Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2362/2022 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, nella persona del G. M. dott.ssa Matilde Boccia, quale giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2362/2022 R.Gen.Aff.Cont. avente ad oggetto “Appello a sentenza del giudice di pace in materia di lesione personale” e vertente:
TRA
nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
Casalnuovo Di Napoli Na alla Strettola n. 17, (C.F. ) C.F._1
e , nato a [...] il [...] e residente in Parte_2
Casalnuovo Di Napoli Na alla Strettola n. 17, C.F. C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via G. Tropeano n. 8 presso lo studio dell'avv. Antonio De Lise, che li rappresenta e difende, giusta mandato a margine dell'atto di appello e conferito in primo grado di giudizio;
APPELLANTE CONTRO
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Controparte_1
Marocchesa n. 14, in persona dei legali rapp.ti pro tempore dott.
[...]
e dott. , codice fiscale e numero d'iscrizione al CP_2 Controparte_3
Registro delle Imprese di Treviso n. , designata per la gestione P.IVA_1 del F.G.V.S., elettivamente domiciliata in Caivano (NA), via Braucci n. 23, nonché in Caserta al C.so Trieste n. 98 presso l'avv. Giuseppe Esposito (codice fiscale ), che la rappresenta e difende in virtù C.F._3 di procura conferita con atto per Notaio di Treviso del 18/12/2014 Per_1
(rep. 186905) in atti APPELLATA E
nata a [...] (C.F. CP_4
elettivamente domiciliata presso il suo procuratore C.F._4
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costituito avv.to Vincenzo D'Anto' con studio in Afragola NA alla via Dario Fiore n. 39; APPELLATA CONTUMACE
AVVERSO Avverso e per la riforma parziale della sentenza n. 2143/2021, emessa dal Giudice di Pace di Afragola Sezione Civile Giudice dott.ssa Cuccurese Caterina, pubblicata il 07/09/2021, nel procedimento recante r.g. 4621/2017 non notificata
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.Questioni preliminari. In via preliminare, va chiarito che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), ovvero non ha formato oggetto di riproposizione (cfr. art. 346 cod. proc. civ.) ovvero non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 cod. proc. civ.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2. Sul merito della domanda. Con atto di citazione in appello notificato in data 03.03.2022, gli appellanti convenivano in giudizio la sig.ra e la CP_4 [...]
quale Impesa designata per la liquidazione dei sinistri Controparte_5
a carico del F.G.V.S., per sentir riformare parzialmente la sentenza n. 2143/2021, emessa in data 3.09.21 e pubblicata in data 7.09.21, nel procedimento recante r.g. 4621/2017, non notificata, dal Giudice di Pace di Afragola, che aveva così statuito: “Accoglie parzialmente la domanda e condanna per l'effetto in solido con le n.q. di FGVS al CP_4 Controparte_1 pagamento in favore di della somma di euro 3.500,00 per i Parte_1 danni riportati dall'auto Opel Corsa di sua proprietà e in favore di Parte_2 della somma di euro 1.319,01 per le lesioni subite in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 18.07.2015, oltre agli interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al soddisfo, nonché alle spese legali sostenute, parzialmente compensate per il ridotto valore della domanda che si liquidano in euro 2.250,00 di cui euro 320,00 per spese e la differenza per diritti ed onorario oltre iva e cpa e spese generali con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, Compensa nel resto le spese. Dichiara la sentenza esecutiva ... Così deciso in Afragola il 03.09.2021”. In merito alla domanda introduttiva del giudizio di primo grado, gli appellanti rappresentavano che: con atto di citazione del 23/12/2017, e convenivano in giudizio, innanzi al Parte_1 Parte_2
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Co Giudice di Pace di Afragola, la sig.ra e CP_4
[...]
