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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/11/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2929 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2929/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e
nato a [...] il [...], CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. LINGUA PIER PAOLO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3
pagina 2 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 05/11/2025 le parti hanno depositato ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 306/2010, emessa dall'Ex Tribunale di Saluzzo il 26/05/2010, pubblicata in data 27/05/2010.
Il Presidente nominava il Giudice relatore che, acquisito il parere del PM, riferiva in camera di consiglio in conformità alla previsione dell'art. 473 bis.51 comma quinto c.p.c.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che vi è accordo economico patrimoniale tra le parti e che i figli e , nati dal matrimonio, sono oggi Per_1 Per_2 entrambi divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio ritiene inoltre che dagli atti e dai documenti di causa non emergano motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Nulla in punto spese stante la natura della causa e l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
visto il conforme parere del P.M.;
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 306/2010, emessa dall'Ex Tribunale di Saluzzo il
26/05/2010, pubblicata in data 27/05/2010:
DISPONE sui rapporti economico patrimoniali tra le parti e su ogni altra questione connessa in conformità alle condizioni di cui al ricorso, che qui si intendono trascritte;
il resto;
Pt_1
dispone in merito alle spese di lite. Pt_2
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra Nocco GIUDICE
Dott.ssa Daniela Bosio GIUDICE RELATORE est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2929/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1
e
nato a [...] il [...], CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. LINGUA PIER PAOLO che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: modifica congiunta delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3
pagina 2 di 3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 05/11/2025 le parti hanno depositato ricorso congiunto per la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 306/2010, emessa dall'Ex Tribunale di Saluzzo il 26/05/2010, pubblicata in data 27/05/2010.
Il Presidente nominava il Giudice relatore che, acquisito il parere del PM, riferiva in camera di consiglio in conformità alla previsione dell'art. 473 bis.51 comma quinto c.p.c.
Il Collegio ritiene che nulla osti all'emissione della pronuncia richiesta, posto che vi è accordo economico patrimoniale tra le parti e che i figli e , nati dal matrimonio, sono oggi Per_1 Per_2 entrambi divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio ritiene inoltre che dagli atti e dai documenti di causa non emergano motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Nulla in punto spese stante la natura della causa e l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 473 bis.51 c.p.c.;
visto il conforme parere del P.M.;
a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 306/2010, emessa dall'Ex Tribunale di Saluzzo il
26/05/2010, pubblicata in data 27/05/2010:
DISPONE sui rapporti economico patrimoniali tra le parti e su ogni altra questione connessa in conformità alle condizioni di cui al ricorso, che qui si intendono trascritte;
il resto;
Pt_1
dispone in merito alle spese di lite. Pt_2
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 20/11/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Daniela Bosio
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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