CA
Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/10/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr IC La TI Presidente dr LA NA Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 avvocato, rappresentato e difeso da se stesso;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del curatore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Simone Melato;
APPELLATO
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito
1 dell'udienza del giorno 1 ottobre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. adiva il giudice delegato del Tribunale di Catania Parte_1 proponendo domanda tardiva di insinuazione al passivo del credito derivante da prestazioni professionali svolte in favore del fallimento e Controparte_2 precisamente per la difesa del fallimento nel giudizio d'appello (n. 1222/2008 R.G.) definito con sentenza della Corte d'appello di Catania n.1752/2014.
Il credito veniva contestato da parte della curatela, sicchè il procedimento veniva alla fase contenziosa.
La curatela osservava che l'avv. , nonostante avesse ricevuto l'incarico Pt_1
(giusta nomina del 31/10/2008) di promuovere nell'interesse della curatela fallimentare la procedura esecutiva immobiliare nei confronti di – amministratore Testimone_1 della società fallita condannato al risarcimento del danno in favore del fallimento con sentenza n. 2094/2007 del Tribunale di Catania – non aveva adempiuto l'incarico cagionando, in solido col precedente curatore, un danno alla procedura, considerato che, nel corso del giudizio d'appello (e precisamente, nel 2012), il debitore aveva trasferito alla moglie la metà indivisa di un immobile, sicché la curatela aveva dovuto promuovere l'azione revocatoria, accolta nel 2020. Assumeva di avere transatto, nel settembre 2022, la lite con i coeredi del , e che il danno cagionato dall'avv. ammontava a Tes_1 Pt_1 complessivi €. 49.594,54, tenuto conto dell'intervenuto deprezzamento degli immobili e delle spese affrontate per le azioni esperite dopo l'atto dispositivo compiuto dal debitore
(ivi compresa l'actio interrogatoria nei confronti dei chiamati all'eredità del debitore e della moglie).
All'esito del giudizio il Tribunale, con sentenza n. 5800/2024 del 2 dicembre 2024, rigettava la domanda proposta dall'avv. e regolava le spese in base al principio di Pt_1 soccombenza.
Avverso la sentenza l'avv. ha interposto appello sulla base di cinque ragioni Pt_1 di censura.
Costituitasi in giudizio, la curatela appellata ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno
2 1 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante denuncia “l'omessa verifica d'ufficio della regolarità del contraddittorio ex art.171bis c.p.c.”, assumendo che “il Tribunale adito avrebbe dovuto dichiarare la contumacia della Curatela resistente, rinviando ad altra data per
l'assegnazione dei termini ex art. 171 ter c.p.c.
Ciò ha comportato l'impossibilità che parte ricorrente potesse chiamare in causa non solo la Compagnia di Assicurazione per la responsabilità civile professionale, ma anche
l'ex Curatore che, benchè autorizzato dal Giudice Delegato, non aveva mai conferito il mandato per l'azione esecutiva”.
Il motivo è infondato. Ed invero, fermo restando che la contumacia non avrebbe potuto essere dichiarata in sentenza, essendosi la curatela costituita in giudizio (il
27/1/2024, successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.), vi è che l'appellante non contesta quanto affermato dal primo giudice a proposito del fatto che “È respinta, anzitutto, l'eccezione di “l'inammissibilità, improcedibilità ed illegittimità, nonché l'intervenuta decadenza della costituzione del
Legale del ” sollevata dal ricorrente correlata ad una non ben precisata CP_1 violazione del diritto di difesa che, invero, appare pienamente esercitato nei successivi scritti difensivi, né risulta che la parte resistente abbia introdotto domande o eccezioni nuove oltre i termini per la definizione del thema decidendum”.
L'accertamento della tempestività delle eccezioni proposte, dunque, è ormai passato in giudicato, sicché non è dato capire quale sia la violazione del diritto di difesa, dovendosi altresì osservare che la curatela non ha proposto domanda di condanna, a seguito della quale il ricorrente avrebbe potuto proporre domanda di garanzia nei confronti dei terzi, ma solamente un'eccezione volta a paralizzare la pretesa dell'avv. . Pt_1
Con il secondo motivo viene dedotto che “la Difesa della Curatela ha eccepito
l'inadempimento della prestazione professionale, questione sfuggita all'esame del
Collegio. Anche in questo caso la sentenza risulta del tutto infondata nella parte in cui dichiara, in assenza di petitum, la compensazione”.
