Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1256/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA Parte 1 nato a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv.to Tramontano Francesca, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
CP 1 in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Funari Alessandro
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.02.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 996/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(indennità di accompagnamento).
Costituitosi 1 CP_1 ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
All'odierna udienza, parte istante ha dichiarato di rinunciare all'azione e agli atti del giudizio (cfr. atto di rinuncia sottoscritto dalla parte, allegato alle note di udienza del
24.3.25).
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere.
Sul punto è doveroso infatti evidenziare che l'estinzione del processo civile per rinuncia agli atti del giudizio di cui all'art. 306 del codice di procedura civile va tenuta distinta dalla sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere derivante dalla rinuncia all'azione da parte dell'attore.
Invero, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 marzo
1999, n. 2268) la rinuncia all'azione a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per diventare operativa, necessita dell'accettazione della controparte nei modi prescritti dalla legge preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore.
La rinuncia all'azione e al diritto importa, pertanto, la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse in capo alle stesse in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Tenuto conto del complessivo esito della vicenda processuale e dello stato patologico della parte, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti. Lespese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell CP 1 e di parte ricorrente in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
3) Le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' CP_1 e di parte ricorrente in solido.
Si comunichi
Nola, 25.3.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma