su istanza delle parti, ha fissato udienza in data 4.07.2025, differita poi all'udienza del 25.09.2025, per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art.352 c.p.c. Disposta la trattazione cartolare della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 25.09.2025, dato atto del rituale deposito delle note prescritte, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ed è stata decisa nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Motivi della decisione
1.Ragioni di ordine logico suggeriscono la trattazione del primo motivo di appello incidentale, che è infondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il pagamento della spesa sostenuta da per il Parte_1 secondo intervento di rinforzo fosse “domanda nuova svolta si sulla base e sul presupposto dell'accertata responsabilità dei convenuti in relazione alle opere in oggetto, ma inerente a conseguenza ulteriori, preesistenti, ma non dedotte in quel giudizio”.
Va richiamato che nel diverso giudizio RG n.13176/2019 aveva formalizzato le proprie Parte_1 conclusioni chiedendo la condanna dei convenuti “ a titolo di risarcimento danni, dei seguenti importi: a) Euro 343.369,00, IVA inclusa, come accertato e determinato dal C.T.U. nella perizia depositata il 27.05.2021 (cfr. C.T.U. pag. 37 e ss.); b) Euro 540.128,64, IVA inclusa, per i costi sostenuti da dopo la chiusura Parte_1 dell'istruttoria e all'esito della perizia depositata dal C.T.U. in data 27.05.2021; ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, ovvero a seguito di consulenza tecnica d'ufficio”, facendo espressamente salvo che “in caso di mancato accoglimento dell'istanza depositata in data 20 dicembre 2021 e con espressa riserva, in tal caso, di agire in separato giudizio per le domande e le ragioni esposte nella predetta istanza, chiedono che il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: accertare la responsabilità a titolo contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti, sulla base di quanto esposto in atti e a verbale;
- dichiarare l'obbligo di pagamento dei convenuti in via solidale, nei confronti dell'attrice , a titolo di risarcimento danni, dell'importo di Euro 343.369,00, IVA inclusa, Parte_1 come accertato e determinato dal C.T.U. nella perizia depositata il 27.05.2021 ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”
Tale richiesta conclusiva aveva origine dall'avere , sollecitata da quanto emerso dal deposito Parte_1 della perizia, resa in data 27.5.2021 dal c.t.u. NG depositato, due relazioni di parte, rese da Per_2 pagina 6 di 14 nella persona dell'ing. ) di cui la prima, “Valutazione Controparte_7 Per_3 strutturale della sicurezza statica” datata 28.5.2021, attestava che “al fine di ripristinare i livelli di sicurezza previsti dalle NTC18, è necessario procedere al rinforzo a punzonamento dei pilastri”, la seconda, resa in data 31.11.2021 “Relazione sui lavori eseguiti”, dava riscontro dei lavori effettuati e del loro costo ( docc. 9, 10, 15 All. C1 fasc. appello ) . Parte_1
In forza di tali emergenze , in data 20.12.2021, aveva chiesto rimessione in termini ex art. Parte_1
153 c.p.c. utile a potere “incrementare la propria domanda risarcitoria proposta nel presente giudizio, nel senso di includere anche i costi sostenuti per l'esecuzione degli interventi descritti nel precedente paragrafo, costi sostenuti ed interventi effettuati dopo la chiusura dell'istruttoria di causa conclusasi con l'ultima udienza del 22.6.2021” nonché a produrre la nuova documentazione adducendo che ”Tale domanda deve ritenersi pacificamente ammissibile, sia qualora si ritenga che nella fattispecie concreta il medesimo danno originariamente dedotto in giudizio si sia incrementato, ferma restando la natura di esso e l'identità del fatto generatore, sia che si ritenga che si tratti di danni ulteriori di natura diversa.” (doc. 12 All. C1 fasc. appello ). Parte_1
L'ordinanza resa in data 21 dicembre 2021 ha disposto “rilevato che è fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, riserva il provvedimento alla fase decisionale”, per poi statuire in sede di sentenza “Possono ora essere prese in considerazione le risultanze della espletata C.T.U. senza possibilità che venga Parte_1 rimessa in termini per ampliare la domanda risarcitoria effettuando anche istruttoria sul punto;
invero le allegazioni e le richieste si sono cristallizzate con il deposito della memoria ex art 183.6 n 1 c.p.c.”.