Assume, altresì, l'appellante che “Per altro la responsabilità professionale è unicamente dell'ex Curatore, nei confronti del Quale è stata proposta azione di responsabilità, il cui esito avrebbe potuto condurre ad un diverso provvedimento. Sul punto il Tribunale dimentica che il Legale della Curatela non ha dato prova dell'incarico
3 conferito dall'ex Curatore al Professionista nominato”.
La doglianza è inammissibile.
Ed invero, il Tribunale ha ritenuto quanto segue: “Va poi precisato che la curatela fallimentare non ha eccepito l'inadempimento della prestazione posta a fondamento della domanda di riconoscimento del credito in prededuzione (per compenso professionale dell'attività svolta nel giudizio d'appello suindicato), ma ha dedotto la responsabilità professionale derivante dall'inerzia nell'avvio di procedura esecutiva che, ove fosse stata tempestivamente incardinata, avrebbe favorito il più sollecito ed efficace recupero del credito nei confronti del ed avrebbe evitato di promuovere l'azione revocatoria Tes_1 dopo l'atto dispositivo compiuto dal debitore. In questi termini, il rilievo introduce un'eccezione di compensazione c.d. propria, perché le reciproche pretese trovano le loro fonte in rapporti giuridici diversi, quella del ricorrente nel diritto al riconoscimento del compenso professionale e quella della curatela nell'allegata responsabilità del professionista”.
In tal modo, il primo giudice ha qualificato l'eccezione della curatela, nell'ambito dei suoi poteri ufficiosi, quale eccezione di compensazione. Qualificazione, questa, che non è efficacemente contestata dall'avv. , il quale si limita a dedurre che la Pt_1 compensazione sia stata dichiarata in assenza di petitum.
Quanto ai residui profili, il Tribunale ha così ragionato: “non può dubitarsi – né è stato specificamente contestato dal ricorrente – che la firma apposta in calce al provvedimento del 31.10.2008 (in all. n. 24 della produzione di parte resistente), con cui il giudice delegato ha autorizzato il curatore del fallimento a costituirsi nel giudizio d'appello promosso dal e, contestualmente, a promuovere azione esecutiva – con Tes_1
l'assistenza, per entrambi i procedimenti, dell'avv. – sia quella del Parte_1 ricorrente il quale, d'altra parte, nelle osservazioni al rendiconto trasmesse alla curatela recanti la data del 3.1.2023, ha dato atto di avere ricevuto via fax il predetto provvedimento. Da ciò si ricava che il professionista è venuto a conoscenza dell'incarico conferito dal giudice delegato, esteso anche alla procedura esecutiva, non apparendo superfluo ricordare che, nelle procedure regolate dalla Legge fallimentare come vigente prima delle riforme del 2006/2007 (quale è il fallimento di Co.Pro.Ge.Ca. a r.l.) l'incarico per la difesa tecnica della procedura era conferito dal giudice delegato ai sensi dell'art. 25
n. 6) l.fall. e non dal curatore. Il fatto – pacifico – che il fallimento non abbia tempestivamente promosso la procedura esecutiva in forza del titolo costituito dalla sentenza (esecutiva) di primo grado è pertanto imputabile, sia al curatore – perché, a
4 conoscenza del provvedimento del giudice delegato, non ha vigilato sull'omissione – sia al professionista nominato, che si è costituito nel giudizio d'appello, ma non ha incardinato
l'esecuzione. Non inducono a ritenere diversamente: 1) né la circostanza che, successivamente, con provvedimento del 22.5.2009, il giudice delegato abbia nuovamente autorizzato la curatela a promuovere l'azione esecutiva e che il ricorrente abbia negato che quest'ultimo provvedimento gli sia stato comunicato dal curatore, incombendo sul professionista ricorrente l'obbligo di promuovere il procedimento già in forza del conferimento d'incarico del 31.10.2008; 2) né la circostanza che il curatore non abbia conferito al ricorrente specifica procura per agire in executivis, giacché l'inerzia del curatore non esime il professionista nominato dall'ufficio dal compimento degli atti necessari per l'esecuzione dell'incarico, ivi compresa la segnalazione del comportamento omissivo dell'organo della procedura al giudice delegato per i conseguenti provvedimenti”.
Ora, a fronte di sì compiuta motivazione, del tutto generico si appalesa il motivo di appello, che neppure censura quanto osservato dal Tribunale a proposito della irrilevanza del fatto che il curatore non avesse rilasciato la procura ad esso professionista.
