Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese dal 30.9.2024 a seguito all'invito al deposito di note scritte, con assegnazione termini di legge ex art 190 cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2759/2022 di R.G., promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Voghera (PV), C.F._2
Via Emilia, 101, presso lo Studio dell'Avv. Davide Dondoni (C.F.
), che li rappresenta e difende giusta delega in calce C.F._3 all'atto di citazione
- attori - contro
- RAPPRESENTANZA GENERALE PER Controparte_1 CP_2
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta delega in atti dagli Avv.ti Maurizio Hazan (C.F.:
- PEC , C.F._4 Email_1
(C.F. C.F._5
e Marco Rodolfi (C.F. Email_2 [...]
– PEC ed elettivamente C.F._6 Email_3 domiciliata presso lo Studio dei medesimi in Milano, in Largo Augusto n. 3, ( comunicazioni di Cancelleria al numero di fax 02/43998065 od agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati)
- convenuta – nonché
Controparte_3
- convenuta contumace -
CONCLUSIONI
Per gli Attori e Parte_1 Parte_2
« Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto per le motivazioni di cui in premessa contrariis reiectis: Riconoscere e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella verificazione del sinistro occorso il giorno 18.09.2018 alle ore 10,00 circa in Voghera (PV) del IG.
e, per l'effetto, condannare in solido tra loro l . in Parte_3 Controparte_3
1
Legale rappresentante pro tempore in qualità rispettivamente di proprietario dell'autovettura Fiat PU tg. FH828XX e di Compagnia assicuratrice la responsabilità civile della medesima vettura a risarcire in via indilata, nella citata qualità, tutti i danni, di qualsiasi natura, subiti e subendi in seguito ed a causa del sinistro per cui è lite, al IG. danni al momento riassumibili e Parte_1 quantificabili in € 239.938,06 (comprensivi di € 4.774,00 per spese mediche documentate) o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia con maggiorazione di rivalutazione ed d'interessi dal di del dovuto al pagamento effettivo e a risarcire in via indilata, nella citata qualità, tutti i danni, di qualsiasi natura, subiti e subendi in seguito ed a causa del sinistro per cui è lite, al IG. Parte_2 danni al momento riassumibili e quantificabili in € 566.738,04 (comprensivi di € 4.771,00 per spese mediche documentate) o, in quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di Giustizia con maggiorazione di rivalutazione ed d'interessi dal di del dovuto al pagamento effettivo.
In via istruttoria chiede ammettersi e disporsi prova per testimoni degli Agenti della Polizia Locale di Voghera Controparte_5 Controparte_6 Tes_1 nonchè del Prof. Dott. sulle circostanze qui di seguito
[...] Persona_1 capitolate nonché a prova contraria sulle circostanze dedotte da controparte che eventualmente dovessero essere ammesse quale possibile oggetto di prova testimoniale e per interrogatorio formale del Geom. sulle circostanze di fatto di CP_7 seguito capitolate e precedute dal rituale “Vero che?” 1. “Vero che in data 17.09.2018 alle ore 10,00 ca. nel territorio del Comune di Voghera, nei pressi di Via Verdi con direzione di marcia via XX Settembre – Via AR B. i IG.ri e Parte_1 erano trasportati sul veicolo Fiat PU TG. FH828XX di proprietà Parte_2 della . corrente in Bolzano (BZ)- Via Roma 96 P. IVA Controparte_3
e condotta in quell'occasione dal IG. veniva coinvolto P.IVA_2 Parte_3 in un incidente stradale?” 2. “Vero che in tale occasione, dalle dichiarazioni rese ai verbalizzanti, il conducente del veicolo Fiat PU perdeva il controllo dell'auto ed urtava un'auto in sosta sul lato destra della carreggiata ed un'altra auto nel controviale ed alle ore 10,15 intervenivano in loco unita-mente ai pompieri e alla croce rossa di Voghera gli agenti della Polizia Locale sempre di Voghera che eseguiva le operazioni di rilevamento?”; 3. “Vero che al momento del Vs. intervento (Ag. Fariseo e i veicoli erano ancora in posizione post-urto?”; 4. “Vero che il conducente CP_6
e i due attori venivano trovati ancora all'interno del veicolo con Parte_3 danni fisici tali da dover essere ricoverati presso il nosocomio di Voghera?”; 5. “Vero che i passeggeri erano posizionati sul veicolo Fiat PU quanto a sul Parte_2 sedile anteriore destro e quanto a sul sedile posteriore sinistro?”; 6. “Vero Parte_1 che il conducente della Fiat PU ( ) e i due attori sono stati estratti Parte_3 dalle lamiere del veicolo Fiat PU?”; 7. “Vero che il conducente ed entrambi i trasportati venivano portati presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Voghera per mezzo di tre ambulanze?”; 8. “Vero che in data 17.09.2018, il IG. Parte_1 veniva ricoverato presso il reparto di traumatologia e dimesso in data 28.09.2018 dopo aver subito un intervento di osteosintesi, con diagnosi di frattura scomposta pluri- frammentaria esposta F1 pollice, frattura del terzo me-dio diafisaria F 1° dito medio,
