Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 23191/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 11 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa A. Maria Cappiello, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.23191 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente ad oggetto: somministrazione;
vertente
TRA
(P.IVA.: ), in Parte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , con sede Parte_2
in Nola (NA), alla Via Nazionale delle Puglie snc, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Cannavale in virtù di procura rilasciata su supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata all'atto introduttivo, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Carlo Poerio n. 15, presso lo studio dell'avv. Enrico De Sena;
ATTRICE
E
(P. IVA: ), in persona del legale CP P.IVA_3
rappresentante pro tempore., con sede in Napoli, Parte_3
al Centro Direzionale isola A/2, elettivamente, domiciliata in Napoli, alla Via
G. Carducci, 42, presso lo studio degli avvocati Luigi Pacileo e Bruno
Pacileo, che la rappresentano e difendono in virtù di procura rilasciata su
supporto cartaceo, versata in atti in copia informatica, allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali ed atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la per CP
sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adito Tribunale di Napoli, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvedere:
“1.- Accertare e dichiarare il credito della , in persona de Parte_1
legale rapp.nte p.t., nei confronti della , in persona del legale CP
rapp.nte p.t., per un importo di euro 57.000,00 (cinquantasettemila/00) oltre interessi dai singoli pagamenti.
2.- Per l'effetto condannare la in persona del legale rapp.nte CP
p.t. al pagamento dell'importo di euro 57.000,00 (cinquantasettemila/00) oltre interessi dai singoli pagamenti fino alla data di notifica del presente atto di citazione ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla data di notifica del presente atto di citazione al saldo.
3.- Condannare la in persona del legale rapp.te pt , al pagamento CP
delle spese e compensi di giudizio ex DM 34/2018, oltre rimborso forfettario iva e cpa.“
A sostegno della domanda l'attrice esponeva che:
- la aveva in essere con la un Parte_1 CP
contratto di fornitura di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 per
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lo stabilimento industriale sito in Nola alla Via Nazionale delle Puglie snc, codice identificativo SIC nr. 0016016, POD n. IT001E00107554;
- per gli anni 2010 e 2011 aveva versato alla l'importo di CP
euro 57.000,00 a titolo di addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica (euro 2.280,00 per ciascun mese da gennaio 2010 ad agosto 2011 ed euro 2.850,00 per ciascun mese da settembre 2011 a dicembre 2011);
- l'istante con lettera raccomandata A/R dell'11-02-2020, trasmessa anche a mezzo PEC in pari data, aveva chiesto alla convenuta nonché all il pagamento dell'importo di Controparte_2
€57.000,00 indebitamente versato a titolo di addizionale Provinciale all'accisa sull'energia elettrica per i periodi nella stessa riportati ossia anni 2010 e 2011;
- la in data 26 febbraio 2020 a mezzo pec, aveva dato CP
riscontro alla suddetta richiesta comunicando di averla inoltrata all' competente per territorio;
Controparte_2
- tuttavia, ad oggi la non aveva ricevuto Controparte_3
l'importo richiesto.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la convenuta la quale eccepiva in sintesi: in via preliminare
1. l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatoria per le controversie in materia di forniture;
2. la prescrizione dell'importo ingiunto;
nel merito
3. la violazione del principio di esclusione degli effetti orizzontali delle direttive dell'Unione Europea;
4. l'infondatezza della pretesa creditoria, per l'insussistenza dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., stante la vigenza di una norma all'epoca dei
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fatti legittimante la richiesta delle addizionali sulle accise dell'energia elettrica
Chiedeva in ogni caso di essere autorizzata a chiamare in causa l'
[...]
territorialmente competente al fine di essere manlevata CP_2 nell'ipotesi di soccombenza.
Sulla base delle predette eccezioni e deduzioni la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni:
In via preliminare
1) dichiarare improcedibile la domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, ai sensi della delibera ARERA
355/2018/R/com - TICO (ex 209/2016/E/COM);
2) autorizzare, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., la chiamata in causa della Controparte_2 [...]