Con il terzo motivo viene censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, da esso ricorrente sollevata.
Il motivo è infondato.
Ed invero, il Tribunale ha affermato che, in tema di risarcimento del danno per responsabilità professionale, la prescrizione decorre dalla effettiva verificazione del danno risarcibile, quale conseguenza riconducibile causalmente al comportamento del professionista evocato in giudizio (v., da ultimo, Cass. ord. n. 6947/2024), sicché la circostanza che il danno allegato dalla curatela fosse riferibile alla sequela di spese sostenute per la revocazione dell'atto dispositivo posto in essere dal induceva a Tes_1 ritenere che tale pregiudizio si fosse consolidato nel momento in cui le spese sostenute dalla curatela erano state liquidate e quindi certamente dopo il momento in cui il giudizio era stato autorizzato dal giudice delegato, ossia nel mese di ottobre 2016, sicché, trattandosi di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno non era prescritto.
A fronte di ciò, l'appellante assume che il Tribunale “non tiene conto che
l'autorizzazione del Giudice Delegato all'azione esecutiva perde efficacia decorso il termine decennale;
ne consegue che dall'uno novembre 2018 non più decorrere utilmente il termine che Il Tribunale, a suo uso e consumo, ha erroneamente postergato dall'ottobre
2016 e che decorrerebbe sino al successivo mese di ottobre 2026.La motivazione risulta
5 del tutto destituita di fondamento”.
Ora, il motivo non solo fa le mostre di ignorare il consolidato orientamento giurisprudenziale cui si è ispirato il Tribunale, ma altresì il contenuto dell'art. 1242 c.c., a tenore del quale la prescrizione non impedisce la compensazione, se non era compiuta quando si è verificata la coesistenza dei due debiti (e nel caso di specie, la nomina dell'avv. è avvenuta nel 2008, mentre la coesistenza dei debiti nel 2016, quando Pt_1 non era ancora decorso il decennio).
Con il quarto motivo viene dedotto che “il Tribunale ha autorizzato il 6 settembre
2022 una definizione transattiva con gli eredi degli esecutati per una somma omnia comprensiva di Euro 35.000,00- (euro trentacinquemila/00). Non vi è dubbio che l'intero credito superiore ai cinquanta mila euro è stato complessivamente dimezzato di un percentuale del 60%, che riguarda anche le due somme indicate in sentenza in Euro
4.980,80 per esborsi dell'azione revocatoria ed in Euro 4.363,74- per l'actio interrogatoria.
Così facendo il Tribunale ha proceduta ad una compensazione molto favorevole per la
Curatela”.
La doglianza è in parte infondata ed in parte inammissibile.
Infondata, perché nessuna prova l'appellante fornisce a fondamento di quanto sostenuto, in relazione al fatto che la transazione in questione riguardasse i danni oggetto dell'eccezione di compensazione in questo giudizio (danni che la curatela assume essere riferibili causalmente e direttamente addebitabili all'avv. ). Pt_1
Inammissibile, perché non è censurato l'accertamento del Tribunale in base al quale
“i documenti in atti consentono di ritenere fondata l'eccezione sollevata dalla Curatela, sia con riferimento all'an che al quantum”, pari ad €. 49.594,54, e “determinato in € 6.270,00
(oltre accessori) il compenso professionale spettante al ricorrente per la difesa nel giudizio
d'appello definito con sentenza n. 1752/2014 della Corte d'appello di Catania,
l'accoglimento dell'eccezione spiegata dalla curatela, anche limitatamente ai soli esborsi derivanti dall'avvio dell'azione revocatoria (indicati in € 4.980,80) e dell'actio interrogatoria
(€ 4.363,74) determina il rigetto della domanda del ricorrente per compensazione col maggior credito risarcitorio allegato e documentato dalla parte resistente”.
In sostanza, l'eccezione ha paralizzato la domanda già solo in relazione all'ammontare delle spese sostenute per l'azione revocatoria e l'actio interrogatoria, assai limitato rispetto al credito restante, ritenuto – con accertamento non censurato – pari ad oltre 40.000 euro.
Con l'ultimo motivo viene censurato il capo afferente le spese del giudizio.
6 Il motivo è inammissibile siccome generico, limitandosi l'appellante a sostenere che la liquidazione è punitiva, senza tuttavia dedurre la violazione dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 5800/2024 in data 2/12/2024 del Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore dell'appellato, le spese del grado, che liquida in complessivi €.
4.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del
15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 2 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(LA NA) (IC La TI)
7