Risulta pertanto contraddetto in atti che l'”azione risarcitoria proposta nel Secondo giudizio, è già stata proposta da nel Primo Procedimento, ed è stata rigettata” ( p. 11 comprsa Parte_1 costituzione con appello incidentale).Invero, come correttamente affermato dal giudice di prime cure, la statuizione della sentenza impugnata, che ha ritenuto ammissibile la domanda inerente il risarcimento del danno correlato al secondo intervento strutturale, investe una pretesa su cui non è stato pronunciato alcun giudizio in sede di sentenza n. 6390/ 2022 resa nel procedimento R.G. n. 13176/ 2019. Infatti, come sopra fatto cenno, in relazione alla domanda di risarcimento proposta da successivamente al deposito della c.t.u. il Giudice non ha compiuto alcun accertamento Parte_1 circa la fondatezza o infondatezza, ma si è limitato a statuire, in rito, il maturare di preclusioni assertive ed istruttorie. Va richiamato che il divieto di ne bis in idem presuppone che le domande siano identiche in tutti gli elementi costitutivi (personae, petitum e causa petendi) sicchè “il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
i limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione”(Cass Sez. 3, Ordinanza n. 1259 del 11/01/2024).
Non giova all'appellante incidentale il precedente citato Cass. 25631/2018 al fine di sostenere che le domande di risarcimento avanzate da , in relazione ai due interventi strutturali, siano Parte_1
pagina 7 di 14 fondate sulla medesima causa petendi, trattandosi di una diversa quantificazione dei medesimi danni, conseguenti all'inadempimento imputabile ai convenuti e NG. . CP_1 Controparte_2
Nel caso di specie trova, invero, applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata;
pertanto, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20636 del 24/07/2024; Cass. Sez. 1 ordinanza n. 23130 del 22/10/2020; Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 10641 del 16/04/2019).
Infine le deduzioni dell'appellante incidentale non vanno a inficiare quanto affermato dal giudice di prime cure nel passaggio “Trattasi di domanda nuova svolta si sulla base e sul presupposto dell'accertata responsabilità dei convenuti in relazione alle opere in oggetto, ma inerente a conseguenze ulteriori, preesistenti, ma non dedotte in quel giudizio. Per tale ragione l'attore ha agito in questa sede, quindi con separato giudizio, per accertare la sua pretesa e ottenere il pagamento alla somma richiesta a titolo di risarcimento per ulteriori costi sostenuti e anticipati per l'esecuzione di un secondo intervento di rinforzo”
2. Il primo ed il secondo motivo dell'appello principale, strettamente connessi tra loro, sono infondati.
Come sopra fatto cenno il giudicato copre il fatto costitutivo della responsabilità dei convenuti oggi parti appellate in relazione al danno oggetto di accertamento con sentenza resa in data 18.7.2022.
La sentenza impugnata ha affermato: “si deve rilevare che non risulta provata né l'entità degli interventi realizzati da né la necessità degli stessi per l'eliminazione di persistenti criticità, considerato, Parte_1 tra l'altro, che non può essere escluso che le stesse siano state causate da uno scorretto primo intervento eseguito dalla parte attrice”.Le deduzioni dell'appellante non sono idonee ad inficiare il fatto che non ha provato che il secondo intervento sarebbe stato necessitato per eliminare difetti Parte_1 originari della struttura direttamente imputabili ad inadempimenti e mancanze dei convenuti e CP_1
in relazione agli obblighi discendenti dagli incarichi professionali rispettivamente Controparte_2 conferiti a costoro.
