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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/03/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 503/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 503/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 3 marzo 2025 ad ore 9:30 viene aperto il verbale di udienza della causa in epigrafe. L'udienza odierna è celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da utenti Controparte_3 esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 co VII lett f) DL n. 18/2020 –come convertito e successivamente modificato -e delle Linee Guida Vincolanti diramate dal Presidente del Tribunale di
Bologna il 7/5/2020. Tanto premesso, si procede alla identificazione dei presenti e alle conseguenti attività processuali. Innanzi al giudice dott.ssa Mariagrazia Belardinelli, sono comparsi:
Per l'avv. SPIRITO CLAUDIA Parte_1
Per nessuno Controparte_1 Per nessuno Controparte_2
Il procuratore della parte collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da ricorso, si riporta a tutta la documentazione versata in atti con particolare riferimento a quella da ultimo depositata. Autorizza, sin d'ora, la lettura della sentenza in sua assenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e uscitone provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza della parte autorizzata ad abbandonare la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice
dott. Mariagrazia Belardinelli
pagina 1 di 11 Verbale chiuso ad ore 16:10
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPIRITO CLAUDIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO DELLA GIOVECCA N. 81 FERRARA presso il difensore avv. SPIRITO CLAUDIA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_2 DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNApresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
BOLOGNA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. è stato chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, c. 2, lett. c), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna emesso in data 12 settembre 2023 e notificato in data 15 novembre 2023. L'istante, cittadino albanese, nato il [...], sul presupposto del rapporto di coniugio con la moglie sig.ra , titolare di un permesso di soggiorno per Parte_2 lavoro subordinato ha rappresentato come il diniego, fondato sulla sua asserita pericolosità ledesse il suo diritto all'unità familiare. Nel ricorso la difesa del ricorrente ha evidenziato la risalenza nel tempo dei precedenti penali elencati a carico del medesimo nel provvedimento impugnato ed ha contestato l'omessa valutazione da parte del Questore di Bologna della durata della sua lunga permanenza sul territorio nazionale, nonché del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo. Ha dedotto, altresì, come il rigetto della richiesta di permesso per motivi familiari avrebbe comportato l'impossibilità di continuare a svolgere attività lavorativa e a a vivere con la moglie, i due figli e i quattro nipoti con violazione del diritto all'unità familiare e pregiudizio per la sua libertà di stabilimento nel territorio italiano. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il tramite l'Avvocatura dello Controparte_2
pagina 3 di 11 Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo come il Questore della Provincia di avesse CP_1 negato il rilascio del rinnovo del permesso familiare avendo ritenuto il ricorrente pericoloso per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 4 co. 3 del d.lgs. 286/1998 senza, comunque, disporne l'espulsione o ingiungendo l'allontanamento dal territorio nazionale. In particolare, il citato organo amministrativo, dopo aver enumerato i precedenti penali a carico del ricorrente e lo stato detentivo carcerario dello stesso – rilevando in particolare “.. in data 10.11.2021 era stato condannato con sentenza nr. 6509/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna alla pena di 6 anni di reclusione e a 1400,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110,629 co. 2 e 61 n. 2 cp;
in data 22.4.2023 veniva tratto in arresto dai carabinieri di cento e condotto presso la Cassa Circondariale di Ferrara, in esecuzione dell'ordine di carcerazione nr. 246/2023, emesso dalla procura della repubblica presso la Corte di Appello di Bologna per l'espiazione della pena residua quantificata in anni 2 mesi 8 e giorni 10 di reclusione..”, ha ritenuto il ricorrente persona pericolosa rientrante in una delle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011. Ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte sulla richiesta istanza cautelare ed apparendo opportuno decidere nel contraddittorio fra le parti, all'udienza del 28.3.2024 è stato ascoltato il ricorrente, il quale ha testualmente dichiarato in lingua italiana: “ADR: io attualmente sono domiciliato e vivo presso la casa di mia figlia a Cento alla via Gennari n.117; ho ottenuto la modifica del luogo per l'esecuzione della detenzione domiciliare verso la fine dell'anno scorso in quanto ero uscito dal carcere verso la fine del mese di agosto del 2023. Ero rientrato in carcere a Ferrara il 22 aprile 2023 perché mi era stata notificata l'ordinanza di custodia in carcere per il definitivo della sentenza della Corte di Appello di Bologna del 2021 per estorsione aggravata in concorso. Nel 2005 per questo fatto ero stato in carcere due settimane e poi due mesi agli arresti domiciliari. Io ero libero quando la Corte di Cassazione che so avermi ridotto la pena per il reato di estorsione ha fatto mettere in esecuzione la sentenza e così sono rientrato in carcere come ho detto prima. All'epoca abitavo già nella casa di mia figlia che le ho indicata prima da 4-5 mesi perché la casa a San Matteo della Decima dove vivevo prima con l'altro mio figlio anche lui cittadino italiano che si è nel frattempo trasferito in America con la moglie e i loro figli era già interessata da lavori di ristrutturazione. Preciso che questa casa è una villetta isolata, non è inserita in un condominio, l'ha acquistata mia figlia nel 2007 stipulando anche un mutuo solo a sua nome che sta pagando tutt'ora e che terminerà nel 2029. Mia figlia all'epoca non era ancora sposata quando poi si è sposata si è trasferita a Cento presso la casa di proprietà dell'oramai ex-marito e che le è stata assegnata in sede di separazione. Credo anche che sono già divorziati legalmente. Io, mia moglie e mio figlio siamo però rimasti a San Matteo della Decima nel corso degli anni fino a quando poi mia figlia ha deciso di investire nella casa di sua proprietà con il 110 che ora si è bloccato per poter così avere una rendita. La residenza risulta formalmente ancora a San Matteo della Decima, ho dato all'avvocato qui presente il certificato di residenza in questa casa per me, mia moglie, mio figlio, sua moglie e i suoi due figli. ancora formalmente Quando dovevo uscire dal cercare l'estate scorsa ho indicato l'abitazione di mio fratello a Corporeno, che è una frazione di Cento, perché mia figlia non era riuscita per tempo a trovare il provvedimento di separazione dal marito per produrlo al Magistrato di Sorveglianza. Sono ritornato a casa di mio fratello, che lavora come muratore come me, per due mesi circa. La casa in realtà è di proprietà di mia cognata. ADR: i Carabinieri di Cento effettuano i controlli per vedere se mi trovano in casa anche la notte quando dormo, vengono praticamente ogni due-tre volte a settimana sempre in orari notturni. ADR: mia moglie fa la cuoca presso la mensa dell'ospedale Maggiore qui a
, questo fino ad un anno fa, perché poi è stata trasferita dalla ditta per la quale lavora in una CP_1 RSA per anziani a Pieve di Cento. Ha un contratto di lavoro da vent'anni con la ditta CIRFOOD di Reggio-Emilia. Guadagna circa 1400,00 euro al mese. Mia figlia lavora anche lei come OSS in una struttura di cui non ricordo ora il nome. ADR: io lavoro come dipendente, il contratto non so se ha una scadenza, io credo sia a tempo indeterminato;
lavoro per la ditta srl intestata a mia cognata che si chiama , che è la moglie di mio fratello. Guadagno più o meno al mese 1600,00 euro Persona_1 circa. ADR: mia moglie ha un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che deve rinnovare ogni
