Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/12/2025, n. 8536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8536 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02508/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2508 del 2025, proposto da
RI TT, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Menale, Franco Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Napoli, emesso in data 23.12.2024, Codice Pratica P-NA/L/Q/2023/103806, allo stato non notificato, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa LA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Rappresenta la ricorrente di essere giunta sul territorio nazionale in virtù di un visto di ingresso ottenuto ai fini della assunzione come lavoratore subordinato.
La lavoratrice ed il datore di lavoro venivano convocati per il giorno 3 luglio 2024 per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e, tuttavia, il procedimento non si concludeva in ragione della mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa.
La stessa si attivava per integrare l’istanza con il documento mancante ed a tale fine, con PEC del 07/8/2024 faceva richiesta di certificazione di idoneità alloggiativa al Comune di Frattamaggiore e comunicava all’Autorità di Pubblica Sicurezza la cessione di fabbricato.
2. Con il provvedimento impugnato del 23 dicembre 2024, tuttavia, veniva disposta la revoca del nulla osta rilasciato al datore di lavoro per l’assunzione della cittadina straniera, in ragione della mancanza dei requisiti alloggiativi in capo alla ricorrente.
3. Con il ricorso in esame è dedotta la illegittimità della predetta revoca per molteplici profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
3.1 La ricorrente, in particolare, deduce la violazione delle garanzie partecipative per non aver ricevuto la comunicazione di preavviso di diniego; il vizio di eccesso di potere, per non aver l’amministrazione tenuto conto della integrazione documentale, con invio del certificato di idoneità alloggiativa, trasmesso con pec alla Questura il giorno 8 agosto 2024; la violazione dell’art. 24 comma 12 e dall’articolo 22, commi 5-bis e 5- ter D.LVO 286/98 poiché la Prefettura ha revocato il nulla osta per motivi che non rientrano tra gli “ elementi ostativi sopravvenuti ” previsti dalle richiamate disposizioni legislative: la mancanza della certificazione di idoneità alloggiativa, sarebbe un requisito formale in qualsiasi momento sanabile.
4. Si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo che il ricorso sia respinto.
La causa è stata trattenuta in decisione alla odierna udienza pubblica.
5. Il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha versato in giudizio la richiesta del 7 agosto 2024 rivolta al comune di Frattamaggiore di rilascio del certificato di idoneità alloggiativa e ha dato prova di aver trasmesso la detta richiesta agli uffici della Questura.
Nell’atto impugnato, che è successivo alla detta integrazione, di tanto non è dato conto e, pertanto, lo stesso risulta viziato per difetto di istruttoria come dedotto in ricorso.
Allo stato, dunque, sussistono tutti i presupposti per una favorevole valutazione da parte della Prefettura dell’esistenza dei requisiti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
6. Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la revoca impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NO UD, Presidente
LA AN, Consigliere, Estensore
RO Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN | NO UD |
IL SEGRETARIO