Giova richiamare, a monte, che nel corso dell'anno 2018 aveva progettato la modifica del Parte_1
“lay – out” dell'area produzione e nell'ambito delle verifiche strutturali preliminari, effettuate in relazione a tale prevista modifica, era stata riscontrata un'inflessione di circa 80 mm. del solaio di quell'area al piano primo dell'immobile sicchè era stato affidato allo studio tecnico l'incarico Per_1 di eseguire un riesame strutturale del solaio. Dall'indagine espletata emergeva una “ difformità tra gi elaborati di progetto redatti dall'NG con l'opera realizzata e collaudata”,a cui faceva seguito la CP_6 messa in esecuzione da parte di , tra l'ultima settimana di luglio e la prima settimana di Parte_1 ottobre 2018, di un “intervento di rinforzo strutturale del solaio e la relativa protezione”, il tutto come oggetto della relazione di sintesi redatta dallo studio Serving s.r.l che dava atto del redatto progetto di adeguamento consistente nella “applicazione di strisce di larghezza 50 cm. in materiale pagina 8 di 14 plastico rinforzato in fibra di carbonio applicate in senso longitudinale e trasversale all'intradosso della soletta in cemento armato” da parte dell'NG. ( docc. 6, 7 in All. C1 fasc.I grado CP_8
). Parte_1
La consulenza tecnica resa dal perito NG. nel giudizio instaurato da per il Persona_4 Parte_1 risarcimento del danno ( doc.9 in All. C1 fasc.I grado ) ha evidenziato alcune circostanze Parte_1 che l'appellante non si è data carico di prendere in considerazione .Infatti il consulente, dopo avere dato atto dello stato dei luoghi e accertato le difformità tra gli elaborati di progetto e l'opera realizzata, precisando altresì “la struttura così come progettata, anche qualora fosse stata realizzata in conformità al progetto, non sarebbe stata in grado di sostenere il carico complessivo di progetto”,1individuando poi le responsabilità in capo ai vari soggetti coinvolti, ha poi assolto alo specifico quesito “4) accerti l'idoneità dei lavori svolti da parte attrice per eliminare tali difformità e la congruità o meno dei costi documentati” muovendo severe critiche all'operato dell'ing. e al CP_8 progetto da costui redatto, sul quale sono stati svolti i lavori oggetto del primo intervento. Nel rilevare, tra altro, che “il progetto redatto dall' ing. , che avrebbe dovuto comprendere una "valutazione CP_8 della sicurezza" analoga a quella ora effettuata dal C.T.U., risulta carente e presenta varie incompletezze ed incongruità” ha evidenziato come pur dichiarando di riferirsi allo studio CP_8
se ne fosse disinteressato per alcuni aspetti che interessavano più specificatamente i pilastri Per_1
(“Il progettista NG. ha considerato gli interventi di rinforzo eseguiti con CFRP applicando un CP_8 numero differente di strati di fibra di carbonio all'intradosso della soletta esistente senza tener presente che per una corretta impostazione del problema della sicurezza avrebbe dovuto tenere conto di tutti gli aspetti del comportamento della costruzione. Le modalità di valutazione della sicurezza dipendono dalle caratteristiche della costruzione e dalle eventuali criticità presenti;
la valutazione della sicurezza deve essere effettuata sia nello stato di fatto, sia nello stato di progetto degli interventi e ciò non è stato eseguito”,nonché p.6 dell'atto di appello) per poi concludere “Di fatto, l' intervento di 1 Quanto allo stato dei luoghi ( P.13 perizia) è emerso che “al momento dei sopralluoghi peritali la situazione riscontrata dal C.T.U. fosse assai differente rispetto alla situazione in essere nel 2018 (doc. 8) in quanto, come risulta dai vari rilievi fotografici effettuati, per effetto delle lavorazioni eseguite nel 2018 il plafone del piano autorimessa è risultato essere interamente
contro
-soffittato (doc. 3 foto da 1 a 6) ed al piano superiore, l' avvenuta modifica distributiva e la realizzazione di nuove pavimentazioni (doc. 3 foto da 7 a 9) non ha consentito al C.T.U. di constatare de visu quale fosse il preesistente stato di fatto”; quanto alle difformità tra gli elaborati di progetto e l'opera realizzata ( p. 14 e ss perizia) “.Dal confronto della documentazione progettuale dell' anno 2004 con quanto emerso dalle indagini espletate dallo scrivente si è avuta conferma di quanto sostenuto dallo in merito alle asserite difformità Controparte_9 esecutive, accertate e motivate dallo stesso a seguito delle indagini all' epoca effettuate…. La mancata posa dell' armatura integrativa unitamente all' errato posizionamento dell' armatura all' estradosso non solo ha costituito una difformità esecutiva ma ha comportato una difformità prestazionale con ingente riduzione della capacità portante del solaio rispetto alla portanza che si sarebbe ottenuta con una corretta posa… la struttura così come progettata, anche qualora fosse stata realizzata in conformità al progetto, non sarebbe stata in grado di sostenere il carico complessivo di progetto pari a 1800 kg/mq con il relativo sovraccarico di 825 Kg/mq, che, qualora fosse stato effettivamente applicato avrebbe portato la struttura all' instabilità ed a deformazioni non accettabili… il solaio così come progettato non era in grado di sopportare il sovraccarico progettuale e per effetto di ciò il progettista delle strutture è da ritenersi corresponsabile del dissesto strutturale manifestatosi con la comparsa di anomale inflessioni e fessurazioni” pagina 9 di 14 rinforzo eseguito a seguito del progetto dell' ing. , ha ridotto le criticità preesistenti del solaio CP_8 ma non le ha eliminate”.
Emerge pertanto che il rilievo operato dal perito, valorizzato dall'appellante che vi ha assegnato un rilievo pregnante, si inserisce in un contesto discorsivo che dà conto di come l'ing. avesse CP_8 tralasciato “le verifiche a taglio, punzonamento e momento negativo in prossimità dei pilastri”2 , sicchè, in ultima analisi, non solo risulta che fosse a conoscenza delle rilevate criticità Parte_1 prima dell'esperimento della consulenza (in ragione dello studio redatto dallo , ma è Controparte_9 anche sconfessato che il secondo intervento fosse necessitato da quanto emerso a seguito dei rilievi del c.t.u., che nessun accertamento era stato chiamato a svolgere sulla correttezza del primo intervento.
Risulta pertanto contraddetto che l'intervento sul solaio “ è stato utile ma non sufficiente per mettere in sicurezza l'area e l'intervento successivo del 2022 è stato necessario per completare la messa in sicurezza dell'area, come richiesto dal C.T.U. del Primo Procedimento” ( p.11 appello). In effetti il c.t.u. NG ha affermato che il primo intervento non era risolutivo, ma ciò in quanto lo stesso Per_2 tecnico prescelto da aveva errato nell'individuare l'intervento cautelativo da effettuare, Parte_1 operando sul solaio piuttosto che -anche- sui pilastri, inserendo un quantitativo di fibre di carbonio eccessivo, il tutto a fronte di un progetto che a monte era carente.