n.q. di Impresa designata dal F.G.V.S. per la Regione Controparte_5
Campania, per ivi sentir accertare e dichiarare la piena e completa responsabilità dei convenuti nel sinistro stradale che asserivano avvenuto in data 18/07/2015 in Afragola NA alla via Strada Provinciale 162, Asse Mediano altezza KM. 22+500, tra l'autovettura tipo Alfa Romeo targata BM 796CK di proprietà convenuta e l'autovettura Opel Corsa targata EH 933 CV di proprietà del e condotto nella circostanza da Parte_1
. Parte_2
Segnatamente, affermavano che il giorno 18/07/2015 alle ore 22.00 circa in Afragola NA alla via Strada Provinciale 162 Asse Mediano altezza KM. 22+500, l'autovettura Opel Corsa targata EH 933 CV, alla cui guida vi era il
, entrava in collisione con l'autovettura tipo Alfa Romeo Parte_2 targata BM 796CK, ferma in panne nella corsia normale di marcia con le luci di posizione e di emergenza spente, senza preventiva esposizione del triangolo mobile di pericolo. Pertanto, esponevano che nonostante il tentativo di frenata l'autovettura attorea con la sua parte anteriore destra andava ad urtare e tamponare la parte posteriore sinistra dell'autovettura Alfa Romeo targata BM 796CK.
3. A seguito e per effetto dell'urto-tamponamento, lamentavano che l'autovettura Opel Corsa targata EH 933 CV riportava danni al paraurti e parafango anteriore, al cofano anteriore, ai gruppi ottici anteriori destro e sinistro ed agli sportelli laterali destro e sinistro per la cui riparazione si rendeva necessario un esborso di euro 7.000,00. Altresì che il Parte_2
, quale conducente della Opel Corsa targata EH 933 CV, a seguito e
[...] per effetto del tamponamento provocato dall'auto di proprietà convenuta, riportava lesioni alla persona che rendevano necessario il suo trasporto presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore ove veniva refertato con diagnosi di “trauma contusivo di caviglia sinistra, escoriazioni…. Multiple…” giudicato guaribile in giorni 2 s.c.; danno biologico valutabile nella misura del 5% con I.T.T. di 40 giorni, una I.T.P. di giorni 30 il tutto quantificato per la somma complessiva di euro 12.750,00 oltre danno morale. Espletata istruttoria, raccolta la prova testimoniale con i testi di parte attorea e convenuta, non veniva ammessa CTU medico – legale per l'accertamento, valutazione e quantificazione delle lesioni lamentate dal e all'udienza del 30.06.2021 la causa veniva assegnata in Parte_2 decisione e definita con l'impugnata sentenza, come in epigrafe riportato. Mediante l'odierno atto di citazione in appello, impugnavano parzialmente l'indicata sentenza e ne chiedevano la parziale revisione, indicando quale primo motivo di censura: la carenza ed inadeguata motivazione del primo giudicante circa il riconoscimento della parziale responsabilità del danno prodotto nel sinistro de quo.
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Sul punto contestavano non aver il giudice di prime cure precisato le ragioni per le quali aveva accolto parzialmente la domanda attorea, laddove aveva riconosciuto l'esclusiva responsabilità dell'evento lesivo, alla condotta del solo conducente dell'auto Alfa Romeo targata BM 796CK di proprietà convenuta. All'uopo indicavano oggetto di censura, la parte di sentenza in cui era così statuito: “Accoglie parzialmente la domanda e condanna per l'effetto
in solido con le n.q. di FGVS al pagamento in CP_4 Controparte_1 favore di della somma di euro 3.500,00 per i danni riportati dall'auto Parte_1
Opel Corsa di sua proprietà e in favore di della somma di euro 1.319,01 Parte_2 per le lesioni subite in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 18.07.2015, oltre agli interessi al tasso legale dal deposito della sentenza al soddisfo, nonché alle spese legali sostenute, parzialmente compensate per il ridotto valore della domanda”. Censuravano altresì l'errata valutazione dei mezzi di prova offerti dagli attori nel procedimento di primo grado, quali specificamente le dichiarazioni rese dal teste di parte attorea nonché i preventivi di spesa relativi al danno prodotto all'autoveicolo Opel Corsa targato EH 933 CV. Riportavano la sentenza impugnata alla pagina 2, nella parte in cui veniva motivato: “Il teste escusso da parte istante sig. , sulla cui attendibilità non Tes_1 vi è motivo di dubitare, ha fornito una versione sulla dinamica del sinistro precisa e circostanziata così come riportata nella narrativa dell'atto di citazione. Di contro inattendibili appaiono le dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta Tes_2
……..Premesso che l'auto Alfa 156 circolava su una strada extraurbana