pagina 4 di 11 due anni, lei non riesce ad imparare l'italiano nonostante abbia frequentato alcuni corsi. L'avv. Spirito dichiara di aver allegato anche al ricorso il documento d'identità della figlia del ricorrente da cui si evince la cittadinanza italiana della stessa per la quale chiede, in subordine, potersi ritenere quale familiare ricongiungente anche lei in luogo della moglie. ADR: in ordine al reato di furto nel 2011 riportato nell'AFIS che ha esibito non ho ricordi precisi, ricordo che sono stato condotto per direttissima qui in Tribunale a Bologna, avevo un avvocato d'ufficio, ma voglio dire che in quell'occasione io ho chiamato i Carabinieri e poi sono stato arrestato. Io a quel tempo lavoravo in un cantiere edile a San Giovanni in Persiceto, c'erano nel cantiere come rimanenza diversi pannelli di polistirolo che ho caricato sul camion di un mio amico che utilizzavo per lavoro perchè ho pensato che mi potessero servire per realizzare il cappotto termico a casa mia. Mentre guidavo mi sono accorto che i pannelli sono caduti dal camion, la strada era completamente invasa da questi pannelli, era una sera del mese di dicembre, era ancora buio, e così ho dovuto chiamare i Carabinieri per farmi aiutare e loro dopo aver effettuato i controlli mi hanno portato in Tribunale. Non so se abbia patteggiato o meno la pena, non lo ricordo, ricordo soltanto che mi è stata concessa la sospensione della pena e che il giudice mi ha detto che per 5 anni non avrei dovuto più commettere reati della stessa specie. ADR: io sono entrato in Italia a marzo del 1997 su un barcone, mio fratello viveva già qui in Italia come regolare. Sbarcati a Brindisi le autorità italiane ci hanno trasferito a Livorno credo in centri di accoglienza. Sono riuscito a trovare lavoro sempre come muratore a Livorno per due settimane, poi mi sono trasferito a perché qui conoscevo alcuni compaesani che mi hanno sia ospitato che CP_1 aiutato a trovare un lavoro stabile. Il mio primo permesso di soggiorno l'ho avuto per lavoro subordinato. Poi ho trovato una casa in affitto a Castelfranco Emilia dove sono rimasto per un anno e mezzo circa, ricordo di aver chiesto ed ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno sempre per lavoro subordinato presso la Questura di . Io sono sposato con mia moglie sin dal 1985 e CP_1 quando ho trovato un lavoro stabile ho avviato le pratiche per il ricongiungimento con lei e con i miei due figli, mia figlia è nata nel 1986 a Valona e mio figlio sempre lì ma nel 1989. Credo che tra il 1999 ed il 2000 mia moglie e i miei due figli sono venuti qui in Italia. Dopo qualche anno ci siamo trasferiti a Castello d'Argile presso l'abitazione messa a disposizione dall'agenzia immobiliare che mi commissionava i lavori edili, durante quel periodo ho iniziato a svolgere lavori anche per
[...]
il quale aveva una sua ditta edile ed io lavoravo presso di lui con alcuni altri miei Per_2 collaboratori. Ad un certo punto il periodo era diventato difficile, lui non riceveva commissioni per cantieri e così mi ha chiesto un prestito di denaro, io gli ho detto che però avevo bisogno di comprare una casa per la mia famiglia, allora lui mi fece vedere la casa dove abitava a San Vincenzo di Galliera, la feci vedere anche a mia moglie e piacque ad entrambi, io così gli prestai i soldi che mi aveva chiesto e poi sparì, non ebbi più sue notizie. Il 30 giugno 2004 avevamo l'appuntamento per il rogito della casa presso il Notaio che in quell'occasione mi disse che la casa risultava ipotecata dalle banche. Ero arrabbiato e cercai il che mi prometteva che mi avrebbe restituito i soldi. Lui mi Per_2 restituì solo 5-6mila euro, non sapevo di essere ripreso da un suo amico, , sembrava che lui Per_3 mi stesse dando i soldi in percentuale, cioè per interessi. Questi fatti mi hanno poi portato ai reati di usura e di estorsione di cui alle sentenze, ma io non ho fatto nulla. Ricordo anche che mi Per_2 aveva poi dato in affitto la casa di Galliera perché lui intanto aveva trasferito la sua famiglia e avevamo fatto un accordo e cioè che l'affitto che avrei dovuto pagargli in realtà l'avremmo scalato dai soldi che gli avevo prestato. In realtà così è stato fino a settembre del 2007 quando la casa è stata messa all'asta e così poi ci siamo trasferiti a San Matteo della Decima, nella frazione cioè di San Giovanni in Persiceto, e la casa per evitare, sono sincero, problemi l'ha acquistata mia figlia, è stata lei a contrarre il mutuo come ho raccontato prima. Poi ho chiesto ed ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari con mia moglie, credo di averlo rinnovato cinque volte. Non so perché mia moglie ha chiesto il permesso per lavoro subordinato e non più per motivi familiari. E l'ultima volta il rinnovo mi è stato rifiutato perché era intervenuto il definitivo della sentenza relativa all'episodio di estorsione. ADR: io e mia moglie risultiamo ancora residenti a [...]della Decima perché
pagina 5 di 11 aspettiamo che terminino i lavori di ristrutturazione, per questo non abbiamo cambiato la residenza;
a
Cento invece nella casa assegnata a mia figlia risultano risiedere lei e i suoi due figli anche se poi di fatto ci siamo anche io e mia moglie per le ragioni indicate prima. ADR: A Valona, in Albania, vivono ancora i miei genitori e un altro mio fratello con i quali sono in contatto telefonico continuo. ADR dell'avv. Spirito: io accompagno i miei nipoti a scuola e anche mia moglie. Facciamo i nonni io e lei. Mia figlia sarebbe da sola se non avesse noi genitori, non ha più un marito, si sveglia presto per andare a lavorare”. Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa è proseguita mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione anche d'ufficio (tra tutti, il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti del ricorrente) e l'assunzione delle testimonianze della moglie del ricorrente, sig.ra , la quale, all'udienza del 30.10.24, ha dichiarato: “ADR: io mi Testimone_1 obbligo a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto sia a mia conoscenza. ADR: io sono la moglie di siamo sposati dal 1985 in Albania. Sono arrivata in Italia nel 2003, dopo mio Parte_1 marito che era giunto in Italia prima del 2000, non ricordo esattamente la data. Lui era partito per lavoro ed io, poi, l'ho raggiunto con i nostri due figli, la femmina nata nel 1986 sempre in Albania ed il maschio nel 1989, in Albania pure lui. ADR: io ho il permesso per lavoro subordinato, della durata di due anni, sin dal 2007, ho lavorato per dieci anni presso la mensa dell'Ospedale Maggiore come cuoca, poi ho proseguito il lavoro presso un'altra struttura, una residenza per anziani a Pieve di Cento, alla via Galuppi;
in alcuni giorni, faccio servizio in un'altra struttura, comunque collegata alla prima, a San Giorgio di Piano. ADR: di fatto, dal 2021 io, mio marito e inizialmente anche nostro figlio che vive in America ci siamo trasferiti di fatto a casa di nostra figlia, da San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, a Pieve di Cento nella casa dell'ex-coniuge di mia figlia. ADR: mio marito inizialmente aveva ottenuto i documenti di soggiorno perché lavorava come muratore in cantieri edili, poi, prima però del 2007, la ditta che io e mio marito avevamo creato a
Vergato sempre nel settore dell'edilizia è fallita. Lui risultava essere un dipendente della società. E, quindi, io ho preferito andare a lavorare alle dipendenze di altri e mio marito, non avendo più un lavoro, ha iniziato a chiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari, collegandolo al mio permesso di lavoro fino a quando al momento dell'ultimo rinnovo ottenuto nel 2020 non è stato più a lui concesso per i problemi giudiziari che ha avuto. ADR: mio marito non è un cattivo uomo, ha sbagliato, ci siamo indebitati con il Fisco, ma non siamo brutte persone. ADR: io ho ancora mia madre
e i miei fratelli, siamo in tutto nove figli;
mio marito ha ancora, nel suo paese, i suoi genitori e i alcuni dei suoi fratelli, uno di loro è morto giovane in un incidente stradale. ADR dell'avv. Spirito: ultimamente ho avuto un incidente sul luogo di lavoro, il carrello delle pietanze che stavo facendo uscire dall'ascensore mi ha praticamente investito, mi è sfuggito di mano e le mie gambe sono finite tra le sue ruote. Sono dovuta stare allettata per tutti mesi di questa estate, ho provato forti dolori e non ne sono ancora uscita fisicamente, anche se sono tornata a lavorare tre giorni fa. Mio marito mi ha aiutato ancora di più in questo periodo prendendosi cura di me. ADR: non abbiamo cambiato la residenza anche formalmente perché pensavamo che i lavori di ristrutturazione iniziati con gli incentivi statali del superbonus potessero terminare, ma poi sono trascorsi diversi anni dal 2021 ad oggi e ora ci stanno installando le finestre. Le abitazioni sono anche vicine, distano poco più di 3 Km, come ho riferito poc'anzi, e non ho nessun problema a recarmi nella casa in ristrutturazione a San Matteo della Decima a prendere ad esempio la posta che ancora arriva lì”; nonché, nella medesima udienza, a quella della sig.ra figlia del ricorrente, la quale ha dichiarato: “ADR: io mi obbligo a Persona_4 dire la verità e a non nascondere nulla di quanto sia a mia conoscenza. ADR: io sono la figlia di Pt_1
Da due anni circa i miei genitori sono venuti a convivere a casa mia a Cento, in via Gennari n.
