CA
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4636 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: NE LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6578 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 14.7.2025 tra
(cod. fisc. , in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monzambano n. 10, presso gli uffici della Direzione Generale, rappresentata e difesa dalle avv. Ivana Rosa Di Chio (cod. fisc. ) e Flavia De CodiceFiscale_1
Pellegrin (cod. fisc. ), iscritte all'Elenco Speciale Av- CodiceFiscale_2 vocati per procura alle liti su foglio separato e da intendersi in Parte_1 calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. Controparte_1
), in persona del liquidatore pro tempore e rappresentante P.IVA_2 del patrimonio separato, avv. Simona Capriolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Carlo Mirabello n. 6, presso lo studio dell'avv. Giovanni Sicari (cod. fisc. ), che la rappre- CodiceFiscale_3 senta e difende per procura su foglio separato e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria. CONCLUSIONI DELLE PARTI per “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Parte_1
(…)
2) in via principale, nel merito, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per i motivi sopra esposti, dichia- rando che nulla è dovuto alla controparte anche in punto di spese legali, competenze ed onorari liquidati da giudice di primo grado;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'ap- pello, rideterminare gli importi ex adverso riconosciuti nella minore misura risultante sulla base delle eccezioni contenute nel presente atto di appello e dalle osservazioni del C.T.P agli atti del primo grado, nonché operando, Pt_1 se del caso, una congrua riduzione anche a titolo di concorso colposo del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 del Codice civile;
(…)
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio e salvo ogni altro diritto, maggiorate dei c.d. “oneri riflessi” (oneri previdenziali al 26,13 % ed assistenziali al 4,29‰ dovuti ex artt. 2115 c.c., D.P.R. 1124/65 e d.lgs. 38/2000) dovuti in luogo del C.P.A. e dell'IVA a fronte della difesa ad opera di avvocati dipendenti iscritti all'Elenco Speciale”; per e in concordato preventivo: “Voglia l'Ill.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione: (…)
2) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
Parte_1
3) nel merito, respingere l'appello proposto d perché infondato Parte_1 in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 15885/2022;
4) in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 16.10.2017 la Controparte_1
(di seguito anche solo “ ”) ha citato in giudizio l chieden- CP_1 Parte_1 done la condanna al pagamento di € 2.225.013,95 a fronte delle riserve nn. 1, 2 3, 4 e 5 iscritte in occasione della sottoscrizione dello in Parte_2
2 data 19.2.2004 (e confermate nel sottoscrivere l'Atto unico di collaudo in data 11.1.2005), con cui ha domandato il risarcimento dei danni arrecati all'appaltatrice per il prolungamento dei termini e la mancata definizione delle procedure espropriative, nonché per il ritardo nella sottoscrizione del collaudo, deducendo come questi fossero imputabili all' nonché il ri- Pt_1 sarcimento dell'ulteriore somma di € 41.078,03 per opere eseguite e non contabilizzate. In particolare, i crediti in questione sarebbero maturati nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto dei lavori per la realizzazione della variante alla S.S. n. 423 “Urbinate” in località Gallo di Petriano dell'esten- sione di m. 3870, dell'importo complessivo a base di gara di Lire
15.937.560.000, aggiudicato alla S.A.F.A.B. - Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche S.p.A. con licitazione privata ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 406/1991, società conferitaria di ramo di azienda alla società attrice.
Con comparsa depositata il 30.1.2018 si è costituita nel giudizio di primo grado l' (d'ora innanzi soltanto ), che ha eccepito l'inam- Parte_1 Pt_1 missibilità e, comunque, ha dedotto l'infondatezza delle domande risarcitorie e di pagamento proposte dalla società attrice nei suoi confronti, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie azionate.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 15885/2022 depositata il 28.10.2022 il Tribunale di Roma
– Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 2.037.227,24, oltre interessi legali sino all'effettivo pagamento;
2. con- danna la convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 30.000,00, oltre accessori di legge ed oltre spese di ctu già liquidate con separato provvedimento”. In particolare, il giudice di primo grado ha riget- tato la domanda in relazione alla riserva n. 1, relativa allo svincolo della cauzione versata per l'attività di esproprio da realizzare a cura dell'appalta- trice, mentre ha accolto le domande proposte dalla con riguardo alle CP_1 altre quattro riserve iscritte, nella misura sopra indicata.