– in persona del Controparte_4 CP_5
Interregionale p.t., (…) affinché, in caso di accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, l' sia Controparte_2
condannata a manlevare la da eventuali conseguenze CP pregiudizievoli dovessero derivare dall'eventuale condanna alla restituzione delle somme richieste dalla e, Parte_1 comunque, a tenere indenne l'odierna convenuta dal pagamento di qualsiasi somma la stessa fosse condannata a pagare in ragione o per
l'effetto della domanda dell'attrice, ovvero con condanna diretta della stessa Controparte_2 accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attrice, per decorso del termine decennale ai sensi dell'art. 2946
c.c., per i motivi esposti in narrativa;
IN VIA PRINCIPALE, previo occorrendo rinvio pregiudiziale, ex art. 267
TFUE alla Corte di Giustizia Europea e/o alla Corte Costituzionale Italiana:
4) accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza della pretesa creditoria della e, pertanto, rigettare la Parte_1
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domanda perché infondata in fatto e in diritto, o, comunque, in ragione delle eccezioni ivi sollevate, ridurre l'importo nella minor somma che l'Ill.mo Giudicante riterrà, anche per il tramte (sic!) di
C.T.U. contabile, di cui, sin d'ra, (sic!) si fa richiesta;
5) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio, spese generali nella misura del 15% oltre IVA e C.P.A. con attribuzione ai procuratori costituiti che hanno anticipato le spese e non hanno riscosso gli onorari.”
Con ordinanza dell'11-01-2023 veniva disattesa l'istanza di chiamata in causa del terzo.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, era assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
In via preliminare va confermato in questa sede il rigetto dell'istanza ex art. 106 c.p.c. avanzata da in quanto incompatibile con i tempi della CP
ragionevole durata del processo e della quale comunque non si ravvisano i presupposti, tenuto conto della sussistenza della giurisdizione delle
Commissioni Tributarie rispetto alla controversia tra la convenuta e l'
[...]
sicché solo quel giudice potrà statuire in merito alle pretese CP_2 avanzate dal fornitore nei confronti dell'Amministrazione.
Sempre in via preliminare va rilevato che infondata è l'eccezione d'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione previsto per le controversie in materia di forniture.
Invero, l'art.
2.3 del “Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle idispone espressamente che “Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: a) attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali…”.
Nella specie la società ha chiesto al fornitore la restituzione Parte_1
delle somme versate a titolo di addizionale provinciale per il biennio 2010 e
2011, quindi, trattandosi di una imposta indiretta, risulta evidente il profilo
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tributario del giudizio, che per espressa previsione, determina l'esclusione dal tentativo di conciliazione obbligatorio di cui alla delibera ARERA
355/2018/R/com - TICO (ex 209/2016/E/COM).
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione parziale del diritto alla restituzione delle somme dovute per fatture con scadenza di pagamento anteriore all'11-02-2020.
Sul punto la società convenuta allega che il diritto di credito, almeno per il mese di gennaio 2010 per l'importo complessivo di € 2.280,00, sarebbe prescritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 c.c., in quanto sino alla notifica della comunicazione pec dell'11-02-2020 l'odierna attrice non aveva mai fatto richiesta di ripetizione del relativo pagamento.
Quanto opinato dalla società convenuta non merita condivisione in quanto dalla documentazione prodotta dalla società istante nel secondo termine di cui all'art. 183 VI co. C.p.c. emerge che, la fattura relativa ai consumi di energia di gennaio 2010 è stata emessa da in data 12/02/2010; la CP
scadenza del pagamento di tale fattura è indicata al 11-03-2010, ed il pagamento della stessa è stato effettuato in data 09-10/03/2010, come si evince dall'estratto conto della banca allegato alla fattura (cfr. doc 1 fattura n,
22982010 con allegati).
E' di palmare evidenza che i pagamenti di cui si chiede la restituzione sono avvenuti successivamente alla data dell'11-02-2020 e dunque entro il termine decennale a decorrere dalla costituzione in mora.
Nel merito, la domanda di ripetizione dell'indebito promossa dall'attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione. La vicenda in esame trae origine dell'interpretazione dell'art. 6 comma 1 del decreto legge n. 511/1988, istitutiva dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, imposta addebitata in fattura dal fornitore al consumatore e corrisposta, a sua volta, dal Fornitore all'Amministrazione Finanziaria. Detta addizionale è stata successivamente abrogata dall'art. 4, comma 10, decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16 (convertito con modifiche nella legge 44/12) a decorrere dal 1° gennaio
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2012, per contrasto con la normativa unionale. In particolare, il contrasto sussisteva con la Direttiva 2008/118/CE, la quale prevedeva che le imposte addizionali dovessero rispettare due diverse condizioni, cumulativamente applicabili: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio.
In merito al secondo requisito, in particolare, la Corte di Giustizia, con plurime pronunce, ha ribadito la necessità di una finalità specifica per l'ammissibilità di imposte addizionali (sentenza CGUE 25 luglio 2018, causa
C-103/17, in cui si richiamano le sentenze CGUE 27 febbraio 2014, causa C-
82/12 e CGUE 5 marzo 2015, causa C-553/13).
