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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1330 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 319 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA
domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Fabio Pozzi che Parte_1 la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello----appellante E ing. CP_1 Controparte_2
Oggetto: opposizione a d.i. relativo a compensi professionali
Conclusioni: all'udienza cartolare del 23/05/2025, il difensore dell'appellante ha concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 120/2023 resa il 22/01/2023, il Tribunale di Trani, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell'ing. ha revocato il d.i. n. 4/2013 emesso per Controparte_3
l'importo di € 17.947,37 e condannato l'opponente a versare all'opposto la minor somma di € 7.801,97, oltre Iva, interessi ed accessori, a titolo di compenso professionale maturato per l'incarico conferitogli l'11/12/2007, compensando tra le parti le spese di lite (comprese quelle di ctu) per il 50%
pagina 1 di 9 e ponendo la restante metà a carico della società opponente, con clausola di distrazione.
Con citazione notificata il 27/02/2023, ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza la chiedendo, in riforma della stessa, la Parte_1 revoca integrale del d.i. opposto e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale restitutoria e di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con vittoria delle spese del doppio grado e con condanna dell'ing. e del suo difensore distrattario avv. F. Santoro alla CP_1 restituzione di tutto quanto versato da essa appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Nonostante la ritualità della notifica, l'appellato non si è costituito in questo grado di giudizio.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23/05/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di 60 gg. per il deposito della comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato ing. CP_1 che, nonostante la ritualità della notifica eseguita a mezzo Pec il 27/02/2023 presso il suo procuratore costituito in primo grado, avv. Francesco Santoro, non si è costituito in giudizio e non ha svolto attività difensiva.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Con un unico articolato motivo di censura, la società appellante lamenta che il Tribunale, dopo aver correttamente qualificato l'obbligazione assunta dall'ing. come di risultato e non di mezzi, avrebbe erroneamente CP_1 riconosciuto il suo diritto al compenso per l'attività professionale svolta fino al 2/04/2009, trascurando che lo stesso diritto sarebbe maturato solo con la realizzazione (mai avvenuta) dell'opera; avrebbe omesso di valutare le gravi responsabilità del professionista evidenziatesi nella fase successiva al 2/04/2009 con la predisposizione e presentazione di elementi cartografici non corrispondenti alla reale posizione del suolo assegnato alla Parte_1 avrebbe, in ogni caso, rideterminato le competenze spettanti all'opposto nella minor misura di € 7.801,97 quantificata per l'intero del ctu, senza detrarre l'acconto di € 5.000 già pacificamente incassato.
pagina 2 di 9 Le censure sono fondate.
Non vi è dubbio che -come già rilevato dal primo giudice con statuizione che non è stata impugnata ed è dunque divenuta definitiva- l'incarico conferito all'ing. con la scrittura del 11/12/2007 determinasse il CP_1 sorgere a suo carico di un'obbligazione di risultato e non di mezzi.
Non è infatti un caso che al medesimo fossero state affidate “tutte le procedure tecniche necessarie per la realizzazione dell'erigenda struttura… fino all'ottenimento dell'agibilità” e che il compenso per tali attività fosse stato pattuito nella misura del “6% del valore dell'immobile completo degli impianti tecnologici”, immobile che pacificamente non è mai stato realizzato a seguito dell'approvazione, in data 20/04/2009, del nuovo P.A.I. che ha ridefinito la perimetrazione delle aree ad alta pericolosità idraulica del Comune di Molfetta.
Per pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (sic Cass. 2017/n. 1214; conf. Cass. 2016/n. 14759; Cass. 2007/n. 2257).
“Il professionista, nell'espletamento della prestazione promessa, è obbligato ai sensi dell'art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso” (Cass. 2023/n. 9063).
Tra i suoi doveri rientra naturalmente anche quello di garantire il rispetto delle normative urbanistiche vigenti e di suggerire e apportare tutti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari a rendere l'opera fattibile in conformità a dette normative.
pagina 3 di 9 Tale responsabilità sussiste pacificamente anche nel caso di violazione degli obblighi informativi posti a carico del professionista (cfr. Cass. 2019/n. 16288).
Nella specie, nonostante la pacifica inutilizzabilità del progetto e la mancata realizzazione dell'opificio progettato, la sentenza impugnata ha comunque riconosciuto il diritto del professionista al compenso per la prima parte di attività regolarmente espletata fino al 2/04/2009 (quella che ha condotto all'approvazione del progetto).
La pronuncia impugnata è tuttavia viziata nella parte in cui si fonda sull'erroneo presupposto della scindibilità delle singole fasi in cui si è sviluppata l'attività professionale, svalutandone il carattere unitario in relazione al concreto risultato che era stato promesso, dovendosi invece escludere che la corretta esecuzione di singole fasi potesse essere valutata in sé e autonomamente, senza rapportarla all'interesse e alla concreta utilità finale che la società committente intendeva ottenere, o che si potesse configurare un inadempimento solo parziale.
L'attività svolta fino al 2/04/2009, cui si riferisce la richiesta di pagamento di cui al d.i. opposto, non aveva infatti una sua propria autonomia, né poteva ritenersi parzialmente utile a fronte del mancato raggiungimento del risultato ultimo che costituiva l'oggetto dell'incarico affidato all'ing. CP_1 pacificamente proseguito anche dopo il 2/04/2009 e non interrottosi a quella data.
Tale indebita scissione ha portato il primo giudice a non considerare in alcun modo quanto accaduto nella fase successiva, ove palese è la grave responsabilità del professionista che, consapevole del suo obbligo di garantire la concreta realizzazione dell'opera, dopo aver ricevuto da parte del la comunicazione del 26/05/2009 di non Controparte_4 assentibilità dell'intervento sulla base dell'adozione del nuovo P.A.I., ha artatamente presentato agli enti competenti dei rilievi cartografici non rispondenti all'effettivo stato dei luoghi, dichiarando, contrariamente al vero, che il lotto 7 maglia E non ricadeva nella perimetrazione delle aree ad alta pericolosità idraulica.
Tale condotta -per quanto sia da riconoscersi, come ha fatto il primo giudice, che la sopravvenuta modifica del P.A.I. non sia circostanza addebitabile al tecnico- integra, comunque, una grave violazione dei doveri informativi pagina 4 di 9 gravanti sull'ing. che, anziché rendere subito edotta la CP_1 committenza dei rilievi ostativi sollevati dagli enti competenti in modo da consentirle di compiere le opportune scelte successive, ha preferito attestare falsamente la fattibilità dell'opera al fine di garantirsi il proprio diritto al compenso, facendo in modo che la pratica amministrativa andasse avanti fino al 26/06/2012 (data in cui l'Autorità di Bacino ha comunicato la revoca del proprio precedente parere favorevole), esponendo peraltro la Parte_1 anche al rischio di conseguenze ulteriori rispetto alla mancata realizzazione dell'opificio.
Alla luce di tanto, deve ritenersi senz'altro fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente, che conduce alla perdita integrale del diritto al compenso del professionista.
Ne deriva che, in riforma della sentenza gravata, l'opposizione a d.i. deve essere integralmente accolta (l'accoglimento in primo grado dell'opposizione a d.i. ha già comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio- cfr. Cass. 2017/n. 20868), con condanna dell'appellato alla restituzione della somma di € 5.000 già percepita a titolo di acconto.
La conclusione cui si è pervenuti assorbe e rende superfluo l'esame del motivo subordinato, pur fondato, relativo al fatto che dall'importo determinato per l'intero dal ctu in € 7.801,97 doveva essere comunque defalcato l'acconto già versato dalla Parte_1
Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale risarcitoria, con la quale l'appellante ha chiesto il pagamento della somma di € 15.611,40 di cui alla fattura in atti n. 61 del 13/07/2009, quale costo dei lavori di recinzione del lotto commissionati alla CP_5
Detta fattura, non recando alcun quietanzamento firmato da parte dell'emittente e non essendo stata nemmeno confermata a livello testimoniale, non costituisce infatti prova sufficiente del pagamento in quanto documento di formazione unilaterale, avente valore solo fiscale e contabile, inidoneo a fornire prova tanto dell'esistenza quanto della liquidità del credito (cfr. tra le tante Cass. 2022/n. 30309; Cass. 2004/n. 22401).
Ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va infine accolta anche la domanda restitutoria spiegata dalla società appellante, in relazione a quanto già pagato con riserva di ripetizione in esecuzione della pronuncia di primo grado qui riformata sia pagina 5 di 9 all'ing. che al suo difensore antistatario, avv. F. Santoro, come da CP_1 disposizioni di bonifico allegate agli atti. Tali pagamenti sono infatti, allo stato, evidentemente privi di qualsiasi giustificazione e legittimano l'invocata restituzione che, per giurisprudenza pacifica, non solo non configura una domanda nuova, ma può essere disposta anche d'ufficio dal giudice (d'appello o del rinvio), quale effetto immediatamente conseguente alla riforma o cassazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 2005/n. 15220; Cass. 2003/n. 1233; Cass. 2001/n. 16170). Tanto vale anche con riferimento alle spese di lite versate in favore del procuratore distrattario costituitosi in primo grado, benchè quest'ultimo non sia parte del presente giudizio. In linea infatti col principio ripetutamente affermato dalla S.C., “in caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c.” (Cass. 2002/n. 13752; Cass. 2003/n. 18741; Cass. 2007/n. 10827; Cass. 2013/n. 8215; Cass. 2016/n. 1526). Al riguardo, mette conto di sottolineare che l'azione di ripetizione di quanto pagato in virtù della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, secondo il consolidato orientamento della S.C., non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 c.c., ricollegandosi invece ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e non prestandosi il comportamento dell'accipiens a valutazioni di buona o mala fede in quanto non possono venire in rilievo gli stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (Cass. 2006/n. 6679; Cass. 2011/n. 21699; Cass. 2003/n. 7270). Pertanto, l'azione in parola, mirando alla mera riduzione in pristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, vede come legittimati soltanto il solvens e l'accipiens, prescindendo dall'esistenza del rapporto sostanziale e non potendo il relativo rapporto processuale che intrattenersi tra il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto, per effetto della sentenza pagina 6 di 9 provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ed il soggetto che ha provveduto al pagamento ed ha quindi diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, vale a dire alla restituzione della somma versata e degli accessori. Nello specifico, l'appellante ha debitamente documentato un esborso di € 8.893,31 in favore della cessionaria del credito dell'ing. ( CP_1 [...]
e di € 2.970,78 in favore del suo difensore antistatario (avv. F. CP_6
Santoro). Alla stregua di tanto, sia l'appellato e/o i suoi eventuali aventi causa (nei cui confronti l'odierna sentenza spiega effetti ex art. 111 c.p.c.) sia il suo difensore distrattario devono essere, in definitiva, condannati alla restituzione, in favore di delle predette somme, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo. Ed infatti “a norma dell'art. 336 c.p.c., la pronuncia in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente - in tutto o nei limiti dei capi riformati - dalla pronuncia di secondo grado;
ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data della pronuncia di appello - determinando il nuovo assetto degli interessi - segna il momento della nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata” (Cass. 2008/n. 24821).
La riforma della sentenza gravata impone una nuova regolazione ex officio delle spese del doppio grado che, in considerazione del rigetto della domanda risarcitoria spiegata in riconvenzionale da restano Parte_1 compensate tra le parti nei limiti di 1/3 dell'intero per il principio di parziale soccombenza reciproca , mentre i restanti 2/3 seguono l'ordinario criterio della soccombenza e rimangono a carico dell'appellato, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. 2022/n. 147, in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000.
