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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/01/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 13855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 13855/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Venuti Parte_1
ricorrente contro
contumace; Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: ripetizione dell'indebito oggettivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previe le declaratorie di rito e del caso fatta riserva di ogni deduzione e produzione del caso nei termini di legge,
Contraris reiectis
1 Nel merito
Dichiarare tenuto e condannare alla ripetizione a favore del Controparte_1 [...]
della somma di € 53.250,00 oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al Parte_2
saldo-
In ogni caso
Con il favore delle spese di lite oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge e oltre al contributo unificato.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui il
[...]
citava in giudizio rappresentando: 1) che, dopo la Parte_1 Controparte_1
dichiarazione di fallimento della società ricorrente pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 125/2021 del 17/06/2021, erano emersi numerosi pagamenti privi di giustificazione da parte della fallita a favore della convenuta per un Parte_1
importo pari a € 53.250,00 (estratto conto - doc. 3 di parte attrice); 2) che il curatore del fallimento di aveva intimato, tramite comunicazione pec del Parte_1
26.05.2023, la ripetizione dell'indebito senza mai ottenere alcun riscontro da parte della convenuta (doc. n. 4 di parte attrice); 3) di voler pertanto ottenere la restituzione della somma di € 53.250,00 a titolo di indebito o, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
- dato atto che la convenuta, malgrado la ritualità della notifica perfezionata in data
09.12.2024 a mezzo pec a seguito di ordine di rinnovazione della notifica, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarata contumace con l'ordinanza del
24.01.2025;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 24.01.2025, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che, in primo luogo, in base alla disciplina sull'indebito oggettivo prevista dall'art. 2033
c.c. chi esegue un adempimento senza che preesista un debito ha diritto alla restituzione della prestazione non dovuta;
2 - che al riguardo la giurisprudenza è unanime nell'affermare che “la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa” (Cass. ord., 11.7.2018, n. 18266) e ancora: “l'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art. 2033 c.c., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass., 28.5.2013 n. 13207);
- che, in riferimento all'onere della prova, l'attore in ripetizione deve dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa atta a giustificarlo: “In tema di ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante, il quale è, pertanto, tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venir meno di questa” (Cass., 21.07.2000 n. 9604; Cass., 17.3.2006 n. 5896; Cass., 27.11.2018
n. 30713);
- che nel caso di specie parte attrice, attraverso la documentazione contabile prodotta, ha fornito piena prova dell'avvenuta corresponsione, da parte sua, della somma di €
53.250,00 a favore della società convenuta (estratto conto - doc. 3);
- che, invece, per quanto riguarda la prova dell'assenza di una causa giustificativa del pagamento, occorre premettere in via generale che “L'attore, in merito all'indebito oggettivo, ha l'onere di dimostrare l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento, mentre il convenuto ha l'onere di dimostrare che il pagamento avvenuto è sorretto da giusta causa” (Cass. ord., 3.9.2019 n.21969; Cass., 6.10.2015 n. 19902; Cass., 17.3.2006
n. 5896);
- che l'oggetto della prova, in capo al creditore, in riferimento all'assenza di una causa giustificativa del pagamento cambia a seconda che l'importo sia stato versato sulla base di un titolo invalido ab initio o divenuto invalido, oppure sia stato corrisposto senza alcun titolo;
- che, infatti, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la ripetizione dell'indebito, fondando la propria domanda sull'inesistenza di una iuxta causa obligationis, come nel caso in esame, può limitarsi
3 alla mera allegazione di tale circostanza mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare che il pagamento è sorretto da una giusta causa: “Se nella prospettazione attorea si assume che il pagamento dell'indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. In questo caso il solo onere dell'attore è allegare l'inesistenza d'un giusto titolo dell'obbligazione. Sarà poi il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.” (Cass. ord., 3.9.2019 n.21969);
- che, alla luce di quanto precede, parte attrice ha assolto all'onere di provare gli elementi costitutivi dell'indebito, avendo dimostrato il pagamento della somma e avendo pure allegato l'inesistenza di una giusta causa atta a giustificarlo;
- che, invece, la convenuta, rimasta contumace, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dimostrato l'esistenza di un contratto o di un rapporto tra le parti né avendo dedotto circostanze idonee a giustificare il suddetto pagamento;
- che, in assenza di un titolo che lo giustifichi, va pertanto ritenuto indebito il pagamento dell'importo di € 53.250,00 corrisposto da parte ricorrente in favore della convenuta;
