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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 129/2023
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Paolo TALAMO Presidente
Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, - cf : ), con Sede in Roma, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino
(c.f.: – PEC : t), giusta procura C.F._1 Email_1
ad lites rilasciata dal Presidente pro tempore, con atto del notaio n Fiumicino in data Persona_1
23/01/2023, rep. 37590, raccolta 7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura
Regionale di ZI, Santa Croce 929
Parte appellante contro
( ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
– VR in Via Tezze n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Ermanno Fornaciari, cod. fisc.:
[...]
, p.e.c.: presso il cui Studio in Verona, Via Ca' di C.F._3 Email_2
Cozzi n° 12, è stato eletto domicilio, giusta mandato in atti
Parte appellata
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 313/2022 del Tribunale di VERONA – sezione lavoro
IN PUNTO: differenze retributive
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Accogliersi l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza n. 313/2022 del Tribunale di
Verona – Sezione Lavoro:
a. rigettarsi tutte le domande svolte dal ricorrente in primo grado nei confronti dell aventi per Pt_1
oggetto l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori corrispondenti al profilo C1, ivi compresa quella per indennità di Ente;
b. vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio con gli accessori di legge.”
Per parte appellata:
“respingersi il ricorso d'appello proposto dall , perché infondato in fatto e diritto, confermandosi Pt_1
la sentenza di primo grado a favore della parte appellata.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, oltre rimb. forf., Iva e Cpa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande svolte da CP
, accertando le mansioni superiori svolte dallo stesso e condannando il datore di lavoro
[...] Pt_1
a pagargli l'importo di € 5.900,21 a titolo di differenze retributive. Ha altresì condannato l'ente alla rifusione delle spese di lite.
Il sig. è dipendente dell in servizio presso l'Agenzia di AN di Verona dal CP Pt_1
07.04.2003 e al momento dell'assunzione è stato assegnato all'Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito, con inquadramento in area B e qualifica B3 del CCNL EPNE. Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 406/2014 (confermata dalla Corte d'Appello di ZI con sent. 175/2018, impugnata avanti la Corte di Cassazione), ha accertato lo svolgimento di mansioni superiori (categoria C1) sino al novembre 2010. Il lavoratore ha instaurato la presente causa per ottenere le differenze retributive anche per il periodo successivo e, dunque, dal dicembre 2010.
Il primo giudice ha accolto le domande del lavoratore, così motivando:
2 “Non può essere accolta l'eccezione di prescrizione, poiché è lo stesso istituto convenuto che riconosce l'effetto interruttivo della missiva del 15.10.2015 (doc. 2 fasc. ricorrente), con specifico riferimento al livello C1.
Nel merito, come già osservato da questo Tribunale in precedenti pronunce (sentenze n. 3,4
e 211 del 2013, 406/2014) devono essere condivise e integralmente riportate di seguito le considerazioni svolte dalla Corte d'Appello di ZI nella sentenza n. 780/12 del 4.12.2012 (la quale ha confermato integralmente la pronuncia di primo grado di accoglimento di similare domanda svolta da dipendente ) sulle mansioni tipizzanti le diverse Aree e profili professionali oggetto di Pt_1
discussione nella presente causa.