[...] sprovvista di copertura assicurativa, appare a questo giudice improbabile che il triangolo di pericolo fosse stato posizionato ad una distanza di ben 100 metri dal luogo in cui l'auto si sarebbe fermata, in quanto se così fosse stato parte convenuta avrebbe commesso un'infrazione ben più grave quale quella della violazione dell'art. 190 del C.D.S.. Ne deriva quindi che la dichiarazione resa dal teste di parte convenuta non può assurgere a fonte di prova …”. Dunque contestavano gli appellanti che il convincimento del giudice di primo grado si era fondato su una contraddizione per aver riconosciuto la sola attendibilità del teste sig. di parte attrice e ritenuto Tes_1 inattendibile la dichiarazione resa dal teste di parte convenuta, e dunque dichiarato “ sussistente la responsabilità del conducente che omette di segnalare la presenza del veicolo fermo sulla carreggiata con il segnale mobile di pericolo c.d. triangolo” (pagina 3), onde poi accogliere solo parzialmente la domanda degli attori . A supporto delle censure sollevate, aggiungevano che il rapporto della Polizia Stradale di Napoli, unitamente alla dichiarazione confessoria del conducente dell'auto convenuta comprovasse ulteriormente l'accertamento della responsabilità esclusiva a carico di quest'ultima. Ritenevano che le risultanze probatorie acquisite avessero consentito al Giudice di primo grado di ricostruire con certezza le modalità dell'incidente stradale tra i veicoli per cui è causa e di stabilire, pertanto, che l'addebito di n. 2362/2022 r.g.a.c. Pagina 4 di 13 N. 2362/2022 R.G.A.C.
responsabilità per l'evento dannoso de quo dovesse ricadere esclusivamente a carico di parte convenuta. Rivendicavano che dalle risultanze probatorie non fosse riscontrabile alcun dato fattuale tale da far emergere un comportamento degli appellanti atto ad aver contribuito a causare l'evento lesivo. Ribadivano, al contrario, che le dichiarazioni fornite dal teste attoreo non avevano lasciato alcun margine di dubbio circa il riconoscimento della piena ed esclusiva responsabilità del conducente dell'auto Alfa Romeo targata BM 796CK nella produzione del danno. Inoltre, evidenziavano che il rapporto di intervento della Polizia Stradale di Napoli si limitava a dar prova dell'incidente – investimento, riportando le sole dichiarazioni delle parti in causa senza dar alcun riferimento e riscontro circa il fatto che il Parte_2
in occasione dell'incidente “tenesse una condotta di guida superiore a quella
[...] consentita dalla segnaletica stradale”, come censuravano indicato alla pagina 3 dell'impugnata sentenza. Precisavano che nel caso di specie il verbale di intervento della Polizia Stradale di Napoli stante la mancata presenza di pubblico ufficiale al momento dell'incidente, anche se atto pubblico, non poteva costituire prova sufficiente e convincente all'accertamento di una riduzione oggettiva del danno prodotto a seguito del sinistro per cui è causa. Dunque, ribadivano che le dichiarazioni testimoniali del solo teste attoreo avevano fornito elementi probatori evidenti e certi in favore dei sig.ri e tali da non poter esser disattesi dal suddetto verbale di Pt_2 intervento, anzi che il menzionato verbale di intervento della Polizia Stradale di Napoli ed i preventivi di spesa allegati fossero pienamente confermativi di tutto quanto dedotto a fondamento della domanda formulata nell'atto di citazione introduttivo. Nella specie rivendicavano che i preventivi esibiti e prodotti nel fascicolo di parte attorea avessero indicato specificamente tutti i danni riportati all'autoveicolo Opel Corsa targato EH 933 CV e fornito tutte le risposte necessarie circa il giusto riconoscimento del danno in favore di e, di conseguenza, di tutte le Parte_1 lesioni cagionate a . Parte_2
Contestavano ancora che nella sentenza impugnata era stata adottata una decisione in apparenza salomonica ma che di fatto non aveva reso giustizia gli attori in danno dei quali ricade un ingiusto riconoscimento ed una ingiusta liquidazione dei danni. Eccepivano altresì il mancato riconoscimento del danno biologico patito e riportato dal sig. . Sul punto argomentavano che la decisione Parte_2 di accogliere parzialmente la domanda attorea nei limiti del riconoscimento di soli 22 giorni di I.T.T. era derivata da un personale apprezzamento del giudice di prossimità, basato sulla manifesta ed errata valutazione dei mezzi di prova offerti dall'attore, senza dare alcun rilievo ai certificati esibiti e prodotti in favore di . Parte_2
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Per quanto esposto, insistevano per la parziale modifica della sentenza n. 2143/2021 del Giudice di Pace di Afragola, alla luce del giusto accertamento della responsabilità esclusiva a carico del solo convenuto e, per l'effetto, rideterminato l'ammontare della somma da riconoscersi in favore del sig.
