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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9929 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 QUINQUIES C.P.C. nella causa civile iscritta al numero 44282/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Difesa ex se ex art. 86 c.p.c.)
ATTORE
E
Controparte_1
(Avv. Maria Laura Curatola)
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione avverso pignoramento esattoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.5.2023 proponeva ricorso in Parte_1 opposizione iscritto al n. R.G. 80267/2022 avverso l'esecuzione forzata asseritamente intrapresa nei Contr suoi confronti dall con atto di pignoramento per complessivi € 1.668,00, in virtù di un avviso di liquidazione dell'imposta.
L'opponente eccepiva: a) la sussistenza di un credito pari ad € 1.668,00, vantato nei confronti della Direzione Provinciale di Napoli, per un'eccedenza versata in sede di presentazione della dichiarazione di successione del proprio padre, somma che avrebbe appreso successivamente Contr Contr essere stata compensata dall;
b) la conseguente illegittima appropriazione, da parte dell' della somma di € 1.668,00 e c) l'abuso di potere insito nella condotta di Controparte_1
che, procedendo a pignoramento, avrebbe “simulato” una compensazione mai
[...] autorizzata e successivamente resa impossibile dall'avvenuta rottamazione della cartella n.
09720200136514382000.
In ragione di ciò chiedeva l'accoglimento dell'istanza cautelare, con vittoria di spese di lite. Contr Regolarmente costituitasi, l domandava la reiezione dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con ordinanza del 15.5.2023 il GE, rilevata l'assenza di un'esecuzione a carico dell'opponente, tanto ai sensi dell'art. 543 c.p.c., quanto dell'art. 72 bis DPR 602/73, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza cautelare e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. la presentava reclamo al Collegio, Parte_1 reiterando le medesime doglianze esposte in fase cautelare e chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i giudizi.
Con ordinanza del 20.11.2023 il Collegio, evidenziata l'assenza di alcuna esecuzione a carico della rigettava il reclamo e condannava la reclamante al pagamento delle spese di Parte_1 lite.
Tempestivamente riassunto il giudizio, l'attrice ha nuovamente reiterato le eccezioni avanzate nella fase cautelare ed ha chiesto l'accoglimento della domanda, oltre alla refusione delle spese di lite. Contr Con comparsa depositata il 10.10.2023 l' si è costituita depositando documentazione e chiedendo la reiezione dell'opposizione in quanto infondata, il tutto con vittoria di spese di lite.
All'udienza del 2.7.2025, riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., previo scambio di memorie ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata da è infondata e deve essere respinta. Parte_1
Invero, come già evidenziato in fase cautelare, nonché in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dal Collegio, risulta pacifico, in quanto affermato dalla stessa (pag. 2, in Parte_1 fine, reclamo depositato, nonché pag. 1 atto di citazione), che nessuna esecuzione è stata intrapresa Contr dall' nei suoi confronti, avendo ricevuto unicamente un avviso di liquidazione dell'imposta, in relazione al quale il mezzo di impugnazione non è certamente l'opposizione ex art. 615, II co.,
c.p.c.
Quest'ultimo è infatti esclusivamente deputato all'opposizione avverso un'esecuzione già iniziata, sia essa nelle forme ordinarie (art. 543 c.p.c.) ovvero nella forma del pignoramento diretto
2 Contr (ex art. 72 bis DPR 602/73), entrambi senza alcun dubbio mai predisposti dall nei confronti della Vicinanza.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione avanzata da;
Parte_1
Contr
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' , Parte_1 liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, il 2.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina
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