'Riepilogando le caratteristiche salienti delle classificazioni di cui al CCNL, nell'ambito dell'area A trovano collocazione i profili professionali riferiti ad attività di supporto meramente strumentale che non hanno previsione di sviluppo nelle attività istituzionali. Nell'area B i profili professionali individuano personale collocato nello sviluppo delle attività di singole linee di produzione in cui si articola il processo produttivo, attraverso la gestione di informazioni desunte da procedure predefinite e nel rispetto delle direttive generali volte al raggiungimento degli obiettivi fissati;
invece, nell'area C sono individuati i profili professionali riferiti a personale in possesso di competenze integrate che opera direttamente nel processo produttivo, assumendo anche livelli di responsabilità gestionale delle strutture nonché impegnato in posizioni di staff o in posizioni dei profili specialistici dell'area informatica, della vigilanza, del tecnico edilizio e del sanitario. Eseguendo il confronto tra le due declaratorie, il giudice di primo grado ha evidenziato esattamente come la differenza tra area B e area C debba essere individuata nel fatto che nell'area B il personale è adibito allo sviluppo delle singole linee di produzione in cui si articola il processo produttivo, mentre nell'area
C il personale opera direttamente nel processo produttivo, anche impegnato in posizione di staff o in posizione dei profili specialistici. Ancora poi, schematizzando, resta da aggiungere che il profilo
C1 individua il personale che segue interamente solo una linea di processo-prodotto, il profilo C3
quello che segue più linee del processo-prodotto ed infine il profilo C4-5 il personale responsabile dell'intero processo produttivo. Si aggiunga che l'area B, oltre a limitare le attività alle singole linee di produzione in cui si articola il processo produttivo, prevede che le attività vengano svolte
3 attraverso la gestione di informazioni desunte da procedure predefinite, con la capacità di valutare e risolvere varianze elementari nell'ambito di competenza, e perciò individua profili professionali che agiscono in ambito circoscritto e sostanzialmente operativo, con conoscenze delimitate;
infatti, le declaratorie dei profili B1 e B2 richiedono il possesso di conoscenze soltanto di base relative alla cultura di impresa e di conoscenze disciplinari soltanto inerenti alla linea di produzione di assegnazione. Invece l'area C, oltre a richiedere competenze specifiche che consentano di operare nel processo produttivo, prevede l'assunzione di responsabilità gestionale delle strutture, o l'impegno in posizioni di staff o in posizioni dei profili specialistici e perciò definisce attività svolte in base a conoscenze ampie e specialistiche, che consentano anche di gestire e risolvere questioni,
con l'assunzione di responsabilità'.
I risultati istruttori acquisiti nel presente processo sono del tutto sovrapponibili a quelli riportati nel pronuncia di cui si è detto, avente identico petitum, riferito peraltro al periodo temporale anteriore.
Precisamente, è emerso che il ricorrente era l'unico impiegato nella sede di AN che si occupava, in autonomia, dell'intero processo produttivo afferente alle pensioni di reversibilità (test.
, ), curando tutte le fasi del processo produttivo, Controparte_2 Persona_2 Persona_3
anche attraverso l'approfondimento degli aspetti normativi, e rappresentava un punto di riferimento per i colleghi relativamente alla materia a lui specificamente affidata.
Né si possono trarre argomenti contrari dalla deposizione del il quale ha Testimone_1
dichiarato che formalmente lui, e non il ricorrente, risultava responsabile del procedimento, atteso che da tutte le altre deposizioni non risulta alcuna compartecipazione nè ingerenza nel compimento delle varie fasi del processo produttivo avente ad oggetto le pensioni di reversibilità. Il ricorrente gestiva le singole fasi, dalla ricezione della domanda alla liquidazione della prestazione, attraverso le conoscenze ed esperienze necessarie per valutare l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dalle disposizioni interne per la liquidazione di una determinata prestazione, salvo confrontarsi con i superiori solo in relazione ai casi più problematici.
Le attività svolte dal ricorrente sono riconducibili all'Area C e nel profilo economico C1, poiché
da esse si desume il possesso di conoscenze ed esperienza in tutte le fasi e attività del processo produttivo.
4 Ai fini dell'inquadramento nella posizione C1 deve essere valorizzato quanto previsto nella circolare n. 2 del 4 gennaio 2001 (doc. 2 di parte convenuta ), nella quale si precisa che va Pt_1 Pt_1
inquadrato nella posizione C1 il personale che ha la conoscenza di una o più fasi del processo ed è
impegnato in un percorso di formazione con gli altri operatori grazie alle necessarie azioni di addestramento e formazione.
La parte ricorrente ha depositato conteggi relativi alle differenze retributive
La parte convenuta ha depositato a sua volta conteggi analitici, contestando in Pt_1
particolare la debenza di somme a titolo di 'indennità di ente'. La voce è contenuta nei conteggi senza ulteriori specificazioni. L sostiene che si tratta di una voce retributiva corrisposta in Pt_1
maniera fissa istituita con il CCNL 2002-2006 art. 26 con decorrenza dal 1.1.2002. La indennità in questione secondo l è corrisposta in misura corrispondente all'area di appartenenza Pt_1
indipendentemente dalle mansioni svolte e quindi non spetterebbe in ragione dello svolgimento di mansioni superiori corrispondenti ad una diversa area. La tesi di parte convenuta non è condivisibile.
Proprio il fatto che l'importo è variabile in ragione dell'area di appartenenza induce a ritenere che tale indennità sia modulata anche in ragione delle diverse mansioni e responsabilità connesse ai compiti tipici delle diverse aree.