, per il danno cagionatogli alla guida dell'autoveicolo Opel Parte_2
Corsa, targato EH 933 CV, nonché il maggiore danno prodotto al veicolo di proprietà di Parte_1
Tanto premesso, citavano le parti appellate in epigrafe indicate a comparire innanzi l'intestato Tribunale all'udienza del 22/06/2022, per, in riforma del provvedimento impugnato, sentir così provvedere: -Accogliere l'appello proposto dai sig.ri e e riformare parzialmente la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 2143/2021 emessa dal Giudice di Pace di Afragola Sezione Civile Giudice dott.ssa Caterina Cuccurese, pubblicata il 07.09.2021, nel procedimento recante r.g. 4621/2017 non notificata nella parte espressamente indicata al dispositivo di sentenza, ovvero riformare la sentenza per le motivazioni espresse in narrativa per errata e carenza di motivazione e per errata applicazione di legge e, sulla base della rinnovata valutazione dei mezzi di prova e di tutta la documentazione prodotta in prime cure e di tutti i motivi di appello, accertare e riconoscere la piena e completa responsabilità agli appellati per il sinistro avvenuto il 18/07/2015 e, per l'effetto, riformulare il quantum del danno risarcibile come già quantificato in atto di citazione per danno a cose e per le lesioni secondo le risultanze di CTU medico –legale di cui sin da ora si fa richiesta;
-per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza e condannare parti soccombenti al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario. Restava contumace la responsabile civile mentre si CP_4 costituiva la quale Impresa Designata dal F.G.V.S., Controparte_5 impugnando estensivamente il proposto appello, in quanto infondato in fatto e diritto e ne chiedeva il rigetto con conferma dell'opposta sentenza. Preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di appello e per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 342 primo comma. Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'atto di appello ex adverso proposto, per essere stato notificato a soggetto diverso. Segnatamente rilevava evocata in appello la società in Controparte_5 proprio, e non quale impresa designata alla gestione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime Della Strada per la Regione Campania. All'uopo evidenziava essersi costituita in lite al solo fine di far evidenziare il vizio di notifica non sanabile, giacché riteneva integrare una inesistenza di notifica nei confronti della parte processuale convenuta, in quanto la notifica al soggetto parte processuale non era mai avvenuta, quantunque effettuata presso il suo procuratore costituito, che per mero caso rilevava essere fiduciario anche della società non in veste di impresa Controparte_5 designata da fgvs.
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Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'appello, all'uopo deduceva che in ordine al sinistro de quo esisteva un rapporto di sinistro redatto da agenti verbalizzanti intervenuti sul luogo del sinistro solo dopo il suo accadimento, conseguentemente che il valore delle deduzioni ivi contenute fosse solo indiziario, mentre costituente piena prova circa i fatti da essi stessi agenti accertati. Dunque, riteneva l'appellata compagnia che l'unica prova vera offerta dal dedotto rapporto, era rappresentata dal rilievo che i veicoli erano sul luogo del sinistro, pur non occupando più le posizioni di impatto, e che sul luogo non vi erano tracce di frenata. Tale ultima constatazione, che ribadiva assurgere a piena prova per essere frutto di un accertamento svolto in loco dagli agenti, supponeva lasciar desumere che il conducente dell'auto attorea, fosse sopraggiunto a una velocità tale da non essere riuscito tempestivamente ad avvistare l'ostacolo, e neppure a porre in essere una frenata. Dunque, contestava la mancata prova della prospettazione dei fatti così come esposti in citazione, circa la circostanza, ex adverso assunta, di aver frenato e ciononostante aver colliso il veicolo fermo in avaria. Eccepiva l'appellata parimenti l'inattendibilità del teste attoreo, viceversa non scongiurata la versione dei fatti resa dal teste di parte convenuta e quindi da valutarsi come attendibile la dichiarazione da quest'ultimo resa. Ciò detto, riteneva nella specie ascrivibile una corresponsabilità ad entrambi i conducenti, di cui all'art 2054 c.c. come ribadiva correttamente applicata dal primo giudice. Da ultimo contestava il quantum della richiesta, argomentando circa il valore meramente indiziario del preventivo di riparazione così come della perizia tecnica di parte e disconoscendo le voci di personificazione del danno ex adverso richieste. Concludeva chiedendo: confermare la sentenza di primo grado rigettando l'appello. Vinte le spese e competenze del grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c, letti gli atti e le note di trattazione scritta, preso atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, il giudizio veniva rinviato, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 2.2.2023. Alla data da ultimo indicata, rilevata la necessità di espletare un accertamento peritale onde accertare le lesioni riportate da e il rapporto eziologico Parte_2 delle stesse con l'evento dedotto in lite, dunque ritenuto necessario procedere alla nomina di un CTU, veniva all'uopo nominato il dottor
(iscritto all' Albo C.T.U. del Tribunale di Napoli Nord Persona_2 con matricola n.88). Depositato l'elaborato peritale ritenuta la controversia matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2024 e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cod. proc. Civ.