3 Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 5.12.2022, l' la quale ha svolto le censure riportate Pt_1 di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si è costituita la , che ha contestato la CP_1 fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso, come in epi- grafe, per il rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza in data 3.9.2023 (comunicata in data 4.9.2023) la Sezione
Feriale di questa Corte ha rigettato l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. propo- sta dall' con ricorso depositato in data 10.8.2023. Pt_1
2. Con il terzo motivo di appello – da esaminare per primo secondo l'ordine logico delle questioni – si censura la “mancata valutazione” da parte del giudice di prime cure dell'eccezione di inammissibilità delle domande pro- poste con l'atto introduttivo del giudizio, tempestivamente sollevata dall' nel costituirsi nel giudizio di primo grado. In particolare, l'appel- Pt_1 lante rileva di avere dedotto come la , subentrata all'originaria appal- CP_1 tatrice (la S.A.F.A.B. - Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche
S.p.A.), con la cessione di ramo d'azienda e la successiva presa d'atto, stipu- lato con atto pubblico del 8.7.2010 (rep. n. 63279), abbia espressamente esonerato l' da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrat- Pt_1 tuale in ordine agli avvenimenti che hanno caratterizzato l'esecuzione del contratto di appalto per cui è causa, assumendosi ogni responsabilità sulle attività già realizzate dalla società conferente e rinunciando, conseguente- mente, alle pretese azionate con l'odierno giudizio.
Il motivo merita accoglimento.
2.1. Con l'atto a rogito del notaio di Roma dell'8.7.2010 Persona_1
(rep. n. 63279) l ha preso atto dell'avvenuta cessione di ramo Pt_1
d'azienda da parte dell'appaltatrice in favore della . Dal canto suo, CP_1
l'odierna appellata ha dichiarato di obbligarsi ed impegnarsi: i) ad eseguire le opere agli stessi prezzi, patti e condizioni dei contratti principali e dei successivi atti aggiuntivi;
ii) “a proseguire le procedure espropriative nei ter- mini contrattuali e sollevare da ogni responsabilità di natura Parte_1 contrattuale ed extracontrattuale sia pubblicistica che privatistica in relazione all'esecuzione del contratto”; iii) “a non formulare riserve o richiesta di inte- ressi e danni per l'eventuale fermo cantiere dovuto al conferimento de quo
4 e ad assumersi ogni responsabilità sulle attività già realizzate dalla società conferente”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia alle riserve può essere espressa o implicita, ai fini della quale è ne- cessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titolare del diritto rinunciato oppure un comportamento concludente dello stesso, idoneo ad evidenziare in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.4.2024, n. 10603; Cass. civ., Sez. VI, 5.2.2018, n. 2739; Cass. civ., Sez. III, 22.4.2009, n. 9547; Cass. civ., Sez. L,
21.6.2005, n., 13322).
Sulla scorta delle pattuizioni sopra riportate, e segnatamente di quella con cui la ha “solleva[to] da ogni responsabilità di natura con- CP_1 Parte_1 trattuale ed extracontrattuale sia pubblicistica che privatistica in relazione all'esecuzione del contratto”, l'odierna appellata ha dunque dichiarato di ri- nunciare a far valere le domande risarcitorie in relazione alla protrazione dei tempi dell'appalto e per cui ha iscritto le riserve accolte dal giudice, e quindi ha rinunciato a tutte le riserve iscritte, in particolare – per quanto rilevante ai fini del presente giudizio di appello – quelle dalla n. 2 alla n. 5 accolte con la sentenza appellata.