- che per quanto riguarda gli interessi va detto che l'art. 2033 c.c. prevede che gli stessi sono dovuti dal giorno della domanda se chi li ha ricevuti era in buona fede oppure, se questi era in male fede, dal giorno del pagamento;
- che all'indebito si applica il principio generale in base al quale la buona fede del ricevente è presunta fino a prova contraria;
costante giurisprudenza afferma infatti che “In tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul "solvens" che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta”
(Cass., 8.5.2013 n. 10815; Cass., 30.6.2015 n. 13424);
- che nel caso di specie la società ricorrente non ha adeguatamente provato (e neppure allegato) la malafede della convenuta nel ricevere l'indebito sicché sulla somma sopra
4 ricordata si applicano gli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora stragiudiziale, ovvero dal 26.5.2023 (doc. 4), al saldo effettivo;
- che, infatti, il concetto di domanda di cui all'art. 2033 c.c. include anche la richiesta stragiudiziale, come di recente ribadito dalla sentenza a Sezioni Unite n. 15895 del 21 maggio 2019, con cui la Suprema Corte ha superato il proprio precedente orientamento avendo affermato che “Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cfr.
Cass., 1.4.2011 n. 7586; Cass., 9.11.2015 n. 22852);
- che, per quanto riguarda il saggio degli interessi successivo alla proposizione della domanda giudiziale (prima della quale il tasso è sicuramente quello di cui all'art. 1284
c.c., comma primo, dal momento che il pagamento oggetto di causa, in quanto non legato ad alcuna transazione commerciale, non è soggetto alla disciplina di cui al
D.lgs. n. 231/2022) va detto che la giurisprudenza risulta divisa circa l'applicabilità degli interessi moratori maggiorati di cui all'art. 1284, 4° c.c. (c.d. super-interessi) alle obbligazioni non contrattuali;
- che, infatti, secondo l'orientamento tradizionale la Corte sosteneva la tesi dell'applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c. alle sole obbligazioni contrattuali: "In tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art.
1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale” (Cass., 9.5.2022 n. 14512; cfr. Cass., 7.11.2018 n. 28409);
- che con la recente pronuncia n. 61 del 3.01.2023 (unica con questo orientamento per quanto consta: Cass. S.U. n. 12449/2024 non ha risolto la questione, pur esaminata incidenter tantum) la Cassazione ha affermato che il comma quarto dell'art. 1284 c.c. si può applicare anche alle obbligazioni non contrattuali: “Il saggio di interessi di cui
5 all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. ord., 03.1.2023 n.61);
- che il Tribunale, tuttavia ritiene di non applicare, nel caso di specie, gli interessi moratori previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c. preferendo seguire l'orientamento maggioritario che, stante la particolare natura e finalità degli interessi commerciali, afferma che "Gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 svolgono, come tutti gli interessi che appartengono a tale categoria, una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti del debitore inadempiente in relazione ad una predeterminata transazione commerciale caratterizzata dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito. La loro finalità e la loro stessa peculiare disciplina (automaticità, termine di decorrenza legato tendenzialmente alla scadenza dell'obbligazione, etc.) sono, con evidenza, estranei all'azione di ripetizione dell'indebito, fattispecie diversa che ricorre allorquando un soggetto, sia esso o meno un imprenditore commerciale, esegua un pagamento in difetto di una causa giustificativa e chiami in giudizio l'accipiens per la restituzione di quanto da questi indebitamente percepito. [...] Né la circostanza che entrambe le parti dell'azione di ripetizione dell'indebito possano eventualmente appartenere alla categoria degli imprenditori commerciali (uno dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2) costituisce un elemento sufficiente, in difetto degli altri, per ritenere comunque applicabile la normativa di cui al presente motivo" (Cass., 14.12.2022 n. 36595);
- che, del resto, anche la Suprema Corte nell'ordinanza n. 61/2023, dopo aver evidenziato che l'art. 1284, comma 4, c.c. non ha carattere imperativo e inderogabile, ha lasciato aperta la possibilità di non applicarlo in via interpretativa, affermando:
"sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284 c.c., comma 4, in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni” (cfr. Cass. ord., 3.1.2023 n. 61);
- che, pertanto, anche successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, il tasso di interessi sarà quello di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.;
6 - che infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza della convenuta, venendo liquidate in misura pari ai valori minimi (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00) in considerazione della modesta attività processuale svolta e del valore di causa di poco superiore al minimo dello scaglione, ad esclusione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata alcuna istruttoria, e così per € 4.217,00 per compensi ed € 786,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta, visti gli artt. 281 sexies e decies c.p.c.:
CONDANNA a pagare alla parte ricorrente al Controparte_1 [...]