[...]
117. La casa dove abitiamo è, in realtà, del mio ex-marito: quando ci siamo separati nel 2017, il giudice ha poi assegnato a me, quale genitore affidatario dei nostri due figli, la casa familiare. Mio padre e mia madre mi aiutano nella gestione quotidiana della casa e dei bambini, un maschietto di 12 anni e una femminuccia di quasi 7 anni. Io sono socia al 50% di una ditta che si occupa di
pagina 6 di 11 collocamento di personale sanitario a Cento: ancora adesso, quando vi è necessità, svolgo anche io stessa l'attività di operatore sanitario come ho fatto in passato. ADR: sia io che mio fratello che ora vive in America per lavoro abbiamo la cittadinanza italiana. ADR: i lavori di ristrutturazione della casa a San Matteo della Decima sono ancora in essere ma dovrebbero ultimare a breve, quella casa è intestata me, pago ancora il muto e i miei genitori non hanno mai cambiato la residenza perché pensavano che i lavori dovessero essere realizzati in sei mesi;
lavori che però purtroppo si sono invece prolungati nel tempo”. E' stata fissata, pertanto, l'odierna udienza ex art. 281 sexies primo comma cpc, dopo il tempestivo deposito di note scritte e ulteriore produzione documentale;
udienza, quest'ultima, in cui il difensore ha precisato le conclusioni come da presente verbale, reiterando la richiesta di annullamento del decreto impugnato e quella di accertamento del diritto all'unità familiare con rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. C) D.lgs 286/98. Ciò detto, il ricorso appare fondato e merita, pertanto, accoglimento nei termini e nei limiti di seguito meglio specificati. Va ricordato, in primo luogo, come il giudice non possa estendere oltre l'oggetto del giudizio: “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-02- 2005, n. 2539); cfr. anche Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo […]”. Il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in virtù del rapporto di coniugio e convivenza con la moglie titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il Questore ha respinto la domanda, ritenendo, si ribadisce, che a fronte della pericolosità del ricorrente, non potesse prevalere il legame familiare sotteso all'istanza, non contestando né il rapporto di coniugio né la convivenza con la moglie. Va premesso in diritto che l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale. Nel caso di specie, si ripete, non è contestato il requisito della convivenza mentre l'autorità amministrativa ha negato il richiesto permesso di soggiorno per la ritenuta pericolosità del ricorrente. Il giudice, investito dell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 cit., dovrà verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1 TUI) mentre non rilevano altri profili di pericolosità (come ad esempio la sicurezza pubblica). La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del
Ministro, ritenendo che il Questore (e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del Ministro (tra le più recenti si veda Cass. Ord. 26216/2020 e Cass., sez. I, ord. 8
pagina 7 di 11 ottobre 2018, n. 24739; ma negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16). Non appare infatti condivisibile l'orientamento espresso da Cass. n. 30828/18, Cass. 29665/2020 e Cass. 17640/2021 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve “essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”; invero quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia (provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno per i motivi indicati) di quella operata dal legislatore che si è invece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro (diversamente il legislatore avrebbe affermato “salvo che nel caso previsto dall'art. 13, comma 1” dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione e non i casi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato). Diversamente, se il legislatore avesse inteso imporre il provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d.lgs 286/98. In un caso analogo a quello di cui si tratta la giurisprudenza (Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), con riguardo alla (sola) ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, ha affermato che l'art. 19, co. 2, lett. c) TU Immigrazione contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso». Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU Immigrazione. La Cassazione quindi afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass. ord., sez. VI, 29.9.2016, n. 19337 ha equiparato i profili di pericolosità dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell'art. 5, co. 5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall'art. 19 TU Immigrazione si pone su un piano diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l'effetto che la commissione di reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all'esito di una valutazione in concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) TU Immigrazione. Nel solco dell'orientamento che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il d.lgs. 30/2007, da un lato, e l'art. 19 co. 2 del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si collocano altre pronunce della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 si indicano quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello
Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano. Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739 che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il pagina 8 di 11 secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU
Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord.
n.701/18)». Ciò chiarito, si tratta di accertare se i reati commessi, accertati con sentenze irrevocabili, possano essere espressione di una pericolosità sociale tale da sopravanzare la vita familiare del ricorrente sul territorio nazionale.