Sempre in punto di quantificazione delle somme dovute, l sottolinea che in ipotesi di Pt_1
riconoscimento dell'inquadramento in C1, devesi detrarre quanto corrisposto al dipendente a titolo di OSAP (salario di accresciuta professionalità), trattandosi di voce specificamente riconosciuta ai più meritevoli fra i dipendenti in area A e B. Parte ricorrente, nelle note finali, nulla argomenta a tale riguardo ed, invero, è ragionevole ritenere che nella base di computo delle somme retributive percepite (da detrarre al “dovuto” ai fini del calcolo delle differenze retributive) vada inclusa anche la somma percepita a tale titolo, pari a € 2.854,00 (8.754,21 -2.854,00= € 5.900,21).
La parte convenuta deve pertanto essere condannata a pagare ai ricorrente le differenze retributive dal dicembre 2010 alla data della domanda. Il diritto alla retribuzione corrispondente alla posizione C1 non è connesso infatti al riconoscimento di una qualifica superiore bensì allo svolgimento di fatto di mansioni superiori e quindi alle sole circostanze e fatti allegati nel ricorso.
Sulle differenze retributive come sopra dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli
5 interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 2000
n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Come da conclusioni svolte in ricorso le spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario” (pagg. 2-7).
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l sulla base di cinque motivi di Pt_1
appello.
2.1. Con il primo motivo di appello l'ente ha impugnato la sentenza per essersi basata sulla precedente sentenza n. 406/2014 del medesimo Tribunale di Verona resa inter partes e relativa al periodo antecedente a quello di causa.
L'appellante osserva che tale precedente sentenza non è ancora passata in giudicato,
essendo stata impugnata avanti la Corte di Cassazione, e comunque l'esame delle deposizioni testimoniali porta a conclusioni diverse.
2.2. Con il secondo motivo di appello l'ente ha impugnato la sentenza per erronea valutazione delle risultanze probatorie.
L'appellante lamenta che il primo giudice non ha valorizzato le deposizioni testimoniali, dalle quali si evince che l'attività lavorativa del sig. riguardava la gestione di prodotti già lavorati CP
in altre fasi del processo produttivo e comunque richiedenti una competenza settoriale e limitata nonché era connotata da un notevole livello di automazione con la consultazione di banche dati informatiche per la corretta liquidazione delle prestazioni.
2.3. Con il terzo motivo di appello l'ente ha impugnato la sentenza per non aver rilevato la corrispondenza tra le mansioni svolte dal lavoratore e l'inquadramento in area B.
L'appellante precisa che al periodo oggetto di causa è applicabile il CCNL 2006-2009,
sottoscritto in data 01.10.2007, che ha ridisegnato il sistema di classificazione del personale. Al
riguardo evidenzia che l'appartenenza all'area C presuppone l'esercizio di poteri di iniziativa,
controllo e guida e che controparte non ha dimostrato l'autonomia, la responsabilità e la complessità
6 delle attività svolte rispetto alla pretesa area C. In particolare, evidenzia che il sig. non aveva CP
capacità decisionali in situazioni di complessità, atteso che il responsabile dell'Agenzia di AN
(Nino Ugo Rossi) manteneva la facoltà di controllo e intervento sull'intero processo produttivo.
2.4. Con il quarto motivo di appello l'ente ha impugnato la sentenza per aver incluso negli importi dovuti anche la c.d. indennità di ente.
L'appellante rileva che tale emolumento è già stato corrisposto al lavoratore nella misura mensile lorda stabilita per l'area del relativo inquadramento.
2.5. Con il quinto motivo di appello l'ente ha impugnato la sentenza con riguardo alla condanna alle spese di lite.
L'appellante ritiene che il primo giudice avrebbe dovuto statuire la compensazione integrale delle spese di lite a fronte della reciproca soccombenza, in quanto è stata accolta la domanda subordinata (mansioni di categoria C1 rispetto a categoria C3 della domanda principale) che era stata svolta in via subordinata anche dall . Pt_1
3. Si è costituito il sig. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP
Quanto al secondo e al terzo motivo di appello, il lavoratore afferma che il primo giudice ha correttamente ritenuto accertato a mezzo testimoni ( , , che le CP_2 Per_2 Per_3 Tes_1
mansioni svolte sono riconducibili all'area C. Evidenzia come dall'espletata istruttoria è emerso che le attività lavorative riguardavano tutto il processo produttivo del settore, con compiti di cooperazione nonché di consulenza e formazione a favore di altri colleghi (anche di inquadramento superiore), e che le stesse denotavano conoscenze specialistiche tanto da consentire l'adibizione all'attività di consulenza allo sportello. Richiama giurisprudenza di codesta Corte d'Appello di ZI (sent. n.