la somma di € 53.250,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., Parte_1
comma primo, dal 26.05.2023 al saldo effettivo.
CONDANNA a rimborsare al Controparte_1 Parte_1
le spese del presente giudizio, spese liquidate in € 4.217,00 per compensi ed in
[...]
€ 786,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 31.01.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat nella causa di cui al RG n. 13855/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Venuti Parte_1
ricorrente contro
contumace; Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: ripetizione dell'indebito oggettivo ha pronunciato la seguente
SENTENZA depositata in forza degli artt. 281 sexies, ultimo comma, e 281 decies
c.p.c.
Conclusioni della parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito previe le declaratorie di rito e del caso fatta riserva di ogni deduzione e produzione del caso nei termini di legge,
Contraris reiectis
1 Nel merito
Dichiarare tenuto e condannare alla ripetizione a favore del Controparte_1 [...]
della somma di € 53.250,00 oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al Parte_2
saldo-
In ogni caso
Con il favore delle spese di lite oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge e oltre al contributo unificato.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
- visto e richiamato integralmente il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. con cui il
[...]
citava in giudizio rappresentando: 1) che, dopo la Parte_1 Controparte_1
dichiarazione di fallimento della società ricorrente pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza n. 125/2021 del 17/06/2021, erano emersi numerosi pagamenti privi di giustificazione da parte della fallita a favore della convenuta per un Parte_1
importo pari a € 53.250,00 (estratto conto - doc. 3 di parte attrice); 2) che il curatore del fallimento di aveva intimato, tramite comunicazione pec del Parte_1
26.05.2023, la ripetizione dell'indebito senza mai ottenere alcun riscontro da parte della convenuta (doc. n. 4 di parte attrice); 3) di voler pertanto ottenere la restituzione della somma di € 53.250,00 a titolo di indebito o, in subordine, a titolo di arricchimento senza causa, oltre interessi maturati e maturandi dal dovuto al saldo;
- dato atto che la convenuta, malgrado la ritualità della notifica perfezionata in data
09.12.2024 a mezzo pec a seguito di ordine di rinnovazione della notifica, non si costituiva in giudizio, sicché veniva dichiarata contumace con l'ordinanza del
24.01.2025;
- rilevato che nel corso dell'udienza del 24.01.2025, all'esito della discussione orale, il
Giudice riservava la decisione nei 30 successivi giorni ex art. 281 sexies, ultimo comma,
c.p.c.;
RITENUTO
- che il ricorso debba essere accolto;
- che, in primo luogo, in base alla disciplina sull'indebito oggettivo prevista dall'art. 2033
c.c. chi esegue un adempimento senza che preesista un debito ha diritto alla restituzione della prestazione non dovuta;
2 - che al riguardo la giurisprudenza è unanime nell'affermare che “la disciplina della ripetizione dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza, originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa” (Cass. ord., 11.7.2018, n. 18266) e ancora: “l'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art. 2033 c.c., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass., 28.5.2013 n. 13207);
- che, in riferimento all'onere della prova, l'attore in ripetizione deve dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa atta a giustificarlo: “In tema di ripetizione d'indebito, deve ritenersi operante il normale principio dell'onere della prova gravante sul creditore istante, il quale è, pertanto, tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il successivo venir meno di questa” (Cass., 21.07.2000 n. 9604; Cass., 17.3.2006 n. 5896; Cass., 27.11.2018
n. 30713);
- che nel caso di specie parte attrice, attraverso la documentazione contabile prodotta, ha fornito piena prova dell'avvenuta corresponsione, da parte sua, della somma di €
53.250,00 a favore della società convenuta (estratto conto - doc. 3);