Orbene, il ricorrente ha riportato tre condanne definitive, la prima per tentato furto aggravato commesso il 5.11.2011 in San Giovanni in Persiceto (BO) con sentenza di “patteggiamento” (pena della reclusione a mesi 4 ed euro 70, di multa, con sospensione condizionale della pena) divenuta irrevocabile il 22.1.2012; la seconda per guida in stato di ebbrezza accertata in data 6.12.2011 in San
Giovanni in Persiceto (BO) definita con decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Bologna diventato esecutivo in data 9.12.2013 (ammenda di euro 2500,00 e sospensione condizionale della pena) e la terza per estorsione aggravata in concorso commessa dall'1.8.2004 all'1.2.2005 in definita con sentenza diventata definitiva in data 31.3.24; condanna, CP_1 quest'ultima - alla pena di anni 6 di reclusione e alla multa di euro 1400,00 poi ridotta, previa detrazione di anni 3 per indulto e mesi 3, giorni 20 di pre-sofferto, ad anni 2, mesi 8 e giorni 10 con decorrenza dal 22.4.23 e fine della stessa all'1.1.2026. Ciò ha sì, da un lato, comportato l'emissione dell'ordine di carcerazione del ricorrente (v. sul punto provvedimento questorile) ma, dall'altro, l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. provvisorio concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna con ordinanza del 30.8.23 diventato, poi, definitivo, con provvedimento del
Tribunale di Bologna del 26.2.24. Da tale ultimo provvedimento è dato evincere, per quel che qui ci occupa, un cambiamento significativo nella condotta di vita del ricorrente, grazie ad una fattiva rete familiare e lavorativa, nonché l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata –pur residuando una sua “marginale pericolosità sociale”, da qui anche l'attuale regime di detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro esterno- e, anche alla luce del certificato AFIS e dei carichi pendenti in atti, di successive denunce o segnalazioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
E comunque, senza negare – lo si ribadisce – la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente, va considerato il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto
[…] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Sotto questo profilo l'istruttoria ha dato atto che il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio italiano sin dall'1 marzo 1997, ossia da 28 anni, ed ha ottenuto un primo permesso di soggiorno a far data dal 014.11.1998, permesso più volte rinnovato per motivi di lavoro subordinato dalla Questura di CP_1 fino al 12.1.2009 allorquando ha chiesto ed ottenuto la conversione in permesso per motivi familiari in quanto coniuge della sig.ra . Vive con la sua famiglia e lavora regolarmente (v. da Testimone_1 ultimo allegati alla nota di deposito del 9.12.2024).
Va considerato, poi, che dalla commissione dei tre fatti sono decorsi più di dieci anni (dal primo, vent'anni) senza che risultino altre segnalazioni, ciò che consente di esprimere in concreto un giudizio di pericolosità attenuata ma certamente non svanita. All'esito del bilanciamento, si deve ritenere che la residua pericolosità non possa essere tale da sopravanzare l'esigenza di tutela della familiare del ricorrente come realizzata sul territorio nazionale e pagina 9 di 11 suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 8 della CEDU. La conclusione, peraltro, è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, tra gli altri principi, impone di valutare, in caso di commissione di reati, con maggior rigore la prolungata presenza regolare sul territorio (cfr. Guide on the case-law of the European Convention on
Human Rights Immigration Updated on 31 August 2022 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf : “Foreigners who have already been formally granted a right of residence in a host country qualify as “settled migrants”. Where such right is subsequently withdrawn and the person's expulsion is ordered, for instance because the person concerned has been convicted of a criminal offence, the Court has set out the relevant criteria to assess compatibility with Article 8 of the Convention in Üner v. the Netherlands [GC] (§§ 54-60): the nature and seriousness of the offence committed by the applicant;
the length of the applicant's stay in the country from which he or she is to be expelled;
the time elapsed since the offence was committed and the applicant's conduct during that period;
… and the solidity of social, cultural and family ties with the host country and with the country of destination”. E ancora: “However, very serious reasons are required to justify expulsion in cases concerning settled migrants, who have lawfully spent all or the major part of their childhood and youth in the host country (Levakovic v. Denmark, § 45). In respect of expulsions of young adults who had been convicted of criminal offences committed as a juvenile, see v. Austria [GC], and A.A. v. the United Kingdom. Where there is a significant lapse of time Per_5 between the denial of the residence permit – or the final decision on the expulsion order – and the actual deportation, the developments during that period of time may be taken into account (T.C.E. v. Germany, § 61)”. Negli stessi termini: “very serious reasons are required to justify expulsion of a settled migrant who has lawfully spent all or the major part of his or her childhood and youth in a host country (Maslov v. Austria [GC], § 75). Taking into account the applicant's family life and the fact that he only committed one serious crime in 1999, the Court stated that the expulsion of the applicant to
Albania and a lifetime ban on returning to Greece violated Article 8 (Kolonja v. Greece, §§ 57-58)”.
La valutazione congiunta degli elementi sopra esaminati conduce ad affermare la prevalenza dell'interesse alla sua unità familiare. Ribadendo che i reati astrattamente ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego di rilascio all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost.) non appare legittima, avuto riguardo – per tutti i motivi sopra indicati – ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza. E' comunque bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo. Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Quanto alle spese, in ultimo, del presente giudizio, a fronte dell'integrazione documentale comunque avvenuta nel corso della fase istruttoria, nonché alla luce della natura delle questioni trattate si ritiene che sussistano i presupposti normativi per una integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato emesso dal Questore della Provincia di CP_1 compensa integralmente tra le parti le spese.
pagina 10 di 11 Così deciso in Bologna, 3 marzo 2025
Il Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli
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TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 503/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI
Oggi 3 marzo 2025 ad ore 9:30 viene aperto il verbale di udienza della causa in epigrafe. L'udienza odierna è celebrata da remoto in videoconferenza con utilizzo della piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal agli operatori della rete giustizia ed accessibile anche da utenti Controparte_3 esterni all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 83 co VII lett f) DL n. 18/2020 –come convertito e successivamente modificato -e delle Linee Guida Vincolanti diramate dal Presidente del Tribunale di
Bologna il 7/5/2020. Tanto premesso, si procede alla identificazione dei presenti e alle conseguenti attività processuali. Innanzi al giudice dott.ssa Mariagrazia Belardinelli, sono comparsi:
Per l'avv. SPIRITO CLAUDIA Parte_1
Per nessuno Controparte_1 Per nessuno Controparte_2
Il procuratore della parte collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte precisa le conclusioni come da ricorso, si riporta a tutta la documentazione versata in atti con particolare riferimento a quella da ultimo depositata. Autorizza, sin d'ora, la lettura della sentenza in sua assenza.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e uscitone provvede come da sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nell'assenza della parte autorizzata ad abbandonare la stanza virtuale d'udienza.
Il Giudice
dott. Mariagrazia Belardinelli
pagina 1 di 11 Verbale chiuso ad ore 16:10
pagina 2 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 503/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPIRITO CLAUDIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO DELLA GIOVECCA N. 81 FERRARA presso il difensore avv. SPIRITO CLAUDIA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA Controparte_2 P.IVA_2 DELLO STATO DI BOLOGNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO TELEMATICO BOLOGNApresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI
BOLOGNA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
La sola parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. è stato chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, c. 2, lett. c), D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, negato con provvedimento del Questore della Provincia di Bologna emesso in data 12 settembre 2023 e notificato in data 15 novembre 2023. L'istante, cittadino albanese, nato il [...], sul presupposto del rapporto di coniugio con la moglie sig.ra , titolare di un permesso di soggiorno per Parte_2 lavoro subordinato ha rappresentato come il diniego, fondato sulla sua asserita pericolosità ledesse il suo diritto all'unità familiare. Nel ricorso la difesa del ricorrente ha evidenziato la risalenza nel tempo dei precedenti penali elencati a carico del medesimo nel provvedimento impugnato ed ha contestato l'omessa valutazione da parte del Questore di Bologna della durata della sua lunga permanenza sul territorio nazionale, nonché del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo. Ha dedotto, altresì, come il rigetto della richiesta di permesso per motivi familiari avrebbe comportato l'impossibilità di continuare a svolgere attività lavorativa e a a vivere con la moglie, i due figli e i quattro nipoti con violazione del diritto all'unità familiare e pregiudizio per la sua libertà di stabilimento nel territorio italiano. Instaurato il contraddittorio, si è costituito il tramite l'Avvocatura dello Controparte_2
pagina 3 di 11 Stato, chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo come il Questore della Provincia di avesse CP_1 negato il rilascio del rinnovo del permesso familiare avendo ritenuto il ricorrente pericoloso per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 4 co. 3 del d.lgs. 286/1998 senza, comunque, disporne l'espulsione o ingiungendo l'allontanamento dal territorio nazionale. In particolare, il citato organo amministrativo, dopo aver enumerato i precedenti penali a carico del ricorrente e lo stato detentivo carcerario dello stesso – rilevando in particolare “.. in data 10.11.2021 era stato condannato con sentenza nr. 6509/2021 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna alla pena di 6 anni di reclusione e a 1400,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 110,629 co. 2 e 61 n. 2 cp;
in data 22.4.2023 veniva tratto in arresto dai carabinieri di cento e condotto presso la Cassa Circondariale di Ferrara, in esecuzione dell'ordine di carcerazione nr. 246/2023, emesso dalla procura della repubblica presso la Corte di Appello di Bologna per l'espiazione della pena residua quantificata in anni 2 mesi 8 e giorni 10 di reclusione..”, ha ritenuto il ricorrente persona pericolosa rientrante in una delle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011. Ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte sulla richiesta istanza cautelare ed apparendo opportuno decidere nel contraddittorio fra le parti, all'udienza del 28.3.2024 è stato ascoltato il ricorrente, il quale ha testualmente dichiarato in lingua italiana: “ADR: io attualmente sono domiciliato e vivo presso la casa di mia figlia a Cento alla via Gennari n.117; ho ottenuto la modifica del luogo per l'esecuzione della detenzione domiciliare verso la fine dell'anno scorso in quanto ero uscito dal carcere verso la fine del mese di agosto del 2023. Ero rientrato in carcere a Ferrara il 22 aprile 2023 perché mi era stata notificata l'ordinanza di custodia in carcere per il definitivo della sentenza della Corte di Appello di Bologna del 2021 per estorsione aggravata in concorso. Nel 2005 per questo fatto ero stato in carcere due settimane e poi due mesi agli arresti domiciliari. Io ero libero quando la Corte di Cassazione che so avermi ridotto la pena per il reato di estorsione ha fatto mettere in esecuzione la sentenza e così sono rientrato in carcere come ho detto prima. All'epoca abitavo già nella casa di mia figlia che le ho indicata prima da 4-5 mesi perché la casa a San Matteo della Decima dove vivevo prima con l'altro mio figlio anche lui cittadino italiano che si è nel frattempo trasferito in America con la moglie e i loro figli era già interessata da lavori di ristrutturazione. Preciso che questa casa è una villetta isolata, non è inserita in un condominio, l'ha acquistata mia figlia nel 2007 stipulando anche un mutuo solo a sua nome che sta pagando tutt'ora e che terminerà nel 2029. Mia figlia all'epoca non era ancora sposata quando poi si è sposata si è trasferita a Cento presso la casa di proprietà dell'oramai ex-marito e che le è stata assegnata in sede di separazione. Credo anche che sono già divorziati legalmente. Io, mia moglie e mio figlio siamo però rimasti a San Matteo della Decima nel corso degli anni fino a quando poi mia figlia ha deciso di investire nella casa di sua proprietà con il 110 che ora si è bloccato per poter così avere una rendita. La residenza risulta formalmente ancora a San Matteo della Decima, ho dato all'avvocato qui presente il certificato di residenza in questa casa per me, mia moglie, mio figlio, sua moglie e i suoi due figli. ancora formalmente Quando dovevo uscire dal cercare l'estate scorsa ho indicato l'abitazione di mio fratello a Corporeno, che è una frazione di Cento, perché mia figlia non era riuscita per tempo a trovare il provvedimento di separazione dal marito per produrlo al Magistrato di Sorveglianza. Sono ritornato a casa di mio fratello, che lavora come muratore come me, per due mesi circa. La casa in realtà è di proprietà di mia cognata. ADR: i Carabinieri di Cento effettuano i controlli per vedere se mi trovano in casa anche la notte quando dormo, vengono praticamente ogni due-tre volte a settimana sempre in orari notturni. ADR: mia moglie fa la cuoca presso la mensa dell'ospedale Maggiore qui a
, questo fino ad un anno fa, perché poi è stata trasferita dalla ditta per la quale lavora in una CP_1 RSA per anziani a Pieve di Cento. Ha un contratto di lavoro da vent'anni con la ditta CIRFOOD di Reggio-Emilia. Guadagna circa 1400,00 euro al mese. Mia figlia lavora anche lei come OSS in una struttura di cui non ricordo ora il nome. ADR: io lavoro come dipendente, il contratto non so se ha una scadenza, io credo sia a tempo indeterminato;
lavoro per la ditta srl intestata a mia cognata che si chiama , che è la moglie di mio fratello. Guadagno più o meno al mese 1600,00 euro Persona_1 circa. ADR: mia moglie ha un permesso di soggiorno per lavoro subordinato che deve rinnovare ogni
pagina 4 di 11 due anni, lei non riesce ad imparare l'italiano nonostante abbia frequentato alcuni corsi. L'avv. Spirito dichiara di aver allegato anche al ricorso il documento d'identità della figlia del ricorrente da cui si evince la cittadinanza italiana della stessa per la quale chiede, in subordine, potersi ritenere quale familiare ricongiungente anche lei in luogo della moglie. ADR: in ordine al reato di furto nel 2011 riportato nell'AFIS che ha esibito non ho ricordi precisi, ricordo che sono stato condotto per direttissima qui in Tribunale a Bologna, avevo un avvocato d'ufficio, ma voglio dire che in quell'occasione io ho chiamato i Carabinieri e poi sono stato arrestato. Io a quel tempo lavoravo in un cantiere edile a San Giovanni in Persiceto, c'erano nel cantiere come rimanenza diversi pannelli di polistirolo che ho caricato sul camion di un mio amico che utilizzavo per lavoro perchè ho pensato che mi potessero servire per realizzare il cappotto termico a casa mia. Mentre guidavo mi sono accorto che i pannelli sono caduti dal camion, la strada era completamente invasa da questi pannelli, era una sera del mese di dicembre, era ancora buio, e così ho dovuto chiamare i Carabinieri per farmi aiutare e loro dopo aver effettuato i controlli mi hanno portato in Tribunale. Non so se abbia patteggiato o meno la pena, non lo ricordo, ricordo soltanto che mi è stata concessa la sospensione della pena e che il giudice mi ha detto che per 5 anni non avrei dovuto più commettere reati della stessa specie. ADR: io sono entrato in Italia a marzo del 1997 su un barcone, mio fratello viveva già qui in Italia come regolare. Sbarcati a Brindisi le autorità italiane ci hanno trasferito a Livorno credo in centri di accoglienza. Sono riuscito a trovare lavoro sempre come muratore a Livorno per due settimane, poi mi sono trasferito a perché qui conoscevo alcuni compaesani che mi hanno sia ospitato che CP_1 aiutato a trovare un lavoro stabile. Il mio primo permesso di soggiorno l'ho avuto per lavoro subordinato. Poi ho trovato una casa in affitto a Castelfranco Emilia dove sono rimasto per un anno e mezzo circa, ricordo di aver chiesto ed ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno sempre per lavoro subordinato presso la Questura di . Io sono sposato con mia moglie sin dal 1985 e CP_1 quando ho trovato un lavoro stabile ho avviato le pratiche per il ricongiungimento con lei e con i miei due figli, mia figlia è nata nel 1986 a Valona e mio figlio sempre lì ma nel 1989. Credo che tra il 1999 ed il 2000 mia moglie e i miei due figli sono venuti qui in Italia. Dopo qualche anno ci siamo trasferiti a Castello d'Argile presso l'abitazione messa a disposizione dall'agenzia immobiliare che mi commissionava i lavori edili, durante quel periodo ho iniziato a svolgere lavori anche per
[...]