2.2. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado, aderendo alle con- siderazioni del c.t.u., ha ritenuto che “La cessione di Ramo di Azienda e la successiva presa d'atto non presentano caratteri novativi ed esoneri di re- sponsabilità o rinuncia alle riserve, bensì disciplinano una mera continua- zione dei rapporti di dare/avere nell'ambito dei contratti stipulati con la me- desima Stazione Appaltante ”. Parte_1
Tale statuizione si pone, tuttavia, in contrasto con il contenuto letterale delle pattuizioni intervenute tra le parti, in particolare con la previsione sopra ri- portata, che – appunto – un espresso esonero di responsabilità della sta- zione appaltante da parte della subentrante contiene. Sotto il profilo lette- rale, infatti, la ha accettato una serie di clausole volte a disciplinare il CP_1 prosieguo dei rapporti che facevano capo alla conferente S.A.F.A.B. - Società
Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche S.p.A. in relazione ai contratti di appalto ceduti, e segnatamente – per quanto di interesse – a quello per cui è causa;
e ha espressamente rinunciato a qualsivoglia pretesa relativa alle
5 riserve già iscritte all'epoca della sottoscrizione dell'atto e successivamente azionate nell'introdurre il presente giudizio. Più specificamente, l'odierna ap- pellata si è espressamente vincolata: i) ad eseguire le opere agli stessi prezzi, patti e condizioni dei contratti principali e successivi atti aggiuntivi;
ii) a pro- seguire le procedure espropriative nei termini contrattuali;
iii) a sollevare l' da ogni responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale sia Pt_1 pubblicistica che privatistica in relazione all'esecuzione del contratto;
iv) a non formulare riserve o richieste di interessi e danni per l'eventuale fermo cantiere dovuto al conferimento de quo;
iv) ad assumersi ogni responsabilità sulle attività già realizzate dalla società conferente.
Da quanto pattuito tra le odierne parti con la presa d'atto in data 8.7.2010, dunque, emerge la volontà della di esonerare l' da qualsivoglia CP_1 Pt_1 responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale sia pubblicistica che privatistica circa l'esecuzione del contratto di appalto in esame ed assu- mersi ogni responsabilità sulle attività già realizzate dalla società conferente. Ne consegue che l'odierna appellata ha rinunciato alle riserve già iscritte nel corso dell'appalto.
Anche qualora si volesse privilegiare un'interpretazione sistematica di tale pattuizione in data 8.7.2010, ai sensi dell'art. 1363 c.c., si deve pervenire alla medesima conclusione.
L'atto in questione è stato sottoscritto, senza alcuna riserva, successivamente alla firma con riserva dello Stato Finale (19.2.2004) e dell'atto unico di col- laudo (11.1.2005) e, proprio la sua collocazione temporale, successiva sia all'iscrizione quanto alla conferma delle riserve per cui è causa, conferma la volontà della di rinunciare alle riserve già apposte. Infatti, qualora le CP_1 parti avessero voluto escludere dalla portata applicativa della presa d'atto/atto aggiuntivo dell'8.7.2010 le riserve già iscritte, lo avrebbero do- vuto senz'altro esplicitare.
Né può escludersi la volontà della di rinunciare alle riserve iscritte dalla CP_1 conferente in ragione di quanto previsto dall'art. 1, laddove si è obbligata, tra l'altro, “a non formulare riserve o richieste di interessi e danni per l'even- tuale fermo di cantiere dovuto al conferimento de quo e ad assumersi ogni responsabilità sulle attività già realizzate dalla società conferente”.
6 Quella sopra riportata è una previsione che si preoccupa di disciplinare le conseguenze relative al conferimento stesso, restando distinta la disciplina relativa al rapporto contrattuale già svolto. Quest'ultima è riservata alla pre- visione precedente, e sopra riportata, secondo cui “solleva da Parte_1 ogni responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale sia pubblici- stica che privatistica in relazione all'esecuzione del contratto”.
Del resto, quest'ultima previsione riguarda non la condotta propria, ma quella di un altro soggetto, la S.A.F.A.B. - Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche S.p.A., e quindi viene formulata in termini di esonero di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quella fatta valere con l'iscrizione delle riserve per cui è causa. In altri termini, questa è volutamente ampia e non riferita espressamente alle riserve iscritte, riguardando anche – per esempio – eventuali aggiornamenti delle stesse, e quindi lo stesso fatto costitutivo della responsabilità già fatta valere. L'impegno a “a non formulare riserve o richieste di interessi e danni per l'eventuale fermo di cantiere do- vuto al conferimento de quo e ad assumersi ogni responsabilità sulle attività già realizzate dalla società conferente”, di contro, riguarda un'eventuale con- dotta propria.