86/2021, n. 548/2019). Richiama altresì le circolari n. 2 del 2001 e n. 178 del 2003 con riguardo Pt_1
al modello organizzativo dei processi produttivi dell'ente.
Quanto al quarto motivo di appello, il lavoratore ribadisce che l'indennità di ente è
direttamente collegata all'inquadramento. Richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
11841/2018, n. 18812/2018, n. 13453/2016, n. 13579/2016) e di merito nonché l'art. 6 CCNL.
Quanto al quinto motivo di appello, il lavoratore sostiene che il primo giudice ha correttamente statuito sulle spese di lite poiché nessuna eccezione dell è stata accolta e poiché le domande Pt_1
7 attoree contemplavano in via gradata il riconoscimento di mansioni inquadrabili dal C3 al C1 e in prima udienza il ricorrente ha rinunciato alle differenze retributive derivanti da un eventuale riconoscimento del superiore inquadramento in C3.
4. All'udienza del 16.1.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni altra questione.
6. I primi tre motivi di appello sono suscettibili di essere congiuntamente trattati, in quanto connessi (relativi al riconoscimento dello svolgimento delle superiori mansioni), e risultano infondati.
I motivi non offrono argomentazioni tali da indurre questo Collegio a discostarsi da quanto già statuito da questa Corte in casi analoghi, anche con riferimento al CCNL 2006-2009 invocato da
, precedenti a cui si rinvia anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. Si veda il precedente CdA ZI Pt_1
n. 351/2023: “ si è evidenziato che la differenza tra area B e area C del Ccnl 2006-2009 EPNE debba essere individuata nel fatto che nell'area B il personale è adibito allo sviluppo delle singole linee di produzione in cui si articola il processo produttivo, mentre nell'area C il personale opera direttamente nel processo produttivo, anche impegnato in posizione di staff o in posizione dei profili specialistici.
vengano svolte attraverso la gestione di informazioni desunte da procedure predefinite, con la capacità di valutare e risolvere varianze elementari nell'ambito di competenza, e perciò individua profili professionali che agiscono in ambito circoscritto e sostanzialmente operativo, con conoscenze delimitate;
infatti, le declaratorie dei profili B1 e B2 richiedono il possesso di conoscenze soltanto di base relative alla cultura di impresa e di conoscenze disciplinari soltanto inerenti alla linea di produzione di assegnazione.
Invece il profilo C1 individua il personale che segue interamente una linea di processo-
prodotto, il profilo C3 quello che segue più linee del processo-prodotto ed infine il profilo C4-5 il personale responsabile dell'intero processo produttivo (cfr. Corte appello ZI 780/2012 e tra le più recenti 150/2020; 1/2020, 261/2019, 175/2018, 548/2019, 86/2021, 22/2023)”.
Si veda, altresì, la più recente sentenza CdA ZI n. 507/2024: “La questione di causa è
già stata affrontata da questa Corte in numerose controversie nelle quali, anche in ragione di
8 precedenti di legittimità si è evidenziato che la differenza tra area B e area C del CCNL 1998/2001
(periodo da 01.01.2005 al 30.09.2007) e del CCNL 2006-2009 (periodo dal 01.10.2007 a
31.08.2009) debba essere individuata (quanto a cura dei processi produttivi) nel fatto che i lavoratori di Area B svolgono fasi o fasce di attività di esso, mentre i lavoratori di Area C sono competenti a svolgere tutte le fasi del processo (cfr. da ultimo Cass. n. 20843/2023). E' stato, inoltre, ritenuto (cfr.
n. 27395/2019), seppure con riferimento al CCNL 1998/2001, ma con ragionamento che le declaratorie consentono di estendere anche alla successiva contrattazione 2006/2009, che i lavoratori appartenenti all'area C del CCNL enti pubblici non economici del 1999 hanno competenza a svolgere tutte le fasi del processo, con conseguente assunzione di responsabilità, pur con ampiezza diversa in funzione del diverso livello di sviluppo ricoperto all'interno dell'area; il personale dell'area B, invece, esegue fasi di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, rispondendo solo dei risultati relativi alla singola fase (cfr. Cass. n. 11000/2023).