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2.In via pregiudiziale va dichiarata la contumacia dell'appellata CP_4
costituita in primo grado, e contumace in Appello.
[...]
3. In via preliminare, va dato atto che sono stati osservati i termini di proposizione del gravame di cui all'art. 327 c.p.c. nella formulazione ratione temporis applicabile. Inoltre, la domanda proposta individua compiutamente, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., le parti della sentenza impugnata e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, indicando altresì le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado. Al riguardo, un recente arresto delle Sezioni Unite, ha precisato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Parimenti preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità e la procedibilità dell'appello e rigettata l'eccepita nullità della notifica eccepita dalla convenuta compagnia. Ed invero “la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350, comma 2, c.p.c. mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. (o 184 bis c.p.c., "ratione temporis" applicabile) per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello.(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 16598 del 5 agosto 2016). Nella specie inoltre risulta dalla relata allegata all'originale dell'atto di appello notificato (cfr. produzione appellante note del 17.3.22) l'indicazione del c.f. della nella dispiegata qualità di Impresa designata al Fondo CP_5
Garanzia Vittime della Strada, nonché l'elezione di domicilio corretta della stessa, di guisa che alcuna nullità di cui all'art 160 cpc, è nella specie ravvisabile. Vi è di più “In tema di notificazioni, qualora l'atto da notificare venga consegnato presso un indirizzo errato, ma all'effettivo destinatario (nella specie, una
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società) presso la sua sede, la notifica deve ritenersi valida, trattandosi di una semplice irregolarità. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18937 del 31 luglio 2017). Premesso quanto sopra e preliminarmente all'esame del merito, è necessario ricordare che il giudizio di appello ha un effetto devolutivo in quanto attribuisce al giudice la cognizione dello stesso rapporto sostanziale conosciuto in primo grado, limitatamente alle domande ed eccezioni espressamente riproposte in appello nei cd. motivi di impugnazione (cfr. Cass. n. 20636/2006). L'effetto devolutivo dell' appello entro i limiti dei motivi d'impugnazione, preclude al giudice del gravame esclusivamente di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d'impugnazione, mentre non viola il principio del "tantum devolutum quantum appellatum" il giudice di appello che fondi la decisione su ragioni che, pur non specificamente fatte valere dall'appellante, tuttavia appaiano, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico.
Nel giudizio d'appello, infatti, il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione. (Sez. 1, Sentenza n. 2973 del 10/02/2006). 4. Nel merito, ritiene la scrivente giudicante che l'impugnazione spiegata dagli appellanti sia fondata e meriti accoglimento per le ragioni in appresso indicate. Invero, il giudice di prime cure ha errato nel riconoscere il concorso di colpa nella verificazione del sinistro occorso. Al riguardo, la S.C. ha sancito la mancata operatività del concorso di colpa concorrente ex art. 2054 c.c., statuendo che sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l'intera responsabilità del sinistro, pur se al momento dell'impatto il veicolo antagonista procedeva a velocità sostenuta (Cassazione n 124 del 2016). Ed invero quello della presunzione di pari responsabilità è un criterio sussidiario che trova applicazione a fronte dell'impossibilità di ricostruire in maniera certa la dinamica del sinistro. Il Legislatore non ha configurato un'ipotesi di responsabilità oggettiva, bensì una responsabilità presunta da cui il presunto responsabile può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno: trattasi, cioè, di presunzione iuris tantum, che può essere vinta dalla prova contraria della mancanza di colpa.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7579/2020, si è pronunciata in merito alla possibilità o meno di riconoscere n. 2362/2022 r.g.a.c. Pagina 9 di 13 N. 2362/2022 R.G.A.C.