- che, invece, per quanto riguarda la prova dell'assenza di una causa giustificativa del pagamento, occorre premettere in via generale che “L'attore, in merito all'indebito oggettivo, ha l'onere di dimostrare l'inesistenza di un titolo giustificativo del pagamento, mentre il convenuto ha l'onere di dimostrare che il pagamento avvenuto è sorretto da giusta causa” (Cass. ord., 3.9.2019 n.21969; Cass., 6.10.2015 n. 19902; Cass., 17.3.2006
n. 5896);
- che l'oggetto della prova, in capo al creditore, in riferimento all'assenza di una causa giustificativa del pagamento cambia a seconda che l'importo sia stato versato sulla base di un titolo invalido ab initio o divenuto invalido, oppure sia stato corrisposto senza alcun titolo;
- che, infatti, costituisce principio giurisprudenziale ormai consolidato quello secondo cui il creditore che agisca per la ripetizione dell'indebito, fondando la propria domanda sull'inesistenza di una iuxta causa obligationis, come nel caso in esame, può limitarsi
3 alla mera allegazione di tale circostanza mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare che il pagamento è sorretto da una giusta causa: “Se nella prospettazione attorea si assume che il pagamento dell'indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l'attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. In questo caso il solo onere dell'attore è allegare l'inesistenza d'un giusto titolo dell'obbligazione. Sarà poi il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa.” (Cass. ord., 3.9.2019 n.21969);
- che, alla luce di quanto precede, parte attrice ha assolto all'onere di provare gli elementi costitutivi dell'indebito, avendo dimostrato il pagamento della somma e avendo pure allegato l'inesistenza di una giusta causa atta a giustificarlo;
- che, invece, la convenuta, rimasta contumace, non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non avendo dimostrato l'esistenza di un contratto o di un rapporto tra le parti né avendo dedotto circostanze idonee a giustificare il suddetto pagamento;
- che, in assenza di un titolo che lo giustifichi, va pertanto ritenuto indebito il pagamento dell'importo di € 53.250,00 corrisposto da parte ricorrente in favore della convenuta;
- che per quanto riguarda gli interessi va detto che l'art. 2033 c.c. prevede che gli stessi sono dovuti dal giorno della domanda se chi li ha ricevuti era in buona fede oppure, se questi era in male fede, dal giorno del pagamento;
- che all'indebito si applica il principio generale in base al quale la buona fede del ricevente è presunta fino a prova contraria;
costante giurisprudenza afferma infatti che “In tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento è presunta per principio generale, sicché grava sul "solvens" che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta”
(Cass., 8.5.2013 n. 10815; Cass., 30.6.2015 n. 13424);
- che nel caso di specie la società ricorrente non ha adeguatamente provato (e neppure allegato) la malafede della convenuta nel ricevere l'indebito sicché sulla somma sopra
4 ricordata si applicano gli interessi legali con decorrenza dalla data di messa in mora stragiudiziale, ovvero dal 26.5.2023 (doc. 4), al saldo effettivo;
- che, infatti, il concetto di domanda di cui all'art. 2033 c.c. include anche la richiesta stragiudiziale, come di recente ribadito dalla sentenza a Sezioni Unite n. 15895 del 21 maggio 2019, con cui la Suprema Corte ha superato il proprio precedente orientamento avendo affermato che “Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine “domanda”, di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c.” (Cfr.
Cass., 1.4.2011 n. 7586; Cass., 9.11.2015 n. 22852);
- che, per quanto riguarda il saggio degli interessi successivo alla proposizione della domanda giudiziale (prima della quale il tasso è sicuramente quello di cui all'art. 1284
c.c., comma primo, dal momento che il pagamento oggetto di causa, in quanto non legato ad alcuna transazione commerciale, non è soggetto alla disciplina di cui al
D.lgs. n. 231/2022) va detto che la giurisprudenza risulta divisa circa l'applicabilità degli interessi moratori maggiorati di cui all'art. 1284, 4° c.c. (c.d. super-interessi) alle obbligazioni non contrattuali;
- che, infatti, secondo l'orientamento tradizionale la Corte sosteneva la tesi dell'applicabilità dell'art. 1284 comma 4 c.c. alle sole obbligazioni contrattuali: "In tema di tasso di interesse commerciale, la regola generale, prevista dal comma 4 dell'art.
