TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 17/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 1804/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 1804/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1
Rinaldi Cristina e Gualfetti Domenica, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Trabalza Controparte_2
Folco con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/08/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 03/08/2003 a San Gemini (TR), che dall'unione è nata la figlia ad oggi maggiorenne e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, Persona_1 negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle Controparte_2 Controparte_1 seguenti condizioni:
1.1) i coniugi vivranno separati;
1.2) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento ed all'assegno divorzile per essi;
1.3) i diritti di comproprietà superficiaria pari al 50% sulla casa coniugale e sulle relative pertinenze in San Gemini, via Colletrave n. 6 di cui è titolare la signora verranno trasferiti Controparte_2 entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla omologa della separazione al signor che Controparte_1 ne diventerà unico proprietario superficiario esclusivo, con tutti gli arredi e complementi che vi si trovano, ad eccezione di quelli indicati al capo A.3 della narrativa, con applicazione della esenzione fiscale prevista dall'art. 19 legge n. 74 del 6 marzo 1987 di cui le parti fanno espressamente richiesta;
La moglie ha già lasciato la casa coniugale il 3 luglio 2024 ed in parte Controparte_2 ha già asportato ed in parte preleverà da essa tutti i beni ed effetti personali indicati al capo A.3;
1.4.1) il padre signor si impegna a corrispondere mediante bonifico bancario Controparte_1 con versamento diretto alla figlia a titolo di contributo nel mantenimento della Persona_1 figlia medesima, maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di €. 350,00 (trecentocinquanta//00), entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese. L'assegno sarà automaticamente rivalutato di anno in anno, secondo le variazioni ISTAT, senza necessità di richiesta;
1.4.2) l'assegno unico in favore della figlia sarà richiesto e riscosso dalla Persona_1 figlia medesima;
1.4.3) le spese per l'auto Fiat 500, targata DZ438MR, utilizzata da saranno a Persona_1 carico della figlia medesima, comprese manutenzione ordinaria e straordinaria, tasse automobilistiche, assicurazione, revisione e carburante;
1.4.4) il padre e la madre oltre all'assegno di mantenimento, Controparte_1 Controparte_2 concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da Protocollo del 28.06.2018 in Per_ uso presso il Tribunale di Terni, che saranno necessarie per la figlia , con le modalità e le specifiche in merito alle spese della vettura in uso alla figlia sopra descritte. e Controparte_1
dovranno corrispondere la quota a proprio carico delle spese per la figlia a mani Controparte_2 della stessa ovvero del genitore, che le avrà anticipate, entro e non oltre 30 giorni dalla esibizione della documentazione giustificativa;
2) di dare atto dell'impegno alla cessione e comunque al trasferimento dei diritti di compravendita da parte della moglie al marito come dagli stessi convenuto al Controparte_2 Controparte_1 precedente capo V)-A) e della regolamentazione dei loro rapporti economici, come convenuto al precedente capo V), E) ed F), con applicazione della esenzione fiscale prevista dall'art. 19 legge n.
74 del 6 marzo 1987 di cui le parti fanno espressamente richiesta, trattandosi di pattuizioni che costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in San Gemini (TR) in data 03/08/2003, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SAN
GEMINI (TR) (atto n. 36, parte II, serie A, dell'anno 2003);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. est.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G. 1804/24 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv.ti Controparte_1
Rinaldi Cristina e Gualfetti Domenica, con elezione di domicilio presso i difensori come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Trabalza Controparte_2
Folco con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/08/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 03/08/2003 a San Gemini (TR), che dall'unione è nata la figlia ad oggi maggiorenne e che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, Persona_1 negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi e alle Controparte_2 Controparte_1 seguenti condizioni:
1.1) i coniugi vivranno separati;
1.2) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento ed all'assegno divorzile per essi;
1.3) i diritti di comproprietà superficiaria pari al 50% sulla casa coniugale e sulle relative pertinenze in San Gemini, via Colletrave n. 6 di cui è titolare la signora verranno trasferiti Controparte_2 entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla omologa della separazione al signor che Controparte_1 ne diventerà unico proprietario superficiario esclusivo, con tutti gli arredi e complementi che vi si trovano, ad eccezione di quelli indicati al capo A.3 della narrativa, con applicazione della esenzione fiscale prevista dall'art. 19 legge n. 74 del 6 marzo 1987 di cui le parti fanno espressamente richiesta;
La moglie ha già lasciato la casa coniugale il 3 luglio 2024 ed in parte Controparte_2 ha già asportato ed in parte preleverà da essa tutti i beni ed effetti personali indicati al capo A.3;
1.4.1) il padre signor si impegna a corrispondere mediante bonifico bancario Controparte_1 con versamento diretto alla figlia a titolo di contributo nel mantenimento della Persona_1 figlia medesima, maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, la somma mensile di €. 350,00 (trecentocinquanta//00), entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese. L'assegno sarà automaticamente rivalutato di anno in anno, secondo le variazioni ISTAT, senza necessità di richiesta;
1.4.2) l'assegno unico in favore della figlia sarà richiesto e riscosso dalla Persona_1 figlia medesima;
1.4.3) le spese per l'auto Fiat 500, targata DZ438MR, utilizzata da saranno a Persona_1 carico della figlia medesima, comprese manutenzione ordinaria e straordinaria, tasse automobilistiche, assicurazione, revisione e carburante;
1.4.4) il padre e la madre oltre all'assegno di mantenimento, Controparte_1 Controparte_2 concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie, come da Protocollo del 28.06.2018 in Per_ uso presso il Tribunale di Terni, che saranno necessarie per la figlia , con le modalità e le specifiche in merito alle spese della vettura in uso alla figlia sopra descritte. e Controparte_1
dovranno corrispondere la quota a proprio carico delle spese per la figlia a mani Controparte_2 della stessa ovvero del genitore, che le avrà anticipate, entro e non oltre 30 giorni dalla esibizione della documentazione giustificativa;
2) di dare atto dell'impegno alla cessione e comunque al trasferimento dei diritti di compravendita da parte della moglie al marito come dagli stessi convenuto al Controparte_2 Controparte_1 precedente capo V)-A) e della regolamentazione dei loro rapporti economici, come convenuto al precedente capo V), E) ed F), con applicazione della esenzione fiscale prevista dall'art. 19 legge n.
74 del 6 marzo 1987 di cui le parti fanno espressamente richiesta, trattandosi di pattuizioni che costituiscono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e , Controparte_1 Controparte_2 coniugi per matrimonio celebrato in San Gemini (TR) in data 03/08/2003, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di SAN
GEMINI (TR) (atto n. 36, parte II, serie A, dell'anno 2003);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in modalità da remoto in data 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti