Articolo 3 della Legge 8 giugno 1978, n. 297
Articolo 2Articolo 4
Versione
12 luglio 1978
Art. 3. Revisione annua parametrica della sovvenzione di esercizio

Per ciascuna delle ferrovie di cui all'articolo 1 la quota parte della sovvenzione annua relativa alle spese di esercizio - non coperte da introiti - e' stabilita annualmente con revisione parametrica a decorrere dal 1977 in base ai seguenti elementi:
a) importo convenzionale di base delle spese di esercizio determinato con riferimento a quelle verificatesi nell'anno 1975, revisionando gli oneri di tale anno al fine di valutarne l'ammontare con riguardo ad una razionale, efficiente ed economica gestione, tenute presenti possibili comparazioni con analoghi oneri di aziende similari;
b) incidenze percentuali della spesa di personale e del complesso delle rimanenti componenti la spesa di esercizio, rispetto all'importo convenzionale di cui alla precedente lettera a).
I coefficienti annuali di variazione dei costi per la revisione parametrica saranno determinati, secondo modalita' da definire con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, facendo riferimento: per la spesa di personale, ad un organico-tipo ed alla media ponderate annua dei costi di retribuzione globale lorda valutati convenzionalmente al terzo scatto di anzianita'; per il complesso delle rimanenti componenti della spesa di esercizio, a voci fondamentali e relativi costi unitari.
Entrata in vigore il 12 luglio 1978
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