I costi della ctu espletata in primo grado vanno invece definitivamente accollati per l'intero all'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 27/02/2023 da nei confronti di , Parte_1 CP_7 CP_3
pagina 7 di 9 avverso la sentenza n. 120/2023 emessa il 22/01/2023 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, accoglie l'opposizione al d.i. n. 4/2013 e dichiara che nulla è dovuto da all'ing. in relazione all'incarico Parte_1 CP_1 professionale a lui conferito in data 11/12/2007, condannando quest'ultimo a restituire all'appellante l'acconto di € 5.000 già incassato, oltre interessi dal pagamento sino al soddisfo;
2. rigetta la riconvenzionale risarcitoria spiegata da Parte_1
3. visto l'art. 336 c.p.c., condanna l'ing. e/o i suoi eventuali CP_1 aventi causa a restituire all'appellante la somma di € 8.893,31 da quest'ultima versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
4. visto l'art. 336 c.p.c., condanna il difensore distrattario, avv. F. Santoro, a restituire all'appellante la somma di € 2.970,78 incassata a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
5. compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado nei limiti di 1/3 dell'intero, condannando l'appellato a rifondere all'appellante i restanti 2/3 che si liquidano per tale quota, per il primo grado, in € 3.385 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 255 per esborsi ed € 3.873 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
6. spese di ctu integralmente a carico dell'appellato.
-=====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
CORTE d'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Filippo Labellarte presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 319 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA
domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Fabio Pozzi che Parte_1 la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello----appellante E ing. CP_1 Controparte_2
Oggetto: opposizione a d.i. relativo a compensi professionali
Conclusioni: all'udienza cartolare del 23/05/2025, il difensore dell'appellante ha concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 120/2023 resa il 22/01/2023, il Tribunale di Trani, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da nei confronti Parte_1 dell'ing. ha revocato il d.i. n. 4/2013 emesso per Controparte_3
l'importo di € 17.947,37 e condannato l'opponente a versare all'opposto la minor somma di € 7.801,97, oltre Iva, interessi ed accessori, a titolo di compenso professionale maturato per l'incarico conferitogli l'11/12/2007, compensando tra le parti le spese di lite (comprese quelle di ctu) per il 50%
pagina 1 di 9 e ponendo la restante metà a carico della società opponente, con clausola di distrazione.
Con citazione notificata il 27/02/2023, ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza la chiedendo, in riforma della stessa, la Parte_1 revoca integrale del d.i. opposto e l'accoglimento della propria domanda riconvenzionale restitutoria e di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, con vittoria delle spese del doppio grado e con condanna dell'ing. e del suo difensore distrattario avv. F. Santoro alla CP_1 restituzione di tutto quanto versato da essa appellante in esecuzione della sentenza di primo grado.
Nonostante la ritualità della notifica, l'appellato non si è costituito in questo grado di giudizio.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 23/05/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di 60 gg. per il deposito della comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'appellato ing. CP_1 che, nonostante la ritualità della notifica eseguita a mezzo Pec il 27/02/2023 presso il suo procuratore costituito in primo grado, avv. Francesco Santoro, non si è costituito in giudizio e non ha svolto attività difensiva.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Con un unico articolato motivo di censura, la società appellante lamenta che il Tribunale, dopo aver correttamente qualificato l'obbligazione assunta dall'ing. come di risultato e non di mezzi, avrebbe erroneamente CP_1 riconosciuto il suo diritto al compenso per l'attività professionale svolta fino al 2/04/2009, trascurando che lo stesso diritto sarebbe maturato solo con la realizzazione (mai avvenuta) dell'opera; avrebbe omesso di valutare le gravi responsabilità del professionista evidenziatesi nella fase successiva al 2/04/2009 con la predisposizione e presentazione di elementi cartografici non corrispondenti alla reale posizione del suolo assegnato alla Parte_1 avrebbe, in ogni caso, rideterminato le competenze spettanti all'opposto nella minor misura di € 7.801,97 quantificata per l'intero del ctu, senza detrarre l'acconto di € 5.000 già pacificamente incassato.
pagina 2 di 9 Le censure sono fondate.