2 frattura scomposta diafisaria distale F1 anulare mano destra, frattura chiusa ossa del metacarpo e frattura esposta di più falangi mano sinistra 9. “Vero che in data 10.10.2018, a seguito di visita ortopedica venivano rimossi i punti e man-tenuti i fili di K. ed in data 25.10.2018, a seguito di visita ortopedica venivano rimossi i fili di K?”; 10. “Vero che in data 01.03.2019, il IG. si sottoponeva a visita Parte_1 medico legale?” 11. “Vero che dalla relazione di visita medico legale dall'incidente è derivato “un significativo deficit funzionale della mano destra ed in minor misura di quella sinistra. Pertanto, il caso può essere ammesso al risarcimento attraverso i seguenti parametri medico legali: inabilità temporanea totale al 100%: 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 75%:30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 50%: 30 giorni;
danno biologico pari al 25%, incidenza sulla capacità lavorativa di pizzaiolo ridotta al 25%?”; 12. “Vero che in data 17.09.2018, a seguito del sinistro stradale di cui sopra il IG. veniva ricoverato presso il reparto di Parte_2 traumatologia e dimesso in data 01.10.2018 dopo aver subito un intervento di osteosintesi, con diagnosi di frattura scomposta del metacarpo e delle falangi prossimali del II, III, IV, V raggio con angolazione, frattura composta del terzo medio dello scafoide della mano destra?”; 13. “Vero che in data 10.10.2018, a seguito di visita ortopedica ad venivano rimossi i punti di sutura?”; 14. “Vero che in Parte_2 data 25.10.2018, eseguiva visita ortopedica con mobilizzazione in acqua calda salata?”; 15. “Vero che in data 01.03.2019, il IG. si sottoponeva a Parte_2 visita medico legale?”; 16. “Vero che dalla relazione di visita medico legale dall'incidente è derivata una “incapacità funzionale della prensione con la mano destra in destrimane. inabilità temporanea totale al 100%: 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 75%: 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 50%: 30 giorni;
danno biologico pari al 45% incidenza sulla capacità lavorativa di idraulico ridotta al 45%?”; 17. “Vero che gli agenti accertatori hanno stabilito che le fratture alle mani erano compatibili per entrambi i trasportati con il sinistro?”; Con vittoria di spese di causa compreso il rimborso forfetario 15% ».
Per la convenuta RAPPRESENTANZA GENERALE Controparte_1
PER L'ITALIA:
« Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso: rigettare ogni pretesa formulata dagli attori nei confronti di in Controparte_1 quanto infondata, sia in fatto che in diritto, per i motivi esposti in narrativa. IN OGNI CASO Con la vittoria delle spese di giudizio ».
ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI PRECEDENTI IN FATTO E PROCESSUALI
Gli Attori i IGg.ri e con atto di citazione Parte_1 Parte_2 notificato in data 30.5.2022, hanno convenuto in giudizio Controparte_1
RAPPRESENTANZA GENERALE e CP_8 [...] chiedendo dichiar res CP_3 verificazione del sinistro, occorso il giorno 18.09.2018 alle ore 10,00 circa in Voghera (PV), del IG. , e, per l'effetto, condannare, in solido Parte_3 tra loro, l' in persona del legale rappresentante pro tempore e Controparte_3 la in persona del Legale rappresentante pro tempore, in Controparte_4
3 qualità, rispettivamente di proprietario dell'autovettura Fiat PU tg. FH828XX, e di Compagnia assicuratrice la responsabilità civile della medesima vettura, a risarcire, nella citata qualità, tutti i danni, di qualsiasi natura, subiti e subendi in seguito ed a causa del sinistro per cui è lite, al IG.
( quantificabili in € 239.938,06 (comprensivi di € 4.774,00 per Parte_1 spese mediche documentate) o in quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia, con maggiorazione di rivalutazione ed d'interessi dal di del dovuto al pagamento effettivo, e a risarcire, nella citata qualità, tutti i danni, di qualsiasi natura, subiti e subendi, in seguito ed a causa del sinistro per cui è lite, al IG. ( quantificabili in € 566.738,04 (comprensivi di Parte_2
€ 4.771,00 per spese mediche documentate) o, in quella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia con maggiorazione di rivalutazione ed d'interessi dal di del dovuto al pagamento effettivo.
