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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 01/07/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE CIVILE
N. 1650/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 1650/2025, congiuntamente promossa con ricorso depositato in data
09 aprile 2025 da
, nato a [...] M RE (Marocco) il 27.06.1981 e residente in [...]di Parte_1
Bono – Prezzo (TN), via Villaggio Prosnavalle n. 11, codice fiscale
C.F._1
e nata il [...] a [...] e residente in [...]di Bono – Prezzo Parte_2
(TN), via Villaggio Prosnavalle n. 11, codice fiscale C.F._2
rappresentati e difesi dall'avvocato Mattia Gottardi (C.F. ) e C.F._3
dall'avvocato Beatrice Osele (C.F. ) entrambi del Foro di Trento, C.F._4 con studio in 38079 Tione di Trento, via Nazario Sauro n. 2
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
Per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio, in data 13.08.2015, secondo il rito previsto nel Corano e dalla in base all'autorizzazione a stipulare CP_1
l'atto di matrimonio del giudice di famiglia n. 1763/2015 del 13.08.2015, come da atto di matrimonio registrato con il n. 254, registro 22, foglio 313 in data 26.08.2015, presso il Tribunale di Prima Istanza di (doc. 1). Parte_3
Hanno, inoltre, rappresentato che, dall'unione, nascevano due figli: in data 08.06.2017
a VA (BS), , e, in data 04.04.2019, sempre a VA (BS), il figlio SO
. Persona_2
I coniugi hanno, poi, dedotto di essere entrambi cittadini marocchini, rappresentando, altresì, di aver deciso di divorziare applicando il diritto marocchino ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE 1259/2010 (c.d. Roma III), che si applica anche all'Italia, relativamente allo scioglimento del loro matrimonio, celebrato in Marocco in data
13.08.2015. Segnatamente i predetti hanno domandato l'applicazione della legge n. 70 del 2003, di riforma del diritto di famiglia marocchino (c.d. , entrata in Per_3
vigore l'08.03.2004, che, all'art. 114, consente ai coniugi di richiedere per “mutuo consenso” di porre fine alla loro relazione coniugale con o senza condizioni, purché le condizioni non contraddicano le disposizioni della e non danneggino gli Per_4
interessi dei figli (doc. 4).
Le parti, ritenute sussistenti le condizioni di legge, hanno, dunque, domandato congiuntamente dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) la casa coniugale ubicata in Pieve di Bono-Prezzo (TN), via Villaggio Prosnavalle n.
11, di proprietà esclusiva del marito rimarrà a lui assegnata con tutti i beni mobili ed arredi in essa contenuti con facoltà della moglie di asportare tutti i propri beni personali e quelli dei figli minori;
2) la moglie si trasferirà in un appartamento ubicato sempre nel Comune di Pieve di Bono-Prezzo (TN), in via Cologna n. 66, ove trasferirà la propria residenza nonché quella dei due figli minori e 3) la custodia Per_1 Per_2
(Hadana) (art. 163 Mudawwana) dei figli minori e viene affidata in Per_1 Per_2 primo luogo alla madre (art. 171 Mudawwana) con diritto del padre a Parte_2
vedere e trattenere i figli minori un giorno infrasettimanale, che verrà deciso di comune accordo fra i genitori in considerazione dei turni di lavoro del padre, ed a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera. Il padre potrà poi trascorrere due settimane di vacanza con i figli minori nel periodo estivo. I genitori concordano altresì di prevedere un'ampia libertà di visita e di trattenimento dei minori presso l'uno
o l'altro genitore in dipendenza delle esigenze che dovessero di volta in volta sorgere in ragione della natura e peculiarità di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascuno di essi;
4) il padre si obbliga al mantenimento dei figli minori e Parte_1 Per_1
, ai sensi degli artt. 198 e art. 189 del Codice di Famiglia del Marocco Per_2
( : cibo, abbigliamento, cure mediche, istruzione e quanto indispensabile;