Non vi è dubbio che -come già rilevato dal primo giudice con statuizione che non è stata impugnata ed è dunque divenuta definitiva- l'incarico conferito all'ing. con la scrittura del 11/12/2007 determinasse il CP_1 sorgere a suo carico di un'obbligazione di risultato e non di mezzi.
Non è infatti un caso che al medesimo fossero state affidate “tutte le procedure tecniche necessarie per la realizzazione dell'erigenda struttura… fino all'ottenimento dell'agibilità” e che il compenso per tali attività fosse stato pattuito nella misura del “6% del valore dell'immobile completo degli impianti tecnologici”, immobile che pacificamente non è mai stato realizzato a seguito dell'approvazione, in data 20/04/2009, del nuovo P.A.I. che ha ridefinito la perimetrazione delle aree ad alta pericolosità idraulica del Comune di Molfetta.
Per pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.” (sic Cass. 2017/n. 1214; conf. Cass. 2016/n. 14759; Cass. 2007/n. 2257).
“Il professionista, nell'espletamento della prestazione promessa, è obbligato ai sensi dell'art. 1176 c.c. ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale di cui lo stesso risponde anche per colpa lieve, perdendo il diritto al compenso” (Cass. 2023/n. 9063).
Tra i suoi doveri rientra naturalmente anche quello di garantire il rispetto delle normative urbanistiche vigenti e di suggerire e apportare tutti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari a rendere l'opera fattibile in conformità a dette normative.
pagina 3 di 9 Tale responsabilità sussiste pacificamente anche nel caso di violazione degli obblighi informativi posti a carico del professionista (cfr. Cass. 2019/n. 16288).
Nella specie, nonostante la pacifica inutilizzabilità del progetto e la mancata realizzazione dell'opificio progettato, la sentenza impugnata ha comunque riconosciuto il diritto del professionista al compenso per la prima parte di attività regolarmente espletata fino al 2/04/2009 (quella che ha condotto all'approvazione del progetto).
La pronuncia impugnata è tuttavia viziata nella parte in cui si fonda sull'erroneo presupposto della scindibilità delle singole fasi in cui si è sviluppata l'attività professionale, svalutandone il carattere unitario in relazione al concreto risultato che era stato promesso, dovendosi invece escludere che la corretta esecuzione di singole fasi potesse essere valutata in sé e autonomamente, senza rapportarla all'interesse e alla concreta utilità finale che la società committente intendeva ottenere, o che si potesse configurare un inadempimento solo parziale.
L'attività svolta fino al 2/04/2009, cui si riferisce la richiesta di pagamento di cui al d.i. opposto, non aveva infatti una sua propria autonomia, né poteva ritenersi parzialmente utile a fronte del mancato raggiungimento del risultato ultimo che costituiva l'oggetto dell'incarico affidato all'ing. CP_1 pacificamente proseguito anche dopo il 2/04/2009 e non interrottosi a quella data.
Tale indebita scissione ha portato il primo giudice a non considerare in alcun modo quanto accaduto nella fase successiva, ove palese è la grave responsabilità del professionista che, consapevole del suo obbligo di garantire la concreta realizzazione dell'opera, dopo aver ricevuto da parte del la comunicazione del 26/05/2009 di non Controparte_4 assentibilità dell'intervento sulla base dell'adozione del nuovo P.A.I., ha artatamente presentato agli enti competenti dei rilievi cartografici non rispondenti all'effettivo stato dei luoghi, dichiarando, contrariamente al vero, che il lotto 7 maglia E non ricadeva nella perimetrazione delle aree ad alta pericolosità idraulica.