Non ci si può esimere, inoltre, dal rilevare come la problematica della idoneità del primo intervento effettuato da sia stata affrontata nel contraddittorio con il c.t.p., ing. , dall'ausiliario Parte_1 Per_5 del giudice il quale, dal suo canto, ha avuto modo di ribadire che “stante i quesiti postigli, il C.T.U. doveva accertare "l'idoneità dei lavori svolti da parte attrice per eliminare tali difformità e la congruità o meno dei costi documentati" e non determinare quali avrebbero dovuto essere i corretti interventi di ripristino ed i relativi costi” ( p. 47 c.t.u.). Il c.t.u ha pertanto proceduto ad una disamina dei lavori al fine di accertare se “ tutte le voci esposte nel documento di riferimento debbano essere riconosciute o lo debbano essere per intero” avuto riguardo non tanto e non solo ai costi sostenuti da
, ma alla conducenza dei lavori ad essere qualificati effettivamente come rimediali, cioè l' Parte_1 idoneità dei lavori realizzati ad elidere le difformità, così giungendo alla conclusione secondo cui
“qualora l' ing. avesse effettuato un'analisi più approfondita e più coerente con lo stato dei CP_8 luoghi considerando anche "le sollecitazioni agenti sulla struttura in prossimità dei pilastri" e previsto "il rinforzo delle zone a momento negativo (con fibre di carbonio, piastre metalliche o altre soluzioni (...) avrebbe avuto una riduzione dei momenti positivi in campata e ciò avrebbe comportato un minor
pagina 10 di 14 utilizzo di fibra di carbonio", il tutto non solo con una conseguente riduzione dei costi, ma anche con il raggiungimento delle condizioni ottimali di sicurezza dell' edificio che ora non sussistono” ( p. 46 c.t.u.).
In effetti, a monte, stante che il c.t.u. ha accertato criticità della struttura, tali da pregiudicarne la stabilità, è da dire che la ricaduta di tale criticità è stata individuata nella assenza delle “ condizioni minime di sicurezza previste dalle NTC 2018 per edifici di categoria E” sicchè “il collaudo avrebbe dovuto dare esito negativo” ( p.48 c.t.u.) senza che sia stato rilevato un pericolo necessitante una iniziativa immediata e indifferibile, tale da giustificare un intervento nei tempi e nei modi come quello posto in essere, atteso, tra l'altro, che l'interesse originario di , che aveva sollecitato Parte_1
l'approfondimento tecnico, era consistito nella volontà di realizzare un progetto utile a “garantire una migliore efficienza della area produttiva” ( doc 9 all A fasc.I grado ). CP_1
Sicchè, in assenza di alcuna iniziativa per un accertamento tecnico preventivo, ha assunto Parte_1 la decisione di effettuare il primo intervento strutturale affidandosi al progetto reso dall'ing.
[...] esponendosi, come di fatto si è verificato, alla effettuazione di un lavoro non Controparte_10 esaustivo al fine di assicurare la piena sicurezza dell'edificio, intesa come idoneità a sopportare i carichi coerenti con le indicazioni di progetto, per di più non in linea con le stesse indicazioni provenienti dallo Studio Sangalli, incaricato appositamente da Serving s.r.l. dell'esame strutturale del solaio dell'edificio di via Neera.
Dalla disamina sin qui svolta viene dunque in rilievo come la dedotta insufficienza del primo intervento non può che farsi risalire alla stessa , essendo rimasto indimostrata la Parte_1 indispensabilità dell'effettuato secondo intervento, ed il nesso causale tra il danno dedotto e la condotta accertata in capo agli appellati. In ultima analisi emerge, quindi, come il secondo intervento di rinforzo, anch'esso, come meglio esposto in seguito, assunto sulla scorta della iniziativa unilaterale di , deriva dalla Parte_1 inidoneità del primo intervento sicchè , ove avesse effettuato un intervento avente carattere Parte_1 rimediale in termini esaustivi, avrebbe potuto configurare la propria originaria domanda parametrando la richiesta di risarcimento ad un -effettuato- intervento idoneo a risolvere le criticità esistenti, parametrato economicamente a quanto sarebbe stato necessario ab origine.