In particolare i IGg.ri e hanno dedotto che: Parte_2 Parte_1
- in data 17.09.2018 alle ore 10,00 ca. nel territorio del Comune di Voghera, nei pressi di Via Verdi con direzione di marcia via XX Settembre – Via AR B. i IG.ri e erano trasportati sul veicolo Fiat PU Parte_1 Parte_2
TG. FH828XX, di proprietà della e condotto, in Controparte_3 quell'occasione, dal IG. che veniva coinvolto in un incidente Parte_3 stradale: il conducente del veicolo Fiat PU perdeva il controllo dell'auto ed urtava un'auto in sosta sul lato destra della carreggiata ed un'altra auto nel controviale, ed alle ore 10,15 intervenivano in loco la Polizia Locale di Voghera, che eseguiva le operazioni di rilevamento
- il conducente ed entrambi i trasportati venivano portati presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Voghera per mezzo di tre ambulanze
- in seguito ed a causa del sinistro occorso in data 17.09.2028, il IG. Pt_1 veniva ricoverato presso il reparto di traumatologia e dimesso i
[...]
28.09.2018, dopo aver subito un intervento di osteosintesi, con diagnosi di frattura scomposta pluri-frammentaria esposta F1 pollice, frattura del terzo medio diafisaria F 1° dito medio, frattura scomposta diafisaria distale F1 anulare mano destra, frattura chiusa ossa del metacarpo e frattura esposta di più falangi mano sinistra. Come risulta dalla relazione di visita medico legale dall'incidente è derivato un significativo deficit funzionale della mano destra ed in minor misura di quella sinistra, con inabilità temporanea totale al 100% di 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
danno biologico pari al 25% ed incidenza sulla capacità lavorativa di pizzaiolo ridotta al 25%: con totale con personalizzazione massima € 171.821,50, cui è da aggiungersi quanto dovuto a titolo perdita della capacità lavorativa calcolata in € 68.116,56, per un totale complessivo di € 239.938,06;
- in seguito ed a causa del sinistro occorso in data 17.09.2028, il IG. Pt_2 veniva ricoverato presso il reparto di traumatologia e dimesso in data
[...]
.2018 dopo aver subito un intervento di osteosintesi, con diagnosi di frattura scomposta del metacarpo e delle falangi prossimali del II, III, IV, V
4 raggio con angolazione, frattura composta del terzo medio dello scafoide della mano destra. Come risulta dalla relazione di visita medico legale dall'incidente è derivata una incapacità funzionale della prensione con la mano destra in destrimane con inabilità temporanea totale al 100% di 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 75% di 30 giorni;
inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
danno biologico pari al 45% ed incidenza sulla capacità lavorativa di idraulico ridotta al 45%, con un totale con personalizzazione massima di € 446.092,50, cui è da aggiungersi quanto dovuto a titolo perdita della capacità lavorativa calcolata in € 120.645,54, per un totale complessivo di € 566.738,04.
All'udienza del 19.10.2022 è stata dichiarata la contumacia di
[...]
CP_3
Si è costituita Controparte_9 chiedendo il rigetto di ogni pretesa formulata dagli attori nei confronti di
[...] in quanto infondata, sia in fatto che in diritto, con la vittoria delle CP_1 spese di giudizio.
In particolare ha contro dedotto:
- che nel corso delle indagini svolte da erano emerse Controparte_1 versioni dell'incidente, da parte dei tre occupanti del veicolo, completamente diverse: il terzo trasportato riferiva che il conducente avesse Parte_2 perso il controllo del mezzo per evitare un pedone;
il terzo trasportato Pt_1 riferiva che il conducente avesse perso il controllo del mezzo da
[...] conducente riferiva di aver sterzato bruscamente a causa della Parte_3 presenza di un gatto sulla carreggiata;
- la mancanza del nesso eziologico tra le lesioni subite dai sig.ri e Parte_1
e la dinamica del sinistro così come esposta dagli istanti: i danni Parte_2 riportati dai terzi trasportati risultano assolutamente incompatibili con la dinamica dell'evento
-durante la gestione del predetto sinistro ed in particolare nella fase di accertamento dei danni fisici occorsi ai terzi trasportati sig.ri e Parte_1
la Compagnia assicuratrice rilevava una Parte_2 Controparte_1 palese discrepanza tra le lesioni riscontrate ai due trasportati (ossia fratture multiple alle mani) rispetto alle lievi lesioni subite dal conducente del veicolo Fiat PU targato FH828XX, sig. , al quale venivano attribuiti Parte_3 appena giorni 2 di prognosi;
-incaricata l'agenzia investigativa esterna “ Controparte_10
, dalla relazione emergeva una marcata divergenza tra le
[...] versioni dell'incidente fornite dai tre occupanti del veicolo;
i sig.ri e Pt_2
terzi trasportati, non hanno sporto atto di denuncia-querela per il Pt_1 sinistro occorso;
e un'immagine estrapolata da un video di sorveglianza avrebbe ritratto il sig. con indosso un tutore al braccio destro, come se lo Pt_2 stesso pertanto avesse già patito un danno;
-dalla consulenza medico-legale avente ad oggetto le lesioni riportate in seguito al sinistro per cui vi è causa, con riferimento al sig. , Parte_1
5 emergeva che “la velocità di proiezione in avanti del soggetto non sia stata a tal punto violenta da causare gravi lesioni al distretto cefalico. A fronte di una simile energia cinetica, diventano pertanto inspiegabili le plurime fratture riportate ad entrambe le mani;
tanto più che queste erano pluriframmentarie e scomposte e accompagnate da ferite (inspiegabili vista la integrità dell'abitacolo) e da vistosa deformità delle mani. La pluriframmentarietà delle fratture, l'angolazione dei monconi e la deformità delle mani non si accordano affatto con un trauma contusivo diretto contro una superficie dell'abitacolo, bensì con un importante trauma da schiacciamento che non può essere ricorso in occasione del sinistro stradale”;
-in relazione alle lesioni subìte dal sig. invece, la Dott.ssa Parte_2 rileva che “si è di fronte ad un interessamento traumatico di tutte le dita Per_2 lunghe e di tutti i metacarpali (si veda immagine di lato); lesioni queste parallele, simmetriche e plurime, incompatibili con una contusione della mano contro una superficie dura (abitacolo interno) e invece anch'esse coerenti con un trauma da schiacciamento, che non può essere avvenuto in occasione dell'incidente”.