Si è inoltre precisato che l'evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al
CCNL 2006/2009 ha comportato una complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento,
con realizzazione di un'ampia flessibilità delle mansioni all'interno di ciascuna Area. In particolare è
stato evidenziato (cfr. n. 29624/2019) come, nella vigenza della prima di quelle contrattazioni
«l'inquadramento…non solo derivava dalla traslazione delle pregresse qualifiche funzionali, ma avveniva, secondo quanto indicato nell'Allegato A del C.C.N.L. 1998/2001, sulla base di declaratorie inerenti le Aree (qui, area C) che prevedevano posizioni individuate sulla base di conoscenze,
competenze e contenuti attitudinali, secondo un crescente grado di complessità e di contenuto, che individuavano corrispondenti livelli di progressione giuridica e, in definitiva, mansioni tra loro non equivalenti, ma gradatamente scandite in ragione della così specificata diversa professionalità
soggettiva e del contenuto oggettivo».
La declaratoria allegata al CCNL 1° ottobre 2007 individua gli elementi caratterizzanti la professionalità propria del personale di area C da un lato nella capacità di assicurare il “presidio di importanti e diversi processi”, gestendoli “sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza”, dall'altro nella “capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati”, mentre l'Area B è riservata ai
9 dipendenti assegnati a svolgere “fasi di attività del processo, nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate” e chiamati a rispondere “dei risultati nel proprio contesto di lavoro”.
La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1496/2022) nel confermare la pronuncia della Corte di merito di inquadramento di soggetto B2 in categoria C, rigettando l'appello proposto dall , osservava Pt_1
quanto segue:”.. nella sentenza n. 8683 del 9 aprile 2018 (cui adde, Cass. sentenza n. 14204 del 4
giugno 2018) si è affermato che il c.c.n.l 16 febbraio 1999 per i dipendenti del comparto enti pubblici non economici inserisce nell'area B il personale "strutturalmente inserito nel processo produttivo"
che svolge "fasi o fasce di attività nell'ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate attraverso la gestione delle strumentazioni tecnologiche", valuta i casi concreti, interpreta le istruzioni operative e "risponde dei risultati secondo la posizione rivestita"; all'area C appartiene, invece, il personale "competente a svolgere tutte le fasi del processo" che opera "a livelli di responsabilità di diversa ampiezza secondo lo sviluppo del curriculum", e, quindi, differenziata in ragione della pluralità di ruoli organizzativi, di tipo sia gestionale (operatore di processo, facilitatore di processo,
responsabile di processo, responsabile di struttura) che professionale (esperti di progettazione,
specialisti di organizzazione); nella declaratoria generale dell'area si precisa che il personale nella stessa inserito "costituisce garanzia di qualità dei risultati, della qualità, di circolarità delle comunicazioni interne, di integrazione delle procedure, di consulenza specialistica"; il suddetto orientamento è stato ripreso nelle più recenti Cass. n. 29630 del 14 novembre 2019 e Cass. n. 33231
del 2021, specificamente riguardanti l;
l'Area C, quindi, si caratterizza per il livello di Pt_1
conoscenze richiesto al dipendente in ragione della capacità di quest'ultimo di svolgere tutte le fasi del processo, garantendo la qualità del risultato e con assunzione di responsabilità che, seppure graduata con riferimento allo sviluppo professionale all'interno dell'Area stessa, è elemento richiamato in tutti i profili”.
Va anche precisato per completezza (che il diniego delle differenze retributive per il livello C3
è ormai passato in giudicato) che per effetto del CCNL 2006/2009 del 01.10.2007 (per il periodo successivo alla data di efficacia) le mansioni superiori sono solo quelle proprie dell'area immediatamente superiore mentre all'interno delle aree le posizioni (ad esempio C1, C3, C4)
costituiscono meri livelli economici per effetto della c.d. “clausola di fungibilità”, essendo stato
10 introdotto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell'area immediatamente superiore (cfr. Cass. n.
29624/2019).