il quale aveva una sua ditta edile ed io lavoravo presso di lui con alcuni altri miei Per_2 collaboratori. Ad un certo punto il periodo era diventato difficile, lui non riceveva commissioni per cantieri e così mi ha chiesto un prestito di denaro, io gli ho detto che però avevo bisogno di comprare una casa per la mia famiglia, allora lui mi fece vedere la casa dove abitava a San Vincenzo di Galliera, la feci vedere anche a mia moglie e piacque ad entrambi, io così gli prestai i soldi che mi aveva chiesto e poi sparì, non ebbi più sue notizie. Il 30 giugno 2004 avevamo l'appuntamento per il rogito della casa presso il Notaio che in quell'occasione mi disse che la casa risultava ipotecata dalle banche. Ero arrabbiato e cercai il che mi prometteva che mi avrebbe restituito i soldi. Lui mi Per_2 restituì solo 5-6mila euro, non sapevo di essere ripreso da un suo amico, , sembrava che lui Per_3 mi stesse dando i soldi in percentuale, cioè per interessi. Questi fatti mi hanno poi portato ai reati di usura e di estorsione di cui alle sentenze, ma io non ho fatto nulla. Ricordo anche che mi Per_2 aveva poi dato in affitto la casa di Galliera perché lui intanto aveva trasferito la sua famiglia e avevamo fatto un accordo e cioè che l'affitto che avrei dovuto pagargli in realtà l'avremmo scalato dai soldi che gli avevo prestato. In realtà così è stato fino a settembre del 2007 quando la casa è stata messa all'asta e così poi ci siamo trasferiti a San Matteo della Decima, nella frazione cioè di San Giovanni in Persiceto, e la casa per evitare, sono sincero, problemi l'ha acquistata mia figlia, è stata lei a contrarre il mutuo come ho raccontato prima. Poi ho chiesto ed ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari con mia moglie, credo di averlo rinnovato cinque volte. Non so perché mia moglie ha chiesto il permesso per lavoro subordinato e non più per motivi familiari. E l'ultima volta il rinnovo mi è stato rifiutato perché era intervenuto il definitivo della sentenza relativa all'episodio di estorsione. ADR: io e mia moglie risultiamo ancora residenti a [...]della Decima perché
pagina 5 di 11 aspettiamo che terminino i lavori di ristrutturazione, per questo non abbiamo cambiato la residenza;
a
Cento invece nella casa assegnata a mia figlia risultano risiedere lei e i suoi due figli anche se poi di fatto ci siamo anche io e mia moglie per le ragioni indicate prima. ADR: A Valona, in Albania, vivono ancora i miei genitori e un altro mio fratello con i quali sono in contatto telefonico continuo. ADR dell'avv. Spirito: io accompagno i miei nipoti a scuola e anche mia moglie. Facciamo i nonni io e lei. Mia figlia sarebbe da sola se non avesse noi genitori, non ha più un marito, si sveglia presto per andare a lavorare”. Sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la causa è proseguita mediante l'acquisizione di ulteriore documentazione anche d'ufficio (tra tutti, il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti del ricorrente) e l'assunzione delle testimonianze della moglie del ricorrente, sig.ra , la quale, all'udienza del 30.10.24, ha dichiarato: “ADR: io mi Testimone_1 obbligo a dire la verità e a non nascondere nulla di quanto sia a mia conoscenza. ADR: io sono la moglie di siamo sposati dal 1985 in Albania. Sono arrivata in Italia nel 2003, dopo mio Parte_1 marito che era giunto in Italia prima del 2000, non ricordo esattamente la data. Lui era partito per lavoro ed io, poi, l'ho raggiunto con i nostri due figli, la femmina nata nel 1986 sempre in Albania ed il maschio nel 1989, in Albania pure lui. ADR: io ho il permesso per lavoro subordinato, della durata di due anni, sin dal 2007, ho lavorato per dieci anni presso la mensa dell'Ospedale Maggiore come cuoca, poi ho proseguito il lavoro presso un'altra struttura, una residenza per anziani a Pieve di Cento, alla via Galuppi;
in alcuni giorni, faccio servizio in un'altra struttura, comunque collegata alla prima, a San Giorgio di Piano. ADR: di fatto, dal 2021 io, mio marito e inizialmente anche nostro figlio che vive in America ci siamo trasferiti di fatto a casa di nostra figlia, da San Matteo della Decima, frazione di San Giovanni in Persiceto, a Pieve di Cento nella casa dell'ex-coniuge di mia figlia. ADR: mio marito inizialmente aveva ottenuto i documenti di soggiorno perché lavorava come muratore in cantieri edili, poi, prima però del 2007, la ditta che io e mio marito avevamo creato a
Vergato sempre nel settore dell'edilizia è fallita. Lui risultava essere un dipendente della società. E, quindi, io ho preferito andare a lavorare alle dipendenze di altri e mio marito, non avendo più un lavoro, ha iniziato a chiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari, collegandolo al mio permesso di lavoro fino a quando al momento dell'ultimo rinnovo ottenuto nel 2020 non è stato più a lui concesso per i problemi giudiziari che ha avuto. ADR: mio marito non è un cattivo uomo, ha sbagliato, ci siamo indebitati con il Fisco, ma non siamo brutte persone. ADR: io ho ancora mia madre
e i miei fratelli, siamo in tutto nove figli;
mio marito ha ancora, nel suo paese, i suoi genitori e i alcuni dei suoi fratelli, uno di loro è morto giovane in un incidente stradale. ADR dell'avv. Spirito: ultimamente ho avuto un incidente sul luogo di lavoro, il carrello delle pietanze che stavo facendo uscire dall'ascensore mi ha praticamente investito, mi è sfuggito di mano e le mie gambe sono finite tra le sue ruote. Sono dovuta stare allettata per tutti mesi di questa estate, ho provato forti dolori e non ne sono ancora uscita fisicamente, anche se sono tornata a lavorare tre giorni fa. Mio marito mi ha aiutato ancora di più in questo periodo prendendosi cura di me. ADR: non abbiamo cambiato la residenza anche formalmente perché pensavamo che i lavori di ristrutturazione iniziati con gli incentivi statali del superbonus potessero terminare, ma poi sono trascorsi diversi anni dal 2021 ad oggi e ora ci stanno installando le finestre. Le abitazioni sono anche vicine, distano poco più di 3 Km, come ho riferito poc'anzi, e non ho nessun problema a recarmi nella casa in ristrutturazione a San Matteo della Decima a prendere ad esempio la posta che ancora arriva lì”; nonché, nella medesima udienza, a quella della sig.ra figlia del ricorrente, la quale ha dichiarato: “ADR: io mi obbligo a Persona_4 dire la verità e a non nascondere nulla di quanto sia a mia conoscenza. ADR: io sono la figlia di Pt_1
Da due anni circa i miei genitori sono venuti a convivere a casa mia a Cento, in via Gennari n.
[...]