- il sinistro per cui vi è causa si inserisce in un più ampio filone di sinistri, tutti verificatisi tra il maggio 2018 e il giugno 2019 nelle zone limitrofe al Comune di Torino, che sono stati oggetto di richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'odierna conventa e i predetti sinistri sono stati Controparte_1 attenzionati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano presso la quale è stata depositata, in data 26.10.2020 atto di , Parte_4
- era configurabile comunque a carico dei sig.ri e un concorso di Pt_1 Pt_2 colpa nella causazione del danno alla persona dagli stessi subiti poiché, come emerge dal verbale di P.S. gli odierni attori non facevano infatti nel frangente utilizzo dei presidi obbligatori di ritenzione, che comporta ex art. 1227 comma 1 c.c., la conseguente e proporzionale riduzione della responsabilità del danneggiante,
- contestava, altresì, il quantum delle avverse pretese poiché eccessivo ed ingiustificato, ed in particolare sul danno alla persona lamentato dagli odierni attori, avendo riguardo ai criteri di liquidazione di cui all'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private;
infondata la richiesta di maggiorazione del danno non patrimoniale avanzata dagli attori;
così come la “personalizzazione” (peraltro indicata nella misura massima); la congruità delle spese mediche sostenute e sostenende e la connessione eziologica con il sinistro per il quale è giudizio, nonché la perdita della capacità lavorativa specifica, non essendo stata fornita la prova dello svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso.
Con ordinanza del 17.5.2023 è stata disposta CTU medico-legale, all'esito è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, il processo è stato riassegnato in data 4.12.2023, e previa riprogrammazione del ruolo decisorio, è stato trattenuto in decisione con assegnazione del termini di legge ex art 190 cpc dal 30.9.2024.
6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve osservarsi che dalla Relazione sulla dinamica del sinistro redatta dalla Polizia Locale di Voghera risulta che, al momento dell'arrivo, sul luogo del sinistro alle ore 10:15, venivano analizzati tre veicoli che si trovavano in posizione post urto:
-il veicolo B ovverosia la IA TO tg FH828XX, condotto da Pt_3
sul quale si trovavano gli Attori e quali
[...] Parte_2 Parte_1 passeggeri,
- il veicolo A ovverosia la IA TO tg DR115XD in sosta al momento della collisione sul margine destro
- il veicolo C ovverosia la IA 500 tg FF872NN in sosta al momento della collisione sul margine destro nel controviale
In particolare nel veicolo B Fiat PU tg FH828XX si trovava ancora il conducente e i due passeggeri, che lamentavano danni fisici e venivano trasportati presso il locale Pronto soccorso in autoambulanza.
Da quanto emerso in sede di rilevamento, e dalle dichiarazioni raccolte, risultava che il veicolo B, Fiat PU tg FH828XX, percorreva via Verdi con direzione via XX Settembre, allorquando il conducente IG , Parte_3 con a bordo gli odierni Attori, giunto in prossimità dell'intersezione con via Marchesi, perdeva il controllo del veicolo e andava a collidere, contro l'autovettura Fiat PU, tg DR115XD in sosta sul lato destro della carreggiata, che, a seguito dell'urto subito nella parte posteriore sinistra, veniva sospinta in avanti e entrava in collisione con l'autovettura Fiat 500 tg FF872NN, in sosta nel controviale.
Risulta contestato al conducente del veicolo B, Fiat PU tg FH828XX,
la violazione dell'articolo 141 comma 2 e 11 Codice della Parte_3
avere arrestato tempestivamente, nei limiti del campo di visibilità, e in presenza di ostacoli prevedibili, il proprio veicolo.
