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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 28.05.2025 N. 2989/25 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 53 legge 133/2008
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Balestro e l'Avv. Moroni del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo Studio LegaliLavoro in Milano, via Orti n. 2
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1 con l'Avv. Mostacchi, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell' in CP_1
Milano, via Savarè n. 1
- RESISTENTE -
Oggetto: NASpI
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 12 marzo 2025, ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
[...]
per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, l'illegittimità del provvedimento del 5 febbraio 2024 con cui rigetta la domanda di liquidazione anticipata della CP_3
NASpI, nonché della delibera del Comitato Provinciale del 9 maggio 2024 con cui è stato definito il procedimento amministrativo;
2) accertare e dichiarare il diritto del signor alla liquidazione Parte_1 anticipata della NASpI, per un importo non inferiore a € 23.397,30 o per il diverso importo ritenuto di giustizia;
3) condannare in persona del Controparte_4 presidente pro tempore, a corrispondere al signor la liquidazione Parte_1 anticipata della NASpI, per un importo non inferiore a € 23.397,30 o per il diverso importo ritenuto di giustizia”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore delle procuratrici costituite che si sono dichiarate antistatarie.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' Controparte_1
rappresentando di aver disposto, nell'esercizio della
[...] propria potestà di autotutela, “con provvedimento del 4.4.2025 la liquidazione dell'anticipazione dell'indennità NASPI”, nonché di aver “provveduto anche a liquidare la stessa… nell'importo netto di €.18.090,11 (lordo €. 23.754,95)” (pag. 2, memoria;
docc. 1-
2, fascicolo opposto).
Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
All'odierna udienza, la procuratrice di parte ricorrente – preso atto delle determinazioni dell' convenuto – ha parimenti chiesto di Controparte_5 dichiarare la cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la liquidazione delle spese di lite a favore del proprio assistito.
Orbene, deve senz'altro dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, considerato che l' Controparte_1
ha provveduto in senso favorevole alla domanda di cui al ricorso.
[...]
Per quel che concerne le spese di lite, si osserva che l' aveva Controparte_5 avuto modo di intervenire sulla posizione oggetto di causa in ragione del ricorso amministrativo, e che non vi è evidenza che l'odierno ricorso si sia caratterizzato per l'introduzione di effettivi nuovi elementi di valutazione.
Per questi motivi
, il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza, seppur nella misura ridotta di cui al dispositivo in ragione del leale comportamento processuale dallo stesso serbato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
2 dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa, per metà, le spese di lite tra le parti.
Condanna alla rifusione delle restanti spese che liquida in complessivi € CP_3
1.500,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Balestro e dell'Avv. Moroni.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 28 maggio 2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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