3. L'accoglimento del terzo motivo di appello assorbe l'esame:
- del primo motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado laddove “il Tribunale, nel condividere sostanzialmente l'impianto generale della CTU, ha dimostrato di ignorare completamente i macroscopici errori sia metodologici sia di stima della perizia d'ufficio, sebbene puntualmente evi- denziati da questa difesa sia all'udienza di precisazione delle conclusioni sia nelle memorie conclusionali e di replica ove peraltro ritualmente ha chiesto la rinnovazione della CTU”, statuendo così “la legittimità, congruità e tempe- stività delle riserve [2, 3, 4 e 5] e delle somme non contabilizzate dal Diret- tore dei Lavori”;
- del secondo motivo di appello, con cui censura la sentenza di primo grado per non avere motivato il rigetto della richiesta dell' di rinnovazione Pt_1 della c.t.u.;
- del quarto motivo di appello, con cui si censura la decisione del Tribunale di Roma laddove ha disatteso l'eccezione di inammissibilità delle riserve per intervenuta prescrizione decennale del credito azionato;
7 - del quinto motivo di appello, con cui si deduce l'erroneità della decisione di primo grado per avere ritenuto tempestive e fondate le riserve nn. 3, 4 e
5; laddove il sesto motivo di appello, afferente alla condanna alle spese del primo grado di giudizio, chiede la rivalutazione delle stesse a seguito della riforma di primo grado, che deve essere compiuta ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
4. In conclusione, l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Pt_1
15885/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa il 28.10.2022 deve essere accolto e, in parziale riforma di tale decisione, devono essere rigettate anche le domande proposte dalla nei confronti dell' con riguardo alle riserve dalla n. 2 alla n. 5.
[...] Pt_1
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ.,
Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Le spese di lite si entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. A carico della devono Pt_4 essere poste le spese della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio, liqui- date con decreto del giudice istruttore del Tribunale di Roma – Sezione Spe- cializzata in Materia di Impresa in data 23.12.2019.
Quanto alla richiesta della difesa dell' di rifusione degli oneri riflessi ex Pt_1 art. 1, co. 208, della legge n. 266/2005, la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché “trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il paga- mento degli oneri riflessi risulti infondata” (così Cass. civ., Sez. II, 15.3.2023,
8 n. 7499; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, 5.2.2024, n. 3242, dove si ribadisce che “i compensi professionali spettanti al personale dell'avvoca- tura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione tempo- ris dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ., l'accollo contri- butivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti com- pensi”; Cass. civ., Sez. L, 20.2.2025, n. 4436; Cass. civ., Sez. L, 22.1.2025, n. 4436).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dalla e, in parziale riforma della Pt_1 Pt_1 sentenza n. 15885/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa il 28.10.2022:
o rigetta le domande risarcitorie proposte dalla CP_1 Controparte_1
e in concordato preventivo con riguardo alle riserve dalla n. 2 alla n. 3;
o condanna la e in concordato preventivo a Controparte_1 rimborsare all' le spese del primo grado di giudizio, che liquida Parte_1 in € 30.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2,
d.m. 10.3.2014, n. 55) ed eventuali accessori di legge;
o pone definitivamente a carico della e in con- CP_1 Controparte_1 cordato preventivo le spese della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio, liquidate con decreto del giudice istruttore del Tribunale di Roma – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa del 23.12.2019; conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna la e in concordato preventivo a Controparte_1 rimborsare all' le spese del presente grado di giudizio, che li- Parte_1 quida in € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55) ed eventuali accessori di legge;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto del presente giu- dizio con il seguente: 181028.
9 Roma, 14.7.2024
IL GIUDICE EST.