Non può, poi, non assumere rilievo come la richiesta di risarcimento dei costi sostenuti per il secondo intervento si fonda su allegazioni che prendono spunto da produzioni provenienti dalla stessa parte attrice, formate in assenza di contraddittorio, contestate dalle parti convenute. In effetti immediatamente dopo il deposito in data 27.5.2021della perizia dell'ing , in data 28.5.2021 Per_2
ha depositato una relazione, “Valutazione strutturale della sicurezza statica”, resa dall' Parte_1
NG. , sempre della società a cui si era rivolta per il primo Per_3 Controparte_7 intervento strutturale, che introduce una nuova valutazione di interventi da effettuarsi, a cui ha fatto seguito, in data 30.11.2021, il deposito della seconda relazione dell' NG. a lavori già Per_3 effettuati ( doc. 10, 15 All C1 fasc. appello ). Parte_1
pagina 11 di 14 Per altro verso il rilievo del c.t.u in ordine alla omessa elisione delle criticità preesistenti, da cui muove l'impostazione della domanda dell'odierna appellante, non può supplire ad un pieno accertamento stante, per come anche esplicitato dal c.t.u., l'individuato il perimetro dell'incarico conferito all'ausiliario che, solo ai fini della commisurazione dei costi riconoscibili come voce di danno, ha effettuato, incidenter, una valutazione sul permanere di criticità.
E' inoltre pacifico che lo stato dei luoghi ha subito due modifiche, della prima delle quali ha dato atto il c.t.u. , affermando come non potesse riscontrarsi de visu il preesistente stato di fatto, mentre Per_2 in ordine al secondo intervento la stesa appellante, seppure solo in sede di comparsa conclusionale, ha affermato che “ha aggiunto elementi strutturali a quelli esistenti;
cioè è intervenuto in sovrapposizione al precedente intervento in fibre di carbonio (il “Primo Intervento di rinforzo”), a sua volta eseguito sulla struttura originaria e può essere verificato in sito sia con indagini meramente visive che parzialmente distruttive” (conclusionale pag. 12). Tuttavia quel che viene in rilievo con carattere assorbente, prima ancora della possibilità di procedere ad un accertamento sulla sola scorta di dati documentali, al più con indagini invasive praticabili per come dedotto dall'appellante, è che la consulenza si presterebbe ad assolvere ad una funzione esplorativa, posto che, come sopra esposto, non è in alcun modo provato che i lavori del secondo intervento, per come realizzati, dovessero ritenersi necessari per ovviare alle problematiche riconducibili all'operato degli appellati, tantomeno la riconducibilità dello stesso secondo intervento, in termini di conseguente immediata e diretta, all'inadempimento di , ancor meno del CP_1 collaudatore . Ciò senza che l'appellante abbia poi tentato di affrontare la tematica, Controparte_2 rimasta del tutto inesplorata, dell'assenza o concorso di concause nella produzione del pregiudizio imputabili all'intervento della ditta che ha realizzato il primo intervento di consolidamento, posto che non è dato escludere che il primo intervento abbia, anche solo, se non peggiorato, reso più oneroso un secondo intervento rimediale, determinando così la prospettazione di un costo apprezzabile, superiore a quello sostenuto in precedenza, dal quale non sarebbe stato neppure scomputato quanto riconosciuto dal c.t.u.
Infine , nella ricostruita cornice, fattuale e valutativa, le deduzioni svolte dall'appellante non inficiano quanto affermato dal giudice di prime cure secondo cui “ non risulta provato, e non può essere verificato, vista l'intervenuta modifica dei luoghi, posta in essere autonomamente dall'attore, in assenza di contraddittorio con le controparti, né la necessità di tale ulteriore intervento, quindi le ragioni poste a fondamento dello stesso, né la riconducibilità di questo alla condotta dei convenuti, piuttosto che ad altre cause\ fattori (come per esempio che si sia reso necessario a seguito dell'esecuzione del primo intervento stesso da parte dell'attrice). Infine, ma non per importanza, non risulta provata neanche la “correttezza” dell'intervento, vale a dire il fatto che sia stato effettivamente e definitivamente rimediale, che fosse necessario nelle modalità con cui è stato eseguito, né la congruità\ necessità dei costi affrontati”.
3. E' fondato il secondo motivo di appello incidentale proposto da , che investe il riparto elle CP_1 spese di lite del primo grado.