Tale condotta -per quanto sia da riconoscersi, come ha fatto il primo giudice, che la sopravvenuta modifica del P.A.I. non sia circostanza addebitabile al tecnico- integra, comunque, una grave violazione dei doveri informativi pagina 4 di 9 gravanti sull'ing. che, anziché rendere subito edotta la CP_1 committenza dei rilievi ostativi sollevati dagli enti competenti in modo da consentirle di compiere le opportune scelte successive, ha preferito attestare falsamente la fattibilità dell'opera al fine di garantirsi il proprio diritto al compenso, facendo in modo che la pratica amministrativa andasse avanti fino al 26/06/2012 (data in cui l'Autorità di Bacino ha comunicato la revoca del proprio precedente parere favorevole), esponendo peraltro la Parte_1 anche al rischio di conseguenze ulteriori rispetto alla mancata realizzazione dell'opificio.
Alla luce di tanto, deve ritenersi senz'altro fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dalla committente, che conduce alla perdita integrale del diritto al compenso del professionista.
Ne deriva che, in riforma della sentenza gravata, l'opposizione a d.i. deve essere integralmente accolta (l'accoglimento in primo grado dell'opposizione a d.i. ha già comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio- cfr. Cass. 2017/n. 20868), con condanna dell'appellato alla restituzione della somma di € 5.000 già percepita a titolo di acconto.
La conclusione cui si è pervenuti assorbe e rende superfluo l'esame del motivo subordinato, pur fondato, relativo al fatto che dall'importo determinato per l'intero dal ctu in € 7.801,97 doveva essere comunque defalcato l'acconto già versato dalla Parte_1
Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale risarcitoria, con la quale l'appellante ha chiesto il pagamento della somma di € 15.611,40 di cui alla fattura in atti n. 61 del 13/07/2009, quale costo dei lavori di recinzione del lotto commissionati alla CP_5
Detta fattura, non recando alcun quietanzamento firmato da parte dell'emittente e non essendo stata nemmeno confermata a livello testimoniale, non costituisce infatti prova sufficiente del pagamento in quanto documento di formazione unilaterale, avente valore solo fiscale e contabile, inidoneo a fornire prova tanto dell'esistenza quanto della liquidità del credito (cfr. tra le tante Cass. 2022/n. 30309; Cass. 2004/n. 22401).
Ai sensi dell'art. 336 c.p.c., va infine accolta anche la domanda restitutoria spiegata dalla società appellante, in relazione a quanto già pagato con riserva di ripetizione in esecuzione della pronuncia di primo grado qui riformata sia pagina 5 di 9 all'ing. che al suo difensore antistatario, avv. F. Santoro, come da CP_1 disposizioni di bonifico allegate agli atti. Tali pagamenti sono infatti, allo stato, evidentemente privi di qualsiasi giustificazione e legittimano l'invocata restituzione che, per giurisprudenza pacifica, non solo non configura una domanda nuova, ma può essere disposta anche d'ufficio dal giudice (d'appello o del rinvio), quale effetto immediatamente conseguente alla riforma o cassazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 2005/n. 15220; Cass. 2003/n. 1233; Cass. 2001/n. 16170). Tanto vale anche con riferimento alle spese di lite versate in favore del procuratore distrattario costituitosi in primo grado, benchè quest'ultimo non sia parte del presente giudizio. In linea infatti col principio ripetutamente affermato dalla S.C., “in caso di riforma o annullamento della sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna al pagamento delle spese e degli onorari in favore del difensore della parte già vittoriosa, il quale abbia reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c., tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è lo stesso difensore distrattario, il quale, come titolare di un autonomo rapporto instauratosi direttamente con la parte già soccombente, è l'unico legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta da tale parte, in favore della quale la restituzione di dette somme può essere disposta, oltre che in un giudizio autonomamente instaurato a tal fine, anche dal giudice dell'impugnazione o, in caso di cassazione, dal giudice di rinvio ai sensi dell'art. 389 c.p.c.” (Cass. 2002/n. 13752; Cass. 2003/n. 18741; Cass. 2007/n. 10827; Cass. 2013/n. 8215; Cass. 2016/n. 1526). Al riguardo, mette conto di sottolineare che l'azione di ripetizione di quanto pagato in virtù della sentenza di primo grado immediatamente esecutiva, secondo il consolidato orientamento della S.C., non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 c.c., ricollegandosi invece ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza e non prestandosi il comportamento dell'accipiens a valutazioni di buona o mala fede in quanto non possono venire in rilievo gli stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti (Cass. 2006/n. 6679; Cass. 2011/n. 21699; Cass. 2003/n. 7270). Pertanto, l'azione in parola, mirando alla mera riduzione in pristino della situazione patrimoniale anteriore al pagamento, vede come legittimati soltanto il solvens e l'accipiens, prescindendo dall'esistenza del rapporto sostanziale e non potendo il relativo rapporto processuale che intrattenersi tra il soggetto che ha ricevuto il pagamento non dovuto, per effetto della sentenza pagina 6 di 9 provvisoriamente esecutiva successivamente riformata, ed il soggetto che ha provveduto al pagamento ed ha quindi diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita, vale a dire alla restituzione della somma versata e degli accessori. Nello specifico, l'appellante ha debitamente documentato un esborso di € 8.893,31 in favore della cessionaria del credito dell'ing. ( CP_1 [...]