Da tale relazione del 16 novembre 2018 risulta, pertanto, che il veicolo Fiat PU targato FH828XX di proprietà di , e condotto da Controparte_3
, e con trasportati gli odierni attori il signor e il Parte_3 Parte_2
pertanto, era andato a collidere contro iat Parte_1
PU, in sosta sul margine destro, che successivamente aveva urtato altra autovettura, in sosta sul margine destro nel controviale, ovverosia l'autovettura Fiat 500: deve, altresì, osservarsi, per quanto riguarda le condizioni della strada, che tali condizioni risultavano buone, con condizioni di tempo sereno e condizioni di luce normale, di giorno, con fondo stradale asfaltato e asciutto.
Occorre rilevare , per quanto riguarda i danni riportati dai veicoli, che, da tale relazione sull'incidente stradale, risulta che il veicolo B ovverosia l'autovettura Fiat punto condotta da , e con gli attori quali trasportati, aveva Parte_3 riportato lo sfondamento della parte anteriore con esplosione dell'airbag:
7 risulta il completo sfondamento del paraurti anteriore, cofano motore, e rottura gruppi ottici anteriori, con esplosione dell'airbag, sia lato guidatore, sia lato passeggero.
Il signor risultava quale passeggero sul sedile anteriore destro, Parte_2
e il signo quale passeggero sul sedile posteriore sinistro: inoltre Parte_1 deve osservarsi che nulla risulta da tale relazione sull'incidente stradale circa il fatto che gli attuali attori, quali passeggeri, indossassero le cinture di sicurezza.
In questa dinamica e in questo contesto , anche con riferimento ai danni riscontrati sul veicolo B, e correlativa valutazione in punto energia cinetica, si collocano le risultanze della CTU medico legale a firma del Dott. Per_3
, che ha escluso, per entrambi gli Attori, la compatibilità delle lesioni
[...] con il sinistro di cui è causa e con l'uso di cinture di sicurezza.
In particolare il CTU, per il IG seduto sul sedile posteriore ha Parte_1 indicato nello specifico che “ Tutti gli elementi clinico-anamnestici e documentali sin qui richiamati permettono di affermare che il periziando signor in Parte_1 data 17 settembre 2018 si trovava in nella città di Voghera, trasportato sul CP_3 sedile posteriore destro, presumibilmente privo di protezione con cinture di sicurezza, di autoveicolo di cui il conducente perdeva il controllo e che andava a collisione fronto- laterale dx con altra autovettura posteggiata sul lato destro della carreggiata. I primi accertamenti medici venivano svolti al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Voghera permettevano di rilevare un trauma cranico con escoriazione frontale e ferite e deformità ad entrambe le mani. Trasferito presso il locale reparto di Ortopedia si poneva diagnosi di fratture-lussazioni plurime mano destra e sinistra per cui in data 24.9 e 25.9 veniva sottoposto ad interventi chirurgici di riduzione, osteosintesi con placca e viti I° e III° dito mano dx e fissazione con fili di K. al IV dito mano dx e I° dito mano sn. Veniva dimesso il 28.9 con contenzione in gesso e seguivano controlli clinici e radiografici seriati con medicazioni, progressiva rimozione gessi e fili e chinesiterapia;
ultimo controllo ortopedico documentato del 19.12.2018 riferiva di rigidità articolare delle dita interessate dal trauma fratturativo ed indicazione a proseguire rieducazione funzionale.
Nel corso della visita di consulenza d'ufficio abbiamo potuto constatare la presenza di plurimi esiti cicatriziali e limitazioni delle escursioni articolari metacarpo-falangee ed interfalangee delle dita interessate dalle lesioni traumatiche associate a ipoergia complessiva della funzionalità della mano più evidente a carico della mano destra in soggetto destrimane.”
Tali lesioni dal punto di vista medico legale sono stati quantificate con “ quantificazione condivisa con entrambi i consulenti di parte nei seguenti termini medico legali: Inabilità Temporanea Assoluta undici giorni Inabilità Temporanea Parziale al 75% trenta giorni Inabilità Temporanea Parziale al 50% trenta giorni Inabilità Temporanea Parziale al 25% trenta giorni Danno biologico permanente pari al 18%”.
8 Tuttavia ed è il punto centrale del processo, e della risposta allo specifico quesito posto dal Giudice al CTU, tali lesioni non sono causalmente riferibili, e compatibili, con le modalità di svolgimento del sinistro.