Per_4 inoltre, è a carico del padre la retribuzione dovuta per la custodia e le spese ad essa relative, a favore della madre (art. 167 del codice suddetto); ciò per la complessiva somma di euro 500,00 cadauno mensili, e quindi complessivamente euro 1.000,00= somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, e da versarsi entro il giorno
15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra 5) il sig. Parte_2 Pt_1
corrisponderà a favore della moglie a titolo di MOUT'A (dono di
[...] Parte_2
consolazione) e di (dote) la somma di euro 3.000,00; 6) il sig. Per_5 Parte_1 provvederà alla cessione a titolo gratuito a favore della moglie Parte_2
dell'autovettura Chevrolet Cruise targata ET858VZ accollandosi integralmente gli oneri economici per il passaggio di proprietà e per il primo anno di assicurazione; 7) i figli minori e saranno fiscalmente a carico integrale della madre;
8) i Per_1 Per_2
genitori dichiarano altresì sin d'ora di prestare reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio; 9) i coniugi concordano Contr Contr che l' e l' spetteranno integralmente alla moglie 10) i coniugi Parte_2 si dichiarano economicamente autosufficienti e di aver definito ogni rapporto patrimoniale fra i medesimi a causa ed a seguito del rapporto matrimoniale e dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente salvo quanto sopra indicato e concordato”.
La scelta della legge applicabile può essere esercitata dai coniugi a favore di una qualsiasi delle leggi indicate, senza che tra le stesse sia stabilita alcuna gerarchia e potrà esplicarsi anche a favore della legge di uno Stato non membro dell'Unione europea, stante la portata universale del regolamento.
Ciò posto, ritiene il Collegio che sussistano, nel caso di specie, i presupposti richiesti dall'art. 5 lett. C per la scelta dei coniugi di applicazione della legge marocchina, osservandosi che non è necessario procedere alla verifica della cittadinanza
“prevalente”, ossia la cittadinanza dello Stato con il quale i coniugi presentino i legami più stretti (Corte di Giustizia 16 luglio 2009, causa C-168/08), potendo, pertanto, trovare applicazione la legge divorzile del Marocco. Nel caso di specie, per altro, risulta che i coniugi sono entrambi di cittadinanza marocchina (come da atto di matrimonio), ragione per cui si ritiene, a fortiori, che nulla osta all'applicazione della superiore legge.
Quanto poi al requisito formale dell'optio legis, ritiene il Tribunale che la scelta sia stata validamente espressa nel rispetto della forma scritta poiché la concorde volontà delle parti e l'univoca designazione di una data legge statale (nel caso specifico, quella del
Marocco) come legge regolatrice risulta in modo univoco dalla dichiarazione resa nel ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti, non essendo necessarie ulteriori formalità.
Tanto ritenuto, va osservato che, dalla documentazione acquisita in atti, risulta che la legge n. 70 del 2003, di riforma del diritto di famiglia marocchino (c.d. , Per_3 entrata in vigore l'08.03.2004, per quanto attiene allo status personale, consente, all'articolo 114, lo scioglimento del matrimonio (divorzio) senza prevedere un precedente periodo di separazione legale.
Nel caso che occupa, ritiene, dunque, il Collegio che, nella ricorrenza delle condizioni previste dal codice di famiglia marocchino, la domanda di scioglimento del matrimonio possa trovare accoglimento.
Stante la natura congiunta del ricorso, si reputa, infine, che le spese di lite vadano compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento per mutuo consenso del matrimonio fra il sig. , Parte_1
nato a [...] M RE (Marocco) il 27.06.1981, e la sig.ra nata il Parte_2
24.06.1995 a VA (BS), celebrato in data 13.08.2015, secondo il rito previsto nel Corano e dalla in base all'autorizzazione a stipulare l'atto di matrimonio CP_1
del giudice di famiglia n. 1763/2015 del 13.08.2015, come da atto di matrimonio registrato con il n. 254, registro 22, folio 313 in data 26.08.2015, presso il Tribunale di Prima Istanza di Parte_3
2) compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 25 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Dott. Luciano Spina