1284 c.c., secondo cui, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rappresenta una chiara eccezione prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito nascente da un negozio giuridico, con la conseguenza che essa non si applica all'indennizzo per irragionevole durata del processo, che non ha fonte negoziale” (Cass., 9.5.2022 n. 14512; cfr. Cass., 7.11.2018 n. 28409);
- che con la recente pronuncia n. 61 del 3.01.2023 (unica con questo orientamento per quanto consta: Cass. S.U. n. 12449/2024 non ha risolto la questione, pur esaminata incidenter tantum) la Cassazione ha affermato che il comma quarto dell'art. 1284 c.c. si può applicare anche alle obbligazioni non contrattuali: “Il saggio di interessi di cui
5 all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione” (Cass. ord., 03.1.2023 n.61);
- che il Tribunale, tuttavia ritiene di non applicare, nel caso di specie, gli interessi moratori previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c. preferendo seguire l'orientamento maggioritario che, stante la particolare natura e finalità degli interessi commerciali, afferma che "Gli interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 2002 svolgono, come tutti gli interessi che appartengono a tale categoria, una funzione deterrente e risarcitoria nei confronti del debitore inadempiente in relazione ad una predeterminata transazione commerciale caratterizzata dal mancato pagamento del corrispettivo pattuito. La loro finalità e la loro stessa peculiare disciplina (automaticità, termine di decorrenza legato tendenzialmente alla scadenza dell'obbligazione, etc.) sono, con evidenza, estranei all'azione di ripetizione dell'indebito, fattispecie diversa che ricorre allorquando un soggetto, sia esso o meno un imprenditore commerciale, esegua un pagamento in difetto di una causa giustificativa e chiami in giudizio l'accipiens per la restituzione di quanto da questi indebitamente percepito. [...] Né la circostanza che entrambe le parti dell'azione di ripetizione dell'indebito possano eventualmente appartenere alla categoria degli imprenditori commerciali (uno dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2002, art. 2) costituisce un elemento sufficiente, in difetto degli altri, per ritenere comunque applicabile la normativa di cui al presente motivo" (Cass., 14.12.2022 n. 36595);
- che, del resto, anche la Suprema Corte nell'ordinanza n. 61/2023, dopo aver evidenziato che l'art. 1284, comma 4, c.c. non ha carattere imperativo e inderogabile, ha lasciato aperta la possibilità di non applicarlo in via interpretativa, affermando:
"sarà naturalmente sempre possibile ricavare, in via interpretativa o sistematica, limiti normativi all'applicabilità dell'art. 1284 c.c., comma 4, in relazione a determinate e specifiche tipologie di obbligazioni, sulla base della speciale natura o delle particolari caratteristiche di dette obbligazioni” (cfr. Cass. ord., 3.1.2023 n. 61);
- che, pertanto, anche successivamente alla proposizione della domanda giudiziale, il tasso di interessi sarà quello di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c.;
6 - che infine, le spese di lite seguono l'integrale soccombenza della convenuta, venendo liquidate in misura pari ai valori minimi (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00) in considerazione della modesta attività processuale svolta e del valore di causa di poco superiore al minimo dello scaglione, ad esclusione del parametro relativo alla fase istruttoria per la quale nulla viene liquidato non essendo stata espletata alcuna istruttoria, e così per € 4.217,00 per compensi ed € 786,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella contumacia di parte convenuta, visti gli artt. 281 sexies e decies c.p.c.:
CONDANNA a pagare alla parte ricorrente al Controparte_1 [...]
la somma di € 53.250,00 oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284 c.c., Parte_1
comma primo, dal 26.05.2023 al saldo effettivo.
CONDANNA a rimborsare al Controparte_1 Parte_1
le spese del presente giudizio, spese liquidate in € 4.217,00 per compensi ed in
[...]
€ 786,00 per esposti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 31.01.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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