Mario Montanaro
IL PRESIDENTE
NE Thellung de Courtelary
10
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: NE LU de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6578 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 14.7.2025 tra
(cod. fisc. , in persona del legale rappresen- Parte_1 P.IVA_1 tante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monzambano n. 10, presso gli uffici della Direzione Generale, rappresentata e difesa dalle avv. Ivana Rosa Di Chio (cod. fisc. ) e Flavia De CodiceFiscale_1
Pellegrin (cod. fisc. ), iscritte all'Elenco Speciale Av- CodiceFiscale_2 vocati per procura alle liti su foglio separato e da intendersi in Parte_1 calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. Controparte_1
), in persona del liquidatore pro tempore e rappresentante P.IVA_2 del patrimonio separato, avv. Simona Capriolo, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Carlo Mirabello n. 6, presso lo studio dell'avv. Giovanni Sicari (cod. fisc. ), che la rappre- CodiceFiscale_3 senta e difende per procura su foglio separato e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata-
OGGETTO: appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria. CONCLUSIONI DELLE PARTI per “piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Parte_1
(…)
2) in via principale, nel merito, accogliere il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata per i motivi sopra esposti, dichia- rando che nulla è dovuto alla controparte anche in punto di spese legali, competenze ed onorari liquidati da giudice di primo grado;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell'ap- pello, rideterminare gli importi ex adverso riconosciuti nella minore misura risultante sulla base delle eccezioni contenute nel presente atto di appello e dalle osservazioni del C.T.P agli atti del primo grado, nonché operando, Pt_1 se del caso, una congrua riduzione anche a titolo di concorso colposo del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art. 1227 del Codice civile;
(…)
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio e salvo ogni altro diritto, maggiorate dei c.d. “oneri riflessi” (oneri previdenziali al 26,13 % ed assistenziali al 4,29‰ dovuti ex artt. 2115 c.c., D.P.R. 1124/65 e d.lgs. 38/2000) dovuti in luogo del C.P.A. e dell'IVA a fronte della difesa ad opera di avvocati dipendenti iscritti all'Elenco Speciale”; per e in concordato preventivo: “Voglia l'Ill.ma Controparte_1
Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e dedu- zione: (…)
2) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
Parte_1
3) nel merito, respingere l'appello proposto d perché infondato Parte_1 in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 15885/2022;
4) in ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del doppio grado”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 16.10.2017 la Controparte_1
(di seguito anche solo “ ”) ha citato in giudizio l chieden- CP_1 Parte_1 done la condanna al pagamento di € 2.225.013,95 a fronte delle riserve nn. 1, 2 3, 4 e 5 iscritte in occasione della sottoscrizione dello in Parte_2
2 data 19.2.2004 (e confermate nel sottoscrivere l'Atto unico di collaudo in data 11.1.2005), con cui ha domandato il risarcimento dei danni arrecati all'appaltatrice per il prolungamento dei termini e la mancata definizione delle procedure espropriative, nonché per il ritardo nella sottoscrizione del collaudo, deducendo come questi fossero imputabili all' nonché il ri- Pt_1 sarcimento dell'ulteriore somma di € 41.078,03 per opere eseguite e non contabilizzate. In particolare, i crediti in questione sarebbero maturati nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto dei lavori per la realizzazione della variante alla S.S. n. 423 “Urbinate” in località Gallo di Petriano dell'esten- sione di m. 3870, dell'importo complessivo a base di gara di Lire
15.937.560.000, aggiudicato alla S.A.F.A.B. - Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche S.p.A. con licitazione privata ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 406/1991, società conferitaria di ramo di azienda alla società attrice.
Con comparsa depositata il 30.1.2018 si è costituita nel giudizio di primo grado l' (d'ora innanzi soltanto ), che ha eccepito l'inam- Parte_1 Pt_1 missibilità e, comunque, ha dedotto l'infondatezza delle domande risarcitorie e di pagamento proposte dalla società attrice nei suoi confronti, eccependo altresì l'intervenuta prescrizione delle pretese risarcitorie azionate.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 15885/2022 depositata il 28.10.2022 il Tribunale di Roma
– Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 2.037.227,24, oltre interessi legali sino all'effettivo pagamento;
2. con- danna la convenuta al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 30.000,00, oltre accessori di legge ed oltre spese di ctu già liquidate con separato provvedimento”. In particolare, il giudice di primo grado ha riget- tato la domanda in relazione alla riserva n. 1, relativa allo svincolo della cauzione versata per l'attività di esproprio da realizzare a cura dell'appalta- trice, mentre ha accolto le domande proposte dalla con riguardo alle CP_1 altre quattro riserve iscritte, nella misura sopra indicata.