Sul punto il CTU ha rilevato che” Alcune criticità, invece, sono emerse nella discussione del caso laddove si è trattato di affrontare le questioni poste dal quesito del giudice relativamente alla compatibilità delle lesioni con il sinistro di cui è causa e con l'uso di cinture di sicurezza, aspetti che, peraltro, sono comuni con il caso dell'altro periziando signor alla cui relazione si rimanda. Nel caso di Parte_2 Pt_1 con riferimento alle cinture di sicurezza, al di là delle poco attendibili
[...] dichiarazioni dell'interessato al momento della visita, i dati documentali disponibili ( verbale del comando di polizia locale del Comune di Voghera e verbale di P.S.) fanno decisamente ritenere che al momento del sinistro il soggetto non indossasse le cinture di sicurezza. Riguardo alle lesioni descritte negli accertamenti medici in particolare referto di P.S. e cartella clinica ricovero in Ortopedia del nosocomio di Voghera, risultano due tipologie di lesività ovvero un trauma cranico con escoriazione cutanea in sede frontale e una grave lesività alle mani con ferite cutanee e plurime fratture lussazioni delle dita. Il trauma cranico è inquadrabile come trauma cranico minore quindi di modesta entità tenuto conto che non ha dato seguito a nessun esito ne temporaneo ne permanente come si può ricavare dall'assenza di riferimenti in tutti i controlli clinici che sono seguiti alle dimissioni dal pronto soccorso, appare certamente compatibile con la dinamica del sinistro stradale ovvero con l'urto del capo contro parti non meglio precisate dell'abitacolo dell'autovettura; tale lesione, come detto comunque priva di conseguenze, ragionevolmente avrebbe potuto essere evitata con l'uso di cinture di sicurezza.
In merito alla seconda tipologia di lesioni, quelle ben più gravi a carico delle mani che di fatto sostengono l'intero danno biologico, il consulente di parte convenuta d.ssa in sede di discussione nell'ambito dei due incontri che hanno Persona_4 caratterizzato le operazioni peritali, solleva forti dubbi sulla compatibilità delle stesse con le modalità lesive suddette sempre riferite a urto del corpo del soggetto contro parti dell'abitacolo della vettura.
A sostegno di tale posizione vengono fatte rilevare alcune incongruenze relative alla sede dove colpisce innanzitutto la presenza di ferite cutanee nelle zone traumatizzate difficilmente ricollegabili alle modalità lesive, quantomeno nell'estensione e nell'entità, soprattutto se raffrontate alla violenza dell'urto da collisione subito dal veicolo, certamente non rilevante come si dirà più avanti, la simmetricità e quasi linearità parallela delle lesioni stesse lungo un asse trasversale nonché la bilateralità (mano destra e mano sinistra) ed ancora l'interessamento, sostanzialmente sovrapponibile, delle parti distali dei metacarpi e prossimali delle falangi.
Viene fatto rilevare, peraltro, che la gravità, l'entità e la polidistrettualità lesiva poco si conciliano con la forza d'urto da collisione che è possibile ricavare dai danni subiti dalla autovettura nella parte sostanzialmente frontale della carrozzeria, limitata al muso e comunque non di entità tali da giustificare la gravità delle menomazioni alle mani descritte.
9 In realtà ci si sarebbe al limite potuto attendere tali lesioni, salvo le incongruenze di sede già dette, a fronte di un incidente della strada ben più violento che avesse comportato fuoriuscita dalla carreggiata e ribaltamento del veicolo, ma in tale ipotetica eventualità ben più importante sarebbe stata l'entità del trauma cranico e certamente sarebbero state interessate altre parti del corpo e non solo i distretti corporei delle mani.
A ulteriore conforto di tali valutazioni vengono sottolineati altri elementi quali l'assenza di lesioni significative riportate dal conducente per quanto ci risulta a conferma di un urto di non elevata entità e ulteriore elemento anomalo che anche il soggetto trasportato sul sedile anteriore abbia riportalo lesioni alle mani del tutto simili, per di più in tale caso tutelato dalle cinture di sicurezza e dalla apertura degli air-bag (vedasi relazione ). Pt_2
Il CTU ha quindi concluso indicando che “ Il CTP per parte attrice dott.
preso atto delle considerazioni della collega si riserva di valutare le Persona_1 stesse e fare eventuali osservazioni.