Tanto premesso va ribadito che, nel caso di specie, anche a prescindere dall'utilizzabilità, in questa sede, della sentenza inter partes relativa al precedente periodo lavorativo (peraltro confermata da Cass. 17518/2024), il lavoratore ha provato di aver svolto (per l'intero periodo di causa) mansioni superiori relative all'area C, posizione C1.
Il lavoratore ha allegato in modo specifico, sin dal primo grado di giudizio, di aver svolto, sin dall'assunzione e anche nel periodo per cui è causa, interamente tutte le fasi del processo relativo alle pensioni (v. ricorso di primo grado, in atti, pag. 2: “Dopo una prima fase di formazione interna e dopo l'approfondimento e la sperimentazione personale durati qualche mese, il ricorrente, nel proprio ambito professionale, ha provveduto ad assicurare la gestione, l'integrazione e la facilitazione del processo pensioni, intervenendo nelle diverse fasi del processo stesso, e nella gestione di relazioni dirette con l'utenza interna ed esterna, risultando strutturalmente inserito nel processo produttivo di appartenenza e nel relativo sistema di erogazione di servizi all'utenza.
…assicura il presidio e la gestione in piena autonomia delle attività e di tutte le problematiche relative alla gestione del processo pensioni, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'ente,
garantendo la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni,
l'integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica e l'ottimizzazione delle risorse affidate. A scopo esemplificativo si specificano le attività che comportano elevate conoscenze del ruolo dell'ente e del suo posizionamento in relazione al contesto di riferimento …”
Ha, indicato, in particolare, di occuparsi del “prodotto pensione di reversibilità”, del “prodotto
Ricostituzioni”, del “prodotto Estratto Certificativo”, della gestione dei rapporti con l'utenza esterna e interna, di recupero crediti, della gestione dei rimborsi.
Le deposizioni in atti consentono di ritenere provato lo svolgimento di superiori mansioni afferenti l'area C1, come ritenuto dal primo giudice, v. teste : “Il ricorrente si occupava di CP_2
11 pensioni di reversibilità, estratti conto contributivi, accrediti di contributi di maternità, servizio militari,
emissione degli ecocert, faceva sportello, pensioni indirette e ratei di pensione. Svolgeva il suo lavoro in autonomia….il concetto Ricostituzioni è un concetto molto ampio e se inteso in relazione alle pensioni di reversibilità ed a tutte quelle elencate che lui, liquidava allora se ne occupava. Lo
stesso dicasi per l'estratto certificativo quando inerente le pensioni che lui liquidava come sopra elencate, provvedendo anche ad eventuali rettifiche e integrazioni contributive.
Nella sua attività di sportello non si limitava al ricevimento ma anche ad offrire risposte ai quesiti inerenti le tipologie di pensioni che lui liquidava rimettendo gli utenti ai colleghi che si occupavano nello specifico di altri prodotti.
Il ricorrente veniva incaricato ogni anno dalla direzione provinciale delle verifiche e del controllo di qualità dei colleghi anche di altre sedi ed inquadrati in area C.
Preciso che la direzione inviava dei file alla struttura di AN sui quali effettuare le verifiche e i controlli di qualità ed io li attribuivo al ricorrente in quanto persona esperta su questi tipi di pensione, in quanto nell'agenzia di AN era l'unico ad occuparsi di questi tipi di pensione
…. seguiva in autonomia le scadenze, conosceva la normativa e le circolari interne ed era in grado di svolgere in autonomia il suo lavoro senza necessità di supporti esterni.(…)
Il livello di automazione del servizio era elevato e l'intervento dell'operatore è
complesso soprattutto per la parte relativa all'inserimento corretto dei dati che arrivavano da altri servizi richiesti dal ricorrente quando non presenti direttamente nella procedura. La pratica da lui gestita usciva con il mio nome NONOSTANTE LUI FACESSE TUTTO”.
Trattasi di deposizione particolarmente qualificata, in quanto nel periodo di causa la teste rivestiva il ruolo di Responsabile della struttura di AN di Verona e quindi era il superiore Pt_1
gerarchico dell'appellato.
Tale deposizione è riscontrata da quella di “Il ricorrente si occupava di Persona_2
pensioni di reversibilità dirette e indirette, gli ecocert e gli accrediti della contribuzione figurativa della maternità e del servizio militare e in più faceva sportello esterno.
Lavorava in autonomia …Era l'unico ad occuparsi delle pensioni di reversibilità a AN.