Per quanto concerne l'imposta addizionale di cui all'art. 6, comma 1, del D.L.
511/1988, né la norma stessa, né il decreto 11-06-2007 del Capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del medesimo articolo, indicano le specifiche finalità che le addizionali provinciali avrebbero dovuto soddisfare.
Attesa quindi la non conformità al diritto unionale della destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio, nel 2011 la Commissione Europea ha ravvisato un'incompatibilità tra la norma italiana e quella europea in merito all'applicazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, cui è seguito il D.L.
2.03.2012 n. 16 art. 4 comma 10 (conv. in L.
26.04.2012 n. 44) che ne ha previsto l'abrogazione a decorrere dall'1-01-
2012.
In merito alla necessità di disapplicare una normativa interna contraria al diritto dell'Unione Europea, con la sentenza n. 15198 del 04.06.2019, la
Cassazione ha affermato: “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata
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dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in
l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime”.
Con le sentenze n. 8119/2021, n. 22343 e n. 10690 del 2020, la Cassazione, in linea con la precedente n. 27101 del 23 ottobre 2019, ha confermato la necessità di disapplicare l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia di cui all'art. 6, comma 2 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, per contrasto con l'art. 1, par. 2 della Direttiva affermando: “…Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive;
C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458)” pronunciando il seguente principio di diritto: “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, Ciò posto, occorre a questo verificare se ricorrano o meno le condizioni per la ripetibilità delle somme corrisposte per il periodo precedente all'abrogazione dell'imposta.
A tal proposito, la Cassazione ha affermato che: “Il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3
(nel testo applicabile ratione temporis) da parte del fornitore, può agire nei
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confronti di quest'ultimo con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito e, solo nel caso in cui tale azione si riveli impossibile o eccessivamente difficile con riferimento alla situazione in cui si trova il fornitore, può eccezionalmente chiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività e previa allegazione e dimostrazione delle circostanze di fatto che giustificano tale legittimazione straordinaria”. (Cass. n. 27099 del 23 ottobre 2019 e
15596/2020).
Nella specie, contrariamente a quanto eccepito dalla convenuta, l'azione di ripetizione dell'indebito è fondata. Invero, sebbene il consumatore non sia il soggetto passivo dell'addizionale provinciale, è tuttavia il soggetto finale su cui il relativo costo viene riversato da parte del fornitore medesimo, il quale è,
a sua volta, titolare del diritto di rivalsa sul consumatore finale ai sensi dell'art. 56 ultimo periodo del TUA per i tributi da lui pagati all'Amministrazione delle Dogane, o alle Province.
La Cassazione, in merito, ha operato una distinzione tra i due rapporti, quello fra fornitore ed amministrazione finanziaria e quello fra fornitore e consumatore, ponendoli su due piani diversi: il primo ha rilievo tributario, il secondo civilistico (cfr. Cass. n. 9567 del 2013); tali rapporti, seppur distinti, sono tuttavia legati da un rapporto di dipendenza, per quanto concerne il profilo dell'imposta addizionale.
Se da una parte il consumatore finale non ha legittimazione ad agire nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, stante la sua estraneità al sottostante rapporto tributario, dall'altra ha piena legittimazione ad agire nei confronti del fornitore per la ripetizione delle somme versate a titolo di imposta addizionale, in virtù del dipendente rapporto contrattuale civilistico che li lega.
A questo punto, la problematica che si pone afferisce alla produzione degli effetti diretti da parte di una direttiva, sufficientemente dettagliata, ma non
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ancora recepita all'interno dell'ordinamento, con particolare riferimento ai rapporti tra le parti.
Da una parte, si deve senz'altro condividere la censura operata dalla convenuta in riferimento all'inidoneità di una direttiva non recepita alla produzione di effetti diretti orizzontali, ossia l'inidoneità a produrre effetti nei rapporti tra privati, sebbene negli anni vi sia stata una mitigazione del principio da parte della Corte di Giustizia, dall'altra, però, si deve invece evidenziare l'idoneità della stessa a produrre effetti diretti verticali, ossia effetti diretti nei rapporti tra un privato e lo Stato. I principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, tuttavia, consentono di superare la problematica atteso che, gli importi addebitati dal fornitore al consumatore non sono dovuti per effetto della diretta applicazione della Direttiva nel rapporto privatistico, bensì in virtù della riconosciuta illegittimità dell'addizionale sulle accise nel rapporto tributario tra fornitore del servizio e amministrazione finanziaria per contrarietà alla Direttiva, con conseguente disapplicazione nel rapporto presupposto.