Si deve, in effetti, convenire con il CTP di parte convenuta che i diversi elementi richiamati hanno fondamento e appaiono convincenti e sono tali da orientare questa consulenza d'ufficio a ritenere con elevata probabilità che, le del tutto particolari fattispecie di lesioni alle mani del periziando, non siano da considerarsi compatibili con le caratteristiche dell'incidente della strada emerso dal verbale delle autorità competenti intervenute al momento del sinistro, dei rilievi fotografici del veicolo coinvolto e dalla documentazione medica relativa al caso, in quanto non coerenti con urto contro parti dell'abitacolo nell'ambito di un impatto di non particolarmente elevata violenza d'urto e di forza dinamica. Le suddette lesioni e le conseguenti menomazioni sono, pertanto, da valutarsi incongrue, anomale se raffrontate alle modalità traumatiche e, dunque, con tutta probabilità indipendenti ed estranee alla dinamica del sinistro ed evidentemente prodotte in circostanze che non è dato sapere, prima che si verificasse l'incidente stradale di cui è causa. “
Il CTU, anche, per il IG seduto sul sedile anteriore destro, ha Parte_2 indicato nello specifico che “In base alle risultanze clinico-anamnestiche e documentali si può confermare che il periziando signor in data 17 Parte_2 settembre 2018 si trovava in nella città di Voghera, trasportato sul sedile CP_3 anteriore destro, con cinture di sicurezza regolarmente inserite, di autoveicolo di cui il conducente perdeva il controllo e che andava a collisione fronto-laterale dx con altra autovettura posteggiata sul lato destro della carreggiata. Al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Voghera dove veniva trasportato, si accertava la presenza di fratture multiple mano destra che poi venivano meglio precisate nel reparto di ortopedia e traumatologia dello stesso nosocomio dove veniva ricoverato, ponendosi diagnosi di frattura diafisaria pluriframmentaria scomposta di F1 e metacarpo 2,3,4,5 dito mano destra con sofferenza cutanea del 4° dito;
frattura composta scafoide mano destra per cui in data 25.9 veniva sottoposto ad interventi chirurgici di riduzione, e osteosintesi con placca e viti. Veniva dimesso il 01.10.2018 con contenzione in stecca gessata e seguivano controlli clinici e radiografici seriati con medicazioni, rimozione gesso e chinesiterapia;
ultimo controllo ortopedico documentato del 19.12.2018 riferiva di
10 mano ad artiglio da rigidità post-traumatica per fratture plurime trattate con sintesi;
deve potenziare il movimento anche forzando con assistenza fisioterapica…”
La visita di consulenza d'ufficio ha permesso di obiettivare una mano destra distrofica atteggiata ad artiglio con alcune dita in deviazione ulnare rispetto all'asse, globale ipotonotrofia muscolare distale , iperidrosi e discromia cutanea, plurimi esiti cicatriziali e limitazioni delle escursioni articolari metacarpo-falangee ed interfalangee delle dita con chiusura del pugno marcatamente deficitaria cosi come le pinze delle singole dita in soggetto destrimane”.
Tali lesioni dal punto di vista medico legale sono stati quantificate con “ una quantificazione condivisa con entrambi i consulenti di parte nei seguenti termini medico legali: Inabilità Temporanea Assoluta quattordici giorni Inabilità Temporanea Parziale al 75% trenta giorni Inabilità Temporanea Parziale al 50% sessanta giorni Danno biologico permanente pari al 25% Congrue le spese mediche documentate pari ad euro 118; le spese di euro 9 relative a fotocopia di cartella clinica, non trattandosi di spese mediche, vengono rimesse alla valutazione del giudice”
Tuttavia ed è il punto centrale del processo, e della risposta allo specifico quesito posto dal Giudice al CTU, tali lesioni non sono causalmente riferibili, e compatibili, con le modalità di svolgimento del sinistro.
Sul punto il CTU ha rilevato che “Si tratta a questo punto di stabilire se le lesioni riportate alla mano destra siano coerenti con lo stato del passeggero ( occupante il sedile anteriore destro con cinture indossate) e con la dinamica del sinistro. Viene fatto rilevare in primis che lesioni di elevata gravità come quelle in questione appaiono ben poco coerenti se si considera che il passeggero era protetto da una possibile violenta proiezione in avanti dalle cinture di sicurezza a cui si aggiunge l'ulteriore protezione realizzatasi per l'apertura dell'air-bag; entrambi gli elementi rendono del tutto improbabile che si sia potuto verificare un trauma cosi importante alla mano destra per urto contro il cruscotto ma anche di altre parti dell'abitacolo.
Peraltro vengono riprese, da parte del consulente di parte convenuta, le stesse considerazioni già svolte per il caso ovvero forti dubbi sulla compatibilità delle Pt_1 lesioni alla mano con le modalità lesive note sempre riferite a urto del corpo del soggetto contro parti dell'abitacolo della vettura a seguito dello scontro.
Trattandosi di fattispecie molto simili si ritiene di riprendere quanto già riportato nella relazione peritale del signor “A sostegno di tale posizione vengono fatte Pt_1 rilevare alcune incongruenze relative alla sede dove colpisce innanzitutto la presenza di ferite cutanee nelle zone traumatizzate difficilmente ricollegabili alle modalità lesive, quantomeno nell'estensione e nell'entità, soprattutto se raffrontate all'l'entità dell'urto da collisione subito dal veicolo certamente non rilevante come si dirà più avanti, la singolare simmetricità e quasi linearità parallela delle lesioni stesse lungo un asse trasversale nonché la bilateralità (mano destra e mano sinistra) ed ancora l'interessamento, sostanzialmente sovrapponibile, delle parti distali dei metacarpi e prossimali delle falangi. Viene fatto rilevare, peraltro, che la gravità, l'entità e la polidistrettualità lesiva poco si conciliano con la forza d'urto da collisione che è possibile ricavare dai danni subiti dalla autovettura nella parte sostanzialmente
11 frontale della carrozzeria, limitata al muso e comunque non di entità tali da giustificare la gravità delle menomazioni alle mani descritte. In realtà ci si sarebbe al limite potuto attendere tali lesioni, salvo le incongruenze di sede già dette, a fronte di un incidente della strada ben più violento che avesse comportato fuoriuscita dalla carreggiata e ribaltamento del veicolo, ma in tale ipotetica eventualità ben più importante sarebbe stata l'entità del trauma cranico e certamente sarebbero state interessate altre parti del corpo e non solo i distretti corporei delle mani. A ulteriore conforto di tali valutazioni vengono sottolineati altri elementi quali l'assenza di lesioni significative riportate dal conducente a conferma di un urto di moderata entità e ulteriore elemento anomalo che anche il soggetto trasportato sul sedile anteriore abbia riportalo lesioni alle mani del tutto simili, per di più in tale caso tutelato dalle cinture di sicurezza e dalla apertura degli air-bag (vedasi relazione ).” Pt_2
Con alcune differenze quali le cinture di sicurezza indossate e l'interessamento della sola mano destra, vengono proposte in sostanza le argomentazioni suddette anche nel caso del periziando . Pt_2
Il CTU ha quindi concluso anche in questo caso indicando che “Il CTP per parte attrice dott. preso atto delle considerazioni della collega si riserva Persona_1 di valutare le stesse e fare eventuali osservazioni.