Anche il ricorrente, come tutti noi, si occupava di effettuare verifiche e controlli di qualità come
12 revisore delle liquidazioni delle pensioni nei confronti del lavoro svolto da colleghi che svolgevano quella tipologia di lavoro anche in altre sedi…. Nell'ambito della gestione delle pensioni come sopra elencate relative all'attività svolta dal ricorrente, egli in autonomia si occupa sia del controllo di tutti i dati sulle pensioni già in essere, sia segnalava la nascita di nuova pensione, sia verificava le tipologia dei redditi, sia gestiva l'estratto certificativo controllando la posizione assicurativa, effettuava rettifiche e inserimento contributivo all'occorrenza sia per lavoratori autonomi che dipendenti, provvedendo dunque all'inserimento di tutti i dati reperiti e disponibili ed elaborandoli.
Il ricorrente elaborava pensioni di reversibilità diretta e indiretta e quando era allo sportello era in grado di dare informazioni su altre pensioni ”.
Le predette deposizioni sono confermate anche dal teste . Persona_3
A fronte di tale univoco quadro, non risulta dissonante nemmeno la deposizione del teste invocato dall nell'appello, teste che, nel periodo 1.1.2018 al 31.7.2018, ha Testimone_1 Pt_1
assunto l'incarico ad interim della direzione dell'agenzia di AN di Verona. Anche tale teste,
invero, ha confermato il fatto che il lavoratore appellato “si occupava di pensioni di reversibilità e indirette, di estratti conto certificativi, di ratei e linee e la parte gestionale delle pensioni, come Pt_1
a titolo di esempio detrazioni, deleghe sindacali, modelli RED. L'istituto ha dotato i dipendenti di procedure preordinate, cioè vincolate. Nelle procedure utilizzate dal ricorrente per lo svolgimento del suo lavoro l'errore umano era possibile poiché il livello di automazione non era elevatissimo”.
In definitiva, come correttamente ritenuto dal primo giudice, risulta dalle deposizioni in atti che il lavoratore appellato si occupava di tutto il processo produttivo del settore di appartenenza,
svolgendo anche attività di cooperazione con i superiori gerarchici, consulenza e formazione di colleghi anche inquadrati in Area C (teste ), consulenza allo sportello, il che denota anche Per_3
il possesso di elevate conoscenze specialistiche in ordine a tutto il settore di appartenenza.
L'attività svolta risulta, dunque, coerente con la declaratoria dell'area C anche del CCNL
2006-2009 in quanto il lavoratore era “strutturalmente” inserito nel processo produttivo di appartenenza e nel relativo sistema di erogazione di servizi all'utenza (attività di sportello),
svolgeva funzioni specialistiche e assicurava la gestione di processi complessi, offrendo anche
13 consulenza ai colleghi e rivestendo anche incarichi ispettivi/di verifica dell'operato di altri colleghi.
7. Risulta infondato anche il quarto motivo, relativo all'indennità di ente.
La contestazione dell sul punto è del tutto generica ed in ogni caso anche le differenze Pt_1
retributive relative a tale indennità sono dovute (come stabilito, in relazione al periodo precedente a quello per cui è causa, da Cass. 17518/2024).
Ed invero, dalla lettura dell'art. 6 del CCNL applicabile (e dalla relativa Tabella C), risulta che tale indennità è dovuta in base all'area di inquadramento e incrementa nel passaggio da un'area inferiore a una superiore, sicchè è verosimilmente legata al maggior contenuto professionale delle mansioni superiori. Di qui la spettanza delle differenze tra indennità di ente per l'area B e quella per l'area C nel caso di specie in cui il lavoratore, inquadrato nell'area B, ha svolto mansioni relative all'area C.
8. Risulta, infine, infondato il quinto motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese di lite. Il primo giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza in quanto è
stato accertato lo svolgimento di mansioni superiori relative all'area C (in particolare C1 e, in prima udienza, il lavoratore aveva anche rinunciato alle differenze rispetto al livello C3), sicchè non si configura in capo al lavoratore nessuna soccombenza, nemmeno parziale.
9. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
10. Quanto alle spese di lite del grado di giudizio, per il principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai minimi dello scaglione di riferimento per valore della causa, oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge, in considerazione dei profili di serialità del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
11.
Considerato che
l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di
14 entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 1.985,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge,
con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
ZI, il giorno 16.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Paolo Talamo
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