3 Avverso la suddetta decisione ha proposto appello, con atto di citazione notificato in data 5.12.2022, l' la quale ha svolto le censure riportate Pt_1 di seguito e ha concluso come in epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si è costituita la , che ha contestato la CP_1 fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso, come in epi- grafe, per il rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza in data 3.9.2023 (comunicata in data 4.9.2023) la Sezione
Feriale di questa Corte ha rigettato l'istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. propo- sta dall' con ricorso depositato in data 10.8.2023. Pt_1
2. Con il terzo motivo di appello – da esaminare per primo secondo l'ordine logico delle questioni – si censura la “mancata valutazione” da parte del giudice di prime cure dell'eccezione di inammissibilità delle domande pro- poste con l'atto introduttivo del giudizio, tempestivamente sollevata dall' nel costituirsi nel giudizio di primo grado. In particolare, l'appel- Pt_1 lante rileva di avere dedotto come la , subentrata all'originaria appal- CP_1 tatrice (la S.A.F.A.B. - Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche
S.p.A.), con la cessione di ramo d'azienda e la successiva presa d'atto, stipu- lato con atto pubblico del 8.7.2010 (rep. n. 63279), abbia espressamente esonerato l' da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrat- Pt_1 tuale in ordine agli avvenimenti che hanno caratterizzato l'esecuzione del contratto di appalto per cui è causa, assumendosi ogni responsabilità sulle attività già realizzate dalla società conferente e rinunciando, conseguente- mente, alle pretese azionate con l'odierno giudizio.
Il motivo merita accoglimento.
2.1. Con l'atto a rogito del notaio di Roma dell'8.7.2010 Persona_1
(rep. n. 63279) l ha preso atto dell'avvenuta cessione di ramo Pt_1
d'azienda da parte dell'appaltatrice in favore della . Dal canto suo, CP_1
l'odierna appellata ha dichiarato di obbligarsi ed impegnarsi: i) ad eseguire le opere agli stessi prezzi, patti e condizioni dei contratti principali e dei successivi atti aggiuntivi;
ii) “a proseguire le procedure espropriative nei ter- mini contrattuali e sollevare da ogni responsabilità di natura Parte_1 contrattuale ed extracontrattuale sia pubblicistica che privatistica in relazione all'esecuzione del contratto”; iii) “a non formulare riserve o richiesta di inte- ressi e danni per l'eventuale fermo cantiere dovuto al conferimento de quo
4 e ad assumersi ogni responsabilità sulle attività già realizzate dalla società conferente”.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la rinuncia alle riserve può essere espressa o implicita, ai fini della quale è ne- cessaria un'apposita dichiarazione di volontà del titolare del diritto rinunciato oppure un comportamento concludente dello stesso, idoneo ad evidenziare in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di abdicare al proprio diritto (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.4.2024, n. 10603; Cass. civ., Sez. VI, 5.2.2018, n. 2739; Cass. civ., Sez. III, 22.4.2009, n. 9547; Cass. civ., Sez. L,
21.6.2005, n., 13322).
Sulla scorta delle pattuizioni sopra riportate, e segnatamente di quella con cui la ha “solleva[to] da ogni responsabilità di natura con- CP_1 Parte_1 trattuale ed extracontrattuale sia pubblicistica che privatistica in relazione all'esecuzione del contratto”, l'odierna appellata ha dunque dichiarato di ri- nunciare a far valere le domande risarcitorie in relazione alla protrazione dei tempi dell'appalto e per cui ha iscritto le riserve accolte dal giudice, e quindi ha rinunciato a tutte le riserve iscritte, in particolare – per quanto rilevante ai fini del presente giudizio di appello – quelle dalla n. 2 alla n. 5 accolte con la sentenza appellata.