un concorso di colpa, in capo al conducente di un veicolo che venga investito mentre si trova nella corsia di emergenza, qualora lo stesso non fornisca alcuna prova in relazione alla necessità della propria sosta. Gli Ermellini nel caso sottoposto alla loro attenzione hanno precisato, innanzitutto, come il fondamento della sentenza impugnata fosse rappresentato, non tanto dal fatto che l'auto aveva invaso parzialmente la corsia di marcia, quanto piuttosto dal fatto che non fosse stata in alcun modo provata la necessità della sosta dell'auto nella corsia preferenziale, la quale andava, quindi, considerata una violazione del Codice della Strada. Orbene, secondo i giudici di legittimità sarebbe stato sufficiente tale elemento per giustificare l'applicazione del concorso di colpa, considerato che l'auto investita dal mezzo pesante si trovava in sosta sulla corsia di emergenza senza che ve ne fosse alcuna necessità. Pertanto, non c'è concorso di colpa per chi procede nel proprio senso di marcia, anche se a velocità sostenuta (Cassazione, ordinanza n. 19115/2020) giacché sul conducente che invade la carreggiata di marcia opposta ricade l'intera responsabilità del sinistro, pur se al momento dell'impatto il veicolo antagonista procedeva a velocità sostenuta. Ed invero, il concorso di colpa si vanifica quando la violazione imputabile al veicolo antagonista ha incidenza causale nell'incidente, in quanto il guidatore, preso atto che un veicolo, superando la striscia continua ed invadendo la corsia, sta per impattare frontalmente, può unicamente compiere una manovra d'emergenza, e cioè frenando per tentare di evitare lo scontro. Tanto premesso e venendo al caso che qui ci occupa, pacifico e incontestato, nonché documentalmente provato, che l'auto Alfa Romeo tg BM 796 CK di proprietà della il giorno 18.7.2015 alla Via CP_4 strada Provinciale 162 Asse Mediano Km 22+500, era ferma sulla corsia di marcia. Orbene, reputa questa giudice che, sulla base delle risultanze istruttorie esaminate, ampiamente dimostrative della sussistenza, a carico del giovane conducente del veicolo di proprietà convenuta, di una condotta di guida radicalmente violativa del basilare principio informatore della circolazione stradale codificato nell'art. 191, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cosiddetto “Codice della Strada”), di guisa che debba ritenersi ampiamente superata la presunzione di responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., in favore di un accertamento positivo della stessa . La vicenda in esame può, dunque, essere valutata e ricondotta nell'alveo dell'art. 2043 cod. civ. con attribuzione dell'esclusiva responsabilità dell'evento dannoso a carico del conducente della suddetta autovettura e con conseguente affermazione di responsabilità del convenuto- appellato contumace, ai sensi della disposizione normativa di cui al terzo comma dell'art. 2054 cod. civ. di guisa che si ritiene che il giudice di prime cure n. 2362/2022 r.g.a.c. Pagina 10 di 13 N. 2362/2022 R.G.A.C.
abbia errato nella riduzione del risarcimento dei danni patiti dal Parte_2
in conseguenza del sinistro occorsogli.
[...]