117. La casa dove abitiamo è, in realtà, del mio ex-marito: quando ci siamo separati nel 2017, il giudice ha poi assegnato a me, quale genitore affidatario dei nostri due figli, la casa familiare. Mio padre e mia madre mi aiutano nella gestione quotidiana della casa e dei bambini, un maschietto di 12 anni e una femminuccia di quasi 7 anni. Io sono socia al 50% di una ditta che si occupa di
pagina 6 di 11 collocamento di personale sanitario a Cento: ancora adesso, quando vi è necessità, svolgo anche io stessa l'attività di operatore sanitario come ho fatto in passato. ADR: sia io che mio fratello che ora vive in America per lavoro abbiamo la cittadinanza italiana. ADR: i lavori di ristrutturazione della casa a San Matteo della Decima sono ancora in essere ma dovrebbero ultimare a breve, quella casa è intestata me, pago ancora il muto e i miei genitori non hanno mai cambiato la residenza perché pensavano che i lavori dovessero essere realizzati in sei mesi;
lavori che però purtroppo si sono invece prolungati nel tempo”. E' stata fissata, pertanto, l'odierna udienza ex art. 281 sexies primo comma cpc, dopo il tempestivo deposito di note scritte e ulteriore produzione documentale;
udienza, quest'ultima, in cui il difensore ha precisato le conclusioni come da presente verbale, reiterando la richiesta di annullamento del decreto impugnato e quella di accertamento del diritto all'unità familiare con rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. C) D.lgs 286/98. Ciò detto, il ricorso appare fondato e merita, pertanto, accoglimento nei termini e nei limiti di seguito meglio specificati. Va ricordato, in primo luogo, come il giudice non possa estendere oltre l'oggetto del giudizio: “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-02- 2005, n. 2539); cfr. anche Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo […]”. Il ricorrente chiede l'accertamento del suo diritto all'unità familiare in virtù del rapporto di coniugio e convivenza con la moglie titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il Questore ha respinto la domanda, ritenendo, si ribadisce, che a fronte della pericolosità del ricorrente, non potesse prevalere il legame familiare sotteso all'istanza, non contestando né il rapporto di coniugio né la convivenza con la moglie. Va premesso in diritto che l'art. 19, co. 2, lett. c) d.lgs. 286/1998 prevede che “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere coniuge o parente entro il secondo grado di cittadino italiano, purché convivente. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale. Nel caso di specie, si ripete, non è contestato il requisito della convivenza mentre l'autorità amministrativa ha negato il richiesto permesso di soggiorno per la ritenuta pericolosità del ricorrente. Il giudice, investito dell'accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 cit., dovrà verificare la sussistenza della causa ostativa rappresentata dalla sussistenza dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (i “casi” di cui all'art. 13, co. 1 TUI) mentre non rilevano altri profili di pericolosità (come ad esempio la sicurezza pubblica). La giurisprudenza prevalente, ai fini del diniego di rilascio del permesso di soggiorno richiesto, non reputa necessario un precedente provvedimento di espulsione del
Ministro, ritenendo che il Questore (e, successivamente, il giudice adito) possa valutare la sussistenza delle condizioni ostative (ossia i motivi di pericolosità), a prescindere dall'adozione di un provvedimento del Ministro (tra le più recenti si veda Cass. Ord. 26216/2020 e Cass., sez. I, ord. 8
pagina 7 di 11 ottobre 2018, n. 24739; ma negli stessi termini vanno, poi, richiamate Cass. 20719/2011 e Cass. 19337/16). Non appare infatti condivisibile l'orientamento espresso da Cass. n. 30828/18, Cass. 29665/2020 e Cass. 17640/2021 secondo cui la formulazione della norma (che prevede una fattispecie di inespellibilità “salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1”), deve “essere intesa, in ossequio al dato letterale, nel senso che l'inespellibilità incontri un limite nel solo provvedimento ministeriale di alta amministrazione da parte del Ministro (…)”; invero quest'ultima pronuncia opera un richiamo a situazione ben più ampia (provvedimento di espulsione del Ministro dell'Interno per i motivi indicati) di quella operata dal legislatore che si è invece limitato a richiamare i casi (ordine pubblico e sicurezza dello Stato) e non l'espulsione disposta dal Ministro (diversamente il legislatore avrebbe affermato “salvo che nel caso previsto dall'art. 13, comma 1” dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione e non i casi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato). Diversamente, se il legislatore avesse inteso imporre il provvedimento ministeriale, avrebbe formulato la norma facendo salvo il “caso previsto dall'art. 13, comma 1” – dove caso stava ad intendere proprio l'espulsione – e non i casi previsti dall'art. 13 co. 1, ossia la presenza di motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. Ebbene, per accertare o meno la sussistenza del diritto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto si deve rispondere alla domanda se il ricorrente sia soggetto pericoloso ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) e 13 comma 1 d.lgs 286/98. In un caso analogo a quello di cui si tratta la giurisprudenza (Cass., sez. I, 7.6.2017, n. 14159), con riguardo alla (sola) ipotesi di primo (e iniziale) rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di istanza di cittadino straniero convivente con moglie cittadina italiana, ha affermato che l'art. 19, co. 2, lett. c) TU Immigrazione contiene un parametro ai fini della valutazione della pericolosità sociale nettamente «più favorevole sia di quello relativo al visto per il ricongiungimento familiare (ex art. 4, commi 3 e 5 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998) sia di quello desumibile dall'art. 20 del d.lgs.n. 30 del 2007 […]. In queste ultime due ipotesi la valutazione relativa alla pericolosità sociale non ha come parametro soltanto l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ma anche la commissione di reati gravi ma comuni che vengano ritenuti indicatori di pericolo per la pubblica sicurezza, salvo sempre l'accertamento da svolgersi in concreto e caso per caso». Seguendo tale impostazione, prosegue la Corte, ancorché limitatamente al primo rilascio del permesso di soggiorno derivante dall'accertamento della condizione d'inespellibilità, la pericolosità ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari può desumersi esclusivamente dal parametro di cui all'art. 13, co. 1, TU Immigrazione. La Cassazione quindi afferma chiaramente la non sovrapponibilità della pericolosità richiamata dall'art 19 TU Immigrazione con la pericolosità descritta all'art. 20 d.lgs. 30/07. Da ciò si dovrebbe desumere che, siccome Cass. ord., sez. VI, 29.9.2016, n. 19337 ha equiparato i profili di pericolosità dell'art. 20 d.lgs. 30/2007 e dell'art. 5, co. 5bis, TU Immigrazione, la pericolosità descritta dall'art. 19 TU Immigrazione si pone su un piano diverso da quella richiesta dalle due norme da ultimo citate. Con l'effetto che la commissione di reati comuni, in un contesto relazionale estraneo ad una messa in pericolo dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, dovrebbe consentire, all'esito di una valutazione in concreto, il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, co. 2 lett. c) TU Immigrazione. Nel solco dell'orientamento che pone una netta distinzione fra i motivi contemplati dalle due diverse discipline (ossia il d.lgs. 30/2007, da un lato, e l'art. 19 co. 2 del TU Immigrazione, dall'altro), individuando nelle ragioni previste da tale ultima norma situazioni di particolare rilievo ed incidenza sulla stabilità della sicurezza pubblica e dell'ordinamento statale, si collocano altre pronunce della Suprema Corte. Nella pronuncia Cass., ord., sez. VI, 07.10.2011, n. 20719 si indicano quali motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico quelli «afferenti alla pericolosità per la generale convivenza o la sicurezza dello
Stato italiano, rappresentate, esemplificando, da un terrorista, un criminale seriale, un criminale inserito nella criminalità organizzata» (…), che «soltanto possono giustificare, alla base delle norme richiamate, la espulsione ed il diniego di rinnovo del p.d.s. per straniero convivente» con cittadino italiano. Non pare discostarsi da tale filone interpretativo neppure Cass. sez. I, ord. 8.10.2018, n. 24739 che afferma l'inderogabilità del divieto di espulsione dello straniero convivente con parente entro il pagina 8 di 11 secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, stabilito all'art. 19, co. 2, lett. c), TU
Immigrazione, anche in sede di rinnovo, salva la sussistenza delle condizioni ostative contenute nell'art. 13, co. 1, del d.lgs. cit., «non essendo sufficiente, a tal fine, invocare i precedenti penali e la frequentazione di pregiudicati, atteso che tali elementi di fatto possono essere idonei ad integrare le ragioni di sicurezza poste a base dei provvedimenti di allontanamento di un cittadino comunitario ex art. 20 del d.lgs. 30/2007, ma non le più restrittive condizioni previste nel citato art. 13 (Cass., ord.
