Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/06/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1644/2023 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ...………….………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ..……….……….. Giudice dott.ssa Martina BADANO ………….. Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1644 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 14.5.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Roma, Via Elvia Recina n.6 presso lo studio dell'avv.to Giovanna De Petrillo che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1
- contumace -
- RESISTENTE -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...decorso il termine previsto dall'art. 3 della L. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sentenza di scioglimento del matrimonio contratto in Comune di S. Stefano al Mare in data
15.02.2003 trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio Anno 2003, Parte I, Serie -,
N. 1 alle medesime condizioni di cui ai punti 2 e 3 della separazione. Con vittoria di spese e compensi del giudizio...”;
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso…”.
dr. Andrea CANCIANI 1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in data 23.6.2023 - premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Santo Stefano al Mare il 15.2.2003 con e che dall'unione CP_1 non sono nati figli;
che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi. Non avanzava alcuna richiesta di carattere economico e spiegava fin d'ora domanda al fine di ottenere, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata la regolarità della CP_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 21.3.2024.
Il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente, unica costituita, alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio che, con sentenza non definitiva in data 26.3.2024
(n.240/24), pronunziava la separazione giudiziale dei coniugi;
quanto precede rimettendo, con contestuale ordinanza, la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio.
All'udienza del 14.5.2025, verificata la rituale notifica nei confronti della parte resistente contumace dell'ordinanza con cui è stata disposta la prosecuzione del giudizio per l'esame della domanda divorzile e preso atto della sua mancata costituzione, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, parte ricorrente - unica costituita - precisava le conclusioni ed, a seguito della discussione orale ex art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del
Collegio.
* * * * *
Osserva il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda divorzile avanzata da in quanto appare provato come la Parte_1 prosecuzione della vita in comune sia divenuta intollerabile e la convivenza tra le parti sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità implicitamente dimostrata da quanto dalla ricorrente riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 14.5.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Null'altro deve essere disposto dal Collegio in assenza di ulteriori domande.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
dr. Andrea CANCIANI 2 n. 1644/2023 R.G.A.C.C.
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Santo Stefano al Mare il 15.2.2003 tra i coniugi nato a [...] il [...] e CP_1
nata a [...] il [...]; matrimonio Parte_1 trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Santo Stefano al Mare dell'anno 2003, al n. 1, parte I;
2) compensa integralmente tra le arti le spese di lite
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni consequenziali di cui alla legge n. 898/1970 e succ. mod., disponendo l'annotazione della presente sentenza all'Ufficio Stato Civile di Santo Stefano al Mare.
Così deciso in Imperia, il 6.6.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 3