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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 2086/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2086 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice relatore, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Afragola (Na) Parte_1 C.F._1 in Via Pio La Torre n.31 presso lo studio dell' Avv. BARISCIANO LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Afragola (Na) in Via Parte_2 C.F._2
Pio La Torre n.31 presso lo studio dell' Avv. BARISCIANO LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate in atti, hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c. ed hanno chiesto che il giudizio prosegua per la statuizione sul divorzio.
1 R.g. V.g. n. 2086/2025
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 25/05/2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Caivano il 19/07/1999 e che dalla loro unione sono nati 2 figli, e , entrambi maggiorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle Per_1 Per_2 condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 23.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore, con ordinanza del 21.11.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. va poi dichiarato lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Afragola (Na) in Via Falconieri n. 46 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a ed ai figli con Ella conviventi Parte_1
in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, non ci sarà alcun contributo di mantenimento reciproco
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Tali accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia
2 R.g. V.g. n. 2086/2025
decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art 151 primo comma c.c., la separazione personale di Parte_1
(nata ad [...] il [...]) e (nato a [...]
[...] Parte_2
(NA) il 25/10/1974);
b) OMOLOGA le condizioni di separazione indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano (atto n. 22, parte I, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1999) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.;
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2086 del Ruolo Generale degli Affari della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 riservata in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del Giudice relatore, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Afragola (Na) Parte_1 C.F._1 in Via Pio La Torre n.31 presso lo studio dell' Avv. BARISCIANO LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Afragola (Na) in Via Parte_2 C.F._2
Pio La Torre n.31 presso lo studio dell' Avv. BARISCIANO LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. le parti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate in atti, hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c. ed hanno chiesto che il giudizio prosegua per la statuizione sul divorzio.
1 R.g. V.g. n. 2086/2025
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis-49 e 51 c.p.c. depositato il 25/05/2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Caivano il 19/07/1999 e che dalla loro unione sono nati 2 figli, e , entrambi maggiorenni, chiedevano pronunziarsi la separazione alle Per_1 Per_2 condizioni indicate in ricorso e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 23.10.2025 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e
127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore, con ordinanza del 21.11.2025, riservava la causa al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va dunque dichiarata la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c..
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. va poi dichiarato lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Afragola (Na) in Via Falconieri n. 46 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a ed ai figli con Ella conviventi Parte_1
in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali dei coniugi, non ci sarà alcun contributo di mantenimento reciproco
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Tali accordi possono essere recepiti nella presente pronuncia non apparendo in contrasto con norme imperative.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt.
473-bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia
2 R.g. V.g. n. 2086/2025
decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia ai sensi dell'art 151 primo comma c.c., la separazione personale di Parte_1
(nata ad [...] il [...]) e (nato a [...]
[...] Parte_2
(NA) il 25/10/1974);
b) OMOLOGA le condizioni di separazione indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caivano (atto n. 22, parte I, Serie A, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1999) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
e) spese al definitivo;
f) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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