2.2. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado, aderendo alle con- siderazioni del c.t.u., ha ritenuto che “La cessione di Ramo di Azienda e la successiva presa d'atto non presentano caratteri novativi ed esoneri di re- sponsabilità o rinuncia alle riserve, bensì disciplinano una mera continua- zione dei rapporti di dare/avere nell'ambito dei contratti stipulati con la me- desima Stazione Appaltante ”. Parte_1
Tale statuizione si pone, tuttavia, in contrasto con il contenuto letterale delle pattuizioni intervenute tra le parti, in particolare con la previsione sopra ri- portata, che – appunto – un espresso esonero di responsabilità della sta- zione appaltante da parte della subentrante contiene. Sotto il profilo lette- rale, infatti, la ha accettato una serie di clausole volte a disciplinare il CP_1 prosieguo dei rapporti che facevano capo alla conferente S.A.F.A.B. - Società
Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche S.p.A. in relazione ai contratti di appalto ceduti, e segnatamente – per quanto di interesse – a quello per cui è causa;
e ha espressamente rinunciato a qualsivoglia pretesa relativa alle
5 riserve già iscritte all'epoca della sottoscrizione dell'atto e successivamente azionate nell'introdurre il presente giudizio. Più specificamente, l'odierna ap- pellata si è espressamente vincolata: i) ad eseguire le opere agli stessi prezzi, patti e condizioni dei contratti principali e successivi atti aggiuntivi;
ii) a pro- seguire le procedure espropriative nei termini contrattuali;
iii) a sollevare l' da ogni responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale sia Pt_1 pubblicistica che privatistica in relazione all'esecuzione del contratto;
iv) a non formulare riserve o richieste di interessi e danni per l'eventuale fermo cantiere dovuto al conferimento de quo;
iv) ad assumersi ogni responsabilità sulle attività già realizzate dalla società conferente.
Da quanto pattuito tra le odierne parti con la presa d'atto in data 8.7.2010, dunque, emerge la volontà della di esonerare l' da qualsivoglia CP_1 Pt_1 responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale sia pubblicistica che privatistica circa l'esecuzione del contratto di appalto in esame ed assu- mersi ogni responsabilità sulle attività già realizzate dalla società conferente. Ne consegue che l'odierna appellata ha rinunciato alle riserve già iscritte nel corso dell'appalto.
Anche qualora si volesse privilegiare un'interpretazione sistematica di tale pattuizione in data 8.7.2010, ai sensi dell'art. 1363 c.c., si deve pervenire alla medesima conclusione.
L'atto in questione è stato sottoscritto, senza alcuna riserva, successivamente alla firma con riserva dello Stato Finale (19.2.2004) e dell'atto unico di col- laudo (11.1.2005) e, proprio la sua collocazione temporale, successiva sia all'iscrizione quanto alla conferma delle riserve per cui è causa, conferma la volontà della di rinunciare alle riserve già apposte. Infatti, qualora le CP_1 parti avessero voluto escludere dalla portata applicativa della presa d'atto/atto aggiuntivo dell'8.7.2010 le riserve già iscritte, lo avrebbero do- vuto senz'altro esplicitare.
Né può escludersi la volontà della di rinunciare alle riserve iscritte dalla CP_1 conferente in ragione di quanto previsto dall'art. 1, laddove si è obbligata, tra l'altro, “a non formulare riserve o richieste di interessi e danni per l'even- tuale fermo di cantiere dovuto al conferimento de quo e ad assumersi ogni responsabilità sulle attività già realizzate dalla società conferente”.
6 Quella sopra riportata è una previsione che si preoccupa di disciplinare le conseguenze relative al conferimento stesso, restando distinta la disciplina relativa al rapporto contrattuale già svolto. Quest'ultima è riservata alla pre- visione precedente, e sopra riportata, secondo cui “solleva da Parte_1 ogni responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale sia pubblici- stica che privatistica in relazione all'esecuzione del contratto”.
Del resto, quest'ultima previsione riguarda non la condotta propria, ma quella di un altro soggetto, la S.A.F.A.B. - Società Appalti e Forniture per Acquedotti e Bonifiche S.p.A., e quindi viene formulata in termini di esonero di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, quella fatta valere con l'iscrizione delle riserve per cui è causa. In altri termini, questa è volutamente ampia e non riferita espressamente alle riserve iscritte, riguardando anche – per esempio – eventuali aggiornamenti delle stesse, e quindi lo stesso fatto costitutivo della responsabilità già fatta valere. L'impegno a “a non formulare riserve o richieste di interessi e danni per l'eventuale fermo di cantiere do- vuto al conferimento de quo e ad assumersi ogni responsabilità sulle attività già realizzate dalla società conferente”, di contro, riguarda un'eventuale con- dotta propria.
