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12 luglio 1978
12 luglio 1978
Art. 3. Revisione annua parametrica della sovvenzione di esercizio
Per ciascuna delle ferrovie di cui all'articolo 1 la quota parte della sovvenzione annua relativa alle spese di esercizio - non coperte da introiti - e' stabilita annualmente con revisione parametrica a decorrere dal 1977 in base ai seguenti elementi:
a) importo convenzionale di base delle spese di esercizio determinato con riferimento a quelle verificatesi nell'anno 1975, revisionando gli oneri di tale anno al fine di valutarne l'ammontare con riguardo ad una razionale, efficiente ed economica gestione, tenute presenti possibili comparazioni con analoghi oneri di aziende similari;
b) incidenze percentuali della spesa di personale e del complesso delle rimanenti componenti la spesa di esercizio, rispetto all'importo convenzionale di cui alla precedente lettera a).
I coefficienti annuali di variazione dei costi per la revisione parametrica saranno determinati, secondo modalita' da definire con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, facendo riferimento: per la spesa di personale, ad un organico-tipo ed alla media ponderate annua dei costi di retribuzione globale lorda valutati convenzionalmente al terzo scatto di anzianita'; per il complesso delle rimanenti componenti della spesa di esercizio, a voci fondamentali e relativi costi unitari.
Per ciascuna delle ferrovie di cui all'articolo 1 la quota parte della sovvenzione annua relativa alle spese di esercizio - non coperte da introiti - e' stabilita annualmente con revisione parametrica a decorrere dal 1977 in base ai seguenti elementi:
a) importo convenzionale di base delle spese di esercizio determinato con riferimento a quelle verificatesi nell'anno 1975, revisionando gli oneri di tale anno al fine di valutarne l'ammontare con riguardo ad una razionale, efficiente ed economica gestione, tenute presenti possibili comparazioni con analoghi oneri di aziende similari;
b) incidenze percentuali della spesa di personale e del complesso delle rimanenti componenti la spesa di esercizio, rispetto all'importo convenzionale di cui alla precedente lettera a).
I coefficienti annuali di variazione dei costi per la revisione parametrica saranno determinati, secondo modalita' da definire con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14, facendo riferimento: per la spesa di personale, ad un organico-tipo ed alla media ponderate annua dei costi di retribuzione globale lorda valutati convenzionalmente al terzo scatto di anzianita'; per il complesso delle rimanenti componenti della spesa di esercizio, a voci fondamentali e relativi costi unitari.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/02/2007, n. 2707Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente - Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere - Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere - Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere - Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTOSERVIZI GALATI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA R. R. PEREIRA 202, presso l'avvocato BOFFA FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA AVEZZANA 6, presso l'avvocato DI MAJO …Leggi di più...
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