n.701/18)». Ciò chiarito, si tratta di accertare se i reati commessi, accertati con sentenze irrevocabili, possano essere espressione di una pericolosità sociale tale da sopravanzare la vita familiare del ricorrente sul territorio nazionale.
Orbene, il ricorrente ha riportato tre condanne definitive, la prima per tentato furto aggravato commesso il 5.11.2011 in San Giovanni in Persiceto (BO) con sentenza di “patteggiamento” (pena della reclusione a mesi 4 ed euro 70, di multa, con sospensione condizionale della pena) divenuta irrevocabile il 22.1.2012; la seconda per guida in stato di ebbrezza accertata in data 6.12.2011 in San
Giovanni in Persiceto (BO) definita con decreto penale di condanna emesso dal GIP presso il Tribunale di Bologna diventato esecutivo in data 9.12.2013 (ammenda di euro 2500,00 e sospensione condizionale della pena) e la terza per estorsione aggravata in concorso commessa dall'1.8.2004 all'1.2.2005 in definita con sentenza diventata definitiva in data 31.3.24; condanna, CP_1 quest'ultima - alla pena di anni 6 di reclusione e alla multa di euro 1400,00 poi ridotta, previa detrazione di anni 3 per indulto e mesi 3, giorni 20 di pre-sofferto, ad anni 2, mesi 8 e giorni 10 con decorrenza dal 22.4.23 e fine della stessa all'1.1.2026. Ciò ha sì, da un lato, comportato l'emissione dell'ordine di carcerazione del ricorrente (v. sul punto provvedimento questorile) ma, dall'altro, l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 O.P. provvisorio concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna con ordinanza del 30.8.23 diventato, poi, definitivo, con provvedimento del
Tribunale di Bologna del 26.2.24. Da tale ultimo provvedimento è dato evincere, per quel che qui ci occupa, un cambiamento significativo nella condotta di vita del ricorrente, grazie ad una fattiva rete familiare e lavorativa, nonché l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata –pur residuando una sua “marginale pericolosità sociale”, da qui anche l'attuale regime di detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro esterno- e, anche alla luce del certificato AFIS e dei carichi pendenti in atti, di successive denunce o segnalazioni da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
E comunque, senza negare – lo si ribadisce – la sussistenza di una generica pericolosità in capo al ricorrente, va considerato il disposto dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 che dispone che “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto
[…] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Sotto questo profilo l'istruttoria ha dato atto che il ricorrente ha fatto ingresso nel territorio italiano sin dall'1 marzo 1997, ossia da 28 anni, ed ha ottenuto un primo permesso di soggiorno a far data dal 014.11.1998, permesso più volte rinnovato per motivi di lavoro subordinato dalla Questura di CP_1 fino al 12.1.2009 allorquando ha chiesto ed ottenuto la conversione in permesso per motivi familiari in quanto coniuge della sig.ra . Vive con la sua famiglia e lavora regolarmente (v. da Testimone_1 ultimo allegati alla nota di deposito del 9.12.2024).
Va considerato, poi, che dalla commissione dei tre fatti sono decorsi più di dieci anni (dal primo, vent'anni) senza che risultino altre segnalazioni, ciò che consente di esprimere in concreto un giudizio di pericolosità attenuata ma certamente non svanita. All'esito del bilanciamento, si deve ritenere che la residua pericolosità non possa essere tale da sopravanzare l'esigenza di tutela della familiare del ricorrente come realizzata sul territorio nazionale e pagina 9 di 11 suscettibile di tutela ai sensi dell'art. 8 della CEDU. La conclusione, peraltro, è conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che, tra gli altri principi, impone di valutare, in caso di commissione di reati, con maggior rigore la prolungata presenza regolare sul territorio (cfr. Guide on the case-law of the European Convention on
Human Rights Immigration Updated on 31 August 2022 https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Immigration_ENG.pdf : “Foreigners who have already been formally granted a right of residence in a host country qualify as “settled migrants”. Where such right is subsequently withdrawn and the person's expulsion is ordered, for instance because the person concerned has been convicted of a criminal offence, the Court has set out the relevant criteria to assess compatibility with Article 8 of the Convention in Üner v. the Netherlands [GC] (§§ 54-60): the nature and seriousness of the offence committed by the applicant;
the length of the applicant's stay in the country from which he or she is to be expelled;
the time elapsed since the offence was committed and the applicant's conduct during that period;
… and the solidity of social, cultural and family ties with the host country and with the country of destination”. E ancora: “However, very serious reasons are required to justify expulsion in cases concerning settled migrants, who have lawfully spent all or the major part of their childhood and youth in the host country (Levakovic v. Denmark, § 45). In respect of expulsions of young adults who had been convicted of criminal offences committed as a juvenile, see v. Austria [GC], and A.A. v. the United Kingdom. Where there is a significant lapse of time Per_5 between the denial of the residence permit – or the final decision on the expulsion order – and the actual deportation, the developments during that period of time may be taken into account (T.C.E. v. Germany, § 61)”. Negli stessi termini: “very serious reasons are required to justify expulsion of a settled migrant who has lawfully spent all or the major part of his or her childhood and youth in a host country (Maslov v. Austria [GC], § 75). Taking into account the applicant's family life and the fact that he only committed one serious crime in 1999, the Court stated that the expulsion of the applicant to
Albania and a lifetime ban on returning to Greece violated Article 8 (Kolonja v. Greece, §§ 57-58)”.
La valutazione congiunta degli elementi sopra esaminati conduce ad affermare la prevalenza dell'interesse alla sua unità familiare. Ribadendo che i reati astrattamente ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego di rilascio all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico con l'interesse all'unità del nucleo familiare, nella fattispecie in esame la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost.) non appare legittima, avuto riguardo – per tutti i motivi sopra indicati – ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza. E' comunque bene chiarire che l'accertamento in questa sede del diritto all'unità familiare non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo. Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Quanto alle spese, in ultimo, del presente giudizio, a fronte dell'integrazione documentale comunque avvenuta nel corso della fase istruttoria, nonché alla luce della natura delle questioni trattate si ritiene che sussistano i presupposti normativi per una integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, accerta il diritto della ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato emesso dal Questore della Provincia di CP_1 compensa integralmente tra le parti le spese.
pagina 10 di 11 Così deciso in Bologna, 3 marzo 2025
Il Giudice dott. Mariagrazia Belardinelli
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