Di conseguenza, l'indebito deriva non per effetto dell'applicazione diretta della Direttiva al rapporto privatistico ma di riflesso, ovvero in ragione dell'illegittimità del costo nel rapporto presupposto, che rende altresì illegittimo il riversamento sul consumatore finale del detto costo, con conseguente natura indebita del pagamento.
In effetti, la produzione di effetti diretti verticali della direttiva 2008/118/CE nel presupposto rapporto tributario tra Amministrazione finanziaria e
Fornitore ha determinato la disapplicazione dell'art. 6 D.L. 511/1988, rendendo illegittima l'applicazione dell'addizionale sulle accise, con la conseguente illegittimità della rivalsa operata dal fornitore nel confronti del consumatore, nel dipendente rapporto civilistico, conferendo, quindi, fondamento alla domanda di ripetizione dell'indebito.
In particolare, il diritto del consumatore finale di chiedere al proprio fornitore di energia la restituzione dell'addizionale provinciale all'accisa indebitamente
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corrisposta, sub specie di ripetizione d'indebito, scaturisce dall'art. 14 co. 1
TUA, secondo cui: “L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”.
Da ciò consegue, quindi, che il diritto al rimborso dell'imposta addizionale spetta unicamente al fornitore, che può esercitarlo però nei confronti dell'amministrazione finanziaria nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
In ordine al quantum va evidenziato che la ricorrente ha assolto l'onere probatorio a suo carico, depositando con l'atto introduttivo le fatture del 2010
e 2011 (nelle quali risultano addebitate anche le voci relative alle addizionali provinciali), nonché la documentazione contabile attestante l'avvenuto pagamento delle fatture in questione.
Sul punto, tuttavia, la società convenuta assume che la Parte_1
“avrebbe dovuto provare, non solo, l'esistenza del rapporto di fornitura di energia elettrica, mediante la produzione in giudizio di un valido contratto, ma, soprattutto, fornire la prova dell'avvenuto pagamento delle fatture per cui è causa, al fine di fondare la richiesta di ripetizione delle somme che si ritengono illegittimamente versate”. Cfr. pag. 23 Comparsa di costituzione).
Dal rilievo che precede, emerge che la società convenuta non contesta il mancato pagamento ma la prova dell'avvenuto pagamento.
Ebbene, la Corte di Cassazione è recentemente intervenuta sull'argomento affermando che “ … dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato”: (Cfr. Cass. Civ. 17889 del
17/08/2020).
In materia di onere della prova, in base al principio di vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica, codificato dall'art. 115 cpc, la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato, a favore della parte che l'ha allegato, dunque, detto fatto può essere ritenuto provato, anche in assenza di specifica prova.
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Occorre quindi valutare la globalità delle circostanze: anche a voler ritenere che l'attrice non abbia fornito la prova degli eseguiti bonifici, vi sono elementi presuntivi, quali la mancata contestazione specifica dei pagamenti non effettuati, la mancanza di una lettera di diffida/messa in mora,
l'indicazione sull'ultima fattura che i pagamenti risultano regolari, la PEC di risposta di che comunica di aver inoltrato all' CP Controparte_2
competente per territorio la richiesta di rimborso, ma non contesta il mancato pagamento. Da tali elementi si desume che la società abbia Parte_1
pagato le fatture di cui chiede la restituzione delle somme versate per le addizionali alle accise.
In definitiva, sulla scorta delle fatture, dei bonifici in atti risulta che le somme pagate dall'attrice a titolo di addizionale provinciale all'accisa negli anni
2010, 2011 in relazione ai POD per cui è causa ammontano complessivamente a € 57.000,00; la convenuta dovrà, pertanto, essere condannata a restituire a la somma, indebitamente ricevuta, di € 57.000,00, oltre gli interessi di mora al tasso legale dal 10-02-2020 (cfr. PEC istanza di rimborso doc. b allegata all'atto introduttivo;
cfr. Cass. S.U. 13 giugno 2019,
n . 15895) alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso previsto dall'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
Tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate e dell'assenza di un orientamento univoco e consolidato;
considerato, altresì, che la normativa, anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema
Corte, pare non contemplare la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito, se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. in proposito, Cass.
27306/2019, Cass. 22345/2020 cit.), si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna la a restituire a CP
. la somma di € 57.000,00, oltre interessi di mora al Parte_1
tasso legale dall'11-02-2020 alla proposizione della domanda giudiziale e al tasso previsto dall'art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 17-04-2025
Il Giudice
(dott.ssa A. Maria Cappiello)
(Provvedimento reso con la collaborazione della dott.ssa Maria Anastasia
Vitale, quale funzionario addetto all'ufficio per il processo).
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