e di € 2.970,78 in favore del suo difensore antistatario (avv. F. CP_6
Santoro). Alla stregua di tanto, sia l'appellato e/o i suoi eventuali aventi causa (nei cui confronti l'odierna sentenza spiega effetti ex art. 111 c.p.c.) sia il suo difensore distrattario devono essere, in definitiva, condannati alla restituzione, in favore di delle predette somme, oltre interessi Parte_1 legali dalla data della presente pronuncia sino al soddisfo. Ed infatti “a norma dell'art. 336 c.p.c., la pronuncia in grado d'appello pone nel nulla la sentenza di primo grado, che perde efficacia in quanto caducata e sostituita immediatamente - in tutto o nei limiti dei capi riformati - dalla pronuncia di secondo grado;
ne consegue che, ove la sentenza di primo grado sia stata riformata in punto di regolazione delle spese processuali, la data della pronuncia di appello - determinando il nuovo assetto degli interessi - segna il momento della nascita del relativo credito in favore della parte vittoriosa, ed è da quel momento che decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata” (Cass. 2008/n. 24821).
La riforma della sentenza gravata impone una nuova regolazione ex officio delle spese del doppio grado che, in considerazione del rigetto della domanda risarcitoria spiegata in riconvenzionale da restano Parte_1 compensate tra le parti nei limiti di 1/3 dell'intero per il principio di parziale soccombenza reciproca , mentre i restanti 2/3 seguono l'ordinario criterio della soccombenza e rimangono a carico dell'appellato, nelle misure liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi di cui al D.M. 2022/n. 147, in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000.
I costi della ctu espletata in primo grado vanno invece definitivamente accollati per l'intero all'appellato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 27/02/2023 da nei confronti di , Parte_1 CP_7 CP_3
pagina 7 di 9 avverso la sentenza n. 120/2023 emessa il 22/01/2023 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, accoglie l'opposizione al d.i. n. 4/2013 e dichiara che nulla è dovuto da all'ing. in relazione all'incarico Parte_1 CP_1 professionale a lui conferito in data 11/12/2007, condannando quest'ultimo a restituire all'appellante l'acconto di € 5.000 già incassato, oltre interessi dal pagamento sino al soddisfo;
2. rigetta la riconvenzionale risarcitoria spiegata da Parte_1
3. visto l'art. 336 c.p.c., condanna l'ing. e/o i suoi eventuali CP_1 aventi causa a restituire all'appellante la somma di € 8.893,31 da quest'ultima versata in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
4. visto l'art. 336 c.p.c., condanna il difensore distrattario, avv. F. Santoro, a restituire all'appellante la somma di € 2.970,78 incassata a titolo di spese di lite liquidate nella sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
5. compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado nei limiti di 1/3 dell'intero, condannando l'appellato a rifondere all'appellante i restanti 2/3 che si liquidano per tale quota, per il primo grado, in € 3.385 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15% e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 255 per esborsi ed € 3.873 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
6. spese di ctu integralmente a carico dell'appellato.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 12 settembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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