3. L'accoglimento del terzo motivo di appello assorbe l'esame:
- del primo motivo di appello, con cui si censura la sentenza di primo grado laddove “il Tribunale, nel condividere sostanzialmente l'impianto generale della CTU, ha dimostrato di ignorare completamente i macroscopici errori sia metodologici sia di stima della perizia d'ufficio, sebbene puntualmente evi- denziati da questa difesa sia all'udienza di precisazione delle conclusioni sia nelle memorie conclusionali e di replica ove peraltro ritualmente ha chiesto la rinnovazione della CTU”, statuendo così “la legittimità, congruità e tempe- stività delle riserve [2, 3, 4 e 5] e delle somme non contabilizzate dal Diret- tore dei Lavori”;
- del secondo motivo di appello, con cui censura la sentenza di primo grado per non avere motivato il rigetto della richiesta dell' di rinnovazione Pt_1 della c.t.u.;
- del quarto motivo di appello, con cui si censura la decisione del Tribunale di Roma laddove ha disatteso l'eccezione di inammissibilità delle riserve per intervenuta prescrizione decennale del credito azionato;
7 - del quinto motivo di appello, con cui si deduce l'erroneità della decisione di primo grado per avere ritenuto tempestive e fondate le riserve nn. 3, 4 e
5; laddove il sesto motivo di appello, afferente alla condanna alle spese del primo grado di giudizio, chiede la rivalutazione delle stesse a seguito della riforma di primo grado, che deve essere compiuta ai sensi dell'art. 336 c.p.c.
4. In conclusione, l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Pt_1
15885/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Ma- teria di Impresa il 28.10.2022 deve essere accolto e, in parziale riforma di tale decisione, devono essere rigettate anche le domande proposte dalla nei confronti dell' con riguardo alle riserve dalla n. 2 alla n. 5.
[...] Pt_1
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata
(cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ.,
Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
Le spese di lite si entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. A carico della devono Pt_4 essere poste le spese della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio, liqui- date con decreto del giudice istruttore del Tribunale di Roma – Sezione Spe- cializzata in Materia di Impresa in data 23.12.2019.
Quanto alla richiesta della difesa dell' di rifusione degli oneri riflessi ex Pt_1 art. 1, co. 208, della legge n. 266/2005, la conseguenza dell'introduzione di tale norma di legge è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite, sicché “trattandosi di somme che attengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere, a carico della controparte soccombente, il paga- mento degli oneri riflessi risulti infondata” (così Cass. civ., Sez. II, 15.3.2023,
8 n. 7499; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. II, 5.2.2024, n. 3242, dove si ribadisce che “i compensi professionali spettanti al personale dell'avvoca- tura interna delle amministrazioni pubbliche, nei casi regolati ratione tempo- ris dall'art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, essendo stato previsto da tale diposizione, in deroga all'art. 2115, comma 3 cod. civ., l'accollo contri- butivo a integrale carico del lavoratore per la parte relativa ai predetti com- pensi”; Cass. civ., Sez. L, 20.2.2025, n. 4436; Cass. civ., Sez. L, 22.1.2025, n. 4436).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: accoglie l'appello proposto dalla e, in parziale riforma della Pt_1 Pt_1 sentenza n. 15885/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specia- lizzata in Materia di Impresa il 28.10.2022:
o rigetta le domande risarcitorie proposte dalla CP_1 Controparte_1
e in concordato preventivo con riguardo alle riserve dalla n. 2 alla n. 3;
o condanna la e in concordato preventivo a Controparte_1 rimborsare all' le spese del primo grado di giudizio, che liquida Parte_1 in € 30.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2,
d.m. 10.3.2014, n. 55) ed eventuali accessori di legge;
o pone definitivamente a carico della e in con- CP_1 Controparte_1 cordato preventivo le spese della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio, liquidate con decreto del giudice istruttore del Tribunale di Roma – Sezione
Specializzata in Materia di Impresa del 23.12.2019; conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna la e in concordato preventivo a Controparte_1 rimborsare all' le spese del presente grado di giudizio, che li- Parte_1 quida in € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55) ed eventuali accessori di legge;
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto del presente giu- dizio con il seguente: 181028.
9 Roma, 14.7.2024
IL GIUDICE EST.
Mario Montanaro
IL PRESIDENTE
NE Thellung de Courtelary
10