In ragione del valore della causa, individuabile ai sensi dell'art. 5 DM 55/ 2014 in euro 558.780,02, l'applicazione dei compensi tabellari al minimo consente di individuare l'importo di euro 14.598 per tutte le fasi di giudizio, compresa quella di istruttoria/trattazione (Cass. sez. II, n. 30219 del 31 ottobre 2023). pagina 12 di 14 Le difese di e di sono state svolte da legali diversi sicchè la liquidazione CP_1 Controparte_2 avrebbe dovuto essere effettuata in termini autonomi e separati per ciascuna delle parti convenute.
Costituisce un condiviso approdo giurisprudenziale che i parametri forensi, stabiliti dal D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti, nonché a seguito delle modifiche apportate dal dm n.37/2018, non sono un semplice orientamento, ma fissano soglie minime che non possono essere derogate in quanto rappresentano la garanzia di un compenso dignitoso per la prestazione professionale svolta, sicchè non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (da ultimo Cass. n. 19049 dell'11 luglio 2025; conformi Cass. 13 aprile 2023 n. 9815;Cass. 22 gennaio 2021, n. 1421; Cass. 13 aprile 2021 n.9690).
E' palese che la liquidazione operata nei confronti di sia stata commisurata in termini tali da CP_1 non rispettare i minimi di legge per lo scaglione di riferimento, sicchè sul punto la sentenza deve essere riformata e deve essere condannata a rifondere le spese di lite del primo grado in Parte_1 favore dell'appellante incidentale nella misura complessiva di euro 14.598,00, essendo i CP_1 parametri minimi idonei a costituire un congruo corrispettivo delle attività difensive dispiegate nel presente giudizio.
4. Da quanto sopra esposto consegue che è integralmente soccombente e che, pertanto, Parte_1 dev'essere condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore di e CP_1 CP_2 da Grado.
Tali spese vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, e considerata l'attività difensiva svolta e la difficoltà delle questioni trattate, secondo i parametri medi.
Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex art. 13 Parte_1 comma 1 quater DPR 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonchè sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Milano 9759/ 2024 così dispone:
-rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- in accoglimento dell'appello incidentale di liquida le spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio in favore di nella misura di euro 14.598,00 per compenso oltre Controparte_1 il rimborso del 15% per spese generali, iva, e c.p.a se dovuta e conferma nel resto l'impugnata sentenza e conferma nel resto l'impugnata sentenza;
-condanna al pagamento delle spese del grado di giudizio in favore di Parte_1 [...] nonché di che liquida in complessivi euro 18.511, 00 ciascuno, oltre Controparte_1 Parte_3
15% dei compensi rimborso spese generali, iva, e c.p.a se dovuta;
pagina 13 di 14 - dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 DPR 115/2002.
La Consigliera est Roberta Nunnari
La Presidente Margherita Monte
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si riporta per completezza: “Per quanto all' epoca fossero note la conclusioni riportate dallo tra le quali Controparte_9 oltre alla mancata posa dell' armatura all' intradosso ed alla errata posa dell' armatura all' estradosso, era stato evidenziato anche che "l' armatura integrativa predisposta ad estradosso del solaio in corrispondenza dei pilastri (...) produce plasticizzazioni nelle zone di momento negativo (...)" (doc. 15 avv. Ascone pag. 61/59), il progettista ing. CP_8 pur asserendo di rifarsi alla relazione dello Studio Tecnico non si interessa minimamente di tale aspetto, che per Per_1 Legge avrebbe dovuto effettuare come previsto dalle NTC 2018. Contrariamente a ciò l' ing. al capitolo "8. CP_8 Verifiche" della sua relazione riporta le sole verifiche (non corrette per quanto poc' anzi esposto) effettuate nelle zone di maggior sollecitazione a momento positivo tralasciando quelle inerenti alle verifiche a taglio, punzonamento e momento negativo in prossimità dei pilastri che, come già accertato dallo e come constatato dallo scrivente nelle Controparte_9 relazioni allegate (doc. 2-32-33), sono risultate non soddisfatte”