Per quanto attiene alla quantificazione di detto danno alla persona riportato dall'attore ritiene questa giudicante di condividere le valutazioni espresse dal CTU per la idoneità e completezza degli accertamenti eseguiti, la coerenza logica e correttezza scientifica delle valutazioni ivi espresse e la congruenza delle stesse con la documentazione medica ed ospedaliera prodotta in giudizio dall'attore (cfr. fascicolo primo grado produzione attore). Ed invero, il perito medico-chirurgo, nominato CTU, Persona_2 nell'ambito di codesto procedimento in grado d'appello, esaminata la documentazione prodotta, visitato il periziando compiuti e compiuti i accertamenti specialistici sulla persona del , riscontrava: - Parte_2 esiti di trauma distorsivo rachide cervicale -esiti di trauma contusivo-distorsivo caviglia sinistra (cfr. pag 7 relazione peritale, diagnosi). Quanto alla correlazione eziologica con l'evento, dando conto dei criteri adottati, concludeva: “appare pertanto comprovata, sulla base della classica criteriologia medico-legale, la sussistenza del nesso causale tra il trauma di cui fu vittima il signor e la sintomatologia attualmente lamentata la quale, tenuto Parte_2 conto anche del tempo intercorso dall'epoca dei fatti, è da ritenersi a carattere permanente e non suscettibile a miglioramento né ad aggravamento nel corso del tempo né determina rischio di sopramortalità. Ciò premesso, lo studio della documentazione sanitaria presente agli atti di causa e l'esame obiettivo effettuato, mi consentono di affermare che il trauma di cui fu vittima il signor ha comportato postumi invalidanti Parte_2 rappresentati da: -esiti di trauma contusivo-distorsivo caviglia sinistra -esiti di trauma distorsivo rachide cervicale” (cfr.pag 9 relazione peritale). Passando alla liquidazione del danno, ai fini della quantificazione di tale danno ritiene questo giudicante che esso vada determinato secondo le tabelle del danno biologico di lieve entità ex art. 139 d.lgs. 2005/209, trattandosi di lesioni micro-permanenti (in base all'ultimo aggiornamento ministeriale). Tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (26 anni) i danni vanno in definitiva così liquidati: 2,5% di danno biologico euro 2.527,40; 2 gg di ITT euro 110,48; 15 gg di ITP al 75% euro 621, 45; 15 gg di ITP al 50% euro 414,30 , 10 gg di ITP al 25% 138,10, per un totale pari ad euro 1.284,33 e un totale complessivo, comprensivo di tutte le dette voci di danno non patrimoniale, calcolato all'attualità, pertanto pari ad €.3.811,73. Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico. Non spetta, invece, il danno morale alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Invero la S. C. con sentenza n. 17209/2015 ha stabilito che in caso di lesioni micropermanenti, deve ritenersi consentita la n. 2362/2022 r.g.a.c. Pagina 11 di 13 N. 2362/2022 R.G.A.C.
liquidazione del danno morale quale voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cda, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni. Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, ciò non sia avvenuto posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza. Sulla somma sopra determinata, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento 18.7.2015) alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo di
€3.811,73. dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo. Ai sensi dell'art. 283 lett. b) dlgs 2005/209 va condannata e Controparte_5
nella qualità di impresa designata in Campania per la gestione del
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FGVS, al pagamento delle somme innanzi liquidate, ferma la possibilità della compagnia di agire in regresso, ai sensi dell'art. 292 dlgs 2005/209, nei confronti condannata del convenuto responsabile civile, appellata- contumace. Quanto al capo della sentenza di primo grado sulle spese legali, in considerazione del riconoscimento integrale del risarcimento del danno, esso va riformato nel senso che non va operata la riduzione pertanto, le spese legali vanno complessivamente liquidate nella misura di cui al dispositivo. Infine, stante la soccombenza della su quest'ultima vanno poste CP_5 definitivamente ed integralmente le spese di ctu già liquidate separatamente. Le spese del presente grado di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo avuto riguardo alla non complessità della questione giuridica sottesa alla controversia e avuto riguardo alla effettiva attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Matilde Boccia, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n.rg. 2362/2022, così provvede: 1)accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna , nella dispiegata qualità, al pagamento Controparte_5 in favore di della somma di euro € 3.811,73, oltre interessi Parte_2 legali dal fatto al soddisfo;
2) condanna nella dispiegata qualità al Controparte_5 pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 100.00 per esborsi ed euro 633,00 per compenso, oltre n. 2362/2022 r.g.a.c. Pagina 12 di 13 N. 2362/2022 R.G.A.C.
iva, cpa e rimb. Forf. spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) pone definitivamente ed integralmente a carico di Controparte_5 le spese di ctu liquidate separatamente;
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4) condanna (FGVS) al pagamento in favore Controparte_5 dell'appellante delle spese del secondo grado di giudizio che si liquidano in euro 350,00 per spese vive ed euro 1.600,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 21/03/2025
IL GIUDICE
(dott. ssa Matilde Boccia)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 2362/2022 r.g.a.c. Pagina 13 di 13