Anche nel caso di specie si devono ritenere fondate e convincenti in scienza e coscienza le considerazioni della collega dovendosi giudicare le lesioni della mano destra per le loro caratteristiche di particolarità, specificità di ristretta localizzazione e decorso, rilevante entità lesiva, con elevata probabilità sono da valutarsi eccedenti e quindi ultronee e di fatto non pertinenti e sostanzialmente incoerenti con la tipologia dinamica del sinistro, ulteriormente improbabili a fronte di contenzione in cinture di sicurezza e protezione da parte del sistema di air-bag.
Di conseguenza sembra potersi dire che le lesioni alla mano destra e le relative sequele del periziando sono da considerarsi con significativa probabilità Parte_2 indipendenti ed estranee alla dinamica del sinistro ed evidentemente prodotte in circostanze che non è dato conoscere, in epoca antecedente il sinistro di cui è causa.”
Né tali elementi sono elisi dalla Osservazioni del CTP Prof , Per_1 dovendosi osservare che il CTU è molto dettagliato e specifico nel rilevare che
“ Si prende atto, in via preliminare, che anche il consulente di parte ritiene possibile la non compatibilità della lesività nella sede anatomica delle mani con la dinamica del sinistro. Prosegue affermando che la nostra valutazione non tiene conto di possibili eventi lesivi inerenti il sinistro che possono aver prodotto le lesioni senza specificare quali.
In realtà la nostra analisi porta proprio a ritenere altamente improbabile e quasi da escludere che a causa del tamponamento, per sue caratteristiche e modalità approfondite nella relazione, sia nel caso che nel caso , con alcune Pt_1 Pt_2 differenze e specificità già dette, si possano essere realizzate quelle lesioni.
Da quella tipologia di evento traumatico, quindi, non mi aspetto quelle lesioni così particolari e localizzate che risultano davvero incongruenti nel contesto del
12 sinistro stesso, in assenza, peraltro, d'interessamento di altri distretti corporei che invece mi sarei aspettato e la cui assenza rafforzano la convinzione che l'urto non possa essere stato particolarmente violento.
Si dice poi che questa CTU “…non si esprime in termini di certezza anche in virtù dell'insufficienza degli elementi della dinamica del sinistro……”.
La nostra relazione peritale, invero, ha ritenuto gli elementi documentali ( verbale delle autorità competenti, rilievi fotografici, etc.) più che sufficienti a inquadrare le modalità del sinistro per una successiva correlazione con le lesioni corporee dei passeggeri trasportati.
In ambito medico scientifico nonché medico legale difficilmente è possibile esprimersi in termini di certezza in ambito di nesso causale, ma nei casi di specie tutti gli elementi utili ad una valutazione emersi ed analizzati ci portano, comunque, molto vicino alla certezza”.
La CTU ha, quindi, in modo preciso e dettagliato escluso la sussistenza del nesso causale tra le lesioni lamentate dagli attori ed il sinistro stradale de quo.
Tali elementi conducono, tenuto conto della Relazione sull'incidente stradale della Polizia locale di Voghera, della analisi dei danni ai veicoli, della valutazione dell'energia cinetica e della analisi della CTU medico legale, a non poter accogliere le domande proposte dagli odierni attori, perché infondate.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, valore indedeterminabile, e devono essere parzialmente compensate nella misura del 50% in ragione della complessità della ricostruzione dei fatti di causa.
Le spese di C.T.U. devono essere poste a carico di Parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. respinge le domande proposte da Parte attrice e Parte_1 Pt_2 perché infondate;
[...]
2. condanna Parte attrice e alla rifusione in Parte_1 Parte_2 favore di Parte convenuta Controparte_9
delle spese di lite, che liquida in € 5.430,00
[...] per onorari , previa parziale compensazione nella misura del 50%;
3. pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di Parte attrice Pt_1
e
[...] Parte_2
Così deciso il 19.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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